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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2970/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2970/2023
All'udienza del giorno 3 dicembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi:
per parte attrice avv. UNTERHOLZNER RUTH;
Parte_1
per parte attrice avv. UNTERHOLZNER RUTH;
Parte_2
per parte attrice avv. UNTERHOLZNER RUTH;
Parte_3
per la parte Controparte_1
: l'avv. FREI MELANIE, in sostituzione dell'avv. BAUR
[...]
NZ EL e dell'avv. JANIS NOEL TAPPEINER.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2970/2023 promossa da:
(P.IVA ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ruth Unterholzner, con domicilio eletto presso il suo studio;
pagina 1 di 12 e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ruth Unterholzner, con Parte_2 domicilio eletto presso il suo studio;
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ruth Unterholzner, con Parte_3 domicilio eletto presso il suo studio;
attori; contro
Controparte_1
( ), in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, (società incorporante di e Controparte_3 [...]
P IVA , rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_3 giusta delega in atti, dagli Avv.ti Lorenz Michael Baur e Janis Noel Tappeiner, con domicilio eletto presso il loro studio;
convenuta;
Oggetto: risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI dei procuratori degli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di leggi, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale di merito:
1. Accertare e dichiarare che la convenuta non ha bloccato in tempo i conti correnti del debitore pignorato in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 14.11.2023 Pt_4 Pt_1 da parte degli attori;
2. Accertare e dichiarare inoltre che la convenuta ha indebitamente compensato ai fini della comunicazione ex art. 547 c.p.c. il saldo attivo del c/c C01/11/000443 con il saldo negativo del c/c
C01/11/000077, entrambi intestati alla ! impedendo agli attori di portare a termine Pt_5 Pt_1
l'esecuzione forzata attraverso l'iscrizione a ruolo e la successiva assegnazione delle somme pignorate, arrecandogli così un notevole danno;
3. Di conseguenza condannare la convenuta per i motivi di cui sopra, al risarcimento del danno in favore degli attori per l'importo pari a € 26.607,34 oltre interessi legali e rivalutazione, o quell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, gli onorari del pignoramento
pagina 2 di 12 presso terzi successivo pari a € 552,00 (oltre spese generali, CAP e IVA) e le ulteriori spese per €
141,06 (€105,56 + €35,50) nel seguente modo proporzionale: 44,9% alla 51,7% Controparte_2 al OT. e 3,4% al OT. Parte_2 Parte_3
In subordine:
4. Accertare e dichiarare che la convenuta si è indebitamente arricchita a danno degli attori ex art.
2041 c.c. e di conseguenza condannarla all'indennizzo dell'importo pari a € 26.607,34 oppure della somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
In ogni caso:
5. Con vittoria di spese ed onorari per la negoziazione assistita ed il presente giudizio, aumentati del
60% per la presenza di più parti ex art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 e con l'ulteriore aumento del 30% per l'uso di collegamenti ipertestuali, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.
In via istruttoria: … (si rinvia alle note scritte depositate in data 26/11/2025)”; dei procuratori della convenuta:
“voglia l'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Bolzano, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa: in via principale di merito: respingere per i motivi e le ragioni esposte in narrativa tutte le domande rivolte nei confronti della convenuta Parte_6
;
[...] in ogni caso:
- a) condannare gli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio e secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché hanno agito in giudizio nei confronti del convenuto con mala fede o/e colpa grave.
- b) con la rifusione di spese e competenze del presente giudizio alla convenuta.”
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già precisati con comparsa di costituzione e risposta dd. 11.11.2023 e memoria integrativa ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. n. 2 dd.
20.02.2024, ed in particolare: … (si rinvia alle note scritte depositate in data 18/11/2025)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione
1. Con unico atto di citazione di data 19/09/2023, depositato in data 28/09/2023, gli attori citavano in giudizio la convenuta, avanti all'intestato Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di una condotta illecita, asseritamente commessa dalla convenuta dopo aver ricevuto un atto di pignoramento presso terzi. Nello specifico la convenuta avrebbe omesso il blocco dei rapporti bancari della società debitrice consentendo a quest'ultima il compimento di un'operazione di Pt_4 giroconto, e avrebbe reso agli attori (creditori procedenti) una comunicazione (negativa) ex art. 547
pagina 3 di 12 c.p.c. illegittima, inducendo gli stessi a non procedere all'esecuzione forzata, perché ritenuta infruttuosa. In conseguenza di tali condotte della convenuta gli attori avrebbero subito un danno ingiusto, pari alle somme non riscosse nei confronti della debitrice e alle spese ulteriori Pt_4 sostenute.
Con comparsa di risposta di data 11/11/2023, depositata in data 15/11/2023, si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza di data 06/06/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con ordinanza di data 11/11/2025 il nuovo Giudice anticipava, alla data odierna, l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
2. In fatto
Nel corso del giudizio è emersa la seguente ricostruzione dei fatti di causa, riscontrabile dai documenti prodotti dalle parti.
La società (P. IVA ) risultava debitrice sia nei confronti degli odierni attori Pt_4 Pt_1 P.IVA_4 sia della banca convenuta.
In particolare, la società era titolare di due rapporti di conto corrente presso la banca Pt_4 Pt_1 convenuta, ovvero il conto n. C01/11/000443 di data 07/11/2016 (doc. 3 di parte convenuta) e il conto n. C01/11/000077 di data 18/10/2018 (doc. 4 di parte convenuta). Inoltre, con la banca convenuta la società stipulava anche un contratto di mutuo chirografario, n. 10551 di data 11/07/2019, per € Pt_4
1.000.000,00 (doc. 5 di parte convenuta), con rinegoziazione di data 31/03/2021 (doc. 6 di parte convenuta), e un contratto di mutuo ipotecario, n. 10871 di data 09/01/2020, per € 250.000,00 (doc. 7 di parte convenuta). Entrambi gli importi concessi a mutuo venivano versati sul conto corrente n.
C01/11/000077.
