Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 8083/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 7 comma 3 d. lgs. n. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 8083/2022 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Paneri, C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata unitamente all'atto di citazione - parte attrice contro nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ghiara, presso C.F._2 cui è elettivamente domiciliata, come da procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione,
e nei confronti di
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Elio P.IVA_1
Castellano, presso cui è elettivamente domiciliata, come da procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione,
- parte convenuta
pagina 1 di 17
Per parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere le domande e per l'effetto dichiarare ed accertare che il sinistro per cui è causa
è avvenuto per fatto e colpa esclusiva di , conseguentemente Controparte_1 condannarla in via solidale e/o alternativa con già CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti CP_3
i danni subiti da a seguito del sinistro per cui è Parte_2 causa, danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, esistenziali, da vita di relazione, morali, diretti e indiretti, presenti e futuri subiti e patiendi, così come richiesti e illustrati nel presente atto, nella misura emersa in corso di causa e nel corso della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danno richieste dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento, detratto quanto già percepito.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede altresì ammettersi per interpello e per testi i capitoli di prova di cui alla narrativa iv da intendersi ritrascritti e preceduti dalle parole “vero che”...”. Per parte convenuta “rigettare le richieste di parte Controparte_1 attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non dimostrate;
in subordine, accertare e dichiarare che il IG e la IGa Parte_2 hanno concorso ugualmente a causare il sinistro del 26/06/2019, con CP_1 ogni conseguente statuizione in ordine al risarcimento del danno;
in ogni caso, stabilire che è tenuta a manlevare e tenere CP_4 indenne la IGa dalle richieste avanzate nei suoi confronti dal CP_1
IG , e per l'effetto condannarla al pagamento delle somme Parte_2 che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
con vittoria delle spese di giudizio anche nei confronti di , CP_4 tenuta a farsi carico delle spese per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c.”.
Per parte convenuta HDI ASSICURAZIONI S.P.A.: “NEL MERITO, respingere la domanda risarcitoria formulata da in quanto Parte_1 infondata e non provata, ritenendo congrua e satisfattoria l'offerta già corrisposta dalla Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. Vinte le spese di giudizio”.
pagina 2 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
conveniva in giudizio e esponendo tra l'altro: Controparte_1 Controparte_4
- che, in data 26.6.2019, alle ore 18.50 circa, mentre stava percorrendo in bicicletta la Galleria Cristoforo Colombo in Genova, con direzione piazza
Dante, muovendosi sul margine estremo della corsia di destra, veniva urtato dal veicolo Volkswagen Fox, targato DL840DP, che procedeva nella sua stessa direzione;
- che, nello specifico, l'autovettura, condotta e di proprietà di CP_1
e assicurata con aveva sterzato improvvisamente
[...] Controparte_4 sulla destra senza avvedersi della presenza della bicicletta dell'attore;
- che, in conseguenza dell'impatto con l'autovettura , era CP_5
caduto al suolo, riportando lesioni personali, mentre il veicolo della CP_1
proseguiva la propria marcia per poi arrestarsi poco dopo;
- di essere stato quindi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Galliera di Genova, dove gli venivano inizialmente diagnosticate “algie al IV dito mano sinistra con segni di instabilità articolare, sindattilia, Contusione spalla destra e ginocchio sinistro ma articolarità completa”;
- di essersi comunque sottoposto nei successivi mesi a ulteriori esami e accertamenti strumentali, come meglio descritti nella documentazione medica in atti;
- che le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro erano descritte dal proprio consulente medico legale, dott. in Persona_1
“esiti di trauma contusivo distrattivo alla mano sinistra in destrimane con lesione di LCR della PIPJ IV dito;
esiti di trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di LCA e ampia lesione condrale da impatto del
pagina 3 di 17 condilo femorale mediale sottoposto a ridimensionamento LCA e successivo intervento di legamentoplastica LCA/PTB e condroabrasione;
esiti di trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra con lesione del LPAA sottoposto ad intervento chirurgico di legamento plastica. Esiti cicatriziali”, quantificando i danni patiti in un'invalidità permanente pari all'11-12%; 3 giorni di I.T.T.; 80 giorni di I.T. al 75%; 60 giorni di I.T. al 50%; 30 giorni di I.T. al 25%;
- di aver ricevuto, in data 23.3.2022, a titolo di risarcimento danni per lesioni da parte di – ora divenuta - Controparte_3 Controparte_4
l'importo di € 6.523,41, trattenuto dall'attore in acconto;
- che il sinistro per cui è causa sarebbe da ascriversi alla responsabilità esclusiva di Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido o in alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del sinistro stradale del 26.6.2019.
Con comparsa di risposta del 22.12.2022, si costituiva in giudizio CP_4
contestando gli assunti attorei, anche sotto il profilo del quantum.
[...]
In particolare, la compagnia assicurativa deduceva che:
- non vi era prova della reale dinamica del sinistro;
- nel rapporto di incidente gli Agenti avevano concluso nel senso che dalle dichiarazioni rese dalle parti interessate e dalla assenza di testimoni al fatto non fosse possibile comprendere se fosse stata la vettura della a CP_1 stringere a destra la biciletta dell'attore, oppure se fosse stata quest'ultima a sorpassare a destra la;
CP_5
- in questo contesto non era possibile ascrivere l'incidente all'esclusiva responsabilità di dovendosi, invece, attribuire le Controparte_1
pagina 4 di 17 responsabilità dell'accaduto in via concorsuale paritaria ad ambedue i conducenti ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c.;
- inoltre, dalla documentazione medica prodotta in atti da parte attrice emergeva che la lussazione del ginocchio sinistro, per cui l'attore si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa Scassi il 2.10.2019, fosse dovuta ad un incidente domestico, con la conseguenza che questa lesione non aveva alcuna correlazione causale con il sinistro per cui è causa;
- in ogni caso, l'importo corrisposto ante causam dalla compagnia all'attore era da ritenersi congruo e satisfattorio dei danni da costui subiti.
La compagnia instava, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa del 30.12.2022, si costituiva in giudizio altresì Controparte_1 la quale contestava anch'essa che non vi era prova sia della reale dinamica del sinistro sia, in ogni caso, di un proprio comportamento pericoloso tenuto nell'occasione. Rilevava quindi che l'importo corrisposto dalla compagnia fosse da ritenersi congruo, istando per il rigetto della domanda e comunque chiedendo di essere manlevata da per il caso di accoglimento Controparte_4
delle domande attoree.
Alla prima udienza del 24.1.2023 il Giudice, rilevato che non era stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, obbligatorio in materia di danni da circolazione dei veicoli, rinviava la causa per consentire l'avveramento di detta condizione di procedibilità.
All'udienza del 23.5.2023 -preso atto dell'esito negativo della negoziazione assistita- venivano concessi i termini perentori per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
Assegnata la causa alla scrivente, con ordinanza 10.1.2024 veniva ammesse le prove: “- sulle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 c.p.c.
pagina 5 di 17 da parte attrice, preso atto del fatto che sono indicati i capitoli da 1 a 4 che attengono alla dinamica del sinistro (specificamente contestata da entrambe le convenute) e che non è precisato se i testi indicati fossero presenti al momento dello stesso, ritenuto che gli ulteriori capitoli dedotti non siano ammissibili, in quanto generici, inerenti a circostanze da provarsi documentalmente o valutativi, ritenuto allo stato superfluo autorizzare il deposito degli originali della documentazione medica già prodotta in copia
(documentazione in originale che, se del caso, potrà essere esibita direttamente al c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, qualora la c.t.u. venga successivamente ammessa), - sulle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 c.p.c. da parte convenuta assicurazione, ritenuti ammissibili i capitoli di prova da 1 a 3, sulla dinamica, per interrogatorio formale e per testimone, ritenuto che gli ulteriori capitoli dedotti non siano ammissibili, in quanto generici, inerenti a circostanze da provarsi documentalmente o valutativi, - preso poi atto del fatto che parte convenuta non ha formulato istanze istruttorie, ammette i capitoli di prova da 1 CP_1
a 3 dedotti da parte convenuta assicurazione nella II memoria ex art. 183
c.p.c., per interrogatorio formale e per testi, riserva all'esito la valutazione sull'ammissione della richiesta c.t.u.; dispone che parte attrice depositi, ex art. 210 c.p.c. ed entro 5 giorni prima della prossima udienza, la documentazione inerente al proprio accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Galliera nel tardo pomeriggio del 26/06/2019, se esistente, e del rapporto del
118 relativo al soccorso dell'ambulanza che sarebbe stato prestato all'attore
ed avvenuto lo stesso giorno, intorno alle ore 18,50, presso la Galleria Pt_2
Colombo di Genova...”.
pagina 6 di 17 Si procedeva all'assunzione delegata delle prove orali ammesse: all'udienza del 20.3.2024 l'attore e la convenuta si sottoponevano all'interrogatorio formale e venivano sentiti i testi Testimone_1
e (agente della polizia locale). All'udienza del 3.4.2024 Testimone_2
parte attrice rinunciava al teste . Testimone_3
Con ordinanza 29.5.2024 veniva ammessa la richiesta CTU medico legale, con conferimento del relativo incarico alla dott.ssa Persona_2
Infine, fallito il tentativo di conciliazione e non avendo avuto esito la proposta conciliativa formulata con ordinanza dell'11.4.2025, che prevedeva il versamento a favore di parte attrice ed a carico dell'assicurazione dell'importo omnicomprensivo di 1.000,00 euro (già tenuto conto di quanto versato ante causam), oltre contributo spese legali di 850,00 euro (oltre accessori), oltre rimborso contributo unificato e spese c.t.p. se documentate;
spese di c.t.u. come già liquidate a carico dell'assicurazione; contributo spese in favore della convenuta, a carico dell'assicurazione, di 1.000,00 euro, oltre accessori
(proposta accettata dalle parti convenute, ma non anche da parte attrice), è stata fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concesso termine per il deposito di note finali.
All'udienza del 27.5.2025, il Giudice ha invitato i Difensori a precisare se il nominativo del teste fosse stato indicato Testimone_4
stragiudizialmente alla Compagnia o comunque in altro modo o se sia stato indicato per la prima volta in atto di citazione.
All'udienza del 5.6.2025, così fissata a seguito di istanza di parte attrice (che nelle more ha depositato sentenza penale), le parti hanno discusso la causa, che è poi stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 7 comma 3 d. lgs. n. 164/2024.
pagina 7 di 17 ***
2. La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di ulteriori somme a titolo risarcitorio, non può essere accolta, tenuto conto di quanto pacificamente già versato prima dell'instaurazione del giudizio
***
2.1. Per quanto attiene al profilo dell'an debeatur, l'attività istruttoria espletata e la documentazione versata in atti non hanno dimostrato l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro del Controparte_1
26.6.2019.
Deve premettersi che, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, l'art. 2054, c. 2, c.c. introduce una presunzione di colpa prevista a carico di ciascuno dei conducenti con funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto delle rispettive responsabilità. Ne deriva che, quando un conducente deduca (come fatto da parte attrice in atto di citazione) la colpa esclusiva dell'altro, il primo non per questo si libera dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri effettivamente che il sinistro sia da ascriversi alla responsabilità esclusiva del conducente convenuto in giudizio, dovendosi, altrimenti, presumere anche il suo colpevole concorso.
Ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia fornito idonea la prova che l'incidente del 26.6.2019 sia da attribuire alla colpa esclusiva di CP_1
non potendosi ritenere superata la presunzione di paritaria
[...]
responsabilità nella causazione del sinistro stradale.
pagina 8 di 17 Nella relazione d'incidente prodotta in causa da entrambe le parti convenute -e sostanzialmente confermata in sede di escussione testimoniale all'udienza del
20.3.2024 dall'Agente che l'ha redatta, – emerge che: Testimone_2
- giunti gli agenti sul luogo del sinistro, “i veicoli coinvolti erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento”;
- “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”;
- “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”, pur essendo entrambi “muniti di dispositivo antibloccaggio ruote”;
- “le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto”.
In tale contesto di incertezza e assenza di elementi probatori, gli Agenti hanno concluso che “entrambi i veicoli stavano percorrendo la galleria Cristoforo
Colombo in direzione di levante, quando giunti pochi metri dallo sbocco in
Piazza Dante, venivano a contatto lateralmente e il conducente del velocipede
[ ] … cadeva a terra riportando lesioni”, ritenendo Parte_1
(condivisibilmente) che non vi fossero sufficienti elementi per ricostruire in maniera precisa l'effettiva dinamica del sinistro (“Dalle dichiarazioni la dinamica non è chiara se il conducente del veicolo A abbia stretto alla propria destra urtando il velocipede, o se quest'ultimo nel tentativo di sorpassare sulla destra abbia urtato la fiancata destra del veicolo A”).
Né l'onere della prova gravante su parte attrice può ritenersi assolto in forza della testimonianza di , intimato da parte Testimone_5
attrice ed escusso all'udienza del 20.3.2024 e che ha dichiarato di aver visto il veicolo della “tagliare” la strada alla bicicletta dell'attore facendolo CP_1
pagina 9 di 17 cadere (“…la ha tagliato la strada al ragazzo in bicicletta ... Io CP_5
mi sono fermato perché credevo che l'avesse investito e gli avesse fatto male…”); di aver poi dato all'attore il suo numero di telefono, per poi allontanarsi prima dell'arrivo dei vigili.
L'attendibilità delle dichiarazioni del teste, in rapporto alla percezione che egli possa aver avuto della dinamica del sinistro, infatti, è inficiata dal fatto che gli
Agenti non hanno reperito testimoni oculari sul luogo del sinistro e che nessun testimone è stato indicato nemmeno dai conducenti (così le dichiarazioni dell'ag. “…Raccogliemmo le dichiarazioni della signora e poi Tes_2 CP_1 andammo in ospedale per raccogliere le dichiarazioni del sig. Tes_6
Entrambi non ci fornirono nominativi di testimoni presenti al fatto, né noi li reperimmo sul luogo del sinistro…”). Peraltro, il nominativo di testi oculari non era stato indicato prima dell'instaurazione del giudizio, nemmeno nelle richieste stragiudiziali risarcitorie alla compagnia (essendo emerso soltanto in atto di citazione).
A fronte dell'assenza di circostanze oggettive che confermino la presenza del teste al momento del sinistro, anche il tenore delle Testimone_4
dichiarazioni rese fa emergere alcune incertezze circa l'effettiva percezione delle dinamica del sinistro medesimo da parte del teste: richiesto inizialmente di un racconto del sinistro da parte del Giudice, il teste si Testimone_4
limitava a dichiarare di aver visto i due veicoli quando improvvisamente il conducente della bicicletta cadeva a terra (“…Io poi ho visto ad un tratto che la persona in bicicletta era caduta e l'auto davanti a me stava andando via…”), senza quindi far riferimento al modello della macchina condotta dalla né ad un urto causato da quest'ultima né ad una precisa dinamica del CP_1
sinistro; tali circostanze sono state riferite soltanto in risposta ai capitoli di pagina 10 di 17 prova (“…Sul cap. 3) E' vero, la ha tagliato la strada al ragazzo CP_5
in bicicletta…”).
Infine, ulteriori incertezze circa la ricostruzione della dinamica del sinistro e la presenza di testimoni che possano averne avuto chiara percezione paiono emergere anche dal confronto fra le dichiarazioni rese dall'attore il Pt_2
giorno del sinistro agli Agenti della Polizia Locale, da un lato, e quanto invece dichiarato dal teste , dall'altro. Testimone_4
L'attore ha espressamente dichiarato agli Agenti di Polizia Locale: Pt_2
“…il conducente del veicolo A [ossia, mi ha scontrato Controparte_1
chiudendomi dal marciapiede, dopo lo scontro sono caduto nella carreggiata, meno male non arrivavano da dietro”; dunque, secondo l'attore al momento del sinistro dietro di lui non vi erano veicoli (e, pertanto, testimoni). Al contrario, il teste ha affermato di essere in auto e di trovarsi proprio Tes_4
dietro l'attore (“…Davanti a me c'era un'altra auto e ancora davanti c'era una bicicletta sulla parte destra…”); ciò in contrasto con quanto dichiarato dall'attore agli Agenti verbalizzanti.
Tale essendo il quadro probatorio emerso dall'istruttoria -anche orale- svolta, le risultanze probatorie non consentono di ritenere accertata in concreto la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura.
Deve pertanto ritenersi, in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., che i due conducenti abbiano concorso in pari misura (50% ciascuno) nella determinazione del sinistro stradale oggetto di causa.
***
2.2. Passandosi alla disamina del quantum debeatur, per quanto attiene al danno non patrimoniale, dall'espletata CTU medico-legale (che non è stata pagina 11 di 17 oggetto di motivate osservazioni critiche dai consulenti di parte) è risultata a carico dell'attore (nato il [...], quindi di 28 anni, 9 mesi e 28 giorni all'epoca del sinistro del 26.6.2019) un'invalidità permanente del 5%, un'invalidità temporanea assoluta di giorni 1, parziale al 75% di 70 giorni, nonché un'ulteriore invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e al
25% di giorni 30 (cfr. pag. 13 e 14 della relazione).
In particolare, il c.t.u. ha concluso che “A seguito della vicenda di cui causa il
p. ha subito una lesione dell'integrità psicofisica, precisamente esiti di trauma contusivo-distrattivo alla mano sinistra in destrimane con lesione di LCR della PIPJ IV dito ed esiti di lacerazione parziale del legamento PAA del piede sinistro sottoposto a legamentoplastica. Non è possibile dimostrare il nesso fra la lesione del legamento LCA del ginocchio sinistro e l'incidente oggetto di causa, dal momento che in tutti i numerosi accertamenti e visite specialistiche effettuate nell'immediatezza dell'incidente e nei mesi immediatamente successivi non emerge traccia di riferiti disturbi al ginocchio
(a parte un generico trauma al ginocchio sinistro in pronto soccorso in un quadro di policontusioni). I problemi al ginocchio sinistro vengono certificati per la prima volta il 28/09/2019 dal medico curante, che fino a quel momento aveva certificato solo di algie al dito della mano e alla caviglia. Subito dopo riscontriamo l'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale Villa Scassi il 2 ottobre 2019 che riporta in anamnesi “riferito trauma distorsivo ginocchio sinistro avvenuto ieri accidentalmente in ambiente domestico durante la doccia” definita in diagnosi come “trauma al ginocchio sinistro”. Solo da allora si ha riscontro nella certificazione prodotta di gonalgia sinistra con richiesta di TAC in sospetta lesione di LCA. Dalle lettere di dimissioni ospedaliere del dicembre 2019 è certificato un quadro di condropatia
pagina 12 di 17 femorale di 2°-3°, quindi un quadro degenerativo, oltre a una lesione del legamento che, però, sembra imputabile al suddetto infortunio domestico avvenuto ad ottobre 2019 visto che, per tre mesi, in nessun referto si fa cenno
a gonalgia o problemi al ginocchio di qualsivoglia natura (la dottoressa nel luglio 2019 aveva richiesto una ecografia alla caviglia sinistra a Per_3
seguito delle algie lamentate dal p. e all'edema, diventa difficile pensare che già all'epoca avesse problemi al ginocchio di gravità tale come una lesione traumatica di un legamento che non fossero stati indagati dal medico curante). Per la mano sinistra è stato posto un buddy taping al III-IV dito per
25 giorni, senza indicazione chirurgica. Per il legamento PAA della caviglia sinistra si è provveduto, a dicembre 2019, dopo vari accertamenti strumentali
e visite specialistiche, ad un intervento di legamentoplastica. Riferisce gonalgia sinistra persistente con limitazione articolare e sensazione di cedimento specialmente nell'affrontare le scale. Lamenta saltuario fastidio alla caviglia sinistra. Su espressa domanda nega disturbi o fastidi alla mano sinistra”.
Pertanto, il c.t.u. ha ribadito che la lesione al legamento LCA del ginocchio sinistro è dovuta “verosimilmente a un trauma domestico di ottobre 2019, con accesso al pronto soccorso, che ha agito su un quadro degenerativo preesistente. Si rileva dalla documentazione sanitaria un intervento al ginocchio destro di meniscectomia e legamentoplastica nel giugno 2019 che non interessa i distretti corporei oggetti di questa causa”.
Ne segue che il danno permanente riscontrato attualmente, causalmente riconducibile al sinistro, consiste in una lesione di LCR della PIPJ IV dito ed esiti di lacerazione parziale del legamento PAA del piede sinistro sottoposto a legamentoplastica.
pagina 13 di 17 Nella quantificazione del danno risarcibile si deve tener conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea. Solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza ed essere oggetto di liquidazione (cfr. Cass. civ., Sez III, n.
10303/2012). Ne segue che, nel caso di specie, sommando il periodo di inabilità temporanea all'età del all'epoca dei fatti, l'età per la Pt_2
liquidazione dei danni diviene 29 anni.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore viene determinato (utilizzando le
Tabelle Ministeriali di cui al D.M. 16.07.2024, applicabili al caso di specie stante l'entità dell'inabilità permanente accertata e la materia su cui verte la causa) sulla base del seguente calcolo: IP (5%) € 6.429,80;
ITT (1 giorni x € 55,24) € 55,24; ITP (70 giorni x € 55,24 al 75%) € 2.900,10;
ITP (30 gg x € 55,24 al 50%) € 88,60; ITP (30 gg x € 55,24 al 25%) € 414,30,
Sommano € 10.628,04.
In applicazione dell'art. 139 c. ass., nulla viene riconosciuto per danno morale o personalizzazione, in assenza di deduzione e offerta di prova dell'incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero dell'aver causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
In tema di lesioni micropermanenti, ravvisabili nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma
pagina 14 di 17 l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento” (Cass. Civ., sent. 17209/2015). Tuttavia, anche il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il cd. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del
2008, ove si afferma "l'autonomia ontologica del danno morale", e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. In definitiva va esclusa
“ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatici del danneggiato", mentre "la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica", deve essere supportata da un'attività "almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo" (Cass., n. 29121/2008).
Nel caso in esame, il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta del pregiudizio biologico, omettendo tuttavia di argomentare specificamente sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. Tanto vale a maggio ragione se si considera che, nell'effettuare la quantificazione del danno, il ctu ha specificamente tenuto conto del giorno di pagina 15 di 17 ricovero e dell'intervento del 23.12.2019 ai fini della quantificazione dell'inabilità temporanea (indicati quale elemento idoneo a consentire un aumento della liquidazione nelle difese finali di parte attrice).
Nulla spetta nemmeno a titolo di danno biologico personalizzato, nonostante parte attrice abbia insistito per la liquidazione di detta posta risarcitoria in citazione (cfr. pag. 3), in difetto di allegazione e prova di concreti elementi su cui fondare l'esigenza di personalizzazione. Invero, parte attrice non ha specificamente allegato né ha offerto prova di attività extra-lavorative o abitudini di vita svolte in precedenza e definitivamente precluse a seguito dell'incidente di causa;
peraltro, nell'elaborato del CTU, in risposta a specifico quesito sul punto, si legge che “il quadro clinico e l'esame obiettivo appare nettamente migliorato tale da non comportare ripercussioni sulla attività lavorativa o non lavorativa del p.” (pag. 14 relazione).
Nulla può essere riconosciuto per spese mediche, in assenza di specifica deduzione ed offerta di prova circa la natura e la necessità delle stesse (come da documentazione prodotta unitamente alla I memoria ex art. 183 c.p.c.), a maggior ragione considerato che -dopo che nella bozza di ctu nulla è stato indicato con riferimento alle spese mediche- nessuna specifica osservazione è stata effettuata nell'interesse dell'attore (nemmeno successivamente al deposito della relazione, fino alle difese finali).
Ne segue che quanto versato dall'assicurazione prima dell'instaurazione del giudizio, nel mese di marzo 2022 (€ 6.523,41), risulta satisfattivo rispetto al danno liquidabile in questa sede, tenuto conto della paritaria responsabilità nella causazione del sinistro (come sopra accertata, all'esito dell'istruttoria) e quindi della necessità di dimezzare gli importi sopra quantificati (€ 10.628,04 :
2 = € 5.314,02).
pagina 16 di 17 La domanda di parte attrice deve dunque essere respinta, essendo satisfattivo l'importo versato ante causam dall'assicurazione.
***
3. Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza di parte attrice (che peraltro ha rifiutato la proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata invece dalle altre parti) e sono liquidate -per quanto concerne l'individuazione dello scaglione- con riferimento all'importo riconosciuto ante causam (risultato satisfattivo), nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1. dichiara la convenuta responsabile, in misura del 50%, nella Controparte_1
determinazione del sinistro stradale del 26.6.2019;
2.
ritenuto che
le somme già percepite ante causam dall'attore siano satisfattive, respinge la domanda di pagamento di ulteriori importi,
3. condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le Controparte_1
spese di lite, liquidate in 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa,
4. condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta HDI
ASSICURAZIONI S.P.A. le spese di lite, liquidate in 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge,
5. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, così come già liquidate con decreto del 14.1.2025.
Genova, 11/06/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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