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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3829/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3829/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. Ivan Marchetto)
OPPONENTE
contro
nato in [...] il [...] Controparte_1
(Avv. Marcello Migliaccio)
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2022 emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
15.000,00, oltre spese legali e interessi legali, contestandone in fatto ed in diritto la fondatezza.
A fondamento dell'opposizione deduceva che aveva titolo sia per pretendere il pagamento dell'intera provvigione maturata, sia per trattenere a titolo di acconto le somme già ricevute ( di cui le veniva chiesta la restituzione con il ricorso in via monitoria); che l'affare era stato regolarmente concluso;
che l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto confermava che l'“affare” era stato regolarmente concluso e, pertanto, la provvigione era dovuta ex art. 1755 c.c.; che l'importo dovuto a titolo di provvigione era stato convenuto e risultava per tabulas dall'art. 7 del contratto preliminare e dall'accordo sulle provvigioni;
che al contratto preliminare era stata apposta una condizione risolutiva e, dunque, trovava applicazione l'art. 1757 c.c.; che il momento del pagamento della provvigione, individuato nella sottoscrizione del rogito entro il 31.12.21, costituiva solo il tempo di esecuzione della prestazione, non anche il momento del sorgere dell'obbligazione, come precisato dalle parti tanto nel contratto preliminare quanto nell'accordo sulla provvigione;
che detto termine era scaduto e, dunque, l'obbligazione del pagamento era immediatamente esigibile e il credito era certo, liquido ed esigibile;
che, in ordine all'asserito illegittimo trattenimento della somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale, essendo creditrice degli importi convenuti a titolo di provvigione (4%
di 400.000 = 16.000,00 + iva) e delle spese vive anticipate pari ad € 6.045,00, aveva diritto ad eccepirne la compensazione;
che solo per mera cortesia aveva anticipato le spese per relazioni tecnica,
che da contratto erano a carico di parte promittente venditrice.
Formulava domanda riconvenzionale e chiedeva che la condotta di controparte venisse sanzionata ai sensi dell'art. 96, 3°comma c.p.c.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio , che contestava quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che, in data 28.08.2021, aveva sottoscritto la proposta predisposta dall'Agenzia per l'acquisto della unità immobiliare sita nel comune di Massarosa, Via Del Palazzetto, 848; che tale proposta era stata accettata dalla proprietaria dell'Immobile, , che, nella Persona_1
stessa data, la sottoscriveva per accettazione;
che la compravendita immobiliare non era affatto ritenuta perfezionata e conclusa dalle parti, né produceva tra le stesse alcun effetto, né reale né
obbligatorio; che la stipula del contratto definitivo era espressamente subordinata a diversi termini e condizioni e, in particolare, da un lato, al conseguimento da parte del promissario acquirente
( ) di un “parere favorevole attestante il buon esito della concessione di mutuo da Controparte_1
parte di Istituto di Credito, relativamente all'acquisto dell'Immobile oggetto della presente scrittura,
da ottenersi tramite di delibera di approvazione della banca mutuante entro e non oltre il giorno 30
novembre 2021 (30/11/2021)”; che, a conferma del fatto che le parti non avevano considerato l'affare concluso e che tutti gli effetti della proposta erano subordinati e condizionati sospensivamente all'erogazione del finanziamento e alle verifiche tecniche, nell'Art. 4 della proposta si specificava che il possesso dell'Immobile sarebbe stato conseguito dall'opponente solo con la stipula del definitivo, che, a sua volta, era condizionato all'erogazione del mutuo;
che, ai sensi dell'art. 7 della proposta, il diritto dell'agenzia alla provvigione era stato integralmente subordinato all'atto notarile definitivo di compravendita dell'immobile, che, a sua volta, postulava necessariamente l'erogazione del finanziamento bancario;
che il termine ultimo per l'erogazione del finanziamento era stato più
volte fissato al 30 novembre 2021 e, dunque, ben prima della data prevista per il rogito (31 dicembre
2021); che anche la sequenza temporale scandita nella proposta confermava che la stessa non produceva alcun effetto prima dell'erogazione del mutuo e, quindi, confermava che l'erogazione del finanziamento era una condizione necessaria e presupposta, avente natura sospensiva, per la conclusione dell'affare immobiliare;
che la strumentale aggiunta, da parte dell' della parola Pt_2
“risolutivamente” non poteva assumere alcun significato, non avendo le parti compreso il valore di tale avverbio, che non poteva significativamente incidere sulla chiara volontà espressa dalle parti nel testo contrattuale.
Rappresentava che le ulteriori circostanze esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo non erano state contestate da parte opponente e, pertanto, dovevano ritenersi pacifiche e documentate le seguenti circostanze: che aveva eseguito in favore all'agenzia immobiliare un Parte_1
versamento di euro 15.000,00, a titolo di deposito fiduciario, sul conto corrente intestato alla opponente;
che l'art. 3, lett. a), della proposta stabiliva e confermava inequivocabilmente che “Nel
caso che entro il sopracitato termine massimo del 30 novembre 2021 non vi sia stata acquisizione
della relazione di conformità urbanistico-catastale e/o dell'ottenimento ufficiale della delibera di
approvazione della banca mutuante, o anche prima di detto termine, tale relazione e/o delibera siano
anche singolarmente negative, la Società verrà a restituire l'importo di cui Parte_1
sopra al Sig. […]”; che aveva tentato di ottenere il mutuo bancario entro il termine Parte_3
del 30 novembre 2021 previsto dalla proposta di acquisto, avvalendosi, peraltro, della consulenza di intermediario suggerito dalla stessa Agenzia, che quest'ultimo, a seguito di diversi Persona_2
scambi ed interlocuzioni, in data 17 dicembre 2021 gli aveva inviato una specifica email, riferendo della impossibilità di conseguire il finanziamento bancario, anche in ragione della complessiva situazione geopolitica dell'Ucraina, che aveva portato all'invasione militare russa nel mese di marzo
2022.
