Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 772 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesca Mammone Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
E141 (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCIDO LORENZO , con elezione di domicilio in VIA
VESPUCCI N. 40 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, presso e nello studio dell'avv.
LUCIDO LORENZO
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TRESOLDI Controparte_1 P.IVA_2
DIEGO , con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE MAZZINI 20056 TREZZO
SULL'ADDA presso e nello studio dell'avv. TRESOLDI DIEGO;
1
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza n. 1699/2024 pubbl. il
14/02/2024 n.1260/2024 del 14/02/2024 Tribunale di Milano - Sezione 7a Civile - GU: dott. Patrizio Gattari -nel proc . n. 39033/2022 RG avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo 4.8.2022, notificato il 12.9.2022, n. 13805/2022 DI
– n. 22775/2022 RI Tribunale di Milano) nella parte in cui “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato provvisoriamente esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.; condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione liquidate in complessivi euro 4.600,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge” disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, con sentenza esecutiva, come per legge, così giudicare : A - IN VIA PRINCIPALE previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado e dei documenti allegati dalle parti – anche in riferimento al giudizio monitorio - A/1 – dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto, essendo la fattura azionata emessa in relazione a lavori e spese sulle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in via subordinata A/2 – dichiarare l'inesigibilità e comunque l'infondatezza della pretesa per assenza di accettazione dell'opera ex art. 1665 c.c.; e comunque
A/3 –revocare il decreto ingiuntivo 4.8.2022, notificato il 12.9.2022, n. 13805/2022 DI – n. 22775/2022 RI Tribunale di Milano - Dr. Carni;
e per l'effetto, in considerazione dello spontaneo adempimento del – Parte_1 senza acquiescenza e con espressa riserva di impugnazione - A/ 4 – condannare alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di Controparte_1 capitale, interessi e spese, in dipendenza della sentenza e della concessione della provvisoria esecuzione, oltre interessi come per legge. B - IN OGNI CASO B/1 – Spese e compensi dei due gradi di giudizio rifusi, oltre spese generali, Iva e Cpa accessori di legge.
PER CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: • DICHIARARE inammissibile l'appello proposto dal
(c.f. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 proprio amministratore condominiale p.t., in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
• DICHIARARE, ex art. 348-bis, primo comma, c.p.c., inammissibile l'appello proposto dal Parte_3
[...
[...] [...]
(c.f. ), in persona del proprio amministratore condominiale
[...] P.IVA_1
p.t., non avendo l'avversa impugnazione ragionevole probabilità di essere accolta, per tutte le ragioni di cui in narrativa. • DICHIARARE ex art. 345 c.p.c., inammissibile l'appello proposto dal (c.f. Parte_2
), in persona del proprio amministratore condominiale p.t. per la ragioni P.IVA_1 di cui in narrativa IN VIA PRINCIPALE: • RIGETTARE l'appello proposto dal
(c.f. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 proprio amministratore condominiale p.t., in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, • CONFERMARE, la sentenza n. sentenza n 1699/2024 pubbl. il 14.02.2024 del 14.02.2024 Tribunale di Milano– Sez. VII° civile – GU Dott. Gattari Patrizio RG 39033/2022 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, secondo comma, D.M. n. 55/2014, nonché oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
13805/2022 per il pagamento da parte del di €7.626,19, Parte_4 relativo al saldo di opere extra-contrattuali commissionate durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della facciata dell'immobile, afferenti a parti private
(rifacimento dei parapetti interni dei balconi aggettanti sulla facciata) .
Il Condominio aveva proposto opposizione, sostenendo la carenza di legittimazione Parte_2 passiva del condominio relativamente alle opere eseguite su parti private in quanto l'amministratore aveva il potere di stipulare il contratto di appalto in relazione alle parti comuni dell'edificio ( la delibera condominiale riguardava il rifacimento della facciata) ma non di ordinare opere in relazione alle parti private rispetto alle quali agiva in assenza di poteri ex art. 1398 cc.
Con sentenza n. 1699/2024, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo ritenendo che il fosse il committente unico delle opere, incluse quelle su Parte_4 parti private.
In particolare il giudice ha rilevato che nel caso in esame non si pone una questione di legittimazione passiva come condizione dell'azione ma di contestazione della titolarità passiva del rapporto obbligatorio da cui scaturisce il credito e che “ il direttore dei lavori del Parte_4 opponente con l'ordine scritto del 20-4-17 , durante l'esecuzione dei lavori appaltati (per un prezzo complessivo di euro 496.000,00 oltre Iva) ha espressamente commissionato all'impresa appaltatrice di provvedere anche al rifacimento dei parapetti interni dei balconi aggettanti sulla facciata lato cortile. Nell'ordine suddetto il direttore dei lavori, che agiva come rappresentante del condominio dal quale era stato nominato, precisava che si trattava di lavori che riguardavano parti private ma erano necessari per poter collaudare i lavori appaltati (comprensivi del rifacimento dei balconi) e per certificare l'avvenuta esecuzione a regola d'arte”.
Concludeva, pertanto che “l'opponente ben potrà ovviamente poi riversare la spesa sui singoli condomini proprietari esclusivi dei balconi su cui sono stati eseguiti i lavori di cui si discute”
Il Condominio ha impugnato la sentenza deducendo:
1.la carenza di legittimazione passiva del rispetto alla fattura azionata relativa ad Parte_4 opere afferenti a parti non condominiali .
2.La carenza di potere rappresentativo dell'amministratore per i lavori extra su parti private.
3.La nullità del contratto nella parte relativa alle opere extra-contrattuali.
4.L'assenza di collaudo delle opere su parti private, che renderebbe il credito non esigibile;
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e , nel merito, ha chiesto Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata contestando integralmente l'appello.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2143/15,
l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Deve essere anche disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata.
Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
1. Sulla carenza di legittimazione passiva del . Parte_4
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso in esame non si pone una questione di legittimazione passiva come condizione dell'azione ma di contestazione della titolarità passiva del rapporto obbligatorio da cui scaturisce il credito.
In via generale si osserva che , “partendo dal presupposto che il è privo di personalità Parte_4 giuridica, in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare, anche non totalitaria, a tutela della gestione delle stesse, occorre individuare il fondamento normativo del potere di rappresentanza ed i suoi limiti. Le norme alle quali occorre fare riferimento sono gli artt. 1130 e 1131 c.c. che, rispettivamente, disciplinano, il primo, le attribuzioni dell'amministratore e il secondo, in forma specifica, la rappresentanza del Condominio da parte dell'amministratore. Dall'art. 1131 c.c. si deduce che il potere di rappresentanza dell'amministratore è contenuto nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c., ossia si riferisce alle parti e servizi comuni, nonché alle controversie riguardanti
i beni comuni. All'amministratore del compete l'esecuzione delle deliberazioni Parte_4 dell'assemblea, nonché, in genere, tutta l'attività di ordinaria amministrazione giusta l'elenco analitico di attribuzioni previsto dall'art. 1130 c.c.. Nei limiti di tali attribuzioni, o dei maggiori poteri eventualmente conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, egli ha la "rappresentanza" dei condomini e può stare in giudizio sia per essi contro terzi sia contro alcuno di essi per tutti gli altri (art. 1131, primo e secondo comma). Il sistema che si delinea consiste, pertanto, nel separare le situazioni di carattere condominiale da quelle di carattere individuale del singolo condomino e soltanto in ordine alle prime l'amministratore è legittimato ad esercitare le funzioni di rappresentanza, pur essendo ammissibile un intervento dell'amministratore anche per la tutela degli interessi esclusivi del singolo condomino, purché costui gli conferisca espressa procura. Si tratta di una figura del tutto speciale di rappresentanza, che si distingue dal modello di rappresentanza volontaria, in ragione della determinazione legale delle relative attribuzioni.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei
5 rapporti tra amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Ovviamente, come è desumibile, la rappresentanza, non soltanto processuale, dell'amministratore del
è circoscritta alle attribuzioni, ai compiti ed ai poteri, stabiliti dall'art. 1130 c.c..” Parte_4
(Cass 21826/13).
Ciò premesso, si osserva che le opere extra, oggetto di causa, sono pacificamente inerenti a proprietà individuali .
La delibera condominiale come in atti non ha autorizzato il rifacimento dei parapetti interni alle singole proprietà individuali, né avrebbe potuto trattandosi di delibera non totalitaria.
La stessa prospettazione del creditore, come risultante dai documenti prodotti, esclude, dunque, la possibilità di ritenere il destinatario della pretesa avanzata. La fattura 239/2021 di Parte_1 CTP riporta la dizione “Saldo Opere Extra Contrattuali come da Consuntivo del Direttore Lavori Ing. del 29.03.2019”; il prospetto riporta la definizione “ totale opere extra private Persona_1 realizzate”. Nello stesso senso leggasi anche la missiva 7.3.2019 di CTP ( doc. n. 14).
Pertanto la natura delle lavorazioni inerenti a parti non condominiali dell'edificio bensì private e l'assenza di potere rappresentativo dell'amministratore in ordine alle stesse escludono la titolarità passiva del Condominio in ordine al rapporto obbligatorio dedotto in causa.
Né può condurre a diverse conclusioni l'asserita necessità tecnica dell'intervento ( relazione Arch.
20.4.2017 citata nella mail dell'Avv. Tresoldi 6.5.2022 doc. n. 18). Infatti, il Persona_1
contesta di aver ricevuto tale comunicazione, e contesta altresì che il rifacimento Parte_1 degli intonaci dei parapetti interni alle singole proprietà fosse in qualche modo necessitato non essendo volto a garantire la sicurezza e l'uso delle parti comuni;
a ciò si aggiunga che, in ogni caso, la questione avrebbe dovuto essere valutata dall'assemblea e sottoposta all'assenso dei condomini interessati.
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
Per quanto riguarda le spese di lite dei due gradi di giudizio, ritiene questa corte che debbano essere compensate, attesa la iniziale incertezza in ordine al fondamento della domanda. CP_ Infatti , ha effettuato i lavori su ordine del direttore dei lavori e solo nel corso del giudizio si è acclarato che costui ha agito in carenza di poteri non avendo avuto mandato in tal senso dagli interessati.
Si osserva, a questo proposito, che in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 , nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, fattispecie che ricorre nel caso concreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto in riforma della Parte_2 sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 1699/24 pubblicata il 14-2-24 , revoca il decreto ingiuntivo 4.8.2022, notificato il 12.9.2022, n. 13805/2022 DI del Tribunale di
Milano ;
6 condannare alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di capitale, interessi e Controparte_1 spese, in dipendenza della sentenza e della concessione della provvisoria esecuzione, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 15/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
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