La società Hoila S.r.l. era inoltre debitrice anche verso gli odierni attori per complessivi € 44.471,69, di cui € 19.974,51 a favore della (che corrisponde al 44,9% dell'intera somma), € Controparte_5
23.000,00 a favore di OT. (che corrisponde al 51,7% dell'intera somma) ed € 1.497,18 a Parte_2 favore di OT. (che corrisponde al 3,4% dell'intera somma), relativi a fatture emesse per Parte_3 consulenze professionali prestate (cfr. doc. 1 delle parti attrici). A tale somme devono aggiungersi interessi, spese e onorari.
Con decreto ingiuntivo n. 1323/2022 di data 10/10/2022 il Tribunale di Bolzano ingiungeva alla società di pagare agli odierni attori l'importo complessivo di € 49.304,86, con apposizione della formula Pt_4
pagina 4 di 12 esecutiva in data 11/10/2022. Il provvedimento veniva notificato alla società debitrice Pt_4 unitamente all'atto di precetto, in data 14/10/2022 (doc. 1 delle parti attrici).
Successivamente, visto il mancato pagamento dell'importo ingiunto, da parte della società debitrice i creditori e odierni attori procedevano alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data Pt_4
07/11/2022, sia alla società debitrice che alla terza pignorata Parte_6 odierna convenuta (doc. 2 delle parti attrici). La notifica si perfezionava, nei confronti della convenuta e terza pignorata, con consegna dell'atto al personale della stessa, in data 14/11/2022, ore 10:11 (doc. 3 delle parti attrici).
In data 14/11/2022, alle ore 12:05 (doc. 14 di parte convenuta), la società debitrice nella persona Pt_4 del suo legale rappresentante (di persona nella succursale di Lana;
cfr. p. 5 della comparsa di risposta depositata in data 15/11/2023), effettuava un bonifico di € 18.500,00, trasferendo il saldo attivo del conto corrente n. C01/11/000443 sul conto corrente n. C01/11/000077. In conseguenza di tale operazione bancaria il saldo del primo conto corrente passava da un attivo di € 18.448,42 ad un saldo negativo, mentre il secondo conto riduceva il proprio saldo negativo, passando da uno scoperto di €
27.417,41 ad uno di € 8.917,41 (cfr. doc. 15 e doc. 16 delle parti attrici;
circostanze non contestate dalla convenuta).
In data 15/11/2022 sul conto corrente n. C01/11/000443 della società debitrice confluivano due versamenti in entrata per un totale di € 665,00 (doc. 16 delle parti attrici).
Sempre in data 15/11/2022 la odierna convenuta e terza pignorata, a mezzo PEC inviata alle ore 14:09, rendeva agli odierni attori la comunicazione del terzo ex art. 547 c.p.c., in cui esponeva che
“l'esecutato risulta essere titolare di rapporti presso il nostro istituto, i quali alla data della notifica del pignoramento NON presentano somme a credito del debitore esecutato, …” (doc. 4 delle parti attrici).
In data 05/12/2022 la banca convenuta comunicava, alla società debitrice la risoluzione di tutti i Pt_4 rapporti bancari in essere, ovvero sia i mutui sia i conti correnti, intimando il pagamento degli importi a debito nel termine assegnato (doc. 12 di parte convenuta). Tuttavia, anche in epoca successiva a tale comunicazione, i conti correnti n. C01/11/000077 (doc. 15 delle parti attrici) e n. C01/11/000443 (doc.
16 delle parti attrici) della società debitrice rimanevano aperti presso la banca convenuta e Pt_4 proseguiva così il flusso finanziario di addebiti e accrediti.
In data 06/12/2022 le parti attrici inviavano una PEC alla convenuta (doc. 5 delle parti attrici), chiedendo un aggiornamento sulle somme a credito della società debitrice, alla quale l'istituto bancario rispondeva con una PEC di data 07/12/2022 (doc. 6 delle parti attrici), dichiarando l'insussistenza di somme a credito. Dai documenti prodotti è emerso che, alla data del 07/12/2022, sul conto corrente n.
pagina 5 di 12 C01/11/000443 della società debitrice era presente un saldo attivo di € 7.964,84 (cfr. doc. 16 Pt_4 delle parti attrici;
circostanza comunque non contestata dalla convenuta).
In data 03/01/2023 gli attori procedevano alla notifica di un secondo atto di pignoramento presso terzi, nei confronti della società debitrice e della banca convenuta, il quale veniva ritirato dalla convenuta in data 11/01/2023 (doc. 12 delle parti attrici).
Con PEC di data 19/01/2023 la convenuta trasmetteva nuova comunicazione ex art. 547 c.p.c., esponendo che “l'esecutato risulta essere titolare di rapporti presso il nostro istituto, i quali alla data della notifica del pignoramento non presentano somme a credito del debitore esecutato”. La convenuta dichiarava inoltre l'insussistenza di sequestri, pignoramenti o cessioni di credito precedenti, nei confronti della debitrice esecutata (doc. 13 delle parti attrici).
Dai documenti prodotti è emerso che in data 19/01/2023 il conto corrente n. C01/11/000443 presso la banca convenuta, intestato alla società debitrice, presentava un saldo attivo di € 9.091,51 (doc. 16 delle parti attrici).
Con sentenza n. 7/2023, depositata in data 13/02/2023, il Tribunale di Bolzano dichiarava la liquidazione giudiziale della società debitrice (doc. 14 delle parti attrici). In tale data venivano anche estinti i conti correnti della società debitrice (n. C01/11/000443 e n. C01/11/000077), presso la banca convenuta (doc. 15 e 16, ultime pagine, di parte convenuta).
La banca convenuta (con ricorso di data 31/01/2023) chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n.
272/2023, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 14/02/2023, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento dell'importo di circa € 1.176.622,89 complessivi (doc. 13 di parte convenuta). Pt_7
Con comunicazione di data 17/04/2023 rivolta al legale degli attori, la convenuta eccepiva, nei confronti degli stessi, la compensazione dei vari rapporti intrattenuti con il debitore esecutato (doc. 15 di parte convenuta).
