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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/12/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO Oggi 13 dicembre 2025 la giudice, dott.ssa LA LA, dà atto dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico delle note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente. Previa camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
LA LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa LA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARONE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Napoli, via L. Giordano 15, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliato a Prato, via
Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
docente di ruolo presso il , ha proposto Parte_1 Controparte_2
ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, lamentando l'illegittima esclusione dell'anno scolastico 2013 dalla ricostruzione della propria carriera.
Invero, nel decreto di ricostruzione, l'Amministrazione ha omesso di computare l'anno 2013 dai periodi oggetto di valutazione per l'individuazione dello scaglione corrispondente all'anzianità effettiva della ricorrente, in applicazione del cd. blocco degli scatti di anzianità di cui al D.L.
78/2010 e al D.P.R. 122/2013.
1 Ritenendo l'operato dell'amministrazione illegittimo, chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'annualità ai fini giuridici ed economici, la rivalutazione della carriera con inquadramento nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2024/2025, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e la disapplicazione del decreto adottato dall'Amministrazione.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, la Controparte_2
prescrizione e contestando nel merito la fondatezza della domanda, sostenendo la piena legittimità dei decreti di ricostruzione impugnati e la corretta applicazione della normativa vigente.
Con le note conclusive del 2 dicembre 2025 parte ricorrente, a seguito delle recenti pronunce rese dalla Corte di cassazione (nn. 13618 e 13619 del 2025) ha rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, manifestando la permanenza dell'interesse processuale a ottenere sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente a operare una nuova ricostruzione dei servizi CP_2
complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
depositate dalla sola parte ricorrente;
previa camera di consiglio la giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
A fronte della rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013, essa deve essere dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi per quanto riguarda la residua domanda, nonostante nelle note conclusive parte ricorrente abbia il suo interesse alla pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Sul punto deve ricordarsi che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, “ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere
2 un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e
concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (così, tra le più recenti, Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
12733 del 09/05/2024, Rv. 671500 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato alcun pregiudizio attuale derivante dal decreto di ricostruzione prodotto (n. 2601 del 05/12/2001, prodotto sub doc. 1), che non comprende l'anno 2013, né la circostanza è dimostrata dagli altri documenti versati in atti.
Inoltre, il vantaggio conseguibile mediante la pronuncia è solo enunciato nelle note conclusive, senza correlazione a effetti concreti e attuali, del resto neppure identificati.
Di qui le raggiunte conclusioni sulla improcedibilità del ricorso sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Il dubbio interpretativo esistente al momento dell'introduzione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a
52.000 euro, materia lavoro) della mancanza di attività istruttoria (che giustifica l'esclusione della fase istruttoria), nonché della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att c.p.c., essendo stata l'Amministrazione resistente assistita da un suo dipendente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione:
1) dichiara il ricorso improcedibile;
2) compensa le spese di lite (liquidate per l'intero in 5.901,60 euro) nella misura della metà e pone la restante metà, pari a 2.950,80 euro, oltre spese generali, nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.A.P., a carico di parte ricorrente.
Prato, 13 dicembre 2025 La Giudice
LA LA
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TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO Oggi 13 dicembre 2025 la giudice, dott.ssa LA LA, dà atto dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico delle note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente. Previa camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
LA LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa LA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARONE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Napoli, via L. Giordano 15, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliato a Prato, via
Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
docente di ruolo presso il , ha proposto Parte_1 Controparte_2
ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, lamentando l'illegittima esclusione dell'anno scolastico 2013 dalla ricostruzione della propria carriera.
Invero, nel decreto di ricostruzione, l'Amministrazione ha omesso di computare l'anno 2013 dai periodi oggetto di valutazione per l'individuazione dello scaglione corrispondente all'anzianità effettiva della ricorrente, in applicazione del cd. blocco degli scatti di anzianità di cui al D.L.
78/2010 e al D.P.R. 122/2013.
1 Ritenendo l'operato dell'amministrazione illegittimo, chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'annualità ai fini giuridici ed economici, la rivalutazione della carriera con inquadramento nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2024/2025, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e la disapplicazione del decreto adottato dall'Amministrazione.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, la Controparte_2
prescrizione e contestando nel merito la fondatezza della domanda, sostenendo la piena legittimità dei decreti di ricostruzione impugnati e la corretta applicazione della normativa vigente.
Con le note conclusive del 2 dicembre 2025 parte ricorrente, a seguito delle recenti pronunce rese dalla Corte di cassazione (nn. 13618 e 13619 del 2025) ha rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, manifestando la permanenza dell'interesse processuale a ottenere sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente a operare una nuova ricostruzione dei servizi CP_2
complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
depositate dalla sola parte ricorrente;
previa camera di consiglio la giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
A fronte della rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013, essa deve essere dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi per quanto riguarda la residua domanda, nonostante nelle note conclusive parte ricorrente abbia il suo interesse alla pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Sul punto deve ricordarsi che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, “ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere
2 un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e
concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (così, tra le più recenti, Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
12733 del 09/05/2024, Rv. 671500 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato alcun pregiudizio attuale derivante dal decreto di ricostruzione prodotto (n. 2601 del 05/12/2001, prodotto sub doc. 1), che non comprende l'anno 2013, né la circostanza è dimostrata dagli altri documenti versati in atti.
Inoltre, il vantaggio conseguibile mediante la pronuncia è solo enunciato nelle note conclusive, senza correlazione a effetti concreti e attuali, del resto neppure identificati.
Di qui le raggiunte conclusioni sulla improcedibilità del ricorso sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Il dubbio interpretativo esistente al momento dell'introduzione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a
52.000 euro, materia lavoro) della mancanza di attività istruttoria (che giustifica l'esclusione della fase istruttoria), nonché della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att c.p.c., essendo stata l'Amministrazione resistente assistita da un suo dipendente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione:
1) dichiara il ricorso improcedibile;
2) compensa le spese di lite (liquidate per l'intero in 5.901,60 euro) nella misura della metà e pone la restante metà, pari a 2.950,80 euro, oltre spese generali, nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.A.P., a carico di parte ricorrente.
Prato, 13 dicembre 2025 La Giudice
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