TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile
in persona del magistrato Sergio Pochettino in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1515/2024 R.G. avente ad oggetto: solo danni a cose promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocatesse Anna Camera e Valentina Percopo, elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
PARTE APPELLANTE
-
contro
-
(C.F./P.iva: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Rodolfi come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Prencipe in Torino, Corso Re Umberto n.64.
PARTE APPELLATA
-nonché
contro
-
CP_2
pagina 1 di 11 PARTE APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: 1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°2287/23, pubblicata in data 26/6/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Torino, dott.ssa Daniela Volpes, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: 1.1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. FK903AM di proprietà del sig. nella causazione del sinistro per cui è Parte_2 giudizio;
1.2) per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2
sua qualità di concessionario e cessionario- della restante Controparte_3 somma per euro 450,00 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
2) vittoria di spese diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.
Per parte appellata:
In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ,, in veste Parte_1 di obbligata al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali in forza del contratto stipulato in data 11.04.2018 con il Comune di Vinovo, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Torino
in qualità di proprietario del veicolo tg. FK 903 AM nonché unico Parte_2 responsabile del sinistro stradale avvenuto in data 23.03.2018 ai danni del predetto Comune e la in qualità di compagnia assicuratrice del Controparte_1 suddetto veicolo. Parte attrice chiedeva l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. FK 903 AM e per effetto la condanna delle odierne parti pagina 2 di 11 appellate al pagamento della somma di € 450 ovvero della differente, maggiore o minore. L'attore esponeva che il Comune di Vinovo - a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 23.03.2018, dove il dopo aver perso il controllo della Parte_2 propria autovettura, danneggiava uno specchio parabolico cagionando, quindi, un danno alle infrastrutture/pertinenze di proprietà del Comune - aveva incaricato per il ripristino dei luoghi la Sicurezza e Ambiente S.p.a.. Quest'ultima, aveva assunto veste di concessionaria del servizio per l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegro delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali nonché di cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della compagnia assicuratrice garante di quest'ultimo. Pertanto, l'odierna appellante, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine, provvedeva all'opera di ripristino delle infrastrutture danneggiate e successivamente a mezzo pec effettuava una richiesta risarcitoria alla società convenuta pari ad € 640,00, calcolata in base ai più comuni prezziari in commercio e congiuntamente notificava la cessione del credito. La Controparte_1 corrispondeva, quindi l'importo di € 190,00 che veniva trattenuto dalla attrice in acconto del maggiore avere. Quest'ultima reiterava infruttuosamente la richiesta di risarcimento danni per la differenza e invitava parte convenuta alla procedura di negoziazione assistita rimasta senza esito positivo. La si costituiva alla prima udienza del 09.11.2021, Controparte_1 contestando le pretese attoree sia con riguardo all'an debeatur sia relativamente al quantum richiesto a titolo di risarcimento, mentre restava contumace. Parte_2
La Compagnia deduceva che il prezzo del servizio reso in concessione non poteva costituire titolo per agire ex art. 2054 c.c., in quanto il danno non aveva natura risarcitoria, bensì indennitaria trovando fonte nel contratto di concessione, il quale sarebbe, tuttavia viziato da eccesso di potere, in quanto privo della sottoscrizione del sindaco del Comune, unico organo legittimato ad una simile disposizione. L'odierna appellata eccepiva poi la mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva della parte attrice, essendo carente la prova del titolo per l'affidamento dei servizi e la conformità alle regole. Infine, la Compagnia deduceva la nullità della convenzione avente ad oggetto la cessione del credito per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c.. Il Giudice di Pace all'udienza del 9.06.2022 ammetteva la prova per testi, assunta all'udienza del 23.03.2023 ,e quindi all'udienza del 15.06.2023 all'esito della discussione tratteneva la causa per la decisione Con sentenza n. 2287/2023, pubblicata in data 26.06.2023, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato la domanda attorea e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite, ritenendo invalida la concessione dei servizi da parte del Comune di Vinovo, stante la mancanza della sottoscrizione del Sindaco pro tempore dello stesso in luogo a pagina 3 di 11 quella del responsabile dell'area Vigilanza;
ha inoltre rigettato la domanda anche per la ritenuta inammissibilità della cessione di crediti futuri e di massa. Con atto di citazione in appello notificato in data 22.01.2024 Parte_1 ha impugnato questa sentenza in forza degli artt. 339 e ss c.p.c. in violazione dei
[...] principi regolatori della materia relativa alla disciplina del Codice degli Appalti e nello specifico della concessione di servizi. In particolare, ha insistito per la legittimità della sottoscrizione in rappresentanza del Comune di Vinovo del Responsabile di Area di Vigilanza responsabile, in quanto tale, di tutta la procedura amministrativa. L'appellante ha poi sottolineato la natura extracontrattuale della responsabilità volta a far sorgere crediti futuri originati da incidenti stradali non ancora verificati. Infatti, in ragione della concessione, la veniva investita dal diritto di agire Parte_1 ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante e della Compagnia assicurativa, obbligati in solido tra loro, per ottenere il risarcimento relativo al danneggiamento della strada. Di conseguenza, parte appellante ha concluso per l'integrale riforma della sentenza n. 2287/2023, insistito per l'accertamento della esclusiva responsabilità di conducente del veicolo FK 903 AM e per l'effetto ha chiesto Parte_2 condannarsi il predetto e la in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento in favore di della restante somma di denaro di € Parte_1 Parte_1
450,00 ovvero di quella differente maggiore o minore che dovesse essere quantificata da CTU dalla stessa richiesta. La si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata in data 21.06.2024 con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata sotto ogni profilo, con condanna della Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado.
[...]
****** Prima di valutare nel merito le censure mosse dall'appellante va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 ter c.p.c.. L'eccezione è infondata. Secondo la Suprema Corte “Qualora l'attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite de giudizi di equità cosiddetta necessaria, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice di procedura civile), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art.14 del codice di procedura civile - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude appellabile senza i limiti prescritti dall'art.339 c.p.c.” ( Cassazione civile sez. VI, 10/11/2021, n. 33219, cfr. anche Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 11.06.2012 n. 9532). Nel caso di specie, come si evince dall'esame delle conclusioni assunte in primo grado, parte attrice ha chiesto al Giudice di Pace “la condanna al pagamento della somma di € 450,00 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere
pagina 4 di 11 quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede …”. Tale formulazione comprensiva di una seconda richiesta alternativa non può essere ritenuta, ai sensi dell'art 112 c.p.c., come meramente di stile, poiché dalla stessa se ne deduce la ragionevole incertezza della parte circa la quantificazione del danno effettivamente da liquidarsi e si presta a consentire al giudice di determinare la corretta liquidazione del danno senza essere limitato all'ammontare della somma individuata nelle specifiche conclusioni. Pertanto, ai sensi dell'art 14 c.p.c. “in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito” e “se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”, l'eccezione di inammissibilità va rigettata, stante il valore indeterminato della domanda attorea.
Con il primo motivo di gravame viene eccepita la legittima sottoscrizione della concessione di servizi da parte del Responsabile della sicurezza, per conto del Comune di Vinovo.
L'appellante lamenta la mancata applicazione da parte del Giudice di Pace del Dgls. 50/2016, ovvero del Codice degli Appalti vigente all'epoca della stipulazione della concessione di servizi (in data 11.04.2018). In particolare, la normativa in esame ha introdotto la figura del responsabile del procedimento a cui è affidato il compito di gestire le connessioni tra le varie fasi del procedimento amministrativo, dal momento propulsivo a quello conclusivo, funzione conferisce poteri rappresentativi e rende legittima la sua sottoscrizione della concessione di servizi per conto del Comune di Vinovo.
Il motivo di appello è fondato
Si rileva che nel caso in questione, stante la stipula del contratto di concessione avvenuta in data 11/04/2018 (vedi allegato 3.a citazione appello) trova applicazione la normativa di cui all'art. 31 del Dgls 50/2016, che in materia di affidamento di un appalto o di una concessione prevede la figura del RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il RUP non necessariamente è individuato nella figura del dirigente o in quella di un apicale dell'ufficio di riferimento, in quanto è sufficiente che lo stesso sia rivestito del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze tecnico-professionali idonee con riguardo all'attività a lui assegnata.
Secondo parte della dottrina, il RUP, privo delle prerogative gestionali, non potrebbe adottare il provvedimento finale conclusivo del procedimento che – per quanto riguarda gli Enti Locali – gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. riservano ai dirigenti e/o agli incaricati di funzioni dirigenziali. Secondo tale ricostruzione, in caso di carenza delle prerogative che consentono di “impegnare” all'esterno l'ente - secondo lo schema generale scolpito dagli artt. 5 e ss. della Legge generale sul procedimento amministrativo (Legge
pagina 5 di 11 n. 241/90) alla quale l'art. 31 del Codice fa espresso richiamo - il RUP sarebbe tenuto a trasmettere la propria proposta di provvedimento finale al soggetto competente dotato dei poteri gestionali e quindi in grado di poter impegnare l'ente all'esterno. Tale soggetto competente coinciderebbe con il dirigente o con il responsabile del servizio.
Nel caso in esame il RUP è identificato nel responsabile della vigilanza ovvero il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, la cui figura è disciplinata dall'art. 7 co.3 legge n. 65/1986 e viene individuata dal Sindaco con proprio provvedimento (doc. allegato all'atto di citazione, provvedimento n. 49 del 29.12.2016), il quale svolge il compito, in relazione alla polizia municipale, di impartire direttive, vigilare sull'espletamento del servizio e adottare i provvedimenti previsti dalle leggi dai regolamenti (art. 2 L.65/86). Tra le funzioni della polizia municipale rientrano anche le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza (art. 3 L. 65/1986).
Si evidenzia, quindi, che nel caso de quo il RUP coincide con la figura del responsabile del servizio che, in quanto tale è dotato di poteri gestionali, nonché della possibilità di impegnare l'ente all'esterno, anche senza una specifica delega. Deve rilevarsi ancora come l'affidamento dei servizi oggetto della concessione non comporta(va) alcun impegno di spesa e quindi onere economico in capo al Comune, considerato che la determina n. 387 del 23.05.2017 precisava “La concessione del servizio non comporta nessun onere economico a carico del Comune di Vinovo, il corrispettivo per il concessionario sarà sostenuto unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. Il concessionario potrà agire nei confronti della Compagnie Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto…anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune.”
Inoltre, va poi tenuta in considerazione una recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V – 1/6/2021 n. 4203, la quale ha rammentato: “correttamente il primo giudice ha sottolineato il ruolo centrale di vigilanza e controllo di cui è titolare il R.U.P. nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici … resta da aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, in caso di procedura di gara che preveda l'affidamento…con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l'attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l'esercizio di poteri valutativi" (ex multis, Cons. Stato, V, 13 settembre 2018, n. 537; 6 maggio 2015, n. 2274; 21 novembre 2014, n. 5760; III, 19 giugno 2017, n. 2983)”.
Ora, nel caso di specie la procedura adottata per l'affidamento della concessione del servizio ha impiegato quale criterio di assegnazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tra i due candidati in gara è stato individuato dal responsabile della vigilanza quello con il punteggio superiore (verbale di gara del 17 novembre 2017):
pagina 6 di 11 - : 79.8 Parte_1
- 1,2421 Controparte_4
Tali punteggi sono frutto di una comparazione oggettiva tra offerte tecniche operato dalla Commissione di Gara;
ne deriva che nell'attività di aggiudicazione della gara a favore dell'odierna appellante, il responsabile non abbia fatto uso di alcun potere di natura valutativa/discrezionale, attenendosi, meramente, alle indicazioni espresse dalla predetta Commissione.
Infine, va dato conto dell'iter amministrativo che ha preceduto la sottoscrizione del contratto di concessione e che ha visto coinvolti gli organi deliberativi dell'ente (doc.
3.a) atto di citazione):
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26.01.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 17.02.2017 e s.m.i. è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017-2019;
- Con determina n. 387 del 23.05.2017 il Comune autorizzava l'indizione di gara di a procedura negoziata sottosoglia per l'affidamento del servizio di ripristino ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016;
- Con determina n. 1010 del 14.12.2017 “di affidare…alla Parte_3
… l'incarico per la concessione del servizio, in
[...] ripristino delle condizioni sicurezza stradale e la reinteg5ra delle matrici9 ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”
Si procede ora all'esame degli ulteriori motivi di gravame.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia, laddove il Giudice di pace ha fatto espresso richiamo al D.L. 79/1997 convertito con modificazioni nella L. n.140 /1997 relativo alla regolamentazione delle cessioni dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche che prevede “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.” Si ritiene in effetti che detta norma non assume rilievo nel caso in esame, in primo luogo, perché la disciplina riguarda in via esclusiva le entrate di natura pubblica e in pagina 7 di 11 secondo luogo poiché la concessione contenente la cessione dei crediti non fa riferimento a crediti illiquidi, come quello del risarcimento del danno che solo in un secondo momento può identificarsi come credito di valuta liquido ed esigibile. Si evidenzia che la fattispecie concreta riguarda un risarcimento di danno di natura extracontrattuale, in particolare, da sinistro stradale fonte di crediti esistenti ma non ancora quantificati. Si precisa che l'art. 14 del Codice della Strada regolamenta i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade tra cui: a) manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché' delle attrezzature, impianti e servizi;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Tali disposizioni sono previste al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, stante il fatto che l'ente pubblico si identifica quale responsabile ex art. 2051 c.c. della res in custodia (strada). Tanto premesso, in capo al Comune, ente proprietario della strada, è quindi riconosciuto il diritto di agire per il risarcimento dei danni provocati da sinistri stradali nei confronti del danneggiante nonché verso la sua Compagnia Assicurativa ex art. 2054 c.c. Nel caso in esame l'ente a seguito dell'indizione di gara a procedura negoziata affidava
“il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale delle pertinenze interessate da sinistri su tutto il territorio di Vinovo” alla società Parte_1
stipulando contratto in data 11.04.2018, avente ad oggetto:
[...]
- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione Comunale interessate da incidenti stradali;
- eventuale bonifica della sede stradale, in conformità delle previsioni di cui alo Titolo II del Codice della Strada, relativa ai poteri e compiti degli enti proprietari;
- il recupero delle somme spettanti al Comune di Vinovo relative ai danni causati dai sinistri stradali. Alla luce di questi elementi il rapporto tra l'ente pubblico e la predetta società appellante va inquadrato nella figura della concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto di servizi così come ricordato più volte dalla giurisprudenza amministrativa
“mentre l'appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest'ultimo grava interamente sul primo, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione. In altri termini, l'appalto di servizi comporta un corrispettivo che, senza essere l'unico, è versato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre nella concessione di servizi il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo, e la concessionaria non è
pagina 8 di 11 direttamente retribuita dalla amministrazione aggiudicatrice ma ha il diritto di riscuotere la remunerazione presso terzi.” (TAR Napoli, 15.06.2022 n. 4059). Nell'ambito della convenzione in esame e, più precisamente all'art. 5 rubricato “Valore della concessione” è puntualizzato che: “Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 50 /2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il Concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo”…“Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune …”. Lo schema contrattuale, ponendo in essere una cessione dei crediti risarcitori e quindi anche del correlato diritto ad agire ex art. 2054 c.c. dal Comune di Vinovo (in veste di danneggiato) alla società prevede, quindi, a beneficio della Parte_1 concessionaria il recupero delle spese sostenute per la gestione del servizio attraverso la surrogazione dell'amministrazione per la riscossione del credito, fermo restando in capo a il rischio del mancato recupero (impostazione condivisa da Parte_1 più pronunce del TAR: TAR Toscana, sez. I, 20 dicembre 2010 n. 6780; TAR Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2012 n. 368; TAR Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2012 n. 1365). Ora, si ricorda che secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza “il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione… Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. n. 22726 del 2019; Cass. n. 11095 del 2019). Alla luce di tali argomentazioni va riconosciuta alla la Parte_1 piena legittimazione attiva – quale cessionario - ad agire nei confronti della
[...]
e di in ragione della condotta illecita di quest'ultimo Controparte_1 Parte_2
e del rapporto assicurativo intercorrente tra i medesimi. Venendo, poi, al caso oggetto della presente controversia, può ritenersi provato in forza del verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Vinovo (atto di citazione all. 9) e della produzione fotografica allegata agli atti (atto citazione all.10), che il danno al palo con specchio parabolico sito in Vinovo, Via Tetti Grella n.77/A è stato provocato dal veicolo FORD DOCUS TH FK903AM, unica autovettura coinvolta, condotta da
Parte_2
In ordine al quantum debeatur va premesso che l'onere della prova circa l'esatta quantificazione del danno subito grava sul danneggiato evitando, in tale senso, arricchimenti ingiustificati in danno al debitore responsabile e per di più non essendo opponibile ai terzi l'accordo intervenuto tra concedente e concessionario.
pagina 9 di 11 Ora, tenuto conto di queste precisazioni, si evidenzia che già Parte_1 nella fase del primo grado del giudizio, individuava in maniera chiara e analitica le spese sostenute per l'attività effettuata di ripristino della infrastruttura mentre, al contrario, la controparte non eccepiva in modo specifico le singole voci di spesa indicati dalla società concessionaria frutto della perizia di parte prodotta in primo grado dall'attrice (doc. 11). I costi indicati con le seguenti voci:
- Totale ripristino segnaletica stradale: € 29,44;
- Totale manodopera (n.2 operai per la rimozione della segnaletica stradale ed installazione dei nuovi elementi) e noli (macchine per spurgo fogne): € 476,66;
- Totale cantiere stradale (coni in gomma, cartello di forma triangolare, cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica temporanea nei cantieri stradali, cartello di forma circolare, posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della segnaletica stradale, sacchetto di appesantimento per stabilizzare mobili): € 24,90.
Il totale del computo metrico è individuato nella somma di € 531,00, a cui va aggiunta l'IVA del 22% per un totale di € 647,82 arrotondato da parte appellante alla cifra di € 640,00. Va rilevato che, a seguito della richiesta risarcitoria inoltrata dalla società appellante, la corrispondeva alla prima la somma di € 190,00 residuando, Controparte_1 pertanto, la cifra di € 450,00.
Il credito vantato dall'appellante nei confronti delle appellate ha natura risarcitoria, determinato da responsabilità extracontrattuale, pertanto, lo stesso va devalutato al momento del sinistro e cioè al 23.03.2018 nell'importo di € 380,71 e rivalutato all'attualità con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata in € 493,18 (di cui € 450,00 per capitale rivalutato ed € 43,18 per interessi); su tale importo sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
In riforma della sentenza di primo grado va pertanto accolta la domanda attorea e, per l'effetto - previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di in Parte_2 relazione al sinistro avvenuto in data 23.03.2018 - il medesimo va condannato in solido con la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 della somma di € 493,18 oltre gli interessi dovuti dalla pronuncia al saldo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata nella misura liquidata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.147/2022, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
pagina 10 di 11 definitivamente pronunciando nella causa n. 155/2024 R.G., promossa da
[...] nei confronti di e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
di appello della sentenza n. 2287/2023 del Giudice di Pace di Torino Parte_2 depositata il 26.06.2023 nel proc. n. 8709/2021 R.G.,
• accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
• accerta e dichiara che il danno cagionato al Comune di Vinovo riguardante un palo con specchio parabolico sito in Vinovo, Via Tetti Grella n.77/A è stato provocato dal veicolo FORD DOCUS TH FK903AM, unica autovettura coinvolta, condotta da
Parte_2
• condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Parte_2 corrispondere a titolo di risarcimento in favore di e l'importo di Parte_1 Pt_1
€ 493,00 da quest'ultima versato per il ripristino della infrastruttura danneggiata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
• condanna e in solido alla rifusione delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che si liquidano, quanto al Parte_1 primo grado, in € 346,00 per compensi ed Euro 43,00 per esposti, oltre accessori di legge, e quanto al presente grado, in € 462,00 per compensi – di cui Euro 131,00 per le fasi di studio ed introduttiva, ed Euro 200,00 per la fase della decisione - ed Euro 91,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Torino, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatto in collaborazione con funzionaria addetta all'Ufficio del Processo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile
in persona del magistrato Sergio Pochettino in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1515/2024 R.G. avente ad oggetto: solo danni a cose promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocatesse Anna Camera e Valentina Percopo, elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
PARTE APPELLANTE
-
contro
-
(C.F./P.iva: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Rodolfi come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Prencipe in Torino, Corso Re Umberto n.64.
PARTE APPELLATA
-nonché
contro
-
CP_2
pagina 1 di 11 PARTE APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: 1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°2287/23, pubblicata in data 26/6/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Torino, dott.ssa Daniela Volpes, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: 1.1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. FK903AM di proprietà del sig. nella causazione del sinistro per cui è Parte_2 giudizio;
1.2) per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2
sua qualità di concessionario e cessionario- della restante Controparte_3 somma per euro 450,00 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
2) vittoria di spese diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.
Per parte appellata:
In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ,, in veste Parte_1 di obbligata al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali in forza del contratto stipulato in data 11.04.2018 con il Comune di Vinovo, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Torino
in qualità di proprietario del veicolo tg. FK 903 AM nonché unico Parte_2 responsabile del sinistro stradale avvenuto in data 23.03.2018 ai danni del predetto Comune e la in qualità di compagnia assicuratrice del Controparte_1 suddetto veicolo. Parte attrice chiedeva l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. FK 903 AM e per effetto la condanna delle odierne parti pagina 2 di 11 appellate al pagamento della somma di € 450 ovvero della differente, maggiore o minore. L'attore esponeva che il Comune di Vinovo - a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 23.03.2018, dove il dopo aver perso il controllo della Parte_2 propria autovettura, danneggiava uno specchio parabolico cagionando, quindi, un danno alle infrastrutture/pertinenze di proprietà del Comune - aveva incaricato per il ripristino dei luoghi la Sicurezza e Ambiente S.p.a.. Quest'ultima, aveva assunto veste di concessionaria del servizio per l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegro delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali nonché di cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della compagnia assicuratrice garante di quest'ultimo. Pertanto, l'odierna appellante, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine, provvedeva all'opera di ripristino delle infrastrutture danneggiate e successivamente a mezzo pec effettuava una richiesta risarcitoria alla società convenuta pari ad € 640,00, calcolata in base ai più comuni prezziari in commercio e congiuntamente notificava la cessione del credito. La Controparte_1 corrispondeva, quindi l'importo di € 190,00 che veniva trattenuto dalla attrice in acconto del maggiore avere. Quest'ultima reiterava infruttuosamente la richiesta di risarcimento danni per la differenza e invitava parte convenuta alla procedura di negoziazione assistita rimasta senza esito positivo. La si costituiva alla prima udienza del 09.11.2021, Controparte_1 contestando le pretese attoree sia con riguardo all'an debeatur sia relativamente al quantum richiesto a titolo di risarcimento, mentre restava contumace. Parte_2
La Compagnia deduceva che il prezzo del servizio reso in concessione non poteva costituire titolo per agire ex art. 2054 c.c., in quanto il danno non aveva natura risarcitoria, bensì indennitaria trovando fonte nel contratto di concessione, il quale sarebbe, tuttavia viziato da eccesso di potere, in quanto privo della sottoscrizione del sindaco del Comune, unico organo legittimato ad una simile disposizione. L'odierna appellata eccepiva poi la mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva della parte attrice, essendo carente la prova del titolo per l'affidamento dei servizi e la conformità alle regole. Infine, la Compagnia deduceva la nullità della convenzione avente ad oggetto la cessione del credito per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c.. Il Giudice di Pace all'udienza del 9.06.2022 ammetteva la prova per testi, assunta all'udienza del 23.03.2023 ,e quindi all'udienza del 15.06.2023 all'esito della discussione tratteneva la causa per la decisione Con sentenza n. 2287/2023, pubblicata in data 26.06.2023, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato la domanda attorea e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite, ritenendo invalida la concessione dei servizi da parte del Comune di Vinovo, stante la mancanza della sottoscrizione del Sindaco pro tempore dello stesso in luogo a pagina 3 di 11 quella del responsabile dell'area Vigilanza;
ha inoltre rigettato la domanda anche per la ritenuta inammissibilità della cessione di crediti futuri e di massa. Con atto di citazione in appello notificato in data 22.01.2024 Parte_1 ha impugnato questa sentenza in forza degli artt. 339 e ss c.p.c. in violazione dei
[...] principi regolatori della materia relativa alla disciplina del Codice degli Appalti e nello specifico della concessione di servizi. In particolare, ha insistito per la legittimità della sottoscrizione in rappresentanza del Comune di Vinovo del Responsabile di Area di Vigilanza responsabile, in quanto tale, di tutta la procedura amministrativa. L'appellante ha poi sottolineato la natura extracontrattuale della responsabilità volta a far sorgere crediti futuri originati da incidenti stradali non ancora verificati. Infatti, in ragione della concessione, la veniva investita dal diritto di agire Parte_1 ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante e della Compagnia assicurativa, obbligati in solido tra loro, per ottenere il risarcimento relativo al danneggiamento della strada. Di conseguenza, parte appellante ha concluso per l'integrale riforma della sentenza n. 2287/2023, insistito per l'accertamento della esclusiva responsabilità di conducente del veicolo FK 903 AM e per l'effetto ha chiesto Parte_2 condannarsi il predetto e la in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento in favore di della restante somma di denaro di € Parte_1 Parte_1
450,00 ovvero di quella differente maggiore o minore che dovesse essere quantificata da CTU dalla stessa richiesta. La si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata in data 21.06.2024 con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata sotto ogni profilo, con condanna della Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado.
[...]
****** Prima di valutare nel merito le censure mosse dall'appellante va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 ter c.p.c.. L'eccezione è infondata. Secondo la Suprema Corte “Qualora l'attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite de giudizi di equità cosiddetta necessaria, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice di procedura civile), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art.14 del codice di procedura civile - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude appellabile senza i limiti prescritti dall'art.339 c.p.c.” ( Cassazione civile sez. VI, 10/11/2021, n. 33219, cfr. anche Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 11.06.2012 n. 9532). Nel caso di specie, come si evince dall'esame delle conclusioni assunte in primo grado, parte attrice ha chiesto al Giudice di Pace “la condanna al pagamento della somma di € 450,00 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere
pagina 4 di 11 quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede …”. Tale formulazione comprensiva di una seconda richiesta alternativa non può essere ritenuta, ai sensi dell'art 112 c.p.c., come meramente di stile, poiché dalla stessa se ne deduce la ragionevole incertezza della parte circa la quantificazione del danno effettivamente da liquidarsi e si presta a consentire al giudice di determinare la corretta liquidazione del danno senza essere limitato all'ammontare della somma individuata nelle specifiche conclusioni. Pertanto, ai sensi dell'art 14 c.p.c. “in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito” e “se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”, l'eccezione di inammissibilità va rigettata, stante il valore indeterminato della domanda attorea.
Con il primo motivo di gravame viene eccepita la legittima sottoscrizione della concessione di servizi da parte del Responsabile della sicurezza, per conto del Comune di Vinovo.
L'appellante lamenta la mancata applicazione da parte del Giudice di Pace del Dgls. 50/2016, ovvero del Codice degli Appalti vigente all'epoca della stipulazione della concessione di servizi (in data 11.04.2018). In particolare, la normativa in esame ha introdotto la figura del responsabile del procedimento a cui è affidato il compito di gestire le connessioni tra le varie fasi del procedimento amministrativo, dal momento propulsivo a quello conclusivo, funzione conferisce poteri rappresentativi e rende legittima la sua sottoscrizione della concessione di servizi per conto del Comune di Vinovo.
Il motivo di appello è fondato
Si rileva che nel caso in questione, stante la stipula del contratto di concessione avvenuta in data 11/04/2018 (vedi allegato 3.a citazione appello) trova applicazione la normativa di cui all'art. 31 del Dgls 50/2016, che in materia di affidamento di un appalto o di una concessione prevede la figura del RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il RUP non necessariamente è individuato nella figura del dirigente o in quella di un apicale dell'ufficio di riferimento, in quanto è sufficiente che lo stesso sia rivestito del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze tecnico-professionali idonee con riguardo all'attività a lui assegnata.
Secondo parte della dottrina, il RUP, privo delle prerogative gestionali, non potrebbe adottare il provvedimento finale conclusivo del procedimento che – per quanto riguarda gli Enti Locali – gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. riservano ai dirigenti e/o agli incaricati di funzioni dirigenziali. Secondo tale ricostruzione, in caso di carenza delle prerogative che consentono di “impegnare” all'esterno l'ente - secondo lo schema generale scolpito dagli artt. 5 e ss. della Legge generale sul procedimento amministrativo (Legge
pagina 5 di 11 n. 241/90) alla quale l'art. 31 del Codice fa espresso richiamo - il RUP sarebbe tenuto a trasmettere la propria proposta di provvedimento finale al soggetto competente dotato dei poteri gestionali e quindi in grado di poter impegnare l'ente all'esterno. Tale soggetto competente coinciderebbe con il dirigente o con il responsabile del servizio.
Nel caso in esame il RUP è identificato nel responsabile della vigilanza ovvero il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, la cui figura è disciplinata dall'art. 7 co.3 legge n. 65/1986 e viene individuata dal Sindaco con proprio provvedimento (doc. allegato all'atto di citazione, provvedimento n. 49 del 29.12.2016), il quale svolge il compito, in relazione alla polizia municipale, di impartire direttive, vigilare sull'espletamento del servizio e adottare i provvedimenti previsti dalle leggi dai regolamenti (art. 2 L.65/86). Tra le funzioni della polizia municipale rientrano anche le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza (art. 3 L. 65/1986).
Si evidenzia, quindi, che nel caso de quo il RUP coincide con la figura del responsabile del servizio che, in quanto tale è dotato di poteri gestionali, nonché della possibilità di impegnare l'ente all'esterno, anche senza una specifica delega. Deve rilevarsi ancora come l'affidamento dei servizi oggetto della concessione non comporta(va) alcun impegno di spesa e quindi onere economico in capo al Comune, considerato che la determina n. 387 del 23.05.2017 precisava “La concessione del servizio non comporta nessun onere economico a carico del Comune di Vinovo, il corrispettivo per il concessionario sarà sostenuto unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. Il concessionario potrà agire nei confronti della Compagnie Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto…anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune.”
Inoltre, va poi tenuta in considerazione una recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V – 1/6/2021 n. 4203, la quale ha rammentato: “correttamente il primo giudice ha sottolineato il ruolo centrale di vigilanza e controllo di cui è titolare il R.U.P. nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici … resta da aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, in caso di procedura di gara che preveda l'affidamento…con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l'attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l'esercizio di poteri valutativi" (ex multis, Cons. Stato, V, 13 settembre 2018, n. 537; 6 maggio 2015, n. 2274; 21 novembre 2014, n. 5760; III, 19 giugno 2017, n. 2983)”.
Ora, nel caso di specie la procedura adottata per l'affidamento della concessione del servizio ha impiegato quale criterio di assegnazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tra i due candidati in gara è stato individuato dal responsabile della vigilanza quello con il punteggio superiore (verbale di gara del 17 novembre 2017):
pagina 6 di 11 - : 79.8 Parte_1
- 1,2421 Controparte_4
Tali punteggi sono frutto di una comparazione oggettiva tra offerte tecniche operato dalla Commissione di Gara;
ne deriva che nell'attività di aggiudicazione della gara a favore dell'odierna appellante, il responsabile non abbia fatto uso di alcun potere di natura valutativa/discrezionale, attenendosi, meramente, alle indicazioni espresse dalla predetta Commissione.
Infine, va dato conto dell'iter amministrativo che ha preceduto la sottoscrizione del contratto di concessione e che ha visto coinvolti gli organi deliberativi dell'ente (doc.
3.a) atto di citazione):
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26.01.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 17.02.2017 e s.m.i. è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017-2019;
- Con determina n. 387 del 23.05.2017 il Comune autorizzava l'indizione di gara di a procedura negoziata sottosoglia per l'affidamento del servizio di ripristino ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016;
- Con determina n. 1010 del 14.12.2017 “di affidare…alla Parte_3
… l'incarico per la concessione del servizio, in
[...] ripristino delle condizioni sicurezza stradale e la reinteg5ra delle matrici9 ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”
Si procede ora all'esame degli ulteriori motivi di gravame.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia, laddove il Giudice di pace ha fatto espresso richiamo al D.L. 79/1997 convertito con modificazioni nella L. n.140 /1997 relativo alla regolamentazione delle cessioni dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche che prevede “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.” Si ritiene in effetti che detta norma non assume rilievo nel caso in esame, in primo luogo, perché la disciplina riguarda in via esclusiva le entrate di natura pubblica e in pagina 7 di 11 secondo luogo poiché la concessione contenente la cessione dei crediti non fa riferimento a crediti illiquidi, come quello del risarcimento del danno che solo in un secondo momento può identificarsi come credito di valuta liquido ed esigibile. Si evidenzia che la fattispecie concreta riguarda un risarcimento di danno di natura extracontrattuale, in particolare, da sinistro stradale fonte di crediti esistenti ma non ancora quantificati. Si precisa che l'art. 14 del Codice della Strada regolamenta i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade tra cui: a) manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché' delle attrezzature, impianti e servizi;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Tali disposizioni sono previste al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, stante il fatto che l'ente pubblico si identifica quale responsabile ex art. 2051 c.c. della res in custodia (strada). Tanto premesso, in capo al Comune, ente proprietario della strada, è quindi riconosciuto il diritto di agire per il risarcimento dei danni provocati da sinistri stradali nei confronti del danneggiante nonché verso la sua Compagnia Assicurativa ex art. 2054 c.c. Nel caso in esame l'ente a seguito dell'indizione di gara a procedura negoziata affidava
“il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale delle pertinenze interessate da sinistri su tutto il territorio di Vinovo” alla società Parte_1
stipulando contratto in data 11.04.2018, avente ad oggetto:
[...]
- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione Comunale interessate da incidenti stradali;
- eventuale bonifica della sede stradale, in conformità delle previsioni di cui alo Titolo II del Codice della Strada, relativa ai poteri e compiti degli enti proprietari;
- il recupero delle somme spettanti al Comune di Vinovo relative ai danni causati dai sinistri stradali. Alla luce di questi elementi il rapporto tra l'ente pubblico e la predetta società appellante va inquadrato nella figura della concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto di servizi così come ricordato più volte dalla giurisprudenza amministrativa
“mentre l'appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest'ultimo grava interamente sul primo, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione. In altri termini, l'appalto di servizi comporta un corrispettivo che, senza essere l'unico, è versato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre nella concessione di servizi il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo, e la concessionaria non è
pagina 8 di 11 direttamente retribuita dalla amministrazione aggiudicatrice ma ha il diritto di riscuotere la remunerazione presso terzi.” (TAR Napoli, 15.06.2022 n. 4059). Nell'ambito della convenzione in esame e, più precisamente all'art. 5 rubricato “Valore della concessione” è puntualizzato che: “Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 50 /2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il Concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo”…“Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune …”. Lo schema contrattuale, ponendo in essere una cessione dei crediti risarcitori e quindi anche del correlato diritto ad agire ex art. 2054 c.c. dal Comune di Vinovo (in veste di danneggiato) alla società prevede, quindi, a beneficio della Parte_1 concessionaria il recupero delle spese sostenute per la gestione del servizio attraverso la surrogazione dell'amministrazione per la riscossione del credito, fermo restando in capo a il rischio del mancato recupero (impostazione condivisa da Parte_1 più pronunce del TAR: TAR Toscana, sez. I, 20 dicembre 2010 n. 6780; TAR Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2012 n. 368; TAR Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2012 n. 1365). Ora, si ricorda che secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza “il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione… Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. n. 22726 del 2019; Cass. n. 11095 del 2019). Alla luce di tali argomentazioni va riconosciuta alla la Parte_1 piena legittimazione attiva – quale cessionario - ad agire nei confronti della
[...]
e di in ragione della condotta illecita di quest'ultimo Controparte_1 Parte_2
e del rapporto assicurativo intercorrente tra i medesimi. Venendo, poi, al caso oggetto della presente controversia, può ritenersi provato in forza del verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Vinovo (atto di citazione all. 9) e della produzione fotografica allegata agli atti (atto citazione all.10), che il danno al palo con specchio parabolico sito in Vinovo, Via Tetti Grella n.77/A è stato provocato dal veicolo FORD DOCUS TH FK903AM, unica autovettura coinvolta, condotta da
Parte_2
In ordine al quantum debeatur va premesso che l'onere della prova circa l'esatta quantificazione del danno subito grava sul danneggiato evitando, in tale senso, arricchimenti ingiustificati in danno al debitore responsabile e per di più non essendo opponibile ai terzi l'accordo intervenuto tra concedente e concessionario.
pagina 9 di 11 Ora, tenuto conto di queste precisazioni, si evidenzia che già Parte_1 nella fase del primo grado del giudizio, individuava in maniera chiara e analitica le spese sostenute per l'attività effettuata di ripristino della infrastruttura mentre, al contrario, la controparte non eccepiva in modo specifico le singole voci di spesa indicati dalla società concessionaria frutto della perizia di parte prodotta in primo grado dall'attrice (doc. 11). I costi indicati con le seguenti voci:
- Totale ripristino segnaletica stradale: € 29,44;
- Totale manodopera (n.2 operai per la rimozione della segnaletica stradale ed installazione dei nuovi elementi) e noli (macchine per spurgo fogne): € 476,66;
- Totale cantiere stradale (coni in gomma, cartello di forma triangolare, cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica temporanea nei cantieri stradali, cartello di forma circolare, posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della segnaletica stradale, sacchetto di appesantimento per stabilizzare mobili): € 24,90.
Il totale del computo metrico è individuato nella somma di € 531,00, a cui va aggiunta l'IVA del 22% per un totale di € 647,82 arrotondato da parte appellante alla cifra di € 640,00. Va rilevato che, a seguito della richiesta risarcitoria inoltrata dalla società appellante, la corrispondeva alla prima la somma di € 190,00 residuando, Controparte_1 pertanto, la cifra di € 450,00.
Il credito vantato dall'appellante nei confronti delle appellate ha natura risarcitoria, determinato da responsabilità extracontrattuale, pertanto, lo stesso va devalutato al momento del sinistro e cioè al 23.03.2018 nell'importo di € 380,71 e rivalutato all'attualità con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata in € 493,18 (di cui € 450,00 per capitale rivalutato ed € 43,18 per interessi); su tale importo sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
In riforma della sentenza di primo grado va pertanto accolta la domanda attorea e, per l'effetto - previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di in Parte_2 relazione al sinistro avvenuto in data 23.03.2018 - il medesimo va condannato in solido con la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 della somma di € 493,18 oltre gli interessi dovuti dalla pronuncia al saldo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata nella misura liquidata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.147/2022, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
pagina 10 di 11 definitivamente pronunciando nella causa n. 155/2024 R.G., promossa da
[...] nei confronti di e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
di appello della sentenza n. 2287/2023 del Giudice di Pace di Torino Parte_2 depositata il 26.06.2023 nel proc. n. 8709/2021 R.G.,
• accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
• accerta e dichiara che il danno cagionato al Comune di Vinovo riguardante un palo con specchio parabolico sito in Vinovo, Via Tetti Grella n.77/A è stato provocato dal veicolo FORD DOCUS TH FK903AM, unica autovettura coinvolta, condotta da
Parte_2
• condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Parte_2 corrispondere a titolo di risarcimento in favore di e l'importo di Parte_1 Pt_1
€ 493,00 da quest'ultima versato per il ripristino della infrastruttura danneggiata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
• condanna e in solido alla rifusione delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che si liquidano, quanto al Parte_1 primo grado, in € 346,00 per compensi ed Euro 43,00 per esposti, oltre accessori di legge, e quanto al presente grado, in € 462,00 per compensi – di cui Euro 131,00 per le fasi di studio ed introduttiva, ed Euro 200,00 per la fase della decisione - ed Euro 91,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Torino, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatto in collaborazione con funzionaria addetta all'Ufficio del Processo
pagina 11 di 11