CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 914/2025
N. R.G. 701/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL NA AV Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 8822/2025, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 200/2019 della Corte d'Appello di Milano, promosso da:
con l'avv. Parte_1
PE LA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE),
Via Pisacane n. 1,
Ricorrente in riassunzione contro
, con l'avv ALESSANDRO. CONISTABILE elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Rovello Porro (CO) via Verdi 3
Resistente in riassunzione
Controparte_2
Contumace
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
Pagina 1 CONCLUSIONI:
Per la parte Ricorrente in riassunzione:
Che la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, quale Giudice del rinvio, fissata l'udienza di discussione ed adottati gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, voglia:
➢ Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Controparte_1
respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 03320160000400287000, con Parte_2 vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Controparte_1
➢ DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. CP_1
alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza
[...] Parte_1 della provvisoria esecutività della sentenza n.174/2017 del Tribunale di Como, nel dettaglio pari ad €.3.640,50 (€.2.495,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.200/2019 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.1.459,12 (€.1.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.5.099,62
Per la parte resistente in riassunzione Controparte_1 accogliere la domanda originariamente proposta dal signor e: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese ex adverso azionate e, per l'effetto, annullare e / o revocare l'iscrizione a ruolo recata dall'opposta cartella esattoriale, ordinando altresì la cancellazione del ruolo n. 2016 / 000785, emesso da e reso esecutivo il 15.12.2015; Pt_1 Controparte_3
- annullare e/o revocare, per i motivi sopra descritti, la cartella di pagamento Firmato Da:
n. 0332016 00004002 87, emessa da Equitalia Nord Spa Parte_3
Agente della Riscossione – Provincia di Como su incarico di Parte_4
[...]
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare la minor somma dovuta dal signor , con Controparte_1 esclusione, in ogni caso, di qualsivoglia condanna alla rifusione di importi a titolo di sanzioni e interessi;
- in ogni caso: respingere la domanda restitutoria incardinata dalla Parte_1
Con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi del giudizio-
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado il geometra Controparte_1 proponeva dinanzi al Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 03320160000400287000, notificatagli il 5.05.2016, con la quale la gli intimava il pagamento della Parte_5 somma di euro 4.732,29, per l'omesso versamento alla dei contributi soggettivi ed Parte_2 integrativi, oltre accessori, per l'anno 2013.
A sostegno dell'opposizione , premesso di avere rivestito nell'anno di riferimento le CP_1 cariche di consigliere delegato della società AR RL (CF , avente ad P.IVA_1 oggetto il commercio all'ingrosso ed al minuto di piastrelle, ceramiche, moquettes, legni, caminetti, sanitari ed altri complementi d'arredo (cfr. doc. n. 2 fasc di I grado), e di socio amministratore della Harvest Snc di Alberto, Franco, (CF ), Persona_1 P.IVA_2 avente ad oggetto la locazione immobiliare ed il leasing di beni propri (cfr. doc. n. 3 fasc I grado), allegava che “trattasi di società di tipo commerciale per le quali cariche amministrative non è richiesto alcun titolo di studio” e che, soprattutto, “il sottoscritto non è titolare di Partita Iva, è iscritto ad altro istituto di previdenza con regolare posizione INPS gestione commercianti e non presta alcun tipo di attività professionale, né utilizza competenze tecnico professionali per lo svolgimento della propria attività”(cfr. doc. n. 5 fasc
I grado).
Ciò premesso, richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta […] rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta” (Cass. civ., sez. lav., 8.03.2013, n. 5827), contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla e chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento opposta. Pt_1
Con sentenza n. 174/2017 pubblicata il 20.06.2017 il Tribunale di Como accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente l'obbligo contributivo in capo a , e CP_1 annullava la cartella di pagamento sopraindicata.
Pagina 3 Con sentenza n. 200/2019, pubblicata l'8. 02.2019, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame della e Parte_6 confermava la pronuncia del Tribunale di Como, ritenendo presupposto indefettibile per l'iscrizione alla il requisito dello svolgimento in concreto dele attività rientranti nel Pt_1 novero di quelle riservate alla professione di geometra. Argomentava la Corte che “ Se, quindi, il ruolo di amministratore o di procuratore speciale di società commerciali, pur operanti nel settore dell'edilizia, non richieda in concreto e in modo necessario l'esercizio delle conoscenze tecniche del geometra libero professionista perché esplicate in altri ambiti, non potrà sorgere alcun obbligo contributivo a favore della appellante. E ciò a Pt_1 maggior ragione se – come già affermato da questa Corte – il presupposto indefettibile per
l'iscrizione alla è la necessità del requisito dell'esercizio con carattere di continuità Pt_1 dell'attività libero professionale, espressamente prevista dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 236 del 1990, art. 1, comma 14
("L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli Albi professionali dei Geometri Pt_1 che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria").
Il dato normativo – come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass., 21-1-2013, n. 1305) “non offre … spazio a dubbi sulla necessità dell'esercizio con continuità dell'attività libero professionale per l'iscrizione alla ”. Pt_1
Poiché i presupposti per l'iscrizione sono fissati da una norma di rango primario, deve conseguentemente ritenersi preclusa, sul punto, ogni potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria della la quale, nella sua autonomia, si deve attenere ai Pt_1 principi imposti dalla legge.”
La proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di tre Pt_1 motivi e resisteva con controricorso. CP_1
Con il primo motivo denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, l. 147/2013, nonché dell'art. 5 dello Statuto della e dell'art. 38 Cost., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato Pt_1 nell'escludere il potere della di incidere sulla disciplina primaria relativa alla Pt_1 definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione, regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti;
la infatti, Pt_1
Pagina 4 nell'imporre l'iscrizione anche ai geometri iscritti all'Albo che esercitano un'attività occasionale, non avrebbe modificato l'ambito soggettivo degli obbligati.
Con il secondo motivo, si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l.
37/1967, degli artt. 10 e 22 della l. 773/1982, degli artt. 1e ss., del D. lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del D. lgs. 509/1994, censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell'obbligazione contributiva,
l'esercizio continuativo dell'attività professionale e ribadendo che, al contrario, l'iscrizione all'albo professionale era condizione sufficiente per l'iscrizione alla a prescindere Pt_1 dall'ammontare dei redditi prodotti e dal fatto che il professionista avesse lo status di lavoratore dipendente.
Con la terza censura, la parte ricorrente prospettava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 509 del 1994 e dell'art. 5 dello Statuto della e imputa alla sentenza d'appello di avere arbitrariamente escluso Pt_1 la rilevanza delle attività connesse con quella di geometra, come quella di amministratore della società ” e della società “AR Parte_7
s.r.l.”, società dedite ad attività «oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri» (pagina 5 del ricorso per cassazione).
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 8822/2025 ha accolto il ricorso premettendo che “questa
Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione
e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è
d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza
n. 28188 del 2022, cit.).
L'art. 5 dello Statuto della , posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano Pt_1 obbligatoriamente iscritti alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo Pt_1
Pagina 5 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl'iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla a nuove categorie di Parte_6 soggetti.
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art.
22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl'interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre
2024, n. 30191).”
Quanto al caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto di “dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni (da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338)
6.– La sentenza d'appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa contra legem quelle previsioni regolamentari che questa Corte ha qualificato, invece, come «legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito Pt_1 della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione).
I giudici di legittimità, pertanto, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Milano affinché, in diversa composizione, rinnovi l'esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella suddetta ordinanza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Pagina 6 La ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello chiedendo a Codesta di Pt_1 respingere integralmente la domanda svolta dal geom. in primo grado e, per CP_1
l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di Pt_2 pagamento impugnata con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre a quello di legittimità del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom.
. Controparte_1
Ha altresì svolto domanda restitutoria chiedendo di condannare altresì il geom. CP_1
alla restituzione e al rimborso delle spese di lite, corrisposte da in
[...] Parte_1 forza della provvisoria esecutività della sentenza n. 174/2017 del Tribunale di Como, nel dettaglio pari a € 3.640,50= […] e della sentenza n. 200/2019 della Corte d'Appello di
Milano, nel dettaglio pari a € 1.459,62=, per complessivi € 5.099,62”.
, in particolare ha insistito per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento Parte_2 proposta da , assumendone l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalla S.C. CP_1 nel giudizio rescindente, secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre deve escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
si è costituito nel giudizio di rinvio e ha resistito all'avversa riassunzione, CP_1 lamentando che la Suprema Corte avrebbe cassato la sentenza della Corte di Appello di
Milano in quanto, sulla scorta di un orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità poi successivamente superato, la stessa avrebbe valutato la fattispecie di causa sulla base di un compendio normativo erroneo ossia sulla base dell'art. 22 della l. n. 773 del
1982, anziché sulla base degli artt. 5 dello Statuto e 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie. In sostanza, la Corte di cassazione avrebbe demandato alla Corte di Appello, in sede di rinvio, la decisione della causa nel merito e l'accertamento se ricorrano, nel caso di specie, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle norme regolamentari interne della Pt_1 per l'iscrizione alla e per il sorgere dell'obbligo di versamento della contribuzione Pt_1 minima soggettiva e oggettiva.
Ciò premesso, ha ribadito cdi avere provato tramite i documenti prodotti e le CP_1 testimonianze raccolte di non avere nell'anno di riferimento mai svoto attività di geometra nemmeno in minima parte né gratuitamente.
Pagina 7 In secondo luogo, ha riferito di non avere svolto la professione neppure nell'ambito delle attività della Harvest snc o della AR srl, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado.
In sostanza, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun esercizio professionale, con conseguente illegittimità delle pretese della a titolo di contributo soggettivo minimo e a Pt_1 titolo di contributo integrativo minimo.
L nonostante la regolarità della notifica dei ricorsi in riassunzione, è rimasta CP_4 contumace anche nell'odierno giudizio di rinvio.
All'udienza del 11.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia dei giudici di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Di conseguenza, nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384
c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la Suprema Corte con l'ordinanza rescindente n.
8822/2025, nel rimettere a questa Corte una nuova disamina della controversia, ha ribadito, quale principio di diritto vincolante ai fini dell'odierna decisione, quello per cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n.
28188, in motivazione”).
Pagina 8 Nella medesima pronuncia la Corte ha precisato, inoltre, che non rilevano in senso contrario né la natura occasionale dell'esercizio della professione, né la mancata produzione di reddito, né la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale.
Le circostanze di fatto valorizzate dall'opponente a supporto della dedotta CP_1 insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla sono state già vagliate dalla Cassazione e Pt_1 ritenute irrilevanti ai fini di causa, in quanto tali da non far venir meno l'obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria minima conseguente all'iscrizione all'Albo professionale.
I giudici di legittimità, in particolare, nel cassare l'impugnata pronuncia, hanno censurato la sentenza dei giudici d'appello per avere ritenuto dirimenti l'affidamento a professionisti esterni del compimento di atti tipici del geometra, e ha invece sottolineato che “Quel che rileva è che le cognizioni tecniche del professionista iscritto all'Albo influiscano sull'esercizio dell'attività complessivamente intesa e siano legate ad essa da un'oggettiva connessione. Tale rapporto si ravvisa, quando l'attività, pur estranea al novero di quelle riservate alla professione di geometra, nel suo concreto esplicarsi consenta di metterne a frutto le esperienze e le competenze tipiche (Cass., sez. lav., 29 agosto 2012, n. 14684, sulla categoria degl'ingegneri e degli architetti;
in termini analoghi, per i geometri, Cass., sez. VI-
L, 2 novembre 2022, n. 32229)”, risultandone con ciò confermata la sussistenza dell'obbligo
d'iscrizione alla .” Pt_1
In applicazione della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e degli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, ai quali l'odierno Collegio, come già detto, è vincolato, l'opposizione alla cartella di pagamento n.03320160000400287000 non può che essere rigettata;
infatti, come già acclarato nei precedenti gradi di merito, nel periodo al quale si riferisce la contribuzione era iscritto all'Albo dei geometri, condizione CP_1 sufficiente per rendere obbligatoria l'iscrizione alla Cassa, e nell'esercizio delle sue cariche di amministratore di Harvest snc e di socio consigliere delegato di AR srl ha svolto atti ascrivibili all'esercizio della professione, essendo perciò obbligato a versare la contribuzione minima obbligatoria portata dalla sopra richiamata cartella.
Tenuto conto della natura della controversia, della peculiarità della fattispecie e della non unanime interpretazione giurisprudenziale inerente la normativa citata in motivazione, si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le
Pagina 9 spese di lite dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio di rinvio.
Alla disposta compensazione consegue ex lege l'obbligo di di restituire alla CP_1 Pt_2 quanto percepito a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione delle sentenze emesse all'esito dei precedenti gradi di merito, pagamento che, nel presente giudizio, è stato documentato dalla per la somma di euro € 5.099,62 dalla stessa corrisposti in forza Pt_1 delle sentenze n 174/2027 del tribunale di Como e n. 200/2019 della Corte d'Appello di
Milano
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, respinge l'opposizione alla cartella esattoriale n.
03320160000400287000 notificata il 5.05.2016;
Condanna alla restituzione alla Controparte_1 Parte_1
i complessivi € 5.099,62 dalla stessa corrisposti a titolo di spese
[...] legali in forza delle sentenze n 174/2027 del tribunale di Como e n. 200/2019 della Corte
d'Appello di Milano
compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio
Milano, 11/11/2025
Presidente rel.
IL NA AV
Pagina 10
N. R.G. 701/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL NA AV Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 8822/2025, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 200/2019 della Corte d'Appello di Milano, promosso da:
con l'avv. Parte_1
PE LA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE),
Via Pisacane n. 1,
Ricorrente in riassunzione contro
, con l'avv ALESSANDRO. CONISTABILE elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Rovello Porro (CO) via Verdi 3
Resistente in riassunzione
Controparte_2
Contumace
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
Pagina 1 CONCLUSIONI:
Per la parte Ricorrente in riassunzione:
Che la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, quale Giudice del rinvio, fissata l'udienza di discussione ed adottati gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, voglia:
➢ Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Controparte_1
respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 03320160000400287000, con Parte_2 vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Controparte_1
➢ DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. CP_1
alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza
[...] Parte_1 della provvisoria esecutività della sentenza n.174/2017 del Tribunale di Como, nel dettaglio pari ad €.3.640,50 (€.2.495,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.200/2019 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.1.459,12 (€.1.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.5.099,62
Per la parte resistente in riassunzione Controparte_1 accogliere la domanda originariamente proposta dal signor e: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese ex adverso azionate e, per l'effetto, annullare e / o revocare l'iscrizione a ruolo recata dall'opposta cartella esattoriale, ordinando altresì la cancellazione del ruolo n. 2016 / 000785, emesso da e reso esecutivo il 15.12.2015; Pt_1 Controparte_3
- annullare e/o revocare, per i motivi sopra descritti, la cartella di pagamento Firmato Da:
n. 0332016 00004002 87, emessa da Equitalia Nord Spa Parte_3
Agente della Riscossione – Provincia di Como su incarico di Parte_4
[...]
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare la minor somma dovuta dal signor , con Controparte_1 esclusione, in ogni caso, di qualsivoglia condanna alla rifusione di importi a titolo di sanzioni e interessi;
- in ogni caso: respingere la domanda restitutoria incardinata dalla Parte_1
Con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi del giudizio-
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado il geometra Controparte_1 proponeva dinanzi al Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 03320160000400287000, notificatagli il 5.05.2016, con la quale la gli intimava il pagamento della Parte_5 somma di euro 4.732,29, per l'omesso versamento alla dei contributi soggettivi ed Parte_2 integrativi, oltre accessori, per l'anno 2013.
A sostegno dell'opposizione , premesso di avere rivestito nell'anno di riferimento le CP_1 cariche di consigliere delegato della società AR RL (CF , avente ad P.IVA_1 oggetto il commercio all'ingrosso ed al minuto di piastrelle, ceramiche, moquettes, legni, caminetti, sanitari ed altri complementi d'arredo (cfr. doc. n. 2 fasc di I grado), e di socio amministratore della Harvest Snc di Alberto, Franco, (CF ), Persona_1 P.IVA_2 avente ad oggetto la locazione immobiliare ed il leasing di beni propri (cfr. doc. n. 3 fasc I grado), allegava che “trattasi di società di tipo commerciale per le quali cariche amministrative non è richiesto alcun titolo di studio” e che, soprattutto, “il sottoscritto non è titolare di Partita Iva, è iscritto ad altro istituto di previdenza con regolare posizione INPS gestione commercianti e non presta alcun tipo di attività professionale, né utilizza competenze tecnico professionali per lo svolgimento della propria attività”(cfr. doc. n. 5 fasc
I grado).
Ciò premesso, richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta […] rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta” (Cass. civ., sez. lav., 8.03.2013, n. 5827), contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla e chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento opposta. Pt_1
Con sentenza n. 174/2017 pubblicata il 20.06.2017 il Tribunale di Como accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente l'obbligo contributivo in capo a , e CP_1 annullava la cartella di pagamento sopraindicata.
Pagina 3 Con sentenza n. 200/2019, pubblicata l'8. 02.2019, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame della e Parte_6 confermava la pronuncia del Tribunale di Como, ritenendo presupposto indefettibile per l'iscrizione alla il requisito dello svolgimento in concreto dele attività rientranti nel Pt_1 novero di quelle riservate alla professione di geometra. Argomentava la Corte che “ Se, quindi, il ruolo di amministratore o di procuratore speciale di società commerciali, pur operanti nel settore dell'edilizia, non richieda in concreto e in modo necessario l'esercizio delle conoscenze tecniche del geometra libero professionista perché esplicate in altri ambiti, non potrà sorgere alcun obbligo contributivo a favore della appellante. E ciò a Pt_1 maggior ragione se – come già affermato da questa Corte – il presupposto indefettibile per
l'iscrizione alla è la necessità del requisito dell'esercizio con carattere di continuità Pt_1 dell'attività libero professionale, espressamente prevista dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 236 del 1990, art. 1, comma 14
("L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli Albi professionali dei Geometri Pt_1 che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria").
Il dato normativo – come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass., 21-1-2013, n. 1305) “non offre … spazio a dubbi sulla necessità dell'esercizio con continuità dell'attività libero professionale per l'iscrizione alla ”. Pt_1
Poiché i presupposti per l'iscrizione sono fissati da una norma di rango primario, deve conseguentemente ritenersi preclusa, sul punto, ogni potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria della la quale, nella sua autonomia, si deve attenere ai Pt_1 principi imposti dalla legge.”
La proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di tre Pt_1 motivi e resisteva con controricorso. CP_1
Con il primo motivo denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, l. 147/2013, nonché dell'art. 5 dello Statuto della e dell'art. 38 Cost., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato Pt_1 nell'escludere il potere della di incidere sulla disciplina primaria relativa alla Pt_1 definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione, regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti;
la infatti, Pt_1
Pagina 4 nell'imporre l'iscrizione anche ai geometri iscritti all'Albo che esercitano un'attività occasionale, non avrebbe modificato l'ambito soggettivo degli obbligati.
Con il secondo motivo, si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l.
37/1967, degli artt. 10 e 22 della l. 773/1982, degli artt. 1e ss., del D. lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del D. lgs. 509/1994, censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell'obbligazione contributiva,
l'esercizio continuativo dell'attività professionale e ribadendo che, al contrario, l'iscrizione all'albo professionale era condizione sufficiente per l'iscrizione alla a prescindere Pt_1 dall'ammontare dei redditi prodotti e dal fatto che il professionista avesse lo status di lavoratore dipendente.
Con la terza censura, la parte ricorrente prospettava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 509 del 1994 e dell'art. 5 dello Statuto della e imputa alla sentenza d'appello di avere arbitrariamente escluso Pt_1 la rilevanza delle attività connesse con quella di geometra, come quella di amministratore della società ” e della società “AR Parte_7
s.r.l.”, società dedite ad attività «oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri» (pagina 5 del ricorso per cassazione).
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 8822/2025 ha accolto il ricorso premettendo che “questa
Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione
e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è
d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza
n. 28188 del 2022, cit.).
L'art. 5 dello Statuto della , posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano Pt_1 obbligatoriamente iscritti alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo Pt_1
Pagina 5 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl'iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla a nuove categorie di Parte_6 soggetti.
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art.
22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl'interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre
2024, n. 30191).”
Quanto al caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto di “dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni (da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338)
6.– La sentenza d'appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa contra legem quelle previsioni regolamentari che questa Corte ha qualificato, invece, come «legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito Pt_1 della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione).
I giudici di legittimità, pertanto, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Milano affinché, in diversa composizione, rinnovi l'esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella suddetta ordinanza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Pagina 6 La ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello chiedendo a Codesta di Pt_1 respingere integralmente la domanda svolta dal geom. in primo grado e, per CP_1
l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di Pt_2 pagamento impugnata con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre a quello di legittimità del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom.
. Controparte_1
Ha altresì svolto domanda restitutoria chiedendo di condannare altresì il geom. CP_1
alla restituzione e al rimborso delle spese di lite, corrisposte da in
[...] Parte_1 forza della provvisoria esecutività della sentenza n. 174/2017 del Tribunale di Como, nel dettaglio pari a € 3.640,50= […] e della sentenza n. 200/2019 della Corte d'Appello di
Milano, nel dettaglio pari a € 1.459,62=, per complessivi € 5.099,62”.
, in particolare ha insistito per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento Parte_2 proposta da , assumendone l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalla S.C. CP_1 nel giudizio rescindente, secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre deve escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
si è costituito nel giudizio di rinvio e ha resistito all'avversa riassunzione, CP_1 lamentando che la Suprema Corte avrebbe cassato la sentenza della Corte di Appello di
Milano in quanto, sulla scorta di un orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità poi successivamente superato, la stessa avrebbe valutato la fattispecie di causa sulla base di un compendio normativo erroneo ossia sulla base dell'art. 22 della l. n. 773 del
1982, anziché sulla base degli artt. 5 dello Statuto e 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie. In sostanza, la Corte di cassazione avrebbe demandato alla Corte di Appello, in sede di rinvio, la decisione della causa nel merito e l'accertamento se ricorrano, nel caso di specie, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle norme regolamentari interne della Pt_1 per l'iscrizione alla e per il sorgere dell'obbligo di versamento della contribuzione Pt_1 minima soggettiva e oggettiva.
Ciò premesso, ha ribadito cdi avere provato tramite i documenti prodotti e le CP_1 testimonianze raccolte di non avere nell'anno di riferimento mai svoto attività di geometra nemmeno in minima parte né gratuitamente.
Pagina 7 In secondo luogo, ha riferito di non avere svolto la professione neppure nell'ambito delle attività della Harvest snc o della AR srl, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado.
In sostanza, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun esercizio professionale, con conseguente illegittimità delle pretese della a titolo di contributo soggettivo minimo e a Pt_1 titolo di contributo integrativo minimo.
L nonostante la regolarità della notifica dei ricorsi in riassunzione, è rimasta CP_4 contumace anche nell'odierno giudizio di rinvio.
All'udienza del 11.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia dei giudici di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Di conseguenza, nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384
c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la Suprema Corte con l'ordinanza rescindente n.
8822/2025, nel rimettere a questa Corte una nuova disamina della controversia, ha ribadito, quale principio di diritto vincolante ai fini dell'odierna decisione, quello per cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n.
28188, in motivazione”).
Pagina 8 Nella medesima pronuncia la Corte ha precisato, inoltre, che non rilevano in senso contrario né la natura occasionale dell'esercizio della professione, né la mancata produzione di reddito, né la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale.
Le circostanze di fatto valorizzate dall'opponente a supporto della dedotta CP_1 insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla sono state già vagliate dalla Cassazione e Pt_1 ritenute irrilevanti ai fini di causa, in quanto tali da non far venir meno l'obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria minima conseguente all'iscrizione all'Albo professionale.
I giudici di legittimità, in particolare, nel cassare l'impugnata pronuncia, hanno censurato la sentenza dei giudici d'appello per avere ritenuto dirimenti l'affidamento a professionisti esterni del compimento di atti tipici del geometra, e ha invece sottolineato che “Quel che rileva è che le cognizioni tecniche del professionista iscritto all'Albo influiscano sull'esercizio dell'attività complessivamente intesa e siano legate ad essa da un'oggettiva connessione. Tale rapporto si ravvisa, quando l'attività, pur estranea al novero di quelle riservate alla professione di geometra, nel suo concreto esplicarsi consenta di metterne a frutto le esperienze e le competenze tipiche (Cass., sez. lav., 29 agosto 2012, n. 14684, sulla categoria degl'ingegneri e degli architetti;
in termini analoghi, per i geometri, Cass., sez. VI-
L, 2 novembre 2022, n. 32229)”, risultandone con ciò confermata la sussistenza dell'obbligo
d'iscrizione alla .” Pt_1
In applicazione della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e degli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, ai quali l'odierno Collegio, come già detto, è vincolato, l'opposizione alla cartella di pagamento n.03320160000400287000 non può che essere rigettata;
infatti, come già acclarato nei precedenti gradi di merito, nel periodo al quale si riferisce la contribuzione era iscritto all'Albo dei geometri, condizione CP_1 sufficiente per rendere obbligatoria l'iscrizione alla Cassa, e nell'esercizio delle sue cariche di amministratore di Harvest snc e di socio consigliere delegato di AR srl ha svolto atti ascrivibili all'esercizio della professione, essendo perciò obbligato a versare la contribuzione minima obbligatoria portata dalla sopra richiamata cartella.
Tenuto conto della natura della controversia, della peculiarità della fattispecie e della non unanime interpretazione giurisprudenziale inerente la normativa citata in motivazione, si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le
Pagina 9 spese di lite dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio di rinvio.
Alla disposta compensazione consegue ex lege l'obbligo di di restituire alla CP_1 Pt_2 quanto percepito a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione delle sentenze emesse all'esito dei precedenti gradi di merito, pagamento che, nel presente giudizio, è stato documentato dalla per la somma di euro € 5.099,62 dalla stessa corrisposti in forza Pt_1 delle sentenze n 174/2027 del tribunale di Como e n. 200/2019 della Corte d'Appello di
Milano
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, respinge l'opposizione alla cartella esattoriale n.
03320160000400287000 notificata il 5.05.2016;
Condanna alla restituzione alla Controparte_1 Parte_1
i complessivi € 5.099,62 dalla stessa corrisposti a titolo di spese
[...] legali in forza delle sentenze n 174/2027 del tribunale di Como e n. 200/2019 della Corte
d'Appello di Milano
compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio
Milano, 11/11/2025
Presidente rel.
IL NA AV
Pagina 10