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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. IC RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 723 2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_6 C.F._5 dall'avv BERGONZI DANIELE e dall' avv CAMILLA RUSSO ed elettivamente domiciliati in
MILANO via UBERTI 6 presso lo studio dei difensori
RICORRENTI contro e (c.f. rappresentati e CP_1 C.F._6 CP_2 P.IVA_2
difesi dall'avv ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO ed elettivamente domiciliati in via P. Pt_1
Diacono 3 presso lo studio del difensore e contro
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avvti GHIDONI, BIANCHI, CP_3 P.IVA_3
STELLA elettivamente domiciliati in MILANO VIA PREMUDA 14 presso lo studio dei difensori
E contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv Grazia Controparte_4 C.F._7
LA elettivamente domiciliato in Voghera via Depretis presso lo studio del difensore
E contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv SARA Controparte_5 C.F._8
SE e NN RT ed elettivamente domiciliato in viale LIBERTA 11 Pt_1
presso lo studio dei difensori
RESISTENTI FATTO E DIRITTO
I documenti prodotti dalle parti e le circostanze che emergono dagli atti di causa impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 414 c.p.c, depositato in data 15/05/2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti – , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno convenuto in giudizio i componenti della Commissione Elettorale per l'elezione Parte_6 della R.S.U. presso l' e nonché, le OO.SS. Controparte_6 Controparte_4
e al fine di ottenere, previo accertamento giudiziale, la declaratoria di CP_7 CP_3
illegittimità delle delibere con cui la Commissione Elettorale ha escluso dalle elezioni per il rinnovo della R.S.U. la lista elettorale presentata da con conseguente annullamento delle Parte_1
elezioni per il rinnovo della R.S.U. presso di , tenutesi nelle date del 14,15 e 16 aprile CP_6 Pt_1
2025.
Segnatamente, i ricorrenti, a suffragio delle pretese azionate con il ricorso in esame, hanno dedotto quanto segue: di essere dipendenti di ed iscritti alla O.S. CISL FP;
di aver manifestato al CP_6
segretario di , sig. la volontà di candidarsi nella lista elettorale di Pt_1 Persona_1 Pt_1
[...
alle elezioni per il rinnovo della RSU nell'anno 2025; che, di conseguenza, aveva Pt_1
presentato la propria lista elettorale ove erano candidati i ricorrenti predetti, mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo di ATS della documentazione necessaria alla regolare candidatura;
che, tuttavia, con delibera del 28/03/2025, la Commissione Elettorale aveva escluso la lista elettorale presentata da a fronte della mancata trasmissione “dei modelli 1 dei cinque canditati”; che, sebbene i Pt_1
ricorrenti avessero poi ovviato a tale carenza documentale con la richiesta integrazione, la
Commissione Elettorale aveva confermato l'esclusione della lista elettorale presentata da a Pt_1
cui, pertanto, era stata impedita la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della RSU.
Avverso la delibera sopra citata, in forza della quale, in data 28.03.2025, la Commissione Elettorale, in occasione della verifica di ammissibilità delle liste, aveva deliberato l'esclusione dalla lista dei candidati dei ricorrenti, la in data 31.03.2025 ha presentato ricorso alla Parte_1
Commissione Elettorale ai sensi del par. 9, punto 5, della circolare ARAN n. 1/2025, n. prot. 22900,
(cfr. doc.9 allegato al ricorso), deducendo: che la normativa di settore (in particolare l'art. 18 ACNQ
12.04.2022 e il punto 6 della circolare ARAN n. 1/2025) non richiederebbe obbligatoriamente l'utilizzo del modello predisposto dall'ARAN bensì prevederebbe la possibilità di presentare modelli analoghi, purché dai medesimi possano evincersi le stesse informazioni;
la presenza, dunque, di tutte le informazioni previste dal “modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12.04.2022” nella modulistica utilizzata per la presentazione della lista;
nonché il mancato rispetto del principio del favor partecipationis. Con memorie difensive si sono costituiti gli odierni resistenti, eccependo – congiuntamente-
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande azionate con il ricorso ed insistendo, dunque, per la reiezione dello stesso.
