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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/10/2024, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 719/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pierino Arru, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Piazza
d'Italia n. 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Fiori e Gabriella Marogna, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Piazza del Rosario n. 9;
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro straordinario – differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.5.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio la società riportata in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto trascritte.
2. Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta dal 9 gennaio 2017 fino all'attualità, Controparte_1
con mansioni di autista e inquadramento quale “operatore di esercizio”, ai sensi del CCNL del settore autoferrotranvieri e autolinee, per trasporto passeggeri.
3. Il sig. ha evidenziato di essere stato assunto dal gennaio 2017 al giugno del Pt_1
2017 con contratto di lavoro part time al 42%, poi con contratto full time per i mesi di luglio e agosto 2017, ancora sostituito con altro contratto part time al 69% fino al mese di febbraio 2018; inoltre, dal marzo 2018 ad ottobre 2020, il contratto di lavoro del ricorrente veniva trasformato da part time a contratto full time. Infine, da novembre 2020 a dicembre
2021 il contratto del ricorrente passava definitivamente a tempo parziale.
4. Parte ricorrente ha tuttavia rappresentato che, salvo il periodo dal 26.3.2019 al 30.6.2019, durante il quale è rimasto assente per malattia, nonostante le esposte trasformazioni del contratto, di fatto la prestazione di lavoro sarebbe stata sempre resa a tempo pieno, con lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, non riconosciute dalla parte datoriale.
5. Nello specifico, il lavoratore ha lamentato che la non abbia mai Controparte_1 retribuito il tempo che il lavoratore era a disposizione dell'azienda, oltre a quello destinato alla guida e alle attività accessorie (quali tempi di attesa tra l'arrivo del pullman e la successiva ripartenza); tale lasso di tempo non avrebbe potuto essere liberamente fruito dal dipendente, dovendo attendere la ripartenza in ragione dell'organizzazione dei turni da parte della datrice, senza fruizione di riposo.
6. Il sig. ha pertanto introdotto il presente giudizio, domandando la Pt_1
corresponsione della complessiva somma di € 64.125,23 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, indennità di trasferta, assegno integrativo, straordinario festivo, notturno, ferie, domenicale, permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, anticipazione T.F.R., addizionale regionale, indennità e trattamento integrativo ex art. 1
DL 66/2014 e D.L. 3/2020, assegni per nucleo familiare.
7. Il ricorrente ha altresì allegato di aver subito un infortunio sul lavoro in data 10 marzo
2022, cadendo dallo scalino del pullman. La somma corrisposta a titolo di inabilità da parte dell' non avrebbe però tenuto in considerazione quanto continuativamente CP_2 svolto a titolo di straordinario;
sicché, il ricorrente ha domandato il ristoro all'odierna convenuta di ulteriori € 1.200,00 quale differenza rispetto al maggior importo che avrebbe ottenuto dall'Istituto assicuratore in ipotesi di corretta indicazione del parametro retributivo.
8. In tal senso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
2 -Condannare C.F. e P. IVA , corrente Corso Spanu n. Controparte_1 P.IVA_1
102 07017 Ploaghe, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 65.325,23, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, indennità di trasferta, assegno integrativo, straordinario festivo, notturno, domenicale, permessi non goduti, 13 ° 14 °, anticipazione T.F.R., addizionale regionale, indennità e trattamento integrativo ex art. 1 DL 66/2014 e D.L. 3/2020, assegni per nucleo familiare.
-Con vittoria di spese e competenze legali”.
9. Si è ritualmente costituita la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1
del ricorso per mancata allegazione del contratto collettivo di categoria, nonché per la genericità delle richieste avanzate dalla controparte, anche con riferimento alle allegazioni e ai conteggi prodotti.
10. Nel merito, rispetto agli orari di lavoro allegati dalla controparte, la società convenuta ha eccepito che in realtà il ricorrente avrebbe generalmente svolto le sole ore indicate in contratto, e che l'autista era libero tra un turno e l'altro una volta parcheggiato il mezzo.
Inoltre, la ha sottolineato che l'eventuale prestazione di ulteriore Controparte_1
lavoro con assegnazione a servizi aggiuntivi alle linee sarebbe stata sempre regolarmente retribuita.
11. La convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per mancanza di allegazione del CCNL quale elemento essenziale del ricorso e/o nullità per genericità delle richieste formulate ai sensi dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.
Nel merito
Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva, statuendo che niente è dovuto a qualsivoglia titolo a;
Parte_1
Sempre con vittoria di spese e competenze professionali.”
12. Istruita la controversia con prova orale e documentale, all'udienza del 29.10.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 13. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. In via preliminare di rito, occorre occuparsi delle eccezioni sollevate da parte convenuta.
Anzitutto, va respinta quella relativa alla mancata allegazione da parte del ricorrente del
CCNL del settore di riferimento, avendo prodotto solo una bozza di rinnovo dell'accordo; difatti, nell'odierna controversia il ricorrente invoca il trattamento retributivo in ipotesi dovuto richiamando fin dall'apertura del ricorso l'applicazione del CCNL
Autoferrotranvieri. Tale circostanza non viene smentita da parte della convenuta, essendo pacifica l'applicazione di tale accordo collettivo al rapporto lavorativo in discussione, emergendo peraltro anche dai prospetti paga depositati in atti da parte ricorrente.
15. Giova inoltre osservare che ancorché il CCNL rechi in epigrafe la dicitura “ipotesi di accordo”, parte convenuta non contesta che il rapporto sia disciplinato da altro contratto collettivo, né che per il periodo in questione l'accordo tra parti sociali prevedesse altro rispetto alla versione del CCNL prodotta dal sig. . Pt_1
16. In ordine poi all'ulteriore eccezione di nullità del ricorso, è consolidato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (Cass. civ., sez.
6 - lav., ordinanza n.
3126 del 2011).
17. Alla luce di tali principi e considerata complessivamente la domanda e la documentazione prodotta da parte ricorrente, si ritiene sufficientemente comprensibile la pretesa dello stesso ricorrente sia in punto di petitum che di causa petendi, quantomeno con riferimento alla domanda di pagamento dello straordinario e del differenziale tra la somma liquidata da a titolo di inabilità temporanea e quanto rivendicato dal lavoratore. CP_2
18. Invero, rispetto a tali poste la domanda risulta sufficientemente specifica, avendo il ricorrente allegato i fatti costitutivi alla base del credito rivendicato;
sicché non può comunque predicarsi la nullità dell'atto introduttivo.
19. Nel merito, il ricorso è comunque infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
4 20. Quanto al riparto dell'onere probatorio, costituisce ius receptum il principio secondo cui
“il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del
1999; Cass. n. 1389 del 2003)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16951 del 2018).
21. Pertanto, grava in capo al lavoratore l'onere di allegare specificamente la prova dell'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario, e dunque tanto dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, nonché della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum effettivo di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
22. Nel caso in esame il ricorrente richiede la corresponsione delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario essenzialmente sostenendo che dovesse essere retribuito il tempo trascorso in attesa tra un turno e l'altro, all'interno del pullman;
ciò in quanto il lavoratore non avrebbe potuto liberamente godere del proprio tempo e ritemprare le energie lavorative, essendo a disposizione del datore.
23. Con riferimento all'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 66/2003 detta la seguente definizione: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
24. Tale disciplina va integrata con quella speciale delineata dal d.lgs. n. 234/2007, che recepisce la direttiva n. 2002/15/CE, applicabile ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
25. Il regolamento da ultimo richiamato si applica, ai sensi dell'art. 2 lett. b), al trasporto su strada dei passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 chilometri (art. 3).
5 26. Quanto previsto dal d.lgs. n. 234/2007 è pertanto applicabile alla presente controversia, essendo il maggior numero di tragitti effettuati dal ricorrente superiore ai cinquanta chilometri.
27. Ai sensi del disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 234/2007, per i lavoratori mobili che svolgono attività di trasporto di cose o di persone deve intendersi quale orario di lavoro, per quanto qui ci occupa: “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”.
28. Ciò che in ogni caso rileva ai fini della presente controversia è stabilire se rientra nell'orario di lavoro svolto dal ricorrente, e dunque debba essere retribuito, il periodo di attesa tra un turno e l'altro; a tal fine, occorre pertanto accertare se il sig. Pt_1
fosse obbligato a rimanere nel pullman in sosta, e dunque non potesse liberamente determinarsi in ordine all'impiego del proprio tempo.
29. Sulla questione è stata espletata la prova orale per testimoni;
all'esito di quest'ultima si deve ritenere non dimostrato da parte del ricorrente l'assunto secondo cui sarebbe stato obbligato ad attendere tra un turno e l'altro a disposizione del datore di lavoro, dovendo semmai ritenersi libera scelta di quest'ultimo quella di trascorrere i tempi di attesa all'interno dell'autobus.
6 30. Nel caso in esame non sussiste, invero, prova alcuna dell'obbligo contrattualmente invocato di restare a disposizione del datore di lavoro durante i periodi di sosta, ciò considerando che per le esigenze fisiologiche del servizio affidato la prestazione veniva resa in maniera discontinua.
31. Il teste , autista dal 2016 al 2022, riferisce per quanto riguarda il periodo Tes_1 dall'estate del 2019 in avanti che “Tutti noi che facevamo il servizio di linea nei periodi di sosta stavamo vicino al pullman. Noi non potevamo andare a casa ma giusto a prendere un caffè al bar”.
32. La teste dipendente della società resistente quale impiegato Testimone_2 amministrativo, così dichiara: “Io so che generalmente quando si fanno le gare d'appalto per gli scuolabus, i cui orari sono più o meno sempre gli stessi, il servizio prevede che si accompagnino gli studenti a scuola e poi si vada via. Il servizio poi viene ripreso nel momento in cui si va a riprendere gli studenti all'uscita dalla scuola…..lo so perché sono io a dare gli ordini di servizio dietro le direttive dell'amministratore della società.
L'ordine di servizio del ricorrente era di andare ad accompagnare gli studenti all'inizio delle lezioni ed andare a riprenderli alla fine delle stesse. Ciò riguarda sia la linea giornaliera che la linea scuolabus….. il fatto di lasciare l'autobus fermo sulla pubblica via dopo aver accompagnato i passeggeri rientrava nell'ordine di servizio e quindi
l'autista era libero di fare ciò che voleva fino alla ripartenza”.
33. Il teste , anch'egli autista dal 2016 al 2022, rappresenta che “In tali soste ed Tes_3
occasioni il ricorrente stava più o meno in zona. Noi si stava insieme. La mia sosta durava almeno 5 ore, mentre la sosta del ricorrente poteva variare più o meno dalle 3 alle
4 ore a seconda della tratta. Noi non potevamo allontanarci troppo dal pullman;
magari per passare il tempo andavamo o al bar o in qualche negozio”.
34. , collega del ricorrente, rappresenta che: “non so cosa facesse il ricorrente Persona_1
durante le soste. Io posso dire che per quanto mi riguarda me ne andavo a casa, non sempre ma qualche volta sì. ..Io parcheggiavo al Tanit a Sassari e andavo con i colleghi presenti al momento a fare colazione…. tra i colleghi con cui andavo a fare colazione è capitato che vi fosse anche il ricorrente… se io non avessi avuto anche la linea delle
11,45 dopo il rientro da Ploaghe avrei parcheggiato l'autobus e me ne andavo a casa per poi riprendere alle 13,20 per il ritorno dei ragazzi da scuola…io facevo la stessa linea di
7 , ma non so con esattezza cosa facesse perché io me ne andavo a casa durante la Pt_1 sosta. So che lui rimaneva a Sassari, ma altro non so”.
35. Il teste autista, dichiara che “Non so se il ricorrente effettuasse le soste a bordo del Tes_4
pullman quando lui faceva la tratta di e zone limitrofe. Posso invece Parte_2
confermare che quando lavorò a Ploaghe per il servizio di linea noi, stavamo nel pullman durante le soste. Io lo so perché parcheggiavamo pullman uno dietro l'altro. Le soste se la linea era quella delle 11,00 duravano un paio di ore dalle 8,30 alle 11,00, se invece si faceva la linea delle 8,25 la sosta di un paio di ore si faceva dalle 11,00”, e di non saper poi riferire rispetto al periodo da novembre 2021 in poi.
36. , altro collega del ricorrente, dichiara che “L'azienda ogni giorno inviava a Persona_2
tutti gli autisti il turno che ciascuno doveva osservare il giorno successivo con le relative destinazioni. Per un periodo, che ora non ricordo quando, tali mail venivano inviate a ciascun autista con il solo orario e destinazione dello stesso…..L'azienda comunicava gli orari dei servizi così che ciascun autista potesse organizzarsi nel periodo da un servizio all'altro… L'autista, dunque non doveva sostare sul pullman in attesa del successivo servizio….Io nello specifico non so cosa facesse il nelle pause tra un viaggio e Pt_1
l'altro. Posso però dire che a me è capitato fuori dal mio orario di lavoro per la resistente, di vedere al bar del Tanit insieme ad altri autisti dell'azienda….a Pt_1
volte gli autisti parcheggiavano i pullman vicino al Tanit o meglio prima del passaggio a livello che c'è a Caniga”.
37. A una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudicante ritiene che non emerga alcun obbligo contrattualmente imposto al ricorrente di restare a disposizione del datore di lavoro durante le soste effettuate fra una ripartenza e l'altra; conseguentemente, il tempo di attesa trascorso tra un turno e l'altro non è da computare ai fini dell'orario lavorativo.
38. Invero, il solo teste riferisce che nei tempi di attesa gli autisti non potevano andare Tes_1
a casa, ma tale circostanza è o smentita da altri testi ( , e oppure Tes_2 Per_1 Per_2
non confermata (il teste nulla rappresenta e il teste riferisce solamente che Tes_4 Tes_3
non potevano allontanarsi troppo dall'autobus, ma nulla rappresenta circa il preteso obbligo di rimanere a disposizione del datore).
39. Quanto dichiarato dai testi escussi nel presente giudizio risulta genuino e può essere senza dubbio posto alla base della decisione, avendo rappresentato elementi suffragati dalle varie testimonianze e senza che vi sia ragione per dubitarne dell'attendibilità.
8 40. Inoltre, si osserva che, stante la circostanza emersa circa la trasmissione degli ordini di servizio e degli orari dei turni lavorativi agli autisti a mezzo email, sarebbe stato onere del ricorrente produrre tale documentazione, rivendicando la sussistenza di tale obbligo di attesa a disposizione del datore di lavoro.
41. Quanto poi alle prove documentali prodotte in atti, e nello specifico i dischi cronotachigrafi allegati al ricorso, la sola produzione degli stessi non giova ai fini del supporto probatorio della pretesa avanzata.
42. Difatti, ritiene la Suprema Corte che "Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità" (Cass. civ., ordinanza n. 3022 del 2018).
43. Si deve pertanto escludere che la mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda genericamente formulata possa essere integrata da una sua specificazione mediante uno o più dei documenti prodotti dalla parte.
44. Nel caso di specie, nell'atto introduttivo parte ricorrente si limita genericamente a far rinvio ai dischi cronotachigrafi depositati unitamente al ricorso;
tale generico rimando non
è di per sé sufficiente a consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, sicché un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo).
45. Vieppiù, si deve nuovamente evidenziare che la rivendicazione a titolo di lavoro straordinario è giustificata dal ricorrente rispetto ai periodi di pausa tra un turno lavorativo e l'altro, ove sarebbe stato in ipotesi a disposizione del datore;
sicché, i dischi cronotachigrafi comunque nulla adiuvano rispetto alla tesi propugnata.
46. Anche per tale ragione è sostanzialmente irrilevante nel presente giudizio la produzione del verbale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale di Sassari del 05/12/2023, atteso che in quest'ultimo si pone comunque in rilievo una discrepanza tra registrazioni contenute nel lul e risultanze dei dischi cronotachigrafi, venendo qua invece posto alla base della richiesta di pagamento il tempo passato dal lavoratore con il mezzo in sosta tra un servizio e l'altro.
9 47. Di talché, il giudicante ritiene che a un esame globale delle risultanze istruttorie sia emersa l'infondatezza della tesi sostenuta in ricorso, difettando i presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento del credito rivendicato;
per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere respinto.
48. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, compensate in misura della metà in ragione del complesso accertamento istruttorio.
49. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dispone la compensazione delle spese processuali in misura della metà e, per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione a vantaggio della parte convenuta della restante metà, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 29/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pierino Arru, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Piazza
d'Italia n. 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Fiori e Gabriella Marogna, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Piazza del Rosario n. 9;
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro straordinario – differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.5.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio la società riportata in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto trascritte.
2. Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta dal 9 gennaio 2017 fino all'attualità, Controparte_1
con mansioni di autista e inquadramento quale “operatore di esercizio”, ai sensi del CCNL del settore autoferrotranvieri e autolinee, per trasporto passeggeri.
3. Il sig. ha evidenziato di essere stato assunto dal gennaio 2017 al giugno del Pt_1
2017 con contratto di lavoro part time al 42%, poi con contratto full time per i mesi di luglio e agosto 2017, ancora sostituito con altro contratto part time al 69% fino al mese di febbraio 2018; inoltre, dal marzo 2018 ad ottobre 2020, il contratto di lavoro del ricorrente veniva trasformato da part time a contratto full time. Infine, da novembre 2020 a dicembre
2021 il contratto del ricorrente passava definitivamente a tempo parziale.
4. Parte ricorrente ha tuttavia rappresentato che, salvo il periodo dal 26.3.2019 al 30.6.2019, durante il quale è rimasto assente per malattia, nonostante le esposte trasformazioni del contratto, di fatto la prestazione di lavoro sarebbe stata sempre resa a tempo pieno, con lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, non riconosciute dalla parte datoriale.
5. Nello specifico, il lavoratore ha lamentato che la non abbia mai Controparte_1 retribuito il tempo che il lavoratore era a disposizione dell'azienda, oltre a quello destinato alla guida e alle attività accessorie (quali tempi di attesa tra l'arrivo del pullman e la successiva ripartenza); tale lasso di tempo non avrebbe potuto essere liberamente fruito dal dipendente, dovendo attendere la ripartenza in ragione dell'organizzazione dei turni da parte della datrice, senza fruizione di riposo.
6. Il sig. ha pertanto introdotto il presente giudizio, domandando la Pt_1
corresponsione della complessiva somma di € 64.125,23 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, indennità di trasferta, assegno integrativo, straordinario festivo, notturno, ferie, domenicale, permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, anticipazione T.F.R., addizionale regionale, indennità e trattamento integrativo ex art. 1
DL 66/2014 e D.L. 3/2020, assegni per nucleo familiare.
7. Il ricorrente ha altresì allegato di aver subito un infortunio sul lavoro in data 10 marzo
2022, cadendo dallo scalino del pullman. La somma corrisposta a titolo di inabilità da parte dell' non avrebbe però tenuto in considerazione quanto continuativamente CP_2 svolto a titolo di straordinario;
sicché, il ricorrente ha domandato il ristoro all'odierna convenuta di ulteriori € 1.200,00 quale differenza rispetto al maggior importo che avrebbe ottenuto dall'Istituto assicuratore in ipotesi di corretta indicazione del parametro retributivo.
8. In tal senso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
2 -Condannare C.F. e P. IVA , corrente Corso Spanu n. Controparte_1 P.IVA_1
102 07017 Ploaghe, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 65.325,23, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, indennità di trasferta, assegno integrativo, straordinario festivo, notturno, domenicale, permessi non goduti, 13 ° 14 °, anticipazione T.F.R., addizionale regionale, indennità e trattamento integrativo ex art. 1 DL 66/2014 e D.L. 3/2020, assegni per nucleo familiare.
-Con vittoria di spese e competenze legali”.
9. Si è ritualmente costituita la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1
del ricorso per mancata allegazione del contratto collettivo di categoria, nonché per la genericità delle richieste avanzate dalla controparte, anche con riferimento alle allegazioni e ai conteggi prodotti.
10. Nel merito, rispetto agli orari di lavoro allegati dalla controparte, la società convenuta ha eccepito che in realtà il ricorrente avrebbe generalmente svolto le sole ore indicate in contratto, e che l'autista era libero tra un turno e l'altro una volta parcheggiato il mezzo.
Inoltre, la ha sottolineato che l'eventuale prestazione di ulteriore Controparte_1
lavoro con assegnazione a servizi aggiuntivi alle linee sarebbe stata sempre regolarmente retribuita.
11. La convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per mancanza di allegazione del CCNL quale elemento essenziale del ricorso e/o nullità per genericità delle richieste formulate ai sensi dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.
Nel merito
Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva, statuendo che niente è dovuto a qualsivoglia titolo a;
Parte_1
Sempre con vittoria di spese e competenze professionali.”
12. Istruita la controversia con prova orale e documentale, all'udienza del 29.10.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 13. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. In via preliminare di rito, occorre occuparsi delle eccezioni sollevate da parte convenuta.
Anzitutto, va respinta quella relativa alla mancata allegazione da parte del ricorrente del
CCNL del settore di riferimento, avendo prodotto solo una bozza di rinnovo dell'accordo; difatti, nell'odierna controversia il ricorrente invoca il trattamento retributivo in ipotesi dovuto richiamando fin dall'apertura del ricorso l'applicazione del CCNL
Autoferrotranvieri. Tale circostanza non viene smentita da parte della convenuta, essendo pacifica l'applicazione di tale accordo collettivo al rapporto lavorativo in discussione, emergendo peraltro anche dai prospetti paga depositati in atti da parte ricorrente.
15. Giova inoltre osservare che ancorché il CCNL rechi in epigrafe la dicitura “ipotesi di accordo”, parte convenuta non contesta che il rapporto sia disciplinato da altro contratto collettivo, né che per il periodo in questione l'accordo tra parti sociali prevedesse altro rispetto alla versione del CCNL prodotta dal sig. . Pt_1
16. In ordine poi all'ulteriore eccezione di nullità del ricorso, è consolidato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (Cass. civ., sez.
6 - lav., ordinanza n.
3126 del 2011).
17. Alla luce di tali principi e considerata complessivamente la domanda e la documentazione prodotta da parte ricorrente, si ritiene sufficientemente comprensibile la pretesa dello stesso ricorrente sia in punto di petitum che di causa petendi, quantomeno con riferimento alla domanda di pagamento dello straordinario e del differenziale tra la somma liquidata da a titolo di inabilità temporanea e quanto rivendicato dal lavoratore. CP_2
18. Invero, rispetto a tali poste la domanda risulta sufficientemente specifica, avendo il ricorrente allegato i fatti costitutivi alla base del credito rivendicato;
sicché non può comunque predicarsi la nullità dell'atto introduttivo.
19. Nel merito, il ricorso è comunque infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
4 20. Quanto al riparto dell'onere probatorio, costituisce ius receptum il principio secondo cui
“il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del
1999; Cass. n. 1389 del 2003)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16951 del 2018).
21. Pertanto, grava in capo al lavoratore l'onere di allegare specificamente la prova dell'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario, e dunque tanto dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, nonché della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum effettivo di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
22. Nel caso in esame il ricorrente richiede la corresponsione delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario essenzialmente sostenendo che dovesse essere retribuito il tempo trascorso in attesa tra un turno e l'altro, all'interno del pullman;
ciò in quanto il lavoratore non avrebbe potuto liberamente godere del proprio tempo e ritemprare le energie lavorative, essendo a disposizione del datore.
23. Con riferimento all'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 66/2003 detta la seguente definizione: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
24. Tale disciplina va integrata con quella speciale delineata dal d.lgs. n. 234/2007, che recepisce la direttiva n. 2002/15/CE, applicabile ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
25. Il regolamento da ultimo richiamato si applica, ai sensi dell'art. 2 lett. b), al trasporto su strada dei passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 chilometri (art. 3).
5 26. Quanto previsto dal d.lgs. n. 234/2007 è pertanto applicabile alla presente controversia, essendo il maggior numero di tragitti effettuati dal ricorrente superiore ai cinquanta chilometri.
27. Ai sensi del disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 234/2007, per i lavoratori mobili che svolgono attività di trasporto di cose o di persone deve intendersi quale orario di lavoro, per quanto qui ci occupa: “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”.
28. Ciò che in ogni caso rileva ai fini della presente controversia è stabilire se rientra nell'orario di lavoro svolto dal ricorrente, e dunque debba essere retribuito, il periodo di attesa tra un turno e l'altro; a tal fine, occorre pertanto accertare se il sig. Pt_1
fosse obbligato a rimanere nel pullman in sosta, e dunque non potesse liberamente determinarsi in ordine all'impiego del proprio tempo.
29. Sulla questione è stata espletata la prova orale per testimoni;
all'esito di quest'ultima si deve ritenere non dimostrato da parte del ricorrente l'assunto secondo cui sarebbe stato obbligato ad attendere tra un turno e l'altro a disposizione del datore di lavoro, dovendo semmai ritenersi libera scelta di quest'ultimo quella di trascorrere i tempi di attesa all'interno dell'autobus.
6 30. Nel caso in esame non sussiste, invero, prova alcuna dell'obbligo contrattualmente invocato di restare a disposizione del datore di lavoro durante i periodi di sosta, ciò considerando che per le esigenze fisiologiche del servizio affidato la prestazione veniva resa in maniera discontinua.
31. Il teste , autista dal 2016 al 2022, riferisce per quanto riguarda il periodo Tes_1 dall'estate del 2019 in avanti che “Tutti noi che facevamo il servizio di linea nei periodi di sosta stavamo vicino al pullman. Noi non potevamo andare a casa ma giusto a prendere un caffè al bar”.
32. La teste dipendente della società resistente quale impiegato Testimone_2 amministrativo, così dichiara: “Io so che generalmente quando si fanno le gare d'appalto per gli scuolabus, i cui orari sono più o meno sempre gli stessi, il servizio prevede che si accompagnino gli studenti a scuola e poi si vada via. Il servizio poi viene ripreso nel momento in cui si va a riprendere gli studenti all'uscita dalla scuola…..lo so perché sono io a dare gli ordini di servizio dietro le direttive dell'amministratore della società.
L'ordine di servizio del ricorrente era di andare ad accompagnare gli studenti all'inizio delle lezioni ed andare a riprenderli alla fine delle stesse. Ciò riguarda sia la linea giornaliera che la linea scuolabus….. il fatto di lasciare l'autobus fermo sulla pubblica via dopo aver accompagnato i passeggeri rientrava nell'ordine di servizio e quindi
l'autista era libero di fare ciò che voleva fino alla ripartenza”.
33. Il teste , anch'egli autista dal 2016 al 2022, rappresenta che “In tali soste ed Tes_3
occasioni il ricorrente stava più o meno in zona. Noi si stava insieme. La mia sosta durava almeno 5 ore, mentre la sosta del ricorrente poteva variare più o meno dalle 3 alle
4 ore a seconda della tratta. Noi non potevamo allontanarci troppo dal pullman;
magari per passare il tempo andavamo o al bar o in qualche negozio”.
34. , collega del ricorrente, rappresenta che: “non so cosa facesse il ricorrente Persona_1
durante le soste. Io posso dire che per quanto mi riguarda me ne andavo a casa, non sempre ma qualche volta sì. ..Io parcheggiavo al Tanit a Sassari e andavo con i colleghi presenti al momento a fare colazione…. tra i colleghi con cui andavo a fare colazione è capitato che vi fosse anche il ricorrente… se io non avessi avuto anche la linea delle
11,45 dopo il rientro da Ploaghe avrei parcheggiato l'autobus e me ne andavo a casa per poi riprendere alle 13,20 per il ritorno dei ragazzi da scuola…io facevo la stessa linea di
7 , ma non so con esattezza cosa facesse perché io me ne andavo a casa durante la Pt_1 sosta. So che lui rimaneva a Sassari, ma altro non so”.
35. Il teste autista, dichiara che “Non so se il ricorrente effettuasse le soste a bordo del Tes_4
pullman quando lui faceva la tratta di e zone limitrofe. Posso invece Parte_2
confermare che quando lavorò a Ploaghe per il servizio di linea noi, stavamo nel pullman durante le soste. Io lo so perché parcheggiavamo pullman uno dietro l'altro. Le soste se la linea era quella delle 11,00 duravano un paio di ore dalle 8,30 alle 11,00, se invece si faceva la linea delle 8,25 la sosta di un paio di ore si faceva dalle 11,00”, e di non saper poi riferire rispetto al periodo da novembre 2021 in poi.
36. , altro collega del ricorrente, dichiara che “L'azienda ogni giorno inviava a Persona_2
tutti gli autisti il turno che ciascuno doveva osservare il giorno successivo con le relative destinazioni. Per un periodo, che ora non ricordo quando, tali mail venivano inviate a ciascun autista con il solo orario e destinazione dello stesso…..L'azienda comunicava gli orari dei servizi così che ciascun autista potesse organizzarsi nel periodo da un servizio all'altro… L'autista, dunque non doveva sostare sul pullman in attesa del successivo servizio….Io nello specifico non so cosa facesse il nelle pause tra un viaggio e Pt_1
l'altro. Posso però dire che a me è capitato fuori dal mio orario di lavoro per la resistente, di vedere al bar del Tanit insieme ad altri autisti dell'azienda….a Pt_1
volte gli autisti parcheggiavano i pullman vicino al Tanit o meglio prima del passaggio a livello che c'è a Caniga”.
37. A una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudicante ritiene che non emerga alcun obbligo contrattualmente imposto al ricorrente di restare a disposizione del datore di lavoro durante le soste effettuate fra una ripartenza e l'altra; conseguentemente, il tempo di attesa trascorso tra un turno e l'altro non è da computare ai fini dell'orario lavorativo.
38. Invero, il solo teste riferisce che nei tempi di attesa gli autisti non potevano andare Tes_1
a casa, ma tale circostanza è o smentita da altri testi ( , e oppure Tes_2 Per_1 Per_2
non confermata (il teste nulla rappresenta e il teste riferisce solamente che Tes_4 Tes_3
non potevano allontanarsi troppo dall'autobus, ma nulla rappresenta circa il preteso obbligo di rimanere a disposizione del datore).
39. Quanto dichiarato dai testi escussi nel presente giudizio risulta genuino e può essere senza dubbio posto alla base della decisione, avendo rappresentato elementi suffragati dalle varie testimonianze e senza che vi sia ragione per dubitarne dell'attendibilità.
8 40. Inoltre, si osserva che, stante la circostanza emersa circa la trasmissione degli ordini di servizio e degli orari dei turni lavorativi agli autisti a mezzo email, sarebbe stato onere del ricorrente produrre tale documentazione, rivendicando la sussistenza di tale obbligo di attesa a disposizione del datore di lavoro.
41. Quanto poi alle prove documentali prodotte in atti, e nello specifico i dischi cronotachigrafi allegati al ricorso, la sola produzione degli stessi non giova ai fini del supporto probatorio della pretesa avanzata.
42. Difatti, ritiene la Suprema Corte che "Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità" (Cass. civ., ordinanza n. 3022 del 2018).
43. Si deve pertanto escludere che la mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda genericamente formulata possa essere integrata da una sua specificazione mediante uno o più dei documenti prodotti dalla parte.
44. Nel caso di specie, nell'atto introduttivo parte ricorrente si limita genericamente a far rinvio ai dischi cronotachigrafi depositati unitamente al ricorso;
tale generico rimando non
è di per sé sufficiente a consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, sicché un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo).
45. Vieppiù, si deve nuovamente evidenziare che la rivendicazione a titolo di lavoro straordinario è giustificata dal ricorrente rispetto ai periodi di pausa tra un turno lavorativo e l'altro, ove sarebbe stato in ipotesi a disposizione del datore;
sicché, i dischi cronotachigrafi comunque nulla adiuvano rispetto alla tesi propugnata.
46. Anche per tale ragione è sostanzialmente irrilevante nel presente giudizio la produzione del verbale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale di Sassari del 05/12/2023, atteso che in quest'ultimo si pone comunque in rilievo una discrepanza tra registrazioni contenute nel lul e risultanze dei dischi cronotachigrafi, venendo qua invece posto alla base della richiesta di pagamento il tempo passato dal lavoratore con il mezzo in sosta tra un servizio e l'altro.
9 47. Di talché, il giudicante ritiene che a un esame globale delle risultanze istruttorie sia emersa l'infondatezza della tesi sostenuta in ricorso, difettando i presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento del credito rivendicato;
per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere respinto.
48. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, compensate in misura della metà in ragione del complesso accertamento istruttorio.
49. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dispone la compensazione delle spese processuali in misura della metà e, per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione a vantaggio della parte convenuta della restante metà, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 29/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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