Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22781 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22781/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RAUCCIO VALENTINA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Frascati, via Pietro Campana, n. 4
e
(c.f. ), con l'avv. MOIOLI RENATA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore in Costa Volpino, via Nazionale, n. 212
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.1.2025 e 28.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«a) L'abitazione familiare così come sopra individuata al punto 3) e meglio specificata in atto notaio del 30.7.2010, resterà nella sua interezza (comprese quindi pertinenze ed accessori) nella Per_1
disponibilità esclusiva della signora con tutto quanto in essa contenuto, sino al Parte_2
Part 31.12.2026 per consentirle di continuare a svolgere l'attività di . Il sig. continuerà a Pt_1 versare il 100% delle rate del mutuo sino all'estinzione del 2040. ed in ogni caso, sino all'integrale pagamento e anche successivamente alla divisione della quale si dirà appresso. La sig.ra Parte_2
fino al predetto periodo stabilito nel 31.12.2026, si obbliga ad assolvere tutti i pagamenti di tasse e a spese condominiali relativi all'immobile, esclusa IMU che rimarrà di competenza del sig. Pt_1
Successivamente, e cioè nel periodo dal 1.01 27 ed entro il 31.01.2027, le parti si obbligano, a
- In particolare alla sig.ra sarà attribuita la piena proprietà dell'immobile evidenziato in Parte_2
giallo nella allegata planimetria che, sottoscritta dalle parti, diviene parte integrante del presente atto, mentre al sig. sarà attribuita la piena proprietà dell'immobile evidenziato in rosa nella Pt_1
allegata planimetria che, sottoscritta dalle parti, diviene parte integrante del presente atto (all.4).
Alla sig.ra verrà assegnato ed attribuito in proprietà piena il box direttamente collegato Parte_2 all'appartamento esclusivo perché sede di caldaia a servizio del medesimo evidenziato in giallo nella allegata planimetria, e al sig. il box direttamente collegato all'appartamento esclusivo Pt_1
perché sede di caldaia a servizio del medesimo evidenziato in rosa nella allegata planimetria (all.4).
Al fine di rendere effettiva la divisione, le parti stabiliscono sin da ora che verranno effettuate, nel periodo dal 1 gennaio 2027 al 31 gennaio 2027, le seguenti opere evidenziate in verde a pagina tre dell'allegata planimetria (all.4). Tutti i costi delle opere di divisione dell'appartamento in due unità, dei frazionamenti e di ogni spesa che si renderà necessaria verrà suddivisa al 50% tra le parti.
A tal fine, la sig.ra provvederà ad incaricare un tecnico di propria fiducia per Parte_2
l'espletamento di quanto si renderà necessario che il sig. dichiara di accettare già da ora. Pt_1
Il sig. si obbliga a trasferire, entro il 31.01.2027, l'ipoteca fondiaria ed il mutuo residuo Pt_1 sulla porzione dell'immobile che gli verrà attribuita in proprietà piena, lasciando libero da qualsiasi pendenza, l'immobile che verrà attribuito alla moglie.
Le spese per la divisione (notarili, tecniche e di realizzazione) saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%.
Le parti pattuiscono che nel caso in cui, scaduto il termine del 31.01.2027 il sig. non dovesse Pt_1
dare seguito a quanto previsto e stabilito, restando inadempiente, sarà obbligato a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 10,00 come penale per ogni giorno di ritardo;
Parte_2
b) Il signor attribuisce alla signora che accetta, il diritto di prelazione Pt_1 Parte_2 sull'acquisto dell'immobile che diverrà di proprietà esclusiva del medesimo a seguito del predetto frazionamento dell'abitazione familiare. La preferenza suddetta verrà accordata alla signora nel caso in cui il signor decida di alienare l'immobile sopra descritto ed alle Parte_2 Pt_1
condizioni che deciderà di praticare.
Pertanto, il signor si impegna a comunicare la volontà di vendere l'immobile alla signora Pt_1
con specifica indicazione delle condizioni, del prezzo, del termine di consegna e delle Parte_2
modalità di pagamento. Nel caso di mancata comunicazione della volontà di addivenire all'acquisto dell'immobile di cui alla precedente clausola il patto diverrà inefficace decorsi 15 giorni dalla comunicazione del sig.
Inoltre, il sig. laddove fosse intenzionato a praticare un ribasso del prezzo rispetto Pt_1 Pt_1
a quello indicato alla sig.ra si impegna a comunicare, nuovamente, tale volontà alla Parte_2
stessa, con specifica indicazione delle condizioni, del prezzo, del termine di consegna e delle modalità di pagamento;
Nel caso di mancata comunicazione della volontà di addivenire all'acquisto dell'immobile di cui alla precedente clausola il patto diverrà inefficace decorsi 15 giorni dalla comunicazione del sig.
c) il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_1 Parte_2 suo mantenimento, la somma di € 100,00 mensili, mediante bonifico su conto corrente bancario presso Banca Generali RF IO ME (IBAN [...]CC8500750706).
Gli accordi patrimoniali suddetti a beneficio del coniuge sono condizione per dirimere le controversie di carattere patrimoniale insorte tra i coniugi e devono quindi considerarsi espressamente funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si chiede, pertanto, che i suddetti atti vengano tassati in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art 19
L. 6 marzo 1987 n 74 come ribadito dalla circolare n 2/E della direzione centrale normativa della
Agenzia delle entrate del 21/02/2014.
d) Relativamente alle spese e compensi legali, le parti convengono che ciascuna provvederà al pagamento del proprio difensore.
e) le parti prestano reciproco consenso a rilasciare nulla osta sul passaporto o documento per l'espatrio dell'altra parte.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 25.11.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Esine (BS) il
14.11.1987, da cui erano nati i figli e maggiorenni ed Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficienti, premettendo di essersi legalmente separati in virtù di accordo a seguito di negoziazione assistita munito del nulla osta del P.M. in data 06.02.2024, trascritto nell'atto di matrimonio del Comune di Esine e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta. Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita (2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Esine (BS) il 14.11.1987, trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987, parte II^, serie A, n. 27;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti