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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 376/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to NASO Parte_1
DOMENICO che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
NTroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
All'udienza del 13/05/2025 le parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Varese, NTroparte_1 chiedendo al Giudice:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione e/o annullamento di tutti gli atti e/o i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha negato i benefici economici reclamati dal ricorrente:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) nei periodi indicati in ricorso;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici della prima e seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007 per intero, come riconosciuto ai
D.S.G.A.
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE il al pagamento in favore del NTroparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 30.144,98, o nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, di cui € 22.944,98 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed € 7.200,00 in riferimento alla seconda posizione economica ATA, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione resistente ai sensi della normativa richiamata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si riserva di formulare istanze istruttorie e produrre allegazioni documentali in relazione al comportamento processuale di controparte.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di prestare la propria attività NT lavorativa alle dipendenze del , in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di personale ATA;
di aver svolto mansioni di DSGA, in virtù di incarichi conferiti dal resistente ai sensi dell'art. 69 CCNL 1994/1997, nei CP_1 seguenti a.s. e periodi:
-a.s. 2019/2020: dal 01.09.2019 al 31.08.2020;
-a.s. 2020/2021: dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
-a.s. 2021/2022: dal 01.09.2021 al 31.08.2022;
-a.s. 2022/2023: dal 01.09.2022 al 31.08.2023; di non avere tuttavia percepito il compenso economico per utilizzo nella mansione superiore previsto dall'art. 69 CCNL, pari a complessivi €22.944,98; che inoltre, ai sensi dell'art. 62 CCNL 2007, la ricorrente durante lo svolgimento della funzione superiore di DSGA aveva diritto altresì a percepire i benefici della posizione economica di cui era titolare ex art. 50 CCNL 2006/2009 (nella misura di €1.800,00 per anno), tuttavia mai percepito.
La ricorrente ha ulteriormente dedotto che il mancato percepimento dei benefici economici di cui è causa risultava comprovato dai cedolini stipendiali prodotti dalla stessa e ha lamentato che “tale operazione è illegittima e contra legem in quanto l'indennità di posizione economica è attribuita in virtù della frequenza di un corso e fa parte del patrimonio retributivo e contributivo del ricorrente, mentre la corresponsione delle somme per lo svolgimento di mansioni superiori di D.S.G.A. trova la propria fonte nell'art. 69 del CCNL Scuola e nell'art. 52, d.lgs. 2001”. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso NTroparte_1 dedotto e formulando le seguenti conclusioni:
Per quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito si chiede che codesto On. le Tribunale voglia:
1) respingere le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare parte ricorrente al risarcimento del danno in misura equitativa ex art.
96 cpc;
Pag. 2 di 9 3) in caso di contestazione della documentazione versata in atti disporsi l'intervento di terzo ordinatore secondario di spesa tramite ordine di esibizione ex CP_3 art 210 cpc
4) in via meramente subordinata, in caso di denegato accoglimento del ricorso, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso – 04.05.2024;
5) liquidare, in ogni caso, le spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc
Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre NT Il , con riferimento alla domanda relativa ai compensi per svolgimento di mansioni di DSGA, ha in particolare eccepito: che la ricorrente aveva presentato specifica ed apposita domanda per essere inserita nella graduatoria formulata per la sostituzione dei
DSGA, giuste intese sindacali in merito ai criteri di compilazione delle medesime graduatorie;
che, in relazione allo svolgimento delle mansioni di DSGA, contrariamente a quanto sostenuto dalla lavoratrice, la stessa aveva sempre percepito il relativo beneficio economico, per tutti gli anni domandati in ricorso e che in particolare aveva percepito a titolo di indennità per mansioni superiori la somma complessiva di
€22.945,20 (somma sostanzialmente corrispondente al minor importo di €22.944,98 NTr domandato), come da riepilogo degli importi di diritto predisposto dal in relazione ai pagamenti eseguiti;
che parte ricorrente aveva strumentalmente prodotto in giudizio i soli cedolini stipendiali di settembre e ottobre, i quali non riportavano il pagamento dell'indennità per mansioni superiori e che “Tale apparente omissione è determinata dal fatto che parte ricorrente è titolare di ruolo sul profilo di assistente amministrativo
e pertanto la relativa partita di spesa fissa del di lavora di base su CP_3 CP_3 quel profilo e sulla correlata retribuzione. Al 31 agosto di ogni anno, alla scadenza del contratto e/o incarico di DGSA, la ricorrente rientra nelle mansioni ordinarie di assistente amministrativo e pertanto il sistema informatico del di CP_3 CP_3 automaticamente decurta – in coerenza con la scadenza del contratto al 31 agosto – la voce relativa all'indennità di mansioni superiori. Successivamente, a seguito della trasmissione del contratto di DSGA medio tempore sottoscritto per il nuovo anno scolastico, il sistema reinserisce la suddetta voce nei tempi tecnici di lavorazione con conseguente pagamento degli arretrati non elargiti al primo rateo utile”; che la circostanza risultava confermata dagli ulteriori cedolini stipendiali prodotti NT NTr esemplificativamente dal , con istanza di acquisizione presso il ex art. 210
c.p.c., dell'integralità dei cedolini in caso di contestazione.
Con riferimento alla domanda relativa al beneficio della seconda posizione economica, NT il ha eccepito: che la ricorrente non aveva provveduto a comprovare di aver positivamente superato il corso finalizzato al conseguimento della posizione economica;
che la ricorrente, infatti, non aveva mai conseguito la posizione economica, in quanto
Pag. 3 di 9 immessa in ruolo in data 1.09.2019 e in considerazione del fatto che tutte le procedure relative all'acquisizione della posizione economica avevano avuto luogo anteriormente;
NT che la circostanza era confermata dalla produzione documentale effettuata dal degli elenchi di tutti gli assistenti amministrativi che avevano partecipato alle procedure, tra i quali non figurava il nominativo della ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 parte ricorrente ha insistito nella domanda relativa al compenso per svolgimento di mansioni di DSGA limitatamente agli importi per i quali NT non risultava la produzione del cedolino in atti;
sul punto, il ha evidenziato di aver NTr altresì prodotto il prospetto riepilogativo dei pagamenti del
All'udienza del 10.12.2024 è stata disposta l'acquisizione integrale dei cedolini stipendiali della ricorrente ex art. 210 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Con nota depositata in data 24.02.2025, parte ricorrente ha dedotto: che ai sensi dell'art. 14 CCNI 12.06.2019 i posti di DSGA non assegnati erano attribuiti agli assistenti amministrativi di ruolo nel medesimo istituto scolastico titolari di seconda posizione economica;
che la ricorrente aveva svolto gli incarichi di DSGA presso l'istituto scolastico di titolarità; che “è indubbio che nel caso de quo tali incarichi siano stati conferiti dal ai sensi del predetto art.14 CCNI 12.06.2019, NTroparte_1 come del resto risulta dalla documentazione in atti”; che conseguentemente era altrettanto indubbio che la ricorrente fosse beneficiaria di posizione economica ATA
“atteso che l'incarico di DSGA viene conferito, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, ai dipendenti di ruolo che siano: i) titolari di posizione economica ATA ii) in servizio presso l'istituto ove risulta il posto di DSGA vacante e disponibile”; che infatti “La ricorrente, dipendente di ruolo dal 2019, non avrebbe mai potuto ricoprire l'incarico di DSGA presso l'istituto di appartenenza se non fosse stata titolare di posizione economica”. All'udienza del 25.02.2025, ad esito dell'acquisizione integrale dei cedolini stipendiali, parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme domandate a titolo di indennità di funzioni superiori DSGA e ha insistito per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il pagamento della posizione economica, richiamando le note NT depositate. Al riguardo, il ha contestato il depositato delle note in quanto non autorizzato e ha in ogni caso chiesto termine per poter contestare e replicare alle ulteriori difese ivi svolte dalla ricorrente. NT Con note di replica autorizzate depositate il 31.03.2025, il ha eccepito: che le ulteriori difese svolte dalla ricorrente costituivano un inammissibile mutamento della causa petendi, avendo la stessa dedotto in ricorso di essere titolare di posizione economica ad esito di frequenza del corso di formazione;
che in ogni caso, come da stato matricolare in atti, la ricorrente non aveva svolto le funzioni di DSGA ai sensi dell'art. 14 CCNI 2019, bensì in forza di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
che nello specifico la ricorrente aveva potuto beneficiare dell'attribuzione dell'incarico annuale di DSGA a seguito dell'Intesa del 12.09.2019 intervenuta tra il CP_1
Pag. 4 di 9 resistente e le OOSS e sistematicamente rinnovata negli anni seguenti, ai sensi della quale era prevista la possibilità di assegnare in via subordinata gli incarichi di DSGA finanche ad assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto e pertanto anche in favore di soggetti certamente non titolari di posizione economica;
che oltretutto la ricorrente non risultava neppure assegnataria di incarico di
DSGA nel medesimo istituto scolastico ove era assegnata in qualità di assistente amministrativo, come evincibile dallo stato matricolare, con la sola eccezione dell'a.s. 2022/23, in relazione al quale l'Intesa relativa a tale anno consentiva l'attribuzione dell'incarico di DSGA “al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa”, prescindendo quindi in ogni caso dal conseguimento della seconda posizione economica;
che pertanto il conseguimento della posizione economica non aveva mai costituito un requisito imprescindibile ai fini dell'ottenimento dell'incarico di DSGA e che la ricorrente aveva ricoperto l'incarico in quanto inserita nelle apposite graduatorie per la copertura temporanea dei posti vacanti di DSGA, su domanda della stessa.