Rappresentava, inoltre, che, non essendogli stato concesso il finanziamento, l'affare non si era mai concluso e la proposta non aveva prodotto alcun effetto, né alcuna richiesta era stata avanzata dalla venditrice;
che aveva formulato la richiesta alla opponente di restituzione dell'importo di euro
15.000,00 versato a titolo di deposito fiduciario;
che controparte, nonostante l'impegno contrattuale assunto in tal senso, si era opposta alla restituzione, eccependo in compensazione asseriti controcrediti a titolo di provvigioni maturate per l'affare e spese anticipate per la relazione tecnica che avrebbe dovuto fornire al Notaio, per la stipula degli atti di compravendita, della proposta di acquisto.
Quanto alla richiesta di parte opponente di pagamento delle spese da ultimo richiamate, contestava che la documentazione offerta dall' non rappresentava alcuna prova del rilascio di una Pt_2
relazione tecnica al Notaio rogante per la “stipula degli atti di compravendita”; che il doc. n. 7 non costituiva una relazione tecnica e tale generico documento era stato predisposto da un soggetto mai incaricato da parte opposta, peraltro in data 22 gennaio 2022, quando orami era ampiamente noto a tutti e da mesi che a nessuna vendita si sarebbe addivenuti e che, quindi, nessun Notaio sarebbe stato incaricato;
che non vi era prova che parte opponente avesse sostenuto e/o anticipato tali spese, non avendo prodotto né una contabile bancaria, né una fattura e neppure una richiesta di pagamento da parte del tecnico asseritamente incarico.
Quanto alla richiesta della opponente di pagamento delle provvigioni, osservava che, per le ragioni compiutamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta, la proposta era da intendersi sospensivamente condizionata all'erogazione del mutuo che il promissario acquirente aveva tentato di ottenere.
Eccepiva, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, la nullità della clausola che aveva quantificato nel 4% le provvigioni dell' in quanto vessatoria e fuori mercato. Pt_2
Formulava istanza ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con provvedimento del 09.05.2023 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 03.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per le ragioni di seguito indicate.
È documentalmente provato che, in data 28.08.2021, , quale promissario Controparte_1
acquirente, e , quale promittente venditrice, sottoscrivendo rispettivamente la proposta Persona_1
irrevocabile di acquisto e l'accettazione della stessa, hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito nel comune di Massarosa, Via Del Palazzetto, 848, avvalendosi dell'opera di mediazione prestata da Parte_1 È, altresì, pacifico che ha corrisposto a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
15.000,00 a titolo di deposito fiduciario per l'acquisto dell'unità immobiliare sopraindicata, per la restituzione della quale ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentava che, non avendo ottenuto l'erogazione del mutuo, non era stato stipulato il contratto definitivo e, dunque, chiedeva la restituzione della somma di euro 15.000,00, invocando l'applicazione della clausola di cui all'art. 3 lett. a) della proposta irrevocabile, in base alla quale “il corrispettivo offerto per l'acquisto in oggetto a corpo e
non a misura è di complessivi Euro 400.000 (euro quattrocentomila/00).
Ai sensi della Legge 4 agosto 2006 n. 248 il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità,
dichiara che detto prezzo viene regolato come segue:
Quanto ad 15.000,00 (euro quindicimila/00) verranno versati entro 5 giorni lavorativi dalla data di
accettazione della presente proposta tramite bonifico bancario sul conto corrente, appositamente
dedicato alle transazioni immobiliari, intestato a filiale di Parte_1 CP_2
Viareggio, codice Iban IT 19 Z 03015 03200 000003737004, con codice SWIFT: FEBIITM1, con la
causale “deposito fiduciario per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Massarosa fogl. 27, part.
542, sub. 1 e fogl. 25 part. 542, sub. 2, che si impegnerà a sua volta a dare l'immediata comunicazione
alla parte promissaria venditrice dell'avvenuto accredito. Tale somma verrà trattenuta a titolo di
deposito fiduciario sul conto corrente della Società in qualità di agente Parte_1
mediatore nella compravendita in oggetto, fino e non oltre il 30 novembre 2021, termine massimo
per l'ottenimento da parte promissaria acquirente della relazione di conformità urbanistico-catastale
e dell'ottenimento della delibera di approvazione della banca mutuante, come specificato all'art. 2
del presente atto. Nel caso che entro il sopracitato termine massimo del 30 novembre 2021, non vi
sia stata acquisizione della relazione di conformità urbanistico-catastale e/o dell'ottenimento
ufficiale della delibera di approvazione della banca mutuante, o anche prima di detto termine, tale
relazione e/o delibera siano, anche singolarmente negative, la Società verrà Parte_1 a restituire l'importo di cui sopra al Sig. dovendosi per dette evenienze ritenere, Parte_3
per quanto al precedente articolo 2), risolta la presente proposta di acquisto, con conseguente venir
meno della sua efficacia tra le parti”.
Parte opponente non ha contestato di dover restituire la somma oggetto del decreto ingiuntivo, ma ha opposto in compensazione il controcredito rappresentato dal diritto alle provvigioni maturate per la conclusione dell'affare e dal rimborso delle spese vive anticipate pari ad euro 6.045,00, crediti che sono stati contestati da parte opposta.
Per quanto concerne il diritto alle provvigioni vantato da parte opponente, è controversa tra le parti la natura giuridica delle condizioni di cui all'art. 2 della proposta irrevocabile e, segnatamente, della condizione relativa all'erogazione del finanziamento in favore del promissario acquirente prevista all'art. 2 lett. c), in base alla quale “la presente proposta è inoltre risolutivamente condizionata a che
parte acquirente riceva parere favorevole attestante il buon esito della concessione di mutuo da parte
di Istituto di Credito, relativamente all'acquisto dell'immobile oggetto della presente scrittura, da
ottenersi tramite emissione di delibera di approvazione della banca mutuante entro e non oltre il
giorno 30 novembre 2021 (30/11/2021)”.
Parte opposta qualifica la clausola sopraindicata come condizione sospensiva e sostiene che, non avendo ottenuto l'erogazione del finanziamento, la proposta irrevocabile non aveva prodotto alcun effetto e, dunque, l'affare doveva ritenersi non concluso.
Di contro, parte opponente qualifica la suddetta clausola come condizione risolutiva e sostiene che,
nonostante si sia verificata la risoluzione della proposta per avveramento dell'evento dedotto in condizione, l'affare doveva ritenersi concluso, avendo la proposta medio tempore prodotto effetti tra le parti.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, stante l'univoco tenore letterale della proposta e la chiara formulazione delle clausole pattuite, deve qualificarsi come risolutiva la condizione che subordinava la cessazione degli effetti della proposta al mancato ottenimento della delibera di approvazione del mutuo in favore del promissario acquirente. Invero, depone in tal senso il tenore letterale dell'art. 2 della proposta “… la presente proposta è
inoltre risolutivamente condizionata …”.
Inoltre, depone per la natura risolutiva della condizione in esame la stessa clausola invocata da parte opposta (art. 3, lett. a)) per ottenere la restituzione della somma di euro 15.000,00, dalla quale si desume inequivocabilmente che la proposta era efficace e avrebbe cessato di produrre effetti qualora il promissario acquirente non avesse ottenuto il finanziamento della somma necessaria per l'acquisto dell'immobile.
Il che è coerente con il regime della condizione risolutiva, che ricollega alla verificazione dell'evento futuro ed incerto dedotto in condizione la perdita di efficacia del negozio.
Si ritengono, pertanto, prive di fondamento le deduzioni di parte opposta a sostegno della natura sospensiva della condizione, atteso che tale contraente, avendo sottoscritto la proposta irrevocabile in una lingua conosciuta (inglese), non può sottrarsi alle condizioni ivi previste invocando l'ignoranza sugli effetti giuridici dalle stesse prodotte.
In particolare, il fatto che l'art. 2 della proposta sia rubricato “garanzie e condizioni di efficacia” non induce necessariamente a qualificare come sospensive le condizioni ivi previste e, conseguentemente,
non risulta esservi la contraddittorietà evidenziata da parte opposta.
Invero, sia la condizione sospensiva che quella risolutiva attengono all'efficacia del contratto: la prima subordinando al verificarsi dell'evento dedotto in condizione l'efficacia del contratto, che fino a quel momento non ha prodotto gli effetti;
la seconda determinando, al verificarsi dell'evento dedotto in condizione, la risoluzione automatica del contratto, che fino a quel momento aveva prodotto gli effetti.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'ingiungente, il generico riferimento all'efficacia del contratto nella rubrica dell'art. 2 non risulta decisivo ai fini della qualifica della condizione in un modo o nell'altro.
Tanto chiarito a proposito della natura risolutiva della condizione oggetto di contestazione, per quanto concerne il diritto al pagamento della provvigione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente (Cass., Sez. II, n. 2359 del 2024) chiarito che “nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione
di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un
affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico
che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che
la provvigione spetta al mediatore anche quando questi sia intervenuto per consentire la stipula
tra le parti di un contratto preliminare di vendita (Cass. n. 20132/2022; Cass. n. 22273/2010)”.
Ad avviso di questo Giudice, nel caso di specie, può ritenersi concluso l'affare cui fa riferimento l'art. 1755 c.c., avendo le parti stipulato un contratto preliminare di compravendita, che produceva l'effetto di obbligare i contraenti alla stipula del contratto definitivo già delineato nei suoi elementi essenziali.
Quanto al momento dell'insorgenza del diritto alla provvigione e all'entità dello stesso, nel documento denominato “provvigioni per mediazione immobiliare” parte opposta ha dichiarato di
“essersi avvalso per il presente affare, dell'opera di mediazione dell'Agenzia Broker Immobiliare,
ragione sociale con sede in Forte dei Marmi (LU), viale Ammiraglio Morin Parte_1
101, codice fiscale e partita iva , ed essendo a conoscenza del fatto che il diritto alla P.IVA_1
provvigione sorge al momento della firma per accettazione della proposta di acquisto, si impegna
a saldare un importo pari al 4% (quattropercento) del prezzo di acquisto, oltre iva di legge, secondo
le seguenti modalità: 100% all'atto notarile definitivo di compravendita (rogito) entro e non oltre il
01 gennaio 2022, termine essenziale per parte mediatrice”.
Inoltre, l'art. 7 della proposta irrevocabile recita testualmente “entrambe le parti, venditrice e
acquirente, dichiarano di essersi avvalse dell'opera di mediazione dell'Agenzia Immobiliare Broker
Immobiliare, ragione sociale con sede in Forte dei Marmi (LU), viale Parte_1
Ammiraglio Morin 101, codice fiscale e partita iva , iscritta alla Camera di Commercio P.IVA_1
della provincia di Lucca al numero REA LU-216095, ed entrambe le parti sono a conoscenza del
fatto che il diritto alla provvigione sorge al momento dell'accettazione della presente proposta e
convengono che tale importo, precedentemente pattuito tra le parti, verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: 100% all'atto notarile definitivo di compravendita (rogito) entro e non oltre il
01/01/2022, termine essenziale per parte mediatrice ”.
Dalla proposta irrevocabile e dall'accordo sulla provvigione, entrambe sottoscritti da parte opposta,
risulta chiaramente che il diritto alla provvigione in capo a parte opponente è sorto nel momento in cui la promittente venditrice ha firmato la proposta di acquisto formulata dal promissario acquirente.
A nulla rileva il differimento dell'obbligo di pagare tale corrispettivo al momento della stipula del contratto definitivo, che costituisce una modalità di esecuzione della prestazione dovuta, non anche il momento del sorgere dell'obbligazione.
Il diritto alla provvigione, inoltre, non è venuto meno nonostante il contratto preliminare si sia risolto per il verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art. 2 lett. c), trovando applicazione l'art. 1757
c.c., 2°comma c.c., in base al quale “Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione”.
Sebbene tale disposizione non sia stata richiamata né nella proposta irrevocabile, né nell'accordo sulla provvigione, trova comunque applicazione nel caso di specie, potendo le disposizioni di legge integrare il negozio stipulato tra le parti pur in assenza di richiami espliciti.
Appare, inoltre, infondata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di nullità ex art. 33 e 34 del Codice
del Consumo della clausola che ha quantificato nel 4% le provvigioni dell'Agenzia, in quanto vessatoria e fuori mercato.
Invero, la suddetta clausola non rientra nell'elenco delle clausole vessatorie contenute negli artt. 33 e ss. Codice del Consumo e, subordinando il sorgere del diritto alla provvigione alla stipula del contratto preliminare tra i contraenti che si sono avvalsi dell'opera del mediatore, non determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Inoltre, essendo formulata in maniera chiara e precisa, non può essere sindacato dal Giudice
l'adeguatezza del corrispettivo nella stessa pattuito per effetto dell'art. 34, 2°comma del Codice del
Consumo, in base al quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi in capo a parte opponente il diritto alla provvigione per la somma di euro 16.000,00 più IVA.
È, altresì, da ritenersi fondata la richiesta di parte opponente di rimborso delle spese tecniche anticipate per conto di parte opposta.
Invero, in base all'art. 7 della proposta irrevocabile, “le spese relative alla relazione tecnica che dovrà
essere fornita al Notaio incaricato della stipula degli atti di compravendita saranno a carico
esclusivo della parte promissaria acquirente”.
Inoltre, parte opponente ha fornito la prova di aver sostenuto tale spesa, producendo l'assegno di pagamento in favore dello studio tecnico associato incaricato, che, per le suddette attività, ha emesso una fattura dell'importo di euro 1.524,00, comprensiva di IVA e E.P.P.I.
Pertanto, sommando il corrispettivo per le provvigioni maturate (euro 16.000,00 + 22% IVA) e le spese tecniche anticipate per conto di parte opposta (euro 1.524,00, comprensiva di IVA e E.P.P.I),
parte opponente risulta essere creditrice della somma di euro 21.044,00 comprensivo di IVA.
All'esito della compensazione dei rispettivi crediti eccepita da parte opponente ( 21.044,00 -
15.000,00), deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e deve condannarsi Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 6.044,00 ( già comprensiva di IVA), Parte_1
risultante dalla seguente differenza (21.044,00 -15.000) oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
In merito alla richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento.
Invero, ai fini della responsabilità in questione, occorre la prova della mala fede o della colpa grave,
che non paiono sussistere nel caso di specie, non essendo sufficiente l'infondatezza della linea difensiva seguita dalla convenuta opposta Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore della causa ( 5201,00-26.000,00) , con applicazione delle tariffe medie quanto alla fase di studio e introduttiva , tariffe minime quanto alla fase istruttoria che non si è svolta e decisionale in quanto sono state riprodotte le argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti, con distrazione a favore dell'Avv. Ivan Marchetto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e, all'esito della compensazione tra i crediti rispettivamente vantati dalle parti, condanna parte opposta a corrispondere a parte opponente la somma di euro 6.044,00 ( già comprensiva di IVA), oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 3387,00 per compensi oltre Iva, Cap, spese generali come per legge oltre C.U., spese di notifica e marca con distrazione in favore dell'Avv. Ivan Marchetto
dichiaratosi antistatario.
