Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
del Decreto N. -OMISSIS- del 14/08/2021, notificato all'odierno ricorrente il 28/08/2021 del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui è stata applicata la sanzione disciplinare della Pena Pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo;
di ogni altro atto, anche non noto e non comunicato, presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’atto del 14 gennaio 2026, notificato in pari data, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND LI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stata applicata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
2. Si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 611/2021, l’intestato Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari.
4. In data 14 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato in atti una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
5. All’udienza straordinaria del 12 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia, sussistendone i relativi presupposti.
Ai fini dell’estinzione del giudizio, l’art. 84, comma 3, c.p.a. prescrive che l’atto di rinuncia, redatto secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Nel caso di specie la rinuncia di parte ricorrente è stata ritualmente notificata alle Amministrazioni resistenti, che non si sono opposte.
7. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
ND LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LI | ZI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.