3. La condotta illegittima della convenuta
Le parti attrici hanno allegato la condotta illecita della banca convenuta, quale terzo pignorato, che avrebbe omesso il tempestivo blocco dei conti correnti della società debitrice, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, permettendo alla società debitrice di effettuare un giroconto
(successivo al pignoramento), con cui veniva trasferito il saldo attivo da un conto ad un altro. Inoltre, la convenuta avrebbe reso, ex art. 547 c.p.c., una comunicazione negativa, nonostante la presenza di rapporti bancari con saldo attivo, intestati alla debitrice Tale dichiarazione negativa sarebbe stata Pt_4 resa anche in una successiva comunicazione di aggiornamento, nonostante la presenta di conti correnti con saldo attivo.
pagina 6 di 12 Si rileva che l'atto di pignoramento verso terzi deve contenere tra l'altro, ai sensi dell'art. 543 c.p.c.,
“l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice”.
L'art. 546 c.p.c. stabilisce, in relazione al pignoramento presso terzi, che “Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,…”. Inoltre, gli effetti del pignoramento sono disciplinati dall'art. 2913 e dall'art. 2917 c.c., in base al quale “Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.
La disposizione mira, secondo lo stesso principio di cui all'art. 2913, ad assicurare ai creditori procedenti nell'esecuzione forzata (nella forma dell'espropriazione presso i terzi) la prioritaria soddisfazione delle ragioni creditorie, attraverso la limitazione del potere negoziale di disposizione, rendendo inefficace, in danno dei creditori, l'estinzione" del credito pignorato successiva al pignoramento.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, sebbene il pignoramento presso terzi sia una fattispecie complessa, dalla notifica dell'atto di cui all' art. 543 al terzo ogni atto di disposizione diviene inefficace per il creditore procedente (Cass.n. 9673/1997) e che il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito dalla notificazione dell'atto sopraindicato (Cass.n. 7862/1996). Ciò anche nel caso in cui il terzo pignorato sia una p.a., poiché qualora l'atto di pignoramento sia notificato anche al concessionario del servizio di tesoreria di quest'ultima, il tesoriere è direttamente obbligato nei confronti del creditore procedente a non eseguire il pagamento del credito pignorato senza ordine del giudice, rispondendo personalmente verso il creditore pignorante della violazione di tale obbligo (Cass.n. 7863/2011).
In particolare, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'art. 546, con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito (Cass.n.
12602/2007).
Si ritiene che l'art. 2917 si riferisca a tutti i fatti estintivi volontari quali pagamento, remissione, novazione, datio in solutum, compensazione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'effetto estintivo si riferisce ad ogni evento successivo al pignoramento che sia di pregiudizio ai creditori, volontario o no, compresa la compensazione legale, considerato che il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato (cfr. sul punto Cass. n. 10683/2014: “L'art 2917 cod. civ., ai sensi del quale
pagina 7 di 12 l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la novazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva, in quanto il pignoramento comporta
l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale per effetto della coesistenza dei reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento”).
In relazione alla posizione del terzo pignorato, la S.C. ha stabilito che “Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore” (Cass.n. 16576/2024).
Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la banca convenuta, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, a carico della società debitrice ha omesso il blocco dei conti correnti Pt_4 bancari ad essa intestati e, in particolare, del conto corrente bancario n. C01/11/000443, che al momento del pignoramento presentava un saldo attivo di € 18.448,42. In conseguenza di tale omissione la società debitrice poneva in essere un bonifico di giroconto di € 18.500,00, successivo alla ricezione della notifica del pignoramento presso terzi da parte della banca, traferendo il saldo attivo su un altro conto corrente presso la stessa banca.
Tale operazione di giroconto, in quanto posta in essere dopo la notifica del pignoramento al terzo pignorato, è inopponibile ai creditori procedenti e odierni attori.
Inoltre, la banca convenuta, nelle comunicazioni rese ex art. 547 c.p.c., ha omesso di indicare la sussistenza di rapporti bancari con saldo attivo, di cui la società debitrice era titolare, sia al momento del pignoramento sia successivamente. Infatti, nella comunicazione di data 15/11/2022 ha omesso di indicare il rapporto di conto corrente n. C01/11/000443 con saldo attivo (il quale veniva poi ulteriormente aumentato con due accrediti dello stesso giorno per € 665,00). Le stesse omissioni venivano commesse anche con la comunicazione di data 07/12/2022, quando il saldo attivo del conto corrente era pari ad € 7.964,84; inoltre, fino all'udienza di data 15/12/2022, il conto si accresceva di ulteriori € 142,50.
Per effetto di tali condotte e omissioni, gli attori non procedevano all'iscrizione a ruolo degli importi risultanti dal decreto ingiuntivo (n. 1323/2022 di data 10/10/2022, per € 44.471,69), ritenendolo infruttuoso a seguito delle comunicazioni negative della convenuta. Inoltre, vista la successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale della società debitrice e vista la notevole esposizione Pt_4
pagina 8 di 12 debitoria della stessa, veniva in questo modo vanificata ogni possibilità di recuperare il credito da parte degli attori.
In conseguenza delle condotte illecite della convenuta, ex art. 2043 c.c., i creditori procedenti e odierni attori hanno subito un danno ingiusto, pari alla parte di credito verso che non hanno potuto Pt_4 recuperare (ma che avrebbero potuto conseguire senza le condotte illecite della convenuta) e alle spese ulteriori sostenute.
4. L'inoperatività della compensazione bancaria
La convenuta deduceva la correttezza della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c., in quanto i rapporti bancari con saldo passivo della società debitrice superavano ampiamente il rapporto di conto Pt_4 corrente con saldo attivo. Infatti, per effetto della compensazione bancaria ex art. 1853 c.c., risulterebbe corretta la dichiarazione negativa, visto che la società era, valutando la situazione complessiva di Pt_4 tutti i suoi rapporti bancari (quindi anche di quelli passivi), debitrice nei confronti della convenuta, per importi anche notevoli.
Si rileva che l'art. 1853 c.c., rubricato “Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti”, dispone che “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione a tale articolo, ha statuito che “La disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti
i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso l'immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente” (ex multis Cass.n.
1445/2020).
Peraltro, l'art. 11, comma 2, delle “condizioni generali relative al rapporto banca-cliente” (cfr. Allegato
A alla lettera circolare dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) del 25.2.2005, n. LG/000906, BBTC,
2005, I, 626 ss.) prevede che la compensazione possa avvenire in ogni momento, ma dell'intervenuta compensazione la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
In sostanza la compensazione bancaria ex art. 1853 c.c. può essere posta in essere senza forme sacramentali, ma richiede, per la sua attuazione, l'operazione contabile dell'annotazione in conto, con pagina 9 di 12 immissione del saldo di un conto in un altro conto ancora aperto;
inoltre è prevista altresì la pronta comunicazione scritta al cliente.
Questo giudice ritiene che, nel caso di specie, la convenuta non abbia posto in essere tale operazione contabile, né prima del pignoramento né successivamente, come si può riscontrare dagli estratti conto bancari della società debitrice (doc. 15 e 16 delle parti attrici). Inoltre, la convenuta non ha dimostrato in giudizio di aver posto in essere alcuna comunicazione alla società debitrice, per iscritto, in relazione all'avvenuta compensazione.
Nemmeno l'operazione di giroconto, posta in essere dalla società debitrice in data 14/11/2022, può costituire atto idoneo alla realizzazione della compensazione, visto che è stata effettuata dal legale rappresentante dalla società debitrice e non dalla convenuta, come espressamente ammesso dalla stessa in comparsa di risposta (p. 5 della comparsa di risposta, depositata in data 15/11/2023).
In ogni caso, dal momento della notifica del pignoramento presso terzi alla convenuta, ogni fatto estintivo del credito verificatosi successivamente diventava inopponibile al creditore procedente. Ne deriva che la compensazione verificatasi successivamente a tale data (nel caso specifico il 14/11/2022), sarebbe stata in ogni caso inopponibile ai creditori procedenti.
Pertanto, nessuna compensazione si è verificata, ex art. 1853 c.c., prima della notifica del pignoramento presso terzi e, in realtà, nemmeno successivamente.
Tali circostanze consentono di ritenere l'infondatezza delle deduzioni della convenuta, confermando la fondatezza della domanda attorea, che viene accolta.
5. In punto quantum
Il danno subito dai ricorrenti, in conseguenza delle condotte illecite della convenuta, ammonta ad €
26.607,34, ovvero al saldo attivo che il conto corrente n. C01/11/000443 avrebbe avuto all'udienza del
15/12/2022, se non fosse stato eseguito il giroconto di € 18.500,00 di data 14/11/2025. L'importo indicato si ottiene sommando l'ammontare del giroconto con il saldo effettivamente rilevato sul conto corrente al momento dell'udienza, pari ad € 7.964,84 (saldo nel giorno della PEC di aggiornamento di data 07/12/2022), oltre all'ulteriore incremento di € 142,50.
A tale importo si aggiungono le spese aggiuntive, sostenute dai ricorrenti, per eseguire un secondo pignoramento presso terzi, posto in essere a fronte della dichiarazione negativa ricevuta in virtù del primo pignoramento presso terzi. Tali spese ammontano ad € 105,56 per spese di notifica (doc. 12 delle parti attrici), € 35,50 a titolo di spese anticipate per l'accesso alle banche dati (doc. 10 delle parti attrici).
Nulla viene riconosciuto a titolo di onorari, asseritamente sostenuti per il pignoramento presso terzi, in quanto spesa non documentata.
pagina 10 di 12 Il danno subito, con applicazione della rivalutazione e degli interessi legali, ammonta a complessivi €
30.086,22 (di cui € 802,45 per rivalutazione ed € 2.535,37 per interessi legali).
L'importo complessivamente dovuto dalla convenuta, pari ad € 30.921,70, andrà ripartito tra gli attori in ragione del 44,90% in favore di del 51,70% in favore di e del 3,40 Controparte_2 Parte_2
% in favore di Parte_3
6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta, è infondata e viene rigettata, visto l'accoglimento delle domande attoree.
7.Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sicché la convenuta soccombente deve essere condannata a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 (nulla è riconosciuto per la fase istruttoria non svolta), con aumento del 40% ex art. 4, comma 2, per la sussistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, e aumento del 30%, ex art. 4, comma 1-bis, per la presenza di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, nella persona del giudice unico dott. Ivan Rauzi, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
1) accerta e dichiara che la convenuta Controparte_1
, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi in data
[...]
14/11/2022, ha omesso la custodia dei rapporti bancari, con saldo attivo, pignorati e intestati alla società Hoila SRL;
2) accerta e dichiara che la convenuta Controparte_1
, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi in data
[...]
14/11/2022, ha omesso di comunicare (anche ai sensi dell'art. 547 c.p.c.) agli attori
[...]
E la sussistenza di rapporti bancari con Controparte_2 Parte_2 Parte_3 saldo attivo intestati alla società Hoila S.r.l.;
3) accerta e dichiara che, in conseguenza della condotta illecita della convenuta
[...]
, gli attori Controparte_1 [...] hanno subito un danno ingiusto pari Controparte_2 Parte_8 complessivamente ad € 30.086,22 (da ripartire tra gli attori in ragione del 44,90% in favore di del 51,70% in favore di e del 3,40 % in favore di;
Controparte_2 Parte_2 Parte_3
4) condanna la convenuta Controparte_1
al risarcimento nei confronti degli attori
[...] CP_2
pagina 11 di 12 E del danno da loro subito pari ad € 30.086,22, oltre CP_2 Parte_2 Parte_3 interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (da ripartire tra gli attori in ragione del 44,90% in favore di del 51,70% in favore di e Controparte_2 Parte_2 del 3,40 % in favore di;
Parte_3
5) condanna la convenuta Controparte_1
a rifondere a
[...] Controparte_2 Parte_8 le spese del presente giudizio, che vengono liquidate nel complesso in
[...]
€ 9.877,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% sul compenso per spese generali, oltre CPA
e IVA sulle poste soggette come per legge (da ripartire tra gli attori secondo le percentuali indicate nei punti precedenti);
6) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta Controparte_1
.
[...]
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 03/12/2025.
Il Giudice dott. Ivan Rauzi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2970/2023
All'udienza del giorno 3 dicembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi:
per parte attrice avv. UNTERHOLZNER RUTH;
Parte_1
per parte attrice avv. UNTERHOLZNER RUTH;
Parte_2
per parte attrice avv. UNTERHOLZNER RUTH;
Parte_3
per la parte Controparte_1
: l'avv. FREI MELANIE, in sostituzione dell'avv. BAUR
[...]
NZ EL e dell'avv. JANIS NOEL TAPPEINER.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2970/2023 promossa da:
(P.IVA ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ruth Unterholzner, con domicilio eletto presso il suo studio;
pagina 1 di 12 e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ruth Unterholzner, con Parte_2 domicilio eletto presso il suo studio;
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ruth Unterholzner, con Parte_3 domicilio eletto presso il suo studio;
attori; contro
Controparte_1
( ), in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, (società incorporante di e Controparte_3 [...]
P IVA , rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_3 giusta delega in atti, dagli Avv.ti Lorenz Michael Baur e Janis Noel Tappeiner, con domicilio eletto presso il loro studio;
convenuta;
Oggetto: risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI dei procuratori degli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di leggi, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale di merito:
1. Accertare e dichiarare che la convenuta non ha bloccato in tempo i conti correnti del debitore pignorato in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 14.11.2023 Pt_4 Pt_1 da parte degli attori;
2. Accertare e dichiarare inoltre che la convenuta ha indebitamente compensato ai fini della comunicazione ex art. 547 c.p.c. il saldo attivo del c/c C01/11/000443 con il saldo negativo del c/c
C01/11/000077, entrambi intestati alla ! impedendo agli attori di portare a termine Pt_5 Pt_1
l'esecuzione forzata attraverso l'iscrizione a ruolo e la successiva assegnazione delle somme pignorate, arrecandogli così un notevole danno;
3. Di conseguenza condannare la convenuta per i motivi di cui sopra, al risarcimento del danno in favore degli attori per l'importo pari a € 26.607,34 oltre interessi legali e rivalutazione, o quell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, gli onorari del pignoramento
pagina 2 di 12 presso terzi successivo pari a € 552,00 (oltre spese generali, CAP e IVA) e le ulteriori spese per €
141,06 (€105,56 + €35,50) nel seguente modo proporzionale: 44,9% alla 51,7% Controparte_2 al OT. e 3,4% al OT. Parte_2 Parte_3
In subordine:
4. Accertare e dichiarare che la convenuta si è indebitamente arricchita a danno degli attori ex art.
2041 c.c. e di conseguenza condannarla all'indennizzo dell'importo pari a € 26.607,34 oppure della somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
In ogni caso:
5. Con vittoria di spese ed onorari per la negoziazione assistita ed il presente giudizio, aumentati del
60% per la presenza di più parti ex art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 e con l'ulteriore aumento del 30% per l'uso di collegamenti ipertestuali, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.
In via istruttoria: … (si rinvia alle note scritte depositate in data 26/11/2025)”; dei procuratori della convenuta:
“voglia l'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Bolzano, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa: in via principale di merito: respingere per i motivi e le ragioni esposte in narrativa tutte le domande rivolte nei confronti della convenuta Parte_6
;
[...] in ogni caso:
- a) condannare gli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio e secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché hanno agito in giudizio nei confronti del convenuto con mala fede o/e colpa grave.
- b) con la rifusione di spese e competenze del presente giudizio alla convenuta.”
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già precisati con comparsa di costituzione e risposta dd. 11.11.2023 e memoria integrativa ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. n. 2 dd.
20.02.2024, ed in particolare: … (si rinvia alle note scritte depositate in data 18/11/2025)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione
1. Con unico atto di citazione di data 19/09/2023, depositato in data 28/09/2023, gli attori citavano in giudizio la convenuta, avanti all'intestato Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di una condotta illecita, asseritamente commessa dalla convenuta dopo aver ricevuto un atto di pignoramento presso terzi. Nello specifico la convenuta avrebbe omesso il blocco dei rapporti bancari della società debitrice consentendo a quest'ultima il compimento di un'operazione di Pt_4 giroconto, e avrebbe reso agli attori (creditori procedenti) una comunicazione (negativa) ex art. 547
pagina 3 di 12 c.p.c. illegittima, inducendo gli stessi a non procedere all'esecuzione forzata, perché ritenuta infruttuosa. In conseguenza di tali condotte della convenuta gli attori avrebbero subito un danno ingiusto, pari alle somme non riscosse nei confronti della debitrice e alle spese ulteriori Pt_4 sostenute.
Con comparsa di risposta di data 11/11/2023, depositata in data 15/11/2023, si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza di data 06/06/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con ordinanza di data 11/11/2025 il nuovo Giudice anticipava, alla data odierna, l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
2. In fatto
Nel corso del giudizio è emersa la seguente ricostruzione dei fatti di causa, riscontrabile dai documenti prodotti dalle parti.
La società (P. IVA ) risultava debitrice sia nei confronti degli odierni attori Pt_4 Pt_1 P.IVA_4 sia della banca convenuta.
In particolare, la società era titolare di due rapporti di conto corrente presso la banca Pt_4 Pt_1 convenuta, ovvero il conto n. C01/11/000443 di data 07/11/2016 (doc. 3 di parte convenuta) e il conto n. C01/11/000077 di data 18/10/2018 (doc. 4 di parte convenuta). Inoltre, con la banca convenuta la società stipulava anche un contratto di mutuo chirografario, n. 10551 di data 11/07/2019, per € Pt_4
1.000.000,00 (doc. 5 di parte convenuta), con rinegoziazione di data 31/03/2021 (doc. 6 di parte convenuta), e un contratto di mutuo ipotecario, n. 10871 di data 09/01/2020, per € 250.000,00 (doc. 7 di parte convenuta). Entrambi gli importi concessi a mutuo venivano versati sul conto corrente n.
C01/11/000077.
