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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 2741 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1572/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I sezione civile, R.G. 1439/2020, pubblicata in data 10.5.2021,
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Nicola Simonelli (c.f.: ), elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Teverola, alla via Roma, n. 52.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Claudia
Marasco (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto ingiuntivo n. 2677/2019, emesso il 20.11.2019, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere intimava all' (d'ora in poi Parte_1
Cont anche solo di pagare in favore della (d'ora in poi anche solo Controparte_1
), l'importo di € 65.091,68: di cui € 42.715,24, come da fattura n. Controparte_3
62 del 25.6.2019, a titolo di somme non versate per effetto dell'applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture emesse dal Centro per le prestazioni afferenti alla branca di emodialisi ambulatoriale, per cui era stata provvisoriamente accreditata, erogate nel periodo compreso tra luglio 2010 e marzo 2013 in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 per gli anni anzidetti ed €
22.379,44 a titolo di interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dovuti sulla somma di cui alla fattura n. 62; oltre interessi come previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2020 l' ha proposto Parte_2 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 2677/2019, deducendo:
l'inidoneità delle fatture depositate dalla società ricorrente a provare il credito;
la non debenza dell'importo ingiunto in quanto sulle tariffe relative alle prestazioni compiute andava applicato lo sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, anche in forza del richiamo a tale normativa operato dal contratto sottoscritto tra le parti e, che ad ogni modo, l'applicabilità dello sconto era stata accertata con sentenze del TAR
Campania nn. 833/2016 – n.5808/2017 e 4425/2017. Inoltre, a fondamento dell'opposizione, ha precisato che “la copertura finanziaria dei contratti sottoscritti tra le parti è assicurata proprio in ragione del tetto remunerativo previsto, anche, con riferimento all'applicazione dello “sconto” sopra specificato, con la conseguenza che, in mancanza, il contratto è nullo e pertanto alcun credito può ritenersi maturato in capo all'opposta” (pag. 9 atto di citazione in opposizione). Infine, con ultimo motivo di opposizione, ha richiamato la sentenza delle Corte di cassazione a Sezioni Unite n.
23536/2019 relativa ai limiti dei poteri del G.O. in tema di corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi in presenza dei decreti del Commissario ad Acta, atti presupposti dei contratti a valle stipulati tra le parti.
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n. 2741/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
2. Con sentenza n. 1572/2021, pubblicata in data 10.5.2021, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ritenuta la propria giurisdizione, previa ricostruzione della disciplina in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto Cont ingiuntivo, ha rigettato la domanda dell' rilevando che la disciplina normativa sugli sconti tariffari invocata dall'opponente non era applicabile, essendo limitata al triennio 2007 – 2009, che lo sconto non poteva operare neppure in base alle pattuizioni contenute nel contratto e che il credito era adeguatamente provato. Ha affermato, altresì,
l'irrilevanza delle statuizioni del giudice amministrativo in materia di sconto poiché caratterizzate da un differente petitum. Cont 3. Avverso tale sentenza, notificata in data 10.5.2021, ha proposto gravame l' con atto di citazione notificato l'8.6.2021, sulla base dei seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo di appello, ha indicato il vizio di ultrapetizione laddove il Cont primo giudice si è pronunciato sull'eccezione di giurisdizione, mai sollevata dall' Cont opponente. A ben vedere, ad avviso dell' il Tribunale avrebbe travisato l'ultimo motivo di opposizione relativo non già alla carenza di giurisdizione, quanto ai limiti della stessa;
da tale travisamento sarebbe, quindi, derivato il vizio di omessa motivazione sull'effettivo contenuto della doglianza esposta nel proprio atto di Cont opposizione. Invero, l' richiamando le Sezioni Unite n. 23536/2019, ha rilevato che il primo giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione, nel risolvere la controversia, quanto previsto dai D.C.A. nn. 7/2011 – 85/2012 - 89/2013 e 32/2013, richiamati dal contratto e non oggetto di impugnazione innanzi al G.A. e, invece, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. con riferimento alle prestazioni relative all'annualità del 2010 atteso che pendeva innanzi al G.A. un giudizio avente ad oggetto il D.C.A. n. 35/2010, parte integrante del relativo contratto tra le parti.
3.2. Con il secondo motivo di appello ha rilevato l'operatività, nel caso di specie, della disciplina contenuta nella L. 296/2006 anche per il periodo successivo al 2009 onde garantire il contenimento della spesa sanitaria. Cont 3.3. Con il terzo motivo di appello, l' ha dedotto il vizio di omessa valutazione non essendosi il giudice pronunciato sul motivo di opposizione relativo all'operatività dello sconto tariffario alla luce del richiamo contenuto nel contratto onde rispettare il limite di spesa annuale. In particolare, ha evidenziato che “il rapporto contrattuale è valido nei
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n. 2741/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
soli limiti di calcolo dello sconto” (cfr. pag. 16 atto di appello), determinandosi in mancanza la nullità del rapporto per violazione dei limiti di spesa. Cont 3.4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l' ha contestato l'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice ribadendo che le fatture depositate dal non CP_3 costituiscono valida prova del credito.
Per tutto quanto esposto ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza gravata.
3.5. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità Controparte_1 ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto dell'appello, invocando la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1572/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
All'udienza collegiale del 11.6.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione di termini ridotti (30+20) ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, da parte della Controparte_4
.
[...]
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
4.1. Preliminarmente, con il primo motivo si rileva il vizio di ultrapetizione laddove il Cont primo giudice si è pronunciato sull'eccezione di giurisdizione, mai sollevata dall' opponente. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe travisato l'ultimo motivo di opposizione relativo non già alla carenza di giurisdizione, quanto ai limiti della stessa;
da tale travisamento sarebbe, quindi, derivato il vizio di omessa motivazione sull'effettivo contenuto della doglianza esposta nel proprio atto di opposizione. Cont Allega l' richiamando le Sezioni Unite n. 23536/2019, che il primo giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione, nel risolvere la controversia, quanto previsto dai D.C.A. nn. 7/2011 – 85/2012 - 89/2013 e 32/2013, richiamati dal contratto e non oggetto di impugnazione innanzi al G.A. e, invece, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. con riferimento alle prestazioni relative all'annualità del 2010
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n. 2741/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
atteso che pendeva innanzi al G.A. un giudizio vertente il D.C.A. n. 35/2010, parte integrante del relativo contratto tra le parti.
Premesso: Cont che con l'atto di citazione la aveva svolto una difesa del tutto generica su tale tema, difesa incentrata su mere argomentazioni in diritto, che successivamente, in corso di giudizio, ha depositato la sentenza del TAR n.
5805/2017 avente ad oggetto l'impugnativa del D.C.A. n. 35/2010 e con le note di discussione del 30 aprile 2021 ha chiesto la sospensione del giudizio;
Cont che attualmente secondo quanto la deduce pende gravame avverso detta sentenza del TAR, il motivo è infondato.
Come già ritenuto in analoga decisione dall'adita Corte (cf sentenza collegiale emessa a definizione del fascicolo n. r.g. 147/2020), l'odierna appellante non risulta essere stata parte del giudizio svoltosi avanti il T.A.R. e definito con la invocata sentenza n.
5805/2017, e dunque detta sentenza non può avere l'efficacia di giudicato esterno.
Inoltre, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 211/2024),
“Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis"
–, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse”.
4.2. Quanto ai motivi riguardanti, sotto diversi profili, l'applicabilità al rapporto in esame dello sconto, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente.
Va innanzi tutto rilevato che, come già ripetutamente osservato da questa Corte in numerose pronunce, deve escludersi l'operatività dello sconto per le prestazioni compiute negli anni 2010, 2011 e 2012 per effetto della legge (art. 1 comma 796 lett. o)
l. 296/2006).
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Infatti, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31/12/2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l' "incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n.
94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 10582/2018).
Deve, pertanto, escludersi - come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure - che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Cont Sebbene il primo giudice abbia omesso di valutare la censura dell' relativa all'invocata operatività dello sconto in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti, la Corte, nondimeno, ritiene che la stessa sia infondata.
A quest'ultimo proposito è sufficiente in questa sede richiamare i precedenti di questa
Corte (ex multis, Corte d'Appello di Napoli 1400/2023; Corte d'Appello di Napoli,
272/2018), cui si intende dare continuità, secondo cui deve escludersi che lo sconto sia stato previsto in via pattizia, in forza degli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti delle parti.
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Ed infatti, nel contratto relativo agli anni 2011 e al 2012, l'art. 4 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2011 ( per l'anno 2012) relativa al volume di prestazioni della , determinato Parte_3 per l'anno 2011 all'art. 3, comma 4, è fissato in € 674.100,00 (per l'anno 2012 fissato in € 782.148,66) al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge
296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 686.600,00) (per l'anno 2012 circa € 797.791,63)”.
L'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) dei contratti, dispone che “
1. La remunerazione delle prestazioni di cui al precedente art. 4 avverrà sulla base delle tariffe regionali e della soglia massima di remunerazione delle prestazioni di dialisi convettive…complessivamente erogate dalla sottoscritta struttura come stabilite dal citato decreto n. 7 del 31/01/2011 (e ribadito dal citato decreto n. 76 del 9/7/2012) del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4 se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del
Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 (e 2012) …, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge
296/06”.
Tali articoli non contengono alcuna pattuizione in ordine all'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5 (questo Cont ripetutamente posto a base delle difese dell' , che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art.
4. In altri termini, i contratti partono dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni qui considerati (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabiliscono che lo stesso si applichi in ogni
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caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione il caso in cui le tariffe vengano modificate nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n.
296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362,
1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Con riferimento al contratto relativo all'anno 2013, l'art. 4 dispone, con formulazione che si discosta leggermente dai precedenti contratti, “Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2013 per il volume di prestazioni di
[...]
determinato dall'art. 3, è fissato in a)___, applicando le tariffe Parte_3 vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 858,204,00 applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale”. Quanto alla formulazione dell'art. 5, il primo comma ha il medesimo tenore letterale di quello contenuto nei menzionati contratti relativi agli anni 2011 e 2012, facendo però riferimento al decreto n. 53/2012 del Commissario ad acta. Diversa, invece, è quella del secondo comma dell'art. 5: «... 2.
In ogni caso, l'importo fissato nell'art. 4 lett b) quale limite di spesa netta costituisce il limite massimo di remunerazioni delle prestazioni acquistate nel 2013 dal sottoscritto centro dialisi anche in caso di modifica delle tariffe vigenti». Tuttavia, anche qui la sostanza del ragionamento resta la medesima.
È evidente, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto ex lege n. 296/2006, si intende fare riferimento unicamente all'importo fissato come limite di spesa e non anche alla remunerazione
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delle singole prestazioni. In altri termini, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, dello sconto previsto dalla legge n.
296/2006 (oltre i limiti della sua applicabilità ope legis) impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detta norma alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 429/2023; n. 40/2023; n. 4294/2023; n. 45/2024; n. 2984/2025, tutte relative ai rapporti tra l' ed i diversi centri privati per le prestazioni Parte_2 erogate da questi ultimi nel periodo dal 2010 al 2012).
Ne consegue, altresì, che sono, quindi, prive di pregio, le deduzioni concernenti la validità del contratto, così interpretato.
Infine, priva di fondamento è anche la questione relativa alla presunta mancanza di copertura finanziaria e di superamento del tetto di spesa, per effetto della mancata Cont applicazione dello sconto. L ha infatti solo genericamente dedotto tale circostanza, senza specificare, come sarebbe stato necessario:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nel periodo compreso tra luglio 2010 e marzo 2013;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione, senza che sia neppure necessario porsi il problema dell'onere della prova (sul quale cfr. Cass. n. 17437/2016; Cass. n. 3403/2018; Cass. n. 23324/2018).
4.3. Palesemente infondato è anche il motivo di appello avente ad oggetto la prova del credito. Al riguardo è sufficiente osservare che, oltre alle fatture, è stato prodotto il
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contratto, sicché la prova del credito sarebbe in ogni caso certamente sufficiente. Nella vicenda de qua, tuttavia, il problema neppure si pone, dal momento che non è in discussione lo svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture da parte dell' in quanto le stesse sono state già pagate, sia pure con applicazione dello CP_1 sconto;
in pratica non è controverso lo svolgimento delle prestazioni da parte del centro appellato, né il diritto di quest'ultimo al compenso, ma solo l'entità dello stesso.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia incluso nello scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 euro, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, dunque, di attività istruttoria.
6. Deve infine darsi atto, atteso l'integrale rigetto dell'appello, che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1572/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Parte_1
Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore della società appellata Controparte_1 delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 2741 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1572/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I sezione civile, R.G. 1439/2020, pubblicata in data 10.5.2021,
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Nicola Simonelli (c.f.: ), elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Teverola, alla via Roma, n. 52.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Claudia
Marasco (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto ingiuntivo n. 2677/2019, emesso il 20.11.2019, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere intimava all' (d'ora in poi Parte_1
Cont anche solo di pagare in favore della (d'ora in poi anche solo Controparte_1
), l'importo di € 65.091,68: di cui € 42.715,24, come da fattura n. Controparte_3
62 del 25.6.2019, a titolo di somme non versate per effetto dell'applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture emesse dal Centro per le prestazioni afferenti alla branca di emodialisi ambulatoriale, per cui era stata provvisoriamente accreditata, erogate nel periodo compreso tra luglio 2010 e marzo 2013 in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 per gli anni anzidetti ed €
22.379,44 a titolo di interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dovuti sulla somma di cui alla fattura n. 62; oltre interessi come previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2020 l' ha proposto Parte_2 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 2677/2019, deducendo:
l'inidoneità delle fatture depositate dalla società ricorrente a provare il credito;
la non debenza dell'importo ingiunto in quanto sulle tariffe relative alle prestazioni compiute andava applicato lo sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, anche in forza del richiamo a tale normativa operato dal contratto sottoscritto tra le parti e, che ad ogni modo, l'applicabilità dello sconto era stata accertata con sentenze del TAR
Campania nn. 833/2016 – n.5808/2017 e 4425/2017. Inoltre, a fondamento dell'opposizione, ha precisato che “la copertura finanziaria dei contratti sottoscritti tra le parti è assicurata proprio in ragione del tetto remunerativo previsto, anche, con riferimento all'applicazione dello “sconto” sopra specificato, con la conseguenza che, in mancanza, il contratto è nullo e pertanto alcun credito può ritenersi maturato in capo all'opposta” (pag. 9 atto di citazione in opposizione). Infine, con ultimo motivo di opposizione, ha richiamato la sentenza delle Corte di cassazione a Sezioni Unite n.
23536/2019 relativa ai limiti dei poteri del G.O. in tema di corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi in presenza dei decreti del Commissario ad Acta, atti presupposti dei contratti a valle stipulati tra le parti.
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2. Con sentenza n. 1572/2021, pubblicata in data 10.5.2021, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ritenuta la propria giurisdizione, previa ricostruzione della disciplina in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto Cont ingiuntivo, ha rigettato la domanda dell' rilevando che la disciplina normativa sugli sconti tariffari invocata dall'opponente non era applicabile, essendo limitata al triennio 2007 – 2009, che lo sconto non poteva operare neppure in base alle pattuizioni contenute nel contratto e che il credito era adeguatamente provato. Ha affermato, altresì,
l'irrilevanza delle statuizioni del giudice amministrativo in materia di sconto poiché caratterizzate da un differente petitum. Cont 3. Avverso tale sentenza, notificata in data 10.5.2021, ha proposto gravame l' con atto di citazione notificato l'8.6.2021, sulla base dei seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo di appello, ha indicato il vizio di ultrapetizione laddove il Cont primo giudice si è pronunciato sull'eccezione di giurisdizione, mai sollevata dall' Cont opponente. A ben vedere, ad avviso dell' il Tribunale avrebbe travisato l'ultimo motivo di opposizione relativo non già alla carenza di giurisdizione, quanto ai limiti della stessa;
da tale travisamento sarebbe, quindi, derivato il vizio di omessa motivazione sull'effettivo contenuto della doglianza esposta nel proprio atto di Cont opposizione. Invero, l' richiamando le Sezioni Unite n. 23536/2019, ha rilevato che il primo giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione, nel risolvere la controversia, quanto previsto dai D.C.A. nn. 7/2011 – 85/2012 - 89/2013 e 32/2013, richiamati dal contratto e non oggetto di impugnazione innanzi al G.A. e, invece, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. con riferimento alle prestazioni relative all'annualità del 2010 atteso che pendeva innanzi al G.A. un giudizio avente ad oggetto il D.C.A. n. 35/2010, parte integrante del relativo contratto tra le parti.
3.2. Con il secondo motivo di appello ha rilevato l'operatività, nel caso di specie, della disciplina contenuta nella L. 296/2006 anche per il periodo successivo al 2009 onde garantire il contenimento della spesa sanitaria. Cont 3.3. Con il terzo motivo di appello, l' ha dedotto il vizio di omessa valutazione non essendosi il giudice pronunciato sul motivo di opposizione relativo all'operatività dello sconto tariffario alla luce del richiamo contenuto nel contratto onde rispettare il limite di spesa annuale. In particolare, ha evidenziato che “il rapporto contrattuale è valido nei
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soli limiti di calcolo dello sconto” (cfr. pag. 16 atto di appello), determinandosi in mancanza la nullità del rapporto per violazione dei limiti di spesa. Cont 3.4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l' ha contestato l'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice ribadendo che le fatture depositate dal non CP_3 costituiscono valida prova del credito.
Per tutto quanto esposto ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza gravata.
3.5. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità Controparte_1 ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto dell'appello, invocando la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1572/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
All'udienza collegiale del 11.6.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione di termini ridotti (30+20) ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, da parte della Controparte_4
.
[...]
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
4.1. Preliminarmente, con il primo motivo si rileva il vizio di ultrapetizione laddove il Cont primo giudice si è pronunciato sull'eccezione di giurisdizione, mai sollevata dall' opponente. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe travisato l'ultimo motivo di opposizione relativo non già alla carenza di giurisdizione, quanto ai limiti della stessa;
da tale travisamento sarebbe, quindi, derivato il vizio di omessa motivazione sull'effettivo contenuto della doglianza esposta nel proprio atto di opposizione. Cont Allega l' richiamando le Sezioni Unite n. 23536/2019, che il primo giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione, nel risolvere la controversia, quanto previsto dai D.C.A. nn. 7/2011 – 85/2012 - 89/2013 e 32/2013, richiamati dal contratto e non oggetto di impugnazione innanzi al G.A. e, invece, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. con riferimento alle prestazioni relative all'annualità del 2010
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atteso che pendeva innanzi al G.A. un giudizio vertente il D.C.A. n. 35/2010, parte integrante del relativo contratto tra le parti.
Premesso: Cont che con l'atto di citazione la aveva svolto una difesa del tutto generica su tale tema, difesa incentrata su mere argomentazioni in diritto, che successivamente, in corso di giudizio, ha depositato la sentenza del TAR n.
5805/2017 avente ad oggetto l'impugnativa del D.C.A. n. 35/2010 e con le note di discussione del 30 aprile 2021 ha chiesto la sospensione del giudizio;
Cont che attualmente secondo quanto la deduce pende gravame avverso detta sentenza del TAR, il motivo è infondato.
Come già ritenuto in analoga decisione dall'adita Corte (cf sentenza collegiale emessa a definizione del fascicolo n. r.g. 147/2020), l'odierna appellante non risulta essere stata parte del giudizio svoltosi avanti il T.A.R. e definito con la invocata sentenza n.
5805/2017, e dunque detta sentenza non può avere l'efficacia di giudicato esterno.
Inoltre, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 211/2024),
“Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis"
–, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse”.
4.2. Quanto ai motivi riguardanti, sotto diversi profili, l'applicabilità al rapporto in esame dello sconto, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente.
Va innanzi tutto rilevato che, come già ripetutamente osservato da questa Corte in numerose pronunce, deve escludersi l'operatività dello sconto per le prestazioni compiute negli anni 2010, 2011 e 2012 per effetto della legge (art. 1 comma 796 lett. o)
l. 296/2006).
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Infatti, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31/12/2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l' "incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n.
94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 10582/2018).
Deve, pertanto, escludersi - come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure - che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Cont Sebbene il primo giudice abbia omesso di valutare la censura dell' relativa all'invocata operatività dello sconto in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti, la Corte, nondimeno, ritiene che la stessa sia infondata.
A quest'ultimo proposito è sufficiente in questa sede richiamare i precedenti di questa
Corte (ex multis, Corte d'Appello di Napoli 1400/2023; Corte d'Appello di Napoli,
272/2018), cui si intende dare continuità, secondo cui deve escludersi che lo sconto sia stato previsto in via pattizia, in forza degli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti delle parti.
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Ed infatti, nel contratto relativo agli anni 2011 e al 2012, l'art. 4 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2011 ( per l'anno 2012) relativa al volume di prestazioni della , determinato Parte_3 per l'anno 2011 all'art. 3, comma 4, è fissato in € 674.100,00 (per l'anno 2012 fissato in € 782.148,66) al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge
296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 686.600,00) (per l'anno 2012 circa € 797.791,63)”.
L'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) dei contratti, dispone che “
1. La remunerazione delle prestazioni di cui al precedente art. 4 avverrà sulla base delle tariffe regionali e della soglia massima di remunerazione delle prestazioni di dialisi convettive…complessivamente erogate dalla sottoscritta struttura come stabilite dal citato decreto n. 7 del 31/01/2011 (e ribadito dal citato decreto n. 76 del 9/7/2012) del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4 se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del
Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 (e 2012) …, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge
296/06”.
Tali articoli non contengono alcuna pattuizione in ordine all'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5 (questo Cont ripetutamente posto a base delle difese dell' , che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art.
4. In altri termini, i contratti partono dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni qui considerati (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabiliscono che lo stesso si applichi in ogni
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caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione il caso in cui le tariffe vengano modificate nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n.
296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362,
1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Con riferimento al contratto relativo all'anno 2013, l'art. 4 dispone, con formulazione che si discosta leggermente dai precedenti contratti, “Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2013 per il volume di prestazioni di
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determinato dall'art. 3, è fissato in a)___, applicando le tariffe Parte_3 vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 858,204,00 applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale”. Quanto alla formulazione dell'art. 5, il primo comma ha il medesimo tenore letterale di quello contenuto nei menzionati contratti relativi agli anni 2011 e 2012, facendo però riferimento al decreto n. 53/2012 del Commissario ad acta. Diversa, invece, è quella del secondo comma dell'art. 5: «... 2.
In ogni caso, l'importo fissato nell'art. 4 lett b) quale limite di spesa netta costituisce il limite massimo di remunerazioni delle prestazioni acquistate nel 2013 dal sottoscritto centro dialisi anche in caso di modifica delle tariffe vigenti». Tuttavia, anche qui la sostanza del ragionamento resta la medesima.
È evidente, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto ex lege n. 296/2006, si intende fare riferimento unicamente all'importo fissato come limite di spesa e non anche alla remunerazione
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delle singole prestazioni. In altri termini, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, dello sconto previsto dalla legge n.
296/2006 (oltre i limiti della sua applicabilità ope legis) impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detta norma alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 429/2023; n. 40/2023; n. 4294/2023; n. 45/2024; n. 2984/2025, tutte relative ai rapporti tra l' ed i diversi centri privati per le prestazioni Parte_2 erogate da questi ultimi nel periodo dal 2010 al 2012).
Ne consegue, altresì, che sono, quindi, prive di pregio, le deduzioni concernenti la validità del contratto, così interpretato.
Infine, priva di fondamento è anche la questione relativa alla presunta mancanza di copertura finanziaria e di superamento del tetto di spesa, per effetto della mancata Cont applicazione dello sconto. L ha infatti solo genericamente dedotto tale circostanza, senza specificare, come sarebbe stato necessario:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nel periodo compreso tra luglio 2010 e marzo 2013;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione, senza che sia neppure necessario porsi il problema dell'onere della prova (sul quale cfr. Cass. n. 17437/2016; Cass. n. 3403/2018; Cass. n. 23324/2018).
4.3. Palesemente infondato è anche il motivo di appello avente ad oggetto la prova del credito. Al riguardo è sufficiente osservare che, oltre alle fatture, è stato prodotto il
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contratto, sicché la prova del credito sarebbe in ogni caso certamente sufficiente. Nella vicenda de qua, tuttavia, il problema neppure si pone, dal momento che non è in discussione lo svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture da parte dell' in quanto le stesse sono state già pagate, sia pure con applicazione dello CP_1 sconto;
in pratica non è controverso lo svolgimento delle prestazioni da parte del centro appellato, né il diritto di quest'ultimo al compenso, ma solo l'entità dello stesso.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia incluso nello scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 euro, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, dunque, di attività istruttoria.
6. Deve infine darsi atto, atteso l'integrale rigetto dell'appello, che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1572/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Parte_1
Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore della società appellata Controparte_1 delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo.
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