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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15442/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15442/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA, elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1
VIA GRAMSCI, 6/8 - 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPOLI MARIA Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Parte_2 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 68 07041 ALGHERO presso il difensore avv. LOMBARDO ELISA
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COVA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 29 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. COVA ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVA ANDREA, Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via M. D'Azeglio 29 40123 Bologna presso il difensore avv. COVA
ANDREA
CONVENUTI
rappresentato e difeso dall'avv. SIMEONI PAOLO e dell'avv. Controparte_3 elettivamente domiciliato in VIA SCALZI 21 VERONA presso il difensore avv. SIMEONI PAOLO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da note di precisazione delle conclusioni): Pt_1
“Voglia il Tribunale:
pagina 1 di 13 accertare il diritto dell' e conseguentemente condannare la parte convenuta, eventualmente con Pt_1 manleva da parte di chiamata in causa dalla stessa Associazione Controparte_3 convenuta, a corrispondere in favore dell' stesso, in via surrogatoria, la somma di € 38.385,39 CP_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione in favore di Pt_2
e sino al saldo effettivo, come per legge;
[...] vinte le spese.”
Per (come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni): Parte_2
“1. ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta;
2. accertare e dichiarare il nesso di causa tra i danni subiti dalla sig.ra per come Parte_2 descritti ed accertati ed accertandi in corso di causa e la caduta da cavallo per cui è causa avvenuta in data 30.07.2017, sinistro come meglio descritto in espositiva;
3. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale, ex artt. 2050 e/o 2052cc,
o in subordine ex art. 2043 c.c., in capo all'
[...]
, in persona del Parte_3 responsabile pro-tempore, e ad (nei confronti di quest'ultimo in subordine anche Controparte_2 ai sensi dell'art.2043 cc) in solido tra loro - eventualmente con manleva da parte di
[...]
, chiamata in causa dagli stessi convenuti - per quanto occorso alla attrice in data Controparte_3
30.07.2021 in conseguenza della sua caduta da cavallo, così come meglio descritto nell'espositiva, e per l'effetto 4. condannare l' Parte_3
in persona del responsabile pro-tempore, e
[...] CP_2
in solido tra loro - eventualmente con manleva da parte di ,
[...] Controparte_3 chiamata in causa dagli stessi convenuti - in favore della sig.ra , al risarcimento dei Parte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno alla capacità lavorativa specifica, danno emergente, lucro cessante, danno morale e dinamico-relazionale) dalla medesima subiti in conseguenza del sinistro per un importo quantificato in astratto di €.779.665,50, da quantificare nella sua esattezza in corso di causa e tenuto conto della relazione peritale della dott.ssa depositata Persona_1 nell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n° 9916/20 Tribunale di Bologna e delle successive relazioni peritali;
5. condannare l' Parte_3
in persona del responsabile pro-tempore, e
[...] CP_2
in solido tra loro - eventualmente con manleva da parte di ,
[...] Controparte_3 chiamata in causa dagli stessi convenuti - in favore della sig.ra alla rifusione delle Parte_2 spese (mediche, per consulenti e avvocati) non comprese nel danno emergente come già quantificato sub
4, sopportate e sopportande a seguito del sinistro per cui è causa, comprese le spese di cui all'ATP a carico delle parti ivi presenti, così come verrà accertato e quantificato in corso di causa;
6. condannare l' Parte_3
in persona del responsabile pro-tempore, ed a
[...] CP_2
in solido tra loro – eventualmente con manleva da parte di ,
[...] Controparte_3 chiamata in causa dagli stessi convenuti - alla corresponsione in favore della sig.ra Parte_2 di quanto alla stessa dovuto in conseguenza del sinistro a titolo di danno da perdita di chanche e ciò nella misura che verrà determinata dal Giudice anche secondo equità; pagina 2 di 13
7. il tutto con interessi legali (o se dovuti moratori) e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali al 15% ed oltre al rimborso delle spese della consulenza di parte e di quella
d'ufficio sopportante per il presente giudizio.”
Per per Controparte_1 Controparte_2
(come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni):
“in via principale, rigettare le domande attoree siccome infondate e non provate;
in via subordinata, accertato l'apporto causale della sig.ra nella causazione del sinistro, Pt_2 contenere nella minor somma gli importi dovuti agli attori.
In ogni caso, accertata l'operatività della polizza , dichiarare tenuta e Controparte_3 condannare la medesima compagnia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevata l'odierna convenuta dalle pretese attoree e, quindi, a pagare direttamente a e Pt_1
a ex art. 1917 II comma c.c. tutte le somme dovute per capitale, spese anche legali, Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria.
Dichiarare, inoltre, tenuta e condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della propria assicurata
[...]
delle spese legali per la costituzione e la resistenza Parte_3 nella presente causa.”
Per : (come da note di trattazione scritta e precisazione delle Controparte_3 conclusioni):
“NEL MERITO
- Respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e, conseguentemente, respingersi le relative domande di manleva formulate dalla convenuta nei Parte_3 confronti di Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingersi ogni ulteriore istanza istruttoria delle parti attrici, ivi comprese eventuali richieste di integrazione e/o rinnovazione della CTU.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , in persona del Parte_4 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio l' Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per esercitare nei
[...] suoi confronti il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. per l'importo di € 38.385,39, pari all'indennità di malattia corrisposta a per 167 giorni di malattia conseguenti al sinistro verificatosi Parte_2 il 30.07.2017 presso il maneggio gestito dall'Associazione sportiva.
Nel giudizio così radicato, iscritto avanti il Tribunale di Bologna con il N. 15442/2020 R.G., si costituiva l'Associazione convenuta la quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere tenuta manlevata e indenne, e contestando le modalità del Controparte_3 sinistro come descritte dall' , evidenziando che era stato lo stesso comportamento della signora Pt_1 pagina 3 di 13 ad aver dato causa alla caduta della stessa dal cavallo Pertanto, l'Associazione Pt_2 Pt_5 convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea o, quantomeno, la riduzione, ex art. 1227 c.c., della propria responsabilità.
Il Giudice, con decreto del 09.03.2021, autorizzava la chiamata in causa della Compagnia
[...]
Controparte_3
Quest'ultima, si costituiva in giudizio associandosi, nel merito, alle deduzioni dell'assicurata in ordine all'assenza di responsabilità e, comunque, alla sussistenza di un comportamento colposo della signora tale da giustificare quantomeno una riduzione delle pretese attoree. Pt_2
Con successivo atto di citazione, conveniva in giudizio l' e l'istruttore Parte_2 Parte_3
, chiedendo la condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni subiti, oltre Controparte_2 interessi, rivalutazione e spese.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice esponeva che:
i) in data 30.7.2017, nel corso di una lezione di equitazione che si stava svolgendo sotto la guida e il controllo dell'istruttore , presso il maneggio gestito dall' Controparte_2 [...] di Bologna, aveva riportato lesioni personali Parte_3 cadendo da cavallo;
ii) aveva instaurato procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc al fine di accertare le lesioni subite;
iii) il sinistro aveva avuto ripercussioni anche sulla capacità lavorativa, al punto che, in data
28.9.2018, era stata licenziata dalla per giustificato motivo oggettivo;
Parte_6
iv) a seguito del sinistro, aveva subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, pari a complessivi
€ 779.665,50;
v) in relazione all'occorso, sussisterebbe, dunque, la responsabilità dell' convenuta e Parte_3 dell'istruttore ex artt. 2050 e/o 2052 c.c. Controparte_2
Nel procedimento procedimento così instaurato, iscritto al N.10738/2021 R.G., si costituivano sia l' che i quali, previa richiesta di chiamata in causa di al Parte_3 Controparte_2 Controparte_5 fine di essere dalla stessa manlevati e tenuti indenni, contestavano la dinamica del sinistro allegata in citazione ed evidenziavano l'infondatezza della domanda attorea, essendo la caduta riconducibile a fatto e colpa della stessa danneggiata.
A sua volta, si costituiva in giudizio associandosi nel merito alle difese svolte Controparte_6 dall'assicurata, non solo con riferimento al quantum, ma anche con riguardo alla non applicabilità dell'art. 2050 c.c., trattandosi di allieva esperta e comunque non principiante, e sussistendo il caso fortuito rappresentato dal comportamento dell'attrice stessa.
Con successivo provvedimento, depositato in data 1.10.2021, la causa promossa da Parte_2
(N. 10738/2021 R.G.), veniva riunita a quella precedentemente promossa da (N. 15442/2020 Pt_1
R.G.).
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e la causa veniva istruita mediante produzione documentale, assunzione di prove orali e CTU medico-legale (affidata alla Dott. per accertare i danni, Persona_1
pagina 4 di 13 patrimoniali e non patrimoniali, successivi al deposito della perizia in sede di ATP. Depositata la relazione di CTU in data 21.3.2024, su sollecitazione di parte attrice veniva disposta un'integrazione di perizia.
Il Giudice, esaminate le disponibilità conciliative delle parti, in data 24.9.2024 formulava a sua volta una proposta conciliativa, che veniva accettata senza riconoscimento alcuno da e dai Controparte_5 convenuti, mentre veniva rifiutata dagli attori e . Pt_1 Parte_2
Precisate infine le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Le evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria di causa consentono di ritenere fondate le domande formulate da e da nei limiti di quanto di seguito considerato. Parte_2 Pt_1
Preliminarmente occorre procedere all'inquadramento giuridico della responsabilità delle parti convenute.
Sul punto, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi;
nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito”
(v. ex multis Cass. n. 16637/2008; Cass. 24211/2015).
Ciò premesso, l'esito dell'istruttoria di causa induce ad inquadrare l'asserita responsabilità delle parti convenute nell'ambito della fattispecie regolata dall'art. 2052 c.c.
In merito, occorre innanzitutto evidenziare che ha affermato, a sostegno della propria Parte_2 domanda risarcitoria, una sua pressoché totale assenza di pregressa esperienza nel campo dell'equitazione, precisando che la caduta sarebbe avvenuta nell'atto di montare a cavallo e che il cavallo aveva, già prima dell'inizio della lezione, dato evidenti segni di nervosismo e che non veniva montato da oltre un mese.
Ebbene, le asserzioni dell'attrice in merito alla sua assenza di pregressa esperienza nell'attività equestre hanno trovato smentita sia nella produzione documentale di parte convenuta sia all'esito della prova orale.
Quanto alla produzione documentale, i convenuti, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c, hanno depositato copia delle pagine delle agende in uso all'Associazione ove venivano segnati gli orari delle lezioni, i partecipanti e i cavalli ad essi assegnati, relativi, per quanto di interesse nella presente causa, agli anni 2015, 2016, e 2017. Da tale produzione si evince che conosceva il Parte_2 cavallo per averlo già montato 4 volte l'anno precedente e una volta nel mese di giugno 2017, ma, Pt_5 soprattutto, a smentita delle allegazioni attoree, emerge che frequentava il maneggio Parte_2 pagina 5 di 13 gestito dall'Associazione sin dall'anno 2015 e aveva già sostenuto 39 tra lezioni e passeggiate tanto da poter essere considerata tutt'altro che una principiante.
In particolare, l'attrice aveva effettuato precedenti lezioni nei seguenti giorni:
- ANNO 2015 = 06.09.2015 – 11.09.2015 – 18.09.2015 – 20.09.2015 – 26.09.2015 – 27.09.2015 –
04.10.2015 – 09.10.2015 – 25.10.2015 – 31.10.2015 – 08.11.2015 – 15.11.2015 – 22.11.2015 –
06.12.2015 (doc. A).
- ANNO 2016 = 24.01.2016 – 31.01.2016 – 07.02.2016 – 21.02.2016 – 05.03.2016 – 13.03.2016 –
10.04.2016 – 17.04.2016 – 23.04.2016 – 08.05.2016 – 05.06.2016 - 15.05.2016 – 12.06.2016 –
26.06.2016 – 13.11.2016 – 20.11.2016 – 27.11.2016 – 04.12.2016 (doc. B).
- Anno 2017 = 28.05.2017 – 02.06.2017 – 04.06.2017 – 18.06.2017 – 25.06.2017 – 02.07.2017 –
23.07.2017 (Doc. C).
In cinque di queste occasioni (08.05.2016 – 05.06.2016 - 15.05.2016 – 12.06.2016 – 02.07.2017), tra le quali vi era una passeggiata, la aveva montato il cavallo Pt_2 Pt_5
La difesa attorea, dal suo canto, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., ha prodotto in giudizio documenti ritenuti idonei a provare l'impossibilità per l'attrice di trovarsi presso il centro equestre nelle date e negli orari risultanti dalle agende dell'Associazione in quanto l'attrice risultava impegnata in trasferte lavorative, anche all'estero e anche protrattesi per più giorni, ovvero si trovava in vacanza o, comunque, lontana da Bologna per eventi musicali o culturali.
Le parti convenute, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c., hanno confutato l'idoneità della documentazione avversaria ad attestare l'impossibilità della a presenziare alle lezioni di Pt_2 equitazione e, va detto, tali contestazioni appaiono parzialmente fondate soprattutto con riguardo alle asserite trasferte lavorative extraeuropee (Australia, Hong Kong, New York, Brasile) - posto che l'attrice avrebbe dovuto fornire riscontri maggiormente decisivi, ad esempio allegando copia del proprio passaporto con i timbri di ingresso, i biglietti aerei, le ricevute degli alberghi - o laddove l'attrice non ha fornito riscontri ad asseriti periodi di vacanza o a partecipazioni ad eventi musicali o culturali fuori città.
In ogni caso, mette conto rilevare che, anche ammessa l'efficacia probatoria della documentazione attorea, essa riguarda solo alcune delle lezioni che risultano prenotate in agenda, non essendo stata in grado l'attrice di dimostrare la mancata partecipazione a circa una ventina di lezioni di equitazione nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, numero largamente sufficiente a ritenere che non Parte_2 fosse una principiante nella pratica equestre.
La circostanza suddetta risulta ulteriormente avvalorata anche dalla produzione documentale degli abbonamenti effettuati dall'attrice per la frequentazione delle lezioni (docc. A, B, C): il primo abbonamento presso il Centro Ippico Parco Cavaioni (recante il nominativo dell'attrice e il suo numero di cellulare), valido per il periodo dal 06.09.2015 al 06.10.2015, reca la specifica “Principiante”; tutti gli abbonamenti successivi (recanti il nominativo, il numero di cellulare e, in un caso, anche l'indirizzo dell'attrice) non contengono più tale specifica ma solo la validità, bimestrale o trimestrale, dell'abbonamento stesso.
Con riferimento alla documentazione prodotta dalle parti convenute di cui si è appena dato conto, la difesa attorea, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c., ne ha disconosciuto la validità ed pagina 6 di 13 autenticità, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., ma il richiamo a tali norme risulta improprio posto che parte attrice non intende negare la paternità del contenuto di tali documenti bensì affermare che essi siano stati preconfezionati dai convenuti a fini difensivi, tesi che, per quanto già esposto e ancora di seguito argomentato, non può trovare positiva valutazione.
Infatti, la circostanza che l'attrice frequentasse il centro ippico sin dall'autunno 2015 risulta ulteriormente suffragata dalla produzione documentale offerta da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma
VI, n. 3), c.p.c. proprio in replica ai suddetti assunti attorei: i docc. 13 e 14 consistono, infatti, nelle schede tesserato FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) relative a e tratte dal sito Parte_2 dedicato della federazione dalle quali si evince che l'attrice si è tesserata dal 10.09.2025, data corrispondente all'inizio del primo ciclo di lezioni presso il Centro Ippico Parco Cavaioni (06.09.2015).
Ancora, il fatto che l'attrice non fosse una principiante nella pratica equestre risulta provato dalla documentazione fotografica relativa alla passeggiata a cavallo effettuata nel 2016, cui la ha Pt_2 partecipato, al di fuori del circuito riservato ai principianti, recandosi in mezzo ai boschi unitamente ad altri frequentatori del maneggio (doc. 15, memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c. parte convenuta), circostanza ammessa dalla stessa attrice.
Infine, ulteriori significativi riscontri sono emersi dall'istruttoria orale e, in particolare, dalle dichiarazioni concordanti dei testi (udienza 19.12.2022), (udienza Testimone_1 Testimone_2
17.03.2023) e (udienza 13.06.2023). In particolare, la teste ha confermato che Testimone_3 _1
l'attrice alla data del 30.07.2017 aveva già maturato esperienza nel settore ippico, ben conosceva il maneggio gestito da ASD Turismo Equestre Parco Cavaioni ed aveva già montato il cavallo quindi Pt_5 la stessa non era affatto una semplice principiante, ma un'allieva con discreta esperienza, fatto che trova conferma anche nella partecipazione al gruppo di allievi, che richiede che vi siano “le basi individuali per gestire un cavallo”. La teste ha precisato anche come le “passeggiate” siano riservate a chi _1
è in grado di gestire il cavallo alle tre andature del passo, del trotto e del galoppo. Il fatto che le passeggiate siano riservate agli allievi dotati di esperienza è stato confermato anche dal teste _2
“le passeggiate a cavallo sono riservate agli allievi più esperti”. Il teste ha inoltre precisato di Tes_3 avere fatto con l'attrice una “passeggiata a cavallo più lunga della lezione che durava circa 1 ora e siamo andati fuori dal circuito per i boschi con l'istruttore”, precisando che “alcune domeniche andavo a cavallo insieme all'attrice al maneggio di posso dire che il periodo era fine 2015 fino alla Pt_3 fine dell'anno 2016”.
Appurato, dunque, che l'attrice non era principiante e che il caso di specie ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., occorre ora procedere all'esame della condotta delle parti nel contesto dell'occorso infortunio.
Dalle dichiarazioni testimoniali assunte da coloro che hanno assistito all'infortunio, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non avendo essi alcun rapporto personale con l'attrice, è emerso che prima della salita a cavallo dell'attrice, il cavallo era “normale” e “non manifestava alcun segno di Pt_5 nervosismo” (teste ; come ribadito anche dalla teste , il cavallo “appariva tranquillo _2 _1
e non mostrava segni di nervosismo”; circostanza ulteriormente confermata dal teste che ha Tes_4 parlato di “un cavallo tranquillo, l'ho montato anche io e le mie figlie”, che anche il giorno del sinistro non dava “manifestazioni di nervosismo” (v. deposizione del 12.9.23). Il cavallo era inoltre Tes_4
pagina 7 di 13 adeguato alle condizioni fisiche dell'attrice in quanto “la signora non è alta ed il cavallo è Pt_2 piccolino;
i cavalli sono assegnati anche sulla base della corporatura” (teste . _2
Al momento della salita a cavallo, l'istruttore “era di fronte al muso del cavallo e teneva le redini CP_2 vicino all'imboccatura” ossia nel “modo più sicuro per far salire un cavaliere” (teste , dando _2 allo stesso tempo indicazioni alla signora di salire in maniera “delicata, dolce” (teste ); Pt_2 _1 anche il medico presente nel maneggio, prontamente intervenuto, ossia la Dott.ssa ha Persona_2 confermato in sede istruttoria che il cavallo “era fermo, tenuto per la capezza dall'istruttore”.
Contrariamente alle indicazioni ricevute, l'attrice “si è seduta in maniera impetuosa” (teste ) e _1
“pesantemente” (teste , spaventando il cavallo che si alzava con le zampe anteriori, così _2 facendo cadere l'attrice e perdere la presa delle redini all'istruttore.
Dunque, alla stregua di quanto potuto apprezzare direttamente dai testimoni oculari, non vi è dubbio che nell'atto di montare a cavallo in maniera irruenta e lasciandosi cadere pesantemente, Parte_2 abbia disatteso le indicazioni dell'istruttore e non abbia fatto buon governo degli insegnamenti appresi nelle numerose lezioni di equitazione frequentate.
Ciò posto, e passando alla valutazione delle condotta dell'istruttore , è utile richiamare Controparte_2
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che “La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario,
o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/12/2015,
n. 25223)
Alla luce di tale statuizione non pare potersi affermare che la condotta dell'attrice abbia avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione del danno, non presentando la stessa né i caratteri dell'eccezionalità assoluta, né dell'inevitabilità e neppure della imprevedibilità.
Nella valutazione delle circostanze concrete del fatto non può, infatti, trascurarsi che la signora
è di corporatura assai minuta, avendo un'altezza di 154 cm. (v. CTU medico –legale Parte_2 in atti) e benchè sia stato appurato che le sue abilità equestri siano superiori a quelle di un principiante nella pratica ippica, non può affatto darsi per scontato che la stessa, in ragione della sua statura contenuta, non incontri mai difficoltà a montare a cavallo, anche quando il cavallo assegnatole sia di dimensioni medio-piccole. Dunque non appare circostanza imprevedibile che la signora possa incontrare Pt_2 difficoltà nel salire in groppa al cavallo. Di conseguenza si ritiene che l'istruttore non abbia adottato tutte le possibili cautele idonee ad evitare l'infortunio, non risultando provato, né ancor prima allegato, che l'istruttore abbia offerto all'attrice la possibilità di avvalersi di ausili, quale, ad esempio, uno CP_2 sgabello per agevolarla nel montare a cavallo. Né è stato allegato che in passato la signora Pt_2 non ne abbia mai avuto bisogno.
Per tali ragioni si ritiene che, nel caso di specie, sia configurabile un concorso colposo delle parti convenute ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e che la responsabilità dell'infortunio vada ripartita in misura del 50% su parte attrice e in misura del 50% sulle parti convenute.
Ciò posto, e passando alla quantificazione dell'entità del danno patito dall'attrice, la CTU svolta nel presente procedimento, ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti rappresentati dagli esiti pagina 8 di 13 dell'artrodesi dorso-lombare in frattura di L1 e li ha quantificati nella misura del 27-28%, inteso come danno biologico.
In base alla CTU, l'inabilità temporanea biologica assoluta si è protratta per gg. 30, per ulteriori gg. 30 al 75% e per gg. 120 al 50%.
Dalla perizia si evince la certa ricorrenza anche del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva correlato alla invalidità permanente riportata e alla chirurgia interventistica, all'uso di antidolorifici maggiori e di tutori per la durata dell'inabilità temporanea.
La CTU ha valutato ricorrere anche una riduzione della capacità lavorativa specifica in misura del 13,5
%. Nonostante la percentuale di riduzione appaia tutto sommato modesta, la CTU ha concluso che la signora impiegata in attività di progettazione e sviluppo retail al momento dell'infortunio, Pt_2 difficilmente potrà impiegarsi nuovamente “in attività così faticose che prevedono prolungati periodi di postura in piedi, viaggi, spostamenti, contatti con clienti e fornitori. […]. Potrà reinserirsi in attività di disegnatrice/progettista/architetto ma certamente molto stanziali, essendo preclusi affaticamenti, lunghi percorsi e viaggi che avverranno solo con grande affaticabilità e usura”. Tale valutazione induce a riconoscere all'attrice una personalizzazione del danno in misura del 20%.
In applicazione delle tabelle milanesi vigenti (2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'infortunio (45 anni), la liquidazione del danno non patrimoniale sarà, pertanto, la seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Punto danno biologico € 4.767,63
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 44%) € 2.097,76
Punto danno non patrimoniale € 6.865,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 104.125,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 149.940,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.937,50
pagina 9 di 13 Totale generale: € 162.877,50
Applicata la personalizzazione del 20% sul danno biologico permanente
(€104.125,00/100X20=€20.825,00) il danno non patrimoniale ammonta complessivamente a
€183,702,50 (€162.877,50 + €20.825,00).
Sulle somme liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un totale di € 202.885,62 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Con riguardo al danno patrimoniale, la CTU, e successiva integrazione, ha riconosciuto la congruità e pertinenza di spese mediche per l'importo di € 7481,07.
Anche su tale somma compete il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, così per un totale di € 8.262,28. Non possono, invece, riconoscersi ulteriori spese mediche, in quanto non adeguatamente documentate e allegate tardivamente.
La CTU ha previsto anche la necessità delle seguenti spese future: “2 cicli di fisiochinesiterapia a cadenza annuale per i cicli di terapia “di mantenimento” per almeno 10 anni.”
Nella quantificazione di queste ultime, occorre tenere presente che “ad ogni ciclo corrispondono mediamente 10 sedute di terapia, e che il costo medio per ogni seduta di fisiochinesiterapia effettuata in regime libero professionale corrisponde oggi a circa 30-45 € (costo variabile a seconda della terapia praticata)”.
Considerato, dunque, un costo medio di €40,00 per seduta fisioterapica, all'attrice va riconosciuto, a titolo di danno emergente, l'ulteriore importo di €8.000,00.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento per l'asserito danno da lucro cessante.
Nei propri atti difensivi l'attrice ha lasciato intendere che il licenziamento della stessa da parte di
[...]
e l'esito infruttuoso dei successivi colloqui di lavoro siano avvenuti a causa delle lesioni Parte_6 riportate nel sinistro.
Tali circostanze risultano smentite dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice e anche dalle prove orali.
In particolare, dall'esame dei docc. 13 e 14 prodotti dall'attrice si evince che la signora nel Pt_2 mese di gennaio 2018 aveva ripreso il precedente lavoro presso che veniva svolto Parte_6 per ben 8 mesi, venendo poi licenziata in data 28.09.2018 non a causa delle lesioni, ma “per giustificato motivo oggettivo”, rappresentato dalla cessazione delle attività del dipartimento aziendale presso cui lavorava.
Dal doc. 14 risulta inoltre che all'attrice è stato offerto dalla medesima datrice di lavoro un “contratto di consulenza”, che è stato però rifiutato per motivi puramente economici, ossia perché prevedeva un compenso inferiore.
Quanto ai successivi colloqui di lavoro sostenuti dalla signora non sussiste prova che gli stessi Pt_2 abbiano avuto un esito infruttuoso a causa delle sequele dell'infortunio. In particolare deve evidenziarsi che i testi e chiamati a testimoniare sulla circostanza, si sono limitati Testimone_5 Testimone_6
pagina 10 di 13 a riferire quanto appreso dalla stessa il teste invece, ha confermato il Pt_2 Testimone_7 colloquio avuto dalla presso ma ha anche spiegato perché non vi sia stato un Pt_2 CP_7 seguito affermando che “gl'impegni della direzione brand che avevano portato a contattare l'architetto sono venuti meno perché c'è stato un cambio di management onde per cui non è stato più necessario di avvalersi del supporto”.
Manca quindi un qualsiasi nesso di causa tra le lesioni conseguenti alla caduta e il licenziamento
(avvenuto, si ripete per motivi di riorganizzazione aziendale, privi evidentemente di un qualsivoglia nesso con il sinistro) nonché con le difficoltà riscontrate dall'attrice a trovare un nuovo impiego corrispondente alle proprie aspettative, e quindi il presupposto fondamentale per riconoscere il danno da lucro cessante.
Si osserva, infine, che l'attrice ha allegato di avere riportato un aggravamento delle lesioni nel 2024, producendo ulteriore documentazione medica in corso di causa dopo il deposito dell'integrazione depositata dal CTU, e sostenendo trattarsi di aggravamento riconducibile alle lesioni subite nel 2017.
Nelle note di trattazione scritta del 17.12.2024 e nelle successive note di precisazione delle conclusioni del 24.2.2025 l'attrice ha, in particolare, prodotto nuova documentazione medica relativa ad un intervento chirurgico di vertebroplastica del 03.12.2024, che tuttavia non è in alcun modo riferibile alle lesioni subite in occasione del sinistro del 2017 presso il maneggio gestito dall'ASD Parco Cavaioni.
Dai documenti prodotti (v. certificato di Pronto Soccorso) risulta infatti che l'attrice si è recata al Pronto Soccorso a Bologna in data 11.10.2024 a seguito di “caduta accidentale questa mattina con trauma diretto al rachide lombosacrale e toracico”, con riscontro di frattura della T10 conseguente a tale evento traumatico, e relativa prescrizione di utilizzo di busto e successivo intervento di vertebroplastica;
la documentazione conferma pertanto che sia la frattura che il relativo intervento chirurgico non possono essere ricondotti all'evento lesivo di sette anni prima.
Lo stesso è a dirsi per le ripercussioni di carattere psicologico, da ricondurre unicamente a tale ultimo evento, non essendo significativamente mai state allegate, né documentate prima.
Non merita positiva considerazione neppure l'ulteriore assunto (v. note scritte 17.12.2024 pag. 3) secondo cui il pregiudizio conseguente al sinistro sarebbe tale da aver determinato la sanzione irrogata all'attrice dall'Ordine degli Architetti in data 16.10.2024: detta sanzione è infatti ricollegabile unicamente al mero mancato assolvimento di obblighi di formazione continua per il triennio 2017/2019, che, come condivisibilmente osservato da parte terza chiamata, ben poteva essere svolta da remoto, ed essendo in ogni caso previsto l'esonero da detti obblighi formativi anche in caso di malattia grave o infortunio, di mancato esercizio della professione, ovvero in altri casi di documentato impedimento (cfr. https://bologna.ordingegneri.it/aggiornamento-professionale/esoneri/).
Alla stregua di tutto quanto sopra considerato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice ammonta a complessivi € 219.147,90 (€ 8.262,28 + €8.000,00 + € 202.885,62).
Tale somma va ridotta del 50% in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice, giungendo così all'importo di €109.573,95.
Parte convenuta va dunque condannata alla corresponsione, in favore dell'attrice, di tale somma, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
pagina 11 di 13 Passando, ora ad esaminare la domanda proposta da si evidenzia che per le lesioni subite nel Pt_1 sinistro occorso, ha percepito dall' - in ragione del suo rapporto lavorativo Parte_2 Pt_1 dipendente con la S.R.L. UNIP. l'erogazione dell'indennità di malattia Parte_6 per 167 giorni, dal 1° agosto 2017 al 18 gennaio 2018, per un complessivo importo pari ad € 38.609,11.
Tale circostanza, oltre a non essere stata contestata, risulta ampiamente comprovata dalla documentazione acquisita agli atti. (docc.
1-4 fascicolo ). Pt_1
L'indennità di malattia , erogata al lavoratore dipendente, è una forma di risarcimento per il danno Pt_1 patrimoniale subito a causa della perdita di reddito durante il periodo di malattia. L' eroga l'indennità Pt_1 di malattia al lavoratore dipendente, che viene corrisposta per coprire la perdita di reddito.
La perdita patrimoniale dovuta al mancato guadagno nel periodo di malattia (comprovato dalla certificazione medica, oltre che dalla stessa CTU svolta in corso di causa) è stata “risarcita” dal pagamento dell'indennità di malattia operato da , il quale, dunque, si è tempestivamente surrogato Pt_1 proprio in questa specifica voce di danno.
Il periodo di malattia riconosciuto dall' coincide sostanzialmente con l'invalidità temporanea Pt_1 valutata dalla CTU.
Ne discende che non vi sono dubbi sulla sussistenza, in capo all' , del diritto di surroga di cui all'art. Pt_1
1916 c.c.
L'istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce.
Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione.
Di conseguenza, avendo la creditrice/danneggiata diritto al risarcimento del danno in misura del 50%, in ragione del paritario concorso di colpa, potrà pretendere da parte convenuta solo il 50% di quanto Pt_1 erogato dall'Istituto a a titolo di danno patrimoniale. Parte_2
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a corrispondere in favore dell' stesso, in via CP_4 surrogatoria, la somma di €19.192,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione in favore di e sino al saldo effettivo. Parte_2
Quanto, infine, alla domanda di manleva svolta da parte convenuta nei confronti di
[...]
essa va senz'altro accolta non essendo neppure contestata l'operatività della polizza. Controparte_3
Pertanto la compagnia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, va condannata a tenere indenne e manlevare l'odierna convenuta per le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere a Parte_2
e a per i titoli di cui in motivazione nonché a titolo di spese di giudizio.
[...] Pt_1
Con riguardo alle spese di lite, nel rapporto tra l'attrice e l' convenuta e Parte_2 Parte_3
, tenuto conto dell'infondatezza della domanda relativa al risarcimento del lucro cessante, Controparte_2 che ha elevato significativamente il valore della causa, può disporsi la compensazione in ragione di 1/3, con condanna delle parti convenute al pagamento, in favore dell'attrice, dei residui 2/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in €25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 12 di 13 Nel rapporto tra e parte convenuta, quest'ultima risulta soccombente e, pertanto, va condannata al Pt_1 pagamento, in favore di delle spese di giudizio, liquidate in €6.000,00 oltre rimborso forfetario Pt_1 spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, e le spese di CTP, purché debitamente documentate, vanno definitivamente poste a carico di parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, e , in solido, al pagamento, in favore di per i Controparte_2 Parte_2 titoli di cui in motivazione, della somma di €109.573,95, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
2) Condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, a corrispondere in favore di in via surrogatoria, la somma di € €19.192,70 Pt_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione in favore di Pt_2
e sino al saldo effettivo.
[...]
3) Compensa, in ragione di 1/3, le spese di giudizio tra l'attrice e le parti convenute, Parte_2
e condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, e , in solido, al pagamento, in favore di di 2/3 Controparte_2 Parte_2 delle spese di giudizio, liquidate per l'intero in €25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, a corrispondere in favore di le spese del presente giudizio, liquidate in Pt_1
€6.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, e di CTP, purché debitamente documentate.
5) Condanna in persona del legale rappresentante, a tenere indenne e Controparte_3 manlevare parte convenuta, di tutte le somme che la stessa è tenuta a corrispondere a Parte_2
e ad in ragione della presente sentenza, anche a titolo di spese legali. Pt_1
Bologna 09.07.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15442/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA, elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1
VIA GRAMSCI, 6/8 - 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPOLI MARIA Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Parte_2 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 68 07041 ALGHERO presso il difensore avv. LOMBARDO ELISA
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COVA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 29 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. COVA ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVA ANDREA, Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via M. D'Azeglio 29 40123 Bologna presso il difensore avv. COVA
ANDREA
CONVENUTI
rappresentato e difeso dall'avv. SIMEONI PAOLO e dell'avv. Controparte_3 elettivamente domiciliato in VIA SCALZI 21 VERONA presso il difensore avv. SIMEONI PAOLO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da note di precisazione delle conclusioni): Pt_1
“Voglia il Tribunale:
pagina 1 di 13 accertare il diritto dell' e conseguentemente condannare la parte convenuta, eventualmente con Pt_1 manleva da parte di chiamata in causa dalla stessa Associazione Controparte_3 convenuta, a corrispondere in favore dell' stesso, in via surrogatoria, la somma di € 38.385,39 CP_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione in favore di Pt_2
e sino al saldo effettivo, come per legge;
[...] vinte le spese.”
Per (come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni): Parte_2
“1. ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta;
2. accertare e dichiarare il nesso di causa tra i danni subiti dalla sig.ra per come Parte_2 descritti ed accertati ed accertandi in corso di causa e la caduta da cavallo per cui è causa avvenuta in data 30.07.2017, sinistro come meglio descritto in espositiva;
3. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale, ex artt. 2050 e/o 2052cc,
o in subordine ex art. 2043 c.c., in capo all'
[...]
, in persona del Parte_3 responsabile pro-tempore, e ad (nei confronti di quest'ultimo in subordine anche Controparte_2 ai sensi dell'art.2043 cc) in solido tra loro - eventualmente con manleva da parte di
[...]
, chiamata in causa dagli stessi convenuti - per quanto occorso alla attrice in data Controparte_3
30.07.2021 in conseguenza della sua caduta da cavallo, così come meglio descritto nell'espositiva, e per l'effetto 4. condannare l' Parte_3
in persona del responsabile pro-tempore, e
[...] CP_2
in solido tra loro - eventualmente con manleva da parte di ,
[...] Controparte_3 chiamata in causa dagli stessi convenuti - in favore della sig.ra , al risarcimento dei Parte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno alla capacità lavorativa specifica, danno emergente, lucro cessante, danno morale e dinamico-relazionale) dalla medesima subiti in conseguenza del sinistro per un importo quantificato in astratto di €.779.665,50, da quantificare nella sua esattezza in corso di causa e tenuto conto della relazione peritale della dott.ssa depositata Persona_1 nell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n° 9916/20 Tribunale di Bologna e delle successive relazioni peritali;
5. condannare l' Parte_3
in persona del responsabile pro-tempore, e
[...] CP_2
in solido tra loro - eventualmente con manleva da parte di ,
[...] Controparte_3 chiamata in causa dagli stessi convenuti - in favore della sig.ra alla rifusione delle Parte_2 spese (mediche, per consulenti e avvocati) non comprese nel danno emergente come già quantificato sub
4, sopportate e sopportande a seguito del sinistro per cui è causa, comprese le spese di cui all'ATP a carico delle parti ivi presenti, così come verrà accertato e quantificato in corso di causa;
6. condannare l' Parte_3
in persona del responsabile pro-tempore, ed a
[...] CP_2
in solido tra loro – eventualmente con manleva da parte di ,
[...] Controparte_3 chiamata in causa dagli stessi convenuti - alla corresponsione in favore della sig.ra Parte_2 di quanto alla stessa dovuto in conseguenza del sinistro a titolo di danno da perdita di chanche e ciò nella misura che verrà determinata dal Giudice anche secondo equità; pagina 2 di 13
7. il tutto con interessi legali (o se dovuti moratori) e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali al 15% ed oltre al rimborso delle spese della consulenza di parte e di quella
d'ufficio sopportante per il presente giudizio.”
Per per Controparte_1 Controparte_2
(come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni):
“in via principale, rigettare le domande attoree siccome infondate e non provate;
in via subordinata, accertato l'apporto causale della sig.ra nella causazione del sinistro, Pt_2 contenere nella minor somma gli importi dovuti agli attori.
In ogni caso, accertata l'operatività della polizza , dichiarare tenuta e Controparte_3 condannare la medesima compagnia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevata l'odierna convenuta dalle pretese attoree e, quindi, a pagare direttamente a e Pt_1
a ex art. 1917 II comma c.c. tutte le somme dovute per capitale, spese anche legali, Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria.
Dichiarare, inoltre, tenuta e condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della propria assicurata
[...]
delle spese legali per la costituzione e la resistenza Parte_3 nella presente causa.”
Per : (come da note di trattazione scritta e precisazione delle Controparte_3 conclusioni):
“NEL MERITO
- Respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e, conseguentemente, respingersi le relative domande di manleva formulate dalla convenuta nei Parte_3 confronti di Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingersi ogni ulteriore istanza istruttoria delle parti attrici, ivi comprese eventuali richieste di integrazione e/o rinnovazione della CTU.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , in persona del Parte_4 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio l' Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per esercitare nei
[...] suoi confronti il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. per l'importo di € 38.385,39, pari all'indennità di malattia corrisposta a per 167 giorni di malattia conseguenti al sinistro verificatosi Parte_2 il 30.07.2017 presso il maneggio gestito dall'Associazione sportiva.
Nel giudizio così radicato, iscritto avanti il Tribunale di Bologna con il N. 15442/2020 R.G., si costituiva l'Associazione convenuta la quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere tenuta manlevata e indenne, e contestando le modalità del Controparte_3 sinistro come descritte dall' , evidenziando che era stato lo stesso comportamento della signora Pt_1 pagina 3 di 13 ad aver dato causa alla caduta della stessa dal cavallo Pertanto, l'Associazione Pt_2 Pt_5 convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea o, quantomeno, la riduzione, ex art. 1227 c.c., della propria responsabilità.
Il Giudice, con decreto del 09.03.2021, autorizzava la chiamata in causa della Compagnia
[...]
Controparte_3
Quest'ultima, si costituiva in giudizio associandosi, nel merito, alle deduzioni dell'assicurata in ordine all'assenza di responsabilità e, comunque, alla sussistenza di un comportamento colposo della signora tale da giustificare quantomeno una riduzione delle pretese attoree. Pt_2
Con successivo atto di citazione, conveniva in giudizio l' e l'istruttore Parte_2 Parte_3
, chiedendo la condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni subiti, oltre Controparte_2 interessi, rivalutazione e spese.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice esponeva che:
i) in data 30.7.2017, nel corso di una lezione di equitazione che si stava svolgendo sotto la guida e il controllo dell'istruttore , presso il maneggio gestito dall' Controparte_2 [...] di Bologna, aveva riportato lesioni personali Parte_3 cadendo da cavallo;
ii) aveva instaurato procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc al fine di accertare le lesioni subite;
iii) il sinistro aveva avuto ripercussioni anche sulla capacità lavorativa, al punto che, in data
28.9.2018, era stata licenziata dalla per giustificato motivo oggettivo;
Parte_6
iv) a seguito del sinistro, aveva subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, pari a complessivi
€ 779.665,50;
v) in relazione all'occorso, sussisterebbe, dunque, la responsabilità dell' convenuta e Parte_3 dell'istruttore ex artt. 2050 e/o 2052 c.c. Controparte_2
Nel procedimento procedimento così instaurato, iscritto al N.10738/2021 R.G., si costituivano sia l' che i quali, previa richiesta di chiamata in causa di al Parte_3 Controparte_2 Controparte_5 fine di essere dalla stessa manlevati e tenuti indenni, contestavano la dinamica del sinistro allegata in citazione ed evidenziavano l'infondatezza della domanda attorea, essendo la caduta riconducibile a fatto e colpa della stessa danneggiata.
A sua volta, si costituiva in giudizio associandosi nel merito alle difese svolte Controparte_6 dall'assicurata, non solo con riferimento al quantum, ma anche con riguardo alla non applicabilità dell'art. 2050 c.c., trattandosi di allieva esperta e comunque non principiante, e sussistendo il caso fortuito rappresentato dal comportamento dell'attrice stessa.
Con successivo provvedimento, depositato in data 1.10.2021, la causa promossa da Parte_2
(N. 10738/2021 R.G.), veniva riunita a quella precedentemente promossa da (N. 15442/2020 Pt_1
R.G.).
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e la causa veniva istruita mediante produzione documentale, assunzione di prove orali e CTU medico-legale (affidata alla Dott. per accertare i danni, Persona_1
pagina 4 di 13 patrimoniali e non patrimoniali, successivi al deposito della perizia in sede di ATP. Depositata la relazione di CTU in data 21.3.2024, su sollecitazione di parte attrice veniva disposta un'integrazione di perizia.
Il Giudice, esaminate le disponibilità conciliative delle parti, in data 24.9.2024 formulava a sua volta una proposta conciliativa, che veniva accettata senza riconoscimento alcuno da e dai Controparte_5 convenuti, mentre veniva rifiutata dagli attori e . Pt_1 Parte_2
Precisate infine le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Le evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria di causa consentono di ritenere fondate le domande formulate da e da nei limiti di quanto di seguito considerato. Parte_2 Pt_1
Preliminarmente occorre procedere all'inquadramento giuridico della responsabilità delle parti convenute.
Sul punto, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi;
nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito”
(v. ex multis Cass. n. 16637/2008; Cass. 24211/2015).
Ciò premesso, l'esito dell'istruttoria di causa induce ad inquadrare l'asserita responsabilità delle parti convenute nell'ambito della fattispecie regolata dall'art. 2052 c.c.
In merito, occorre innanzitutto evidenziare che ha affermato, a sostegno della propria Parte_2 domanda risarcitoria, una sua pressoché totale assenza di pregressa esperienza nel campo dell'equitazione, precisando che la caduta sarebbe avvenuta nell'atto di montare a cavallo e che il cavallo aveva, già prima dell'inizio della lezione, dato evidenti segni di nervosismo e che non veniva montato da oltre un mese.
Ebbene, le asserzioni dell'attrice in merito alla sua assenza di pregressa esperienza nell'attività equestre hanno trovato smentita sia nella produzione documentale di parte convenuta sia all'esito della prova orale.
Quanto alla produzione documentale, i convenuti, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c, hanno depositato copia delle pagine delle agende in uso all'Associazione ove venivano segnati gli orari delle lezioni, i partecipanti e i cavalli ad essi assegnati, relativi, per quanto di interesse nella presente causa, agli anni 2015, 2016, e 2017. Da tale produzione si evince che conosceva il Parte_2 cavallo per averlo già montato 4 volte l'anno precedente e una volta nel mese di giugno 2017, ma, Pt_5 soprattutto, a smentita delle allegazioni attoree, emerge che frequentava il maneggio Parte_2 pagina 5 di 13 gestito dall'Associazione sin dall'anno 2015 e aveva già sostenuto 39 tra lezioni e passeggiate tanto da poter essere considerata tutt'altro che una principiante.
In particolare, l'attrice aveva effettuato precedenti lezioni nei seguenti giorni:
- ANNO 2015 = 06.09.2015 – 11.09.2015 – 18.09.2015 – 20.09.2015 – 26.09.2015 – 27.09.2015 –
04.10.2015 – 09.10.2015 – 25.10.2015 – 31.10.2015 – 08.11.2015 – 15.11.2015 – 22.11.2015 –
06.12.2015 (doc. A).
- ANNO 2016 = 24.01.2016 – 31.01.2016 – 07.02.2016 – 21.02.2016 – 05.03.2016 – 13.03.2016 –
10.04.2016 – 17.04.2016 – 23.04.2016 – 08.05.2016 – 05.06.2016 - 15.05.2016 – 12.06.2016 –
26.06.2016 – 13.11.2016 – 20.11.2016 – 27.11.2016 – 04.12.2016 (doc. B).
- Anno 2017 = 28.05.2017 – 02.06.2017 – 04.06.2017 – 18.06.2017 – 25.06.2017 – 02.07.2017 –
23.07.2017 (Doc. C).
In cinque di queste occasioni (08.05.2016 – 05.06.2016 - 15.05.2016 – 12.06.2016 – 02.07.2017), tra le quali vi era una passeggiata, la aveva montato il cavallo Pt_2 Pt_5
La difesa attorea, dal suo canto, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., ha prodotto in giudizio documenti ritenuti idonei a provare l'impossibilità per l'attrice di trovarsi presso il centro equestre nelle date e negli orari risultanti dalle agende dell'Associazione in quanto l'attrice risultava impegnata in trasferte lavorative, anche all'estero e anche protrattesi per più giorni, ovvero si trovava in vacanza o, comunque, lontana da Bologna per eventi musicali o culturali.
Le parti convenute, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c., hanno confutato l'idoneità della documentazione avversaria ad attestare l'impossibilità della a presenziare alle lezioni di Pt_2 equitazione e, va detto, tali contestazioni appaiono parzialmente fondate soprattutto con riguardo alle asserite trasferte lavorative extraeuropee (Australia, Hong Kong, New York, Brasile) - posto che l'attrice avrebbe dovuto fornire riscontri maggiormente decisivi, ad esempio allegando copia del proprio passaporto con i timbri di ingresso, i biglietti aerei, le ricevute degli alberghi - o laddove l'attrice non ha fornito riscontri ad asseriti periodi di vacanza o a partecipazioni ad eventi musicali o culturali fuori città.
In ogni caso, mette conto rilevare che, anche ammessa l'efficacia probatoria della documentazione attorea, essa riguarda solo alcune delle lezioni che risultano prenotate in agenda, non essendo stata in grado l'attrice di dimostrare la mancata partecipazione a circa una ventina di lezioni di equitazione nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, numero largamente sufficiente a ritenere che non Parte_2 fosse una principiante nella pratica equestre.
La circostanza suddetta risulta ulteriormente avvalorata anche dalla produzione documentale degli abbonamenti effettuati dall'attrice per la frequentazione delle lezioni (docc. A, B, C): il primo abbonamento presso il Centro Ippico Parco Cavaioni (recante il nominativo dell'attrice e il suo numero di cellulare), valido per il periodo dal 06.09.2015 al 06.10.2015, reca la specifica “Principiante”; tutti gli abbonamenti successivi (recanti il nominativo, il numero di cellulare e, in un caso, anche l'indirizzo dell'attrice) non contengono più tale specifica ma solo la validità, bimestrale o trimestrale, dell'abbonamento stesso.
Con riferimento alla documentazione prodotta dalle parti convenute di cui si è appena dato conto, la difesa attorea, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c., ne ha disconosciuto la validità ed pagina 6 di 13 autenticità, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., ma il richiamo a tali norme risulta improprio posto che parte attrice non intende negare la paternità del contenuto di tali documenti bensì affermare che essi siano stati preconfezionati dai convenuti a fini difensivi, tesi che, per quanto già esposto e ancora di seguito argomentato, non può trovare positiva valutazione.
Infatti, la circostanza che l'attrice frequentasse il centro ippico sin dall'autunno 2015 risulta ulteriormente suffragata dalla produzione documentale offerta da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma
VI, n. 3), c.p.c. proprio in replica ai suddetti assunti attorei: i docc. 13 e 14 consistono, infatti, nelle schede tesserato FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) relative a e tratte dal sito Parte_2 dedicato della federazione dalle quali si evince che l'attrice si è tesserata dal 10.09.2025, data corrispondente all'inizio del primo ciclo di lezioni presso il Centro Ippico Parco Cavaioni (06.09.2015).
Ancora, il fatto che l'attrice non fosse una principiante nella pratica equestre risulta provato dalla documentazione fotografica relativa alla passeggiata a cavallo effettuata nel 2016, cui la ha Pt_2 partecipato, al di fuori del circuito riservato ai principianti, recandosi in mezzo ai boschi unitamente ad altri frequentatori del maneggio (doc. 15, memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c. parte convenuta), circostanza ammessa dalla stessa attrice.
Infine, ulteriori significativi riscontri sono emersi dall'istruttoria orale e, in particolare, dalle dichiarazioni concordanti dei testi (udienza 19.12.2022), (udienza Testimone_1 Testimone_2
17.03.2023) e (udienza 13.06.2023). In particolare, la teste ha confermato che Testimone_3 _1
l'attrice alla data del 30.07.2017 aveva già maturato esperienza nel settore ippico, ben conosceva il maneggio gestito da ASD Turismo Equestre Parco Cavaioni ed aveva già montato il cavallo quindi Pt_5 la stessa non era affatto una semplice principiante, ma un'allieva con discreta esperienza, fatto che trova conferma anche nella partecipazione al gruppo di allievi, che richiede che vi siano “le basi individuali per gestire un cavallo”. La teste ha precisato anche come le “passeggiate” siano riservate a chi _1
è in grado di gestire il cavallo alle tre andature del passo, del trotto e del galoppo. Il fatto che le passeggiate siano riservate agli allievi dotati di esperienza è stato confermato anche dal teste _2
“le passeggiate a cavallo sono riservate agli allievi più esperti”. Il teste ha inoltre precisato di Tes_3 avere fatto con l'attrice una “passeggiata a cavallo più lunga della lezione che durava circa 1 ora e siamo andati fuori dal circuito per i boschi con l'istruttore”, precisando che “alcune domeniche andavo a cavallo insieme all'attrice al maneggio di posso dire che il periodo era fine 2015 fino alla Pt_3 fine dell'anno 2016”.
Appurato, dunque, che l'attrice non era principiante e che il caso di specie ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., occorre ora procedere all'esame della condotta delle parti nel contesto dell'occorso infortunio.
Dalle dichiarazioni testimoniali assunte da coloro che hanno assistito all'infortunio, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non avendo essi alcun rapporto personale con l'attrice, è emerso che prima della salita a cavallo dell'attrice, il cavallo era “normale” e “non manifestava alcun segno di Pt_5 nervosismo” (teste ; come ribadito anche dalla teste , il cavallo “appariva tranquillo _2 _1
e non mostrava segni di nervosismo”; circostanza ulteriormente confermata dal teste che ha Tes_4 parlato di “un cavallo tranquillo, l'ho montato anche io e le mie figlie”, che anche il giorno del sinistro non dava “manifestazioni di nervosismo” (v. deposizione del 12.9.23). Il cavallo era inoltre Tes_4
pagina 7 di 13 adeguato alle condizioni fisiche dell'attrice in quanto “la signora non è alta ed il cavallo è Pt_2 piccolino;
i cavalli sono assegnati anche sulla base della corporatura” (teste . _2
Al momento della salita a cavallo, l'istruttore “era di fronte al muso del cavallo e teneva le redini CP_2 vicino all'imboccatura” ossia nel “modo più sicuro per far salire un cavaliere” (teste , dando _2 allo stesso tempo indicazioni alla signora di salire in maniera “delicata, dolce” (teste ); Pt_2 _1 anche il medico presente nel maneggio, prontamente intervenuto, ossia la Dott.ssa ha Persona_2 confermato in sede istruttoria che il cavallo “era fermo, tenuto per la capezza dall'istruttore”.
Contrariamente alle indicazioni ricevute, l'attrice “si è seduta in maniera impetuosa” (teste ) e _1
“pesantemente” (teste , spaventando il cavallo che si alzava con le zampe anteriori, così _2 facendo cadere l'attrice e perdere la presa delle redini all'istruttore.
Dunque, alla stregua di quanto potuto apprezzare direttamente dai testimoni oculari, non vi è dubbio che nell'atto di montare a cavallo in maniera irruenta e lasciandosi cadere pesantemente, Parte_2 abbia disatteso le indicazioni dell'istruttore e non abbia fatto buon governo degli insegnamenti appresi nelle numerose lezioni di equitazione frequentate.
Ciò posto, e passando alla valutazione delle condotta dell'istruttore , è utile richiamare Controparte_2
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che “La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario,
o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/12/2015,
n. 25223)
Alla luce di tale statuizione non pare potersi affermare che la condotta dell'attrice abbia avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione del danno, non presentando la stessa né i caratteri dell'eccezionalità assoluta, né dell'inevitabilità e neppure della imprevedibilità.
Nella valutazione delle circostanze concrete del fatto non può, infatti, trascurarsi che la signora
è di corporatura assai minuta, avendo un'altezza di 154 cm. (v. CTU medico –legale Parte_2 in atti) e benchè sia stato appurato che le sue abilità equestri siano superiori a quelle di un principiante nella pratica ippica, non può affatto darsi per scontato che la stessa, in ragione della sua statura contenuta, non incontri mai difficoltà a montare a cavallo, anche quando il cavallo assegnatole sia di dimensioni medio-piccole. Dunque non appare circostanza imprevedibile che la signora possa incontrare Pt_2 difficoltà nel salire in groppa al cavallo. Di conseguenza si ritiene che l'istruttore non abbia adottato tutte le possibili cautele idonee ad evitare l'infortunio, non risultando provato, né ancor prima allegato, che l'istruttore abbia offerto all'attrice la possibilità di avvalersi di ausili, quale, ad esempio, uno CP_2 sgabello per agevolarla nel montare a cavallo. Né è stato allegato che in passato la signora Pt_2 non ne abbia mai avuto bisogno.
Per tali ragioni si ritiene che, nel caso di specie, sia configurabile un concorso colposo delle parti convenute ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e che la responsabilità dell'infortunio vada ripartita in misura del 50% su parte attrice e in misura del 50% sulle parti convenute.
Ciò posto, e passando alla quantificazione dell'entità del danno patito dall'attrice, la CTU svolta nel presente procedimento, ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti rappresentati dagli esiti pagina 8 di 13 dell'artrodesi dorso-lombare in frattura di L1 e li ha quantificati nella misura del 27-28%, inteso come danno biologico.
In base alla CTU, l'inabilità temporanea biologica assoluta si è protratta per gg. 30, per ulteriori gg. 30 al 75% e per gg. 120 al 50%.
Dalla perizia si evince la certa ricorrenza anche del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva correlato alla invalidità permanente riportata e alla chirurgia interventistica, all'uso di antidolorifici maggiori e di tutori per la durata dell'inabilità temporanea.
La CTU ha valutato ricorrere anche una riduzione della capacità lavorativa specifica in misura del 13,5
%. Nonostante la percentuale di riduzione appaia tutto sommato modesta, la CTU ha concluso che la signora impiegata in attività di progettazione e sviluppo retail al momento dell'infortunio, Pt_2 difficilmente potrà impiegarsi nuovamente “in attività così faticose che prevedono prolungati periodi di postura in piedi, viaggi, spostamenti, contatti con clienti e fornitori. […]. Potrà reinserirsi in attività di disegnatrice/progettista/architetto ma certamente molto stanziali, essendo preclusi affaticamenti, lunghi percorsi e viaggi che avverranno solo con grande affaticabilità e usura”. Tale valutazione induce a riconoscere all'attrice una personalizzazione del danno in misura del 20%.
In applicazione delle tabelle milanesi vigenti (2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'infortunio (45 anni), la liquidazione del danno non patrimoniale sarà, pertanto, la seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Punto danno biologico € 4.767,63
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 44%) € 2.097,76
Punto danno non patrimoniale € 6.865,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 104.125,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 149.940,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.937,50
pagina 9 di 13 Totale generale: € 162.877,50
Applicata la personalizzazione del 20% sul danno biologico permanente
(€104.125,00/100X20=€20.825,00) il danno non patrimoniale ammonta complessivamente a
€183,702,50 (€162.877,50 + €20.825,00).
Sulle somme liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un totale di € 202.885,62 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Con riguardo al danno patrimoniale, la CTU, e successiva integrazione, ha riconosciuto la congruità e pertinenza di spese mediche per l'importo di € 7481,07.
Anche su tale somma compete il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, così per un totale di € 8.262,28. Non possono, invece, riconoscersi ulteriori spese mediche, in quanto non adeguatamente documentate e allegate tardivamente.
La CTU ha previsto anche la necessità delle seguenti spese future: “2 cicli di fisiochinesiterapia a cadenza annuale per i cicli di terapia “di mantenimento” per almeno 10 anni.”
Nella quantificazione di queste ultime, occorre tenere presente che “ad ogni ciclo corrispondono mediamente 10 sedute di terapia, e che il costo medio per ogni seduta di fisiochinesiterapia effettuata in regime libero professionale corrisponde oggi a circa 30-45 € (costo variabile a seconda della terapia praticata)”.
Considerato, dunque, un costo medio di €40,00 per seduta fisioterapica, all'attrice va riconosciuto, a titolo di danno emergente, l'ulteriore importo di €8.000,00.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento per l'asserito danno da lucro cessante.
Nei propri atti difensivi l'attrice ha lasciato intendere che il licenziamento della stessa da parte di
[...]
e l'esito infruttuoso dei successivi colloqui di lavoro siano avvenuti a causa delle lesioni Parte_6 riportate nel sinistro.
Tali circostanze risultano smentite dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice e anche dalle prove orali.
In particolare, dall'esame dei docc. 13 e 14 prodotti dall'attrice si evince che la signora nel Pt_2 mese di gennaio 2018 aveva ripreso il precedente lavoro presso che veniva svolto Parte_6 per ben 8 mesi, venendo poi licenziata in data 28.09.2018 non a causa delle lesioni, ma “per giustificato motivo oggettivo”, rappresentato dalla cessazione delle attività del dipartimento aziendale presso cui lavorava.
Dal doc. 14 risulta inoltre che all'attrice è stato offerto dalla medesima datrice di lavoro un “contratto di consulenza”, che è stato però rifiutato per motivi puramente economici, ossia perché prevedeva un compenso inferiore.
Quanto ai successivi colloqui di lavoro sostenuti dalla signora non sussiste prova che gli stessi Pt_2 abbiano avuto un esito infruttuoso a causa delle sequele dell'infortunio. In particolare deve evidenziarsi che i testi e chiamati a testimoniare sulla circostanza, si sono limitati Testimone_5 Testimone_6
pagina 10 di 13 a riferire quanto appreso dalla stessa il teste invece, ha confermato il Pt_2 Testimone_7 colloquio avuto dalla presso ma ha anche spiegato perché non vi sia stato un Pt_2 CP_7 seguito affermando che “gl'impegni della direzione brand che avevano portato a contattare l'architetto sono venuti meno perché c'è stato un cambio di management onde per cui non è stato più necessario di avvalersi del supporto”.
Manca quindi un qualsiasi nesso di causa tra le lesioni conseguenti alla caduta e il licenziamento
(avvenuto, si ripete per motivi di riorganizzazione aziendale, privi evidentemente di un qualsivoglia nesso con il sinistro) nonché con le difficoltà riscontrate dall'attrice a trovare un nuovo impiego corrispondente alle proprie aspettative, e quindi il presupposto fondamentale per riconoscere il danno da lucro cessante.
Si osserva, infine, che l'attrice ha allegato di avere riportato un aggravamento delle lesioni nel 2024, producendo ulteriore documentazione medica in corso di causa dopo il deposito dell'integrazione depositata dal CTU, e sostenendo trattarsi di aggravamento riconducibile alle lesioni subite nel 2017.
Nelle note di trattazione scritta del 17.12.2024 e nelle successive note di precisazione delle conclusioni del 24.2.2025 l'attrice ha, in particolare, prodotto nuova documentazione medica relativa ad un intervento chirurgico di vertebroplastica del 03.12.2024, che tuttavia non è in alcun modo riferibile alle lesioni subite in occasione del sinistro del 2017 presso il maneggio gestito dall'ASD Parco Cavaioni.
Dai documenti prodotti (v. certificato di Pronto Soccorso) risulta infatti che l'attrice si è recata al Pronto Soccorso a Bologna in data 11.10.2024 a seguito di “caduta accidentale questa mattina con trauma diretto al rachide lombosacrale e toracico”, con riscontro di frattura della T10 conseguente a tale evento traumatico, e relativa prescrizione di utilizzo di busto e successivo intervento di vertebroplastica;
la documentazione conferma pertanto che sia la frattura che il relativo intervento chirurgico non possono essere ricondotti all'evento lesivo di sette anni prima.
Lo stesso è a dirsi per le ripercussioni di carattere psicologico, da ricondurre unicamente a tale ultimo evento, non essendo significativamente mai state allegate, né documentate prima.
Non merita positiva considerazione neppure l'ulteriore assunto (v. note scritte 17.12.2024 pag. 3) secondo cui il pregiudizio conseguente al sinistro sarebbe tale da aver determinato la sanzione irrogata all'attrice dall'Ordine degli Architetti in data 16.10.2024: detta sanzione è infatti ricollegabile unicamente al mero mancato assolvimento di obblighi di formazione continua per il triennio 2017/2019, che, come condivisibilmente osservato da parte terza chiamata, ben poteva essere svolta da remoto, ed essendo in ogni caso previsto l'esonero da detti obblighi formativi anche in caso di malattia grave o infortunio, di mancato esercizio della professione, ovvero in altri casi di documentato impedimento (cfr. https://bologna.ordingegneri.it/aggiornamento-professionale/esoneri/).
Alla stregua di tutto quanto sopra considerato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice ammonta a complessivi € 219.147,90 (€ 8.262,28 + €8.000,00 + € 202.885,62).
Tale somma va ridotta del 50% in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice, giungendo così all'importo di €109.573,95.
Parte convenuta va dunque condannata alla corresponsione, in favore dell'attrice, di tale somma, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
pagina 11 di 13 Passando, ora ad esaminare la domanda proposta da si evidenzia che per le lesioni subite nel Pt_1 sinistro occorso, ha percepito dall' - in ragione del suo rapporto lavorativo Parte_2 Pt_1 dipendente con la S.R.L. UNIP. l'erogazione dell'indennità di malattia Parte_6 per 167 giorni, dal 1° agosto 2017 al 18 gennaio 2018, per un complessivo importo pari ad € 38.609,11.
Tale circostanza, oltre a non essere stata contestata, risulta ampiamente comprovata dalla documentazione acquisita agli atti. (docc.
1-4 fascicolo ). Pt_1
L'indennità di malattia , erogata al lavoratore dipendente, è una forma di risarcimento per il danno Pt_1 patrimoniale subito a causa della perdita di reddito durante il periodo di malattia. L' eroga l'indennità Pt_1 di malattia al lavoratore dipendente, che viene corrisposta per coprire la perdita di reddito.
La perdita patrimoniale dovuta al mancato guadagno nel periodo di malattia (comprovato dalla certificazione medica, oltre che dalla stessa CTU svolta in corso di causa) è stata “risarcita” dal pagamento dell'indennità di malattia operato da , il quale, dunque, si è tempestivamente surrogato Pt_1 proprio in questa specifica voce di danno.
Il periodo di malattia riconosciuto dall' coincide sostanzialmente con l'invalidità temporanea Pt_1 valutata dalla CTU.
Ne discende che non vi sono dubbi sulla sussistenza, in capo all' , del diritto di surroga di cui all'art. Pt_1
1916 c.c.
L'istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce.
Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione.
Di conseguenza, avendo la creditrice/danneggiata diritto al risarcimento del danno in misura del 50%, in ragione del paritario concorso di colpa, potrà pretendere da parte convenuta solo il 50% di quanto Pt_1 erogato dall'Istituto a a titolo di danno patrimoniale. Parte_2
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a corrispondere in favore dell' stesso, in via CP_4 surrogatoria, la somma di €19.192,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione in favore di e sino al saldo effettivo. Parte_2
Quanto, infine, alla domanda di manleva svolta da parte convenuta nei confronti di
[...]
essa va senz'altro accolta non essendo neppure contestata l'operatività della polizza. Controparte_3
Pertanto la compagnia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, va condannata a tenere indenne e manlevare l'odierna convenuta per le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere a Parte_2
e a per i titoli di cui in motivazione nonché a titolo di spese di giudizio.
[...] Pt_1
Con riguardo alle spese di lite, nel rapporto tra l'attrice e l' convenuta e Parte_2 Parte_3
, tenuto conto dell'infondatezza della domanda relativa al risarcimento del lucro cessante, Controparte_2 che ha elevato significativamente il valore della causa, può disporsi la compensazione in ragione di 1/3, con condanna delle parti convenute al pagamento, in favore dell'attrice, dei residui 2/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in €25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 12 di 13 Nel rapporto tra e parte convenuta, quest'ultima risulta soccombente e, pertanto, va condannata al Pt_1 pagamento, in favore di delle spese di giudizio, liquidate in €6.000,00 oltre rimborso forfetario Pt_1 spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, e le spese di CTP, purché debitamente documentate, vanno definitivamente poste a carico di parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, e , in solido, al pagamento, in favore di per i Controparte_2 Parte_2 titoli di cui in motivazione, della somma di €109.573,95, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
2) Condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, a corrispondere in favore di in via surrogatoria, la somma di € €19.192,70 Pt_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione in favore di Pt_2
e sino al saldo effettivo.
[...]
3) Compensa, in ragione di 1/3, le spese di giudizio tra l'attrice e le parti convenute, Parte_2
e condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, e , in solido, al pagamento, in favore di di 2/3 Controparte_2 Parte_2 delle spese di giudizio, liquidate per l'intero in €25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Condanna l' in persona del Parte_3 legale rappresentante, a corrispondere in favore di le spese del presente giudizio, liquidate in Pt_1
€6.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, e di CTP, purché debitamente documentate.
5) Condanna in persona del legale rappresentante, a tenere indenne e Controparte_3 manlevare parte convenuta, di tutte le somme che la stessa è tenuta a corrispondere a Parte_2
e ad in ragione della presente sentenza, anche a titolo di spese legali. Pt_1
Bologna 09.07.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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