Lucca, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3829/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. Ivan Marchetto)
OPPONENTE
contro
nato in [...] il [...] Controparte_1
(Avv. Marcello Migliaccio)
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2022 emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
15.000,00, oltre spese legali e interessi legali, contestandone in fatto ed in diritto la fondatezza.
A fondamento dell'opposizione deduceva che aveva titolo sia per pretendere il pagamento dell'intera provvigione maturata, sia per trattenere a titolo di acconto le somme già ricevute ( di cui le veniva chiesta la restituzione con il ricorso in via monitoria); che l'affare era stato regolarmente concluso;
che l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto confermava che l'“affare” era stato regolarmente concluso e, pertanto, la provvigione era dovuta ex art. 1755 c.c.; che l'importo dovuto a titolo di provvigione era stato convenuto e risultava per tabulas dall'art. 7 del contratto preliminare e dall'accordo sulle provvigioni;
che al contratto preliminare era stata apposta una condizione risolutiva e, dunque, trovava applicazione l'art. 1757 c.c.; che il momento del pagamento della provvigione, individuato nella sottoscrizione del rogito entro il 31.12.21, costituiva solo il tempo di esecuzione della prestazione, non anche il momento del sorgere dell'obbligazione, come precisato dalle parti tanto nel contratto preliminare quanto nell'accordo sulla provvigione;
che detto termine era scaduto e, dunque, l'obbligazione del pagamento era immediatamente esigibile e il credito era certo, liquido ed esigibile;
che, in ordine all'asserito illegittimo trattenimento della somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale, essendo creditrice degli importi convenuti a titolo di provvigione (4%
di 400.000 = 16.000,00 + iva) e delle spese vive anticipate pari ad € 6.045,00, aveva diritto ad eccepirne la compensazione;
che solo per mera cortesia aveva anticipato le spese per relazioni tecnica,
che da contratto erano a carico di parte promittente venditrice.
Formulava domanda riconvenzionale e chiedeva che la condotta di controparte venisse sanzionata ai sensi dell'art. 96, 3°comma c.p.c.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio , che contestava quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che, in data 28.08.2021, aveva sottoscritto la proposta predisposta dall'Agenzia per l'acquisto della unità immobiliare sita nel comune di Massarosa, Via Del Palazzetto, 848; che tale proposta era stata accettata dalla proprietaria dell'Immobile, , che, nella Persona_1
stessa data, la sottoscriveva per accettazione;
che la compravendita immobiliare non era affatto ritenuta perfezionata e conclusa dalle parti, né produceva tra le stesse alcun effetto, né reale né
obbligatorio; che la stipula del contratto definitivo era espressamente subordinata a diversi termini e condizioni e, in particolare, da un lato, al conseguimento da parte del promissario acquirente
( ) di un “parere favorevole attestante il buon esito della concessione di mutuo da Controparte_1
parte di Istituto di Credito, relativamente all'acquisto dell'Immobile oggetto della presente scrittura,
da ottenersi tramite di delibera di approvazione della banca mutuante entro e non oltre il giorno 30
novembre 2021 (30/11/2021)”; che, a conferma del fatto che le parti non avevano considerato l'affare concluso e che tutti gli effetti della proposta erano subordinati e condizionati sospensivamente all'erogazione del finanziamento e alle verifiche tecniche, nell'Art. 4 della proposta si specificava che il possesso dell'Immobile sarebbe stato conseguito dall'opponente solo con la stipula del definitivo, che, a sua volta, era condizionato all'erogazione del mutuo;
che, ai sensi dell'art. 7 della proposta, il diritto dell'agenzia alla provvigione era stato integralmente subordinato all'atto notarile definitivo di compravendita dell'immobile, che, a sua volta, postulava necessariamente l'erogazione del finanziamento bancario;
che il termine ultimo per l'erogazione del finanziamento era stato più
volte fissato al 30 novembre 2021 e, dunque, ben prima della data prevista per il rogito (31 dicembre
2021); che anche la sequenza temporale scandita nella proposta confermava che la stessa non produceva alcun effetto prima dell'erogazione del mutuo e, quindi, confermava che l'erogazione del finanziamento era una condizione necessaria e presupposta, avente natura sospensiva, per la conclusione dell'affare immobiliare;
che la strumentale aggiunta, da parte dell' della parola Pt_2
“risolutivamente” non poteva assumere alcun significato, non avendo le parti compreso il valore di tale avverbio, che non poteva significativamente incidere sulla chiara volontà espressa dalle parti nel testo contrattuale.
Rappresentava che le ulteriori circostanze esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo non erano state contestate da parte opponente e, pertanto, dovevano ritenersi pacifiche e documentate le seguenti circostanze: che aveva eseguito in favore all'agenzia immobiliare un Parte_1
versamento di euro 15.000,00, a titolo di deposito fiduciario, sul conto corrente intestato alla opponente;
che l'art. 3, lett. a), della proposta stabiliva e confermava inequivocabilmente che “Nel
caso che entro il sopracitato termine massimo del 30 novembre 2021 non vi sia stata acquisizione
della relazione di conformità urbanistico-catastale e/o dell'ottenimento ufficiale della delibera di
approvazione della banca mutuante, o anche prima di detto termine, tale relazione e/o delibera siano
anche singolarmente negative, la Società verrà a restituire l'importo di cui Parte_1
sopra al Sig. […]”; che aveva tentato di ottenere il mutuo bancario entro il termine Parte_3
del 30 novembre 2021 previsto dalla proposta di acquisto, avvalendosi, peraltro, della consulenza di intermediario suggerito dalla stessa Agenzia, che quest'ultimo, a seguito di diversi Persona_2
scambi ed interlocuzioni, in data 17 dicembre 2021 gli aveva inviato una specifica email, riferendo della impossibilità di conseguire il finanziamento bancario, anche in ragione della complessiva situazione geopolitica dell'Ucraina, che aveva portato all'invasione militare russa nel mese di marzo
2022.
