Sentenza breve 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 17/06/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Molfese e Walter Turrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Monte Nero n. 5;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e Danilo Parvopasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
- dell’atto del 26 febbraio 2025 con oggetto: Comunicazione esito procedimento -OMISSIS-del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 60 “Regolamento del Bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi (D.G.R. n. 10/1602 seduta del 4 aprile 2014)” notificato, per presa conoscenza e visione integrale, al ricorrente, in data 2 marzo 2025;
- della determinazione dirigenziale emessa dall’“Area Strategie Innovative per i Trasporti” con Oggetto: “ Sanzione disciplinare a carico della licenza taxi -OMISSIS- ” del 26 febbraio 2025 notificato, per presa conoscenza e visione integrale, al ricorrente, in data 2 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di una licenza di esercizio taxi, in data 10 ottobre 2024, alle ore 2.30, mentre aveva a bordo due passeggeri, è stato sottoposto ad un controllo su strada ad un posto di blocco effettuato dai Carabinieri, i quali hanno accertato l’inidoneità alla guida a causa di un evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti.
Secondo la denuncia presentata dai Carabinieri a seguito del controllo il ricorrente ha forzato il posto di blocco proseguendo per la destinazione indicata dai passeggeri ed ha opposto resistenza al fermo eseguito dopo un inseguimento.
A seguito della perquisizione personale e dell’autovettura è stata rinvenuta la presenza di alcolici e di 0,90 grammi di cocaina.
Ad ulteriori controlli amministrativi eseguiti dalla polizia locale il ricorrente è risultato:
- privo del libretto di circolazione;
- con la revisione dell’auto scaduta;
- con l’auto utilizzata nonostante fosse sottoposta a fermo fiscale;
- privo degli aggiornamenti tariffari sul tassametro;
- senza le vetrofanie attestanti la conformità tariffaria;
- alla guida con patente scaduta di validità nel 2020 e giacente in Prefettura;
- alla guida con C.A.P. KB professionale scaduto di validità;
- alla guida senza licenza di esercizio, ancorché provvisoria.
Sono stati quindi contestati al ricorrente gli illeciti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. (violenza e resistenza a pubblico ufficiale), all’art. 187, comma 8, del Codice della Strada (rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti durante la guida), all’art. 186 bis , comma 6, lett. c), del Codice della Strada (rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza durante la guida commesso da conducente professionale), all’art. 186 bis , comma 3 e 186, comma 2, lett. c), del Codice della Strada (guida in stato d’ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l con l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2, sexies, commessa da conducente professionale) e gli illeciti amministrativi di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 (possesso di sostanza stupefacente per uso personale), all’art. 86, comma 3, del Codice della Strada (violazione delle prescrizioni quale titolare di licenza uso taxi art. 40 Regolamento Bacino Aeroportuale Lombardo), all’art. 141, comma 3 e 8 del Codice della strada (velocità non adeguata), all’art. 126, comma 11 del Codice della Strada (guida con patente scaduta di validità), all’art. 80, comma 14, del Codice della strada (ripetuta omessa revisione del veicolo), all’art. 192, comma 4 e 7, del Codice della strada (mancato arresto in posto di blocco), all’art. 214, comma 8 del Codice della strada (circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale).
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 213, comma 4, del Codice della strada perché utilizzato per la commissione di reato.
Il Comune di Milano, all’esito di un procedimento disciplinare svolto dalla Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 del regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2, recante “ Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi ”, con determinazione n. 1375/2025 del 26 febbraio 2025, ha disposto la decadenza della licenza di esercizio taxi per la fattispecie prevista dall’art. 57, comma 1, lett. a), concernente lo “ svolgimento del servizio da parte di persona sprovvista di uno o più requisiti prescritti dalla normativa per l'esercizio della professione ”.
Con il ricorso in epigrafe il provvedimento di decadenza è impugnato con due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 57 del sopra citato regolamento regionale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà in quanto il provvedimento di decadenza si limita a richiamare, quale ragione giustificatrice della sanzione adottata, la mancanza di uno o più requisiti prescritti dalla normativa, senza tuttavia specificare in concreto quali siano quelli mancanti.
Al riguardo il ricorrente precisa di essersi sottoposto a visita medica in data 18 aprile 2025, per il rinnovo della patente, che ha dato esito positivo, e che ha provveduto a confermare la validità, relativamente alla patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo B.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il difetto di istruttoria e di motivazione perché l’Amministrazione comunale ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento e l’unico atto pervenuto è quello con il quale la motorizzazione civile ha comunicato l’avvio del procedimento di revisione del certificato di abilitazione professionale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano eccependo in rito la nullità del ricorso perché non sottoscritto, e l’improcedibilità per tardività in quanto la determinazione con cui è stata disposta la decadenza è stata inviata al ricorrente a mezzo di posta elettronica ordinaria il 26 febbraio 2025, e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione è scaduto il 28 aprile 2025, mentre il ricorso è stato tardivamente notificato il giorno successivo 29 aprile 2025.
Con un’ulteriore eccezione il Comune sostiene che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto attualmente il ricorrente non è titolare di una patente di guida in corso di validità e il veicolo utilizzato per l’attività è sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed è stato affidato al custode al fine del trasferimento della proprietà.
Nel merito il Comune di Milano ha replicato alle censure proposte concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., a fronte della mancata dichiarazione della sussistenza di ragioni ostative, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente, perché il ricorso è infondato nel merito.
Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione perché la determinazione n. 1375/2025 del 26 febbraio 2025, con cui è stata disposta la decadenza della licenza di esercizio taxi, non specifica quali siano i requisiti prescritti dalla normativa ritenuti in concreto mancanti.
La censura è infondata perché l’ordinamento non impone che il provvedimento sia inderogabilmente accompagnato da una motivazione autosufficiente, ed ammette una motivazione per relationem , mediante il richiamo ad altri atti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 14 marzo 2025, n. 2129 e la giurisprudenza ivi citata).
L’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone infatti che le ragioni della decisione possono risultare da un altro atto richiamato dalla decisione stessa, purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all'interessato la possibilità di prenderne visione.
Nel caso in esame la determinazione impugnata richiama espressamente l’annotazione di servizio della polizia locale prot. n. 19124/2024 del 10 ottobre 2024, da cui è risultata, sul piano amministrativo, la mancanza della disponibilità della licenza provvisoria, assegnata a seguito del furto dell’originale, l’omessa regolazione dei livelli tariffari, la guida con patente scaduta di validità, il codice di abilitazione professionale scaduto e la mancanza di vetrofania attestante la conformità tariffaria.
È inoltre richiamato il verbale della Commissione tecnica regionale dal quale risulta inoltre la mancanza del libretto di circolazione nonché l’utilizzo di un’automobile con revisione scaduta e sottoposta a fermo fiscale.
Alla luce di tali riferimenti, che essendo richiamati dal provvedimento impugnato ne integrano la motivazione, il primo motivo si rivela infondato, in quanto il ricorrente è stato posto nelle condizioni di conoscere quali siano i requisiti prescritti dalla normativa ritenuti mancanti dall’Amministrazione.
Peraltro va anche sottolineato che il ricorrente né in sede procedimentale né nel ricorso contesta le violazioni accertate dalla polizia locale.
Infatti nel corso dell’audizione tenutasi il 15 gennaio 2025 presso la Commissione tecnica il ricorrente ha confermato “ tutto ciò che è riportato nei verbali rispetto alla effettiva scadenza dei documenti necessari alla guida, alla licenza e alla manutenzione necessaria per l’esercizio efficiente dell’autopubblica, fra cui le revisioni del veicolo e l’aggiornamento del tassametro ”.
Parimenti privo di fondamento è il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Infatti l’Amministrazione con atto prot. 14/11/2024.0583178.U trasmesso il 14 novembre 2024 (cfr. doc. 3 allegato alle difese dell’Amministrazione) ha espressamente dato la “ comunicazione di avvio di procedimento disciplinare e richiesta deduzioni per violazione del Regolamento di Bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi ”, convocando il ricorrente per il 15 gennaio 2025 ad una seduta alla quale il ricorrente ha effettivamente partecipato fornendo il proprio apporto procedimentale.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Milano liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di compensi e spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.