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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3089
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 3089/2024 promossa da:
, nata a [...]-SP Brasile, il 02.08.1976, in nome Controparte_1
proprio e unitamente a , nato a [...]/SP il 26 giugno 1975 entrambi in qualità CP_2
di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori , nato ad [...]- Persona_1
SP, Brasile, il 22.01.2013; , nata a [...]/SP, Controparte_3
Brasile, il 28.05.1970 in nome proprio e unitamente a , nato a Controparte_4
Campinas/SP, il 25.04.1967 entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore
, nata ad [...], SP Brasile, il 05.12.2008; Persona_2 [...]
nato nella città di Nova Odessa-SP, il 01.06.1963; CP_5 Parte_1
nata nella città di Campinas - SP, il 05.11.1998;
[...] Controparte_6
nato nella città di Nova Odessa -SP, il 01.04.1961;
[...] Parte_2
nata nella città di Campinas - SP Brasile, il 10.11.1969;
[...] Parte_3
nata nella città di Paraguacu - Minas Gerais Brasile, il 17.12.1981;
[...] [...]
nato nella città di Paraguacu Minas Gerais Brasile, il 31.10.1985; Parte_4
nata nella città di Paraguacu Minas Gerais, Brasile, il Parte_5
14.10.1986; nata nella città di Paraguacu Minas Gerais Brasile, il Parte_6
28.01.1982; nato nella città di Americana SP Brasile, l'11.12.2000; Parte_7
nato ad [...]/SP Brasile, il 21.09.2000 tutti Parte_8 elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF:
pagina 1 di 9 , sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 pec: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha Parte_9 validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_7
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] Parte_9
nel Comune di La Loggia (Provincia di Torino) il giorno 20.03.1845 figlio di e di Persona_3
(cfr.doc. In atti n. 000) il quale, contraeva matrimonio in data 3.01.1876 con Controparte_8
(cfr. doc. in atti n. 1) e dopo la nascita del figlio avvenuta il giorno Persona_4 Persona_3
19.12.1876 a Torino (cfr. doc. in atti n. 2) si trasferiva in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come risulta dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati (cfr. doc. in atti n. 56).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_7
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_7
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_9
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
pagina 2 di 9 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 26.11.1896 si sposò con (cfr. doc. in atti n. 3) e dal loro Persona_5 Controparte_10
matrimonio nascevano: il giorno 02.07.1898 (cfr. doc. in atti n. 4), il giorno 23.06.1904 CP_6 CP_5
(cfr. doc. in atti n. 31), il giorno 01.01.1922 (cfr. doc. in atti n. 44); Per_5
la discendenza di Parte_7
- in data 08.05.1920 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 5) e dal loro Parte_7 Parte_10
matrimonio nascevano: il giorno 05.01.1922 (cfr. doc. in atti n. 6), il Parte_7 Parte_11
giorno 23.01.1924 (cfr. doc. in atti n. 13), il giorno 10.09.1932 (cfr. doc. in atti n. 19), Parte_12
il giorno 14.06.1940 (cfr. doc. in atti n. 24) e il giorno 29.05.1928 Parte_13 Parte_14
(cfr. doc. in atti n. 27);
- in data 25.01.1947 ( figlio) si sposava con (cfr. doc. in atti Persona_6 Persona_7
n.. 7) e dal loro matrimonio nasceva il giorno 11.05.1952 (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_8
- in data 06.09.1974 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 9) e dal loro Pt_7 Persona_8 Persona_9
matrimonio nasceva il giorno 02.08.1976 (cfr. doc. in atti n. 10); Controparte_1
- in data 29.11.2002 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 11) e dal Controparte_1 CP_2
loro matrimonio nasceva il giorno 22.01.2013 (cfr. doc. in atti n. 12); Persona_1
- in data 05.10.1946 si sposavva con (cfr. doc. in atti n.14) Parte_11 Persona_10
e dal loro matrimonio nasceva il giorno 01.06.1963 (cfr. doc. in atti n. 15); Controparte_5
- in data 07.01.1983 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 16) e, Controparte_5 Persona_11
successivamente, divorziava e in data 15.04.2023 si coniugava per una seconda volta
[...]
(cfr. doc. in atti n. 17) e prima della loro unione nasceva il Persona_12 Parte_1
giorno 05.11.1998 (cfr. doc. in atti n. 18);
pagina 3 di 9 - in data 14.09.1957 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 20) e dal loro Parte_12 Persona_13
matrimonio nasceva il giorno 09.08.1964 (cfr. doc. in atti n. 21); Persona_14
- in data 16.01.1990 si sposava con (cfr. doc. in Persona_14 Persona_15
atti n. 22) per poi divorziare. Tuttavia, dal loro matrimonio nasceva il giorno Parte_7
11.12.2000 (cfr. doc. in atti n. 23);
- in data 10.12.1966 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 25) e Persona_16 Controparte_11
dal loro matrimonio nasceva il giorno 10.11.1969 (cfr. doc. in atti Parte_2
n. 26);
- in data 17.12.1955 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 28) e Parte_14 Persona_17
dal loro matrimonio nasceva il giorno 01.04.1961 (cfr. doc. in atti Controparte_6
n. 29);
- in data 30.07.1993 si sposava con (cfr. doc. Controparte_6 Persona_18 CP_12
in atti n. 30); la discendenza di Per_19
- in data 16.05.1931 si sposava con (DOC. Persona_20 Persona_21
032) e dal loro matrimonio nasceva il giorno 04.05.1934 (cfr. doc. in atti n. 33); Persona_22
- in data 30.05.1953 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 34) e Persona_22 Persona_23
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 24.03.1957 (cfr. doc. in atti n. 35) e Persona_24
il giorno 03.03.1959 (cfr. doc. in atti n. 39); Parte_15
- in data 09.02.1980 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 36) e Persona_24 Persona_25
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 28.01.1982 (cfr. doc. in atti n. 37) e Parte_6
il giorno 14.10.1986 (cfr. doc. in atti n. 38); Parte_5
- in data 22.01.1978 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 40) Parte_15 Persona_26
e dal loro matrimonio nascevano: il giorno 17.12.1981 (cfr. doc. in atti Parte_16
n. 41) e il giorno 31.10.1985 (cfr. doc. in atti n. 43); Parte_4
- in data 08.09.2019 si sposava con (cfr. doc. in atti Parte_16 Controparte_13
n. 42) per poi divorziare;
la discendenza di Persona_5
- in data 06.05.1944 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 45) e Persona_27 Controparte_14
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 12.09.1948 (cfr. doc. in atti n. 46) e Parte_17
il giorno 09.05.1958 (cfr. doc. in atti n. 51); Parte_18
pagina 4 di 9 - in data 24.05.1969 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 47) per Parte_17 Persona_28
poi divorziare. Tuttavia, dal predetto matrimonio nasceva il giorno Persona_29
28.05.1970 (cfr. doc. in atti n. 48);
- in data 25.04.2006 si sposava con Persona_29 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 49) e dal loro matrimonio nasceva il giorno Persona_2
05.12.2008 (cfr. doc. in atti n. 50);
- in data 21.04.1979 si sposava con (cfr. doc. in Parte_18 Persona_30
atti n. 52) per poi divorziare. Tuttavia dalla loro matrimonio nasceva il giorno Persona_31
08.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 53);
- in data 22.09.2001 si sposava con (cfr. doc. in atti n. Persona_32 Persona_33
54) per poi divorziare. Tuttavia dal predetto matrimonio nasceva Parte_8
il giorno 21.09.2000 (cfr. doc. in atti n. 55).
Risulta che , cittadino italiano, nato il [...] a [...] - Torino (cfr. Parte_9
doc. in atti n. 000), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano Parte_9
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 3.01.1876 a Torino e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
pagina 5 di 9 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità CP_7
consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24
Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso la presentazione della domanda (cfr. doc. in atti n. 58) presso la sede del consolato al quale appartiene in ragione della propria residenza, evidenziando che nonostante la prenotazione non riescono nei fatti a concludere la procedura amministrativa. Infatti, i ricorrenti lamentano l'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il
Consolato competente, al punto da rendere impossibile la conoscenza dei dati temporali d'inserimento pagina 6 di 9 nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno, delle convocazioni e dell'effettiva conclusione della relativa pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_7 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano sito in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nato in [...] nel Parte_9
Comune di La Loggia in provincia di Torino il 20.03.1845 (cfr. doc. in atti n. 000), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in ragione del fatto che in data 3.01.1876 contraeva matrimonio con Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 1) e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio dell'avo nasceva a Torino il 19.12.1908 (cfr. doc. in Persona_3
atti n. 2) ma si coniugava in Brasile in data 26.11.1896 con (cfr. doc. in atti n. 3) e dal Controparte_10
loro matrimonio nascevano: il giorno 02.07.1898 (cfr. doc. in atti n. 4), il giorno CP_6 CP_5
23.06.1904 (cfr. doc. in atti n. 31), il giorno 01.01.1922 (cfr. doc. in atti n. 44). Per_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in pagina 7 di 9 cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , Controparte_1
nata in [...], il [...]; , nato in [...], il [...]; Persona_1 [...]
, nata in [...], il [...]; Controparte_3 Persona_2
, nata in [...], il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_5
01.06.1963; nata in [...] il [...]; Parte_1 [...]
nato in [...] il [...]; Controparte_6 Parte_2
nata in [...], il [...]; nata in
[...] Parte_3
Brasile, il 17.12.1981; nato in [...], il [...]; Parte_4 [...]
nata in [...], il [...]; nata in Parte_5 Parte_6
Brasile, il 28.01.1982; nato in [...], l'[...]; Parte_7 [...]
nato in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_8
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 30 gennaio 2025.
Il giudice unico pagina 8 di 9 Dott. Roberta Dotta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 3089/2024 promossa da:
, nata a [...]-SP Brasile, il 02.08.1976, in nome Controparte_1
proprio e unitamente a , nato a [...]/SP il 26 giugno 1975 entrambi in qualità CP_2
di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori , nato ad [...]- Persona_1
SP, Brasile, il 22.01.2013; , nata a [...]/SP, Controparte_3
Brasile, il 28.05.1970 in nome proprio e unitamente a , nato a Controparte_4
Campinas/SP, il 25.04.1967 entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore
, nata ad [...], SP Brasile, il 05.12.2008; Persona_2 [...]
nato nella città di Nova Odessa-SP, il 01.06.1963; CP_5 Parte_1
nata nella città di Campinas - SP, il 05.11.1998;
[...] Controparte_6
nato nella città di Nova Odessa -SP, il 01.04.1961;
[...] Parte_2
nata nella città di Campinas - SP Brasile, il 10.11.1969;
[...] Parte_3
nata nella città di Paraguacu - Minas Gerais Brasile, il 17.12.1981;
[...] [...]
nato nella città di Paraguacu Minas Gerais Brasile, il 31.10.1985; Parte_4
nata nella città di Paraguacu Minas Gerais, Brasile, il Parte_5
14.10.1986; nata nella città di Paraguacu Minas Gerais Brasile, il Parte_6
28.01.1982; nato nella città di Americana SP Brasile, l'11.12.2000; Parte_7
nato ad [...]/SP Brasile, il 21.09.2000 tutti Parte_8 elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF:
pagina 1 di 9 , sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 pec: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha Parte_9 validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_7
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] Parte_9
nel Comune di La Loggia (Provincia di Torino) il giorno 20.03.1845 figlio di e di Persona_3
(cfr.doc. In atti n. 000) il quale, contraeva matrimonio in data 3.01.1876 con Controparte_8
(cfr. doc. in atti n. 1) e dopo la nascita del figlio avvenuta il giorno Persona_4 Persona_3
19.12.1876 a Torino (cfr. doc. in atti n. 2) si trasferiva in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come risulta dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati (cfr. doc. in atti n. 56).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_7
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_7
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_9
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
pagina 2 di 9 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 26.11.1896 si sposò con (cfr. doc. in atti n. 3) e dal loro Persona_5 Controparte_10
matrimonio nascevano: il giorno 02.07.1898 (cfr. doc. in atti n. 4), il giorno 23.06.1904 CP_6 CP_5
(cfr. doc. in atti n. 31), il giorno 01.01.1922 (cfr. doc. in atti n. 44); Per_5
la discendenza di Parte_7
- in data 08.05.1920 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 5) e dal loro Parte_7 Parte_10
matrimonio nascevano: il giorno 05.01.1922 (cfr. doc. in atti n. 6), il Parte_7 Parte_11
giorno 23.01.1924 (cfr. doc. in atti n. 13), il giorno 10.09.1932 (cfr. doc. in atti n. 19), Parte_12
il giorno 14.06.1940 (cfr. doc. in atti n. 24) e il giorno 29.05.1928 Parte_13 Parte_14
(cfr. doc. in atti n. 27);
- in data 25.01.1947 ( figlio) si sposava con (cfr. doc. in atti Persona_6 Persona_7
n.. 7) e dal loro matrimonio nasceva il giorno 11.05.1952 (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_8
- in data 06.09.1974 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 9) e dal loro Pt_7 Persona_8 Persona_9
matrimonio nasceva il giorno 02.08.1976 (cfr. doc. in atti n. 10); Controparte_1
- in data 29.11.2002 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 11) e dal Controparte_1 CP_2
loro matrimonio nasceva il giorno 22.01.2013 (cfr. doc. in atti n. 12); Persona_1
- in data 05.10.1946 si sposavva con (cfr. doc. in atti n.14) Parte_11 Persona_10
e dal loro matrimonio nasceva il giorno 01.06.1963 (cfr. doc. in atti n. 15); Controparte_5
- in data 07.01.1983 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 16) e, Controparte_5 Persona_11
successivamente, divorziava e in data 15.04.2023 si coniugava per una seconda volta
[...]
(cfr. doc. in atti n. 17) e prima della loro unione nasceva il Persona_12 Parte_1
giorno 05.11.1998 (cfr. doc. in atti n. 18);
pagina 3 di 9 - in data 14.09.1957 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 20) e dal loro Parte_12 Persona_13
matrimonio nasceva il giorno 09.08.1964 (cfr. doc. in atti n. 21); Persona_14
- in data 16.01.1990 si sposava con (cfr. doc. in Persona_14 Persona_15
atti n. 22) per poi divorziare. Tuttavia, dal loro matrimonio nasceva il giorno Parte_7
11.12.2000 (cfr. doc. in atti n. 23);
- in data 10.12.1966 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 25) e Persona_16 Controparte_11
dal loro matrimonio nasceva il giorno 10.11.1969 (cfr. doc. in atti Parte_2
n. 26);
- in data 17.12.1955 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 28) e Parte_14 Persona_17
dal loro matrimonio nasceva il giorno 01.04.1961 (cfr. doc. in atti Controparte_6
n. 29);
- in data 30.07.1993 si sposava con (cfr. doc. Controparte_6 Persona_18 CP_12
in atti n. 30); la discendenza di Per_19
- in data 16.05.1931 si sposava con (DOC. Persona_20 Persona_21
032) e dal loro matrimonio nasceva il giorno 04.05.1934 (cfr. doc. in atti n. 33); Persona_22
- in data 30.05.1953 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 34) e Persona_22 Persona_23
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 24.03.1957 (cfr. doc. in atti n. 35) e Persona_24
il giorno 03.03.1959 (cfr. doc. in atti n. 39); Parte_15
- in data 09.02.1980 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 36) e Persona_24 Persona_25
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 28.01.1982 (cfr. doc. in atti n. 37) e Parte_6
il giorno 14.10.1986 (cfr. doc. in atti n. 38); Parte_5
- in data 22.01.1978 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 40) Parte_15 Persona_26
e dal loro matrimonio nascevano: il giorno 17.12.1981 (cfr. doc. in atti Parte_16
n. 41) e il giorno 31.10.1985 (cfr. doc. in atti n. 43); Parte_4
- in data 08.09.2019 si sposava con (cfr. doc. in atti Parte_16 Controparte_13
n. 42) per poi divorziare;
la discendenza di Persona_5
- in data 06.05.1944 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 45) e Persona_27 Controparte_14
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 12.09.1948 (cfr. doc. in atti n. 46) e Parte_17
il giorno 09.05.1958 (cfr. doc. in atti n. 51); Parte_18
pagina 4 di 9 - in data 24.05.1969 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 47) per Parte_17 Persona_28
poi divorziare. Tuttavia, dal predetto matrimonio nasceva il giorno Persona_29
28.05.1970 (cfr. doc. in atti n. 48);
- in data 25.04.2006 si sposava con Persona_29 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 49) e dal loro matrimonio nasceva il giorno Persona_2
05.12.2008 (cfr. doc. in atti n. 50);
- in data 21.04.1979 si sposava con (cfr. doc. in Parte_18 Persona_30
atti n. 52) per poi divorziare. Tuttavia dalla loro matrimonio nasceva il giorno Persona_31
08.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 53);
- in data 22.09.2001 si sposava con (cfr. doc. in atti n. Persona_32 Persona_33
54) per poi divorziare. Tuttavia dal predetto matrimonio nasceva Parte_8
il giorno 21.09.2000 (cfr. doc. in atti n. 55).
Risulta che , cittadino italiano, nato il [...] a [...] - Torino (cfr. Parte_9
doc. in atti n. 000), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano Parte_9
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 3.01.1876 a Torino e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
pagina 5 di 9 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità CP_7
consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24
Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso la presentazione della domanda (cfr. doc. in atti n. 58) presso la sede del consolato al quale appartiene in ragione della propria residenza, evidenziando che nonostante la prenotazione non riescono nei fatti a concludere la procedura amministrativa. Infatti, i ricorrenti lamentano l'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il
Consolato competente, al punto da rendere impossibile la conoscenza dei dati temporali d'inserimento pagina 6 di 9 nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno, delle convocazioni e dell'effettiva conclusione della relativa pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_7 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano sito in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nato in [...] nel Parte_9
Comune di La Loggia in provincia di Torino il 20.03.1845 (cfr. doc. in atti n. 000), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in ragione del fatto che in data 3.01.1876 contraeva matrimonio con Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 1) e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio dell'avo nasceva a Torino il 19.12.1908 (cfr. doc. in Persona_3
atti n. 2) ma si coniugava in Brasile in data 26.11.1896 con (cfr. doc. in atti n. 3) e dal Controparte_10
loro matrimonio nascevano: il giorno 02.07.1898 (cfr. doc. in atti n. 4), il giorno CP_6 CP_5
23.06.1904 (cfr. doc. in atti n. 31), il giorno 01.01.1922 (cfr. doc. in atti n. 44). Per_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in pagina 7 di 9 cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , Controparte_1
nata in [...], il [...]; , nato in [...], il [...]; Persona_1 [...]
, nata in [...], il [...]; Controparte_3 Persona_2
, nata in [...], il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_5
01.06.1963; nata in [...] il [...]; Parte_1 [...]
nato in [...] il [...]; Controparte_6 Parte_2
nata in [...], il [...]; nata in
[...] Parte_3
Brasile, il 17.12.1981; nato in [...], il [...]; Parte_4 [...]
nata in [...], il [...]; nata in Parte_5 Parte_6
Brasile, il 28.01.1982; nato in [...], l'[...]; Parte_7 [...]
nato in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_8
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 30 gennaio 2025.
Il giudice unico pagina 8 di 9 Dott. Roberta Dotta
pagina 9 di 9