Rappresentava, inoltre, che, non essendogli stato concesso il finanziamento, l'affare non si era mai concluso e la proposta non aveva prodotto alcun effetto, né alcuna richiesta era stata avanzata dalla venditrice;
che aveva formulato la richiesta alla opponente di restituzione dell'importo di euro
15.000,00 versato a titolo di deposito fiduciario;
che controparte, nonostante l'impegno contrattuale assunto in tal senso, si era opposta alla restituzione, eccependo in compensazione asseriti controcrediti a titolo di provvigioni maturate per l'affare e spese anticipate per la relazione tecnica che avrebbe dovuto fornire al Notaio, per la stipula degli atti di compravendita, della proposta di acquisto.
Quanto alla richiesta di parte opponente di pagamento delle spese da ultimo richiamate, contestava che la documentazione offerta dall' non rappresentava alcuna prova del rilascio di una Pt_2
relazione tecnica al Notaio rogante per la “stipula degli atti di compravendita”; che il doc. n. 7 non costituiva una relazione tecnica e tale generico documento era stato predisposto da un soggetto mai incaricato da parte opposta, peraltro in data 22 gennaio 2022, quando orami era ampiamente noto a tutti e da mesi che a nessuna vendita si sarebbe addivenuti e che, quindi, nessun Notaio sarebbe stato incaricato;
che non vi era prova che parte opponente avesse sostenuto e/o anticipato tali spese, non avendo prodotto né una contabile bancaria, né una fattura e neppure una richiesta di pagamento da parte del tecnico asseritamente incarico.
Quanto alla richiesta della opponente di pagamento delle provvigioni, osservava che, per le ragioni compiutamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta, la proposta era da intendersi sospensivamente condizionata all'erogazione del mutuo che il promissario acquirente aveva tentato di ottenere.
Eccepiva, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, la nullità della clausola che aveva quantificato nel 4% le provvigioni dell' in quanto vessatoria e fuori mercato. Pt_2
Formulava istanza ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con provvedimento del 09.05.2023 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 03.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per le ragioni di seguito indicate.
È documentalmente provato che, in data 28.08.2021, , quale promissario Controparte_1
acquirente, e , quale promittente venditrice, sottoscrivendo rispettivamente la proposta Persona_1
irrevocabile di acquisto e l'accettazione della stessa, hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito nel comune di Massarosa, Via Del Palazzetto, 848, avvalendosi dell'opera di mediazione prestata da Parte_1 È, altresì, pacifico che ha corrisposto a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
15.000,00 a titolo di deposito fiduciario per l'acquisto dell'unità immobiliare sopraindicata, per la restituzione della quale ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentava che, non avendo ottenuto l'erogazione del mutuo, non era stato stipulato il contratto definitivo e, dunque, chiedeva la restituzione della somma di euro 15.000,00, invocando l'applicazione della clausola di cui all'art. 3 lett. a) della proposta irrevocabile, in base alla quale “il corrispettivo offerto per l'acquisto in oggetto a corpo e
non a misura è di complessivi Euro 400.000 (euro quattrocentomila/00).
Ai sensi della Legge 4 agosto 2006 n. 248 il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità,
dichiara che detto prezzo viene regolato come segue:
Quanto ad 15.000,00 (euro quindicimila/00) verranno versati entro 5 giorni lavorativi dalla data di
accettazione della presente proposta tramite bonifico bancario sul conto corrente, appositamente
dedicato alle transazioni immobiliari, intestato a filiale di Parte_1 CP_2
Viareggio, codice Iban IT 19 Z 03015 03200 000003737004, con codice SWIFT: FEBIITM1, con la
causale “deposito fiduciario per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Massarosa fogl. 27, part.
542, sub. 1 e fogl. 25 part. 542, sub. 2, che si impegnerà a sua volta a dare l'immediata comunicazione
alla parte promissaria venditrice dell'avvenuto accredito. Tale somma verrà trattenuta a titolo di
deposito fiduciario sul conto corrente della Società in qualità di agente Parte_1
mediatore nella compravendita in oggetto, fino e non oltre il 30 novembre 2021, termine massimo
per l'ottenimento da parte promissaria acquirente della relazione di conformità urbanistico-catastale
e dell'ottenimento della delibera di approvazione della banca mutuante, come specificato all'art. 2
del presente atto. Nel caso che entro il sopracitato termine massimo del 30 novembre 2021, non vi
sia stata acquisizione della relazione di conformità urbanistico-catastale e/o dell'ottenimento
ufficiale della delibera di approvazione della banca mutuante, o anche prima di detto termine, tale
relazione e/o delibera siano, anche singolarmente negative, la Società verrà Parte_1 a restituire l'importo di cui sopra al Sig. dovendosi per dette evenienze ritenere, Parte_3
per quanto al precedente articolo 2), risolta la presente proposta di acquisto, con conseguente venir
meno della sua efficacia tra le parti”.
Parte opponente non ha contestato di dover restituire la somma oggetto del decreto ingiuntivo, ma ha opposto in compensazione il controcredito rappresentato dal diritto alle provvigioni maturate per la conclusione dell'affare e dal rimborso delle spese vive anticipate pari ad euro 6.045,00, crediti che sono stati contestati da parte opposta.
Per quanto concerne il diritto alle provvigioni vantato da parte opponente, è controversa tra le parti la natura giuridica delle condizioni di cui all'art. 2 della proposta irrevocabile e, segnatamente, della condizione relativa all'erogazione del finanziamento in favore del promissario acquirente prevista all'art. 2 lett. c), in base alla quale “la presente proposta è inoltre risolutivamente condizionata a che
parte acquirente riceva parere favorevole attestante il buon esito della concessione di mutuo da parte
di Istituto di Credito, relativamente all'acquisto dell'immobile oggetto della presente scrittura, da
ottenersi tramite emissione di delibera di approvazione della banca mutuante entro e non oltre il
giorno 30 novembre 2021 (30/11/2021)”.
Parte opposta qualifica la clausola sopraindicata come condizione sospensiva e sostiene che, non avendo ottenuto l'erogazione del finanziamento, la proposta irrevocabile non aveva prodotto alcun effetto e, dunque, l'affare doveva ritenersi non concluso.
Di contro, parte opponente qualifica la suddetta clausola come condizione risolutiva e sostiene che,
nonostante si sia verificata la risoluzione della proposta per avveramento dell'evento dedotto in condizione, l'affare doveva ritenersi concluso, avendo la proposta medio tempore prodotto effetti tra le parti.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, stante l'univoco tenore letterale della proposta e la chiara formulazione delle clausole pattuite, deve qualificarsi come risolutiva la condizione che subordinava la cessazione degli effetti della proposta al mancato ottenimento della delibera di approvazione del mutuo in favore del promissario acquirente. Invero, depone in tal senso il tenore letterale dell'art. 2 della proposta “… la presente proposta è
inoltre risolutivamente condizionata …”.
Inoltre, depone per la natura risolutiva della condizione in esame la stessa clausola invocata da parte opposta (art. 3, lett. a)) per ottenere la restituzione della somma di euro 15.000,00, dalla quale si desume inequivocabilmente che la proposta era efficace e avrebbe cessato di produrre effetti qualora il promissario acquirente non avesse ottenuto il finanziamento della somma necessaria per l'acquisto dell'immobile.
Il che è coerente con il regime della condizione risolutiva, che ricollega alla verificazione dell'evento futuro ed incerto dedotto in condizione la perdita di efficacia del negozio.
Si ritengono, pertanto, prive di fondamento le deduzioni di parte opposta a sostegno della natura sospensiva della condizione, atteso che tale contraente, avendo sottoscritto la proposta irrevocabile in una lingua conosciuta (inglese), non può sottrarsi alle condizioni ivi previste invocando l'ignoranza sugli effetti giuridici dalle stesse prodotte.
In particolare, il fatto che l'art. 2 della proposta sia rubricato “garanzie e condizioni di efficacia” non induce necessariamente a qualificare come sospensive le condizioni ivi previste e, conseguentemente,
non risulta esservi la contraddittorietà evidenziata da parte opposta.
Invero, sia la condizione sospensiva che quella risolutiva attengono all'efficacia del contratto: la prima subordinando al verificarsi dell'evento dedotto in condizione l'efficacia del contratto, che fino a quel momento non ha prodotto gli effetti;
la seconda determinando, al verificarsi dell'evento dedotto in condizione, la risoluzione automatica del contratto, che fino a quel momento aveva prodotto gli effetti.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'ingiungente, il generico riferimento all'efficacia del contratto nella rubrica dell'art. 2 non risulta decisivo ai fini della qualifica della condizione in un modo o nell'altro.
Tanto chiarito a proposito della natura risolutiva della condizione oggetto di contestazione, per quanto concerne il diritto al pagamento della provvigione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente (Cass., Sez. II, n. 2359 del 2024) chiarito che “nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione
di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un
affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico
che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che
la provvigione spetta al mediatore anche quando questi sia intervenuto per consentire la stipula
tra le parti di un contratto preliminare di vendita (Cass. n. 20132/2022; Cass. n. 22273/2010)”.
Ad avviso di questo Giudice, nel caso di specie, può ritenersi concluso l'affare cui fa riferimento l'art. 1755 c.c., avendo le parti stipulato un contratto preliminare di compravendita, che produceva l'effetto di obbligare i contraenti alla stipula del contratto definitivo già delineato nei suoi elementi essenziali.
Quanto al momento dell'insorgenza del diritto alla provvigione e all'entità dello stesso, nel documento denominato “provvigioni per mediazione immobiliare” parte opposta ha dichiarato di
“essersi avvalso per il presente affare, dell'opera di mediazione dell'Agenzia Broker Immobiliare,
ragione sociale con sede in Forte dei Marmi (LU), viale Ammiraglio Morin Parte_1
101, codice fiscale e partita iva , ed essendo a conoscenza del fatto che il diritto alla P.IVA_1
provvigione sorge al momento della firma per accettazione della proposta di acquisto, si impegna
a saldare un importo pari al 4% (quattropercento) del prezzo di acquisto, oltre iva di legge, secondo
le seguenti modalità: 100% all'atto notarile definitivo di compravendita (rogito) entro e non oltre il
01 gennaio 2022, termine essenziale per parte mediatrice”.
