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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017 313
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.r.g. 313/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...] CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare della cessata ditta individuale Casciortofrutta. corrente in Susegana, via IV Novembre 47/N,
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lenisa P.IVA_1
ATTORE
CONTRO
, nato a Militello in [...] il [...] e titolare della omonima ditta Controparte_1 corrente in Militello Val di Catania alla via dell'Angelo 47, , p.iva C.F._2
, elettivamente domiciliato in Militello V.C. alla via Cavour n. 153 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Nicola Maria Straniero
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 5.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con citazione del 6.3.2017, ritualmente notificata, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e a favore del sig.
[...]
n. 439 del 2016 per l'importo complessivo pari a € 18.301,60, oltre interessi e spese. CP_1
Il suddetto decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una serie di fatture depositate in sede monitoria dal convenuto, che traevano origine dal rapporto contrattuale tra le parti, sebbene per via orale anche in ragione del rapporto di parentela ( essendo gli stessi cugini), avente ad oggetto somministrazione periodica di agrumi per gli anni 2012, 2013 e 2014 da parte della ditta del
[...]
operante nella zona di Militello V.C., a favore della ditta del , che CP_1 Parte_1
risiedeva vicino a Treviso.
Il decreto ingiuntivo opposto era specificamente fondato sulle seguenti fatture, rimaste insolute a detta del sig. fattura n. 05/12 dell'importo di euro 563,80, n. 07/2013 di euro Controparte_1
6.561,80, n. 09/2013 di € 1.7053,00, n. 10/2013 dell'importo di euro 2.570,00, n. 02/2014 dell'importo di euro 2.866,90, n. 12/2014 dell'importo di € 1.320,80 e n. 06/2014 dell'importo di euro 2.665,30 e così per un importo complessivo di euro 18.301,60.
L'opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo, chiedendone pertanto la revoca, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
In via preliminare, eccepiva la incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo la competenza presso il Tribunale di Treviso e ciò in relazione al criterio del domicilio del debitore
(inteso come residenza o sede legale della ditta individuale che sarebbe Parte_1
Conegliano/Susegana) al tempo della scadenza dell'obbligazione ed in ogni caso, essendo il foro da individuarsi come competente anche in relazione al luogo in cui era sorta l'obbligazione essendo l'accordo iniziale di fornitura concluso telefonicamente con accettazione da parte dell'opponente nel luogo di Susegana.
Nel merito, contestava la debenza delle somme ingiunte, in primo luogo affermando di avere in realtà sempre provveduto al pagamento del dovuto, tenendo anche conto del fatto che, in più occasioni, la merce arrivava a destinazione in parte ammalorata e in parte in quantità inferiore rispetto a quanto concordato. A sostegno di quanto esposto, l'opponente produceva anche documentazione attestante i pagamenti eseguiti e, nella specie: fattura azionata n. 5/12 del 31.01.12 era stata pagata con bonifico in data 21.02.12 (all. 2 della citazione); nel 2012 erano stati versati “acconti per le forniture future”
In particolare, versava gli acconti a mezzo assegno bancario in data 19.09.2012 e in data 31.10.2012, entrambi dell'importo di euro 2.282,00 ciascuno intestati a e dallo stesso incassati Controparte_1
2 come risulta alla girata sul retro degli assegni, che avrebbero dovuto essere imputati in acconto alle successive forniture del 2013 (ovvero alle fatture 07-09 e 10 del 2013). Il sig. Parte_1
versava al sig. le ulteriori somme di euro 1.100,00 in data 22/01/2013 (all. 5), euro Controparte_1
2282,00 in data 19.07.2013 a mezzo assegno bancario incassato da (all. 6), bonifico Controparte_1
in data 16.10.2013 di euro 1.500,00 (all. 7). Il sig. versava al cugino Parte_1 CP_1
anche le somme di euro 1.000,00 in data 16/12/2013 e la somma di euro 1.400,00 in data 07.02.14
(all. 8-9), la prima veniva versata a titolo di prestito dal sig. al sig. come indica Pt_1 CP_1
la causale del bonifico e di questa somma il sig. richiedeva in questa sede la Parte_1
restituzione da imputarsi al pagamento delle fatture azionate col DI, e la seconda sempre in acconto sulle forniture salvo conguagli anche alla luce delle contestazioni su quantità e prezzi.
In conclusione, per le forniture oggetto di causa l'opponente sosteneva di aver versato la somma di euro 12.410,00, da ritenersi ampiamente satisfattiva del pagamento delle forniture ricevute, tenuto anche conto dei lamentati vizi della merce.
In ogni caso, poi, l'opponente contestava comunque la congruità del prezzo indicato nelle fatture, poiché non risultava alcuna corrispondenza tra i quantitativi di frutta effettivamente consegnata e quella indicata nella fatture, essendo sempre una riduzione di almeno un 10%, cui doveva aggiungersi un altro 10% di merce che arrivava costantemente ammalorata.
Concludeva, pertanto, l'opponente domandando che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nulla era in realtà dovuto, operando se del caso anche le eventuali compensazioni tra i rispettivi crediti delle parti.
Si costituiva in giudizio il convenuto sig. titolare della omonima ditta, Controparte_1
contestando ogni deduzione di parte avversa, sia con riferimento alla eccepita incompetenza territoriale sia nel merito, evidenziando, anche a mezzo di produzione documentale, che i citati pagamenti effettuati e riferiti dall'attore erano in realtà relativi a diversi rapporti e, nella specie, alla restituzione di somme che il convenuto aveva prestato al cugino.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8/02/2018, il Tribunale, rigettando la chiesta provvisoria esecuzione e rinviando al merito la decisione sulla eccezione di incompetenza, concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva quindi istruita documentalmente, nonché a mezzo di prove testimoniali, così come ammesse con ordinanza del 11.1.2022.
3 Esaurita l'istruttoria, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 5.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via preliminare. Sulla eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Treviso, sollevata dall'opponente
è infondata, dovendosi ritenere correttamente adito il Tribunale di Caltagirone, competente per territorio, tenendo a mente il domicilio del venditore-creditore, ossia il convenuto odierno opposto, sig. Controparte_1
A sostegno di tale determinazione soccorre, in primis, lo stesso dato normativo fissato in materia di obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 1182 c.c. comma 3 c.c. a mente del quale l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie deve avvenire nel luogo di residenza del creditore. Parallelamente si deve considerare la specifica disciplina della vendita di beni mobili e, nella specie, quanto previsto dall'art. 1498 comma 3 c.c. secondo cui “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna,
-e il caso di specie deve essere sussunto in tale ipotesi, atteso che non risulta diversamente né in base a specifica pattuizione né in base agli usi- il pagamento si fa al domicilio del venditore.”
Va inoltre rammentato che ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore" (così Cass. 648/2004; cfr. anche Cass. 2361/2007, per cui ai sensi dell'art. 1498
c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).
E vale la pena rammentare che sempre la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito i termini della questione proprio in una vicenda simile a quella per cui si procede, rilevando che “nel caso in esame, pertanto, in cui risulta che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere
l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia il domicilio del venditore. D'altro canto il riferimento operato dal Tribunale di Treviso alla necessità che il credito
4 per il quale si agisce sia liquido non porta ad escludere la competenza del medesimo Tribunale. E' vero, come afferma il Tribunale, che le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 17989/2016, hanno affermato (seguendo l'orientamento più restrittivo) che, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi (quando l'ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico). Nel caso in esame, però, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.) (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 19894 del 2020).
In conclusione, quindi, deve ritenersi che il convenuto – attore in senso sostanziale, come noto – aveva correttamente adito in sede monitoria il Tribunale di Caltagirone, competente per territorio.
Nel merito.
L'opposizione proposta è fondata limitatamente alla prova del pagamento della fattura n. 5/12 di euro
563,80, importo effettivamente pagato dall'opponente in ragione dell'acquisto della merce, come risulta dalla documentazione prodotta.
Nel resto, invece, per le ragioni che si andranno ad esporre, la domanda dell'opponente deve essere rigettata, non essendo stata fornita prova adeguata in merito alle doglianze esposte.
Occorre evidenziare in primo luogo che non può dirsi in contestazione il fatto che tra le parti sussistesse un rapporto contrattuale – ancorchè non cristallizzato in forma scritta – avente ad oggetto la fornitura periodica di agrumi (nella specie di arance) per il periodo dal 2012 al 2014. Né di per sé può dirsi in contestazione il fatto che la merce sia sempre stata materialmente consegnata all'opponente, atteso che semmai ciò che è in contestazione è la circostanza che i beni arrivassero nella quantità e nella qualità pattuita.
Fatta tale premessa, il sig. ha fondato il merito della propria opposizione, Parte_1
lamentando la illegittimità del decreto ingiuntivo, sulla scorta di due principali argomentazioni: da un lato ha eccepito che tutte le fatture ingiunte erano state in verità regolarmente pagate, come attestato dalla documentazione prodotta da cui si evinceva la corresponsione di somme in gran parte corrisposte a titolo di acconti proprio sulle fatture;
dall'altro lato ha rilevato che l'importo risultante dai predetti pagamenti, pari a euro 12.410,00, sebbene inferiore a quello ingiunto dal cugino, doveva comunque considerarsi satisfattivo, tenuto conto che la merce venduta, arrivava periodicamente in parte ammalorata (di solito circa il 10%) e in parte in misura inferiore a quella concordata (anche qui di solito almeno un 10% in meno).
5 Va detto che il convenuto opposto ha confutato le deduzioni dell'opponente, anche a mezzo di documentazione, sostenendo che, in realtà, le prove dei pagamenti depositate dal cugino erano relativi a diverse situazioni debitorie, nella specie, in particolare, alla restituzione di alcune somme prestate dal convenuto stesso. A riprova di ciò, il ha depositato in atti n. 3 cambiali, tutte del medesimo Pt_1
importo di euro 2.282,00 (euro 2.300 oltre a marca da bollo di euro 27,00), emesse tra il gennaio e il marzo del 2015, importo uguale a quello indicato nei 3 assegni prodotti dall'opponente (all. 3, 4, 6 di atto introduttivo) e datati rispettivamente 9.9.2012, 31.10.2012 e 19.7.2013 , che quest'ultimo assume essere stati emessi a titolo di acconto rispetto alle fatture nn. 7, 9 e 10 del 2013.
La medesima identità di un importo così specifico -2.282,00 euro – uguale a quello corrisposto anche nel 2015 (quando già era cessato il rapporto contrattuale tra le parti) in uno alla mancanza di indicazione di alcuna causale da cui potersi inferire che effettivamente questi pagamenti fossero imputati alle fatture, rende a parere di questo Giudice più verosimile che gli stessi fossero stati effettuati in esecuzione di altro rapporto tra le parti, dovendosi altresì evidenziare che vi sono altre somme che risultano corrisposte con il bonifico datato 16.12.2013 che reca la causale “acconto prestito”. In ordine a questo pagamento, la tesi dell'opponente, secondo cui tale versamento sarebbe stato effettuato dallo stesso al cugino non a titolo di parziale restituzione di un prestito, CP_1
bensì al contrario quale somma erogata dallo stesso a titolo di prestito al cugino, Pt_1
chiedendone quindi in questa sede valutarsi la restituzione ovvero comunque la compensazione con le somme portate dalle fatture, è rimasta del tutto sfornita di prova, essendo rimasta labiale e generica la asserzione circa tale rapporto.
L'unico pagamento che reca la causale “acconto fatture” è quello pari ad euro 1.400, eseguito con bonifico in data 7.2.2014. Tuttavia, non essendo stato indicato alcun riferimento alle fatture specifiche cui si riferiva l'acconto, tale documento non può ritenersi inequivocabilmente collegato a una o più delle fatture azionate in sede monitoria, ben potendo essere riferito invece a fatture diverse, nel frattempo poi pagate e dunque non oggetto del presente giudizio.
D'altra parte non può certo trascurarsi la circostanza che l'unica fattura che inequivocabilmente risulta pagata è la n. 5 del 2012 dell'importo di euro 563,80, avendo l'opponente prodotto copia del bonifico del medesimo importo, effettuato in data 21.2.2012 e recante proprio la causale “saldo fatture 5/2012”, ciò comunque anche a riprova del fatto che in verità l'opponente fosse evidentemente uso a indicare con specificità le causali dei pagamenti effettuati.
Peraltro, va detto in ogni caso che tutti i pagamenti prodotti dal , asseritamente Parte_1
ricondotti ad acconti sulle future fatture, non trovano rispondenza rispetto agli importi indicati nelle fatture medesime.
6 Né può trovare comunque condivisione la tesi dell'opponente, secondo il quale i pagamenti effettuati
( di cui, comunque e per quanto detto, non vi è prova che si intendano riferiti alle fatture azionate dall'opposto) erano da considerarsi comunque satisfattivi, tenuto conto delle condizioni effettive in cui la merce perveniva a destinazione, ovverosia in buona parte spesso ammalorata e, in ogni caso, sempre in quantitativi ridotti rispetto a quelli ordinati, per un complessivo 20% in meno della merce attesa in condizioni ottimali.
Ora, in disparte all'esame della prova testimoniale sul punto resa, non può sottacersi la singolare circostanza che tali vizi della merce – tanto più che a dire dell'acquirente, erano costantemente presenti – non siano mai stati denunciati o fatti valere nel corso del pur lungo rapporto contrattuale
(protrattosi per quasi 3 anni) e, in ogni caso, non possono assumere la rilevanza che l'opponente intende in questa sede rilevare, essendo pacificamente decorsi tutti i termini di legge, di decadenza e di prescrizione, fissati dall'art. 1495 c.c.
E d'altra parte, a prescindere dal dato temporale, la portata di tali asseriti vizi della merce appare quantomeno indebolita dalla circostanza – in sé pacifica – che nonostante tali reiterate problematiche della merce sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, il abbia continuato a Parte_1
rifornirsi dal cugino per oltre due anni.
Venendo alla prova testimoniale, resa dalla sig.ra moglie dell'opponente, Testimone_1
occorre in primo luogo rilevare che, sebbene la capacità a testimoniare del coniuge di una delle parti non può dirsi automaticamente inficiata per il sol fatto del legame di parentela, è tuttavia indubbio che la attendibilità delle dichiarazioni rese potrebbe in astratto scontare un fisiologico vulnus e, pertanto, le affermazioni debbono essere quantomeno confortate da una intrinseca specificità e quindi essere opportunamente in questi termini valutate.
Fatta questa doverosa premessa, si deve evidenziare che le dichiarazioni rese dalla sono Tes_1
risultate invero molto generiche, essendosi di fatto la stessa limitata a riferire – senza specifici riferimenti temporali – che in molte occasioni aveva assistito agli scambi telefonici tra il marito e il cugino, durante i quali il primo si lamentava delle condizioni della merce e, in alcune occasioni, essa stessa aveva constatato che parte delle arance erano arrivate ammalorate. Riferiva, in ogni caso, di non aver mai assistito agli accordi specifici sui prezzi, pur rammentando delle lamentele del marito circa il fatto che alcune volte il prezzo praticato era difforme da quello concordato telefonicamente.
Per quanto specificamente attiene alla lamentata difformità dei prezzi rispetto al quantitativo indicato nelle fatture, giova osservare che tali variazioni erano comunque obiettivamente risibili: nella specie, ad esempio, l'opponente ha lamentato che : “le arance tarocco lavorato cal. 9 passavano da euro
7 0,48 al kg della fatt. 05/12 ad euro 0,50 al kg della fatt. 07/2013 a 0,65 al kg della fatt. 10/2013, le arance lavorate cal 8 venivano esposte a 0,58 al kg nella fatt. 05/2012 e venivano prezzate Pt_2
successivamente a 0,60, 0,70 e 0,90 al kg”.
Ciò posto, secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
E' altrettanto vero che , nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo le sole fatture, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire l'unica fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, l'opponente, senza disconoscere né l'esistenza del rapporto contrattuale (anzi in sé pacificamente ammesso) né in sé
l'intervenuta esecuzione dello stesso, si è limitato ad avanzare contestazioni di per sé generiche in ordine ai vizi della merce e, sotto altro profilo, l'intervenuto pagamento delle somme dovute, producendo tuttavia a sostegno di ciò documentazione che, per le ragioni già spiegate, non risulta invero riferibile alle fatture azionate, ad eccezione della fattura n. 5 del 2012, il cui importo andrà pertanto detratto da quello richiesto dall'opposto.
Per tutte le suesposte ragioni, in conclusione, l'opposizione proposta dal sig. va Parte_1
accolta limitatamente alla fattura n. 5 del 2012 azionata in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e riconoscimento in capo all'opposto del diritto ad ottenere il pagamento del residuo credito, pari ad euro 17.737,80.
Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale della opposizione può giustificare una minima compensazione delle spese tra le parti, pari a 1/3.
I restanti 2/3 delle spese vanno invece posti a carico dell'opponente, in ragione del principio della soccombenza. L'ammontare complessivo delle spese del giudizio viene fissato secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte
(considerandosi tutte le fasi).
8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 439/2016, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione limitatamente all'importo di euro 563,80, di cui alla fattura n.
5/2012 azionata in sede monitoria;
2. REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 439/2016;
3. CONDANNA l'opponente al pagamento a favore del sig. Parte_1 Controparte_1
per le causali di cui in narrativa, dell'importo di euro 17.737,80, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
4. CONDANNA l'opponente alla rifusione dei 2/3 delle spese del presente giudizio a favore del convenuto, spese che si liquidano per l'intero in complessivi: euro 2.540,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
Iva e Cpa come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle predette spese.
Caltagirone 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.r.g. 313/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...] CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare della cessata ditta individuale Casciortofrutta. corrente in Susegana, via IV Novembre 47/N,
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lenisa P.IVA_1
ATTORE
CONTRO
, nato a Militello in [...] il [...] e titolare della omonima ditta Controparte_1 corrente in Militello Val di Catania alla via dell'Angelo 47, , p.iva C.F._2
, elettivamente domiciliato in Militello V.C. alla via Cavour n. 153 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Nicola Maria Straniero
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 5.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con citazione del 6.3.2017, ritualmente notificata, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e a favore del sig.
[...]
n. 439 del 2016 per l'importo complessivo pari a € 18.301,60, oltre interessi e spese. CP_1
Il suddetto decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una serie di fatture depositate in sede monitoria dal convenuto, che traevano origine dal rapporto contrattuale tra le parti, sebbene per via orale anche in ragione del rapporto di parentela ( essendo gli stessi cugini), avente ad oggetto somministrazione periodica di agrumi per gli anni 2012, 2013 e 2014 da parte della ditta del
[...]
operante nella zona di Militello V.C., a favore della ditta del , che CP_1 Parte_1
risiedeva vicino a Treviso.
Il decreto ingiuntivo opposto era specificamente fondato sulle seguenti fatture, rimaste insolute a detta del sig. fattura n. 05/12 dell'importo di euro 563,80, n. 07/2013 di euro Controparte_1
6.561,80, n. 09/2013 di € 1.7053,00, n. 10/2013 dell'importo di euro 2.570,00, n. 02/2014 dell'importo di euro 2.866,90, n. 12/2014 dell'importo di € 1.320,80 e n. 06/2014 dell'importo di euro 2.665,30 e così per un importo complessivo di euro 18.301,60.
L'opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo, chiedendone pertanto la revoca, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
In via preliminare, eccepiva la incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo la competenza presso il Tribunale di Treviso e ciò in relazione al criterio del domicilio del debitore
(inteso come residenza o sede legale della ditta individuale che sarebbe Parte_1
Conegliano/Susegana) al tempo della scadenza dell'obbligazione ed in ogni caso, essendo il foro da individuarsi come competente anche in relazione al luogo in cui era sorta l'obbligazione essendo l'accordo iniziale di fornitura concluso telefonicamente con accettazione da parte dell'opponente nel luogo di Susegana.
Nel merito, contestava la debenza delle somme ingiunte, in primo luogo affermando di avere in realtà sempre provveduto al pagamento del dovuto, tenendo anche conto del fatto che, in più occasioni, la merce arrivava a destinazione in parte ammalorata e in parte in quantità inferiore rispetto a quanto concordato. A sostegno di quanto esposto, l'opponente produceva anche documentazione attestante i pagamenti eseguiti e, nella specie: fattura azionata n. 5/12 del 31.01.12 era stata pagata con bonifico in data 21.02.12 (all. 2 della citazione); nel 2012 erano stati versati “acconti per le forniture future”
In particolare, versava gli acconti a mezzo assegno bancario in data 19.09.2012 e in data 31.10.2012, entrambi dell'importo di euro 2.282,00 ciascuno intestati a e dallo stesso incassati Controparte_1
2 come risulta alla girata sul retro degli assegni, che avrebbero dovuto essere imputati in acconto alle successive forniture del 2013 (ovvero alle fatture 07-09 e 10 del 2013). Il sig. Parte_1
versava al sig. le ulteriori somme di euro 1.100,00 in data 22/01/2013 (all. 5), euro Controparte_1
2282,00 in data 19.07.2013 a mezzo assegno bancario incassato da (all. 6), bonifico Controparte_1
in data 16.10.2013 di euro 1.500,00 (all. 7). Il sig. versava al cugino Parte_1 CP_1
anche le somme di euro 1.000,00 in data 16/12/2013 e la somma di euro 1.400,00 in data 07.02.14
(all. 8-9), la prima veniva versata a titolo di prestito dal sig. al sig. come indica Pt_1 CP_1
la causale del bonifico e di questa somma il sig. richiedeva in questa sede la Parte_1
restituzione da imputarsi al pagamento delle fatture azionate col DI, e la seconda sempre in acconto sulle forniture salvo conguagli anche alla luce delle contestazioni su quantità e prezzi.
In conclusione, per le forniture oggetto di causa l'opponente sosteneva di aver versato la somma di euro 12.410,00, da ritenersi ampiamente satisfattiva del pagamento delle forniture ricevute, tenuto anche conto dei lamentati vizi della merce.
In ogni caso, poi, l'opponente contestava comunque la congruità del prezzo indicato nelle fatture, poiché non risultava alcuna corrispondenza tra i quantitativi di frutta effettivamente consegnata e quella indicata nella fatture, essendo sempre una riduzione di almeno un 10%, cui doveva aggiungersi un altro 10% di merce che arrivava costantemente ammalorata.
Concludeva, pertanto, l'opponente domandando che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nulla era in realtà dovuto, operando se del caso anche le eventuali compensazioni tra i rispettivi crediti delle parti.
Si costituiva in giudizio il convenuto sig. titolare della omonima ditta, Controparte_1
contestando ogni deduzione di parte avversa, sia con riferimento alla eccepita incompetenza territoriale sia nel merito, evidenziando, anche a mezzo di produzione documentale, che i citati pagamenti effettuati e riferiti dall'attore erano in realtà relativi a diversi rapporti e, nella specie, alla restituzione di somme che il convenuto aveva prestato al cugino.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8/02/2018, il Tribunale, rigettando la chiesta provvisoria esecuzione e rinviando al merito la decisione sulla eccezione di incompetenza, concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva quindi istruita documentalmente, nonché a mezzo di prove testimoniali, così come ammesse con ordinanza del 11.1.2022.
3 Esaurita l'istruttoria, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 5.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via preliminare. Sulla eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Treviso, sollevata dall'opponente
è infondata, dovendosi ritenere correttamente adito il Tribunale di Caltagirone, competente per territorio, tenendo a mente il domicilio del venditore-creditore, ossia il convenuto odierno opposto, sig. Controparte_1
A sostegno di tale determinazione soccorre, in primis, lo stesso dato normativo fissato in materia di obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 1182 c.c. comma 3 c.c. a mente del quale l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie deve avvenire nel luogo di residenza del creditore. Parallelamente si deve considerare la specifica disciplina della vendita di beni mobili e, nella specie, quanto previsto dall'art. 1498 comma 3 c.c. secondo cui “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna,
-e il caso di specie deve essere sussunto in tale ipotesi, atteso che non risulta diversamente né in base a specifica pattuizione né in base agli usi- il pagamento si fa al domicilio del venditore.”
Va inoltre rammentato che ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore" (così Cass. 648/2004; cfr. anche Cass. 2361/2007, per cui ai sensi dell'art. 1498
c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).
E vale la pena rammentare che sempre la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito i termini della questione proprio in una vicenda simile a quella per cui si procede, rilevando che “nel caso in esame, pertanto, in cui risulta che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere
l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia il domicilio del venditore. D'altro canto il riferimento operato dal Tribunale di Treviso alla necessità che il credito
4 per il quale si agisce sia liquido non porta ad escludere la competenza del medesimo Tribunale. E' vero, come afferma il Tribunale, che le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 17989/2016, hanno affermato (seguendo l'orientamento più restrittivo) che, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi (quando l'ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico). Nel caso in esame, però, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.) (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 19894 del 2020).
In conclusione, quindi, deve ritenersi che il convenuto – attore in senso sostanziale, come noto – aveva correttamente adito in sede monitoria il Tribunale di Caltagirone, competente per territorio.
Nel merito.
L'opposizione proposta è fondata limitatamente alla prova del pagamento della fattura n. 5/12 di euro
563,80, importo effettivamente pagato dall'opponente in ragione dell'acquisto della merce, come risulta dalla documentazione prodotta.
Nel resto, invece, per le ragioni che si andranno ad esporre, la domanda dell'opponente deve essere rigettata, non essendo stata fornita prova adeguata in merito alle doglianze esposte.
Occorre evidenziare in primo luogo che non può dirsi in contestazione il fatto che tra le parti sussistesse un rapporto contrattuale – ancorchè non cristallizzato in forma scritta – avente ad oggetto la fornitura periodica di agrumi (nella specie di arance) per il periodo dal 2012 al 2014. Né di per sé può dirsi in contestazione il fatto che la merce sia sempre stata materialmente consegnata all'opponente, atteso che semmai ciò che è in contestazione è la circostanza che i beni arrivassero nella quantità e nella qualità pattuita.
Fatta tale premessa, il sig. ha fondato il merito della propria opposizione, Parte_1
lamentando la illegittimità del decreto ingiuntivo, sulla scorta di due principali argomentazioni: da un lato ha eccepito che tutte le fatture ingiunte erano state in verità regolarmente pagate, come attestato dalla documentazione prodotta da cui si evinceva la corresponsione di somme in gran parte corrisposte a titolo di acconti proprio sulle fatture;
dall'altro lato ha rilevato che l'importo risultante dai predetti pagamenti, pari a euro 12.410,00, sebbene inferiore a quello ingiunto dal cugino, doveva comunque considerarsi satisfattivo, tenuto conto che la merce venduta, arrivava periodicamente in parte ammalorata (di solito circa il 10%) e in parte in misura inferiore a quella concordata (anche qui di solito almeno un 10% in meno).
5 Va detto che il convenuto opposto ha confutato le deduzioni dell'opponente, anche a mezzo di documentazione, sostenendo che, in realtà, le prove dei pagamenti depositate dal cugino erano relativi a diverse situazioni debitorie, nella specie, in particolare, alla restituzione di alcune somme prestate dal convenuto stesso. A riprova di ciò, il ha depositato in atti n. 3 cambiali, tutte del medesimo Pt_1
importo di euro 2.282,00 (euro 2.300 oltre a marca da bollo di euro 27,00), emesse tra il gennaio e il marzo del 2015, importo uguale a quello indicato nei 3 assegni prodotti dall'opponente (all. 3, 4, 6 di atto introduttivo) e datati rispettivamente 9.9.2012, 31.10.2012 e 19.7.2013 , che quest'ultimo assume essere stati emessi a titolo di acconto rispetto alle fatture nn. 7, 9 e 10 del 2013.
La medesima identità di un importo così specifico -2.282,00 euro – uguale a quello corrisposto anche nel 2015 (quando già era cessato il rapporto contrattuale tra le parti) in uno alla mancanza di indicazione di alcuna causale da cui potersi inferire che effettivamente questi pagamenti fossero imputati alle fatture, rende a parere di questo Giudice più verosimile che gli stessi fossero stati effettuati in esecuzione di altro rapporto tra le parti, dovendosi altresì evidenziare che vi sono altre somme che risultano corrisposte con il bonifico datato 16.12.2013 che reca la causale “acconto prestito”. In ordine a questo pagamento, la tesi dell'opponente, secondo cui tale versamento sarebbe stato effettuato dallo stesso al cugino non a titolo di parziale restituzione di un prestito, CP_1
bensì al contrario quale somma erogata dallo stesso a titolo di prestito al cugino, Pt_1
chiedendone quindi in questa sede valutarsi la restituzione ovvero comunque la compensazione con le somme portate dalle fatture, è rimasta del tutto sfornita di prova, essendo rimasta labiale e generica la asserzione circa tale rapporto.
L'unico pagamento che reca la causale “acconto fatture” è quello pari ad euro 1.400, eseguito con bonifico in data 7.2.2014. Tuttavia, non essendo stato indicato alcun riferimento alle fatture specifiche cui si riferiva l'acconto, tale documento non può ritenersi inequivocabilmente collegato a una o più delle fatture azionate in sede monitoria, ben potendo essere riferito invece a fatture diverse, nel frattempo poi pagate e dunque non oggetto del presente giudizio.
D'altra parte non può certo trascurarsi la circostanza che l'unica fattura che inequivocabilmente risulta pagata è la n. 5 del 2012 dell'importo di euro 563,80, avendo l'opponente prodotto copia del bonifico del medesimo importo, effettuato in data 21.2.2012 e recante proprio la causale “saldo fatture 5/2012”, ciò comunque anche a riprova del fatto che in verità l'opponente fosse evidentemente uso a indicare con specificità le causali dei pagamenti effettuati.
Peraltro, va detto in ogni caso che tutti i pagamenti prodotti dal , asseritamente Parte_1
ricondotti ad acconti sulle future fatture, non trovano rispondenza rispetto agli importi indicati nelle fatture medesime.
6 Né può trovare comunque condivisione la tesi dell'opponente, secondo il quale i pagamenti effettuati
( di cui, comunque e per quanto detto, non vi è prova che si intendano riferiti alle fatture azionate dall'opposto) erano da considerarsi comunque satisfattivi, tenuto conto delle condizioni effettive in cui la merce perveniva a destinazione, ovverosia in buona parte spesso ammalorata e, in ogni caso, sempre in quantitativi ridotti rispetto a quelli ordinati, per un complessivo 20% in meno della merce attesa in condizioni ottimali.
Ora, in disparte all'esame della prova testimoniale sul punto resa, non può sottacersi la singolare circostanza che tali vizi della merce – tanto più che a dire dell'acquirente, erano costantemente presenti – non siano mai stati denunciati o fatti valere nel corso del pur lungo rapporto contrattuale
(protrattosi per quasi 3 anni) e, in ogni caso, non possono assumere la rilevanza che l'opponente intende in questa sede rilevare, essendo pacificamente decorsi tutti i termini di legge, di decadenza e di prescrizione, fissati dall'art. 1495 c.c.
E d'altra parte, a prescindere dal dato temporale, la portata di tali asseriti vizi della merce appare quantomeno indebolita dalla circostanza – in sé pacifica – che nonostante tali reiterate problematiche della merce sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, il abbia continuato a Parte_1
rifornirsi dal cugino per oltre due anni.
Venendo alla prova testimoniale, resa dalla sig.ra moglie dell'opponente, Testimone_1
occorre in primo luogo rilevare che, sebbene la capacità a testimoniare del coniuge di una delle parti non può dirsi automaticamente inficiata per il sol fatto del legame di parentela, è tuttavia indubbio che la attendibilità delle dichiarazioni rese potrebbe in astratto scontare un fisiologico vulnus e, pertanto, le affermazioni debbono essere quantomeno confortate da una intrinseca specificità e quindi essere opportunamente in questi termini valutate.
Fatta questa doverosa premessa, si deve evidenziare che le dichiarazioni rese dalla sono Tes_1
risultate invero molto generiche, essendosi di fatto la stessa limitata a riferire – senza specifici riferimenti temporali – che in molte occasioni aveva assistito agli scambi telefonici tra il marito e il cugino, durante i quali il primo si lamentava delle condizioni della merce e, in alcune occasioni, essa stessa aveva constatato che parte delle arance erano arrivate ammalorate. Riferiva, in ogni caso, di non aver mai assistito agli accordi specifici sui prezzi, pur rammentando delle lamentele del marito circa il fatto che alcune volte il prezzo praticato era difforme da quello concordato telefonicamente.
Per quanto specificamente attiene alla lamentata difformità dei prezzi rispetto al quantitativo indicato nelle fatture, giova osservare che tali variazioni erano comunque obiettivamente risibili: nella specie, ad esempio, l'opponente ha lamentato che : “le arance tarocco lavorato cal. 9 passavano da euro
7 0,48 al kg della fatt. 05/12 ad euro 0,50 al kg della fatt. 07/2013 a 0,65 al kg della fatt. 10/2013, le arance lavorate cal 8 venivano esposte a 0,58 al kg nella fatt. 05/2012 e venivano prezzate Pt_2
successivamente a 0,60, 0,70 e 0,90 al kg”.
Ciò posto, secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
E' altrettanto vero che , nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo le sole fatture, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire l'unica fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, l'opponente, senza disconoscere né l'esistenza del rapporto contrattuale (anzi in sé pacificamente ammesso) né in sé
l'intervenuta esecuzione dello stesso, si è limitato ad avanzare contestazioni di per sé generiche in ordine ai vizi della merce e, sotto altro profilo, l'intervenuto pagamento delle somme dovute, producendo tuttavia a sostegno di ciò documentazione che, per le ragioni già spiegate, non risulta invero riferibile alle fatture azionate, ad eccezione della fattura n. 5 del 2012, il cui importo andrà pertanto detratto da quello richiesto dall'opposto.
Per tutte le suesposte ragioni, in conclusione, l'opposizione proposta dal sig. va Parte_1
accolta limitatamente alla fattura n. 5 del 2012 azionata in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e riconoscimento in capo all'opposto del diritto ad ottenere il pagamento del residuo credito, pari ad euro 17.737,80.
Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale della opposizione può giustificare una minima compensazione delle spese tra le parti, pari a 1/3.
I restanti 2/3 delle spese vanno invece posti a carico dell'opponente, in ragione del principio della soccombenza. L'ammontare complessivo delle spese del giudizio viene fissato secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte
(considerandosi tutte le fasi).
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 439/2016, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione limitatamente all'importo di euro 563,80, di cui alla fattura n.
5/2012 azionata in sede monitoria;
2. REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 439/2016;
3. CONDANNA l'opponente al pagamento a favore del sig. Parte_1 Controparte_1
per le causali di cui in narrativa, dell'importo di euro 17.737,80, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
4. CONDANNA l'opponente alla rifusione dei 2/3 delle spese del presente giudizio a favore del convenuto, spese che si liquidano per l'intero in complessivi: euro 2.540,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
Iva e Cpa come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle predette spese.
Caltagirone 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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