CA
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 677 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2024, promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], che si Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresenta e difende da sé per averne titolo;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], in data [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento di prestazioni professionali.
Conclusioni: per l'attore: cfr. ricorso introduttivo, pagine 13-14.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 15 aprile 2024, l'avvocato ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei Parte_1 Controparte_1 compensi per l'attività difensiva svolta nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la tutela di pretesi diritti ereditari vantati da quest'ultimo e nei confronti della sorella Parte_2
Il ricorrente ha riferito di avere rappresentato e difeso e Controparte_1 Controparte_2 in un giudizio dai medesimi instaurato per la corresponsione dell'indennità spettante all'usufruttuario in ragione dei miglioramenti apportati alla cosa che forma oggetto del diritto reale di godimento (art. 985 c.c.).
Secondo la tesi difensiva prospettata nel corso del giudizio di primo grado, il decesso dell'originario usufruttuario, padre delle parti in causa e autore dei miglioramenti, avrebbe determinato la riespansione della proprietà vantata da sulla quale sarebbe Parte_2 pertanto gravata un'obbligazione di versamento dell'indennità in favore dei fratelli, titolari iure successionis del corrispondente diritto di credito sorto contestualmente all'estinzione dell'usufrutto. La domanda di versamento dell'indennità, dapprima respinta dal Tribunale di Palermo, era stata accolta dalla Corte di Appello che, in riforma della sentenza impugnata, aveva condannato al pagamento, a beneficio di ciascuno degli appellanti, di un importo pari Parte_2 ad € 55.076,80, risultante dalla rivalutazione monetaria della stima operata dal consulente tecnico d'ufficio nominato per la quantificazione della somma prevista dall'art. 985, co. 2, c.c.
Accogliendo, però, il ricorso proposto da la Suprema Corte di Parte_2
Cassazione aveva poi annullato senza rinvio la decisione in questione.
Nonostante l'espletamento del mandato difensivo nell'ambito del giudizio contenzioso così sinteticamente ricostruito, l'avvocato ha lamentato la mancata percezione dei Parte_1 compensi per l'attività professionale svolta, domandandone, quindi, la corresponsione mediante lo speciale procedimento sommario disciplinato dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e dall'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
2. A fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il convenuto non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
3. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 11 aprile 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
4. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, la domanda ha ad oggetto la richiesta dei compensi per l'attività professionale svolta nel corso del processo d'appello, del procedimento incidentale introdotto dall'istanza d'inibitoria di cui all'art. 373 c.p.c., nonché del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione. In relazione a ciascuno di tali segmenti procedimentali, l'attore quantifica nei seguenti termini l'ammontare degli importi richiesti:
a) per il giudizio di appello, € 9.000,00, calcolati sulla base delle tabelle di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e parametrati ai corrispondenti valori medi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e di ogni altro onere accessorio;
b) per il sub-procedimento di sospensione innanzi alla Corte d'Appello, € 5.746,55, parametrati ai valori tabellari minimi e comprensivi del solo rimborso per le spese forfettarie;
c) per il giudizio di Cassazione, € 8.803,25, parametrati ai valori tabellari medi e comprensivi del solo rimborso per le spese forfettarie.
5. Va, anzitutto, affermata la competenza per materia di questa Corte a decidere sulla domanda in questione e ciò in quanto “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari
e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma
16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4247 del 19/02/2020).
6. Nel merito, adesso, la domanda è fondata, in quanto la documentazione prodotta unitamente al ricorso introduttivo attesta, oltre al conferimento del mandato difensivo, lo svolgimento di attività riconducibili alle distinte “fasi” processuali che presiedono alla liquidazione giudiziale della remunerazione forense (art. 4, co. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Tuttavia, la quantificazione degli importi dovuti prospettata dal ricorrente esige un adeguamento ai parametri regolamentari di calcolo del compenso professionale.
6.1 Con riferimento alle somme dovute dalla parte resistente per l'attività difensiva svolta nel corso del giudizio d'appello, giova preliminarmente osservare che i criteri di stima del compenso devono desumersi, non dalla disciplina attuativa del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, bensì dal regime normativo previsto dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, le cui disposizioni “si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” (art. 28 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Deve, inoltre, ritenersi che il canone di commisurazione del corrispettivo forense all'esito globale del processo, unitamente al potere giudiziale di adattamento dei valori medi al parametro dei
“risultati conseguiti” (art. 4, co. 1 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), giustifichi, nel caso di specie, una decurtazione degli importi tabellari nella misura del 50%, poiché le tesi difensive formulate dal ricorrente in adempimento del mandato conferiti, seppur isolatamente accolte in secondo grado, sono state definitivamente disattese dal giudice di legittimità.
La riconducibilità dell'importo conclusivamente domandato nel giudizio d'appello all'intervallo patrimoniale compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 implica, dunque, una quantificazione del compenso spettante all'avvocato nei seguenti termini: per la Parte_1 fase di studio, € 1.489,00; per la fase introduttiva, € 956,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, €
2.163,00; per la fase decisionale, € 2.552,00.
La somma di tali importi, pari a € 7.160,00 dev'essere ulteriormente adeguata alle variazioni in diminuzione e in aumento previste dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per il caso in cui il mandato sia espletato nei confronti di più parti aventi la medesima veste processuale, senza che la difesa delle medesime importi lo studio di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Al riguardo, giova ricordare che, proprio con riferimento agli scostamenti percentuali previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la giurisprudenza di legittimità ha formulato la seguente regola di calcolo: “se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10367). Nel caso di specie, il compenso che dovrebbe riconoscersi per la difesa prestata in favore di una sola parte, pari a € 7.160,00 dev'essere dapprima decurtato del 30%. L'importo risultante da tale diminuzione, corrispondente a € 5.012,00 subisce un successivo incremento percentuale del 30% in ragione dell'adempimento della prestazione professionale nei confronti di due appellanti, con conseguente liquidazione della remunerazione dovuta al ricorrente in misura pari a € 6.515,60.
6.2 In relazione alle somme dovute per l'attività svolta nel corso del sub-procedimento previsto dall'art. 373 c.p.c., si osserva che, in virtù dello stretto vincolo di strumentalità che avvince la decisione sull'istanza di sospensione e il processo introdotto dal ricorso per cassazione, l'autonoma quantificazione dei compensi professionali alla stregua di ciascuna delle fasi di studio, introduzione e decisione dinnanzi alla Corte d'Appello si tradurrebbe in un'indebita duplicazione delle poste remunerative correlate allo svolgimento del processo di legittimità.
Deve, per contro, ritenersi che l'espressa classificazione normativa dei “procedimenti comunque incidentali” tra le attività nelle quali tipicamente si articola la fase di trattazione della controversia (art. 4, co. 5, let. c) del d.m. 10 marzo 2014, n. 55) possa giustificare una liquidazione del compenso richiesto dal ricorrente in misura pari a € 2.163,00 corrispondente al valore tabellare previsto per l'istruttoria dinnanzi alla Corte d'Appello decurtato del 50% in ragione della soccombenza.
Su tale importo devono calcolarsi le variazioni in diminuzione e in aumento ulteriormente prescritte dall'art. 4, commi 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la cui congiunta applicazione, guidata dai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, conduce ad una commisurazione pari a € 1.968,33.
6.3 In considerazione del risultato sfavorevole conseguito dalle parti assistite all'esito del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, i compensi richiesti dal ricorrente per l'attività difensiva svolta nel processo di legittimità devono essere adeguati ai valori minimi stabiliti per la fascia patrimoniale compresa tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con conseguente rimodulazione degli importi nei termini che seguono: per la fase di studio, € 1.701,00; per la fase introduttiva, € 1.239,00; per la fase decisionale, € 888,00.
Anche la somma di tali importi, pari a € 3.828,00 subisce la diminuzione e il successivo incremento previsti dal citato art. 4, commi 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, dalla cui applicazione discende la liquidazione della remunerazione in misura corrispondente a € 3.483,48.
7 Per le considerazioni svolte, la domanda proposta dall'avvocato deve Parte_1 essere accolta per un ammontare complessivamente pari a € 11.967,41, risultante dalla sommatoria di € 6.515,60 per il giudizio d'appello, di € 1.968,33 per il sub-procedimento incidentale introdotto dall'istanza d'inibitoria, nonché di € 3.483,48 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Sulla base di tale importo complessivo devono inoltre calcolarsi gli interessi moratori al tasso legale decorrenti dalla data della lettera d'intimazione stragiudiziale prodotta dal ricorrente sino al soddisfo (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 9 agosto 2022, n. 24481).
Ai superiori importi va poi aggiunto quanto dovuto a titolo di spese generali, iva e cpa per ciascuna delle tre fasi indicate.
8. Deve adesso rilevarsi che all'accoglimento della domanda non è di ostacolo la circostanza per cui, nell'ambito del giudizio di appello, il convenuto era difeso, oltre che dall'avv.
[...]
anche dall'avv. EP Sireci. Parte_1
Va, infatti, ricordato che “nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro, limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010).
Si tratta di un principio stabilito, senza soluzione di continuità, dall'art. 6 della legge 13 giugno
1942, n. 794, poi dall'art. 7 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 e, infine, dall'art. 7 del decreto del ministero della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.
9. Ed ancora la domanda va accolta nonostante il mandato fosse stato conferito all'avv.
oltre che dal convenuto , anche da . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Infatti “nel caso che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica;
in tal caso l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori importa, a norma dell'art. 1294 c.c., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, con possibilità del creditore di pretendere da ciascuno di essi il pagamento dell'interessa somma, ( Cass. 3218/1969), salva l'azione di regresso spettante al debitore che abbia adempiuto nei confronti degli altri obbligati, ai sensi dell'art. 1299
c.c..” (Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14037 Anno 2025).
10. Secondo il principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato , secondo quanto stabilito nel dispositivo, Parte_1 ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così provvede: Controparte_1 condanna a pagare, per i titoli di cui in motivazione, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 11.967,41, oltre spese generali, iva e cpa e oltre agli interessi al tasso legale, sulla somma complessivamente dovuta, dal 20 dicembre 2023 al saldo;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di Controparte_1 Parte_1 lite liquidate in complessivi € 1984,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF NT EP PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 677 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2024, promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], che si Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresenta e difende da sé per averne titolo;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], in data [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento di prestazioni professionali.
Conclusioni: per l'attore: cfr. ricorso introduttivo, pagine 13-14.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 15 aprile 2024, l'avvocato ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei Parte_1 Controparte_1 compensi per l'attività difensiva svolta nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la tutela di pretesi diritti ereditari vantati da quest'ultimo e nei confronti della sorella Parte_2
Il ricorrente ha riferito di avere rappresentato e difeso e Controparte_1 Controparte_2 in un giudizio dai medesimi instaurato per la corresponsione dell'indennità spettante all'usufruttuario in ragione dei miglioramenti apportati alla cosa che forma oggetto del diritto reale di godimento (art. 985 c.c.).
Secondo la tesi difensiva prospettata nel corso del giudizio di primo grado, il decesso dell'originario usufruttuario, padre delle parti in causa e autore dei miglioramenti, avrebbe determinato la riespansione della proprietà vantata da sulla quale sarebbe Parte_2 pertanto gravata un'obbligazione di versamento dell'indennità in favore dei fratelli, titolari iure successionis del corrispondente diritto di credito sorto contestualmente all'estinzione dell'usufrutto. La domanda di versamento dell'indennità, dapprima respinta dal Tribunale di Palermo, era stata accolta dalla Corte di Appello che, in riforma della sentenza impugnata, aveva condannato al pagamento, a beneficio di ciascuno degli appellanti, di un importo pari Parte_2 ad € 55.076,80, risultante dalla rivalutazione monetaria della stima operata dal consulente tecnico d'ufficio nominato per la quantificazione della somma prevista dall'art. 985, co. 2, c.c.
Accogliendo, però, il ricorso proposto da la Suprema Corte di Parte_2
Cassazione aveva poi annullato senza rinvio la decisione in questione.
Nonostante l'espletamento del mandato difensivo nell'ambito del giudizio contenzioso così sinteticamente ricostruito, l'avvocato ha lamentato la mancata percezione dei Parte_1 compensi per l'attività professionale svolta, domandandone, quindi, la corresponsione mediante lo speciale procedimento sommario disciplinato dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e dall'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
2. A fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il convenuto non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
3. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 11 aprile 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
4. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, la domanda ha ad oggetto la richiesta dei compensi per l'attività professionale svolta nel corso del processo d'appello, del procedimento incidentale introdotto dall'istanza d'inibitoria di cui all'art. 373 c.p.c., nonché del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione. In relazione a ciascuno di tali segmenti procedimentali, l'attore quantifica nei seguenti termini l'ammontare degli importi richiesti:
a) per il giudizio di appello, € 9.000,00, calcolati sulla base delle tabelle di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e parametrati ai corrispondenti valori medi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e di ogni altro onere accessorio;
b) per il sub-procedimento di sospensione innanzi alla Corte d'Appello, € 5.746,55, parametrati ai valori tabellari minimi e comprensivi del solo rimborso per le spese forfettarie;
c) per il giudizio di Cassazione, € 8.803,25, parametrati ai valori tabellari medi e comprensivi del solo rimborso per le spese forfettarie.
5. Va, anzitutto, affermata la competenza per materia di questa Corte a decidere sulla domanda in questione e ciò in quanto “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari
e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma
16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4247 del 19/02/2020).
6. Nel merito, adesso, la domanda è fondata, in quanto la documentazione prodotta unitamente al ricorso introduttivo attesta, oltre al conferimento del mandato difensivo, lo svolgimento di attività riconducibili alle distinte “fasi” processuali che presiedono alla liquidazione giudiziale della remunerazione forense (art. 4, co. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Tuttavia, la quantificazione degli importi dovuti prospettata dal ricorrente esige un adeguamento ai parametri regolamentari di calcolo del compenso professionale.
6.1 Con riferimento alle somme dovute dalla parte resistente per l'attività difensiva svolta nel corso del giudizio d'appello, giova preliminarmente osservare che i criteri di stima del compenso devono desumersi, non dalla disciplina attuativa del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, bensì dal regime normativo previsto dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, le cui disposizioni “si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” (art. 28 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Deve, inoltre, ritenersi che il canone di commisurazione del corrispettivo forense all'esito globale del processo, unitamente al potere giudiziale di adattamento dei valori medi al parametro dei
“risultati conseguiti” (art. 4, co. 1 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), giustifichi, nel caso di specie, una decurtazione degli importi tabellari nella misura del 50%, poiché le tesi difensive formulate dal ricorrente in adempimento del mandato conferiti, seppur isolatamente accolte in secondo grado, sono state definitivamente disattese dal giudice di legittimità.
La riconducibilità dell'importo conclusivamente domandato nel giudizio d'appello all'intervallo patrimoniale compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 implica, dunque, una quantificazione del compenso spettante all'avvocato nei seguenti termini: per la Parte_1 fase di studio, € 1.489,00; per la fase introduttiva, € 956,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, €
2.163,00; per la fase decisionale, € 2.552,00.
La somma di tali importi, pari a € 7.160,00 dev'essere ulteriormente adeguata alle variazioni in diminuzione e in aumento previste dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per il caso in cui il mandato sia espletato nei confronti di più parti aventi la medesima veste processuale, senza che la difesa delle medesime importi lo studio di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Al riguardo, giova ricordare che, proprio con riferimento agli scostamenti percentuali previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la giurisprudenza di legittimità ha formulato la seguente regola di calcolo: “se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10367). Nel caso di specie, il compenso che dovrebbe riconoscersi per la difesa prestata in favore di una sola parte, pari a € 7.160,00 dev'essere dapprima decurtato del 30%. L'importo risultante da tale diminuzione, corrispondente a € 5.012,00 subisce un successivo incremento percentuale del 30% in ragione dell'adempimento della prestazione professionale nei confronti di due appellanti, con conseguente liquidazione della remunerazione dovuta al ricorrente in misura pari a € 6.515,60.
6.2 In relazione alle somme dovute per l'attività svolta nel corso del sub-procedimento previsto dall'art. 373 c.p.c., si osserva che, in virtù dello stretto vincolo di strumentalità che avvince la decisione sull'istanza di sospensione e il processo introdotto dal ricorso per cassazione, l'autonoma quantificazione dei compensi professionali alla stregua di ciascuna delle fasi di studio, introduzione e decisione dinnanzi alla Corte d'Appello si tradurrebbe in un'indebita duplicazione delle poste remunerative correlate allo svolgimento del processo di legittimità.
Deve, per contro, ritenersi che l'espressa classificazione normativa dei “procedimenti comunque incidentali” tra le attività nelle quali tipicamente si articola la fase di trattazione della controversia (art. 4, co. 5, let. c) del d.m. 10 marzo 2014, n. 55) possa giustificare una liquidazione del compenso richiesto dal ricorrente in misura pari a € 2.163,00 corrispondente al valore tabellare previsto per l'istruttoria dinnanzi alla Corte d'Appello decurtato del 50% in ragione della soccombenza.
Su tale importo devono calcolarsi le variazioni in diminuzione e in aumento ulteriormente prescritte dall'art. 4, commi 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la cui congiunta applicazione, guidata dai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, conduce ad una commisurazione pari a € 1.968,33.
6.3 In considerazione del risultato sfavorevole conseguito dalle parti assistite all'esito del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, i compensi richiesti dal ricorrente per l'attività difensiva svolta nel processo di legittimità devono essere adeguati ai valori minimi stabiliti per la fascia patrimoniale compresa tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con conseguente rimodulazione degli importi nei termini che seguono: per la fase di studio, € 1.701,00; per la fase introduttiva, € 1.239,00; per la fase decisionale, € 888,00.
Anche la somma di tali importi, pari a € 3.828,00 subisce la diminuzione e il successivo incremento previsti dal citato art. 4, commi 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, dalla cui applicazione discende la liquidazione della remunerazione in misura corrispondente a € 3.483,48.
7 Per le considerazioni svolte, la domanda proposta dall'avvocato deve Parte_1 essere accolta per un ammontare complessivamente pari a € 11.967,41, risultante dalla sommatoria di € 6.515,60 per il giudizio d'appello, di € 1.968,33 per il sub-procedimento incidentale introdotto dall'istanza d'inibitoria, nonché di € 3.483,48 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Sulla base di tale importo complessivo devono inoltre calcolarsi gli interessi moratori al tasso legale decorrenti dalla data della lettera d'intimazione stragiudiziale prodotta dal ricorrente sino al soddisfo (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 9 agosto 2022, n. 24481).
Ai superiori importi va poi aggiunto quanto dovuto a titolo di spese generali, iva e cpa per ciascuna delle tre fasi indicate.
8. Deve adesso rilevarsi che all'accoglimento della domanda non è di ostacolo la circostanza per cui, nell'ambito del giudizio di appello, il convenuto era difeso, oltre che dall'avv.
[...]
anche dall'avv. EP Sireci. Parte_1
Va, infatti, ricordato che “nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro, limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010).
Si tratta di un principio stabilito, senza soluzione di continuità, dall'art. 6 della legge 13 giugno
1942, n. 794, poi dall'art. 7 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 e, infine, dall'art. 7 del decreto del ministero della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.
9. Ed ancora la domanda va accolta nonostante il mandato fosse stato conferito all'avv.
oltre che dal convenuto , anche da . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Infatti “nel caso che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica;
in tal caso l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori importa, a norma dell'art. 1294 c.c., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, con possibilità del creditore di pretendere da ciascuno di essi il pagamento dell'interessa somma, ( Cass. 3218/1969), salva l'azione di regresso spettante al debitore che abbia adempiuto nei confronti degli altri obbligati, ai sensi dell'art. 1299
c.c..” (Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14037 Anno 2025).
10. Secondo il principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato , secondo quanto stabilito nel dispositivo, Parte_1 ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così provvede: Controparte_1 condanna a pagare, per i titoli di cui in motivazione, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 11.967,41, oltre spese generali, iva e cpa e oltre agli interessi al tasso legale, sulla somma complessivamente dovuta, dal 20 dicembre 2023 al saldo;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di Controparte_1 Parte_1 lite liquidate in complessivi € 1984,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF NT EP PO