Inoltre, l'art. 7 della proposta irrevocabile recita testualmente “entrambe le parti, venditrice e
acquirente, dichiarano di essersi avvalse dell'opera di mediazione dell'Agenzia Immobiliare Broker
Immobiliare, ragione sociale con sede in Forte dei Marmi (LU), viale Parte_1
Ammiraglio Morin 101, codice fiscale e partita iva , iscritta alla Camera di Commercio P.IVA_1
della provincia di Lucca al numero REA LU-216095, ed entrambe le parti sono a conoscenza del
fatto che il diritto alla provvigione sorge al momento dell'accettazione della presente proposta e
convengono che tale importo, precedentemente pattuito tra le parti, verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: 100% all'atto notarile definitivo di compravendita (rogito) entro e non oltre il
01/01/2022, termine essenziale per parte mediatrice ”.
Dalla proposta irrevocabile e dall'accordo sulla provvigione, entrambe sottoscritti da parte opposta,
risulta chiaramente che il diritto alla provvigione in capo a parte opponente è sorto nel momento in cui la promittente venditrice ha firmato la proposta di acquisto formulata dal promissario acquirente.
A nulla rileva il differimento dell'obbligo di pagare tale corrispettivo al momento della stipula del contratto definitivo, che costituisce una modalità di esecuzione della prestazione dovuta, non anche il momento del sorgere dell'obbligazione.
Il diritto alla provvigione, inoltre, non è venuto meno nonostante il contratto preliminare si sia risolto per il verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art. 2 lett. c), trovando applicazione l'art. 1757
c.c., 2°comma c.c., in base al quale “Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione”.
Sebbene tale disposizione non sia stata richiamata né nella proposta irrevocabile, né nell'accordo sulla provvigione, trova comunque applicazione nel caso di specie, potendo le disposizioni di legge integrare il negozio stipulato tra le parti pur in assenza di richiami espliciti.
Appare, inoltre, infondata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di nullità ex art. 33 e 34 del Codice
del Consumo della clausola che ha quantificato nel 4% le provvigioni dell'Agenzia, in quanto vessatoria e fuori mercato.
Invero, la suddetta clausola non rientra nell'elenco delle clausole vessatorie contenute negli artt. 33 e ss. Codice del Consumo e, subordinando il sorgere del diritto alla provvigione alla stipula del contratto preliminare tra i contraenti che si sono avvalsi dell'opera del mediatore, non determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Inoltre, essendo formulata in maniera chiara e precisa, non può essere sindacato dal Giudice
l'adeguatezza del corrispettivo nella stessa pattuito per effetto dell'art. 34, 2°comma del Codice del
Consumo, in base al quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi in capo a parte opponente il diritto alla provvigione per la somma di euro 16.000,00 più IVA.
È, altresì, da ritenersi fondata la richiesta di parte opponente di rimborso delle spese tecniche anticipate per conto di parte opposta.
Invero, in base all'art. 7 della proposta irrevocabile, “le spese relative alla relazione tecnica che dovrà
essere fornita al Notaio incaricato della stipula degli atti di compravendita saranno a carico
esclusivo della parte promissaria acquirente”.
Inoltre, parte opponente ha fornito la prova di aver sostenuto tale spesa, producendo l'assegno di pagamento in favore dello studio tecnico associato incaricato, che, per le suddette attività, ha emesso una fattura dell'importo di euro 1.524,00, comprensiva di IVA e E.P.P.I.
Pertanto, sommando il corrispettivo per le provvigioni maturate (euro 16.000,00 + 22% IVA) e le spese tecniche anticipate per conto di parte opposta (euro 1.524,00, comprensiva di IVA e E.P.P.I),
parte opponente risulta essere creditrice della somma di euro 21.044,00 comprensivo di IVA.
All'esito della compensazione dei rispettivi crediti eccepita da parte opponente ( 21.044,00 -
15.000,00), deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e deve condannarsi Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 6.044,00 ( già comprensiva di IVA), Parte_1
risultante dalla seguente differenza (21.044,00 -15.000) oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
In merito alla richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento.
Invero, ai fini della responsabilità in questione, occorre la prova della mala fede o della colpa grave,
che non paiono sussistere nel caso di specie, non essendo sufficiente l'infondatezza della linea difensiva seguita dalla convenuta opposta Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore della causa ( 5201,00-26.000,00) , con applicazione delle tariffe medie quanto alla fase di studio e introduttiva , tariffe minime quanto alla fase istruttoria che non si è svolta e decisionale in quanto sono state riprodotte le argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti, con distrazione a favore dell'Avv. Ivan Marchetto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e, all'esito della compensazione tra i crediti rispettivamente vantati dalle parti, condanna parte opposta a corrispondere a parte opponente la somma di euro 6.044,00 ( già comprensiva di IVA), oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 3387,00 per compensi oltre Iva, Cap, spese generali come per legge oltre C.U., spese di notifica e marca con distrazione in favore dell'Avv. Ivan Marchetto
dichiaratosi antistatario.
Lucca, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli