TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 849/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BARBIANI STEFANO CP_1 P.IVA_1
( ) VIA CARLO PISACANE 5 47900 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
, presso lo studio dell'avv.
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANTONIO, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato in VIA FARINI N. 35 PARMA, presso lo studio dell'avv. DE LUCA ANTONIO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 849/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione del verbale di udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società in data 16 febbraio 2022, ha ottenuto, dal Tribunale di Parma, l'emissione del CP_2
decreto ingiuntivo n. 219/2022, nei confronti di per l'importo capitale di euro CP_1
163.810,30, oltre interessi di mora, dalla data della domanda al saldo, e spese del procedimento, esponendo nel ricorso monitorio: di occuparsi della produzione e commercializzazione di carne suina e di avere appaltato alla
, con contratto del 28.12.2018, alcune lavorazioni da svolgere presso il proprio stabilimento CP_1
per il periodo di un anno, dal 2.1.2019 al 31.12.2019, poi rinnovato automaticamente di un equivalente periodo, ma di avere disdettato il contratto a far tempo dal 31.12.2020;
che, dopo aver ricevuto la notizia del mancato rinnovo del contratto di appalto, la , ometteva CP_1
il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per i mesi di novembre e dicembre 2020, del TFR e delle altre competenze di fine rapporto;
che, dopo aver ricevuto la diffida di pagamento da parte delle Organizzazioni Sindacali, stante la propria responsabilità solidale in qualità di committente ex art. 29. D.Lgs. 276/2003, la CP_2
doveva provvedere al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di per il mese di CP_1
novembre 2020 e, successivamente, nel mese di gennaio 2021, degli acconti su quanto dovuto dalla per il mese di dicembre 2020, quantificati in misura proporzionale alle retribuzioni da CP_1
ciascuno maturate nel precedente mese di novembre, per complessivi euro 129.700,00, sottoscrivendo in entrambi i casi dei verbali di conciliazione individuale in sede sindacale con tutti i lavoratori interessati e facendosi surrogare nei loro diritti verso la;
CP_1
che, a seguito della denuncia delle Organizzazioni Sindacali, l' Controparte_3
emetteva, per ciascuno degli ex dipendenti di , un verbale di diffida
[...] CP_1
accertativa per crediti patrimoniali, notificato, unitamente al relativo prospetto paga, alla stessa ed alla in qualità di obbligata solidale, per un ammontare complessivo di euro CP_1 CP_2
309.902,43, al netto della somma già versata dalla CP_2
che quest'ultima otteneva l'emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti della Simbling, rispettivamente per l'importo di euro 253.779,00 e di euro 32.400,00;
che la , non provvedeva neppure a corrispondere, ai propri dipendenti, il saldo della CP_1
retribuzione di dicembre 2020, del TFR e delle altre competenze di fine rapporto, sicché, nel dicembre 2021, gli stessi, tramite le proprie organizzazioni sindacali, si rivolgevano nuovamente alla in qualità di committente e di responsabile solidale posta ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, per CP_2
ottenere il pagamento del dovuto;
che la si vedeva costretta, quindi, a corrispondere ai dipendenti della , tra il 14 e il 27 CP_2 CP_1
dicembre 2021, un ulteriore acconto sulle spettanze retributive del dicembre 2020, per un totale netto di euro 32.617,00, e sul TFR, per un totale netto di euro 63.686,00, per un totale complessivo netto di euro 96.303,00;
che, nel rilasciare quietanza di tali importi, i lavoratori surrogavano la nei loro diritti nei CP_2
confronti di;
CP_1
che, nel mese di gennaio 2022, la versava le ritenute fiscali sulle somme corrisposte ai CP_2
dipendenti di nel gennaio e nel dicembre 2021 a titolo di acconto sulle spettanze retributive CP_1
del dicembre 2020 e nel dicembre 2021 a titolo di acconto sul TFR;
che, in particolare, la versava al fisco euro 48.484,26 a titolo di ritenute sulle somme CP_2
corrisposte ai dipendenti di come spettanze retributive di dicembre 2020 (euro 38.741,39 CP_1 per l'acconto versato nel gennaio 2021 ed euro 9.742,86 per l'acconto versato nel dicembre 2021) ed euro 19.023,05 a titolo di ritenute sulle somme corrisposte ai dipendenti di a titolo di CP_1
TFR, per un importo totale di euro 67.507,30;
che la a seguito dei suddetti pagamenti maturava un credito complessivo verso la di CP_2 CP_1
euro 163.810,30.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, eccependo: CP_1
di essere creditrice, nei confronti della della somma di euro 351,053,42 quali differenze CP_2
rimaste impagate sulle fatture n. 1, 36, 43, 48, 53, anno 2019, e sulle fatture n. 17, 20, 24, 29, 35,
39, 42, 44, anno 2020, relative a lavorazioni di carni, per il quale la si è munita di decreto CP_1
ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Brescia;
che la si è resa responsabile di storno di dipendenti, in quanto, dopo aver inviato il recesso dal CP_2
contratto di appalto con la , ha assunto direttamente o fatto assumere da una cooperativa di CP_1
comodo, in suo nome e conto, i dipendenti dell'opponente;
che la già prima di aver attuato lo storno dei dipendenti di cui sopra, ha sempre agito come CP_2
reale datore di lavoro, impartendo direttive e con sottoposizione gerarchica;
che tutto il modello organizzativo ed il sistema di appalto posto in essere dalla pare invero CP_2
celare una simulazione contrattuale tesa ad un risparmio retributivo e contributivo ottenuto mascherando la natura subordinata dei rapporti di lavoro mediante il ricorso a contratti di appalto;
che tutto quanto sopra avvalorerebbe l'esistenza di un'unica obbligazione pecuniaria verso i dipendenti a carico della sola ragione per cui quest'ultima non vanterebbe alcun diritto di CP_2
ripetizione delle somme anticipate ai dipendenti nei confronti della . CP_1
Conseguentemente, parte opponente ha chiesto che sia dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La società si è costituita, contestando integralmente, nel merito, le avverse deduzioni ed CP_2
eccependo, in via preliminare di rito:
il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per nullità o inesistenza della notificazione dell'opposizione, in quanto eseguita al domicilio dell'opposto, e non a domicilio eletto nel procedimento monitorio;
il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per tardività dell'opposizione;
il difetto di procura alle liti del difensore dell'opponente, essendo, la procura presentata unitamente al ricorso, la fotocopia di una procura sottoscritta diversi mesi prima, in data 16.07.2021, e rilasciata per un altro giudizio (l'istanza di fallimento presentata dalla nei confronti della aventi CP_1 CP_2
al Tribunale di Parma n. 95/2021).
Conseguentemente, parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme oggetto dello stesso o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, con refusione delle spese di lite della fase monitoria e dell'opposizione.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è inammissibile per le ragioni che seguono.
Sulle prime due eccezioni preliminari di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, sollevate dall' opposta, si osserva quanto segue.
In primo luogo, dalla documentazione prodotta in data 8 marzo 2024 (Pec), risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierna opponente il 25 febbraio 2022 e che l'opposizione è stata notificata all'indirizzo Pec della il 4 marzo 2022. L'opposizione risulta, pertanto, essere stata CP_2
proposta tempestivamente.
Quanto alle conseguenze della notificazione dell'opposizione presso il domicilio del creditore, anziché presso il domicilio da lui eletto nel procedimento monitorio, si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio enunciato dalla sentenza delle S.U. della
Cassazione, n. 14916/2016 “è, senz'altro, applicabile anche alla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dello stesso;
di conseguenza, i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. ord. n. 26963/2022).
Pertanto, anche con riguardo al secondo profilo, l'eccezione di passaggio giudicato del decreto ingiuntivo opposto è infondata.
E', invece, fondata l'eccezione di inesistenza insanabile della procura alle liti.
Infatti, nel caso di specie, la procura alle liti prodotta in giudizio, peraltro da precedente difensore dell'opponente sostituito nel corso del presente giudizio, risulta essere stata rilasciata in data 16 luglio 2021, ovvero prima non solo della notifica ma anche dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, evidentemente, per altro giudizio.
Chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze dell'inesistenza della procura alle liti, la Corte di
Cassazione S.U. ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (Cass. S.U. n. 37434/2022).
Conseguentemente, l'insanabilità dell'inesistenza della procura, nel caso di specie, comporta che l'opposizione sia inammissibile e che il decreto ingiuntivo opposto sia passato in giudicato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara l'opposizione proposta da inammissibile;
CP_1
per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 219/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di definitivo. CP_2
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
9.142,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 24/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BARBIANI STEFANO CP_1 P.IVA_1
( ) VIA CARLO PISACANE 5 47900 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
, presso lo studio dell'avv.
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANTONIO, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato in VIA FARINI N. 35 PARMA, presso lo studio dell'avv. DE LUCA ANTONIO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 849/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione del verbale di udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società in data 16 febbraio 2022, ha ottenuto, dal Tribunale di Parma, l'emissione del CP_2
decreto ingiuntivo n. 219/2022, nei confronti di per l'importo capitale di euro CP_1
163.810,30, oltre interessi di mora, dalla data della domanda al saldo, e spese del procedimento, esponendo nel ricorso monitorio: di occuparsi della produzione e commercializzazione di carne suina e di avere appaltato alla
, con contratto del 28.12.2018, alcune lavorazioni da svolgere presso il proprio stabilimento CP_1
per il periodo di un anno, dal 2.1.2019 al 31.12.2019, poi rinnovato automaticamente di un equivalente periodo, ma di avere disdettato il contratto a far tempo dal 31.12.2020;
che, dopo aver ricevuto la notizia del mancato rinnovo del contratto di appalto, la , ometteva CP_1
il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per i mesi di novembre e dicembre 2020, del TFR e delle altre competenze di fine rapporto;
che, dopo aver ricevuto la diffida di pagamento da parte delle Organizzazioni Sindacali, stante la propria responsabilità solidale in qualità di committente ex art. 29. D.Lgs. 276/2003, la CP_2
doveva provvedere al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di per il mese di CP_1
novembre 2020 e, successivamente, nel mese di gennaio 2021, degli acconti su quanto dovuto dalla per il mese di dicembre 2020, quantificati in misura proporzionale alle retribuzioni da CP_1
ciascuno maturate nel precedente mese di novembre, per complessivi euro 129.700,00, sottoscrivendo in entrambi i casi dei verbali di conciliazione individuale in sede sindacale con tutti i lavoratori interessati e facendosi surrogare nei loro diritti verso la;
CP_1
che, a seguito della denuncia delle Organizzazioni Sindacali, l' Controparte_3
emetteva, per ciascuno degli ex dipendenti di , un verbale di diffida
[...] CP_1
accertativa per crediti patrimoniali, notificato, unitamente al relativo prospetto paga, alla stessa ed alla in qualità di obbligata solidale, per un ammontare complessivo di euro CP_1 CP_2
309.902,43, al netto della somma già versata dalla CP_2
che quest'ultima otteneva l'emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti della Simbling, rispettivamente per l'importo di euro 253.779,00 e di euro 32.400,00;
che la , non provvedeva neppure a corrispondere, ai propri dipendenti, il saldo della CP_1
retribuzione di dicembre 2020, del TFR e delle altre competenze di fine rapporto, sicché, nel dicembre 2021, gli stessi, tramite le proprie organizzazioni sindacali, si rivolgevano nuovamente alla in qualità di committente e di responsabile solidale posta ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, per CP_2
ottenere il pagamento del dovuto;
che la si vedeva costretta, quindi, a corrispondere ai dipendenti della , tra il 14 e il 27 CP_2 CP_1
dicembre 2021, un ulteriore acconto sulle spettanze retributive del dicembre 2020, per un totale netto di euro 32.617,00, e sul TFR, per un totale netto di euro 63.686,00, per un totale complessivo netto di euro 96.303,00;
che, nel rilasciare quietanza di tali importi, i lavoratori surrogavano la nei loro diritti nei CP_2
confronti di;
CP_1
che, nel mese di gennaio 2022, la versava le ritenute fiscali sulle somme corrisposte ai CP_2
dipendenti di nel gennaio e nel dicembre 2021 a titolo di acconto sulle spettanze retributive CP_1
del dicembre 2020 e nel dicembre 2021 a titolo di acconto sul TFR;
che, in particolare, la versava al fisco euro 48.484,26 a titolo di ritenute sulle somme CP_2
corrisposte ai dipendenti di come spettanze retributive di dicembre 2020 (euro 38.741,39 CP_1 per l'acconto versato nel gennaio 2021 ed euro 9.742,86 per l'acconto versato nel dicembre 2021) ed euro 19.023,05 a titolo di ritenute sulle somme corrisposte ai dipendenti di a titolo di CP_1
TFR, per un importo totale di euro 67.507,30;
che la a seguito dei suddetti pagamenti maturava un credito complessivo verso la di CP_2 CP_1
euro 163.810,30.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, eccependo: CP_1
di essere creditrice, nei confronti della della somma di euro 351,053,42 quali differenze CP_2
rimaste impagate sulle fatture n. 1, 36, 43, 48, 53, anno 2019, e sulle fatture n. 17, 20, 24, 29, 35,
39, 42, 44, anno 2020, relative a lavorazioni di carni, per il quale la si è munita di decreto CP_1
ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Brescia;
che la si è resa responsabile di storno di dipendenti, in quanto, dopo aver inviato il recesso dal CP_2
contratto di appalto con la , ha assunto direttamente o fatto assumere da una cooperativa di CP_1
comodo, in suo nome e conto, i dipendenti dell'opponente;
che la già prima di aver attuato lo storno dei dipendenti di cui sopra, ha sempre agito come CP_2
reale datore di lavoro, impartendo direttive e con sottoposizione gerarchica;
che tutto il modello organizzativo ed il sistema di appalto posto in essere dalla pare invero CP_2
celare una simulazione contrattuale tesa ad un risparmio retributivo e contributivo ottenuto mascherando la natura subordinata dei rapporti di lavoro mediante il ricorso a contratti di appalto;
che tutto quanto sopra avvalorerebbe l'esistenza di un'unica obbligazione pecuniaria verso i dipendenti a carico della sola ragione per cui quest'ultima non vanterebbe alcun diritto di CP_2
ripetizione delle somme anticipate ai dipendenti nei confronti della . CP_1
Conseguentemente, parte opponente ha chiesto che sia dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La società si è costituita, contestando integralmente, nel merito, le avverse deduzioni ed CP_2
eccependo, in via preliminare di rito:
il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per nullità o inesistenza della notificazione dell'opposizione, in quanto eseguita al domicilio dell'opposto, e non a domicilio eletto nel procedimento monitorio;
il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per tardività dell'opposizione;
il difetto di procura alle liti del difensore dell'opponente, essendo, la procura presentata unitamente al ricorso, la fotocopia di una procura sottoscritta diversi mesi prima, in data 16.07.2021, e rilasciata per un altro giudizio (l'istanza di fallimento presentata dalla nei confronti della aventi CP_1 CP_2
al Tribunale di Parma n. 95/2021).
Conseguentemente, parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme oggetto dello stesso o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, con refusione delle spese di lite della fase monitoria e dell'opposizione.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è inammissibile per le ragioni che seguono.
Sulle prime due eccezioni preliminari di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, sollevate dall' opposta, si osserva quanto segue.
In primo luogo, dalla documentazione prodotta in data 8 marzo 2024 (Pec), risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierna opponente il 25 febbraio 2022 e che l'opposizione è stata notificata all'indirizzo Pec della il 4 marzo 2022. L'opposizione risulta, pertanto, essere stata CP_2
proposta tempestivamente.
Quanto alle conseguenze della notificazione dell'opposizione presso il domicilio del creditore, anziché presso il domicilio da lui eletto nel procedimento monitorio, si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio enunciato dalla sentenza delle S.U. della
Cassazione, n. 14916/2016 “è, senz'altro, applicabile anche alla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dello stesso;
di conseguenza, i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. ord. n. 26963/2022).
Pertanto, anche con riguardo al secondo profilo, l'eccezione di passaggio giudicato del decreto ingiuntivo opposto è infondata.
E', invece, fondata l'eccezione di inesistenza insanabile della procura alle liti.
Infatti, nel caso di specie, la procura alle liti prodotta in giudizio, peraltro da precedente difensore dell'opponente sostituito nel corso del presente giudizio, risulta essere stata rilasciata in data 16 luglio 2021, ovvero prima non solo della notifica ma anche dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, evidentemente, per altro giudizio.
Chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze dell'inesistenza della procura alle liti, la Corte di
Cassazione S.U. ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (Cass. S.U. n. 37434/2022).
Conseguentemente, l'insanabilità dell'inesistenza della procura, nel caso di specie, comporta che l'opposizione sia inammissibile e che il decreto ingiuntivo opposto sia passato in giudicato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara l'opposizione proposta da inammissibile;
CP_1
per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 219/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di definitivo. CP_2
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
9.142,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 24/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi