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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1867/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 1867/2022 R.G.
e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via Nazional Pentimele n. 202;
- opponente-
CONTRO
, con sede in Piazzale Luigi Sturzo n. 15, Roma (C.F. e numero di iscrizione nel CP_1
Registro delle Imprese di Roma n. ) in persona del Presidente del C.d.A., pro P.IVA_1 tempore, in qualità di mandataria di (con sede legale in Via Cairoli n. Controparte_2
8/F, Bologna, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.
per atto del Notaio Rep.30.110 – Rac. 16.868, registrato a P.IVA_2 Persona_1
Bologna il 16 giugno 2016), incaricata dalla (C.F. e numero di Controparte_3
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano con sede legale in Pestalozza P.IVA_3
n. 12/14 Milano), dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio “CART 4” acquistato dalla medesima in virtù del contratto di cessione pro soluto,
1 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 30 aprile 2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora
Teofilatto, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Piazzale Luigi Sturzo, 15;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria la CP_1
chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di pari Parte_1 all'importo di € 12.448,00.
Esponeva:
- che in data 10.3.2009 con Plus Valore S.p.A., in Parte_2
liquidazione, un contratto di finanziamento n. 1736012;
- che a fronte dell'erogato finanziamento di € 8.000,00 il richiedente sceglieva di rimborsare a mezzo di Rid AN alla , l'intero importo Parte_3
convenuto pari a € 14.148,00 (comprensivo di spese istruttorie, servizi finanziati, Protezione
Plusvalore e costo del finanziamento), con n. 84 rate mensili;
- che il dapprima corrispondeva le rate pattuite, interrompendo, poi, Pt_1 ingiustificatamente, i pagamenti e rendendosi in tal modo inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte
- che successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi della legge 130/99, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., e cedevano pro soluto a i crediti originati da Controparte_2 Controparte_3
, e Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
, individuabili in blocco e denominati “CART4” con effetto economico dal
[...]
29.2.2016;
- che la cessionaria per atto del Notaio , Rep. Controparte_3 Persona_2
n. 30854, Racc n. 18560, registrato a Roma il 17 maggio 2016, nominava la CP_2
suo Procuratore Speciale, incaricandola dell'amministrazione e controllo dell'attività
[...]
di recupero del portafoglio CART4;
2 -che nell'ambito del proprio ruolo di Portfolio Manager, la Controparte_2
conferiva poi conferito mandato a a svolgere l'attività di gestione e recupero del CP_1 suddetto portafoglio, rilasciando all'uopo procura speciale;
- che agiva, pertanto, in sede monitoria per il credito vantato nei confronti di Pt_1
pari alla somma complessiva di € 12.448,00 riportata nell'estratto conto allegato.
[...]
1.1. Emesso il decreto ingiuntivo n. 230/2022, avverso lo stesso presentava opposizione lamentando: Parte_1
i) inidoneità della documentazione contabile a provare l'esistenza del credito;
ii) erroneità della somma richiesta ed ingiunta in quanto superiore (€ 12.448,00) rispetto a quella indicata nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio (€ 11,708,32);
iii) difformità tra il TAEG indicato nel contratto (14,57%) e quello concretamente applicato nel corso del rapporto (17,51%); iv) applicazione di interessi moratori su interessi scaduti in quanto conteggiati sulle rate già precedentemente capitalizzate con gli interessi corrispettivi comprensive degli interessi corrispettivi;
v) usurarietà del tasso applicato agli interessi moratori;
vi) omessa prova della titolarità del credito monitorio;
Concludeva rassegnando al Tribunale adito le seguenti conclusioni “1.- Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, anche perché indimostrata la sussistenza del credito ed il suo effettivo ammontare e non dovuto alcun interesse moratorio. 2.- In subordine, accertare l'effettiva entità del credito 3.- Accertare l'usurarietà delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento per cui è causa e pertanto, ritenere e dichiarare che
l'opponente nulla deve a titolo di interessi e/o altre remunerazioni alla opposta;
conseguentemente rideterminare il saldo vero e reale del rapporto di credito per cui è causa.
4.- Accertare la non rispondenza del TAEG applicato al rapporto con quello pubblicizzato nelle condizioni sottoscritte dal sig. e, pertanto, ritenere e dichiarare che Parte_1
l'opponente deve interessi e spese nella misura prevista dalla normativa e conseguentemente rideterminare il saldo vero e reale del rapporto di credito per cui è causa.
5.- Disporre CTU contabile al fine di: 1.- Rideterminare il saldo del rapporto finanziamento per cui è causa, verificando la rispondenza del TAEG pubblicizzato con quello applicato al rapporto ed accertando se all'origine o nel corso del rapporto vi è stata l'applicazione di
3 tassi usurari e depurandolo dall'applicazione di ogni e qualsiasi tasso di interesse e debitorio, moratorio, clausola penale commissione e/o spesa. 6.- Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del costituito procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con comparsa del 14.11.2016, si costituiva la chiedendo, CP_1
preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le censure sollevate nell'opposizione avversaria. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione avversaria, vinte le spese.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale senza necessità dell'espletamento della CTU contabile chiesta da parte opponente con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'11.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente per le motivazioni già rassegnate nell'ordinanza del 18.1.2025 di Pt_1 cui si riporta, per quanto di interesse, il contenuto “[…] ritenuto, preliminarmente, che
l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponete non sia meritevole di accoglimento tenuto conto che, sebbene la prima procedura di mediazione sia stata svolta davanti ad un organismo territorialmente incompetente, parte opposta ha esperito una nuova procedura di mediazione davanti all'organismo territorialmente competente senza che a tal fine assuma rilevanza che la tale ultima procedura non sia stata attivata entro il termine di quindici giorni assegnato dal GI con l'ordinanza del 17.3.2023 essendosi in ogni caso conclusa in data 11.5.2023 e, pertanto, entro l'udienza del 4.7.2023 fissata per la prosecuzione del giudizio. Costituisce, invero, ius recetum il principio in forza del quale “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle
4 modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma
- cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.” (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. n. 32454 del 13.12.2024; in senso conforme si v. Cass. civ., n. 40035/2021 del 14.12.2021 “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 28/2010 art. 5 commi 2 e
2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”).
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione della e della CP_2 [...]
Controparte_3
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla in CP_1 ordine al difetto di legittimazione passiva della e della CP_2 Controparte_3
Parte opposta lamenta che il ha erroneamente citato in giudizio la società Pt_1
(CF e “per essa la sua mandataria società CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF ) e ancora la sua incaricata società (CF P.IVA_2 Controparte_6
” giacché per l'effetto delle singole cessioni, mandati e procure (versati in P.IVA_4 atti), la è in realtà, ad oggi, l'unico soggetto obbligato ad agire nell'interesse CP_1
dell'attuale titolare del credito, secondo le regole ordinarie in tema Controparte_3 di rappresentanza processuale (cfr. pp. 18- 19 comparsa di costituzione).
Anzitutto, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 c.p.c. in quanto sollevata da una parte diversa rispetto a quella legittimata e titolare del relativo interesse.
In ogni caso, tenuto conto che la questione può essere comunque rilevata d'ufficio, deve osservarsi che parte opponente ha citato in giudizio esclusivamente la CP_1
soggetto a favore del quale è stato emesso il provvedimento monitorio opposto, come si
5 evince dalla circostanza che solo nei confronti della predetta è stato notificato l'atto di citazione.
4. Sul difetto di prova della titolarità del credito in capo alla CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata.
Come noto, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve dimostrare che quel diritto gli appartiene con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sulla titolarità del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere determinando il rigetto della domanda.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che parte opposta non abbia fornito prova della titolarità del credito azionato per le motivazioni di seguito indicate.
4.1. La con il ricorso monitorio e con la comparsa di costituzione e CP_1
risposta, ha dedotto di essere titolare del diritto di credito nei confronti del in quanto Pt_1 cessionaria del credito originariamente vantato da Plus Valore S.p.A.
La lettura della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiunto ed alla comparsa di risposta, a fronte della specifica contestazione di difetto di titolarità attiva del credito formulata dall'opponente, consente di appurare che il ha stipulato un Pt_1
contratto di finanziamento con la società in data 10.3.2009 (cfr. doc. n. 2 Parte_3 allegato al ricorso monitorio).
In merito, l'opposta ha dedotto che in data 15.6.2009 la ha ceduto Parte_3 un portafoglio di crediti alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.; successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. e hanno ceduto pro soluto a Controparte_2 un portafoglio di crediti denominato CART 4, tra cui rientrano Controparte_3
numerosi crediti originati da (cfr. G.U., Parte Seconda, n.52 del 30.4.2016 Parte_3
- doc. 5 fascicolo monitorio).
Ha, quindi, rappresentato di agire nel presente giudizio in qualità di mandataria
(servicer) di (Master Servicer o Portfolio Manager con funzione di Controparte_2 gestione e controllo), a sua volta incaricata dalla (società di Controparte_3
cartolarizzazione) dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del predetto portafoglio di crediti “CART 4”.
6 Ebbene, l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente procedimento da (nella qualità di mandataria di incaricata dalla CP_1 Controparte_2 [...] dell'attività di recupero crediti) originariamente vantato da Controparte_3 Parte_3
nei confronti del è privo di prova adeguata.
[...] Pt_1
A mero titolo esemplificativo, la predetta prova, anche in via alternativa, doveva essere offerta depositando:
i) documentazione attraverso la quale consentire la verifica che il credito originariamente vantato dalla Plus Valore S.p.A. e via via ceduto con le cessioni in blocco succedutesi nel tempo tra le diverse società interessate possedesse tutte le caratteristiche indicate nelle pubblicazioni delle varie Gazzette ufficiali che hanno dato pubblicità alle operazioni negoziali;
ii) documentazione/attestazioni provenienti dalle cedenti idonee a rendere certo l'inserimento del credito fatto valere con il presente ricorso tra quelli oggetto delle varie cessioni;
iii) gli estratti autentici (con attestazione notarile) degli allegati ai contratti di cessione dai quali desumere l'inserimento del credito fatto valere tra quelli ceduti.
Tanto chiarito, occorre evidenziare che, in ordine alla cessione occorsa tra Parte_3
e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, parte opposta ha prodotto il
[...] contratto di cessione (all. n. 4 comparsa di costituzione) e, al fine della prova dell'inclusione del credito monitorio, ha versato un elenco crediti (all. n. 5 della comparsa di costituzione).
Tale ultima documentazione è insufficiente al fine della prova della titolarità nei termini sopra indicati giacché l'elenco crediti allegato alla comparsa di costituzione non può ritenersi univocamente riconducibile al contratto di cessione essendo prodotto in un documento separato rispetto all'atto di cessione ed essendo, peraltro, privo della necessaria attestazione notarile.
In ogni caso, anche a voler ritenere tale documento un indice indiziario della titolarità
– circostanza che nella specie si esclude - nulla in atti si rinviene che possa documentare l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente giudizio da nella CP_1 successiva cessione intervenuta tra Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
S.p.A. e la Controparte_3
7 Invero, della predetta cessione di crediti in blocco intercorsa risulta prodotto il contratto (all. n. 3 fascicolo monitorio) e la pubblicazione in ET IA (doc. n.4 fascicolo monitorio) dello stesso, ma detta produzione non risulta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla odierna opposta.
Il contratto di cessione, infatti, nulla riporta che possa consentire di verificare – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti del tra Pt_1
Cont quelli ceduti dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. alla
Controparte_3
Premesso che, in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ET IA che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ. n.
4277/2023).
Nel caso di specie, la stessa pubblicazione in ET ufficiale (la n. 52 del
30.4.2016) elenca una serie di criteri identificativi dei crediti ceduti dalla cui lettura, come detto, non è dato evincere – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti del tra quelli oggetto della cessione occorsa tra tra Cassa di Pt_1
Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. e la Controparte_3
A tacer d'altro, infatti, al punto f) della predetta ET IA, sono indicati una serie di criteri, tra cui:
f) Finanziamenti che, pur rispettando tutti gli altri criteri applicabili alla presente cessione, sono analiticamente indicati nella lista contenuta in un cd “non riscrivibile”, depositato fiduciariamente presso il Notaio , notaio iscritto al Persona_3
Collegio notarile di Milano, e consultabile presso lo studio del predetto notaio, in
Milano, Via Manzoni n. 14, il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento;
8 Orbene, il documento “estratto elenco crediti” prodotto con la comparsa di costituzione (all. n. 7) indica genericamente la presente dicitura “portafoglio
CRSM_tracciato cessione 2016022_ finale”, ossia un file informatico privo di alcun collegamento certo con il contratto di cessione e comunque privo di attestazione proveniente dal Notaio depositario circa la riferibilità del documento alla lista indicata al punto f) della
ET IA.
A ciò si aggiunge che, per come evidenziato da parte opponente nelle note conclusive da ultimo depositate, il predetto elenco, nella parte evidenziata dalla indica un CP_1
importo € 7.826,90 ossia diverso, e inferiore, rispetto a quello portato dal d.i. opposto (€
12.448,00).
Ancora il predetto importo diverge, altresì, con quello indicato nell'elenco crediti, a dire della relativo del contratto di cessione tra la e la Cassa CP_1 Parte_3
di Risparmio di San Marino (all. 5 comparsa di costituzione) ove viene riportato un credito pari a € 9.036,48 (con indicazione di interessi futuri per € 4.913,52 ed un montante di ben €
14.155,00) nonché con il valore di € 11.708,32 indicato l'estratto conto prodotto dall'opposta in sede monitoria (all. n. 8 ricorso per d.i.).
Per tutti i superiori motivi, appare evidente che l'opposizione debba essere accolta difettando in capo alla (quale mandataria di a sua volta CP_1 Controparte_2 incarica dalla dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività Controparte_3
di recupero del portafoglio “CART 4”) la prova dell'attuale titolarità del credito avanzato nei confronti del con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Il rilevato difetto di prova in ordine alla titolarità del credito monitorio assorbe ogni altra questione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri compresi tra i valori minimi e medi (in ragione della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate) di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenendo contro del valore della controversia tratto dal petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1867/2022, così provvede:
9 1) revoca, per le ragioni indicati in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 230/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 30.3.2022;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente CP_1 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in € 3.808,5 per compensi professionali, oltre
[...] spese documentate e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Greco dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Reggio Calabria, 11 novembre 2025.
Il Giudice (dott.ssa Magda Irato)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 1867/2022 R.G.
e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via Nazional Pentimele n. 202;
- opponente-
CONTRO
, con sede in Piazzale Luigi Sturzo n. 15, Roma (C.F. e numero di iscrizione nel CP_1
Registro delle Imprese di Roma n. ) in persona del Presidente del C.d.A., pro P.IVA_1 tempore, in qualità di mandataria di (con sede legale in Via Cairoli n. Controparte_2
8/F, Bologna, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.
per atto del Notaio Rep.30.110 – Rac. 16.868, registrato a P.IVA_2 Persona_1
Bologna il 16 giugno 2016), incaricata dalla (C.F. e numero di Controparte_3
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano con sede legale in Pestalozza P.IVA_3
n. 12/14 Milano), dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio “CART 4” acquistato dalla medesima in virtù del contratto di cessione pro soluto,
1 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 30 aprile 2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora
Teofilatto, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Piazzale Luigi Sturzo, 15;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria la CP_1
chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di pari Parte_1 all'importo di € 12.448,00.
Esponeva:
- che in data 10.3.2009 con Plus Valore S.p.A., in Parte_2
liquidazione, un contratto di finanziamento n. 1736012;
- che a fronte dell'erogato finanziamento di € 8.000,00 il richiedente sceglieva di rimborsare a mezzo di Rid AN alla , l'intero importo Parte_3
convenuto pari a € 14.148,00 (comprensivo di spese istruttorie, servizi finanziati, Protezione
Plusvalore e costo del finanziamento), con n. 84 rate mensili;
- che il dapprima corrispondeva le rate pattuite, interrompendo, poi, Pt_1 ingiustificatamente, i pagamenti e rendendosi in tal modo inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte
- che successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi della legge 130/99, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., e cedevano pro soluto a i crediti originati da Controparte_2 Controparte_3
, e Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
, individuabili in blocco e denominati “CART4” con effetto economico dal
[...]
29.2.2016;
- che la cessionaria per atto del Notaio , Rep. Controparte_3 Persona_2
n. 30854, Racc n. 18560, registrato a Roma il 17 maggio 2016, nominava la CP_2
suo Procuratore Speciale, incaricandola dell'amministrazione e controllo dell'attività
[...]
di recupero del portafoglio CART4;
2 -che nell'ambito del proprio ruolo di Portfolio Manager, la Controparte_2
conferiva poi conferito mandato a a svolgere l'attività di gestione e recupero del CP_1 suddetto portafoglio, rilasciando all'uopo procura speciale;
- che agiva, pertanto, in sede monitoria per il credito vantato nei confronti di Pt_1
pari alla somma complessiva di € 12.448,00 riportata nell'estratto conto allegato.
[...]
1.1. Emesso il decreto ingiuntivo n. 230/2022, avverso lo stesso presentava opposizione lamentando: Parte_1
i) inidoneità della documentazione contabile a provare l'esistenza del credito;
ii) erroneità della somma richiesta ed ingiunta in quanto superiore (€ 12.448,00) rispetto a quella indicata nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio (€ 11,708,32);
iii) difformità tra il TAEG indicato nel contratto (14,57%) e quello concretamente applicato nel corso del rapporto (17,51%); iv) applicazione di interessi moratori su interessi scaduti in quanto conteggiati sulle rate già precedentemente capitalizzate con gli interessi corrispettivi comprensive degli interessi corrispettivi;
v) usurarietà del tasso applicato agli interessi moratori;
vi) omessa prova della titolarità del credito monitorio;
Concludeva rassegnando al Tribunale adito le seguenti conclusioni “1.- Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, anche perché indimostrata la sussistenza del credito ed il suo effettivo ammontare e non dovuto alcun interesse moratorio. 2.- In subordine, accertare l'effettiva entità del credito 3.- Accertare l'usurarietà delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento per cui è causa e pertanto, ritenere e dichiarare che
l'opponente nulla deve a titolo di interessi e/o altre remunerazioni alla opposta;
conseguentemente rideterminare il saldo vero e reale del rapporto di credito per cui è causa.
4.- Accertare la non rispondenza del TAEG applicato al rapporto con quello pubblicizzato nelle condizioni sottoscritte dal sig. e, pertanto, ritenere e dichiarare che Parte_1
l'opponente deve interessi e spese nella misura prevista dalla normativa e conseguentemente rideterminare il saldo vero e reale del rapporto di credito per cui è causa.
5.- Disporre CTU contabile al fine di: 1.- Rideterminare il saldo del rapporto finanziamento per cui è causa, verificando la rispondenza del TAEG pubblicizzato con quello applicato al rapporto ed accertando se all'origine o nel corso del rapporto vi è stata l'applicazione di
3 tassi usurari e depurandolo dall'applicazione di ogni e qualsiasi tasso di interesse e debitorio, moratorio, clausola penale commissione e/o spesa. 6.- Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del costituito procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con comparsa del 14.11.2016, si costituiva la chiedendo, CP_1
preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le censure sollevate nell'opposizione avversaria. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione avversaria, vinte le spese.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale senza necessità dell'espletamento della CTU contabile chiesta da parte opponente con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'11.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente per le motivazioni già rassegnate nell'ordinanza del 18.1.2025 di Pt_1 cui si riporta, per quanto di interesse, il contenuto “[…] ritenuto, preliminarmente, che
l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponete non sia meritevole di accoglimento tenuto conto che, sebbene la prima procedura di mediazione sia stata svolta davanti ad un organismo territorialmente incompetente, parte opposta ha esperito una nuova procedura di mediazione davanti all'organismo territorialmente competente senza che a tal fine assuma rilevanza che la tale ultima procedura non sia stata attivata entro il termine di quindici giorni assegnato dal GI con l'ordinanza del 17.3.2023 essendosi in ogni caso conclusa in data 11.5.2023 e, pertanto, entro l'udienza del 4.7.2023 fissata per la prosecuzione del giudizio. Costituisce, invero, ius recetum il principio in forza del quale “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle
4 modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma
- cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.” (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. n. 32454 del 13.12.2024; in senso conforme si v. Cass. civ., n. 40035/2021 del 14.12.2021 “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 28/2010 art. 5 commi 2 e
2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”).
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione della e della CP_2 [...]
Controparte_3
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla in CP_1 ordine al difetto di legittimazione passiva della e della CP_2 Controparte_3
Parte opposta lamenta che il ha erroneamente citato in giudizio la società Pt_1
(CF e “per essa la sua mandataria società CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF ) e ancora la sua incaricata società (CF P.IVA_2 Controparte_6
” giacché per l'effetto delle singole cessioni, mandati e procure (versati in P.IVA_4 atti), la è in realtà, ad oggi, l'unico soggetto obbligato ad agire nell'interesse CP_1
dell'attuale titolare del credito, secondo le regole ordinarie in tema Controparte_3 di rappresentanza processuale (cfr. pp. 18- 19 comparsa di costituzione).
Anzitutto, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 c.p.c. in quanto sollevata da una parte diversa rispetto a quella legittimata e titolare del relativo interesse.
In ogni caso, tenuto conto che la questione può essere comunque rilevata d'ufficio, deve osservarsi che parte opponente ha citato in giudizio esclusivamente la CP_1
soggetto a favore del quale è stato emesso il provvedimento monitorio opposto, come si
5 evince dalla circostanza che solo nei confronti della predetta è stato notificato l'atto di citazione.
4. Sul difetto di prova della titolarità del credito in capo alla CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata.
Come noto, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve dimostrare che quel diritto gli appartiene con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sulla titolarità del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere determinando il rigetto della domanda.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che parte opposta non abbia fornito prova della titolarità del credito azionato per le motivazioni di seguito indicate.
4.1. La con il ricorso monitorio e con la comparsa di costituzione e CP_1
risposta, ha dedotto di essere titolare del diritto di credito nei confronti del in quanto Pt_1 cessionaria del credito originariamente vantato da Plus Valore S.p.A.
La lettura della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiunto ed alla comparsa di risposta, a fronte della specifica contestazione di difetto di titolarità attiva del credito formulata dall'opponente, consente di appurare che il ha stipulato un Pt_1
contratto di finanziamento con la società in data 10.3.2009 (cfr. doc. n. 2 Parte_3 allegato al ricorso monitorio).
In merito, l'opposta ha dedotto che in data 15.6.2009 la ha ceduto Parte_3 un portafoglio di crediti alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.; successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. e hanno ceduto pro soluto a Controparte_2 un portafoglio di crediti denominato CART 4, tra cui rientrano Controparte_3
numerosi crediti originati da (cfr. G.U., Parte Seconda, n.52 del 30.4.2016 Parte_3
- doc. 5 fascicolo monitorio).
Ha, quindi, rappresentato di agire nel presente giudizio in qualità di mandataria
(servicer) di (Master Servicer o Portfolio Manager con funzione di Controparte_2 gestione e controllo), a sua volta incaricata dalla (società di Controparte_3
cartolarizzazione) dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del predetto portafoglio di crediti “CART 4”.
6 Ebbene, l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente procedimento da (nella qualità di mandataria di incaricata dalla CP_1 Controparte_2 [...] dell'attività di recupero crediti) originariamente vantato da Controparte_3 Parte_3
nei confronti del è privo di prova adeguata.
[...] Pt_1
A mero titolo esemplificativo, la predetta prova, anche in via alternativa, doveva essere offerta depositando:
i) documentazione attraverso la quale consentire la verifica che il credito originariamente vantato dalla Plus Valore S.p.A. e via via ceduto con le cessioni in blocco succedutesi nel tempo tra le diverse società interessate possedesse tutte le caratteristiche indicate nelle pubblicazioni delle varie Gazzette ufficiali che hanno dato pubblicità alle operazioni negoziali;
ii) documentazione/attestazioni provenienti dalle cedenti idonee a rendere certo l'inserimento del credito fatto valere con il presente ricorso tra quelli oggetto delle varie cessioni;
iii) gli estratti autentici (con attestazione notarile) degli allegati ai contratti di cessione dai quali desumere l'inserimento del credito fatto valere tra quelli ceduti.
Tanto chiarito, occorre evidenziare che, in ordine alla cessione occorsa tra Parte_3
e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, parte opposta ha prodotto il
[...] contratto di cessione (all. n. 4 comparsa di costituzione) e, al fine della prova dell'inclusione del credito monitorio, ha versato un elenco crediti (all. n. 5 della comparsa di costituzione).
Tale ultima documentazione è insufficiente al fine della prova della titolarità nei termini sopra indicati giacché l'elenco crediti allegato alla comparsa di costituzione non può ritenersi univocamente riconducibile al contratto di cessione essendo prodotto in un documento separato rispetto all'atto di cessione ed essendo, peraltro, privo della necessaria attestazione notarile.
In ogni caso, anche a voler ritenere tale documento un indice indiziario della titolarità
– circostanza che nella specie si esclude - nulla in atti si rinviene che possa documentare l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente giudizio da nella CP_1 successiva cessione intervenuta tra Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
S.p.A. e la Controparte_3
7 Invero, della predetta cessione di crediti in blocco intercorsa risulta prodotto il contratto (all. n. 3 fascicolo monitorio) e la pubblicazione in ET IA (doc. n.4 fascicolo monitorio) dello stesso, ma detta produzione non risulta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla odierna opposta.
Il contratto di cessione, infatti, nulla riporta che possa consentire di verificare – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti del tra Pt_1
Cont quelli ceduti dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. alla
Controparte_3
Premesso che, in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ET IA che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ. n.
4277/2023).
Nel caso di specie, la stessa pubblicazione in ET ufficiale (la n. 52 del
30.4.2016) elenca una serie di criteri identificativi dei crediti ceduti dalla cui lettura, come detto, non è dato evincere – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti del tra quelli oggetto della cessione occorsa tra tra Cassa di Pt_1
Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. e la Controparte_3
A tacer d'altro, infatti, al punto f) della predetta ET IA, sono indicati una serie di criteri, tra cui:
f) Finanziamenti che, pur rispettando tutti gli altri criteri applicabili alla presente cessione, sono analiticamente indicati nella lista contenuta in un cd “non riscrivibile”, depositato fiduciariamente presso il Notaio , notaio iscritto al Persona_3
Collegio notarile di Milano, e consultabile presso lo studio del predetto notaio, in
Milano, Via Manzoni n. 14, il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento;
8 Orbene, il documento “estratto elenco crediti” prodotto con la comparsa di costituzione (all. n. 7) indica genericamente la presente dicitura “portafoglio
CRSM_tracciato cessione 2016022_ finale”, ossia un file informatico privo di alcun collegamento certo con il contratto di cessione e comunque privo di attestazione proveniente dal Notaio depositario circa la riferibilità del documento alla lista indicata al punto f) della
ET IA.
A ciò si aggiunge che, per come evidenziato da parte opponente nelle note conclusive da ultimo depositate, il predetto elenco, nella parte evidenziata dalla indica un CP_1
importo € 7.826,90 ossia diverso, e inferiore, rispetto a quello portato dal d.i. opposto (€
12.448,00).
Ancora il predetto importo diverge, altresì, con quello indicato nell'elenco crediti, a dire della relativo del contratto di cessione tra la e la Cassa CP_1 Parte_3
di Risparmio di San Marino (all. 5 comparsa di costituzione) ove viene riportato un credito pari a € 9.036,48 (con indicazione di interessi futuri per € 4.913,52 ed un montante di ben €
14.155,00) nonché con il valore di € 11.708,32 indicato l'estratto conto prodotto dall'opposta in sede monitoria (all. n. 8 ricorso per d.i.).
Per tutti i superiori motivi, appare evidente che l'opposizione debba essere accolta difettando in capo alla (quale mandataria di a sua volta CP_1 Controparte_2 incarica dalla dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività Controparte_3
di recupero del portafoglio “CART 4”) la prova dell'attuale titolarità del credito avanzato nei confronti del con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Il rilevato difetto di prova in ordine alla titolarità del credito monitorio assorbe ogni altra questione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri compresi tra i valori minimi e medi (in ragione della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate) di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenendo contro del valore della controversia tratto dal petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1867/2022, così provvede:
9 1) revoca, per le ragioni indicati in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 230/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 30.3.2022;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente CP_1 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in € 3.808,5 per compensi professionali, oltre
[...] spese documentate e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Greco dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Reggio Calabria, 11 novembre 2025.
Il Giudice (dott.ssa Magda Irato)
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