Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Giuseppe Guastamacchia, Marianna Lopopolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
per l'annullamento
della nota prot. n. 8365 del 25.06.2021, notificata in pari data a mezzo pec, del Comune di Valenzano, Settore V (Tecnico – Urbanistica) con cui è stata dichiarata la sussistenza di plurimi motivi ostativi alla formazione della SCIA alternativa al PDC in data 08.02.2021, prot. n. 1978, per la demolizione di un rustico con destinazione di attrezzatura sportiva e ricostruzione di edificio per civili abitazioni, ai sensi dell'art. 4 LR n.14/2009 e s.m.i. e del DL n.76/2020 (Piano Casa) su area tipizzata F/3 del vigente Programma di Fabbricazione ed anche annullata d’ufficio;
della comunicazione di avvio di procedimento di annullamento prot. n. 6385 del 13.05.2021 emessa dal Comune di Valenzano - Settore V (Tecnico-Urbanistica);
del preavviso di diniego prot. n. 3208 del 04.03.2021 emesso dal Comune di Valenzano Settore V (Tecnico-Urbanistica);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
nonché per la condanna del Comune di Valenzano al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15.01.2026 la dott.ssa RÈ ZO e uditi per le parti i difensori l'avv. Tanzarella, su delega orale dell'avv. Francesco Paolo Bello, e l'avv. Antonio Deramo, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente è proprietaria di un’area in agro di Valenzano, ricadente – secondo il vigente strumento urbanistico generale – in zona F3-attrezzature sportive.
Su tale superficie, sulla scorta dei vari titoli edilizi ottenuti per erigere una struttura sportiva (PDC n. 31 del 05.06.2009; PDC n. 53 del 3.11.2009 in variante, nonché PDC n. 54 del 17.12.2012 di proroga di efficacia del precedente), ha realizzato l’opera, lasciandola a rustico, costituita da pilastri, solai intermedi e copertura a tetto, senza tampognature e senza impianti.
Con istanza in data 08.02.2021 (prot. 1978), ha presentato SCIA alternativa al PDC per la demolizione e ricostruzione del predetto manufatto con le premialità di cui alla LR Puglia n.14/2009 e cambio di destinazione d’uso da attrezzature sportive a residenziale.
Dopo un’articolata fase procedimentale e partecipativa, dipanatasi attraverso plurime note, a partire dal quella del 04.03.2021 prot. n.3208 di preavviso di diniego, per proseguire con la risposta della società con osservazioni del 15.03.2021; la nota comunale del 13.05.2021 prot. n.6383 di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di ufficio ed infine la ulteriore replica con osservazioni della società del 14.06.2021 assunta al prot. n.7707, con la nota in questa sede impugnata, prot. n.8365 del 25.6.2021, l’Ente ha definitivamente dichiarato la sussistenza di plurimi ed autonomi (sei) motivi ostativi alla formazione del titolo edilizio, sulla base di quanto già comunicato con le note prot n. 3208 del 04.03.2021 e prot. n. 6385 del 13.05.2021 e così (testualmente) “annullato” la SCIA alternativa al PDC prot. n. 1978 del 08.02.2021.
Con ricorso notificato il 23.9.2021 e depositato il 22.10.2021 la società li contesta uno ad uno articolando plurimi motivi di doglianza (dieci), estendendo l’impugnazione – per prudenza difensiva- anche alle ragioni non più recepite nella nota impugnata perché superati in fase partecipativa.
L’Ente, con la memoria di costituzione (12.11.2021) e la conclusionale (11.12.2025) ha difeso l’operato dei propri uffici, replicando puntualmente a ciascun profilo di doglianza.
All’udienza del 15.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, lette le conclusionali e repliche con cui le prati hanno ribadito e illustrato ulteriormente le proprie difese e sentita la discusisone orale.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che trattandosi di atto sorretto da plurime ed autonome ragioni giustificatrici, la resistenza di una sola di esse alla censura mossale rende la deduzione degli ulteriori motivi ed il loro scrutinio superfluo, come evidenziato anche dalla difesa comunale.
In tale ottica e seguendo il principio della ragione più liquida giova principiare prendendo in esame il V motivo di ricorso che contesta la ragione ostativa sub 5 esposta nella nota impugnata.
Con essa l’Ente ha rilevato la omessa quantificazione e versamento del costo di costruzione, alla cui corresponsione è subordinato il perfezionamento del titolo edilizio, come espressamente previsto dall’art. 5, co 3 L.R. 14/2009 (Art. 5 Condizioni e modalità generali.
1 Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020. (23).
2….omissis…
3. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 301/2002 e dall'articolo 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
……)
Assume la ricorrente, richiamando le disposizioni di cui all’art. 16 TUedil, che il contributo di costruzione dovrebbe essere determinato all’atto del rilascio e corrisposto in corso di realizzazione dell’intervento, per cui la sua mancata corresponsione non potrebbe assurgere a motivo ostativo.
La tesi prospettata non coglie nel segno.
Come efficacemente rappresentato dalla difesa comunale, la disciplina regionale sul piano casa è integrativa di quella generale nazionale e subordina espressamente la formazione del titolo edilizio alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 cit. che, pertanto, in base al principio di specialità, non trova applicazione quanto agli aspetti invocati dalla ricorrente.
Le considerazioni suesposte inducono a rilevare che il titolo presentato dalla ricorrente non si è, pertanto, mai perfezionato e tanto vale a superare ogni possibile questione (peraltro neppure prospettata dalle parti) in merito alla corretta qualificazione dell’atto comunale come annullamento di ufficio: infatti, il mancato rispetto della disposizione regionale e la conseguente causa ostativa alla formazione del titolo edilizio proposto dalla ricorrente comportano la natura dichiarativa dell’atto comunale dell’inesistenza del titolo stesso, sicchè il suo annullamento di ufficio ha carattere meramente rafforzativo, benchè pleonastico.
La reiezione della censura scrutinata rende improcedibili per difetto di interesse le ulteriori doglianze che si rivelano comunque infondate, per le ragioni indicate nelle difese comunali, richiamate per relationem per esigenze di sintesi.
La domanda risarcitoria segue la sorte di quella impugnatoria.
Le spese seguono la soccombenza con loro liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiarandolo anche in parte improcedibile per come indicato in parte motiva.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Ente delle spese di lite, liquidandole in euro 3000,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15.01.2026 con l'intervento dei magistrati:
NC DA, Presidente
RÈ ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RÈ ZO | NC DA |
IL SEGRETARIO