Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________
Addì
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, ________
______ dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.12837/2024 R.G.L. promossa
Rilasciata D A spedizione in forma nata a [...] il [...] (C.F. ed esecutiva Parte_1 CodiceFiscale_1 all'Avv.
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco _________
_________ Germanà, per mandato in atti ____
_________
Ricorrente _________ ____
C O N T R O
per in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via _________ CP_1 _________
_ Ciro il Grande 21.
_________
Convenuto contumace _________
____
All'udienza de 22.1.2025, alle ore 17.50, ha pronunciato _________ _________
S E N T E N Z A ____
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della Il Cancelliere
decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Dichiara illegittimo il provvedimento di indebito di € 171,99, comunicato dall' alla ricorrente CP_1
con provvedimento del 27.10.2023;
-Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo;
CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
di annullare il provvedimento del 27.10.2023, con la quale l' le contestava un pagamento non CP_2
dovuto, pari ad €. 171,99, sul proprio assegno sociale numero 04042119, chiedendone la restituzione.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito per carenza di motivazione, invocava la mancanza di dolo previsto dall'art. 52, l. 88/1989 e la tardività dell'azione ex art. 13 della legge 412/1991.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' sebbene evocata in giudizio non si costituiva,
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa viene decisa.
Va preliminarmente osservato che l'indebito contestato afferisce a somme indebitamente percepite sull'assegno sociale, pertanto, esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale e non pensionistico. Ne consegue che è inapplicabile al caso de quo la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e dall'
art.13 Legge 412/91,
Orbene, in tema d'indebito assistenziale, secondo l'orientamento giurisprudenziale pressocché
costante, in occasione dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, incombe sul pensionato l'onere della prova del proprio diritto (Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
Tale principio non esime però il convenuto, evocato in giudizio, dall'onere di fornire una, anche succinta, motivazione del provvedimento negativo emesso in danno del pensionato, a tutela del suo diritto di difesa.
Invero, dal provvedimento impugnato non è dato in alcun modo desumere la effettiva prestazione contestata né, per altro verso, è dato evincere la presenza di redditi che legittimino la richiesta di restituzione, ciò comportando per la ricorrente la impossibilità di comprendere su quali circostanze dare seguito all'onere di fornire elementi di prova attestanti il proprio diritto. CP_ L'inadempimento dell' impedisce, pertanto, la stessa insorgenza in capo all'istante dell'onere della prova, sicché, alla luce delle superiori considerazioni, deve dichiararsi la illegittimità del
CP_ provvedimento di indebito impugnato, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
All'esito del giudizio, tenuto conto della attività svolta dalle parti e dell'esiguità della somma oggetto di indebito, sussistono gravi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 22.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile