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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/09/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 20.5.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1817 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Di
Pierro e Marco Fontana, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE E CHIAMANTE IN CAUSA
HDI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona di suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ruggero
Barile, con studio in Milano, e Nicola Addati, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 3.4.2022, la società attrice ha proposto tempestiva opposizione al decreto n. 1173/2021 di questo Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della HDI ASSICURAZIONI la somma di € 52.816,23, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per rimborso dei diritti doganali che la compagnia ricorrente
2 opposta è stata chiamata a pagare alla CP_2 [...]
come da quietanza Parte_2
cumulativa prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione,
in adempimento della polizza fideiussoria con esso parimenti depositata, prestata a richiesta dello spedizioniere
[...]
in favore dell'Ufficio creditore, a garanzia CP_1
dell'obbligo di pagamento dilazionato dei diritti dovuti dalla società ingiunta opponente quale importatore di merci dall'estero per una serie di operazioni documentate dalle bollette altresì versate nel fascicolo monitorio.
A motivi dell'opposizione proposta la deduce Parte_1
quanto segue.
È vero che essa ha compiuto, spedizioniere la le CP_1
operazioni di importazione documentate dalle bollette prodotte ex adverso e però: ha fornito allo spedizioniere l'intero ammontare dei diritti correlativamente dovuti, che la avrebbe pertanto dovuto immediatamente versare CP_1
all in sua rappresentanza, senza necessità Parte_3
così di stipulare alcuna polizza fideiussoria;
essa non ha mai saputo della stipula di tale polizza, non ne è parte e questa dunque non produce e non può produrre alcun effetto nei suoi confronti;
l' è Parte_4
in colpa nell'avere concesso alla lo status di CP_1
Operatore Economico Autorizzato senza previamente verificarne il possesso di tutti i requisiti a tal fine prescritti e indebitamente la HDI ASSICURAZIONI ha pertanto
3 soddisfatto l'escussione della polizza nonostante tale omissione del soggetto creditore, donde la inefficacia della surroga della Compagnia nella posizione di credito dell'Amministrazione Doganale;
i documenti depositati in sede monitoria non danno evidenza del fatto che la CP_1
avesse omesso di pagare alla esattamente i diritti Pt_5
che poi l'opposta ha pagato a seguito della escussione della fideiussione.
Sul fondamento di tali argomentazioni, la ha Parte_1
chiesto, e ottenuto, di chiamare in causa in garanzia lo spedizioniere che, ritualmente evocato con atto CP_1
notificato l'11.4.2023, è rimasto contumace.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 9.11.2023, con la quale sono stati altresì concessi i termini richiesti dalle parti ex art. 183, co. 6, c.p.c.; dopo di che, ritenuto inammissibile in quanto superfluo l'interrogatorio formale deferito dalla opponente al legale rappresentante della società terza chiamata, che esauriva il novero delle richieste istruttorie delle parti, la causa è stata senz'altro rinviata per la decisione con le forme dell'art. 281 sexies c.p.c., frattanto novellato dal d.l.vo n.
149/2022, con l'aggiunta del terzo comma, dal 26.11.2024
dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024
anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023.
4 È inveterata massima della Suprema Corte (risalente addirittura a Cass., SS.UU., nn. 499 e 500/1993) che,
<
operazioni in dogana per conto del proprietario della merce,
ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, (artt. 78 e 79 del D.P.R. 23
gennaio 1973 n. 43), stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione
finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita,
mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla le somme ricevute dall'importatore, giacché la Pt_5
circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi>> (Cass. 28.2.2024 n. 5314; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. 28.2.2018 n. 4570,
5 Cass.
3.8.2017 n. 19362, Cass. 28.1.2013 n. 1885).
Nessuna prova è stata idoneamente offerta dalla Parte_1
di un qualche comportamento dell'Agenzia creditrice che potesse legittimare l'Assicurazione a rifiutare di soddisfare la richiesta di pagamento da essa rivoltale in forza della polizza fideiussoria fornita dallo spedizioniere, inammissibilmente affidata al solo interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della terza chiamata, non suscettibile di provocare la confessione di fatti sfavorevoli ad un'altra parte del giudizio;
assolutamente nessuna prova è stata offerta dalla opponente di un qualche comportamento della Compagnia
fideiubente che potesse inficiare la sua surroga nei confronti della stessa.
La documentazione depositata dall'opposta - la cui conformità all'originale delle copie informatiche prodotte non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712
c.c. - già come sopra allegata al ricorso per ingiunzione e poi quivi integrata dall'elenco formato dall' Pt_3
dei movimenti non quietanzati sul conto debito di
[...]
cui si tratta, dà invero puntuale dimostrazione del mancato pagamento da parte della dei diritti relativi alle CP_1
bollette indicate nel ricorso per ingiunzione, che è
incontroverso essere riferite ad operazioni di importazione di cui la opponente ha affidato la spedizione alla , CP_1
e del loro pagamento da parte della HDI ASSICURAZIONI.
6 L'opposizione risulta pertanto sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con declaratoria di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di sua definitiva esecutorietà.
Con l'atto con cui la opponente ha chiamato in causa lo spedizioniere, essa ha chiesto nei suoi confronti, per ciò
che rileva: <
domanda di parte opposta, condannare la Controparte_3
a tenere indenne e manlevare la
[...] Parte_1
per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in
[...]
favore dell'opposta>>.
Ebbene, nel mentre la medesima documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla HDI
ASSICURAZIONI costituisce come innanzi prova del mancato pagamento da parte della dei diritti doganali in CP_1
questione, la ha per parte sua idoneamente Parte_1
documentato, mediante gli attestati dei bonifici eseguiti e le fatture corrispondentemente emesse dalla – di CP_1
cui del pari non v'è contestazione da parte della terza chiamata, rimasta contumace, della conformità all'originale delle copie informatiche depositate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. – di avere fornito allo spedizioniere tutte le somme occorrenti al pagamento dei predetti diritti, con cui esso avrebbe dovuto direttamente provvedere al pagamento dei diritti medesimi in favore dell' in rappresentanza dell'importatore e Parte_3
che invece lo stesso deve necessariamente ritenersi avere
7 illegittimamente fatto proprie.
Consegue che va allo stesso modo accolta la domanda di manleva proposta dalla opponente nei confronti della terza chiamata in causa.
La chiamata in causa in garanzia non produce effetto di estensione automatica nei confronti del terzo chiamato della domanda proposta nei confronti del chiamante, che la HDI
ASSICURAZIONI non ha essa inteso estendere nei suoi confronti
(v. ex multis Cass. 20.3.2023 n. 7930).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, per cui, nella misura liquidata in dispositivo, determinata, ex art. 12, co. 1, d.m. Giust. n. 55/2014 e ss.ii.mm., con una riduzione del 40% dei parametri medi, avuto riguardo alla prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione di appartenenza, esse gravano sulla Parte_1
nei confronti della HDI ASSICURAZIONI e sulla nei CP_1
confronti della Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla HDI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona di suo procuratore speciale, nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
viceversa e da questa nei confronti della Controparte_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni
[...]
8 altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1173/2021 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne la opponente di tutto quanto questa sarà chiamata a pagare in favore dell'opposta in esecuzione della presente sentenza;
- liquida le spese del presente giudizio nella complessiva somma di € 8.461,80 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, che condanna la opponente a pagare in favore dell'opposta e la terza chiamata a pagare in favore della opponente.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 17.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 20.5.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1817 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Di
Pierro e Marco Fontana, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE E CHIAMANTE IN CAUSA
HDI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona di suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ruggero
Barile, con studio in Milano, e Nicola Addati, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 3.4.2022, la società attrice ha proposto tempestiva opposizione al decreto n. 1173/2021 di questo Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della HDI ASSICURAZIONI la somma di € 52.816,23, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per rimborso dei diritti doganali che la compagnia ricorrente
2 opposta è stata chiamata a pagare alla CP_2 [...]
come da quietanza Parte_2
cumulativa prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione,
in adempimento della polizza fideiussoria con esso parimenti depositata, prestata a richiesta dello spedizioniere
[...]
in favore dell'Ufficio creditore, a garanzia CP_1
dell'obbligo di pagamento dilazionato dei diritti dovuti dalla società ingiunta opponente quale importatore di merci dall'estero per una serie di operazioni documentate dalle bollette altresì versate nel fascicolo monitorio.
A motivi dell'opposizione proposta la deduce Parte_1
quanto segue.
È vero che essa ha compiuto, spedizioniere la le CP_1
operazioni di importazione documentate dalle bollette prodotte ex adverso e però: ha fornito allo spedizioniere l'intero ammontare dei diritti correlativamente dovuti, che la avrebbe pertanto dovuto immediatamente versare CP_1
all in sua rappresentanza, senza necessità Parte_3
così di stipulare alcuna polizza fideiussoria;
essa non ha mai saputo della stipula di tale polizza, non ne è parte e questa dunque non produce e non può produrre alcun effetto nei suoi confronti;
l' è Parte_4
in colpa nell'avere concesso alla lo status di CP_1
Operatore Economico Autorizzato senza previamente verificarne il possesso di tutti i requisiti a tal fine prescritti e indebitamente la HDI ASSICURAZIONI ha pertanto
3 soddisfatto l'escussione della polizza nonostante tale omissione del soggetto creditore, donde la inefficacia della surroga della Compagnia nella posizione di credito dell'Amministrazione Doganale;
i documenti depositati in sede monitoria non danno evidenza del fatto che la CP_1
avesse omesso di pagare alla esattamente i diritti Pt_5
che poi l'opposta ha pagato a seguito della escussione della fideiussione.
Sul fondamento di tali argomentazioni, la ha Parte_1
chiesto, e ottenuto, di chiamare in causa in garanzia lo spedizioniere che, ritualmente evocato con atto CP_1
notificato l'11.4.2023, è rimasto contumace.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 9.11.2023, con la quale sono stati altresì concessi i termini richiesti dalle parti ex art. 183, co. 6, c.p.c.; dopo di che, ritenuto inammissibile in quanto superfluo l'interrogatorio formale deferito dalla opponente al legale rappresentante della società terza chiamata, che esauriva il novero delle richieste istruttorie delle parti, la causa è stata senz'altro rinviata per la decisione con le forme dell'art. 281 sexies c.p.c., frattanto novellato dal d.l.vo n.
149/2022, con l'aggiunta del terzo comma, dal 26.11.2024
dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024
anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023.
4 È inveterata massima della Suprema Corte (risalente addirittura a Cass., SS.UU., nn. 499 e 500/1993) che,
<
operazioni in dogana per conto del proprietario della merce,
ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, (artt. 78 e 79 del D.P.R. 23
gennaio 1973 n. 43), stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione
finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita,
mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla le somme ricevute dall'importatore, giacché la Pt_5
circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi>> (Cass. 28.2.2024 n. 5314; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. 28.2.2018 n. 4570,
5 Cass.
3.8.2017 n. 19362, Cass. 28.1.2013 n. 1885).
Nessuna prova è stata idoneamente offerta dalla Parte_1
di un qualche comportamento dell'Agenzia creditrice che potesse legittimare l'Assicurazione a rifiutare di soddisfare la richiesta di pagamento da essa rivoltale in forza della polizza fideiussoria fornita dallo spedizioniere, inammissibilmente affidata al solo interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della terza chiamata, non suscettibile di provocare la confessione di fatti sfavorevoli ad un'altra parte del giudizio;
assolutamente nessuna prova è stata offerta dalla opponente di un qualche comportamento della Compagnia
fideiubente che potesse inficiare la sua surroga nei confronti della stessa.
La documentazione depositata dall'opposta - la cui conformità all'originale delle copie informatiche prodotte non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712
c.c. - già come sopra allegata al ricorso per ingiunzione e poi quivi integrata dall'elenco formato dall' Pt_3
dei movimenti non quietanzati sul conto debito di
[...]
cui si tratta, dà invero puntuale dimostrazione del mancato pagamento da parte della dei diritti relativi alle CP_1
bollette indicate nel ricorso per ingiunzione, che è
incontroverso essere riferite ad operazioni di importazione di cui la opponente ha affidato la spedizione alla , CP_1
e del loro pagamento da parte della HDI ASSICURAZIONI.
6 L'opposizione risulta pertanto sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con declaratoria di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di sua definitiva esecutorietà.
Con l'atto con cui la opponente ha chiamato in causa lo spedizioniere, essa ha chiesto nei suoi confronti, per ciò
che rileva: <
domanda di parte opposta, condannare la Controparte_3
a tenere indenne e manlevare la
[...] Parte_1
per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in
[...]
favore dell'opposta>>.
Ebbene, nel mentre la medesima documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla HDI
ASSICURAZIONI costituisce come innanzi prova del mancato pagamento da parte della dei diritti doganali in CP_1
questione, la ha per parte sua idoneamente Parte_1
documentato, mediante gli attestati dei bonifici eseguiti e le fatture corrispondentemente emesse dalla – di CP_1
cui del pari non v'è contestazione da parte della terza chiamata, rimasta contumace, della conformità all'originale delle copie informatiche depositate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. – di avere fornito allo spedizioniere tutte le somme occorrenti al pagamento dei predetti diritti, con cui esso avrebbe dovuto direttamente provvedere al pagamento dei diritti medesimi in favore dell' in rappresentanza dell'importatore e Parte_3
che invece lo stesso deve necessariamente ritenersi avere
7 illegittimamente fatto proprie.
Consegue che va allo stesso modo accolta la domanda di manleva proposta dalla opponente nei confronti della terza chiamata in causa.
La chiamata in causa in garanzia non produce effetto di estensione automatica nei confronti del terzo chiamato della domanda proposta nei confronti del chiamante, che la HDI
ASSICURAZIONI non ha essa inteso estendere nei suoi confronti
(v. ex multis Cass. 20.3.2023 n. 7930).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, per cui, nella misura liquidata in dispositivo, determinata, ex art. 12, co. 1, d.m. Giust. n. 55/2014 e ss.ii.mm., con una riduzione del 40% dei parametri medi, avuto riguardo alla prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione di appartenenza, esse gravano sulla Parte_1
nei confronti della HDI ASSICURAZIONI e sulla nei CP_1
confronti della Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla HDI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona di suo procuratore speciale, nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
viceversa e da questa nei confronti della Controparte_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni
[...]
8 altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1173/2021 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne la opponente di tutto quanto questa sarà chiamata a pagare in favore dell'opposta in esecuzione della presente sentenza;
- liquida le spese del presente giudizio nella complessiva somma di € 8.461,80 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, che condanna la opponente a pagare in favore dell'opposta e la terza chiamata a pagare in favore della opponente.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 17.9.2025
IL G.O.T.
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