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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 642 /2025
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ; Parte_1
visti i documenti allegati;
ritenuti i crediti liquidi, esigibili ed assistiti da prova scritta;
ritenuto sussistere grave pregiudizio nel ritardo, trattandosi di crediti retributivi assimilabili a quelli alimentari, dovendo presumersi che le retribuzioni siano di norma destinate al mantenimento del lavoratore e della sua famiglia;
visti gli artt. 633, 641 e 642 co. 2° c.p.c.
INGIUNGE
a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
di pagare al ricorrente, senza dilazione, la somma di euro 33.463,45, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalle scadenze al saldo, nonché la refusione delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rimborso contributo unificato, rimborso spese pari a euro 317,20, ed oltre le spese successive occorrende;
AUTORIZZA in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
AVVERTE il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Genova, 9/04/2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ; Parte_1
visti i documenti allegati;
ritenuti i crediti liquidi, esigibili ed assistiti da prova scritta;
ritenuto sussistere grave pregiudizio nel ritardo, trattandosi di crediti retributivi assimilabili a quelli alimentari, dovendo presumersi che le retribuzioni siano di norma destinate al mantenimento del lavoratore e della sua famiglia;
visti gli artt. 633, 641 e 642 co. 2° c.p.c.
INGIUNGE
a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
di pagare al ricorrente, senza dilazione, la somma di euro 33.463,45, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalle scadenze al saldo, nonché la refusione delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rimborso contributo unificato, rimborso spese pari a euro 317,20, ed oltre le spese successive occorrende;
AUTORIZZA in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
AVVERTE il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Genova, 9/04/2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto