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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA GI, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 763/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259001376018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259001376018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria, l'intimazione di pagamento n. 03420259001376018000, relativa alla cartella di pagamento n.
03420160022741424000 (tassa automobilistica anni 2011-2012, per € 2.283,84), deducendone l'illegittimità per difetto di notifica degli atti presupposti (cartella e avviso di accertamento), difetto di motivazione, indeterminatezza del credito, intervenuta decadenza/prescrizione.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'intimazione impugnata.
L'Agente della riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche Regione Calabria, rilevando l'inammissibilità e infondatezza del ricorso;
evidenziava, in particolare, che il contribuente aveva già proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420160022741424000, iscritto al n. 4105/2016 R.G.R. e rigettato da questa Corte con sentenza n.
6488/2018.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità delle censure relative alla presunta omessa notifica degli atti presupposti e all'indeterminatezza del credito, trattandosi di questioni che l'odierno ricorrente ha fatto valere
(o comunque avrebbe dovuto far valere) mediante il ricorso iscritto al 4105/2016 R.G.R., proposto avverso la cartella di pagamento n. 03420160022741424000 e rigettato da questa Corte con sentenza n. 6488/2018 depositata il 20/11/2018.
L'eccezione di decadenza/prescrizione è infondata, ove si tenga conto dell'intervenuto accertamento del credito in sede giudiziale.
Ed infatti il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad accertamento divenuto definitivo in forza di titolo giudiziale, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ. (cfr. Cass. n. 9076/2017; Cass. n. 8105/2019, che ha ribadito che il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito;
di recente, Cass. n. 25222/2024 ha ribadito che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente;
in motivazione,
è stato precisato che “In una simile evenienza, infatti, la statuizione giudiziale non incide in alcun modo sull'effettività del processo - che resta pendente, con tutte le conseguenze fattuali e giuridiche che ne derivano, fino alla pronuncia della sentenza - ma lo chiude in senso sfavorevole al contribuente, così fondando la definitività della pretesa avanzata dall'amministrazione, che, dunque, trova il suo titolo nel dictum giudiziale passato in giudicato e non sul pregresso atto amministrativo”; regola applicabile, a fortiori, nel caso in cui il processo tributario venga definito con una pronuncia di rigetto nel merito).
È infondata anche la doglianza relativa al difetto di motivazione, atteso che il riferimento (contenuto nell'intimazione impugnata) alla cartella di pagamento ed alla data di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V,
22/12/2014, n. 27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione la cartella di pagamento).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate -
Riscossione e di Regione Calabria, liquidate per ciascuna parte resistente in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PE VA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA GI, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 763/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259001376018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259001376018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria, l'intimazione di pagamento n. 03420259001376018000, relativa alla cartella di pagamento n.
03420160022741424000 (tassa automobilistica anni 2011-2012, per € 2.283,84), deducendone l'illegittimità per difetto di notifica degli atti presupposti (cartella e avviso di accertamento), difetto di motivazione, indeterminatezza del credito, intervenuta decadenza/prescrizione.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'intimazione impugnata.
L'Agente della riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche Regione Calabria, rilevando l'inammissibilità e infondatezza del ricorso;
evidenziava, in particolare, che il contribuente aveva già proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420160022741424000, iscritto al n. 4105/2016 R.G.R. e rigettato da questa Corte con sentenza n.
6488/2018.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità delle censure relative alla presunta omessa notifica degli atti presupposti e all'indeterminatezza del credito, trattandosi di questioni che l'odierno ricorrente ha fatto valere
(o comunque avrebbe dovuto far valere) mediante il ricorso iscritto al 4105/2016 R.G.R., proposto avverso la cartella di pagamento n. 03420160022741424000 e rigettato da questa Corte con sentenza n. 6488/2018 depositata il 20/11/2018.
L'eccezione di decadenza/prescrizione è infondata, ove si tenga conto dell'intervenuto accertamento del credito in sede giudiziale.
Ed infatti il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad accertamento divenuto definitivo in forza di titolo giudiziale, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ. (cfr. Cass. n. 9076/2017; Cass. n. 8105/2019, che ha ribadito che il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito;
di recente, Cass. n. 25222/2024 ha ribadito che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente;
in motivazione,
è stato precisato che “In una simile evenienza, infatti, la statuizione giudiziale non incide in alcun modo sull'effettività del processo - che resta pendente, con tutte le conseguenze fattuali e giuridiche che ne derivano, fino alla pronuncia della sentenza - ma lo chiude in senso sfavorevole al contribuente, così fondando la definitività della pretesa avanzata dall'amministrazione, che, dunque, trova il suo titolo nel dictum giudiziale passato in giudicato e non sul pregresso atto amministrativo”; regola applicabile, a fortiori, nel caso in cui il processo tributario venga definito con una pronuncia di rigetto nel merito).
È infondata anche la doglianza relativa al difetto di motivazione, atteso che il riferimento (contenuto nell'intimazione impugnata) alla cartella di pagamento ed alla data di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V,
22/12/2014, n. 27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione la cartella di pagamento).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate -
Riscossione e di Regione Calabria, liquidate per ciascuna parte resistente in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PE VA