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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. r.g. 7371/2024 promossa da:
a socio unico in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del Parte_1
sig. in qualità di procuratrice della sig.ra con il patrocinio Parte_2 Parte_3 dell'avv. MONIA MARIANI e dell'avv. CLAUDIA PASQUALINI domiciliata in Loreto (AN) in via Trieste n. 41 presso lo studio dell'avv. Monia Mariani
ATTRICE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del Direttore CP_1
Generale e del Procuratore sig. con il patrocinio dell'avv. LORENZO Persona_1
PRINCIVALLE e dell'av. domiciliata a Bologna in via Santo Stefano n. 50 Parte_4 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Princivalle e dell'avv. Parte_4
CONVENUTA APPELLATA
OGGETTO: mutuo – estinzione anticipata – restituzione costi.
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, al rimborso della Pt_3 quota parte di oneri connessi al contratto anticipatamente estinto di cui in premessa, previa declaratoria di pagina 1 di 6 inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati;
- per l'effetto condannare la società , in persona del legale rappresentante p.t., al versamento CP_1 in favore della parte appellante dell'importo quantificato in atti in 1.989,17 calcolato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.;
-condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire l'importo di € CP_1
1.122,19 ricevuto in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Torino n. 383/2024 del 09.02.2024 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte convenuta appellata
Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1.- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la mancanza del corretto avvertimento al convenuto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7) c.p.c.;
2.- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza Parte_3
n. 383/2024 del 09.02.2024 del Giudice di Pace di Torino, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia in ordine al rigetto della domanda di parte attrice SI.ra ; Parte_3
2.- in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
In via istruttoria:
[…]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello la società a socio unico in persona del legale Parte_1
rappresentante sig. in qualità di procuratrice della sig.ra Parte_2 Parte_3
ha convenuto in giudizio eccependo, in riforma della sentenza resa dal Giudice CP_1
di Pace di Torino n.383/2024 del 9.2.2024, di accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso della quota degli oneri connessi al contratto di finanziamento estinto Pt_3 anticipatamente e chiedendo, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al pagamento di
€1.989,17 ed alla restituzione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Si è costituita chiedendo in via preliminare, in ragione della mancanza del corretto CP_1 avvertimento di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 Cpc la nullità dell'atto di citazione nonché, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione orale.
2. L'eccezione preliminare formulata da parte convenuta deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art.347 c.p.c. il termine per la costituzione in Appello è venti giorni e dunque la vocatio in ius risulta corretta.
3. L'appello proposto da parte attrice, per i motivi che di seguito si espongono, va accolto.
pagina 2 di 6 Parte attrice afferma di aver diritto alla riduzione del costo totale del credito in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio recante il n.
95725, sottoscritto dalla sig.ra chiedendo per l'effetto la corresponsione di Parte_3
€1.989,17 oltre interessi legali (doc.
2.01 att. e 3 conv.).
Parte convenuta eccepisce, in applicazione dell'art. 125 sexies co. 1 del d. lgs. 385/1993 cd. tub, di aver legittimamente determinato, per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, l'importo residuo a debito dovuto in favore della controparte attraverso il rimborso dei soli costi recurring che al tempo dell'estinzione risultavano ancora non maturati (doc.
2.01 att. e 3 conv.).
Riassunte brevemente le motivazioni che sono state rassegnate dal Giudice di primo grado per poter rispondere alla domanda proposta con l'odierno giudizio di appello occorre individuare quale sia la disciplina normativa applicabile ratione temporis.
2. La controversia riguarda l'interpretazione della Direttiva nr. 48 del 23/08/2008 che ha previsto il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito, nonché l'interpretazione dei conseguenti interventi normativi e arresti giurisprudenziali.
Come noto la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d. sentenza IT), ha affermato che “L'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel
senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il legislatore italiano nel convertire il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio
2021 n. 106, ha introdotto l'art. 11-octies, che ha riformulato l'art. 125 sexies del TUB, adeguandosi quindi alla normativa comunitaria, ma inserendo una norma transitoria che ha disposto che per i contratti sottoscritti prima di tale legge si continui ad applicare il “vecchio” art. 125 sexies, con conseguente rimborsabilità dei soli costi cd.recurring.
In seguito la la Corte Costituzionale, su questione sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 del d. l. 73/2021 convertito con la l. 106/2021 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” (Corte Cost. 263/2022) sulla base di una motivazione incentrata sul pagina 3 di 6 necessario rispetto in materia dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella c.d. sentenza IT.
Nel caso di specie, posto che trattasi di contratti conclusi nel 2015, in ragione delle sentenze citate, deve dunque trovare applicazione l'art. 125 sexies TUB nella versione che è stata introdotta dal d. lgs. 141/2010 in ottemperanza alla direttiva UE n. 2008/48/CE del 23/8/2008. Tale articolo, invero,
deve essere interpretato sia alla luce della sentenza c.d. IT sia alla luce della sentenza che è stata resa dalla Corte Costituzionale (sul punto Corte D'Appello Torino, sentenza n.1058/2023).
Alcun superamento si rinviene a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 9.2.2023 C-555/21, per i motivi analiticamente esposti in uno specifico precedente di questo Tribunale (Trib. Torino ord. 3620/2023) condivisi dalla Corte d'Appello di Torino (n.1058/2023) in quanto la cd. sentenza riguarda l'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti Controparte_2
di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e non riguarda invece la direttiva
2008/48.
La sentenza IT ha stabilito che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del costo totale del credito, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le spese che devono ancora maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata (da ultimo Cass.14836/24).
Da ciò ne consegue che, anche per i contratti conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della l. 106/2021 deve riconoscersi il diritto alla riduzione, in proporzione alla minore durata del contratto, di tutti i costi legati al finanziamento sia che si tratti di costi recurring, sia up front.
3.Per quanto concerne infine il criterio che occorre applicare per il rimborso delle somme pretese da parte attrice, si ritiene che il criterio cd. pro rata temporis sia più aderente al concetto di proporzionalità sancito dall'art. 125 sexies Tub, idoneo ad evitare diversificazioni del sistema di calcolo delle varie voci di costo e maggiormente comprensibile per il consumatore, in assenza quantomeno di una diversa esplicita previsione contrattuale che nel caso in esame non ricorre.
Per quanto argomentato l'appello è dunque fondato e va accolto.
La somma dovuta in restituzione risulta dalla perizia di parte allegata in atti che non è stata specificamente contestata quanto ai calcoli (doc.
2.01 att.).
pagina 4 di 6 Parte convenuta, ad integrale riforma della sentenza che è stata resa dal Giudice di Pace di Torino
n. 383/2024 del 9.2.2024, deve essere condannata pertanto a restituire in favore di parte attrice, in ragione della mancata rimborsabilità dei costi up front scaturenti dall'anticipata estinzione del finanziamento sottoscritto con ed in applicazione del criterio di calcolo pro rata CP_1 temporis, €1.989,17 oltre interessi legali che dovranno essere calcolati, ai sensi dell'art. 1284, co. 4
Cc. dalla data della domanda di primo grado sino al saldo.
4.Le spese seguono la soccombenza, tanto quelle per il giudizio di primo grado quanto quelle del presente appello, per cui parte appallata dovrà restituire le spese legali eventualmente pagate in forza della sentenza riformata.
Le spese del giudizio di appello vanno liquidate secondo i parametri vigenti (scaglione da
€1.101,00 ad €5.200,00) nei valori medi ad eccezione di quelle afferenti alla fase istruttoria che, in quanto non espletata, sono esclusi e ad eccezione della fase decisoria orale che si liquida nei minimi.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 383/2024 del 9.2.2024 resa dal Giudice di Pace di Torino e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, condanna a CP_1
corrispondere in favore di a socio unico in qualità di procuratrice della sig.ra Parte_1 Pt_3
€1.989,17 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 Cc dalla data della domanda giudiziale di primo
[...]
grado al saldo;
condanna corrispondere a socio unico in qualità di procuratrice della CP_1 Parte_1 sig.ra le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in €913,00 oltre spese Parte_3
di notifica e CU, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende;
condanna a corrispondere a socio unico in qualità di procuratrice della CP_1 Parte_1 sig.ra le spese del giudizio del presente giudizio che si liquidano in €1.276,00 oltre Parte_3
CU spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende.
Torino, 12 marzo 2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice dott.ssa Chiara Comune
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. r.g. 7371/2024 promossa da:
a socio unico in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del Parte_1
sig. in qualità di procuratrice della sig.ra con il patrocinio Parte_2 Parte_3 dell'avv. MONIA MARIANI e dell'avv. CLAUDIA PASQUALINI domiciliata in Loreto (AN) in via Trieste n. 41 presso lo studio dell'avv. Monia Mariani
ATTRICE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del Direttore CP_1
Generale e del Procuratore sig. con il patrocinio dell'avv. LORENZO Persona_1
PRINCIVALLE e dell'av. domiciliata a Bologna in via Santo Stefano n. 50 Parte_4 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Princivalle e dell'avv. Parte_4
CONVENUTA APPELLATA
OGGETTO: mutuo – estinzione anticipata – restituzione costi.
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, al rimborso della Pt_3 quota parte di oneri connessi al contratto anticipatamente estinto di cui in premessa, previa declaratoria di pagina 1 di 6 inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati;
- per l'effetto condannare la società , in persona del legale rappresentante p.t., al versamento CP_1 in favore della parte appellante dell'importo quantificato in atti in 1.989,17 calcolato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.;
-condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire l'importo di € CP_1
1.122,19 ricevuto in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Torino n. 383/2024 del 09.02.2024 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte convenuta appellata
Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1.- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la mancanza del corretto avvertimento al convenuto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7) c.p.c.;
2.- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza Parte_3
n. 383/2024 del 09.02.2024 del Giudice di Pace di Torino, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia in ordine al rigetto della domanda di parte attrice SI.ra ; Parte_3
2.- in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
In via istruttoria:
[…]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello la società a socio unico in persona del legale Parte_1
rappresentante sig. in qualità di procuratrice della sig.ra Parte_2 Parte_3
ha convenuto in giudizio eccependo, in riforma della sentenza resa dal Giudice CP_1
di Pace di Torino n.383/2024 del 9.2.2024, di accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso della quota degli oneri connessi al contratto di finanziamento estinto Pt_3 anticipatamente e chiedendo, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al pagamento di
€1.989,17 ed alla restituzione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Si è costituita chiedendo in via preliminare, in ragione della mancanza del corretto CP_1 avvertimento di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 Cpc la nullità dell'atto di citazione nonché, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione orale.
2. L'eccezione preliminare formulata da parte convenuta deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art.347 c.p.c. il termine per la costituzione in Appello è venti giorni e dunque la vocatio in ius risulta corretta.
3. L'appello proposto da parte attrice, per i motivi che di seguito si espongono, va accolto.
pagina 2 di 6 Parte attrice afferma di aver diritto alla riduzione del costo totale del credito in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio recante il n.
95725, sottoscritto dalla sig.ra chiedendo per l'effetto la corresponsione di Parte_3
€1.989,17 oltre interessi legali (doc.
2.01 att. e 3 conv.).
Parte convenuta eccepisce, in applicazione dell'art. 125 sexies co. 1 del d. lgs. 385/1993 cd. tub, di aver legittimamente determinato, per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, l'importo residuo a debito dovuto in favore della controparte attraverso il rimborso dei soli costi recurring che al tempo dell'estinzione risultavano ancora non maturati (doc.
2.01 att. e 3 conv.).
Riassunte brevemente le motivazioni che sono state rassegnate dal Giudice di primo grado per poter rispondere alla domanda proposta con l'odierno giudizio di appello occorre individuare quale sia la disciplina normativa applicabile ratione temporis.
2. La controversia riguarda l'interpretazione della Direttiva nr. 48 del 23/08/2008 che ha previsto il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito, nonché l'interpretazione dei conseguenti interventi normativi e arresti giurisprudenziali.
Come noto la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d. sentenza IT), ha affermato che “L'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel
senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il legislatore italiano nel convertire il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio
2021 n. 106, ha introdotto l'art. 11-octies, che ha riformulato l'art. 125 sexies del TUB, adeguandosi quindi alla normativa comunitaria, ma inserendo una norma transitoria che ha disposto che per i contratti sottoscritti prima di tale legge si continui ad applicare il “vecchio” art. 125 sexies, con conseguente rimborsabilità dei soli costi cd.recurring.
In seguito la la Corte Costituzionale, su questione sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 del d. l. 73/2021 convertito con la l. 106/2021 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” (Corte Cost. 263/2022) sulla base di una motivazione incentrata sul pagina 3 di 6 necessario rispetto in materia dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella c.d. sentenza IT.
Nel caso di specie, posto che trattasi di contratti conclusi nel 2015, in ragione delle sentenze citate, deve dunque trovare applicazione l'art. 125 sexies TUB nella versione che è stata introdotta dal d. lgs. 141/2010 in ottemperanza alla direttiva UE n. 2008/48/CE del 23/8/2008. Tale articolo, invero,
deve essere interpretato sia alla luce della sentenza c.d. IT sia alla luce della sentenza che è stata resa dalla Corte Costituzionale (sul punto Corte D'Appello Torino, sentenza n.1058/2023).
Alcun superamento si rinviene a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 9.2.2023 C-555/21, per i motivi analiticamente esposti in uno specifico precedente di questo Tribunale (Trib. Torino ord. 3620/2023) condivisi dalla Corte d'Appello di Torino (n.1058/2023) in quanto la cd. sentenza riguarda l'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti Controparte_2
di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e non riguarda invece la direttiva
2008/48.
La sentenza IT ha stabilito che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del costo totale del credito, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le spese che devono ancora maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata (da ultimo Cass.14836/24).
Da ciò ne consegue che, anche per i contratti conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della l. 106/2021 deve riconoscersi il diritto alla riduzione, in proporzione alla minore durata del contratto, di tutti i costi legati al finanziamento sia che si tratti di costi recurring, sia up front.
3.Per quanto concerne infine il criterio che occorre applicare per il rimborso delle somme pretese da parte attrice, si ritiene che il criterio cd. pro rata temporis sia più aderente al concetto di proporzionalità sancito dall'art. 125 sexies Tub, idoneo ad evitare diversificazioni del sistema di calcolo delle varie voci di costo e maggiormente comprensibile per il consumatore, in assenza quantomeno di una diversa esplicita previsione contrattuale che nel caso in esame non ricorre.
Per quanto argomentato l'appello è dunque fondato e va accolto.
La somma dovuta in restituzione risulta dalla perizia di parte allegata in atti che non è stata specificamente contestata quanto ai calcoli (doc.
2.01 att.).
pagina 4 di 6 Parte convenuta, ad integrale riforma della sentenza che è stata resa dal Giudice di Pace di Torino
n. 383/2024 del 9.2.2024, deve essere condannata pertanto a restituire in favore di parte attrice, in ragione della mancata rimborsabilità dei costi up front scaturenti dall'anticipata estinzione del finanziamento sottoscritto con ed in applicazione del criterio di calcolo pro rata CP_1 temporis, €1.989,17 oltre interessi legali che dovranno essere calcolati, ai sensi dell'art. 1284, co. 4
Cc. dalla data della domanda di primo grado sino al saldo.
4.Le spese seguono la soccombenza, tanto quelle per il giudizio di primo grado quanto quelle del presente appello, per cui parte appallata dovrà restituire le spese legali eventualmente pagate in forza della sentenza riformata.
Le spese del giudizio di appello vanno liquidate secondo i parametri vigenti (scaglione da
€1.101,00 ad €5.200,00) nei valori medi ad eccezione di quelle afferenti alla fase istruttoria che, in quanto non espletata, sono esclusi e ad eccezione della fase decisoria orale che si liquida nei minimi.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 383/2024 del 9.2.2024 resa dal Giudice di Pace di Torino e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, condanna a CP_1
corrispondere in favore di a socio unico in qualità di procuratrice della sig.ra Parte_1 Pt_3
€1.989,17 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 Cc dalla data della domanda giudiziale di primo
[...]
grado al saldo;
condanna corrispondere a socio unico in qualità di procuratrice della CP_1 Parte_1 sig.ra le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in €913,00 oltre spese Parte_3
di notifica e CU, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende;
condanna a corrispondere a socio unico in qualità di procuratrice della CP_1 Parte_1 sig.ra le spese del giudizio del presente giudizio che si liquidano in €1.276,00 oltre Parte_3
CU spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende.
Torino, 12 marzo 2025.
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