All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Con riferimento alla domanda di corresponsione del compenso per lo svolgimento delle mansioni superiori di DSGA, è sufficiente evidenziare che risulta ora incontestato nel presente giudizio, oltre che documentale (v. riepilogo pagamenti del NTr e v. cedolini stipendiali acquisiti), che gli importi in considerazione siano in realtà già stati interamente pagati alla ricorrente.
La domanda va pertanto respinta.
4.In ordine all'ulteriore pretesa a titolo di compenso correlato alla titolarità di posizione economica ex art. 50 CCNL 2006/2009, si osserva che parte attrice non ha assolto all'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio.
4.1Ed infatti, in primo luogo si osserva che, sebbene la lavoratrice abbia allegato in ricorso di aver frequentato il corso finalizzato al conseguimento della posizione economica, tuttavia la stessa ha del tutto omesso di suffragare tale allegazione sul piano probatorio, non producendo alcuna documentazione utile al riguardo.
A ciò si aggiunga che il resistente, costituendosi in giudizio, ha evidenziato CP_1 che tutte le procedure relative al conseguimento della posizione economica avevano avuto luogo anteriormente all'immissione in ruolo della ricorrente in data 1.09.2019 (producendo inoltre l'elenco di tutti gli assistenti amministrativi partecipanti alle procedure, tra i quali non figura la ricorrente); circostanza non specificamente contestata dall'attrice, la quale nel corso del processo ha semmai sostenuto che la posizione economica potesse essere conseguita anche a prescindere dall'aver frequentato il corso.
Pag. 5 di 9 4.2In secondo luogo, la (nuova) tesi difensiva di parte attrice (di cui alle note depositate il 24.02.2025), secondo cui l'ottenimento dell'incarico di DSGA presupporrebbe necessariamente e pertanto comproverebbe la titolarità della seconda posizione economica, risulta in ogni caso smentita dalla normativa di cui alla contrattazione collettiva applicabile, oltre a non trovare fondamento alcuno nella documentazione prodotta dalle parti (v. in particolare stato matricolare) – ciò anche a prescindere da ogni ulteriore rilievo in ordine alle eccezioni in rito formulate sul punto NT dal .
4.2.1Nello specifico, l'art. 14 CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/2 (richiamato dalla ricorrente nelle note 24.02.2025 solo per estratto) prevede:
“Art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi - posti disponibili e/o vacanti - copertura
1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari
e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.
4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo
12 predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire
l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche.
5. L'Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2.
Pag. 6 di 9
6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito
d'ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale
A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento citato.
8. Nell'ambito dell'ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e l'ordine di priorità previsto al comma 6, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del C.C.N.I. 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo”.
4.2.2Ebbene, anzitutto dalla disamina dello stato matricolare in atti emerge all'evidenza che l'incarico di DSGA ricoperto dalla stessa negli a.s. 2019/20, 2020/21 e
2021/2022 non sia stato svolto presso il medesimo istituto scolastico presso il quale la lavoratrice risultava assegnata in qualità di assistente amministrativo (Einaudi di
, bensì presso un differente istituto scolastico (Marconi di Venegono Superiore). CP_3
La ricorrente, pertanto, non ha senz'altro ricoperto l'incarico ai sensi dell'art. 14, co. 1
CCNI, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto, in quanto assegnataria di mansioni di DSGA presso un istituto scolastico differente rispetto a quello ove la stessa prestava la propria attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo.
4.2.3Inoltre, si osserva che il disposto di cui al successivo co. 3 dell'art. 14
CCNI chiaramente richiama in via subordinata, ai fini della copertura dei posti di
DSGA, l'istituto dell'utilizzazione degli assistenti amministrativi senza più richiedere necessariamente la titolarità della posizione economica, con il che risultando per ciò solo smentito l'asserito imprescindibile requisito della titolarità della posizione economica ai fini del conseguimento dell'incarico di DSGA, di cui alla tesi difensiva attorea.
4.2.4Ancora, dall'Intesa del 12.09.2019 intervenuta tra il resistente e CP_1 NT le OOSS e dalle successive Intese intercorse (v. produzioni documentali del ) emerge chiaramente che in relazione a ciascun a.s. oggetto di domanda le parti abbiano espressamente regolamentato la possibilità di coprire i posti di DSGA annualmente vacanti, in difetto di copertura ai sensi dell'art. 14 CCNI, altresì attraverso una serie di criteri sussidiari (ciò al fine di coprire la vacanza e non compromettere il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche), dall'esame dei quali risulta in ogni caso un'ulteriore conferma della non indispensabilità della titolarità della posizione economica in capo a destinatari dell'incarico di DSGA.
Pag. 7 di 9 4.2.5In conclusione, non costituendo la titolarità della posizione economica un requisito imprescindibile ai fini dell'ottenimento dell'incarico di DSGA, ne discende che il pacifico svolgimento di mansioni di DSGA da parte della ricorrente costituisce circostanza del tutto inconferente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa incombente in ordine alla titolarità della posizione economica.
4.3La pretesa avente ad oggetti i compensi relativa alla titolarità della posizione economica deve pertanto essere respinta, non avendo l'attrice dimostrato di essere titolare di alcuna posizione economica.
5.In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto integralmente respinto.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva prestata e con applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
7.Infine, deve altresì procedersi alla condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. della ricorrente.
Ed infatti, al riguardo si osserva che emerge all'evidenza la temerarietà dell'azione e della complessiva condotta processuale tenuta dell'attrice, indiscutibilmente connotata da gravissima colpa se non anche ai limiti della malafede, ove si consideri:
-che la ricorrente ha agito in giudizio sostenendo di non aver percepito alcun emolumento a titolo di compenso per mansioni di DSGA e inoltre (curiosamente) producendo i soli cedolini stipendiali in cui tale voce stipendiale non compare (tuttavia essendo stati corrisposti gli arretrati nelle successive mensilità);
-che, a fronte della produzione esemplificativa di alcuni cedolini stipendiali da parte del
, la stessa ha nondimeno insistito nella domanda riconoscendo l'avvenuta CP_1 corresponsione del solo importo di cui ai cedolini prodotti dal resistente;
-che, solo a fronte dell'ulteriore acquisizione integrale di tutti i cedolini stipendiali, la ricorrente ha dichiarato di prendere atto dell'avvenuto pagamento della pretesa azionata.
La ricorrente, dunque, in ragione della condotta abusiva tenuta, va condannata a corrispondere al resistente ex art. 96, co. 3 c.p.c. l'ulteriore importo equitativamente liquidato in €1.000,00, parametrato a circa 1/3 delle spese processuali, tenuto conto delle circostanze di peculiare gravità complessivamente caratterizzanti il caso di specie.
7.1Deve altresì essere disposto ex art. 96, co. 4 c.p.c. il pagamento da parte della ricorrente del pari importo di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.condanna la ricorrente a rifondere il resistente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi €3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
IVA se dovuta e CPA come per legge;
Pag. 8 di 9 3.condanna la ricorrente a corrispondere al resistente ex art. 96, co. 3 c.p.c. CP_1
l'importo di €1.000,00;
4.condanna la ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di €1.000,00, ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c.;
5.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Varese, 13.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 376/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to NASO Parte_1
DOMENICO che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
NTroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
All'udienza del 13/05/2025 le parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Varese, NTroparte_1 chiedendo al Giudice:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione e/o annullamento di tutti gli atti e/o i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha negato i benefici economici reclamati dal ricorrente:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) nei periodi indicati in ricorso;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici della prima e seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007 per intero, come riconosciuto ai
D.S.G.A.
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE il al pagamento in favore del NTroparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 30.144,98, o nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, di cui € 22.944,98 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed € 7.200,00 in riferimento alla seconda posizione economica ATA, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione resistente ai sensi della normativa richiamata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si riserva di formulare istanze istruttorie e produrre allegazioni documentali in relazione al comportamento processuale di controparte.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di prestare la propria attività NT lavorativa alle dipendenze del , in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di personale ATA;
di aver svolto mansioni di DSGA, in virtù di incarichi conferiti dal resistente ai sensi dell'art. 69 CCNL 1994/1997, nei CP_1 seguenti a.s. e periodi:
-a.s. 2019/2020: dal 01.09.2019 al 31.08.2020;
-a.s. 2020/2021: dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
-a.s. 2021/2022: dal 01.09.2021 al 31.08.2022;
-a.s. 2022/2023: dal 01.09.2022 al 31.08.2023; di non avere tuttavia percepito il compenso economico per utilizzo nella mansione superiore previsto dall'art. 69 CCNL, pari a complessivi €22.944,98; che inoltre, ai sensi dell'art. 62 CCNL 2007, la ricorrente durante lo svolgimento della funzione superiore di DSGA aveva diritto altresì a percepire i benefici della posizione economica di cui era titolare ex art. 50 CCNL 2006/2009 (nella misura di €1.800,00 per anno), tuttavia mai percepito.
La ricorrente ha ulteriormente dedotto che il mancato percepimento dei benefici economici di cui è causa risultava comprovato dai cedolini stipendiali prodotti dalla stessa e ha lamentato che “tale operazione è illegittima e contra legem in quanto l'indennità di posizione economica è attribuita in virtù della frequenza di un corso e fa parte del patrimonio retributivo e contributivo del ricorrente, mentre la corresponsione delle somme per lo svolgimento di mansioni superiori di D.S.G.A. trova la propria fonte nell'art. 69 del CCNL Scuola e nell'art. 52, d.lgs. 2001”. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso NTroparte_1 dedotto e formulando le seguenti conclusioni:
Per quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito si chiede che codesto On. le Tribunale voglia:
1) respingere le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare parte ricorrente al risarcimento del danno in misura equitativa ex art.
96 cpc;
Pag. 2 di 9 3) in caso di contestazione della documentazione versata in atti disporsi l'intervento di terzo ordinatore secondario di spesa tramite ordine di esibizione ex CP_3 art 210 cpc
4) in via meramente subordinata, in caso di denegato accoglimento del ricorso, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso – 04.05.2024;
5) liquidare, in ogni caso, le spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc
Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre NT Il , con riferimento alla domanda relativa ai compensi per svolgimento di mansioni di DSGA, ha in particolare eccepito: che la ricorrente aveva presentato specifica ed apposita domanda per essere inserita nella graduatoria formulata per la sostituzione dei
DSGA, giuste intese sindacali in merito ai criteri di compilazione delle medesime graduatorie;
che, in relazione allo svolgimento delle mansioni di DSGA, contrariamente a quanto sostenuto dalla lavoratrice, la stessa aveva sempre percepito il relativo beneficio economico, per tutti gli anni domandati in ricorso e che in particolare aveva percepito a titolo di indennità per mansioni superiori la somma complessiva di
€22.945,20 (somma sostanzialmente corrispondente al minor importo di €22.944,98 NTr domandato), come da riepilogo degli importi di diritto predisposto dal in relazione ai pagamenti eseguiti;
che parte ricorrente aveva strumentalmente prodotto in giudizio i soli cedolini stipendiali di settembre e ottobre, i quali non riportavano il pagamento dell'indennità per mansioni superiori e che “Tale apparente omissione è determinata dal fatto che parte ricorrente è titolare di ruolo sul profilo di assistente amministrativo
e pertanto la relativa partita di spesa fissa del di lavora di base su CP_3 CP_3 quel profilo e sulla correlata retribuzione. Al 31 agosto di ogni anno, alla scadenza del contratto e/o incarico di DGSA, la ricorrente rientra nelle mansioni ordinarie di assistente amministrativo e pertanto il sistema informatico del di CP_3 CP_3 automaticamente decurta – in coerenza con la scadenza del contratto al 31 agosto – la voce relativa all'indennità di mansioni superiori. Successivamente, a seguito della trasmissione del contratto di DSGA medio tempore sottoscritto per il nuovo anno scolastico, il sistema reinserisce la suddetta voce nei tempi tecnici di lavorazione con conseguente pagamento degli arretrati non elargiti al primo rateo utile”; che la circostanza risultava confermata dagli ulteriori cedolini stipendiali prodotti NT NTr esemplificativamente dal , con istanza di acquisizione presso il ex art. 210
c.p.c., dell'integralità dei cedolini in caso di contestazione.
Con riferimento alla domanda relativa al beneficio della seconda posizione economica, NT il ha eccepito: che la ricorrente non aveva provveduto a comprovare di aver positivamente superato il corso finalizzato al conseguimento della posizione economica;
che la ricorrente, infatti, non aveva mai conseguito la posizione economica, in quanto
Pag. 3 di 9 immessa in ruolo in data 1.09.2019 e in considerazione del fatto che tutte le procedure relative all'acquisizione della posizione economica avevano avuto luogo anteriormente;
NT che la circostanza era confermata dalla produzione documentale effettuata dal degli elenchi di tutti gli assistenti amministrativi che avevano partecipato alle procedure, tra i quali non figurava il nominativo della ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 parte ricorrente ha insistito nella domanda relativa al compenso per svolgimento di mansioni di DSGA limitatamente agli importi per i quali NT non risultava la produzione del cedolino in atti;
sul punto, il ha evidenziato di aver NTr altresì prodotto il prospetto riepilogativo dei pagamenti del
All'udienza del 10.12.2024 è stata disposta l'acquisizione integrale dei cedolini stipendiali della ricorrente ex art. 210 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Con nota depositata in data 24.02.2025, parte ricorrente ha dedotto: che ai sensi dell'art. 14 CCNI 12.06.2019 i posti di DSGA non assegnati erano attribuiti agli assistenti amministrativi di ruolo nel medesimo istituto scolastico titolari di seconda posizione economica;
che la ricorrente aveva svolto gli incarichi di DSGA presso l'istituto scolastico di titolarità; che “è indubbio che nel caso de quo tali incarichi siano stati conferiti dal ai sensi del predetto art.14 CCNI 12.06.2019, NTroparte_1 come del resto risulta dalla documentazione in atti”; che conseguentemente era altrettanto indubbio che la ricorrente fosse beneficiaria di posizione economica ATA
“atteso che l'incarico di DSGA viene conferito, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, ai dipendenti di ruolo che siano: i) titolari di posizione economica ATA ii) in servizio presso l'istituto ove risulta il posto di DSGA vacante e disponibile”; che infatti “La ricorrente, dipendente di ruolo dal 2019, non avrebbe mai potuto ricoprire l'incarico di DSGA presso l'istituto di appartenenza se non fosse stata titolare di posizione economica”. All'udienza del 25.02.2025, ad esito dell'acquisizione integrale dei cedolini stipendiali, parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme domandate a titolo di indennità di funzioni superiori DSGA e ha insistito per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il pagamento della posizione economica, richiamando le note NT depositate. Al riguardo, il ha contestato il depositato delle note in quanto non autorizzato e ha in ogni caso chiesto termine per poter contestare e replicare alle ulteriori difese ivi svolte dalla ricorrente. NT Con note di replica autorizzate depositate il 31.03.2025, il ha eccepito: che le ulteriori difese svolte dalla ricorrente costituivano un inammissibile mutamento della causa petendi, avendo la stessa dedotto in ricorso di essere titolare di posizione economica ad esito di frequenza del corso di formazione;
che in ogni caso, come da stato matricolare in atti, la ricorrente non aveva svolto le funzioni di DSGA ai sensi dell'art. 14 CCNI 2019, bensì in forza di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
che nello specifico la ricorrente aveva potuto beneficiare dell'attribuzione dell'incarico annuale di DSGA a seguito dell'Intesa del 12.09.2019 intervenuta tra il CP_1
Pag. 4 di 9 resistente e le OOSS e sistematicamente rinnovata negli anni seguenti, ai sensi della quale era prevista la possibilità di assegnare in via subordinata gli incarichi di DSGA finanche ad assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto e pertanto anche in favore di soggetti certamente non titolari di posizione economica;
che oltretutto la ricorrente non risultava neppure assegnataria di incarico di
DSGA nel medesimo istituto scolastico ove era assegnata in qualità di assistente amministrativo, come evincibile dallo stato matricolare, con la sola eccezione dell'a.s. 2022/23, in relazione al quale l'Intesa relativa a tale anno consentiva l'attribuzione dell'incarico di DSGA “al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa”, prescindendo quindi in ogni caso dal conseguimento della seconda posizione economica;
che pertanto il conseguimento della posizione economica non aveva mai costituito un requisito imprescindibile ai fini dell'ottenimento dell'incarico di DSGA e che la ricorrente aveva ricoperto l'incarico in quanto inserita nelle apposite graduatorie per la copertura temporanea dei posti vacanti di DSGA, su domanda della stessa.
All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Con riferimento alla domanda di corresponsione del compenso per lo svolgimento delle mansioni superiori di DSGA, è sufficiente evidenziare che risulta ora incontestato nel presente giudizio, oltre che documentale (v. riepilogo pagamenti del NTr e v. cedolini stipendiali acquisiti), che gli importi in considerazione siano in realtà già stati interamente pagati alla ricorrente.
La domanda va pertanto respinta.
4.In ordine all'ulteriore pretesa a titolo di compenso correlato alla titolarità di posizione economica ex art. 50 CCNL 2006/2009, si osserva che parte attrice non ha assolto all'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio.
4.1Ed infatti, in primo luogo si osserva che, sebbene la lavoratrice abbia allegato in ricorso di aver frequentato il corso finalizzato al conseguimento della posizione economica, tuttavia la stessa ha del tutto omesso di suffragare tale allegazione sul piano probatorio, non producendo alcuna documentazione utile al riguardo.
A ciò si aggiunga che il resistente, costituendosi in giudizio, ha evidenziato CP_1 che tutte le procedure relative al conseguimento della posizione economica avevano avuto luogo anteriormente all'immissione in ruolo della ricorrente in data 1.09.2019 (producendo inoltre l'elenco di tutti gli assistenti amministrativi partecipanti alle procedure, tra i quali non figura la ricorrente); circostanza non specificamente contestata dall'attrice, la quale nel corso del processo ha semmai sostenuto che la posizione economica potesse essere conseguita anche a prescindere dall'aver frequentato il corso.
Pag. 5 di 9 4.2In secondo luogo, la (nuova) tesi difensiva di parte attrice (di cui alle note depositate il 24.02.2025), secondo cui l'ottenimento dell'incarico di DSGA presupporrebbe necessariamente e pertanto comproverebbe la titolarità della seconda posizione economica, risulta in ogni caso smentita dalla normativa di cui alla contrattazione collettiva applicabile, oltre a non trovare fondamento alcuno nella documentazione prodotta dalle parti (v. in particolare stato matricolare) – ciò anche a prescindere da ogni ulteriore rilievo in ordine alle eccezioni in rito formulate sul punto NT dal .
4.2.1Nello specifico, l'art. 14 CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/2 (richiamato dalla ricorrente nelle note 24.02.2025 solo per estratto) prevede:
“Art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi - posti disponibili e/o vacanti - copertura
1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari
e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.
4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo
12 predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire
l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche.
5. L'Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2.
Pag. 6 di 9
6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito
d'ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale
A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento citato.
8. Nell'ambito dell'ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e l'ordine di priorità previsto al comma 6, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del C.C.N.I. 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo”.
