TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/11/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio e vertente tra:
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Giuseppe Di Palma ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA) alla Via Giulio Cesare n.24, presso lo studio di questi;
E
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Roberto Luigi C.F._2
GA ed elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla Via Diaz n. 91, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
03/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ercolano (NA) il 13/08/2002 tra e dalla cui Parte_1 Parte_2 unione nascevano i figli , nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e nata ad [...] il [...]. Persona_3
Le parti per l'udienza del 03/11/2025 addivenivano ad un accordo che provvedevano a depositare con note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Indi il Giudice letti gli atti, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione. Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui le parti comparivano innanzi al Presidente del
Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale delle parti emesso dal Tribunale di
Nola il 10/12/2014.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) preso atto dell'intervenuta maggiore età delle figlie ed affida la Persona_1 Per_2 figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_3
b) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre terrà con sé o comunque vedrà la minore almeno due volte la settimana dalle ore 16,00 alle 20,00 (durante l'anno scolastico) e dalle 10,00 alle 22,00 durante l'estate, nei giorni di martedì e giovedì
(preferibilmente) oltre a un fine settimana alternato con alternati pernottamenti provvedendo eventualmente alle varie attività scolastiche e non;
in merito le parti precisano che fatta salva la volontà diversa della minore, il pernottamento presso il padre della figlia sarà subordinato all'accordo tra le parti;
ancora la minore trascorrerà con il papà la festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, o giorni diversi da concordare preventivamente con la madre almeno 24 ore prima;
il periodo delle vacanze estive sarà regolato nel seguente modo: durante le ferie estive, e precisamente, durante i mesi di luglio/agosto, la figlia trascorrerà almeno15 gg. consecutivi con il padre, previo accordo dei genitori sul periodo e sulle modalità e opportunità di pernottamento;
nel periodo di vacanza scolastica la minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, il padre potrà tenerla con sé ad anni alternati o il periodo di
Natale 24/27 o quello dell'ultimo dell'anno30/2 gennaio e il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, salvo diversi accordi tra i coniugi, soprattutto con riferimento alle modalità di pernottamento almeno fino al raggiungimento del terzo anno del minore dei bambini;
c) pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere unicamente al Parte_2 mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla sig.ra Persona_3
di euro 150,00, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente Parte_1 secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario;
d) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% e previo accordo qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 13/08/2002 in Ercolano (NA) (trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ercolano all'atto n.152 parte II serie A dell'anno 2002);
2. affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_3 madre;
3. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
4. pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento della Parte_2 figlia minore mediante il versamento alla sig.ra di Persona_3 Parte_1 euro 150,00, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario;
5. pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% e previo accordo qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti;
6. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio e vertente tra:
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Giuseppe Di Palma ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA) alla Via Giulio Cesare n.24, presso lo studio di questi;
E
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Roberto Luigi C.F._2
GA ed elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla Via Diaz n. 91, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
03/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ercolano (NA) il 13/08/2002 tra e dalla cui Parte_1 Parte_2 unione nascevano i figli , nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e nata ad [...] il [...]. Persona_3
Le parti per l'udienza del 03/11/2025 addivenivano ad un accordo che provvedevano a depositare con note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Indi il Giudice letti gli atti, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione. Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui le parti comparivano innanzi al Presidente del
Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale delle parti emesso dal Tribunale di
Nola il 10/12/2014.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) preso atto dell'intervenuta maggiore età delle figlie ed affida la Persona_1 Per_2 figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_3
b) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre terrà con sé o comunque vedrà la minore almeno due volte la settimana dalle ore 16,00 alle 20,00 (durante l'anno scolastico) e dalle 10,00 alle 22,00 durante l'estate, nei giorni di martedì e giovedì
(preferibilmente) oltre a un fine settimana alternato con alternati pernottamenti provvedendo eventualmente alle varie attività scolastiche e non;
in merito le parti precisano che fatta salva la volontà diversa della minore, il pernottamento presso il padre della figlia sarà subordinato all'accordo tra le parti;
ancora la minore trascorrerà con il papà la festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, o giorni diversi da concordare preventivamente con la madre almeno 24 ore prima;
il periodo delle vacanze estive sarà regolato nel seguente modo: durante le ferie estive, e precisamente, durante i mesi di luglio/agosto, la figlia trascorrerà almeno15 gg. consecutivi con il padre, previo accordo dei genitori sul periodo e sulle modalità e opportunità di pernottamento;
nel periodo di vacanza scolastica la minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, il padre potrà tenerla con sé ad anni alternati o il periodo di
Natale 24/27 o quello dell'ultimo dell'anno30/2 gennaio e il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, salvo diversi accordi tra i coniugi, soprattutto con riferimento alle modalità di pernottamento almeno fino al raggiungimento del terzo anno del minore dei bambini;
c) pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere unicamente al Parte_2 mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla sig.ra Persona_3
di euro 150,00, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente Parte_1 secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario;
d) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% e previo accordo qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 13/08/2002 in Ercolano (NA) (trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ercolano all'atto n.152 parte II serie A dell'anno 2002);
2. affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_3 madre;
3. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
4. pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento della Parte_2 figlia minore mediante il versamento alla sig.ra di Persona_3 Parte_1 euro 150,00, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario;
5. pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% e previo accordo qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti;
6. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)