Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6761/2023 promossa con ricorso depositato da:
nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Chioggia (VE), via Marco Polo, n.54,
e nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Chioggia (VE), via Marco Polo, n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ciriaco Minichiello del Foro di Ferrara
), presso il cui studio – sito in Ferrara, C.so Porta Mare, n. Email_1
50 – sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 15.05.2023 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 24.12.2024 dai ricorrenti, con cui le parti chiedono emettersi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, che di seguito si riproducono:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e della reciproca collaborazione nell'interesse della prole.
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso l'abitazione coniugale/paterna.
3) La casa coniugale sita in Chioggia (VE) in Viale Marco Polo, 54 verrà assegnata a in quanto di Parte_2 sua esclusiva proprietà, mentre ha già provveduto autonomamente a reperire una differente soluzione abitativa, Parte_1 sita in Chioggia (VE) in via Esperia n. 104, ad appena 500 mt dalla abitazione coniugale, dotata di due camere da letto per l'eventuale pernotto dei minori.
Sul punto i coniugi si danno reciprocamente atto che a titolo di buona uscita e sostegno all'ex coniuge, per Parte_2 la operazione predetta, ha versato la somma una tantum di € 2000 a Parte_1
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomamente autosufficienti e di non richiedere nulla a titolo di assegno di mantenimento l'uno all'altro.
5) Alla luce della collocazione privilegiata dei minori presso il padre di cui al punto 2), le frequentazioni madre-figli si svolgeranno con modalità di seguito descritte: e rimarranno con la madre a week-end alterni, dal sabato Per_1 Per_2 pomeriggio alla cena della domenica sera.
I minori trascorreranno altresì con la madre il tempo relativo al pranzo, dal lunedì al venerdì di tutte le settimane, salvo accordi diversi tra i genitori e tenuti in considerazione gli impegni dei figli.
6) I minori rimarranno con il padre il tempo della cena, dal lunedì al venerdì di tutte le settimane, seguita dai relativi pernotti presso la casa coniugale, fatti salvi accordi diversi tra i genitori, anche in base anche ai desiderata dei minori.
7) La madre, potrà certamente tenere con sé i figli per sette (7) giorni nel periodo estivo, anche consecutivi, con comunicazione da effettuare al padre entro e non oltre il mese di maggio e per una settimana, nel periodo invernale, ricomprendendo ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché tre giorni a Pasqua, sempre in maniera alternata.
Comunque, vista l'età dei ragazzi, dovrà esserci una certa flessibilità da parte di entrambi i genitori che dovranno tenere in primaria considerazione le esigenze ed i desideri dei figli, favorendo il più possibile l'armonia generale e la serenità degli stessi.
8) In considerazione delle condizioni economiche reddituali dei ricorrenti sopra specificate e documentate e delle condizioni indicate nei punti predetti, i genitori adotteranno la forma del mantenimento diretto nei confronti dei minori, a cui si aggiungerà il versamento del 50% delle spese straordinarie, spettanti ad ognuno, così come di seguito identificate.
9) Dovranno considerarsi spese straordinarie:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
-a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
R.G. N. 6761/2023
b) retta asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette di asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede di laurea.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) Mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi.
10) Le suindicate condizioni avranno efficacia dalla sottoscrizione del presente atto.
11) si impegna a collaborare pienamente con al fine di ottenere la corresponsione degli assegni Parte_2 Parte_1 familiari per i due minori.
12) I coniugi ad oggi, come detto, titolari di redditi propri in quanto utilmente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno.
Conseguentemente i ricorrenti riconoscono di essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano con la firma del presente atto di rinunciare espressamente e reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra, ad ogni pretesa di carattere economica.
13) Lo scooter marca Aprilia di proprietà ed in uso a TG X7CJNK rimarrà alla stessa, mentre il veicolo Parte_1
Kia Stonic TG FY441FC di proprietà di rimarrà in uso allo stesso. Parte_2
14) I conti correnti personali dei ricorrenti sono sempre stati separati e rimarranno tali.
15) La condizione economica di entrambi i coniugi non impone pertanto, nel caso di specie, alcuna pronuncia in merito in quanto tutti gli altri rapporti patrimoniali sono già stati regolati tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 473-bis.51 c.p.c. depositato il
15.05.2023, e esponevano di aver contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario, in data 28.03.2009, in AV (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2009, n. 3, parte II, seria A) e che dalla loro unione nascevano i figli
(nato il [...]) e (nata il [...]), minorenni. Per_1 Per_2
A seguito dell'udienza del 18.06.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, R.G. N. 6761/2023
omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza del 4.07.2024 (pubblicata in data
23.07.2024).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 16.01.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
* * *
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che rispondenti all'interesse dei figli minori.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.03.2009 con rito concordatario tra e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di AV al n. 3, Parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Nulla in punto spese. R.G. N. 6761/2023
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero