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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU HE Presidente relatrice
SC AL DI
ND RC DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8859/2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LIBRETTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. ZANI CP_1 C.F._2
BARBARA, che, unitamente all'Avv. BOLOGNINI FRANCESCA, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 9.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare di esclusiva proprietà della signora resterà nella disponibilità Parte_1
esclusiva della medesima.
3. Il signor provvederà a prelevare dalla casa familiare entro e non oltre il 15.04.2025, per CP_1
mezzo di terza persona nota alla signora , che vi acconsente e che in tal senso si Parte_1
accorderà circa le tempistiche e le modalità del ritiro con il terzo incaricato dal signor i CP_1 beni di esclusiva proprietà di quest'ultimo, nello specifico: stufa a pellet, palestra, frigorifero, lavatrice, tavolo di rovere e macchinetta taglia erba.
4. Fra le parti non viene riconosciuto alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
5. Nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui alla presente separazione e successivo divorzio, il signor si obbliga a versare alla CP_1 signora , che accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 5.000,00= (cinquemila/00), Parte_1
a saldo stralcio e tacitazione di ogni pretesa, in n. 2 rate, la prima di Euro 4.000,00= (quattromila/00) che verrà corrisposta alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate alla sig.ra : [...], e la Parte_1
seconda di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposta contestualmente all'omologa della separazione a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra . Parte_1
6. In aggiunta all'importo indicato al precedente punto 5. e sempre nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, il signor OT LU si obbliga altresì a restituire, alla signora che accetta, l'ulteriore importo Parte_1
omnicomprensivo di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposto sempre contestualmente all'omologa della separazione mediante assegno circolare intestato alla sig.ra . Parte_1
7. I coniugi danno atto, ad eccezione di tutto quanto indicato e specificato nel presente accordo, di aver definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale, diritto e/o pretesa e di non avanzare reciprocamente – comunque rinunciandovi – più alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale per nessun titolo e/o ragione, né alcuna pretesa risarcitoria per nessun titolo e/o ragione, in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri da esso nascenti, nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto tra essi intercorso o intercorrente.
8. In particolare, fermo quanto stabilito nel presente accordo, la signora rinuncia alle Parte_1
domande e conclusioni, ivi compresa quella di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c., tutte formulate nel ricorso introduttivo del procedimento n. 8859/2024 R.G. del Tribunale di Brescia;
il signor OT accetta la predetta rinuncia. CP_1
9. Entrambe i coniugi provvederanno a depositare, tramite i rispettivi procuratori, note di trattazione scritta per l'udienza del 28.02.2025 confermando integralmente le condizioni qui definite.
10. Per accordo tra le parti le condizioni di cui al presente ricorso avranno immediata operatività sin dalla sottoscrizione dello stesso, salvo ove diversamente previsto.
11. All'esito del passaggio in giudicato del provvedimento che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge 898/70, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in separazione, che sono state elencate con il presente atto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
12. Tutte le spese legali vengono interamente compensate fra le parti, fermi gli effetti del patrocinio a spese dello Stato per la signora ”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 4.10.2014 a Castelcovati (BS) con trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2014, e che dall'unione non erano nati figli. Ella chiedeva la pronuncia della separazione.
Il resistente, costituitosi in vista della prima udienza dinanzi alla DI delegata, celebratasi in data
24.1.2025, aderiva alla domanda della ricorrente e, all'udienza del 28.2.2025, le parti precisavano conclusioni congiunte in vista della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione e chiedevano la successiva rimessione della causa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio, che congiuntamente sceglievano di proporre in via cumulativa nell'ambito del giudizio di separazione iscritto in epigrafe;
il DI, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
La separazione veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1165/2025, pubblicata il 21.3.2025
e passata in giudicato e la causa veniva rimessa in istruttoria all'udienza del 9.10.2025 per la trattazione della domanda di divorzio. All'udienza suddetta, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la DI delegata si riservava di riferirla al Collegio in vista della decisione definitiva.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti alla DI delegata nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU HE Presidente relatrice
SC AL DI
ND RC DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8859/2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LIBRETTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. ZANI CP_1 C.F._2
BARBARA, che, unitamente all'Avv. BOLOGNINI FRANCESCA, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 9.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare di esclusiva proprietà della signora resterà nella disponibilità Parte_1
esclusiva della medesima.
3. Il signor provvederà a prelevare dalla casa familiare entro e non oltre il 15.04.2025, per CP_1
mezzo di terza persona nota alla signora , che vi acconsente e che in tal senso si Parte_1
accorderà circa le tempistiche e le modalità del ritiro con il terzo incaricato dal signor i CP_1 beni di esclusiva proprietà di quest'ultimo, nello specifico: stufa a pellet, palestra, frigorifero, lavatrice, tavolo di rovere e macchinetta taglia erba.
4. Fra le parti non viene riconosciuto alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
5. Nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui alla presente separazione e successivo divorzio, il signor si obbliga a versare alla CP_1 signora , che accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 5.000,00= (cinquemila/00), Parte_1
a saldo stralcio e tacitazione di ogni pretesa, in n. 2 rate, la prima di Euro 4.000,00= (quattromila/00) che verrà corrisposta alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate alla sig.ra : [...], e la Parte_1
seconda di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposta contestualmente all'omologa della separazione a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra . Parte_1
6. In aggiunta all'importo indicato al precedente punto 5. e sempre nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, il signor OT LU si obbliga altresì a restituire, alla signora che accetta, l'ulteriore importo Parte_1
omnicomprensivo di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposto sempre contestualmente all'omologa della separazione mediante assegno circolare intestato alla sig.ra . Parte_1
7. I coniugi danno atto, ad eccezione di tutto quanto indicato e specificato nel presente accordo, di aver definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale, diritto e/o pretesa e di non avanzare reciprocamente – comunque rinunciandovi – più alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale per nessun titolo e/o ragione, né alcuna pretesa risarcitoria per nessun titolo e/o ragione, in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri da esso nascenti, nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto tra essi intercorso o intercorrente.
8. In particolare, fermo quanto stabilito nel presente accordo, la signora rinuncia alle Parte_1
domande e conclusioni, ivi compresa quella di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c., tutte formulate nel ricorso introduttivo del procedimento n. 8859/2024 R.G. del Tribunale di Brescia;
il signor OT accetta la predetta rinuncia. CP_1
9. Entrambe i coniugi provvederanno a depositare, tramite i rispettivi procuratori, note di trattazione scritta per l'udienza del 28.02.2025 confermando integralmente le condizioni qui definite.
10. Per accordo tra le parti le condizioni di cui al presente ricorso avranno immediata operatività sin dalla sottoscrizione dello stesso, salvo ove diversamente previsto.
11. All'esito del passaggio in giudicato del provvedimento che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge 898/70, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in separazione, che sono state elencate con il presente atto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
12. Tutte le spese legali vengono interamente compensate fra le parti, fermi gli effetti del patrocinio a spese dello Stato per la signora ”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 4.10.2014 a Castelcovati (BS) con trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2014, e che dall'unione non erano nati figli. Ella chiedeva la pronuncia della separazione.
Il resistente, costituitosi in vista della prima udienza dinanzi alla DI delegata, celebratasi in data
24.1.2025, aderiva alla domanda della ricorrente e, all'udienza del 28.2.2025, le parti precisavano conclusioni congiunte in vista della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione e chiedevano la successiva rimessione della causa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio, che congiuntamente sceglievano di proporre in via cumulativa nell'ambito del giudizio di separazione iscritto in epigrafe;
il DI, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
La separazione veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1165/2025, pubblicata il 21.3.2025
e passata in giudicato e la causa veniva rimessa in istruttoria all'udienza del 9.10.2025 per la trattazione della domanda di divorzio. All'udienza suddetta, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la DI delegata si riservava di riferirla al Collegio in vista della decisione definitiva.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti alla DI delegata nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209