Nella fattispecie, i convenuti hanno obiettato alle prospettazioni attoree quanto segue: che la delibera di esclusione, assunta a maggioranza con voto contrario del componente indicato da
, troverebbe conferma nel riferimento diretto al disposto contrattuale dell' , il quale non Pt_1 CP_8
consentirebbe integrazioni documentali oltre il termine perentorio del 14 marzo 2025; che il ricorso presentato da avverso la statuizione della Commissione è stato respinto in data 01/04/2025, Pt_1
con delibera assunta nuovamente a maggioranza (cfr. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione di
); che il tentativo, operato dai candidati esclusi, in data 04/04/2025, di sanare post CP_1 factum l'omissione documentale sarebbe tardivo, in quanto effettuato a distanza di venti giorni dalla scadenza perentoria per la presentazione;
che la Commissione, con nuova deliberazione del
07/04/2025, stante l'avvenuto deposito tardivo da parte della lista elettorale di della Pt_1
documentazione integrativa necessaria, avrebbe legittimamente confermato, ai sensi dell'art. 18
ACNQ, la non ammissibilità della lista predetta, sottolineando, ultimativamente, come la legittimità della condotta della Commissione elettorale sarebbe altresì da rinvenirsi nella ratifica operata dal
Comitato dei Garanti presso l'Ispettorato del Lavoro di Pavia – Lodi che, con provvedimento del
03/04/2025, ha deliberato “[…] il rigetto del ricorso prot. 2371 del 03/04/2025, con conseguente esclusione dalla competizione elettorale della lista dalle elezioni RSU del 14,15 e 16 aprile Pt_1
2025 che si svolgeranno presso l'ASST Pavia” (cfr. doc.
9- memoria di costituzione di ). CP_1
Orbene, richiamante le contrapposte posizioni delle parti, il giudizio, istruito mediante vaglio della produzione documentale allegata in atti, è stato definito con sentenza, pronunciata in data 23/09/2025, in esito alla camera di consiglio.
Fondatezza del ricorso
Delineato il quadro fattuale nei termini di cui sopra, deve ritenersi illegittime le delibere assunte dalla
Commissione Elettorale, rispettivamente nelle date del 28.03.2025 e dell'01.04.2025 (quest'ultima adottata a definizione del ricorso proposto da ), con le quali la lista presentata da , Pt_1 Pt_1
Contr odierna ricorrente, è stata estromessa dall'elezione RSU 2025 presso stante l'asserita “assenza dei modelli 1 dei cinque candidati che rappresentano l'effettiva dichiarazione di accettazione della candidatura nella documentazione” (cfr. docc.8 e 10 allegati al ricorso). Ne consegue il carattere fondato del ricorso per i motivi che si vanno ad esporre.
Ai fini della definizione del contenzioso in essere, giova anzitutto richiamare l'art. 18 ACNQ del
12.04.2022, rubricato “Procedura per la presentazione delle liste”, che al comma I statuisce: “le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato” e, al successivo comma 11, che “la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2)” (cfr. doc.14). Invero, la suddetta previsione normativa è stata oggetto di esegesi da parte della circolare
ARAN n. 1/2025 - avente ad oggetto i chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni- la quale, pronunciatasi in materia di presentazione delle liste, se da un lato ha puntualizzato che “le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (modello 1 - allegato 1 all' 12 aprile 2022) cui deve essere CP_8
allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato”, dall'altro, ha riconosciuto, in alternativa sussidiaria rispetto alle modalità predette, la possibilità di ricorrere ad un modello analogo,
“purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ” (cfr. doc.15 di CP_8
parte ricorrente e doc. 6 allegato alla memoria di costituzione ). CP_9
La chiarificazione operata dalla circolare appena citata, del resto, è espressione del c.d. “principio di strumentalità delle forme” che, assunto a criterio di ordine generale, è stato di frequente evocato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, pronunciatasi a più riprese in materia di presentazione delle liste elettorali, ha chiarito come “(…) considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale della presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione circa le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è possibile inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria giuridica delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente applicazione della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio di
Stato, sezione V, 17 marzo 2015, n. 1374). Più specificamente il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 26 aprile 2011, n. 2453 ha rilevato che "come più volte affermato anche da questa Sezione
(11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n.
4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. "forme sostanziali" e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di "strumentalità delle forme" nel procedimento elettorale", focalizzando l'attenzione sulla piena consapevolezza ed effettiva volontà dei soggetti partecipanti alla fase preliminare delle operazioni elettorali, come desumibile dalla documentazione prodotta. Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità delle forme al fine di coglierne l'obiettivo sostanziale connesso al rispetto della reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati” (v. sentenza TAR Campania Salerno 17.05.2024 n.
1089 e cfr., al riguardo, ex multis sent. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81)”.
Orbene, ai fini della definizione della vertenza che ci occupa, appare d'uopo precisare quanto segue:
, in occasione della presentazione della lista, pur non avendo allegato il “modello 1” (allegato 1 Pt_1 all' 12 aprile 2022) per ogni candidato, ha depositato unitamente al “modello 2” una “lista dei CP_8 candidati” contenente tutti gli elementi di cui la Commissione Elettorale necessitava di venire a conoscenza tramite l'allegazione del modello 1 e la copia del documento di riconoscimento di ogni candidato. Dall'analisi del “Modello 1” si evince che le informazioni ricavabili dallo stesso, una volta compilato, sono le seguenti (cfr. doc.14 di parte ricorrente): a) nome e cognome del candidato;
b) denominazione della lista con cui il candidato intende candidarsi;
c) denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU;
d) denominazione dell'amministrazione di appartenenza;
e) denominazione dell'ufficio e/o sede dove il candidato presta servizio;
f) accettazione della candidatura da parte del candidato;
con specifico riguardo alla denominazione dell'ufficio e/o sede dove il candidato presta servizio, la medesima è stata autonomamente acquisita dalla
Commissione Elettorale tramite ATS, con verbale del 11.03.2025 quest'ultima infatti ha chiesto ad Contr
“di fornire l'elenco dei dipendenti che hanno diritto al voto (elettorato attivo) comprensivo della sede di appartenenza e la loro suddivisione per genere” e l'amministrazione ha provveduto all'invio di tale elenco, ove risultano indicati anche tutti i candidati della lista e la sede ove ciascuno di essi Pt_1
presta servizio.
Dal vaglio della produzione documentale in atti (cfr. docc.5 e 6 allegati al ricorso ) è risultato, infatti, che tutte le informazioni richieste dal “Modello 1” di cui all'ACNQ del 12.04.22 (il nome e il cognome del candidato (a), la denominazione della lista (b), la denominazione dell'amministrazione di appartenenza e sede di elezione (c) e (d) e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati (f)) sono passibili di essere ricavate dalla “lista dei candidati presentata unitamente al modello II da Pt_1
[...
Segnatamente, il modello adoperato dal parte ricorrente, riporta le informazioni che seguono :
l'indicazione della denominazione della lista (presentata come lista ), Parte_1
l'indicazione dell'amministrazione di appartenenza (“presso l'amministrazione/collegio elettorale …”)
e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati mediante firma dei medesimi;
quanto alla lista dei candidati, quest'ultima reca : l'indicazione di “nome e cognome”, “luogo di nascita”, “data di nascita” e “firma per accettaz.” di ciascun candidato, corredata di copia del documento d'identità in corso di validità di ciascuno di essi.
Ebbene, svolte le precisazioni di cui sopra, valgono le considerazioni che seguono: invero, se lo scopo cui è finalisticamente orientato il ricorso al Modello 2- così come prospettato dalla Commissione
Elettorale nel provvedimento di esclusione dalle liste dei candidati presentati da è quello di Pt_1 comprovare l'accettazione della candidatura da parte dei candidati della lista, detto risultato – in ossequio al principio di strumentalità delle forme deve ritenersi pienamente raggiunto, poiché la documentazione presentata da contiene un duplice riscontro dell'accettazione della candidatura Pt_1
da parte dei candidati: invero, nel modello 2, il sig. segretario di e Persona_1 Pt_1 presentatore della lista, ha dichiarato, “sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura” (cfr. docc.5 e 6 allegati al ricorso); parimenti, nella “lista dei candidati”, ogni candidato, in corrispondenza dei propri dati, ha apposto la propria firma “per accettazione”, così accettando la candidatura nella lista di (cfr. docc.5 e 6 di Pt_1
parte ricorrente).
Alla stregua delle osservazioni sopra svolte, risulta, dunque, di tutta evidenza che la , mediante Pt_1
la documentazione prodotta in sede di presentazione della propria lista, ha fornito alla Commissione
Elettorale tutti gli elementi informativi che la stessa avrebbe potuto acquisire attraverso il deposito del cosiddetto “modello 1”. Tale adempimento deve ritenersi pienamente conforme a quanto disposto dal punto 6 della circolare ARAN n. 1/2025, nonché al principio generale di strumentalità delle forme, in virtù del quale le irregolarità meramente formali non possono determinare l'invalidità di un atto quando lo scopo sostanziale perseguito dalla norma risulti comunque conseguito.
Ne consegue che la lista presentata dalla non poteva essere legittimamente esclusa dal Pt_1
procedimento elettorale per la sola ragione di aver trasmesso le informazioni richieste mediante un documento – nella specie, la lista dei candidati – avente unicamente veste grafica difforme dal modulo fac-simile allegato all'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 (c.d. “modello 1”).
Infatti, la finalità sottesa all'obbligo di presentazione del modello 1 deve ritenersi integralmente soddisfatta qualora la Commissione Elettorale sia stata – come nella fattispecie considerata- comunque posta in condizione di disporre, attraverso la documentazione depositata, degli stessi elementi conoscitivi ricavabili da tale modello. In ogni caso, l'ACNQ del 12 aprile 2022 non contempla, quale conseguenza della mancata presentazione del modello 1, la sanzione dell'esclusione della lista dalla competizione elettorale (cfr. doc. 14 di parte ricorrente).
Parimenti, giova precisare come a suffragio del principio di strumentalità delle forme si ponga finanche la pronuncia del Tribunale di Lodi del 30 aprile 2025 (cfr. doc. 2 memoria di costituzione ), la CP_10
quale, evocata dalla stessa nella memoria di costituzione depositata il 17 luglio 2025, per CP_3
corroborare la legittimità del provvedimento di esclusione della lista presentata da parte attrice, conduce invero – se sottoposta ad accurato vaglio esegetico – all'approdo opposto, laddove la sentenza in commento testualmente puntualizza che “Se è vero che, quantomeno dall'apposizione della firma dei candidati nella colonna “firma per accettaz.” (v. doc. 1 , sotto riprodotto per quanto interessa) si poteva desumere l'effettiva accettazione da parte del singolo firmatario, è altrettanto evidente la totale carenza delle copie dei documenti di identità, pervenuti alla Commissione soltanto il 19.3.2025, oltre il termine finale per la presentazione delle liste e relativi allegati.”
Il Tribunale di Lodi, infatti, nel confermare che, in quel caso, l'esclusione da entrambe le liste dei ricorrenti era stata correttamente disposta in ragione dell'omessa allegazione dei documenti di identità, ha -incidentalmente- riconosciuto come l'apposizione della firma di ciascun candidato nella colonna a ciò preposta debba, di contro, considerarsi indice inequivoco della concreta adesione da parte del firmatario-accettante.
Conclusivamente, l'omesso ricorso al modello 1, sulla scorta del rilievo, prospettato dai resistenti, che solo detto allegato consentirebbe di provare irrefutabilmente l'effettiva accettazione della candidatura da parte dei candidati della lista, non può ritenersi causa legittima di esclusione dalla procedura elettorale, trattandosi di una mera irregolarità formale e come tale da ritenersi superabile in osservanza ai principi di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, che, diversamente, ne risulterebbero vulnerati.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso merita accoglimento: conseguono la declaratoria di illegittimità della esclusione della lista elettorale nella procedura di cui sopra e Parte_1 Pt_1
annullamento delle elezioni.
Spese di lite
Considerato che la vertenza in esame è stata istruita mediante il solo vaglio della produzione documentale in atti e che parte ricorrente, seppur senza incorrere in irregolarità di natura sostanziale, ha comunque adottato un modello difforme da quello prescritto per poi sanare l'omissione contestatagli mediante allegazione tardiva;
dovendosi, in ogni caso, attribuire rilievo al rispetto pedissequo delle formalità prescritte, in un'ottica di snellimento dell'iter procedurale, con ricadute positive in termini deflattivi, si reputa corretto compensare interamente le spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: accerta il diritto dei ricorrenti , e a partecipare alle elezioni per Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
il rinnovo delle rsu 2025/2028 presso con conseguente illegittimità della esclusione della CP_6
lista elettorale nella procedura di cui sopra e annullamento delle elezioni;
Pt_1 Parte_1
Spese integralmente compensate.
Giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 23.9.2025
La giudice del lavoro
IC RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. IC RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 723 2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_6 C.F._5 dall'avv BERGONZI DANIELE e dall' avv CAMILLA RUSSO ed elettivamente domiciliati in
MILANO via UBERTI 6 presso lo studio dei difensori
RICORRENTI contro e (c.f. rappresentati e CP_1 C.F._6 CP_2 P.IVA_2
difesi dall'avv ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO ed elettivamente domiciliati in via P. Pt_1
Diacono 3 presso lo studio del difensore e contro
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avvti GHIDONI, BIANCHI, CP_3 P.IVA_3
STELLA elettivamente domiciliati in MILANO VIA PREMUDA 14 presso lo studio dei difensori
E contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv Grazia Controparte_4 C.F._7
LA elettivamente domiciliato in Voghera via Depretis presso lo studio del difensore
E contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv SARA Controparte_5 C.F._8
SE e NN RT ed elettivamente domiciliato in viale LIBERTA 11 Pt_1
presso lo studio dei difensori
RESISTENTI FATTO E DIRITTO
I documenti prodotti dalle parti e le circostanze che emergono dagli atti di causa impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 414 c.p.c, depositato in data 15/05/2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti – , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno convenuto in giudizio i componenti della Commissione Elettorale per l'elezione Parte_6 della R.S.U. presso l' e nonché, le OO.SS. Controparte_6 Controparte_4
e al fine di ottenere, previo accertamento giudiziale, la declaratoria di CP_7 CP_3
illegittimità delle delibere con cui la Commissione Elettorale ha escluso dalle elezioni per il rinnovo della R.S.U. la lista elettorale presentata da con conseguente annullamento delle Parte_1
elezioni per il rinnovo della R.S.U. presso di , tenutesi nelle date del 14,15 e 16 aprile CP_6 Pt_1
2025.
Segnatamente, i ricorrenti, a suffragio delle pretese azionate con il ricorso in esame, hanno dedotto quanto segue: di essere dipendenti di ed iscritti alla O.S. CISL FP;
di aver manifestato al CP_6
segretario di , sig. la volontà di candidarsi nella lista elettorale di Pt_1 Persona_1 Pt_1
[...
alle elezioni per il rinnovo della RSU nell'anno 2025; che, di conseguenza, aveva Pt_1
presentato la propria lista elettorale ove erano candidati i ricorrenti predetti, mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo di ATS della documentazione necessaria alla regolare candidatura;
che, tuttavia, con delibera del 28/03/2025, la Commissione Elettorale aveva escluso la lista elettorale presentata da a fronte della mancata trasmissione “dei modelli 1 dei cinque canditati”; che, sebbene i Pt_1
ricorrenti avessero poi ovviato a tale carenza documentale con la richiesta integrazione, la
Commissione Elettorale aveva confermato l'esclusione della lista elettorale presentata da a Pt_1
cui, pertanto, era stata impedita la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della RSU.
Avverso la delibera sopra citata, in forza della quale, in data 28.03.2025, la Commissione Elettorale, in occasione della verifica di ammissibilità delle liste, aveva deliberato l'esclusione dalla lista dei candidati dei ricorrenti, la in data 31.03.2025 ha presentato ricorso alla Parte_1
Commissione Elettorale ai sensi del par. 9, punto 5, della circolare ARAN n. 1/2025, n. prot. 22900,
(cfr. doc.9 allegato al ricorso), deducendo: che la normativa di settore (in particolare l'art. 18 ACNQ
12.04.2022 e il punto 6 della circolare ARAN n. 1/2025) non richiederebbe obbligatoriamente l'utilizzo del modello predisposto dall'ARAN bensì prevederebbe la possibilità di presentare modelli analoghi, purché dai medesimi possano evincersi le stesse informazioni;
la presenza, dunque, di tutte le informazioni previste dal “modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12.04.2022” nella modulistica utilizzata per la presentazione della lista;
nonché il mancato rispetto del principio del favor partecipationis. Con memorie difensive si sono costituiti gli odierni resistenti, eccependo – congiuntamente-
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande azionate con il ricorso ed insistendo, dunque, per la reiezione dello stesso.
Nella fattispecie, i convenuti hanno obiettato alle prospettazioni attoree quanto segue: che la delibera di esclusione, assunta a maggioranza con voto contrario del componente indicato da
, troverebbe conferma nel riferimento diretto al disposto contrattuale dell' , il quale non Pt_1 CP_8
consentirebbe integrazioni documentali oltre il termine perentorio del 14 marzo 2025; che il ricorso presentato da avverso la statuizione della Commissione è stato respinto in data 01/04/2025, Pt_1
con delibera assunta nuovamente a maggioranza (cfr. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione di
); che il tentativo, operato dai candidati esclusi, in data 04/04/2025, di sanare post CP_1 factum l'omissione documentale sarebbe tardivo, in quanto effettuato a distanza di venti giorni dalla scadenza perentoria per la presentazione;
che la Commissione, con nuova deliberazione del
07/04/2025, stante l'avvenuto deposito tardivo da parte della lista elettorale di della Pt_1
documentazione integrativa necessaria, avrebbe legittimamente confermato, ai sensi dell'art. 18
ACNQ, la non ammissibilità della lista predetta, sottolineando, ultimativamente, come la legittimità della condotta della Commissione elettorale sarebbe altresì da rinvenirsi nella ratifica operata dal
Comitato dei Garanti presso l'Ispettorato del Lavoro di Pavia – Lodi che, con provvedimento del
03/04/2025, ha deliberato “[…] il rigetto del ricorso prot. 2371 del 03/04/2025, con conseguente esclusione dalla competizione elettorale della lista dalle elezioni RSU del 14,15 e 16 aprile Pt_1
2025 che si svolgeranno presso l'ASST Pavia” (cfr. doc.
9- memoria di costituzione di ). CP_1
Orbene, richiamante le contrapposte posizioni delle parti, il giudizio, istruito mediante vaglio della produzione documentale allegata in atti, è stato definito con sentenza, pronunciata in data 23/09/2025, in esito alla camera di consiglio.
Fondatezza del ricorso
Delineato il quadro fattuale nei termini di cui sopra, deve ritenersi illegittime le delibere assunte dalla
Commissione Elettorale, rispettivamente nelle date del 28.03.2025 e dell'01.04.2025 (quest'ultima adottata a definizione del ricorso proposto da ), con le quali la lista presentata da , Pt_1 Pt_1
Contr odierna ricorrente, è stata estromessa dall'elezione RSU 2025 presso stante l'asserita “assenza dei modelli 1 dei cinque candidati che rappresentano l'effettiva dichiarazione di accettazione della candidatura nella documentazione” (cfr. docc.8 e 10 allegati al ricorso). Ne consegue il carattere fondato del ricorso per i motivi che si vanno ad esporre.
Ai fini della definizione del contenzioso in essere, giova anzitutto richiamare l'art. 18 ACNQ del
12.04.2022, rubricato “Procedura per la presentazione delle liste”, che al comma I statuisce: “le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato” e, al successivo comma 11, che “la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2)” (cfr. doc.14). Invero, la suddetta previsione normativa è stata oggetto di esegesi da parte della circolare
ARAN n. 1/2025 - avente ad oggetto i chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni- la quale, pronunciatasi in materia di presentazione delle liste, se da un lato ha puntualizzato che “le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (modello 1 - allegato 1 all' 12 aprile 2022) cui deve essere CP_8
allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato”, dall'altro, ha riconosciuto, in alternativa sussidiaria rispetto alle modalità predette, la possibilità di ricorrere ad un modello analogo,
“purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ” (cfr. doc.15 di CP_8
parte ricorrente e doc. 6 allegato alla memoria di costituzione ). CP_9
La chiarificazione operata dalla circolare appena citata, del resto, è espressione del c.d. “principio di strumentalità delle forme” che, assunto a criterio di ordine generale, è stato di frequente evocato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, pronunciatasi a più riprese in materia di presentazione delle liste elettorali, ha chiarito come “(…) considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale della presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione circa le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è possibile inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria giuridica delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente applicazione della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio di
Stato, sezione V, 17 marzo 2015, n. 1374). Più specificamente il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 26 aprile 2011, n. 2453 ha rilevato che "come più volte affermato anche da questa Sezione
(11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n.
4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. "forme sostanziali" e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di "strumentalità delle forme" nel procedimento elettorale", focalizzando l'attenzione sulla piena consapevolezza ed effettiva volontà dei soggetti partecipanti alla fase preliminare delle operazioni elettorali, come desumibile dalla documentazione prodotta. Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità delle forme al fine di coglierne l'obiettivo sostanziale connesso al rispetto della reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati” (v. sentenza TAR Campania Salerno 17.05.2024 n.
1089 e cfr., al riguardo, ex multis sent. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81)”.
Orbene, ai fini della definizione della vertenza che ci occupa, appare d'uopo precisare quanto segue:
, in occasione della presentazione della lista, pur non avendo allegato il “modello 1” (allegato 1 Pt_1 all' 12 aprile 2022) per ogni candidato, ha depositato unitamente al “modello 2” una “lista dei CP_8 candidati” contenente tutti gli elementi di cui la Commissione Elettorale necessitava di venire a conoscenza tramite l'allegazione del modello 1 e la copia del documento di riconoscimento di ogni candidato. Dall'analisi del “Modello 1” si evince che le informazioni ricavabili dallo stesso, una volta compilato, sono le seguenti (cfr. doc.14 di parte ricorrente): a) nome e cognome del candidato;
b) denominazione della lista con cui il candidato intende candidarsi;
c) denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU;
d) denominazione dell'amministrazione di appartenenza;
e) denominazione dell'ufficio e/o sede dove il candidato presta servizio;
f) accettazione della candidatura da parte del candidato;
con specifico riguardo alla denominazione dell'ufficio e/o sede dove il candidato presta servizio, la medesima è stata autonomamente acquisita dalla
Commissione Elettorale tramite ATS, con verbale del 11.03.2025 quest'ultima infatti ha chiesto ad Contr
“di fornire l'elenco dei dipendenti che hanno diritto al voto (elettorato attivo) comprensivo della sede di appartenenza e la loro suddivisione per genere” e l'amministrazione ha provveduto all'invio di tale elenco, ove risultano indicati anche tutti i candidati della lista e la sede ove ciascuno di essi Pt_1
presta servizio.
Dal vaglio della produzione documentale in atti (cfr. docc.5 e 6 allegati al ricorso ) è risultato, infatti, che tutte le informazioni richieste dal “Modello 1” di cui all'ACNQ del 12.04.22 (il nome e il cognome del candidato (a), la denominazione della lista (b), la denominazione dell'amministrazione di appartenenza e sede di elezione (c) e (d) e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati (f)) sono passibili di essere ricavate dalla “lista dei candidati presentata unitamente al modello II da Pt_1
[...
Segnatamente, il modello adoperato dal parte ricorrente, riporta le informazioni che seguono :
l'indicazione della denominazione della lista (presentata come lista ), Parte_1
l'indicazione dell'amministrazione di appartenenza (“presso l'amministrazione/collegio elettorale …”)
e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati mediante firma dei medesimi;
quanto alla lista dei candidati, quest'ultima reca : l'indicazione di “nome e cognome”, “luogo di nascita”, “data di nascita” e “firma per accettaz.” di ciascun candidato, corredata di copia del documento d'identità in corso di validità di ciascuno di essi.
Ebbene, svolte le precisazioni di cui sopra, valgono le considerazioni che seguono: invero, se lo scopo cui è finalisticamente orientato il ricorso al Modello 2- così come prospettato dalla Commissione
Elettorale nel provvedimento di esclusione dalle liste dei candidati presentati da è quello di Pt_1 comprovare l'accettazione della candidatura da parte dei candidati della lista, detto risultato – in ossequio al principio di strumentalità delle forme deve ritenersi pienamente raggiunto, poiché la documentazione presentata da contiene un duplice riscontro dell'accettazione della candidatura Pt_1
da parte dei candidati: invero, nel modello 2, il sig. segretario di e Persona_1 Pt_1 presentatore della lista, ha dichiarato, “sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura” (cfr. docc.5 e 6 allegati al ricorso); parimenti, nella “lista dei candidati”, ogni candidato, in corrispondenza dei propri dati, ha apposto la propria firma “per accettazione”, così accettando la candidatura nella lista di (cfr. docc.5 e 6 di Pt_1
parte ricorrente).
Alla stregua delle osservazioni sopra svolte, risulta, dunque, di tutta evidenza che la , mediante Pt_1
la documentazione prodotta in sede di presentazione della propria lista, ha fornito alla Commissione
Elettorale tutti gli elementi informativi che la stessa avrebbe potuto acquisire attraverso il deposito del cosiddetto “modello 1”. Tale adempimento deve ritenersi pienamente conforme a quanto disposto dal punto 6 della circolare ARAN n. 1/2025, nonché al principio generale di strumentalità delle forme, in virtù del quale le irregolarità meramente formali non possono determinare l'invalidità di un atto quando lo scopo sostanziale perseguito dalla norma risulti comunque conseguito.
Ne consegue che la lista presentata dalla non poteva essere legittimamente esclusa dal Pt_1
procedimento elettorale per la sola ragione di aver trasmesso le informazioni richieste mediante un documento – nella specie, la lista dei candidati – avente unicamente veste grafica difforme dal modulo fac-simile allegato all'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 (c.d. “modello 1”).
Infatti, la finalità sottesa all'obbligo di presentazione del modello 1 deve ritenersi integralmente soddisfatta qualora la Commissione Elettorale sia stata – come nella fattispecie considerata- comunque posta in condizione di disporre, attraverso la documentazione depositata, degli stessi elementi conoscitivi ricavabili da tale modello. In ogni caso, l'ACNQ del 12 aprile 2022 non contempla, quale conseguenza della mancata presentazione del modello 1, la sanzione dell'esclusione della lista dalla competizione elettorale (cfr. doc. 14 di parte ricorrente).
Parimenti, giova precisare come a suffragio del principio di strumentalità delle forme si ponga finanche la pronuncia del Tribunale di Lodi del 30 aprile 2025 (cfr. doc. 2 memoria di costituzione ), la CP_10
quale, evocata dalla stessa nella memoria di costituzione depositata il 17 luglio 2025, per CP_3
corroborare la legittimità del provvedimento di esclusione della lista presentata da parte attrice, conduce invero – se sottoposta ad accurato vaglio esegetico – all'approdo opposto, laddove la sentenza in commento testualmente puntualizza che “Se è vero che, quantomeno dall'apposizione della firma dei candidati nella colonna “firma per accettaz.” (v. doc. 1 , sotto riprodotto per quanto interessa) si poteva desumere l'effettiva accettazione da parte del singolo firmatario, è altrettanto evidente la totale carenza delle copie dei documenti di identità, pervenuti alla Commissione soltanto il 19.3.2025, oltre il termine finale per la presentazione delle liste e relativi allegati.”
Il Tribunale di Lodi, infatti, nel confermare che, in quel caso, l'esclusione da entrambe le liste dei ricorrenti era stata correttamente disposta in ragione dell'omessa allegazione dei documenti di identità, ha -incidentalmente- riconosciuto come l'apposizione della firma di ciascun candidato nella colonna a ciò preposta debba, di contro, considerarsi indice inequivoco della concreta adesione da parte del firmatario-accettante.
Conclusivamente, l'omesso ricorso al modello 1, sulla scorta del rilievo, prospettato dai resistenti, che solo detto allegato consentirebbe di provare irrefutabilmente l'effettiva accettazione della candidatura da parte dei candidati della lista, non può ritenersi causa legittima di esclusione dalla procedura elettorale, trattandosi di una mera irregolarità formale e come tale da ritenersi superabile in osservanza ai principi di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, che, diversamente, ne risulterebbero vulnerati.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso merita accoglimento: conseguono la declaratoria di illegittimità della esclusione della lista elettorale nella procedura di cui sopra e Parte_1 Pt_1
annullamento delle elezioni.
Spese di lite
Considerato che la vertenza in esame è stata istruita mediante il solo vaglio della produzione documentale in atti e che parte ricorrente, seppur senza incorrere in irregolarità di natura sostanziale, ha comunque adottato un modello difforme da quello prescritto per poi sanare l'omissione contestatagli mediante allegazione tardiva;
dovendosi, in ogni caso, attribuire rilievo al rispetto pedissequo delle formalità prescritte, in un'ottica di snellimento dell'iter procedurale, con ricadute positive in termini deflattivi, si reputa corretto compensare interamente le spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: accerta il diritto dei ricorrenti , e a partecipare alle elezioni per Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
il rinnovo delle rsu 2025/2028 presso con conseguente illegittimità della esclusione della CP_6
lista elettorale nella procedura di cui sopra e annullamento delle elezioni;
Pt_1 Parte_1
Spese integralmente compensate.
Giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 23.9.2025
La giudice del lavoro
IC RI