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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 9174/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 13881/2024
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, l'aveva riconosciuto CP_1 invalido nella misura dell'80%, con conseguente esclusione dei requisiti per la prestazione invocata.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava l'insussistenza Persona_1
dei requisiti per la pensione di inabilità civile, valutando il periziato invalido nella misura dell'89%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 04.07.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 09.12.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 13881/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente ha contestato la valutazione resa dal c.t.u. incaricato in quanto, come evidenziato dal consulente di parte, dott. , alla patologia Persona_2
psichiatrica, vista la gravità della stessa, doveva essere applicato il codice tabellare
2201 con percentuale del 100%. Essendo, poi, presenti ulteriori affezioni in aggiunta a quella psichiatrica, già di per sé totalmente inabilitante, non vi è dubbio che al ricorrente dovesse essere riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità civile, con conseguente necessità di disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 19.05.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Disturbo bipolare a prognosi grave. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Nel merito, ha osservato: “Il disturbo bipolare, anche conosciuto come malattia maniaco depressiva o come psicosi maniaco depressiva, è un disturbo caratterizzato
3 da oscillazioni insolite del tono dell'umore e della capacità di funzionamento della persona. Nel caso in esame, come si rileva dalla documentazione sanitaria allegata, il paziente per tale patologia ha subito un ricovero ospedaliero e gli è stata posta diagnosi di psicosi bipolare a prognosi grave. Pertanto, considerato che presenta una severa depressione del tono dell'umore così come obiettivato personalmente, ma risulta orientato nei parametrispazio temporali, si valuta secondo il codice 2203, per maggiorazione in misura dell'80%. Altra affezione rilevata è una ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pertanto, visto l'audiogramma del 02.11.2023, avuto riguardo dello schema allegato al codice 4005, si valuta in misura del 45% Applicando la formula di Balthazar, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.L. n.
509 del 1988 e DM 05.02.92 si potrà riconoscere una percentuale di invalidità pari all'89% (ottantanove per cento) dal 27.03.2023 data della domanda amministrativa.”.
All'esito, poi, del ricevimento di note critiche alla bozza da parte del procuratore del ricorrente – contenenti, sostanzialmente, le medesime osservazioni poi riproposte con il presente giudizio – il c.t.u. ha potuto ulteriormente specificare il proprio convincimento come segue: “Le Linee guida rappresentano un supporto CP_1 valutativo in caso di “vuoto tabellare”, come spesso accade nelle ormai vetuste tabelle allegate al DM 05.02.92. Le prime, rispetto alle seconde, non hanno, però, dignità di legge ma rappresentano spesso un importante elemento di orientamento a supporto della valutazione. Nel caso di specie le tabelle di legge appaiono esaurienti e quindi ci riferiremo alle stesse. Naturalmente il CTU non vuole sfuggire al rilievo sollevato perché la medesima contestazione si sarebbe potuta fare invocando l'utilizzo del codice tabellare 2201 anziché il 2203 (DM 05.02.92) utilizzato dal sottoscritto. La differenza valutativa è dovuta alla documentazione in atti che non consente tale riconoscimento. Il pz nell' Ottobre 2022 è stato ricoverato per agitazione psicomotoria presso il P.O. di Frattamaggiore. In quella sede ha ricevuto le cure necessarie e poi è stato dimesso ed affidato ai servizi territoriali dove, da quanto evinto dalla documentazione medica, si è recato fino al Maggio 2023. In quella certificazione ci si riferisce fondamentalmente agli esiti del ricovero. Dunque, si tratta di una fotografia di un periodo di 7 mesi in cui il pz, per motivi che non conosciamo, ha peggiorato enormemente il proprio problema. Però, come detto sopra, il periodo interessato va dall'ottobre 2022 al maggio 2023 e poi non vi è più certificazione. Se il pz avesse 4 continuato a soffrire di tale problema con la medesima gravità, la documentazione prodotta sarebbe stata più copiosa per la necessità del Sig a sottoporsi a Pt_1
controlli clinici più serrati. Si tenga conto che quella che viene valutata dalla
Commissione di prima istanza e/o dal CTU è la patologia STABILIZZATA (cioè, quella che affligge il pz con gli inevitabili alti e bassi) e non il momento di crisi profonda che si vuole far assurgere a regolarità. Quindi, sicuramente il pz è affetto da Disturbo bipolare. La documentazione in atti depone per un periodo in cui vi è stato un temporaneo peggioramento del regolare andamento della patologia. La valutazione è stata effettuata sulla patologia di base”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, con motivazione chiara e condivisibile, ha dato atto di non aver potuto applicare un codice tabellare indicativo di una condizione clinica più grave rispetto a quella riconosciuta, avendo egli riscontrato, attraverso l'esame obiettivo e la documentazione in atti, una patologia sostanzialmente stabilizzata, caratterizzata da un unico episodio di peggioramento nel periodo dall'ottobre 2022 al maggio 2023.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
5 Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi che il reddito familiare indicato nella dichiarazione ex art. 152 disp. att.ne c.p.c. agli atti risulta superiore al limite fissato per la concessione del beneficio (determinato secondo le modalità di cui all'art. 76 D.P.R.
30/05/02 n. 115 ed attualmente pari ad € 27.319,28).
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente come da dispositivo, tenuto conto del mancato rinnovo della consulenza nella presente fase.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso in opposizione;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in € 1.865,00,00, oltre accessori come per legge;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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