Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1226
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità delle censure relative alla presunta omessa notifica degli atti presupposti e all'indeterminatezza del credito

    Le questioni relative alla notifica degli atti presupposti e all'indeterminatezza del credito sono state già oggetto del precedente ricorso iscritto al n. 4105/2016 R.G.R., rigettato con sentenza n. 6488/2018.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza/prescrizione

    L'eccezione è infondata poiché il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad accertamento divenuto definitivo in forza di titolo giudiziale, è soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 cod. civ.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La motivazione dell'intimazione di pagamento è adeguata in quanto fa riferimento alla cartella di pagamento presupposta, indicando le somme dovute e soddisfacendo l'obbligo di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1226
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1226
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo