Trib. Macerata, sentenza 28/05/2025, n. 397
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Sentenza 28 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Macerata dal Giudice dott. Angelica Capotosto, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1 ha contestato il decreto ingiuntivo n. 390/2023, sostenendo la prescrizione del credito e la decadenza del diritto di agire da parte della controparte, in quanto non avrebbe attivato le procedure di recupero nei termini previsti dalla legge. In particolare, Parte_1 ha eccepito che il credito derivante da un contratto di finanziamento era prescritto e che la sua posizione era quella di fideiussore, non di coobbligato.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché la parte opposta non aveva attivato le istanze di recupero entro sei mesi dalla scadenza del debito. La sentenza ha chiarito che l'obbligazione di pagamento era unica e che la prescrizione decorreva dalla scadenza dell'ultima rata, confermando la natura fideiussoria dell'obbligazione assunta da Parte_1. Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato revocato e le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Macerata, sentenza 28/05/2025, n. 397
    Giurisdizione : Trib. Macerata
    Numero : 397
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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