4.2.2Ebbene, anzitutto dalla disamina dello stato matricolare in atti emerge all'evidenza che l'incarico di DSGA ricoperto dalla stessa negli a.s. 2019/20, 2020/21 e
2021/2022 non sia stato svolto presso il medesimo istituto scolastico presso il quale la lavoratrice risultava assegnata in qualità di assistente amministrativo (Einaudi di
, bensì presso un differente istituto scolastico (Marconi di Venegono Superiore). CP_3
La ricorrente, pertanto, non ha senz'altro ricoperto l'incarico ai sensi dell'art. 14, co. 1
CCNI, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto, in quanto assegnataria di mansioni di DSGA presso un istituto scolastico differente rispetto a quello ove la stessa prestava la propria attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo.
4.2.3Inoltre, si osserva che il disposto di cui al successivo co. 3 dell'art. 14
CCNI chiaramente richiama in via subordinata, ai fini della copertura dei posti di
DSGA, l'istituto dell'utilizzazione degli assistenti amministrativi senza più richiedere necessariamente la titolarità della posizione economica, con il che risultando per ciò solo smentito l'asserito imprescindibile requisito della titolarità della posizione economica ai fini del conseguimento dell'incarico di DSGA, di cui alla tesi difensiva attorea.
4.2.4Ancora, dall'Intesa del 12.09.2019 intervenuta tra il resistente e CP_1 NT le OOSS e dalle successive Intese intercorse (v. produzioni documentali del ) emerge chiaramente che in relazione a ciascun a.s. oggetto di domanda le parti abbiano espressamente regolamentato la possibilità di coprire i posti di DSGA annualmente vacanti, in difetto di copertura ai sensi dell'art. 14 CCNI, altresì attraverso una serie di criteri sussidiari (ciò al fine di coprire la vacanza e non compromettere il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche), dall'esame dei quali risulta in ogni caso un'ulteriore conferma della non indispensabilità della titolarità della posizione economica in capo a destinatari dell'incarico di DSGA.
Pag. 7 di 9 4.2.5In conclusione, non costituendo la titolarità della posizione economica un requisito imprescindibile ai fini dell'ottenimento dell'incarico di DSGA, ne discende che il pacifico svolgimento di mansioni di DSGA da parte della ricorrente costituisce circostanza del tutto inconferente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa incombente in ordine alla titolarità della posizione economica.
4.3La pretesa avente ad oggetti i compensi relativa alla titolarità della posizione economica deve pertanto essere respinta, non avendo l'attrice dimostrato di essere titolare di alcuna posizione economica.
5.In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto integralmente respinto.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva prestata e con applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
7.Infine, deve altresì procedersi alla condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. della ricorrente.
Ed infatti, al riguardo si osserva che emerge all'evidenza la temerarietà dell'azione e della complessiva condotta processuale tenuta dell'attrice, indiscutibilmente connotata da gravissima colpa se non anche ai limiti della malafede, ove si consideri:
-che la ricorrente ha agito in giudizio sostenendo di non aver percepito alcun emolumento a titolo di compenso per mansioni di DSGA e inoltre (curiosamente) producendo i soli cedolini stipendiali in cui tale voce stipendiale non compare (tuttavia essendo stati corrisposti gli arretrati nelle successive mensilità);
-che, a fronte della produzione esemplificativa di alcuni cedolini stipendiali da parte del
, la stessa ha nondimeno insistito nella domanda riconoscendo l'avvenuta CP_1 corresponsione del solo importo di cui ai cedolini prodotti dal resistente;
-che, solo a fronte dell'ulteriore acquisizione integrale di tutti i cedolini stipendiali, la ricorrente ha dichiarato di prendere atto dell'avvenuto pagamento della pretesa azionata.
La ricorrente, dunque, in ragione della condotta abusiva tenuta, va condannata a corrispondere al resistente ex art. 96, co. 3 c.p.c. l'ulteriore importo equitativamente liquidato in €1.000,00, parametrato a circa 1/3 delle spese processuali, tenuto conto delle circostanze di peculiare gravità complessivamente caratterizzanti il caso di specie.
7.1Deve altresì essere disposto ex art. 96, co. 4 c.p.c. il pagamento da parte della ricorrente del pari importo di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.condanna la ricorrente a rifondere il resistente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi €3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
IVA se dovuta e CPA come per legge;
Pag. 8 di 9 3.condanna la ricorrente a corrispondere al resistente ex art. 96, co. 3 c.p.c. CP_1
l'importo di €1.000,00;
4.condanna la ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di €1.000,00, ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c.;
5.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Varese, 13.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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