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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3679/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 11.00 innanzi al dott. IO EL, sono comparsi: per l'Avv. DARIO DE BLASI, sostituito dall'Avv. Federico Controparte_1
Colaci per l'Avv. CLAUDIO DE STEFANIS CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Parte attrice precisa le conclusioni come da scritti difensivi Parte convenuta precisa le conclusioni come da scritti difensivi
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
IO EL N. R.G. 3679/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Antonio del Re, n. 9, Controparte_1 CP_1 presso lo studio dell'Avv. Cristian Cerquatti, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario De Blasi, giusta procura allegata al ricorso OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro, CP_2
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Stefanis, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 02.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.07.2017, il a seguito del Controparte_1 provvedimento del giudice dell'esecuzione del 04.05.2017, recante rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, dal medesimo spiegata per contestare la nullità del pignoramento presso terzi promosso da per il soddisfacimento del diritto CP_2 di credito accertato con sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1063 del 17.02.2016, in quanto avente ad oggetto crediti sottratti ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_2 evidenziando:
- l'inammissibilità dell'opposizione, stante la tardiva introduzione della fase di merito, tramite deposito di ricorso in luogo della notifica di citazione;
- la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'adozione da parte dell'opponente della determinazione dirigenziale n. 2443 del 30.12.2016, recante assunzione di impegno di spesa fuori bilancio per il pagamento del credito oggetto dell'esecuzione;
- l'inopponibilità o inefficacia del vincolo di destinazione relativo alle somme sottoposte a pignoramento, in considerazione della natura del credito dell'opposto, relativo a differenze retributive e quota del trattamento di fine rapporto, della dichiarazione resa dal terzo, con indicazione di importo non sottoposto a vincolo di impignorabilità superiore all'importo oggetto del pignoramento, dell'emissione da parte dell'opponente, dopo l'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture pervenute o delle deliberazioni di impegno.
All'udienza del 02.12.2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa, con lettura del dispositivo all'esito dell'udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 618 bis, comma 1, c.p.c., venendo in rilievo esecuzione su titolo giudiziale relativo all'accertamento di credito di lavoro, segnatamente riguardante somme dovute a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, deve ritenersi che la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, ancorché riguardante controversia sull'impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione, sia sottoposta alla disciplina processuale di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c. (cfr. Cass. 25.08.1990, n. 8726, conf. Cass. 19.10.1981, n. 5463). Conseguentemente, deve riscontrarsi la ritualità e tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, avendo l'opponente depositato il relativo ricorso in data 03.07.2017, nel rispetto del termine di sessanta giorni assegnato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del 04.05.2017.
Nel merito, risulta riscontrabile la cessazione della materia del contendere tra le parti, in considerazione dell'integrale adempimento da parte dell'opponente rispetto al credito vantato dall'opposto, tramite bonifici del 07.08.2017, nonché della formazione del giudicato sul titolo dell'opposto, relativo alla sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1063 del 17.02.2016, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, n. 21622 del 07.07.2022. Sul punto, deve evidenziarsi che “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso […]. Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. 05.05.2025, n. 11739, conf. Cass. 29.11.2016, n. 24234). Nel caso di specie, entrambe le parti hanno dato conto della cessazione della materia del contendere, stante il soddisfacimento delle ragioni creditorie a seguito dell'adempimento spontaneo da parte del debitore, venendo conseguentemente meno le ragioni dell'esecuzione forzata intrapresa. Tuttavia, diversamente da quanto sul punto argomentato dall'opposto, non può a tal fine farsi riferimento alla determinazione dirigenziale n. 2443 del 30.12.2016, recante assunzione del relativo impegno di spesa fuori bilancio, trattandosi di atto interno alla pubblica amministrazione e soltanto prodromico al pagamento effettivo. Diversamente, la cessazione della materia del contendere deve essere ricollegata, da un lato, al versamento in favore dell'opposto degli importi dovuti dall'opponente, tramite bonifici del 18.10.2017, con conseguente soddisfacimento delle ragioni creditorie, e, dall'altro lato, dalla formazione del giudicato sul titolo di formazione giudiziale del creditore procedente, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, n. 21622 del 07.07.2022, con conseguente venir meno di ogni contestazione sull'effettiva debenza degli importi versati. Dunque, riscontrata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio, deve procedersi alla ricognizione della probabilità di accoglimento delle domande spiegate dalle parti, nella prospettiva dell'accertamento della soccombenza virtuale, prodromica alla pronuncia sulle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione all'esecuzione spiegata, l'opponente ha dedotto la nullità del pignoramento presso terzi promosso dall'opposto, in quanto avente ad oggetto crediti pecuniari di diritto pubblico, sottratti ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000. In base all'indicata disposizione “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”. Nel caso di specie, l'opponente, a supporto della propria contestazione, ha depositato la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 22.06.2016, recante quantificazione delle somme destinate alle finalità indicate (cfr. doc. 5, allegato al ricorso). Sul punto, l'opposto ha anzitutto dedotto che anche il credito dal medesimo azionato esecutivamente, relativo a differenze retributive e quota del trattamento di fine rapporto, deve ritenersi ricompreso tra le somme oggetto della richiamata destinazione, non potendo conseguentemente il vincolo di destinazione indicato ritenersi opponibile al medesimo. Tuttavia, la richiamata disposizione non può essere interpretata ritenendo il vincolo di impignorabilità inopponibile ai creditori protetti o qualificati, ragione giustificativa della disciplina risultando la tutela della funzionalità dell'ente locale, la gestione delle cui risorse risulterebbe pregiudicata dall'aggressione individuale del singolo creditore, ancorché basata su un credito qualificato. Infatti, è stato evidenziato che “la norma in discorso non è preordinata, in sé, a garantire l'interesse individuale dei singoli creditori qualificati, ma è essenzialmente rivolta, come detto, ad assicurare, nel rispetto del complesso delle rigide condizioni sopra ricordate, la funzionalità dell'ente locale: in quest'ottica, essa è diretta a evitare che l'aggressione, da qualsiasi creditore provenga, di una riserva essenziale di denaro possa giungere a impedire, fino in ipotesi a determinarne la paralisi, l'espletamento di determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell'ente. L'impignorabilità, infatti, è in sostanza destinata a operare allorquando il saldo attivo presso l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale. In siffatto contesto, è evidente come l'aggressione individuale, ancorché basata su un credito qualificato, in quanto maturato in relazione a una delle menzionate finalità, potrebbe comunque condurre alla decurtazione anche significativa o, addirittura, all'azzeramento delle risorse finanziarie dell'ente stesso, così compromettendone la funzionalità” (Corte Cost. 23.10.2020, n. 223). Inoltre, il creditore opposto ha evidenziato che, dalla dichiarazione resa in data 05.10.2016 dal terzo debitore, soggetto incaricato della tesoreria dell'ente locale, risulta saldo di cassa pari all'importo complessivo di Euro 6.081.004,28, a fronte di fondi impignorabili residui, secondo le previsioni delibera della Giunta Comunale n. 123 del 22.06.2016, per l'importo complessivo di Euro 1.000.604,68, con conseguente sussistenza di importo non sottoposto a vincolo di impignorabilità superiore rispetto all'ammontare delle somme oggetto del pignoramento (cfr. doc. B, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In relazione alla rilevanza della dichiarazione resa dal tesoriere, deve evidenziarsi che
“il tesoriere ha l'onere di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell'accertamento della pignorabilità - riguardi la delibera di destinazione delle somme agli impieghi protetti o gli altri pagamenti - e, in presenza di contestazioni da parte del creditore, può essere richiesto dal giudice di documentarli. È sulla base di tale dichiarazione e della documentazione presentata dal tesoriere e se del caso dal creditore procedente, che il giudice dell'esecuzione riterrà esistenti le condizioni cui si ricollega l'effetto di impignorabilità e la conseguente nullità del pignoramento ovvero le riterrà non esistenti” (Cass. 16.09.2008, n. 23727). Nel caso in esame, onde contestare la dichiarazione del tesoriere, l'opponente ha depositato certificazione resa da personale interno in ordine a diverso ammontare della disponibilità di cassa, documentazione evidentemente inidonea a superare le risultanze indicate, trattandosi di atto interno proveniente dalla medesima parte e inidoneo a fornire riscontri analitici alle risultanze del tesoriere (cfr. doc. 4, allegato al ricorso). Dunque, la sussistenza di importo non sottoposto a vincolo di impignorabilità superiore rispetto all'ammontare delle somme oggetto del pignoramento vale a rendere il vincolo non opponibile al creditore procedente, rilevando come ragione di rigetto dell'opposizione spiegata. Ulteriormente, l'opposto ha dato conto dell'emissione da parte dell'opponente, dopo l'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture pervenute o delle deliberazioni di impegno, con relativa produzione documentale (cfr. docc. da 1 a 8, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). A tal riguardo, occorre premettere che, con Sentenza n. 211 del 18.06.2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, “nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso”. In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve ritenersi che “il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d'impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore” (Cass. 13.11.2020, n. 25836, conf. Cass. 26.03.2012, n. 4820). Correlativamente, rispetto alla posizione del creditore procedente, è stato evidenziato che “è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Cass. 13.06.2024, n. 16576, conf. Cass. 16.09.2008, n. 23727). Nel caso di specie, a fronte della specifica allegazione e documentazione da parte dell'opposto in ordine alle indicate voci di spesa, condizione preclusiva all'impignorabilità delle somme richiamate, l'ente locale non ha fornito alcuna prova in ordine all'emissione dei mandati di pagamento nel rispetto del necessario ordine cronologico, limitandosi sul punto a deduzioni puramente assertive. Ugualmente, come precedentemente indicato, risultano prive di rilevanza le certificazioni provenienti dagli organi interni dell'ente locale, trattandosi di documentazione riconducibile alla stessa parte opponente. Conseguentemente, la mancata prova da parte dell'opponente del rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, costituisce ulteriore ragione di rigetto dell'opposizione spiegata.
Alla luce di quanto indicato, sussistendo plurime ragioni ostative all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, deve riscontrarsi la soccombenza virtuale dell'opponente. Dunque, in base alla soccombenza virtuale, le spese legali di lite sono poste, secondo il principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa dell'opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- In base alla soccombenza virtuale, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 02.12.2025
Il Giudice IO EL
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 11.00 innanzi al dott. IO EL, sono comparsi: per l'Avv. DARIO DE BLASI, sostituito dall'Avv. Federico Controparte_1
Colaci per l'Avv. CLAUDIO DE STEFANIS CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Parte attrice precisa le conclusioni come da scritti difensivi Parte convenuta precisa le conclusioni come da scritti difensivi
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
IO EL N. R.G. 3679/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Antonio del Re, n. 9, Controparte_1 CP_1 presso lo studio dell'Avv. Cristian Cerquatti, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario De Blasi, giusta procura allegata al ricorso OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro, CP_2
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Stefanis, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 02.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.07.2017, il a seguito del Controparte_1 provvedimento del giudice dell'esecuzione del 04.05.2017, recante rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, dal medesimo spiegata per contestare la nullità del pignoramento presso terzi promosso da per il soddisfacimento del diritto CP_2 di credito accertato con sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1063 del 17.02.2016, in quanto avente ad oggetto crediti sottratti ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_2 evidenziando:
- l'inammissibilità dell'opposizione, stante la tardiva introduzione della fase di merito, tramite deposito di ricorso in luogo della notifica di citazione;
- la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'adozione da parte dell'opponente della determinazione dirigenziale n. 2443 del 30.12.2016, recante assunzione di impegno di spesa fuori bilancio per il pagamento del credito oggetto dell'esecuzione;
- l'inopponibilità o inefficacia del vincolo di destinazione relativo alle somme sottoposte a pignoramento, in considerazione della natura del credito dell'opposto, relativo a differenze retributive e quota del trattamento di fine rapporto, della dichiarazione resa dal terzo, con indicazione di importo non sottoposto a vincolo di impignorabilità superiore all'importo oggetto del pignoramento, dell'emissione da parte dell'opponente, dopo l'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture pervenute o delle deliberazioni di impegno.
All'udienza del 02.12.2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa, con lettura del dispositivo all'esito dell'udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 618 bis, comma 1, c.p.c., venendo in rilievo esecuzione su titolo giudiziale relativo all'accertamento di credito di lavoro, segnatamente riguardante somme dovute a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, deve ritenersi che la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, ancorché riguardante controversia sull'impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione, sia sottoposta alla disciplina processuale di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c. (cfr. Cass. 25.08.1990, n. 8726, conf. Cass. 19.10.1981, n. 5463). Conseguentemente, deve riscontrarsi la ritualità e tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, avendo l'opponente depositato il relativo ricorso in data 03.07.2017, nel rispetto del termine di sessanta giorni assegnato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del 04.05.2017.
Nel merito, risulta riscontrabile la cessazione della materia del contendere tra le parti, in considerazione dell'integrale adempimento da parte dell'opponente rispetto al credito vantato dall'opposto, tramite bonifici del 07.08.2017, nonché della formazione del giudicato sul titolo dell'opposto, relativo alla sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1063 del 17.02.2016, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, n. 21622 del 07.07.2022. Sul punto, deve evidenziarsi che “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso […]. Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. 05.05.2025, n. 11739, conf. Cass. 29.11.2016, n. 24234). Nel caso di specie, entrambe le parti hanno dato conto della cessazione della materia del contendere, stante il soddisfacimento delle ragioni creditorie a seguito dell'adempimento spontaneo da parte del debitore, venendo conseguentemente meno le ragioni dell'esecuzione forzata intrapresa. Tuttavia, diversamente da quanto sul punto argomentato dall'opposto, non può a tal fine farsi riferimento alla determinazione dirigenziale n. 2443 del 30.12.2016, recante assunzione del relativo impegno di spesa fuori bilancio, trattandosi di atto interno alla pubblica amministrazione e soltanto prodromico al pagamento effettivo. Diversamente, la cessazione della materia del contendere deve essere ricollegata, da un lato, al versamento in favore dell'opposto degli importi dovuti dall'opponente, tramite bonifici del 18.10.2017, con conseguente soddisfacimento delle ragioni creditorie, e, dall'altro lato, dalla formazione del giudicato sul titolo di formazione giudiziale del creditore procedente, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, n. 21622 del 07.07.2022, con conseguente venir meno di ogni contestazione sull'effettiva debenza degli importi versati. Dunque, riscontrata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio, deve procedersi alla ricognizione della probabilità di accoglimento delle domande spiegate dalle parti, nella prospettiva dell'accertamento della soccombenza virtuale, prodromica alla pronuncia sulle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione all'esecuzione spiegata, l'opponente ha dedotto la nullità del pignoramento presso terzi promosso dall'opposto, in quanto avente ad oggetto crediti pecuniari di diritto pubblico, sottratti ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000. In base all'indicata disposizione “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”. Nel caso di specie, l'opponente, a supporto della propria contestazione, ha depositato la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 22.06.2016, recante quantificazione delle somme destinate alle finalità indicate (cfr. doc. 5, allegato al ricorso). Sul punto, l'opposto ha anzitutto dedotto che anche il credito dal medesimo azionato esecutivamente, relativo a differenze retributive e quota del trattamento di fine rapporto, deve ritenersi ricompreso tra le somme oggetto della richiamata destinazione, non potendo conseguentemente il vincolo di destinazione indicato ritenersi opponibile al medesimo. Tuttavia, la richiamata disposizione non può essere interpretata ritenendo il vincolo di impignorabilità inopponibile ai creditori protetti o qualificati, ragione giustificativa della disciplina risultando la tutela della funzionalità dell'ente locale, la gestione delle cui risorse risulterebbe pregiudicata dall'aggressione individuale del singolo creditore, ancorché basata su un credito qualificato. Infatti, è stato evidenziato che “la norma in discorso non è preordinata, in sé, a garantire l'interesse individuale dei singoli creditori qualificati, ma è essenzialmente rivolta, come detto, ad assicurare, nel rispetto del complesso delle rigide condizioni sopra ricordate, la funzionalità dell'ente locale: in quest'ottica, essa è diretta a evitare che l'aggressione, da qualsiasi creditore provenga, di una riserva essenziale di denaro possa giungere a impedire, fino in ipotesi a determinarne la paralisi, l'espletamento di determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell'ente. L'impignorabilità, infatti, è in sostanza destinata a operare allorquando il saldo attivo presso l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale. In siffatto contesto, è evidente come l'aggressione individuale, ancorché basata su un credito qualificato, in quanto maturato in relazione a una delle menzionate finalità, potrebbe comunque condurre alla decurtazione anche significativa o, addirittura, all'azzeramento delle risorse finanziarie dell'ente stesso, così compromettendone la funzionalità” (Corte Cost. 23.10.2020, n. 223). Inoltre, il creditore opposto ha evidenziato che, dalla dichiarazione resa in data 05.10.2016 dal terzo debitore, soggetto incaricato della tesoreria dell'ente locale, risulta saldo di cassa pari all'importo complessivo di Euro 6.081.004,28, a fronte di fondi impignorabili residui, secondo le previsioni delibera della Giunta Comunale n. 123 del 22.06.2016, per l'importo complessivo di Euro 1.000.604,68, con conseguente sussistenza di importo non sottoposto a vincolo di impignorabilità superiore rispetto all'ammontare delle somme oggetto del pignoramento (cfr. doc. B, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In relazione alla rilevanza della dichiarazione resa dal tesoriere, deve evidenziarsi che
“il tesoriere ha l'onere di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell'accertamento della pignorabilità - riguardi la delibera di destinazione delle somme agli impieghi protetti o gli altri pagamenti - e, in presenza di contestazioni da parte del creditore, può essere richiesto dal giudice di documentarli. È sulla base di tale dichiarazione e della documentazione presentata dal tesoriere e se del caso dal creditore procedente, che il giudice dell'esecuzione riterrà esistenti le condizioni cui si ricollega l'effetto di impignorabilità e la conseguente nullità del pignoramento ovvero le riterrà non esistenti” (Cass. 16.09.2008, n. 23727). Nel caso in esame, onde contestare la dichiarazione del tesoriere, l'opponente ha depositato certificazione resa da personale interno in ordine a diverso ammontare della disponibilità di cassa, documentazione evidentemente inidonea a superare le risultanze indicate, trattandosi di atto interno proveniente dalla medesima parte e inidoneo a fornire riscontri analitici alle risultanze del tesoriere (cfr. doc. 4, allegato al ricorso). Dunque, la sussistenza di importo non sottoposto a vincolo di impignorabilità superiore rispetto all'ammontare delle somme oggetto del pignoramento vale a rendere il vincolo non opponibile al creditore procedente, rilevando come ragione di rigetto dell'opposizione spiegata. Ulteriormente, l'opposto ha dato conto dell'emissione da parte dell'opponente, dopo l'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture pervenute o delle deliberazioni di impegno, con relativa produzione documentale (cfr. docc. da 1 a 8, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). A tal riguardo, occorre premettere che, con Sentenza n. 211 del 18.06.2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, “nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso”. In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve ritenersi che “il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d'impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore” (Cass. 13.11.2020, n. 25836, conf. Cass. 26.03.2012, n. 4820). Correlativamente, rispetto alla posizione del creditore procedente, è stato evidenziato che “è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Cass. 13.06.2024, n. 16576, conf. Cass. 16.09.2008, n. 23727). Nel caso di specie, a fronte della specifica allegazione e documentazione da parte dell'opposto in ordine alle indicate voci di spesa, condizione preclusiva all'impignorabilità delle somme richiamate, l'ente locale non ha fornito alcuna prova in ordine all'emissione dei mandati di pagamento nel rispetto del necessario ordine cronologico, limitandosi sul punto a deduzioni puramente assertive. Ugualmente, come precedentemente indicato, risultano prive di rilevanza le certificazioni provenienti dagli organi interni dell'ente locale, trattandosi di documentazione riconducibile alla stessa parte opponente. Conseguentemente, la mancata prova da parte dell'opponente del rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, costituisce ulteriore ragione di rigetto dell'opposizione spiegata.
Alla luce di quanto indicato, sussistendo plurime ragioni ostative all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, deve riscontrarsi la soccombenza virtuale dell'opponente. Dunque, in base alla soccombenza virtuale, le spese legali di lite sono poste, secondo il principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa dell'opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- In base alla soccombenza virtuale, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 02.12.2025
Il Giudice IO EL