La società Hoila S.r.l. era inoltre debitrice anche verso gli odierni attori per complessivi € 44.471,69, di cui € 19.974,51 a favore della (che corrisponde al 44,9% dell'intera somma), € Controparte_5
23.000,00 a favore di OT. (che corrisponde al 51,7% dell'intera somma) ed € 1.497,18 a Parte_2 favore di OT. (che corrisponde al 3,4% dell'intera somma), relativi a fatture emesse per Parte_3 consulenze professionali prestate (cfr. doc. 1 delle parti attrici). A tale somme devono aggiungersi interessi, spese e onorari.
Con decreto ingiuntivo n. 1323/2022 di data 10/10/2022 il Tribunale di Bolzano ingiungeva alla società di pagare agli odierni attori l'importo complessivo di € 49.304,86, con apposizione della formula Pt_4
pagina 4 di 12 esecutiva in data 11/10/2022. Il provvedimento veniva notificato alla società debitrice Pt_4 unitamente all'atto di precetto, in data 14/10/2022 (doc. 1 delle parti attrici).
Successivamente, visto il mancato pagamento dell'importo ingiunto, da parte della società debitrice i creditori e odierni attori procedevano alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data Pt_4
07/11/2022, sia alla società debitrice che alla terza pignorata Parte_6 odierna convenuta (doc. 2 delle parti attrici). La notifica si perfezionava, nei confronti della convenuta e terza pignorata, con consegna dell'atto al personale della stessa, in data 14/11/2022, ore 10:11 (doc. 3 delle parti attrici).
In data 14/11/2022, alle ore 12:05 (doc. 14 di parte convenuta), la società debitrice nella persona Pt_4 del suo legale rappresentante (di persona nella succursale di Lana;
cfr. p. 5 della comparsa di risposta depositata in data 15/11/2023), effettuava un bonifico di € 18.500,00, trasferendo il saldo attivo del conto corrente n. C01/11/000443 sul conto corrente n. C01/11/000077. In conseguenza di tale operazione bancaria il saldo del primo conto corrente passava da un attivo di € 18.448,42 ad un saldo negativo, mentre il secondo conto riduceva il proprio saldo negativo, passando da uno scoperto di €
27.417,41 ad uno di € 8.917,41 (cfr. doc. 15 e doc. 16 delle parti attrici;
circostanze non contestate dalla convenuta).
In data 15/11/2022 sul conto corrente n. C01/11/000443 della società debitrice confluivano due versamenti in entrata per un totale di € 665,00 (doc. 16 delle parti attrici).
Sempre in data 15/11/2022 la odierna convenuta e terza pignorata, a mezzo PEC inviata alle ore 14:09, rendeva agli odierni attori la comunicazione del terzo ex art. 547 c.p.c., in cui esponeva che
“l'esecutato risulta essere titolare di rapporti presso il nostro istituto, i quali alla data della notifica del pignoramento NON presentano somme a credito del debitore esecutato, …” (doc. 4 delle parti attrici).
In data 05/12/2022 la banca convenuta comunicava, alla società debitrice la risoluzione di tutti i Pt_4 rapporti bancari in essere, ovvero sia i mutui sia i conti correnti, intimando il pagamento degli importi a debito nel termine assegnato (doc. 12 di parte convenuta). Tuttavia, anche in epoca successiva a tale comunicazione, i conti correnti n. C01/11/000077 (doc. 15 delle parti attrici) e n. C01/11/000443 (doc.
16 delle parti attrici) della società debitrice rimanevano aperti presso la banca convenuta e Pt_4 proseguiva così il flusso finanziario di addebiti e accrediti.
In data 06/12/2022 le parti attrici inviavano una PEC alla convenuta (doc. 5 delle parti attrici), chiedendo un aggiornamento sulle somme a credito della società debitrice, alla quale l'istituto bancario rispondeva con una PEC di data 07/12/2022 (doc. 6 delle parti attrici), dichiarando l'insussistenza di somme a credito. Dai documenti prodotti è emerso che, alla data del 07/12/2022, sul conto corrente n.
pagina 5 di 12 C01/11/000443 della società debitrice era presente un saldo attivo di € 7.964,84 (cfr. doc. 16 Pt_4 delle parti attrici;
circostanza comunque non contestata dalla convenuta).
In data 03/01/2023 gli attori procedevano alla notifica di un secondo atto di pignoramento presso terzi, nei confronti della società debitrice e della banca convenuta, il quale veniva ritirato dalla convenuta in data 11/01/2023 (doc. 12 delle parti attrici).
Con PEC di data 19/01/2023 la convenuta trasmetteva nuova comunicazione ex art. 547 c.p.c., esponendo che “l'esecutato risulta essere titolare di rapporti presso il nostro istituto, i quali alla data della notifica del pignoramento non presentano somme a credito del debitore esecutato”. La convenuta dichiarava inoltre l'insussistenza di sequestri, pignoramenti o cessioni di credito precedenti, nei confronti della debitrice esecutata (doc. 13 delle parti attrici).
Dai documenti prodotti è emerso che in data 19/01/2023 il conto corrente n. C01/11/000443 presso la banca convenuta, intestato alla società debitrice, presentava un saldo attivo di € 9.091,51 (doc. 16 delle parti attrici).
Con sentenza n. 7/2023, depositata in data 13/02/2023, il Tribunale di Bolzano dichiarava la liquidazione giudiziale della società debitrice (doc. 14 delle parti attrici). In tale data venivano anche estinti i conti correnti della società debitrice (n. C01/11/000443 e n. C01/11/000077), presso la banca convenuta (doc. 15 e 16, ultime pagine, di parte convenuta).
La banca convenuta (con ricorso di data 31/01/2023) chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n.
272/2023, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 14/02/2023, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento dell'importo di circa € 1.176.622,89 complessivi (doc. 13 di parte convenuta). Pt_7
Con comunicazione di data 17/04/2023 rivolta al legale degli attori, la convenuta eccepiva, nei confronti degli stessi, la compensazione dei vari rapporti intrattenuti con il debitore esecutato (doc. 15 di parte convenuta).
3. La condotta illegittima della convenuta
Le parti attrici hanno allegato la condotta illecita della banca convenuta, quale terzo pignorato, che avrebbe omesso il tempestivo blocco dei conti correnti della società debitrice, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, permettendo alla società debitrice di effettuare un giroconto
(successivo al pignoramento), con cui veniva trasferito il saldo attivo da un conto ad un altro. Inoltre, la convenuta avrebbe reso, ex art. 547 c.p.c., una comunicazione negativa, nonostante la presenza di rapporti bancari con saldo attivo, intestati alla debitrice Tale dichiarazione negativa sarebbe stata Pt_4 resa anche in una successiva comunicazione di aggiornamento, nonostante la presenta di conti correnti con saldo attivo.
pagina 6 di 12 Si rileva che l'atto di pignoramento verso terzi deve contenere tra l'altro, ai sensi dell'art. 543 c.p.c.,
“l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice”.
L'art. 546 c.p.c. stabilisce, in relazione al pignoramento presso terzi, che “Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,…”. Inoltre, gli effetti del pignoramento sono disciplinati dall'art. 2913 e dall'art. 2917 c.c., in base al quale “Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.
La disposizione mira, secondo lo stesso principio di cui all'art. 2913, ad assicurare ai creditori procedenti nell'esecuzione forzata (nella forma dell'espropriazione presso i terzi) la prioritaria soddisfazione delle ragioni creditorie, attraverso la limitazione del potere negoziale di disposizione, rendendo inefficace, in danno dei creditori, l'estinzione" del credito pignorato successiva al pignoramento.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, sebbene il pignoramento presso terzi sia una fattispecie complessa, dalla notifica dell'atto di cui all' art. 543 al terzo ogni atto di disposizione diviene inefficace per il creditore procedente (Cass.n. 9673/1997) e che il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito dalla notificazione dell'atto sopraindicato (Cass.n. 7862/1996). Ciò anche nel caso in cui il terzo pignorato sia una p.a., poiché qualora l'atto di pignoramento sia notificato anche al concessionario del servizio di tesoreria di quest'ultima, il tesoriere è direttamente obbligato nei confronti del creditore procedente a non eseguire il pagamento del credito pignorato senza ordine del giudice, rispondendo personalmente verso il creditore pignorante della violazione di tale obbligo (Cass.n. 7863/2011).
In particolare, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'art. 546, con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito (Cass.n.
12602/2007).
Si ritiene che l'art. 2917 si riferisca a tutti i fatti estintivi volontari quali pagamento, remissione, novazione, datio in solutum, compensazione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'effetto estintivo si riferisce ad ogni evento successivo al pignoramento che sia di pregiudizio ai creditori, volontario o no, compresa la compensazione legale, considerato che il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato (cfr. sul punto Cass. n. 10683/2014: “L'art 2917 cod. civ., ai sensi del quale
pagina 7 di 12 l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la novazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva, in quanto il pignoramento comporta
l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale per effetto della coesistenza dei reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento”).
In relazione alla posizione del terzo pignorato, la S.C. ha stabilito che “Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore” (Cass.n. 16576/2024).
Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la banca convenuta, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, a carico della società debitrice ha omesso il blocco dei conti correnti Pt_4 bancari ad essa intestati e, in particolare, del conto corrente bancario n. C01/11/000443, che al momento del pignoramento presentava un saldo attivo di € 18.448,42. In conseguenza di tale omissione la società debitrice poneva in essere un bonifico di giroconto di € 18.500,00, successivo alla ricezione della notifica del pignoramento presso terzi da parte della banca, traferendo il saldo attivo su un altro conto corrente presso la stessa banca.
Tale operazione di giroconto, in quanto posta in essere dopo la notifica del pignoramento al terzo pignorato, è inopponibile ai creditori procedenti e odierni attori.
Inoltre, la banca convenuta, nelle comunicazioni rese ex art. 547 c.p.c., ha omesso di indicare la sussistenza di rapporti bancari con saldo attivo, di cui la società debitrice era titolare, sia al momento del pignoramento sia successivamente. Infatti, nella comunicazione di data 15/11/2022 ha omesso di indicare il rapporto di conto corrente n. C01/11/000443 con saldo attivo (il quale veniva poi ulteriormente aumentato con due accrediti dello stesso giorno per € 665,00). Le stesse omissioni venivano commesse anche con la comunicazione di data 07/12/2022, quando il saldo attivo del conto corrente era pari ad € 7.964,84; inoltre, fino all'udienza di data 15/12/2022, il conto si accresceva di ulteriori € 142,50.
Per effetto di tali condotte e omissioni, gli attori non procedevano all'iscrizione a ruolo degli importi risultanti dal decreto ingiuntivo (n. 1323/2022 di data 10/10/2022, per € 44.471,69), ritenendolo infruttuoso a seguito delle comunicazioni negative della convenuta. Inoltre, vista la successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale della società debitrice e vista la notevole esposizione Pt_4
pagina 8 di 12 debitoria della stessa, veniva in questo modo vanificata ogni possibilità di recuperare il credito da parte degli attori.
In conseguenza delle condotte illecite della convenuta, ex art. 2043 c.c., i creditori procedenti e odierni attori hanno subito un danno ingiusto, pari alla parte di credito verso che non hanno potuto Pt_4 recuperare (ma che avrebbero potuto conseguire senza le condotte illecite della convenuta) e alle spese ulteriori sostenute.
4. L'inoperatività della compensazione bancaria
La convenuta deduceva la correttezza della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c., in quanto i rapporti bancari con saldo passivo della società debitrice superavano ampiamente il rapporto di conto Pt_4 corrente con saldo attivo. Infatti, per effetto della compensazione bancaria ex art. 1853 c.c., risulterebbe corretta la dichiarazione negativa, visto che la società era, valutando la situazione complessiva di Pt_4 tutti i suoi rapporti bancari (quindi anche di quelli passivi), debitrice nei confronti della convenuta, per importi anche notevoli.
Si rileva che l'art. 1853 c.c., rubricato “Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti”, dispone che “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione a tale articolo, ha statuito che “La disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti
i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso l'immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente” (ex multis Cass.n.
1445/2020).
Peraltro, l'art. 11, comma 2, delle “condizioni generali relative al rapporto banca-cliente” (cfr. Allegato
A alla lettera circolare dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) del 25.2.2005, n. LG/000906, BBTC,
2005, I, 626 ss.) prevede che la compensazione possa avvenire in ogni momento, ma dell'intervenuta compensazione la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
In sostanza la compensazione bancaria ex art. 1853 c.c. può essere posta in essere senza forme sacramentali, ma richiede, per la sua attuazione, l'operazione contabile dell'annotazione in conto, con pagina 9 di 12 immissione del saldo di un conto in un altro conto ancora aperto;
inoltre è prevista altresì la pronta comunicazione scritta al cliente.
Questo giudice ritiene che, nel caso di specie, la convenuta non abbia posto in essere tale operazione contabile, né prima del pignoramento né successivamente, come si può riscontrare dagli estratti conto bancari della società debitrice (doc. 15 e 16 delle parti attrici). Inoltre, la convenuta non ha dimostrato in giudizio di aver posto in essere alcuna comunicazione alla società debitrice, per iscritto, in relazione all'avvenuta compensazione.
Nemmeno l'operazione di giroconto, posta in essere dalla società debitrice in data 14/11/2022, può costituire atto idoneo alla realizzazione della compensazione, visto che è stata effettuata dal legale rappresentante dalla società debitrice e non dalla convenuta, come espressamente ammesso dalla stessa in comparsa di risposta (p. 5 della comparsa di risposta, depositata in data 15/11/2023).
In ogni caso, dal momento della notifica del pignoramento presso terzi alla convenuta, ogni fatto estintivo del credito verificatosi successivamente diventava inopponibile al creditore procedente. Ne deriva che la compensazione verificatasi successivamente a tale data (nel caso specifico il 14/11/2022), sarebbe stata in ogni caso inopponibile ai creditori procedenti.
Pertanto, nessuna compensazione si è verificata, ex art. 1853 c.c., prima della notifica del pignoramento presso terzi e, in realtà, nemmeno successivamente.
Tali circostanze consentono di ritenere l'infondatezza delle deduzioni della convenuta, confermando la fondatezza della domanda attorea, che viene accolta.
5. In punto quantum
Il danno subito dai ricorrenti, in conseguenza delle condotte illecite della convenuta, ammonta ad €
26.607,34, ovvero al saldo attivo che il conto corrente n. C01/11/000443 avrebbe avuto all'udienza del
15/12/2022, se non fosse stato eseguito il giroconto di € 18.500,00 di data 14/11/2025. L'importo indicato si ottiene sommando l'ammontare del giroconto con il saldo effettivamente rilevato sul conto corrente al momento dell'udienza, pari ad € 7.964,84 (saldo nel giorno della PEC di aggiornamento di data 07/12/2022), oltre all'ulteriore incremento di € 142,50.
A tale importo si aggiungono le spese aggiuntive, sostenute dai ricorrenti, per eseguire un secondo pignoramento presso terzi, posto in essere a fronte della dichiarazione negativa ricevuta in virtù del primo pignoramento presso terzi. Tali spese ammontano ad € 105,56 per spese di notifica (doc. 12 delle parti attrici), € 35,50 a titolo di spese anticipate per l'accesso alle banche dati (doc. 10 delle parti attrici).
Nulla viene riconosciuto a titolo di onorari, asseritamente sostenuti per il pignoramento presso terzi, in quanto spesa non documentata.
pagina 10 di 12 Il danno subito, con applicazione della rivalutazione e degli interessi legali, ammonta a complessivi €
30.086,22 (di cui € 802,45 per rivalutazione ed € 2.535,37 per interessi legali).
L'importo complessivamente dovuto dalla convenuta, pari ad € 30.921,70, andrà ripartito tra gli attori in ragione del 44,90% in favore di del 51,70% in favore di e del 3,40 Controparte_2 Parte_2
% in favore di Parte_3
6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta, è infondata e viene rigettata, visto l'accoglimento delle domande attoree.
7.Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sicché la convenuta soccombente deve essere condannata a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 (nulla è riconosciuto per la fase istruttoria non svolta), con aumento del 40% ex art. 4, comma 2, per la sussistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, e aumento del 30%, ex art. 4, comma 1-bis, per la presenza di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, nella persona del giudice unico dott. Ivan Rauzi, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
1) accerta e dichiara che la convenuta Controparte_1
, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi in data
[...]
14/11/2022, ha omesso la custodia dei rapporti bancari, con saldo attivo, pignorati e intestati alla società Hoila SRL;
2) accerta e dichiara che la convenuta Controparte_1
, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi in data
[...]
14/11/2022, ha omesso di comunicare (anche ai sensi dell'art. 547 c.p.c.) agli attori
[...]
E la sussistenza di rapporti bancari con Controparte_2 Parte_2 Parte_3 saldo attivo intestati alla società Hoila S.r.l.;
3) accerta e dichiara che, in conseguenza della condotta illecita della convenuta
[...]
, gli attori Controparte_1 [...] hanno subito un danno ingiusto pari Controparte_2 Parte_8 complessivamente ad € 30.086,22 (da ripartire tra gli attori in ragione del 44,90% in favore di del 51,70% in favore di e del 3,40 % in favore di;
Controparte_2 Parte_2 Parte_3
4) condanna la convenuta Controparte_1
al risarcimento nei confronti degli attori
[...] CP_2
pagina 11 di 12 E del danno da loro subito pari ad € 30.086,22, oltre CP_2 Parte_2 Parte_3 interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (da ripartire tra gli attori in ragione del 44,90% in favore di del 51,70% in favore di e Controparte_2 Parte_2 del 3,40 % in favore di;
Parte_3
5) condanna la convenuta Controparte_1
a rifondere a
[...] Controparte_2 Parte_8 le spese del presente giudizio, che vengono liquidate nel complesso in
[...]
€ 9.877,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% sul compenso per spese generali, oltre CPA
e IVA sulle poste soggette come per legge (da ripartire tra gli attori secondo le percentuali indicate nei punti precedenti);
6) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta Controparte_1
.
[...]
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 03/12/2025.
Il Giudice dott. Ivan Rauzi
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