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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al r.g. 11612/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Melega Federico Geremia Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Solombrino Roberto Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Grilli Gino CP_2 Controparte_3 CP_4
, contumace Controparte_5
RESISTENTI
Conclusioni Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 25/03/2025, e pertanto:
- Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 05.03.2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis in via principale di merito, accertare che il danno patito dalla IG.ra , come meglio descritto nell'atto introduttivo, è stato provocato ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2051 c.c. dai beni in custodia del IGnor , quale proprietario Controparte_1 committente dell'appartamento soprastante da cui sono materialmente derivati i danni ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1669 e/o 2043 c.c. dalla condotta di e Controparte_6 Controparte_5
, quali imprese appaltatrici e subappaltatrici, autrici materiali dei danni patiti dalla ricorrente, e,
[...] per l'effetto, ai sensi degli artt. 1669, 2043, 2051, 2055, 2056 e 1223 c.c condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, attuali e futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, e, in particolare: accertare che il danno emergente patito dalla ricorrente, corrispondente alle opere edili di ripristino da eseguirsi nel proprio appartamento come meglio indicate nell'atto introduttivo e nel presente atto, è pari a 17.061,00, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 17.061,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare che il lucro cessante patito dalla ricorrente, come meglio descritto in parte espositiva, corrispondente al mancato incasso del canone di locazione per inagibilità dell'appartamento dal mese di gennaio 2021 sino ad oggi, all'intervenuto scioglimento del contratto di locazione in essere con la IGnora ed alla diminuzione di valore del proprio appartamento a CP_7 causa delle lesioni subite, è pari ad € 22.848,49, di cui € 19.437,00 per canoni non incassati ed € 3.411,49 per spese condominiali, oltre i canoni che andranno a maturare dalla proposizione della presente domanda al saldo effettivo, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 22.848,49, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal pagina 1 di 14 Tribunale, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare che le spese di assistenza legale stragiudiziale per l'attività preliminare all'instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. ed all'instaurazione della presente causa, come meglio precisata in precedenza e nell'atto introduttivo, è pari ad € 3.516,00, già comprensiva di accessori di legge, come determinate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, oppure è pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della relativa somma;
- accertare che le spese tecniche e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente per la redazione della perizia tecnica da parte dei Consulenti Geometra e Ingegner Persona_1 Per_2 necessaria alla corretta instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. sono pari ad € 2.429,02, oppure sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.429,02, oppure della differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi;
- accertare che le spese e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate nell'atto introduttivo e nel presente atto, sono pari ad € 7.182,35, di cui € 3.202,50 quale compenso dei propri Ctp, € 3.834,35 quale compenso del CTU Ing. ed € 145,50 quale contributo unificato e spese forfettarie, ovvero sono pari alla maggiore o Per_3 minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 7.182,35, ovvero pari alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi;
- accertare che le spese legali per l'assistenza giudiziale della ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate nell'atto introduttivo e nel presente atto, sono pari ad € 7.134,51, già comprensive di accessori di legge, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, tabella giudizi di istruzione preventiva di valore indeterminabile e di complessità semplice (scaglione compreso tra gli € 26.001,00 e gli € 52.000,00) con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, c. 2, D.M. 55/2014 per la presenza di tre controparti, come meglio precisato in precedenza e nell'atto introduttivo, ovvero sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 7.134,51 già comprensiva di accessori di legge, ovvero pari alla differente maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria; in ogni caso con vittoria di spese e compensi, ivi compresi quelli della fase stragiudiziale di negoziazione assistita e della fase cautelare di ATP nella procedura n. 5442/2021 R.G.”;
- Parte resistente, il IG. , ha precisato le conclusioni come da note conclusive del Controparte_1
05.03.2025 in cui sostanzialmente si riporta alle conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta;
- Parte resistente, non è comparso in udienza e ha precisato le conclusioni come Controparte_6 da note di trattazione scritta del 24.03.2025 in cui si riporta sostanzialmente alle conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. parte ricorrente, IG.ra , ha adito l'intestato Parte_1 Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis in via principale di merito, accertare che il danno patito dalla IG.ra
, come meglio descritto in parte espositiva, è stato provocato ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2051 c.c. dai beni in custodia del IGnor , quale proprietario committente Controparte_1 dell'appartamento soprastante da cui sono materialmente derivati i danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. dalla condotta di e , quali imprese Controparte_6 Controparte_5 appaltatrici e subappaltatrici, autrici materiali dei danni patiti dalla ricorrente, e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2056 e 1223 c.c condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore della
pagina 2 di 14 ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, attuali e futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, e, in particolare: - accertare che il danno emergente patito dalla ricorrente, corrispondente alle opere edili di ripristino da eseguirsi nel proprio appartamento come meglio indicate in parte espositiva, è pari a 17.061,00, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 17.061,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare che il lucro cessante patito dalla ricorrente, come meglio descritto in parte espositiva, corrispondente al mancato incasso del canone di locazione per inagibilità dell'appartamento dal mese di gennaio 2021 sino ad oggi, all'intervenuto scioglimento del contratto di locazione in essere con la IGnora ed alla CP_7 diminuzione di valore del proprio appartamento a causa delle lesioni subite, è pari ad € 22.848,49, di cui € 19.437,00 per canoni non incassati ed € 3.411,49 per spese condominiali, oltre i canoni che andranno a maturare dalla proposizione della presente domanda al saldo effettivo, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 22.848,49, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale,oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
accertare che le spese di assistenza legale stragiudiziale per l'attività preliminare all'instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. ed all'instaurazione della presente causa, come meglio precisata in premessa, è pari ad € 1.985,00, oltre accessori di legge, come determinate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, oppure è pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della relativa somma;
- accertare che le spese tecniche e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente per la redazione della perizia tecnica da parte dei Consulenti Geometra e Persona_1
Ingegner necessaria alla corretta instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. sono Per_2 pari ad € 2.429,02 , oppure sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.429,02, oppure della differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi;
- accertare che le spese e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate in parte espositiva, sono pari ad € 7.182,35, di cui € 3.202,50 quale compenso dei propri Ctp, € 3.834,35 quale compenso del CTU Ing. ed € 145,50 Per_4 quale contributo unificato e spese forfettarie, ovvero sono pari alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 7.182,35, ovvero pari alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi;
- accertare che le spese legali per l'assistenza giudiziale della ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate in premessa, sono pari ad € 3.514,40, già comprensive di spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge, come meglio precisate in premessa, ovvero sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 3.514,40 oltre accessori di legge, ovvero pari alla differente maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria; in ogni caso con vittoria di compensi, diritti ed onorari, ivi compreso della fase stragiudiziale di negoziazione assistita”.
2. In particolare, parte ricorrente rappresenta di essere proprietaria di un appartamento sito in Via Ferrarese n. 119/7 in Bologna, attualmente sfitto ma condotto in locazione, all'epoca dei fatti, dalla IG.ra in forza di contratto stipulato in data 17/02/2007. Parte_2
In data 04.12.2020, le imprese edili e , su incarico del Controparte_6 Controparte_5
IG. , davano inizio ai lavori di ristrutturazione nell'appartamento di proprietà di Controparte_1 quest'ultimo, sito in Bologna Via Ferrarese n. 119/7 e posto al piano superiore rispetto a quello della ricorrente.
pagina 3 di 14 In quella stessa data la IG.ra , conduttrice dell'appartamento di parte ricorrente, vedeva CP_7 comparire una crepa sul soffitto nella cucina con caduta di piccoli pezzi di intonaco e materiale edile, di cui dava immediata notizia sia alla IG.ra che al IG. . Pt_1 CP_1
Il giorno seguente la IG.ra informava la ricorrente e il IG. dell'esistenza di una CP_7 CP_1 perdita d'acqua dal soffitto nei locali del bagno, apparentemente provocata dalla omessa chiusura del rubinetto generale dell'impianto idraulico nell'appartamento posto al piano superiore e, pertanto, la ricorrente provvedeva alla chiusura dell'impianto idraulico. In data 21.12.2020 si aveva un'ulteriore caduta di calcinacci dal soffitto posto nel bagno dell'appartamento della ricorrente con formazione di un buco profondo fino al solaio, chiuso, poi, dalle ditte incaricate della ristrutturazione. Nei giorni successivi comparivano ulteriori crepe nei locali dell'appartamento e in data 07.01.2021 si creava ulteriore buco con caduta di intonaco nel soffitto della cucina, a causa del quale l'Ing.
[...]
direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del IG. , ordinava CP_8 CP_1 l'immediata sospensione dei lavori e la messa in sicurezza dei locali al fine di evitare possibili crolli, sconsigliando, inoltre, alla IG.ra il rientro in appartamento. CP_7
In data 08/01/2021 venivano montati dei puntelli da cantiere nell'appartamento della ricorrente per scongiurare pericoli di crollo e la casa diveniva di fatto totalmente inagibile, ragion per la quale la conduttrice sospendeva il pagamento del canone di locazione a favore della IG.ra . Pt_1
Successivamente, in data 12.01.2021 la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, denunciava, a mezzo PEC, i danni patiti e ne chiedeva l'immediata eliminazione con ripristino della situazione preesistente.
Tuttavia, le contestazioni venivano rigettate da sostenendo che i danni erano Controparte_6 dovuti al cattivo stato di manutenzione del solaio e non ai lavori di ristrutturazione.
Al fine di verificare quanto detto dalla ditta di ristrutturazione, allora, parte ricorrente provvedeva a dare incarico alla Geometra ed all'Ing. di verificare le cause dei danni patiti Persona_1 Persona_5 dal proprio appartamento e di precisare quali interventi di ripristino fossero necessari affinché i locali potessero essere nuovamente agibili. Con relazione 23/03/2021 i tecnici incaricati concludevano che i danni patiti dall'appartamento della ricorrente erano dovuti ai lavori edili effettuati nell'appartamento posto al piano superiore di proprietà del IG. ed erano stati provocati, in particolare, dall'uso di martelli pneumatici nel corso dei CP_1 lavori di demolizione delle strutture, specificando che, data la particolare fragilità del solaio interpiano, sarebbe stato opportuno procedere alla demolizione degli impianti esistenti nell'appartamento del IG.
con modalità manuali utilizzando mazzetta e scalpello, anziché con elettroutensili. CP_1
I tecnici, inoltre, indicavano i lavori edili necessari per il corretto ripristino dei locali, quantificandoli in complessivi € 9.200,00, a cui aggiungere l'omesso incasso dei canoni di locazione dell'appartamento e delle spese condominiali a partire dai mesi di gennaio 2021 e per un totale di trentatré mensilità, per un importo pari a € 19.437,00. In seguito al mancato riscontro da parte degli odierni resistenti all'ulteriore richiesta di risarcimento danni inviata dalla IG.ra , con ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al n. 5442/2021 R.G. del Pt_1
Tribunale di Bologna, la ricorrente promuoveva nei confronti degli odierni convenuti accertamento tecnico preventivo finalizzato all'individuazione e quantificazione dei danni patiti nonché alla loro riferibilità degli stessi. Il consulente tecnico d'ufficio incaricato, Ing. in risposta ai quesiti formulati dal Giudice, Per_3 rinveniva la causa del quadro fessurativo dell'abitazione della ricorrente nei lavori effettuati nell'abitazione sovrastante, non considerando valida l'attribuzione dello stesso alle caratteristiche costruttive del solaio. In particolare, sostiene che la causa delle lesioni sia da attribuirsi al mancato corretto approccio progettuale ed esecutivo dell'intervento da parte dell'impresa che ha proceduto esecutivamente in maniera del tutto impropria date le caratteristiche strutturali preesistenti.
Con riferimento ai distacchi delle porzioni di intonaco, invece, il CTU sosteneva che essi si potessero considerare equamente causati dagli interventi sovrastanti al piano superiore e da un difetto di costruzione ab origine quali concause.
pagina 4 di 14 Conseguentemente, con PEC del 20.12.2021, la IGnora , per il tramite del proprio procuratore, Pt_1 invitava le odierne controparti ad eseguire, tempestivamente, all'interno dell'appartamento del IGnor
, i lavori edili prescritti dal CTU, necessari alla messa in sicurezza del solaio, nonché a risarcire i CP_1 danni sino a quel momento patiti e quantificati in € 26.403,73. Il IG. si dichiarava disponibile all'esecuzione dei lavori all'interno del proprio appartamento, CP_1 chiedendo, però, che gli stessi venissero svolti da , ma successivamente, prendendo Controparte_6 atto del fatto che le altre convenute non intendevano svolgere i lavori di ripristino, dichiarava che vi avrebbe provveduto in autonomia mediante impresa terza. L'impresa di assicurazione formulava proposta di risarcimento del danno provocato dal Controparte_9 proprio assicurato, , nella misura di € 5.587,00 omnia, vincolando l'offerta ad Controparte_5 una rinuncia tombale ad ogni eventuale ulteriore pretesa.
Tuttavia, tale proposta veniva rifiutata dalla ricorrente evidenziando che l'entità dei danni patiti era di gran lunga superiore e invitando la Compagnia a fare un'offerta congrua, senza, però, ricevere ulteriore riscontro.
In data 29.03.2022 il procuratore del IGnor comunicava al procuratore della ricorrente che i CP_1 lavori di consolidamento del solaio all'interno dell'appartamento del proprio assistito erano stati eseguiti secondo le indicazioni del CTU ed erano terminati, mentre la IG.ra si attivava Per_3 Pt_1 prontamente per svolgere i lavori di ripristino, come indicati dall'Ingegner nella propria CTU, Per_3 chiedendo la disponibilità della società TPA Servizi S.r.l., che aveva appena svolto i lavori di ripristino all'interno della proprietà . CP_1 Quest'ultima mostrava un iniziale interesse allo svolgimento dei lavori, salvo, però, dichiararsi a distanza di pochi giorni non più disponibile ad assumere l'incarico, per cui la ricorrente contattava altre imprese edili, ma soltanto la Società ARCO S.r.l., dava la propria disponibilità, formulando un preventivo di spesa pari ad € 15.210,00 oltre IVA e ritenendo, altresì, necessario procedere anche ad ulteriori opere complementari, oltre a quelle indicate dal CTU, al fine di garantire la corretta riuscita del lavoro a regola d'arte. Medio tempore, la conduttrice dell'appartamento, la IG.ra , inviava lettera di recesso dal CP_7 contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, essendo i locali inagibili ed avendo trovato una differente soluzione abitativa. A causa dell'elevato costo dei lavori di ripristino necessari e della mancata corresponsione delle somme dovute da parte dei resistenti, nonostante formale richiesta della ricorrente in tal senso, la IG.ra Pt_1 non era in grado di eseguire i lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento e, conseguentemente, di porre in locazione l'immobile. Pertanto, la ricorrente, in data 18.07.2022, formulava agli odierni ricorrenti invito alla conclusione di una negoziazione assistita a cui, però, aderiva solo il IG. . CP_1
Il procedimento di negoziazione si concludeva, tuttavia, con esito negativo, motivo per il quale la ricorrente si vedeva costretta a adire l'odierno Tribunale per il giudizio di cui è causa, invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e di nonché la Controparte_6 Controparte_5 reponsabilità ex art. 2051 c.c. del IG. . Controparte_1
Parte ricorrente lamenta, in particolare, danno patrimoniale consistente nel danno emergente corrispondente al costo delle riparazioni necessarie per il ripristino delle lesioni e degli scrostamenti patiti dal soffitto e dalle pareti del proprio appartamento nonché per la tinteggiatura delle pareti.
Lamenta, altresì, un danno da lucro cessante da identificarsi nella mancata percezione del canone di locazione a causa dell'inagibilità del proprio appartamento e nel minor valore dell'immobile conseguente alle lesioni patite.
3. Si è costituita parte resistente, IG. , con comparsa di costituzione e risposta con Controparte_1 domanda riconvenzionale rassegnando le seguenti conclusioni: “Si conclude perché piaccia all'Ill.mo Giudice adito così provvedere: in via principale rigettare, per i motivi esposti nel corpo del presente atto, ogni avversa domanda e/o pretesa;
in via riconvenzionale, in rito e preliminare: - ove ritenuto necessario in virtù della dedotta domanda riconvenzionale e di manleva, disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. IV° co;
- ove ritenuto necessario in virtù della
pagina 5 di 14 dedotta domanda riconvenzionale e di manleva, concedere congruo termine di legge al resistente al fine di esperire la procedura di negoziazione assistita nei confronti delle resistenti;
in Controparte_6 via riconvenzionale e nel merito: - accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel corpo del presente atto, la risoluzione contrattuale del contratto di appalto stipulato tra l'ing. e la Controparte_1 [...] in data 02.11.2020 (cfr. sub doc. n. 1); - condannare, in ogni caso, per i motivi Controparte_6 indicati nel presente atto, la a risarcire l'ing. di ogni danno patito e Controparte_6 CP_1 patendo per le causali ed i motivi indicati nel corpo del presente atto, per l'importo complessivo di Euro 45.160,68-(Quarantacinquemilacentosessanta/68), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre all'importo dovuto a titolo di lucro cessante, come meglio indicato nel corpo dell'atto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare, ove accertatane la responsabilità, in via esclusiva o concorrente, nella causazione dei danni per cui è causa, la resistente
a risarcire l'ing. , anche in via solidale con Controparte_10 CP_1 Controparte_6 ogni danno patito e patendo per le causali ed i motivi indicati nel corpo del presente atto, per l'importo complessivo di Euro 45.160,68-(Quarantacinquemilacentosessanta/ 68), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre all'importo dovuto a titolo di lucro cessante, come meglio indicato nel corpo dell'atto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare, in ogni caso, controparte alla refusione dei compensi e delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento nei confronti del resistente , anche parziale, delle domande enucleate dalla ricorrente, condannare la CP_1 [...]
e la , in solido tra loro, a manlevare, garantire e, comunque, Controparte_6 Controparte_5 tenere indenne il resistente da qualsivoglia conseguenza negativa e/o esborso e/o onere e/o CP_1 pagamento conseguente il citato accoglimento e, comunque, condannare queste ultime, in solido tra loro, a corrispondere ogni somma che il resistente fosse tenuto a versare alla ricorrente in virtù CP_1 del citato e denegato accoglimento”.
4. Si è costituita parte resistente, in persona del legale rappresentante pro
Controparte_6 tempore, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla per i motivi spiegati in narrativa e, per
Controparte_6 l'effetto, estrometterla dal processo. Nel merito, in via principale: - Accertare e dichiarare che i danni sofferti dalla ricorrente sono da ascriversi al committente per i motivi spiegati in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda nei confronti di poiché infondata in fatto e in
Controparte_6 diritto;
In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti conclusioni e in caso di condanna della , accertare e dichiarare che i danni patiti dalla ricorrente sono
Controparte_6 stati causati dall'operato del subappaltatore e, per l'effetto, in accoglimento dell' azione di regresso proposta dalla nei confronti della resistente
Controparte_6 Controparte_11 condannare quest'ultima a tenere indenne e manlevare la da ogni
Controparte_6 conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento delle domande del ricorrente;
In ogni caso, determinare il quantum del risarcimento dovuto alla luce delle osservazioni compiute in narrativa, diminuendolo rispetto alla richiesta avanzata da parte ricorrente. Con vittoria di spese di lite”.
5. All'udienza dell'11.04.2024 il Giudice ha dichiarato la contumacia di Controparte_12 rinviato la causa al fine di consentire tempestiva notifica della comparsa con riconvenzionale trasversale di parte al resistente contumace. All'udienza del 14.11.2024 il Giudice ha concesso termini per CP_1 brevi note conclusive e rinviato la causa ad altra udienza. All'udienza del 25.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice, dopo discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
6. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta un danno patrimoniale, nella forma tanto del danno emergente che del lucro cessante, causato dall'imperizia delle ditte appaltatrici, e Controparte_6 [...]
, nell'esecuzione dell'attività di ristrutturazione dell'appartamento sovrastante al proprio Controparte_5
e di proprietà del IG. . Controparte_1
pagina 6 di 14 In particolare, il danno lamentato consiste nelle spese sostenute per far fronte alle riparazioni necessarie al ripristino delle lesioni e degli scostamenti patiti dal soffitto e dalle pareti dell'appartamento, nonché nella mancata percezione del canone di locazione in conseguenza ad esse.
Pertanto, la IG.ra attribuisce responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ai convenuti Pt_1 [...]
e e responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al IG. , Controparte_6 Controparte_5 CP_1 in qualità di custode dell'immobile e, in quanto tale, tenuto a svolgere funzione di garanzia e di controllo.
Con riferimento alla responsabilità delle ditte appaltatrici, la resistente Controparte_6 eccepisce difetto di legittimazione passiva sostenendo che la IG.ra è terza rispetto al contratto Pt_1 di appalto concluso con il IG. e che, conseguentemente, soltanto quest'ultimo è legittimato ad CP_1 agire nei suoi confronti per eventuali domande di risarcimento danni. Sostiene, altresì, che l'unica estensione della legittimazione passiva dell'appaltatore nei confronti di soggetti terzi rispetto al contratto di appalto, è disciplinata dall'art. 1669 c.c., il quale prevede che l'appaltatore sia responsabile anche nei confronti degli aventi causa del committente in caso di rovina e difetti di cose immobili.
Tuttavia, tale eccezione deve essere rigettata in quanto si evidenzia che la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati a terzi nell'esecuzione di lavori è invocabile ogni qualvolta manchino i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., come confermato, in una recente sentenza, dalla Corte di Cassazione: “Rispetto alla costruzione di un edificio, è possibile invocare la responsabilità ex art. 2043 c.c. soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., purché non per superare i limiti temporali entro i quali l'ordinamento ne consente l'operatività, ovvero senza aggirare lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza” (Cass. Civ., sent. n. 20450/2023). Nel caso di specie, non essendo la ricorrente né committente, né avente causa del committente, non ricorrono i presupposti soggettivi per l'applicazione dell'art. 1669 c.c., ossia la legittimazione attiva per la qualità dei soggetti pretendenti, ragion per la quale si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti delle ditte appaltatrici.
7. La responsabilità delle imprese appaltatrici è confermata dalla relazione tecnica elaborata dal CTU incaricato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.r.g. 5442/2021, svoltosi innanzi all'intestato Tribunale, nella quale, in risposta ai quesiti posti dal Giudice, si afferma che: “Si ritiene che l'attuale quadro fessurativo della abitazione della Ricorrente sia interamente ascrivibile causalmente ai lavori effettuati nell'abitazione sovrastante. Pur considerando le caratteristiche costruttive del solaio ab origine come illustrato nei paragrafi precedenti (comunque conforme alle Normative costruttive dell'epoca), è da ritenersi che la causa delle lesioni in oggetto sia da attribuirsi al mancato corretto approccio 'progettuale' ed esecutivo dell'intervento da parte dell'Impresa che ha proceduto esecutivamente in maniera del tutto impropria date le caratteristiche strutturali preesistenti. Quanto sopra relativamente alle fessurazioni presenti nell'appartamento della ricorrente” (doc. 18.1 di parte ricorrente). Inoltre, il CTU, in risposta alle osservazioni dei CTP, sottolinea che: “[…] Indipendentemente dai termini contrattuali privati con il suo Committente, l'Impresa, nel suo operare, deve comunque attenersi strettamente alle Leggi dello Stato e risponde del suo operato di cui è responsabile, in particolare nel caso di danni a terzi (persone o cose) al suo operato ascrivibili”. Il consulente tecnico – legale, afferma, altresì che: “[…] Giuridicamente l'unico caso in cui il soggetto che effettua i lavori edili non è responsabile delle conseguenze degli stessi, è quando tale soggetto operi quale 'nudus minister', cioè 'mero esecutore di ordini altrui'. Tale situazione palesemente non si configura nel caso in esame”. Pertanto, alla luce della relazione tecnica depositata in sede di accertamento preventivo, che si ritiene fondata e condivisibile, si riconosce la responsabilità per i danni patrimoniali invocati da parte ricorrente in capo alle ditte appaltatrici e . Controparte_6 Controparte_5
8. In primo luogo, è necessario soffermarsi sulla responsabilità dell'appaltatore e del committente in caso di danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
pagina 7 di 14 Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità per danni ai terzi procurati nel corso dell'esecuzione di lavori conferiti in appalto è disciplinata da tre fondamentali regole: l'appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni verso il terzo ogni qual volta questi abbia svolto in piena autonomia la sua attività; rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente nel caso in cui sia dimostrato che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, anche se non escluso, l'autonomia dell'appaltatore; risponde soltanto il committente sia nel caso in cui questi abbia deciso di avvalersi di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata sia nel caso in cui si sia ingerito nell'attività dell'appaltatore con direttive così specifiche da escludere l'autonomia dell'appaltatore. È orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale si attribuisce prevalenza dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera quale criterio fondante la responsabilità verso i terzi e dal quale discende, in via generale, il principio della esclusione di responsabilità del committente per i danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'appalto a meno che non ricorra un fatto, causativo del danno, ascrivibile alla sua specifica condotta.
Quanto detto è confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7553/2021, nella quale evidenzia, altresì, che: “L'esecuzione di opere in relazione a un immobile di proprietà o in possesso o comunque oggetto di un potere di fatto del committente rientra nell'ambito della custodia dell'immobile coinvolto, in quanto l'esecuzione dei lavori non può non essere compiuta senza il consenso, espresso o tacito, del custode dell'immobile, così da far scendere in campo pure il paradigma dell'art. 2051 c.c..” e, pertanto:
“Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore».
In tal modo, la Suprema Corte ha valorizzato una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., applicabile alla fattispecie esaminata in quanto il rapporto con i terzi è estraneo al contratto d'appalto. L'appalto, infatti, non esclude la custodia ma è una modalità di esercizio di quest'ultima. La responsabilità ex art. 2043 c.c. differisce dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. sotto molteplici profili, in particolare per diversità dei presupposti. Infatti, mentre nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. è necessario allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso eziologico tra tale condotta e l'evento dannoso, nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., avendo essa natura oggettiva e fondandosi sul mero rapporto di custodia, occorrerà unicamente allegare e provare tale rapporto e il nesso causale tra evento dannoso e cosa in custodia. Recentemente la giurisprudenza ha statuito che: “Qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltanto il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i lavori;
mentre quest'ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo” (Cass. Civ. sentenza n. 12456/2024). Nel caso di specie dalla relazione tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo emerge una condotta negligente delle ditte odierne resistenti.
In particolare, in risposta alle osservazioni del CTP, il quale insiste sulla fragilità strutturale del solaio quale causa dei dissesti, il CTU afferma: “Il CTP insiste sulla “fragilità” strutturale del solaio quale causa dei dissesti. Tale argomentazione non può essere ritenuta valida per quanto già sopra esplicitato
e per i seguenti motivi. Le tipologie costruttive e le Norme che regolano le costruzioni sono da sempre in
pagina 8 di 14 continua evoluzione. Il solaio in oggetto è stato costruito oltre 50 anni fa con le tipologie costruttive e conformemente alle Norme dell'epoca. Le Norme attuali prescrivono maggiori garanzie di sicurezza, deformabilità e durabilità rispetto ad allora, ragione per cui il CTP considera il solaio in oggetto costituzionalmente “fragile”. Ma tale maggior per coì dire “robustezza” dei solai attuali non può certo far considerare il solaio “rasato” in esame alla stregua di un “difetto” ab origine del solaio stesso come sembrerebbe intendere il CTP. Più corretto è dire che il solaio in oggetto è più “fragile” rispetto a quelli attuali. La così detta “fragilità”, quindi, va intesa come concetto relativo e comunque a maggior ragione tale “fragilità” richiedeva, da parte dell'Impresa, un approccio esecutivo appropriato
e tale da escludere i dissesti che poi si sono verificati, a maggior ragione perché, per quanto ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti, il rischio di tali dissesti era assolutamente prevedibile. Quand'anche, ragionando al limite fosse risultato “impossibile” procedere ai lavori senza causare danni stante la “fragilità” del solaio o per qualsiasi altro motivo, l'Impresa poteva e doveva astenersi dall' effettuare i lavori e non procedere, come ha fatto, alla integrale demolizione di pavimenti e sottofondi sino a che, in conseguenza dei danni causati, la D.L. non sospendesse i lavori. Come si vede, la così detta “fragilità” del solaio non può essere invocata dalla Impresa a giustificazione dei danni dal suo operare causati a proprietà di Terzi”. Pertanto, secondo il perito, non è valida l'attribuzione alle caratteristiche costruttive del solaio (di minori caratteristiche di resistenza rispetto alle norme attuali, ma conforme alle norme dell'epoca, della causa dei dissesti che, invece, si ritiene attribuibile interamente all'operare esecutivo della ditta appaltatrice. L'unico elemento di danno attribuibile equamente tanto agli interventi sovrastanti al piano superiore che e ad un difetto di costruzione ab origine è, invece, secondo il CTU, il distacco di porzioni di intonaco.
Inoltre, il CTU esclude ingerenze del Committente nell'autonomia esecutiva delle ditte appaltatrici, affermando che: “[…] Non risultano agli Atti 'riserve' dell'Impresa sui lavori commissionati ed effettuati, né 'ingerenze' del Committente nella autonomia esecutiva dell'Impresa. Concludendo, per tutto quanto sopra, è da ritenersi che i patti contrattuali tra Impresa e Committente, che regolano i rapporti tra i due soggetti, non hanno rilevanza in relazione ai danni causati a Terzi dalla Impresa nel suo autonomo operare”. Giurisprudenza recente ha statuito che: “Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato 'dalla' cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui art. 2051 c.c.” (Cass. Civ., sentenza n. 4288/2024) In tal senso anche Cassazione civile, sentenza n. 7553/2021: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” e, ancora: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Civ., sentenza n. 11152/2023).
9. Alla luce di quanto detto, pertanto, si ritiene accertato il nesso di causalità tra la condotta delle società appaltatrici e il danno patito dalla ricorrente e si esclude, invece, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del resistente, il IG. , dal momento che i dissesti lamentati dalla IG. sono Controparte_1 Pt_1 ascrivibili unicamente alla condotta imprevedibile dell'appaltatore e del subappaltatore, i quali non hanno adottato un approccio esecutivo appropriato e tale da escludere i danni poi effettivamente pagina 9 di 14 verificatisi, come anche riconosciuto in sede di accertamento tecnico preventivo, che ha sottolineato come : “L'impresa è intervenuta 'esecutivamente' nelle strutture dell'edificio sia direttamente, effettuando tagliole nelle murature portanti, con significativo indebolimento della risposta sismica, sia indirettamente nel solaio sottostante con demolizione ed esportazione del sottofondo superiore e messa a nudo della cartella superiore delle pignatte in laterizio del solaio”. Il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, ma non può essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l'appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi (v. Cass. 4288/24 secondo cui <Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.>>).
10. Con riferimento al quantum risarcibile, la ricorrente lamenta danni patrimoniali pari a € 17.061,00, a titolo di danno emergente corrispondente alle opere edili di ripristino da eseguirsi nel proprio appartamento, nonché pari a € 22.848,49 a titolo di lucro cessante, da ripartire in € 19.437,00 per canoni non incassati e in € 3.411,19 per spese condominiali. Lamenta, altresì, danni patrimoniali consistenti nelle spese di assistenza legale stragiudiziale per l'attività preliminare all'instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. ed all'instaurazione della presente causa, in quelle sostenute per la redazione della perizia tecnica da parte dei Consulenti
Geometra e necessaria alla corretta instaurazione della procedura di Persona_1 Per_6 Per_2 Atp n. 5442/2021 R.G., nonché le spese legali per l'assistenza giudiziale nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna.
In relazione al danno emergente si specifica che esso consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, mentre il lucro cessante corrisponde al mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.
I concetti di danno emergente e lucro cessante, rappresentano le due componenti cui si fa comunemente riferimento per fornire la definizione unitaria del danno patrimoniale, ossia la forma di danno ingiusto che colpisce direttamente la sfera economico-patrimoniale del danneggiato.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risultano provate entrambe le voci di danno lamentate dalla ricorrente, non avendo ella potuto, a causa dell'inagibilità dell'appartamento, continuare ad incassare i canoni di locazione ed essere stata costretta ad eseguire lavori di ripristino dell'appartamento, come quantificate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, per cui le domande sul punto si ritengono accoglibili seppur nei limiti che seguono. 11. Più nello specifico, risulta per tabulas e non è contestato che le cause dei danni, la stima degli stessi e dei modi e costi di ripristino sono stati accertati con la relazione peritale resa in sede di ATP dell'11.12.21 e che con pec del 29.3.22 il procuratore di parte ha comunicato al procuratore CP_1 della ricorrente di avere terminato i lavori di consolidamento del solaio all'interno dell'appartamento del primo, secondo le indicazioni del CTU. Quest'ultimo aveva stimato in due settimane i tempi necessari per l'effettuazione delle opere di competenza dell'odierna ricorrente (ovverosia <verifica con battitura dello scollamento di porzioni di intonaco a soffitto e trasporto a rifiuto di intonaco non ben fissato e rifacimento dello stesso con medesima tipologia dell'esistente, con rasante zone limitrofe intonaco esistente, con successiva verniciatura e... due mani previa imprimitura... ripristini lesioni riscontrate a soffitto e pareti con scrostamento e rasatura in corrispondenza delle fessurazioni, rasatura e verniciatura generale di tutta la superficie, con raccordi intervento voce precedente...>>) (v. CTU pag.17). Vista la natura non particolarmente complessa di tali opere, non si ritiene sufficientemente giustificato né il lamentato notevole aumento dei costi, né la difficoltà allegata di reperire in tempi ragionevoli una ditta disposta ad effettuare i predetti lavori a costi non eccessivi (non si ritiene corrispondente a buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. il decorso di un lasso di tempo quale quello ultrannuale dedotto da parte ricorrente per pagina 10 di 14 reperire altra ditta anche al fine di una sollecita riallocazione sul mercato dell'immobile de quo, eventualmente con anticipazione di costi in parte maggiori rispetto a quelli stimati dal CTU) . L'inquilina della ricorrente risulta avere inviato recesso dal contratto di locazione a decorrere dal 1.5.22 (doc.30 di parte ricorrente). Il CTU ha ritenuto che l'immobile fosse inagibile fino a che non fossero eseguiti i lavori di consolidamento effettuati dal o, comunque, (soprattutto) di competenza del proprietario dell'appartamento soprastante (ovverosia <al completamento dei rinforzi del solaio sovrastante come indicati nella risposta al quesito>> n.2 <si ritiene inoltre necessario un puntellamento di sicurezza del solaio da effettuarsi nell'appartamento stesso durante tutto il tempo dei lavori>>). Alla luce delle superiori considerazioni, in punto di:
A- danno emergente, visti gli atti ed, in particolare, la sopracitata CTU, si ritengono sufficientemente provate le seguenti voci di costo:
a) Euro 4275,00= (675,00+3600,00) oltre iva se ed in quanto dovuta, per opere di ripristino come stimate dal CTU di competenza della ricorrente;
b) Euro 1600,00x2 (v. docc.38 e 39 della ricorrente) quali compensi per attività di assistenza tecnica ctp, effettivamente pagati e documentati;
c) 145,00 euro per CU e diritti di segreteria del procedimento di ATP (non contestati);
d) Euro 3.824,35 per compensi CTU (accessori inclusi, v. fatture in atti); e) Visto l'art. 20 DM 55/14 ss.mm (valore causa tra euro 5200,01 e 26.000,00): Euro 2910,00 oltre accessori di legge ed il 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., per compensi di assistenza legale per la fase di ATP ed euro 1323,00,00 per la fase della negoziazione assistita;
f) Tenuto conto che il primo consuntivo della gestione condominiale de qua di cui al doc. 37 della ricorrente, attiene al periodo dal 1.9.20 al 31.8.21 e che, in base alle allegazioni dell'attrice, durante tale periodo l'immobile è risultato inagibile dal gennaio 2021 tanto da giustificare il mancato pagamento del canone di locazione, non risulta idoneamente provata una quota di spettanza dell'inquilina non incamerata, riferibile a tale periodo, tenuto conto che l'affitto risulta regolarmente corrisposto (e presumibilmente anche la quota di spettanza dell'inquilino del preventivo della gestione de quo) sino al dicembre 2020.
B- lucro cessante: a) Parte attrice allega che il canone (presumibilmente) aggiornato mensile afferente alla locazione de qua e di cui al doc.2 in atti, non riscosso dal gennaio 2021, sia pari ad euro 589,00. Tale importo risulta sufficientemente provato visto il tenore delle clausole contrattuali de quibus. b) Si ritiene che possa equitativamente liquidarsi un danno da lucro cessante pari a euro 589,00 x
20, non potendosi giustificare una mancata esecuzione dei lavori per un periodo maggiore rispetto a 8 mesi successivi al deposito della ATP e 5 mesi successivi all'esecuzione dei lavori di competenza del proprietario dell'appartamento soprastante. Si ritiene, pertanto, equo liquidare a favore di parte ricorrente, per il titolo in esame, euro 589,00x20=11.780,00, comprensivo anche dei tempi di ricerca di nuovo inquilino e stipula contratto dopo il periodo estivo.
C-interessi I costi e gli importi come sopra calcolati, riferibili diacronicamente a momenti di sorgenza diversi, devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel 31.3.2023; gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente
pagina 11 di 14 a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01;
v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra
l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"]. 12. Parimenti accoglibile, alla luce delle superiori considerazioni e dell'ATP in atti, risulta la domanda riconvenzionale trasversale formulata da parte nei confronti di CP_1 [...]
e di risarcimento dei danni subiti dal primo in Controparte_6 Controparte_10 conseguenza dell'illegittimo operato di queste ultime che risultano provati come documentati in atti, nonchè stimati e prescritti dal CTU, per complessivi euro 22.303,68. Vista la liquidazione del danno che precede (e la risoluzione e restituzione di cui infra) si ritiene che essa sia assorbente, in quanto di importo maggiore, rispetto alla richiesta penale (14.250,00 ex art. 7 del contratto di appalto, per il ritardo). I costi e gli importi come sopra calcolati, riferibili diacronicamente a momenti di sorgenza diversi, devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel 31.3.2023; gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
pagina 12 di 14 inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono
a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"]. 13. Dichiara altresì la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa del 2.11.2020, con condanna di a favore di parte alla restituzione di euro 8.607,00, Controparte_6 CP_1 oltre interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data del deposito della comparsa di costituzione,
28.3.24, al saldo effettivo. 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (rinvenibile in capo a e nei rapporti sia con parte ricorrente che con parte Controparte_6 Controparte_5
). Spese di lite compensate tra le restanti parti. CP_1
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Assorbita o rigettata ogni altra questione, definitivamente pronunciando, il Giudice:
Accoglie parzialmente le domande di parte ricorrente e la riconvenzionale trasversale di parte CP_1 nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna e Controparte_6 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.: CP_5
A) al pagamento in solido, in favore della IG.ra , dei danni patrimoniali patiti e corrispondenti alle Pt_1 seguenti voci di costo:
-Euro 4275,00= (675,00+3600,00) oltre iva se ed in quanto dovuta, per opere di ripristino come stimate dal CTU di competenza della ricorrente;
-Euro 1600,00x2 (v. docc.38 e 39 della ricorrente) quali compensi per attività di assistenza tecnica ctp, effettivamente pagati e documentati;
-145,00 euro per CU e diritti di segreteria del procedimento di ATP;
-Euro 3.824,35 per compensi CTU-ATP;
-Euro 2910,00 oltre accessori di legge ed il 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., per compensi di assistenza legale per la fase di ATP ed euro 1323,00,00 per la fase della negoziazione assistita;
-Euro 11.780,00, per canoni non riscossi.
Gli importi come sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dal 31.3.2023 alla data della presente sentenza;
le somme così calcolate devono essere pagina 13 di 14 ulteriormente maggiorate di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
B) al pagamento in solido, in favore di , dei danni patrimoniali patiti per complessivi euro Controparte_1
22.303,68. Gli importi come sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284
c.1 c.c., dal 31.3.2023 alla data della presente sentenza;
le somme così calcolate devono essere ulteriormente maggiorate di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-dichiara, inoltre, la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa del 2.11.2020, con condanna di
[...]
, in persona del l.r.p.t., a favore di parte , alla restituzione di euro 8.607,00, oltre Controparte_6 CP_1 interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 28.3.24 al saldo effettivo;
-condanna, altresì, e in persona dei rispettivi l.r.p.t., Controparte_6 Controparte_5 in solido tra loro:
C) Alla rifusione, in solido tra loro, a favore di delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1 liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre al 15% per spese generali ex DM
55/14 ss.mm., oltre ad euro 545,00 per anticipazioni;
D) Alla rifusione a favore di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Spese di lite compensate tra le restanti parti. Bologna, 18.07.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al r.g. 11612/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Melega Federico Geremia Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Solombrino Roberto Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Grilli Gino CP_2 Controparte_3 CP_4
, contumace Controparte_5
RESISTENTI
Conclusioni Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 25/03/2025, e pertanto:
- Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 05.03.2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis in via principale di merito, accertare che il danno patito dalla IG.ra , come meglio descritto nell'atto introduttivo, è stato provocato ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2051 c.c. dai beni in custodia del IGnor , quale proprietario Controparte_1 committente dell'appartamento soprastante da cui sono materialmente derivati i danni ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1669 e/o 2043 c.c. dalla condotta di e Controparte_6 Controparte_5
, quali imprese appaltatrici e subappaltatrici, autrici materiali dei danni patiti dalla ricorrente, e,
[...] per l'effetto, ai sensi degli artt. 1669, 2043, 2051, 2055, 2056 e 1223 c.c condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, attuali e futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, e, in particolare: accertare che il danno emergente patito dalla ricorrente, corrispondente alle opere edili di ripristino da eseguirsi nel proprio appartamento come meglio indicate nell'atto introduttivo e nel presente atto, è pari a 17.061,00, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 17.061,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare che il lucro cessante patito dalla ricorrente, come meglio descritto in parte espositiva, corrispondente al mancato incasso del canone di locazione per inagibilità dell'appartamento dal mese di gennaio 2021 sino ad oggi, all'intervenuto scioglimento del contratto di locazione in essere con la IGnora ed alla diminuzione di valore del proprio appartamento a CP_7 causa delle lesioni subite, è pari ad € 22.848,49, di cui € 19.437,00 per canoni non incassati ed € 3.411,49 per spese condominiali, oltre i canoni che andranno a maturare dalla proposizione della presente domanda al saldo effettivo, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 22.848,49, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal pagina 1 di 14 Tribunale, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare che le spese di assistenza legale stragiudiziale per l'attività preliminare all'instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. ed all'instaurazione della presente causa, come meglio precisata in precedenza e nell'atto introduttivo, è pari ad € 3.516,00, già comprensiva di accessori di legge, come determinate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, oppure è pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della relativa somma;
- accertare che le spese tecniche e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente per la redazione della perizia tecnica da parte dei Consulenti Geometra e Ingegner Persona_1 Per_2 necessaria alla corretta instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. sono pari ad € 2.429,02, oppure sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.429,02, oppure della differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi;
- accertare che le spese e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate nell'atto introduttivo e nel presente atto, sono pari ad € 7.182,35, di cui € 3.202,50 quale compenso dei propri Ctp, € 3.834,35 quale compenso del CTU Ing. ed € 145,50 quale contributo unificato e spese forfettarie, ovvero sono pari alla maggiore o Per_3 minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 7.182,35, ovvero pari alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi;
- accertare che le spese legali per l'assistenza giudiziale della ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate nell'atto introduttivo e nel presente atto, sono pari ad € 7.134,51, già comprensive di accessori di legge, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, tabella giudizi di istruzione preventiva di valore indeterminabile e di complessità semplice (scaglione compreso tra gli € 26.001,00 e gli € 52.000,00) con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, c. 2, D.M. 55/2014 per la presenza di tre controparti, come meglio precisato in precedenza e nell'atto introduttivo, ovvero sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 7.134,51 già comprensiva di accessori di legge, ovvero pari alla differente maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria; in ogni caso con vittoria di spese e compensi, ivi compresi quelli della fase stragiudiziale di negoziazione assistita e della fase cautelare di ATP nella procedura n. 5442/2021 R.G.”;
- Parte resistente, il IG. , ha precisato le conclusioni come da note conclusive del Controparte_1
05.03.2025 in cui sostanzialmente si riporta alle conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta;
- Parte resistente, non è comparso in udienza e ha precisato le conclusioni come Controparte_6 da note di trattazione scritta del 24.03.2025 in cui si riporta sostanzialmente alle conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. parte ricorrente, IG.ra , ha adito l'intestato Parte_1 Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis in via principale di merito, accertare che il danno patito dalla IG.ra
, come meglio descritto in parte espositiva, è stato provocato ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2051 c.c. dai beni in custodia del IGnor , quale proprietario committente Controparte_1 dell'appartamento soprastante da cui sono materialmente derivati i danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. dalla condotta di e , quali imprese Controparte_6 Controparte_5 appaltatrici e subappaltatrici, autrici materiali dei danni patiti dalla ricorrente, e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2056 e 1223 c.c condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore della
pagina 2 di 14 ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, attuali e futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, e, in particolare: - accertare che il danno emergente patito dalla ricorrente, corrispondente alle opere edili di ripristino da eseguirsi nel proprio appartamento come meglio indicate in parte espositiva, è pari a 17.061,00, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 17.061,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare che il lucro cessante patito dalla ricorrente, come meglio descritto in parte espositiva, corrispondente al mancato incasso del canone di locazione per inagibilità dell'appartamento dal mese di gennaio 2021 sino ad oggi, all'intervenuto scioglimento del contratto di locazione in essere con la IGnora ed alla CP_7 diminuzione di valore del proprio appartamento a causa delle lesioni subite, è pari ad € 22.848,49, di cui € 19.437,00 per canoni non incassati ed € 3.411,49 per spese condominiali, oltre i canoni che andranno a maturare dalla proposizione della presente domanda al saldo effettivo, ovvero è pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare in favore della ricorrente la somma di € 22.848,49, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale,oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria;
accertare che le spese di assistenza legale stragiudiziale per l'attività preliminare all'instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. ed all'instaurazione della presente causa, come meglio precisata in premessa, è pari ad € 1.985,00, oltre accessori di legge, come determinate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, oppure è pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della relativa somma;
- accertare che le spese tecniche e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente per la redazione della perizia tecnica da parte dei Consulenti Geometra e Persona_1
Ingegner necessaria alla corretta instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. sono Per_2 pari ad € 2.429,02 , oppure sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.429,02, oppure della differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi;
- accertare che le spese e le anticipazioni sostenute dalla ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate in parte espositiva, sono pari ad € 7.182,35, di cui € 3.202,50 quale compenso dei propri Ctp, € 3.834,35 quale compenso del CTU Ing. ed € 145,50 Per_4 quale contributo unificato e spese forfettarie, ovvero sono pari alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 7.182,35, ovvero pari alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, oltre interessi;
- accertare che le spese legali per l'assistenza giudiziale della ricorrente nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, come meglio precisate in premessa, sono pari ad € 3.514,40, già comprensive di spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge, come meglio precisate in premessa, ovvero sono pari alla differente maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 3.514,40 oltre accessori di legge, ovvero pari alla differente maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata all'esito dell'istruttoria; in ogni caso con vittoria di compensi, diritti ed onorari, ivi compreso della fase stragiudiziale di negoziazione assistita”.
2. In particolare, parte ricorrente rappresenta di essere proprietaria di un appartamento sito in Via Ferrarese n. 119/7 in Bologna, attualmente sfitto ma condotto in locazione, all'epoca dei fatti, dalla IG.ra in forza di contratto stipulato in data 17/02/2007. Parte_2
In data 04.12.2020, le imprese edili e , su incarico del Controparte_6 Controparte_5
IG. , davano inizio ai lavori di ristrutturazione nell'appartamento di proprietà di Controparte_1 quest'ultimo, sito in Bologna Via Ferrarese n. 119/7 e posto al piano superiore rispetto a quello della ricorrente.
pagina 3 di 14 In quella stessa data la IG.ra , conduttrice dell'appartamento di parte ricorrente, vedeva CP_7 comparire una crepa sul soffitto nella cucina con caduta di piccoli pezzi di intonaco e materiale edile, di cui dava immediata notizia sia alla IG.ra che al IG. . Pt_1 CP_1
Il giorno seguente la IG.ra informava la ricorrente e il IG. dell'esistenza di una CP_7 CP_1 perdita d'acqua dal soffitto nei locali del bagno, apparentemente provocata dalla omessa chiusura del rubinetto generale dell'impianto idraulico nell'appartamento posto al piano superiore e, pertanto, la ricorrente provvedeva alla chiusura dell'impianto idraulico. In data 21.12.2020 si aveva un'ulteriore caduta di calcinacci dal soffitto posto nel bagno dell'appartamento della ricorrente con formazione di un buco profondo fino al solaio, chiuso, poi, dalle ditte incaricate della ristrutturazione. Nei giorni successivi comparivano ulteriori crepe nei locali dell'appartamento e in data 07.01.2021 si creava ulteriore buco con caduta di intonaco nel soffitto della cucina, a causa del quale l'Ing.
[...]
direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del IG. , ordinava CP_8 CP_1 l'immediata sospensione dei lavori e la messa in sicurezza dei locali al fine di evitare possibili crolli, sconsigliando, inoltre, alla IG.ra il rientro in appartamento. CP_7
In data 08/01/2021 venivano montati dei puntelli da cantiere nell'appartamento della ricorrente per scongiurare pericoli di crollo e la casa diveniva di fatto totalmente inagibile, ragion per la quale la conduttrice sospendeva il pagamento del canone di locazione a favore della IG.ra . Pt_1
Successivamente, in data 12.01.2021 la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, denunciava, a mezzo PEC, i danni patiti e ne chiedeva l'immediata eliminazione con ripristino della situazione preesistente.
Tuttavia, le contestazioni venivano rigettate da sostenendo che i danni erano Controparte_6 dovuti al cattivo stato di manutenzione del solaio e non ai lavori di ristrutturazione.
Al fine di verificare quanto detto dalla ditta di ristrutturazione, allora, parte ricorrente provvedeva a dare incarico alla Geometra ed all'Ing. di verificare le cause dei danni patiti Persona_1 Persona_5 dal proprio appartamento e di precisare quali interventi di ripristino fossero necessari affinché i locali potessero essere nuovamente agibili. Con relazione 23/03/2021 i tecnici incaricati concludevano che i danni patiti dall'appartamento della ricorrente erano dovuti ai lavori edili effettuati nell'appartamento posto al piano superiore di proprietà del IG. ed erano stati provocati, in particolare, dall'uso di martelli pneumatici nel corso dei CP_1 lavori di demolizione delle strutture, specificando che, data la particolare fragilità del solaio interpiano, sarebbe stato opportuno procedere alla demolizione degli impianti esistenti nell'appartamento del IG.
con modalità manuali utilizzando mazzetta e scalpello, anziché con elettroutensili. CP_1
I tecnici, inoltre, indicavano i lavori edili necessari per il corretto ripristino dei locali, quantificandoli in complessivi € 9.200,00, a cui aggiungere l'omesso incasso dei canoni di locazione dell'appartamento e delle spese condominiali a partire dai mesi di gennaio 2021 e per un totale di trentatré mensilità, per un importo pari a € 19.437,00. In seguito al mancato riscontro da parte degli odierni resistenti all'ulteriore richiesta di risarcimento danni inviata dalla IG.ra , con ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al n. 5442/2021 R.G. del Pt_1
Tribunale di Bologna, la ricorrente promuoveva nei confronti degli odierni convenuti accertamento tecnico preventivo finalizzato all'individuazione e quantificazione dei danni patiti nonché alla loro riferibilità degli stessi. Il consulente tecnico d'ufficio incaricato, Ing. in risposta ai quesiti formulati dal Giudice, Per_3 rinveniva la causa del quadro fessurativo dell'abitazione della ricorrente nei lavori effettuati nell'abitazione sovrastante, non considerando valida l'attribuzione dello stesso alle caratteristiche costruttive del solaio. In particolare, sostiene che la causa delle lesioni sia da attribuirsi al mancato corretto approccio progettuale ed esecutivo dell'intervento da parte dell'impresa che ha proceduto esecutivamente in maniera del tutto impropria date le caratteristiche strutturali preesistenti.
Con riferimento ai distacchi delle porzioni di intonaco, invece, il CTU sosteneva che essi si potessero considerare equamente causati dagli interventi sovrastanti al piano superiore e da un difetto di costruzione ab origine quali concause.
pagina 4 di 14 Conseguentemente, con PEC del 20.12.2021, la IGnora , per il tramite del proprio procuratore, Pt_1 invitava le odierne controparti ad eseguire, tempestivamente, all'interno dell'appartamento del IGnor
, i lavori edili prescritti dal CTU, necessari alla messa in sicurezza del solaio, nonché a risarcire i CP_1 danni sino a quel momento patiti e quantificati in € 26.403,73. Il IG. si dichiarava disponibile all'esecuzione dei lavori all'interno del proprio appartamento, CP_1 chiedendo, però, che gli stessi venissero svolti da , ma successivamente, prendendo Controparte_6 atto del fatto che le altre convenute non intendevano svolgere i lavori di ripristino, dichiarava che vi avrebbe provveduto in autonomia mediante impresa terza. L'impresa di assicurazione formulava proposta di risarcimento del danno provocato dal Controparte_9 proprio assicurato, , nella misura di € 5.587,00 omnia, vincolando l'offerta ad Controparte_5 una rinuncia tombale ad ogni eventuale ulteriore pretesa.
Tuttavia, tale proposta veniva rifiutata dalla ricorrente evidenziando che l'entità dei danni patiti era di gran lunga superiore e invitando la Compagnia a fare un'offerta congrua, senza, però, ricevere ulteriore riscontro.
In data 29.03.2022 il procuratore del IGnor comunicava al procuratore della ricorrente che i CP_1 lavori di consolidamento del solaio all'interno dell'appartamento del proprio assistito erano stati eseguiti secondo le indicazioni del CTU ed erano terminati, mentre la IG.ra si attivava Per_3 Pt_1 prontamente per svolgere i lavori di ripristino, come indicati dall'Ingegner nella propria CTU, Per_3 chiedendo la disponibilità della società TPA Servizi S.r.l., che aveva appena svolto i lavori di ripristino all'interno della proprietà . CP_1 Quest'ultima mostrava un iniziale interesse allo svolgimento dei lavori, salvo, però, dichiararsi a distanza di pochi giorni non più disponibile ad assumere l'incarico, per cui la ricorrente contattava altre imprese edili, ma soltanto la Società ARCO S.r.l., dava la propria disponibilità, formulando un preventivo di spesa pari ad € 15.210,00 oltre IVA e ritenendo, altresì, necessario procedere anche ad ulteriori opere complementari, oltre a quelle indicate dal CTU, al fine di garantire la corretta riuscita del lavoro a regola d'arte. Medio tempore, la conduttrice dell'appartamento, la IG.ra , inviava lettera di recesso dal CP_7 contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, essendo i locali inagibili ed avendo trovato una differente soluzione abitativa. A causa dell'elevato costo dei lavori di ripristino necessari e della mancata corresponsione delle somme dovute da parte dei resistenti, nonostante formale richiesta della ricorrente in tal senso, la IG.ra Pt_1 non era in grado di eseguire i lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento e, conseguentemente, di porre in locazione l'immobile. Pertanto, la ricorrente, in data 18.07.2022, formulava agli odierni ricorrenti invito alla conclusione di una negoziazione assistita a cui, però, aderiva solo il IG. . CP_1
Il procedimento di negoziazione si concludeva, tuttavia, con esito negativo, motivo per il quale la ricorrente si vedeva costretta a adire l'odierno Tribunale per il giudizio di cui è causa, invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e di nonché la Controparte_6 Controparte_5 reponsabilità ex art. 2051 c.c. del IG. . Controparte_1
Parte ricorrente lamenta, in particolare, danno patrimoniale consistente nel danno emergente corrispondente al costo delle riparazioni necessarie per il ripristino delle lesioni e degli scrostamenti patiti dal soffitto e dalle pareti del proprio appartamento nonché per la tinteggiatura delle pareti.
Lamenta, altresì, un danno da lucro cessante da identificarsi nella mancata percezione del canone di locazione a causa dell'inagibilità del proprio appartamento e nel minor valore dell'immobile conseguente alle lesioni patite.
3. Si è costituita parte resistente, IG. , con comparsa di costituzione e risposta con Controparte_1 domanda riconvenzionale rassegnando le seguenti conclusioni: “Si conclude perché piaccia all'Ill.mo Giudice adito così provvedere: in via principale rigettare, per i motivi esposti nel corpo del presente atto, ogni avversa domanda e/o pretesa;
in via riconvenzionale, in rito e preliminare: - ove ritenuto necessario in virtù della dedotta domanda riconvenzionale e di manleva, disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. IV° co;
- ove ritenuto necessario in virtù della
pagina 5 di 14 dedotta domanda riconvenzionale e di manleva, concedere congruo termine di legge al resistente al fine di esperire la procedura di negoziazione assistita nei confronti delle resistenti;
in Controparte_6 via riconvenzionale e nel merito: - accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel corpo del presente atto, la risoluzione contrattuale del contratto di appalto stipulato tra l'ing. e la Controparte_1 [...] in data 02.11.2020 (cfr. sub doc. n. 1); - condannare, in ogni caso, per i motivi Controparte_6 indicati nel presente atto, la a risarcire l'ing. di ogni danno patito e Controparte_6 CP_1 patendo per le causali ed i motivi indicati nel corpo del presente atto, per l'importo complessivo di Euro 45.160,68-(Quarantacinquemilacentosessanta/68), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre all'importo dovuto a titolo di lucro cessante, come meglio indicato nel corpo dell'atto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare, ove accertatane la responsabilità, in via esclusiva o concorrente, nella causazione dei danni per cui è causa, la resistente
a risarcire l'ing. , anche in via solidale con Controparte_10 CP_1 Controparte_6 ogni danno patito e patendo per le causali ed i motivi indicati nel corpo del presente atto, per l'importo complessivo di Euro 45.160,68-(Quarantacinquemilacentosessanta/ 68), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre all'importo dovuto a titolo di lucro cessante, come meglio indicato nel corpo dell'atto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare, in ogni caso, controparte alla refusione dei compensi e delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento nei confronti del resistente , anche parziale, delle domande enucleate dalla ricorrente, condannare la CP_1 [...]
e la , in solido tra loro, a manlevare, garantire e, comunque, Controparte_6 Controparte_5 tenere indenne il resistente da qualsivoglia conseguenza negativa e/o esborso e/o onere e/o CP_1 pagamento conseguente il citato accoglimento e, comunque, condannare queste ultime, in solido tra loro, a corrispondere ogni somma che il resistente fosse tenuto a versare alla ricorrente in virtù CP_1 del citato e denegato accoglimento”.
4. Si è costituita parte resistente, in persona del legale rappresentante pro
Controparte_6 tempore, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla per i motivi spiegati in narrativa e, per
Controparte_6 l'effetto, estrometterla dal processo. Nel merito, in via principale: - Accertare e dichiarare che i danni sofferti dalla ricorrente sono da ascriversi al committente per i motivi spiegati in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda nei confronti di poiché infondata in fatto e in
Controparte_6 diritto;
In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti conclusioni e in caso di condanna della , accertare e dichiarare che i danni patiti dalla ricorrente sono
Controparte_6 stati causati dall'operato del subappaltatore e, per l'effetto, in accoglimento dell' azione di regresso proposta dalla nei confronti della resistente
Controparte_6 Controparte_11 condannare quest'ultima a tenere indenne e manlevare la da ogni
Controparte_6 conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento delle domande del ricorrente;
In ogni caso, determinare il quantum del risarcimento dovuto alla luce delle osservazioni compiute in narrativa, diminuendolo rispetto alla richiesta avanzata da parte ricorrente. Con vittoria di spese di lite”.
5. All'udienza dell'11.04.2024 il Giudice ha dichiarato la contumacia di Controparte_12 rinviato la causa al fine di consentire tempestiva notifica della comparsa con riconvenzionale trasversale di parte al resistente contumace. All'udienza del 14.11.2024 il Giudice ha concesso termini per CP_1 brevi note conclusive e rinviato la causa ad altra udienza. All'udienza del 25.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice, dopo discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
6. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta un danno patrimoniale, nella forma tanto del danno emergente che del lucro cessante, causato dall'imperizia delle ditte appaltatrici, e Controparte_6 [...]
, nell'esecuzione dell'attività di ristrutturazione dell'appartamento sovrastante al proprio Controparte_5
e di proprietà del IG. . Controparte_1
pagina 6 di 14 In particolare, il danno lamentato consiste nelle spese sostenute per far fronte alle riparazioni necessarie al ripristino delle lesioni e degli scostamenti patiti dal soffitto e dalle pareti dell'appartamento, nonché nella mancata percezione del canone di locazione in conseguenza ad esse.
Pertanto, la IG.ra attribuisce responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ai convenuti Pt_1 [...]
e e responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al IG. , Controparte_6 Controparte_5 CP_1 in qualità di custode dell'immobile e, in quanto tale, tenuto a svolgere funzione di garanzia e di controllo.
Con riferimento alla responsabilità delle ditte appaltatrici, la resistente Controparte_6 eccepisce difetto di legittimazione passiva sostenendo che la IG.ra è terza rispetto al contratto Pt_1 di appalto concluso con il IG. e che, conseguentemente, soltanto quest'ultimo è legittimato ad CP_1 agire nei suoi confronti per eventuali domande di risarcimento danni. Sostiene, altresì, che l'unica estensione della legittimazione passiva dell'appaltatore nei confronti di soggetti terzi rispetto al contratto di appalto, è disciplinata dall'art. 1669 c.c., il quale prevede che l'appaltatore sia responsabile anche nei confronti degli aventi causa del committente in caso di rovina e difetti di cose immobili.
Tuttavia, tale eccezione deve essere rigettata in quanto si evidenzia che la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati a terzi nell'esecuzione di lavori è invocabile ogni qualvolta manchino i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., come confermato, in una recente sentenza, dalla Corte di Cassazione: “Rispetto alla costruzione di un edificio, è possibile invocare la responsabilità ex art. 2043 c.c. soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., purché non per superare i limiti temporali entro i quali l'ordinamento ne consente l'operatività, ovvero senza aggirare lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza” (Cass. Civ., sent. n. 20450/2023). Nel caso di specie, non essendo la ricorrente né committente, né avente causa del committente, non ricorrono i presupposti soggettivi per l'applicazione dell'art. 1669 c.c., ossia la legittimazione attiva per la qualità dei soggetti pretendenti, ragion per la quale si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti delle ditte appaltatrici.
7. La responsabilità delle imprese appaltatrici è confermata dalla relazione tecnica elaborata dal CTU incaricato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.r.g. 5442/2021, svoltosi innanzi all'intestato Tribunale, nella quale, in risposta ai quesiti posti dal Giudice, si afferma che: “Si ritiene che l'attuale quadro fessurativo della abitazione della Ricorrente sia interamente ascrivibile causalmente ai lavori effettuati nell'abitazione sovrastante. Pur considerando le caratteristiche costruttive del solaio ab origine come illustrato nei paragrafi precedenti (comunque conforme alle Normative costruttive dell'epoca), è da ritenersi che la causa delle lesioni in oggetto sia da attribuirsi al mancato corretto approccio 'progettuale' ed esecutivo dell'intervento da parte dell'Impresa che ha proceduto esecutivamente in maniera del tutto impropria date le caratteristiche strutturali preesistenti. Quanto sopra relativamente alle fessurazioni presenti nell'appartamento della ricorrente” (doc. 18.1 di parte ricorrente). Inoltre, il CTU, in risposta alle osservazioni dei CTP, sottolinea che: “[…] Indipendentemente dai termini contrattuali privati con il suo Committente, l'Impresa, nel suo operare, deve comunque attenersi strettamente alle Leggi dello Stato e risponde del suo operato di cui è responsabile, in particolare nel caso di danni a terzi (persone o cose) al suo operato ascrivibili”. Il consulente tecnico – legale, afferma, altresì che: “[…] Giuridicamente l'unico caso in cui il soggetto che effettua i lavori edili non è responsabile delle conseguenze degli stessi, è quando tale soggetto operi quale 'nudus minister', cioè 'mero esecutore di ordini altrui'. Tale situazione palesemente non si configura nel caso in esame”. Pertanto, alla luce della relazione tecnica depositata in sede di accertamento preventivo, che si ritiene fondata e condivisibile, si riconosce la responsabilità per i danni patrimoniali invocati da parte ricorrente in capo alle ditte appaltatrici e . Controparte_6 Controparte_5
8. In primo luogo, è necessario soffermarsi sulla responsabilità dell'appaltatore e del committente in caso di danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
pagina 7 di 14 Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità per danni ai terzi procurati nel corso dell'esecuzione di lavori conferiti in appalto è disciplinata da tre fondamentali regole: l'appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni verso il terzo ogni qual volta questi abbia svolto in piena autonomia la sua attività; rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente nel caso in cui sia dimostrato che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, anche se non escluso, l'autonomia dell'appaltatore; risponde soltanto il committente sia nel caso in cui questi abbia deciso di avvalersi di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata sia nel caso in cui si sia ingerito nell'attività dell'appaltatore con direttive così specifiche da escludere l'autonomia dell'appaltatore. È orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale si attribuisce prevalenza dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera quale criterio fondante la responsabilità verso i terzi e dal quale discende, in via generale, il principio della esclusione di responsabilità del committente per i danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'appalto a meno che non ricorra un fatto, causativo del danno, ascrivibile alla sua specifica condotta.
Quanto detto è confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7553/2021, nella quale evidenzia, altresì, che: “L'esecuzione di opere in relazione a un immobile di proprietà o in possesso o comunque oggetto di un potere di fatto del committente rientra nell'ambito della custodia dell'immobile coinvolto, in quanto l'esecuzione dei lavori non può non essere compiuta senza il consenso, espresso o tacito, del custode dell'immobile, così da far scendere in campo pure il paradigma dell'art. 2051 c.c..” e, pertanto:
“Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore».
In tal modo, la Suprema Corte ha valorizzato una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., applicabile alla fattispecie esaminata in quanto il rapporto con i terzi è estraneo al contratto d'appalto. L'appalto, infatti, non esclude la custodia ma è una modalità di esercizio di quest'ultima. La responsabilità ex art. 2043 c.c. differisce dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. sotto molteplici profili, in particolare per diversità dei presupposti. Infatti, mentre nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. è necessario allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso eziologico tra tale condotta e l'evento dannoso, nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., avendo essa natura oggettiva e fondandosi sul mero rapporto di custodia, occorrerà unicamente allegare e provare tale rapporto e il nesso causale tra evento dannoso e cosa in custodia. Recentemente la giurisprudenza ha statuito che: “Qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltanto il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i lavori;
mentre quest'ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo” (Cass. Civ. sentenza n. 12456/2024). Nel caso di specie dalla relazione tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo emerge una condotta negligente delle ditte odierne resistenti.
In particolare, in risposta alle osservazioni del CTP, il quale insiste sulla fragilità strutturale del solaio quale causa dei dissesti, il CTU afferma: “Il CTP insiste sulla “fragilità” strutturale del solaio quale causa dei dissesti. Tale argomentazione non può essere ritenuta valida per quanto già sopra esplicitato
e per i seguenti motivi. Le tipologie costruttive e le Norme che regolano le costruzioni sono da sempre in
pagina 8 di 14 continua evoluzione. Il solaio in oggetto è stato costruito oltre 50 anni fa con le tipologie costruttive e conformemente alle Norme dell'epoca. Le Norme attuali prescrivono maggiori garanzie di sicurezza, deformabilità e durabilità rispetto ad allora, ragione per cui il CTP considera il solaio in oggetto costituzionalmente “fragile”. Ma tale maggior per coì dire “robustezza” dei solai attuali non può certo far considerare il solaio “rasato” in esame alla stregua di un “difetto” ab origine del solaio stesso come sembrerebbe intendere il CTP. Più corretto è dire che il solaio in oggetto è più “fragile” rispetto a quelli attuali. La così detta “fragilità”, quindi, va intesa come concetto relativo e comunque a maggior ragione tale “fragilità” richiedeva, da parte dell'Impresa, un approccio esecutivo appropriato
e tale da escludere i dissesti che poi si sono verificati, a maggior ragione perché, per quanto ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti, il rischio di tali dissesti era assolutamente prevedibile. Quand'anche, ragionando al limite fosse risultato “impossibile” procedere ai lavori senza causare danni stante la “fragilità” del solaio o per qualsiasi altro motivo, l'Impresa poteva e doveva astenersi dall' effettuare i lavori e non procedere, come ha fatto, alla integrale demolizione di pavimenti e sottofondi sino a che, in conseguenza dei danni causati, la D.L. non sospendesse i lavori. Come si vede, la così detta “fragilità” del solaio non può essere invocata dalla Impresa a giustificazione dei danni dal suo operare causati a proprietà di Terzi”. Pertanto, secondo il perito, non è valida l'attribuzione alle caratteristiche costruttive del solaio (di minori caratteristiche di resistenza rispetto alle norme attuali, ma conforme alle norme dell'epoca, della causa dei dissesti che, invece, si ritiene attribuibile interamente all'operare esecutivo della ditta appaltatrice. L'unico elemento di danno attribuibile equamente tanto agli interventi sovrastanti al piano superiore che e ad un difetto di costruzione ab origine è, invece, secondo il CTU, il distacco di porzioni di intonaco.
Inoltre, il CTU esclude ingerenze del Committente nell'autonomia esecutiva delle ditte appaltatrici, affermando che: “[…] Non risultano agli Atti 'riserve' dell'Impresa sui lavori commissionati ed effettuati, né 'ingerenze' del Committente nella autonomia esecutiva dell'Impresa. Concludendo, per tutto quanto sopra, è da ritenersi che i patti contrattuali tra Impresa e Committente, che regolano i rapporti tra i due soggetti, non hanno rilevanza in relazione ai danni causati a Terzi dalla Impresa nel suo autonomo operare”. Giurisprudenza recente ha statuito che: “Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato 'dalla' cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui art. 2051 c.c.” (Cass. Civ., sentenza n. 4288/2024) In tal senso anche Cassazione civile, sentenza n. 7553/2021: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” e, ancora: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Civ., sentenza n. 11152/2023).
9. Alla luce di quanto detto, pertanto, si ritiene accertato il nesso di causalità tra la condotta delle società appaltatrici e il danno patito dalla ricorrente e si esclude, invece, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del resistente, il IG. , dal momento che i dissesti lamentati dalla IG. sono Controparte_1 Pt_1 ascrivibili unicamente alla condotta imprevedibile dell'appaltatore e del subappaltatore, i quali non hanno adottato un approccio esecutivo appropriato e tale da escludere i danni poi effettivamente pagina 9 di 14 verificatisi, come anche riconosciuto in sede di accertamento tecnico preventivo, che ha sottolineato come : “L'impresa è intervenuta 'esecutivamente' nelle strutture dell'edificio sia direttamente, effettuando tagliole nelle murature portanti, con significativo indebolimento della risposta sismica, sia indirettamente nel solaio sottostante con demolizione ed esportazione del sottofondo superiore e messa a nudo della cartella superiore delle pignatte in laterizio del solaio”. Il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, ma non può essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l'appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi (v. Cass. 4288/24 secondo cui <Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.>>).
10. Con riferimento al quantum risarcibile, la ricorrente lamenta danni patrimoniali pari a € 17.061,00, a titolo di danno emergente corrispondente alle opere edili di ripristino da eseguirsi nel proprio appartamento, nonché pari a € 22.848,49 a titolo di lucro cessante, da ripartire in € 19.437,00 per canoni non incassati e in € 3.411,19 per spese condominiali. Lamenta, altresì, danni patrimoniali consistenti nelle spese di assistenza legale stragiudiziale per l'attività preliminare all'instaurazione della procedura di Atp n. 5442/2021 R.G. ed all'instaurazione della presente causa, in quelle sostenute per la redazione della perizia tecnica da parte dei Consulenti
Geometra e necessaria alla corretta instaurazione della procedura di Persona_1 Per_6 Per_2 Atp n. 5442/2021 R.G., nonché le spese legali per l'assistenza giudiziale nella procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5442/2021 R.G. avanti al Tribunale di Bologna.
In relazione al danno emergente si specifica che esso consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, mentre il lucro cessante corrisponde al mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.
I concetti di danno emergente e lucro cessante, rappresentano le due componenti cui si fa comunemente riferimento per fornire la definizione unitaria del danno patrimoniale, ossia la forma di danno ingiusto che colpisce direttamente la sfera economico-patrimoniale del danneggiato.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risultano provate entrambe le voci di danno lamentate dalla ricorrente, non avendo ella potuto, a causa dell'inagibilità dell'appartamento, continuare ad incassare i canoni di locazione ed essere stata costretta ad eseguire lavori di ripristino dell'appartamento, come quantificate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, per cui le domande sul punto si ritengono accoglibili seppur nei limiti che seguono. 11. Più nello specifico, risulta per tabulas e non è contestato che le cause dei danni, la stima degli stessi e dei modi e costi di ripristino sono stati accertati con la relazione peritale resa in sede di ATP dell'11.12.21 e che con pec del 29.3.22 il procuratore di parte ha comunicato al procuratore CP_1 della ricorrente di avere terminato i lavori di consolidamento del solaio all'interno dell'appartamento del primo, secondo le indicazioni del CTU. Quest'ultimo aveva stimato in due settimane i tempi necessari per l'effettuazione delle opere di competenza dell'odierna ricorrente (ovverosia <verifica con battitura dello scollamento di porzioni di intonaco a soffitto e trasporto a rifiuto di intonaco non ben fissato e rifacimento dello stesso con medesima tipologia dell'esistente, con rasante zone limitrofe intonaco esistente, con successiva verniciatura e... due mani previa imprimitura... ripristini lesioni riscontrate a soffitto e pareti con scrostamento e rasatura in corrispondenza delle fessurazioni, rasatura e verniciatura generale di tutta la superficie, con raccordi intervento voce precedente...>>) (v. CTU pag.17). Vista la natura non particolarmente complessa di tali opere, non si ritiene sufficientemente giustificato né il lamentato notevole aumento dei costi, né la difficoltà allegata di reperire in tempi ragionevoli una ditta disposta ad effettuare i predetti lavori a costi non eccessivi (non si ritiene corrispondente a buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. il decorso di un lasso di tempo quale quello ultrannuale dedotto da parte ricorrente per pagina 10 di 14 reperire altra ditta anche al fine di una sollecita riallocazione sul mercato dell'immobile de quo, eventualmente con anticipazione di costi in parte maggiori rispetto a quelli stimati dal CTU) . L'inquilina della ricorrente risulta avere inviato recesso dal contratto di locazione a decorrere dal 1.5.22 (doc.30 di parte ricorrente). Il CTU ha ritenuto che l'immobile fosse inagibile fino a che non fossero eseguiti i lavori di consolidamento effettuati dal o, comunque, (soprattutto) di competenza del proprietario dell'appartamento soprastante (ovverosia <al completamento dei rinforzi del solaio sovrastante come indicati nella risposta al quesito>> n.2 <si ritiene inoltre necessario un puntellamento di sicurezza del solaio da effettuarsi nell'appartamento stesso durante tutto il tempo dei lavori>>). Alla luce delle superiori considerazioni, in punto di:
A- danno emergente, visti gli atti ed, in particolare, la sopracitata CTU, si ritengono sufficientemente provate le seguenti voci di costo:
a) Euro 4275,00= (675,00+3600,00) oltre iva se ed in quanto dovuta, per opere di ripristino come stimate dal CTU di competenza della ricorrente;
b) Euro 1600,00x2 (v. docc.38 e 39 della ricorrente) quali compensi per attività di assistenza tecnica ctp, effettivamente pagati e documentati;
c) 145,00 euro per CU e diritti di segreteria del procedimento di ATP (non contestati);
d) Euro 3.824,35 per compensi CTU (accessori inclusi, v. fatture in atti); e) Visto l'art. 20 DM 55/14 ss.mm (valore causa tra euro 5200,01 e 26.000,00): Euro 2910,00 oltre accessori di legge ed il 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., per compensi di assistenza legale per la fase di ATP ed euro 1323,00,00 per la fase della negoziazione assistita;
f) Tenuto conto che il primo consuntivo della gestione condominiale de qua di cui al doc. 37 della ricorrente, attiene al periodo dal 1.9.20 al 31.8.21 e che, in base alle allegazioni dell'attrice, durante tale periodo l'immobile è risultato inagibile dal gennaio 2021 tanto da giustificare il mancato pagamento del canone di locazione, non risulta idoneamente provata una quota di spettanza dell'inquilina non incamerata, riferibile a tale periodo, tenuto conto che l'affitto risulta regolarmente corrisposto (e presumibilmente anche la quota di spettanza dell'inquilino del preventivo della gestione de quo) sino al dicembre 2020.
B- lucro cessante: a) Parte attrice allega che il canone (presumibilmente) aggiornato mensile afferente alla locazione de qua e di cui al doc.2 in atti, non riscosso dal gennaio 2021, sia pari ad euro 589,00. Tale importo risulta sufficientemente provato visto il tenore delle clausole contrattuali de quibus. b) Si ritiene che possa equitativamente liquidarsi un danno da lucro cessante pari a euro 589,00 x
20, non potendosi giustificare una mancata esecuzione dei lavori per un periodo maggiore rispetto a 8 mesi successivi al deposito della ATP e 5 mesi successivi all'esecuzione dei lavori di competenza del proprietario dell'appartamento soprastante. Si ritiene, pertanto, equo liquidare a favore di parte ricorrente, per il titolo in esame, euro 589,00x20=11.780,00, comprensivo anche dei tempi di ricerca di nuovo inquilino e stipula contratto dopo il periodo estivo.
C-interessi I costi e gli importi come sopra calcolati, riferibili diacronicamente a momenti di sorgenza diversi, devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel 31.3.2023; gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente
pagina 11 di 14 a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01;
v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra
l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"]. 12. Parimenti accoglibile, alla luce delle superiori considerazioni e dell'ATP in atti, risulta la domanda riconvenzionale trasversale formulata da parte nei confronti di CP_1 [...]
e di risarcimento dei danni subiti dal primo in Controparte_6 Controparte_10 conseguenza dell'illegittimo operato di queste ultime che risultano provati come documentati in atti, nonchè stimati e prescritti dal CTU, per complessivi euro 22.303,68. Vista la liquidazione del danno che precede (e la risoluzione e restituzione di cui infra) si ritiene che essa sia assorbente, in quanto di importo maggiore, rispetto alla richiesta penale (14.250,00 ex art. 7 del contratto di appalto, per il ritardo). I costi e gli importi come sopra calcolati, riferibili diacronicamente a momenti di sorgenza diversi, devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel 31.3.2023; gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
pagina 12 di 14 inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono
a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"]. 13. Dichiara altresì la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa del 2.11.2020, con condanna di a favore di parte alla restituzione di euro 8.607,00, Controparte_6 CP_1 oltre interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data del deposito della comparsa di costituzione,
28.3.24, al saldo effettivo. 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (rinvenibile in capo a e nei rapporti sia con parte ricorrente che con parte Controparte_6 Controparte_5
). Spese di lite compensate tra le restanti parti. CP_1
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Assorbita o rigettata ogni altra questione, definitivamente pronunciando, il Giudice:
Accoglie parzialmente le domande di parte ricorrente e la riconvenzionale trasversale di parte CP_1 nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna e Controparte_6 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.: CP_5
A) al pagamento in solido, in favore della IG.ra , dei danni patrimoniali patiti e corrispondenti alle Pt_1 seguenti voci di costo:
-Euro 4275,00= (675,00+3600,00) oltre iva se ed in quanto dovuta, per opere di ripristino come stimate dal CTU di competenza della ricorrente;
-Euro 1600,00x2 (v. docc.38 e 39 della ricorrente) quali compensi per attività di assistenza tecnica ctp, effettivamente pagati e documentati;
-145,00 euro per CU e diritti di segreteria del procedimento di ATP;
-Euro 3.824,35 per compensi CTU-ATP;
-Euro 2910,00 oltre accessori di legge ed il 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., per compensi di assistenza legale per la fase di ATP ed euro 1323,00,00 per la fase della negoziazione assistita;
-Euro 11.780,00, per canoni non riscossi.
Gli importi come sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dal 31.3.2023 alla data della presente sentenza;
le somme così calcolate devono essere pagina 13 di 14 ulteriormente maggiorate di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
B) al pagamento in solido, in favore di , dei danni patrimoniali patiti per complessivi euro Controparte_1
22.303,68. Gli importi come sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284
c.1 c.c., dal 31.3.2023 alla data della presente sentenza;
le somme così calcolate devono essere ulteriormente maggiorate di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-dichiara, inoltre, la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa del 2.11.2020, con condanna di
[...]
, in persona del l.r.p.t., a favore di parte , alla restituzione di euro 8.607,00, oltre Controparte_6 CP_1 interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 28.3.24 al saldo effettivo;
-condanna, altresì, e in persona dei rispettivi l.r.p.t., Controparte_6 Controparte_5 in solido tra loro:
C) Alla rifusione, in solido tra loro, a favore di delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1 liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre al 15% per spese generali ex DM
55/14 ss.mm., oltre ad euro 545,00 per anticipazioni;
D) Alla rifusione a favore di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Spese di lite compensate tra le restanti parti. Bologna, 18.07.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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