Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
NR. 1502 /2024 R.G.L.
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PRIMA
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Gerardina Guglielmo;
visto il fascicolo d'ufficio riportato all'attenzione della scrivente in data 30.05.2025;
Considerato che
il procedimento è stato inizialmente delegato al GOP e, tuttavia, tenuto conto del carico di lavoro del dott. il quale sostituisce la dott.ssa CP_1 Per_1 anche nella gestione di altri procedimenti per ATP delegati dalla dott.ssa , Per_2 appare necessario, al fine di provvedere alla sollecita definizione, revocare parzialmente la delega ed emettere il provvedimento conclusivo del presente giudizio;
sentiti il GOP ed il Presidente del Tribunale sul punto;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta dalla ricorrente
NATA A ATENA LUCANA (SA) IL 01/03/1964 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. GALLITIELLO GIUSEPPE, nei C.F._1 confronti di RAPP.TO E DOTT. ; CP_2 CP_3 CP_4
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio risultano contestate dalla parte ricorrente mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; dato atto che successivamente alla dichiarazione di dissenso la parte non ha provveduto a depositare, entro l'ulteriore termine perentorio di 30 giorni, il ricorso introduttivo del giudizio (cfr. attestazione della cancelleria in calce al decreto di assegnazione termini), con ciò facendo venir meno le conseguenze derivanti dall'aver sollevato contestazioni sulle risultanze peritali;
ritenuto, quindi, che il mancato assolvimento dell'onere innanzi detto ha reso inefficace la preventiva contestazione;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , depositata in data 06.02.2025. Persona_3 D I C H IA R A
non dovuto il rimborso delle spese di difesa all e CP_2 P O N E
definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti, CP_2 atteso che la parte ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Si comunichi a cura della cancelleria. Lagonegro, 03/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Gerardina Guglielmo