Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14519/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14519/2024 tra
OPPONENTE Parte_1
e
OPPOSTO Controparte_1
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla dott. Renata Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. ALFANO LUCA e per Parte_1 Controparte_1
l'avv. FERRARO ALESSANDRO i quali discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti .
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavo- ro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della deci- sione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni”).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
1
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 14519/2024 R.Gen.Aff.Cont, resa all'udienza del 11.06.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, al viale Farnese 20, presso lo studio dell'avv. Luca Alfano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -RICORRENTE OPPONENTE -
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania (NA), alla via Aviere Mario Pirozzi 22, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferraro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-RESISTENTE OPPOSTO -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni (cod. 144999). Opposizione tardiva a convalida di sfratto ex art 668 cpc.
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, ex art. 668 cpc, ritualmente notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il sig. per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, ex art 650 cpc, l'opposizione tardiva ammissibile non avendo l'opponente, sig.ra , avuta tempestiva conoscenza della Parte_1
procedura incardinata innanzi al Tribunale di Napoli – con n. rg. 3086/2024 - IX Sez.
Civile – Giudice Dott.ssa Renata Palmieri, esclusivamente per caso fortuito o forza maggiore e quindi non dipendente dalla sua volontà, come precisato nella premessa;
2)
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'infondatezza delle domande proposte da- gli opposti di risoluzione del contratto e di convalida dello sfratto per morosità nonché dell'ingiunzione di pagamento dei canoni, il tutto ai sensi dell'art. 665 c.p.c. chiedendo il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., nonché, per la domanda riconvenzionale, la fis- sazione dell'udienza ex. art. 418 c.p.c., con riserva di ogni altra eccezione e conclusio- ne da formularsi in fase di cognizione;
3) Per l'effetto, dichiarare, anche inaudita alte- ra parte, la nullità dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa
l'11.03.2024 dal Tribunale di Napoli – con n. rg. 3086/2024 - IX Sez. Civile – Giudice
2
Dott.ssa Renata Palmieri con conseguente revoca della stessa e di ogni atto successivo pregiudizievole nonché la sospensione dell'esecuzione e della relativa fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare i vizi della cosa locata con conseguente limitazione del godimento del conduttore;
5) Accer- tare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del locatore per la mancata realizzazio- ne degli interventi di manutenzione straordinaria alla cosa locata (terrazzo di copertu- ra, vano garage, interni appartamento) e, per l'effetto, sospendere ovvero ridetermina- re il canone di locazione anche mediante riduzione compensativa;
6) Condannare gli opposti al risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso, dal conduttore a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione;
7) Con vitto- ria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
Deduceva all'uopo: che la conduttrice, soltanto in data 20/6/2024 veniva a conoscenza della emissione nei suoi confronti di un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa nei suoi confronti nel procedimento avente numero R.G. 3086/2024; che il provvedimento di convalida veniva emesso in data 11.03.2024; che, a seguito di ricerche, veniva a conoscenza della circostanza che, in data
28.02.2024, i locatori e le avevano notificato in- Controparte_1 CP_2 timazione di sfratto per morosità all'indirizzo pec Email_1
che, in data 28.03.2024 ed in data 28.05.2024 notificava, al medesi- Controparte_1
mo indirizzo pec, ordinanza di convalida di sfratto ed atto di precetto;
che tale indirizzo era stato attivato autonomamente dall'ordine professionale di apparte- nenza della conduttrice;
che era in possesso, da tempo, di altro indirizzo pec utilizzato, esclu- Parte_1 sivamente, per la sua attività professionale, ed inserito nel Reginde e nell'indice nazio- nale della posta elettronica certificata (Ini-pec);
che l'utilizzo, da parte del locatore, di un indirizzo pec errato aveva reso impossibile la conoscenza dell'atto notificato alla sig.ra che, pertanto, era legittimata Parte_1 all'opposizione tardiva, ex art. 668 cpc;
che l'opposizione era fondata in quanto l'immobile presentava vizi che ne riducevano notevolmente l'idoneità all'uso convenuto.
Chiedeva pertanto la sospensione del titolo esecutivo e l'accoglimento delle predette conclusioni.
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Il anche quale erede di si costituiva il 5.09.2024 ec- Controparte_1 CP_2
cependo:
1) L'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 668 comma 2 cpc;
2) La carenza di legittimazione passiva;
3) La regolarità della notificazione;
4) L'infondatezza dell'opposizione.
5) L'infondatezza della richiesta di risarcimento danni.
Il convenuto concludeva chiedendo: 1) Accertare e dichiarare la nullità per l'errata scelta del rito e/o la improponibilità e/o la inammissibilità dell'opposizione proposta per l'espiare dei termini decadenziali stabiliti dagli artt. 650 e 668 c.p.c., e, per
l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione proposta, dichiarando assorbita ogni questione;
2) In subordine alla predetta richiesta autorizzare e/o ordinare (in questa ul- tima ipotesi a carico della ricorrente) l'integrazione del contraddittorio e/o la chiamata in giudizio della sig.ra nata a [...] il17.07.1990 (C.F.: Controparte_3
), disponendo, nei termini e nelle modalità previste dall'art. 420, C.F._3
comma 9, c.p.c., lo spostamento della prima udienza, assegnando i termini previsti per la chiamata del terzo e/o per l'integrazione del contraddittorio, e contestualmente ordi- nando l'estromissione dal giudizio dell'odierno ricorrente;
3) Nel merito, per quanto esposto ed in ragione del perdurare della morosità, rigettare la richiesta di sospensiva dell'esecutorietà del titolo;
4) Sempre nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o dell'insussistenza dei presupposti dell'opposizione proposta;
5) Per l'effetto, in ogni caso, rigettare integralmente
l'opposizione e confermare l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità; 6) Con- dannare la opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III°, c.p.c.1, al pa- gamento di una somma equitativamente determinata in favore del ricorrente;
7) Con- dannare la opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del sot- toscritto procuratore antistatario e clausola come per legge, con maggiorazione del
30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis (rubricato “tec- niche avanzate di redazione degli atti telematici)”.
Instaurato il giudizio, acquisito il fascicolo recante RG 3086/2024 relativo al procedi- mento di sfratto, all'udienza del 1.09.2024, il Giudice formulava alle parti proposta ex art. 185 bis cpc che aveva esito negativo. Il Giudice non sospendeva l'esecutività dell'ordinanza di convalida di sfratto e rinviava la causa per lettura del dispositivo.
Indi la causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza dell'11.06.2025.
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L'opposizione tardiva è inammissibile.
Giova premettere che la Suprema Corte qualifica lo strumento processuale di cui all'art. 668 cpc quale mezzo di impugnazione speciale caratterizzato da una duplice fase, prima rescindente e poi rescissoria. La prima e preliminare fase è caratterizzata dall'accertamento, da parte dell'organo Giudicante, dei vizi in procedendo denunciati dal ricorrente che sono tipizzati dal primo comma della disposizione in esame. In parti- colare, si dovrà procedere alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida nel ca- so in cui si accerti che l'intimato non ha presenziato all'udienza di convalida per non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notifica o per caso for- tuito o per forza maggiore. Solo dopo aver esaurito tale fase potrà passarsi al giudizio rescissorio e, solo allora, il giudice potrà conoscere del merito della controversia e delle domande delle parti, sostituendo la propria decisione a quella, ormai dichiarata nulla, dell'ordinanza di convalida.
L'art. 668 cpc delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una “remissione in termini” per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento mo- nitorio, ex art. 658 ss cpc. In altri termini, l'atto di opposizione tardiva alla convalida di sfratto non può esaurirsi nella denuncia della irregolarità della notifica dell'intimazione, che abbia impedito all'intimato opponente di avere tempestiva conoscenza dell'intimazione stessa (ovvero nella deduzione del fatto costituente caso fortuito o for- za maggiore, che gli abbia impedito di comparire all'udienza di convalida), ma deve contenere, a pena di inammissibilità, contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di locazione, proposta con l'atto di intimazione di sfratto.
Sempre in via preliminare, tuttavia, va dichiarata la inammissibilità, per tardività, della spiegata opposizione ex art. 668 cod. proc. civ..
Invero, ai sensi dell'art. 668, comma 2, cod. proc. civ., ‹‹se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 633 terzo comma, è liberata››: in particolare, mentre nel passato detto ter- mine decorreva dall'accesso dell'ufficiale giudiziario ex art. 608 cod. proc. civ., mo- mento che segnava l'inizio dell'esecuzione in forma specifica per rilascio e determinava la piena conoscenza del provvedimento pregiudizievole, senza che rilevasse, come pure
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avvenuto nel caso di specie, l'eventuale differimento dell'effettiva immissione dell'esecutante nella disponibilità materiale del bene (cfr. Cass., 26.10.2001, n. 13310,
Cass., 4.6.2009, n. 12880, nonché Cass., S.U., 3.4.1989, n. 1610), esso, a seguito della novella dell'art. 608 cod. proc. civ. apportata nel biennio 2005-2006, è stato ulterior- mente anticipato, finendo per coincidere con il momento di perfezionamento della noti- fica dell'atto di avviso (cfr. art. 608, comma 1, cod. proc. civ.: "l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procede- rà").
Tali essendo, dunque, i principi da applicare alla fattispecie, rilevato che l'atto di avviso
(momento iniziale, come detto, dell'esecuzione de qua vertitur) fu notificato il
17/6/2024 e che il ricorso introduttivo della presente fase di lite è stato depositato in da- ta 28/6/2024 , tanto osservato e premesso, non può che dichiararsi la inammissibilità, per tardività, dell'opposizione, coincidendo il termine ultimo per la sua proposizione con il 27.6.2024 .
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
2. Sulle spese di lite.
In considerazione della particolarità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezio- nali motivi per compensare per metà tra le parti le spese di lite.
Per la residua metà esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo d'ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018 aggiornati al DM 147/2022, con riferi- mento al valore ricompreso sino ad € 5.200/00, considerando l'aumento per la tecnica redazionale conforme al processo telematico.
Va rigettata la domanda, ex art 96 cpc, atteso che rientra nel diritto di difesa della parte sottoporre le proprie ragioni al Tribunale, tenuto a valutare se le stesse siano o meno ammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamen- Parte_1
to della residua metà si liquidata in complessivi euro 1.660/00 (milleseicentosessan-
6
ta/00) per compenso, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Alessandro Ferraro antistatario;
- rigetta la domanda, ex art 96 cpc
Napoli 11/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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