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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1532/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1532/2023 tra Parte_1
e
per essa Controparte_1 Controparte_2
Oggi 28 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. PERARI LEONARDO e l'avv. ANTONINI MARIA LAURA che Parte_1 precisa ote conclusive autorizzate
Per l'avv. ORONZO ALBERTO e l'avv. ORONZO FEDERICA, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Giulio Alocchi che precisa le conclusioni come da note in data 12.05.2025. Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1532/2023 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 PER avv. ANTONINI MARIA LAURA
OPPONENTE contro
p.i. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ORONZO ALBERTO e dell'avv. ORONZO FEDERICA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2023 emesso in data 17.04.2025 dal Tribunale di Macerata in favore della rappresentata da per l'importo di € Controparte_1 Controparte_2
23.707,64 oltre interessi e spese della fase monitoria in forza della obbligazione di pagamento assunta con la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 44293372 del 21.07.2011 per un importo complessivo di euro 6.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 124,00 e del contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011 per un importo complessivo di euro 15.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 299,00. A fondamento della opposizione eccepiva: A) la prescrizione del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011, in quanto il ricorso monitorio era stato depositato in data 23.03.2023 ed il decreto ingiuntivo risultava notificato in data 30.05.2023 e, quindi , oltre il termine di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla missiva in data 29.01.2013 tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
B) la liberazione ex art 1957 c.c. non avendo la opposta agito nei confronti del debitore principale nel termine semestrale decorrente dalle missive del 29.01.2013 e del 29.04.2013 con le quali aveva comunicato la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. A tal fine esponeva che l'obbligazione assunta da essa opponente era di mera garanzia, da ricondurre nell'ambito della previsione della disciplina della fideiussione, non rivestendo essa opponente alcuna posizione all'interno della società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l, siccome evincibile dalla visura storica della predetta società. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere, in accoglimento della presente opposizione: In via preliminare di rito: In caso di pronuncia su richieste di concessione della provvisoria esecutività, disporre la mediazione pagina 2 di 9 obbligatoria, concedendo termine per detto incombente. in via preliminare nel merito: Accertare e dichiarare che il credito di cui al contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011 è prescritto. Sempre nel merito: Accertare e dichiarare che la natura delle obbligazioni assunte dall'opponente nei contratti di finanziamento al consumo azionati è di garante fideiussore. Conseguentemente, accertare e dichiarare la decadenza, in capo a parte opposta, ex art. 1957 c.c., dalla possibilità di agire nei confronti dell'opponente. In ogni caso: Accogliere, quindi, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e comunque di nessun effetto giuridico, per i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 390/2023 opposto, respingendo ogni domanda e pretesa avanzata nei confronti della Sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto. Accertare e Parte_1 dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da a in relazione ai contratti di Parte_1 Controparte_1 finanziamento azionati e, per l'effetto, revocare il de pp : Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa, con riserva di meglio specificare i relativi capitoli e di indicare i relativi testi. Con riserva di modificare e/o integrare domande e conclusioni nei limiti, modalità e termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. salvo aggiungere, variare e meglio precisare. Salvezze istruttorie illimitate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, contestava la eccezione di prescrizione eccependo che il termine decennale decorreva dal 2016 ossia dalla scadenza del termine convenuto per il pagamento dell'ultima rata. Contestava, altresì, la eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. eccependo che la opponente aveva sottoscritto i contratti di prestito nella qualità di coobbligata ex art 1292 c.c. e non di fideiussore. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione: - In via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.” Con ordinanza in data 08.02.2024 veniva respinta la istanza ex art 648 c.p.c. All'udienza del 13.06.2024 veniva constato che la mediazione si era conclusa con esito negativo. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (v. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (v. Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un
pagina 3 di 9 autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, in via monitoria, onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 23.707,64, oltre interessi di mora e spese della fase monitoria in forza della sottoscrizione, nella qualità di coobbligato, unitamente società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l, del contratto di finanziamento n. 44293372 del 21.07.2011 per un importo complessivo di euro 6.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 124,00 e del contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011 per un importo complessivo di euro 15.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 299,00. L'opponente non ha contestato né l'esistenza del contratto di cessione in blocco né la inclusione dei crediti azionati in via monitoria nell'ambito della cessione di talchè la titolarità del credito in capo alla opposta deve ritenersi provata. La opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla esistenza del credito. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la opposta ha prodotto: copia del contratto di finanziamento n. 44293372, sottoscritto in data 21.07.2011 dalla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l con la AGOS nonché da nella qualità di coobbligata, per un importo CP_3 Parte_1 complessivo di eur da restituir sili di euro 124,00; copia del contratto di finanziamento n. 44190660 sottoscritto in data 11.07.2011 dalla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l con la nonché da nella qualità di coobbligata, per un importo Controparte_4 Parte_1 complessivo di euro 15.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 299,00; copia diffide di pagamento e messa in mora, contenenti altresì la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, inviate alla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l e alla opponente in data 29.01.2013 per il contratto n. 44293372 del 21.07.2011 e del 29.01.2013 per il contratto n. 44190660 del giorno 11.07.2011; estratto ex art 50 TUB. L'opponente non ha contestato l'entità del credito complessivo, di talchè lo stesso può ritenersi provato nella misura indicata dall'opposta. Restano da esaminare le eccezioni proposte dall'opponente. L'eccezione di prescrizione relativamente al credito derivante dal contratto di finanziamento n. 44293372, sottoscritto in data 21.07.2011 dalla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l con la
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per un importo complessivo di euro 6.300,00, da restituire in 60 rate mensili di euro 124,00 è CP_4
Al riguardo va rilevato che, come è noto, nel contratto di finanziamento il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798). Si è, in particolare, spiegato che “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è
pagina 4 di 9 ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04, cit.). L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546). Corollario di ciò è che rispetto a tale obbligazione la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nell'affermare che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore (o il fideiussore, in caso di fideiussione solidale), può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass. 2301/2004).
pagina 5 di 9 Ciò vale, beninteso, laddove non sia intervenuto un atto implicante decadenza dal beneficio del termine, giacché in tal caso, ricorrendone i presupposti, è da tale momento che potrà considerarsi scaduta l'obbligazione. Nella specie, dalla documentazione prodotta si evince che con missiva in data 29.04.2013 la parte finanziatrice ha comunicato alla opposta la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine con la conseguenza che a tale data l'intero credito residuo è divenuto immediatamente esigibile e il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere. Ne consegue che alla data del 15.05.2023, di avvenuta notifica ricorso e del decreto ingiuntivo il termine di prescrizione decennale era decorso. Relativamente al contratto di finanziamento n. 44190660 sottoscritto in data 11.07.2011 l'opposta ha invocato l'applicabilità della disciplina della fideiussione, ivi incluso l'art. 1957 c.c., in base al quale il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Tale assunto, però, è stato contestato dalla parte opposta che, a tal fine, ha invocato il testo letterale del contratto, nel quale non si parla di fideiussione e si indica la opponente come "coobbligato", sicché non potrebbe invocare la tutela ex art.1957 c.c. ma dovrebbe applicarsi la disciplina dell'obbligazione solidale passiva ex 1292 c.c. La questione afferisce alla figura del c.d. coobbligato nei contratti di credito al consumo;
pertanto, preliminarmente, pare opportuno analizzare la qualifica assunta dalla opponente nell'ambito del contratto di finanziamento concluso con OS CA e posto a fondamento della pretesa fatta valere dall'odierna opposta in quanto da tale qualifica dipende l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. L'odierna opponente ha sottoscritto il contratto in esame in qualità di “coobbligato” mentre il
“richiedente” è la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l
Parte opponente non ha assunto espressamente la qualifica di garante, pertanto ricorre la necessità di analizzare se abbia assunto veste di beneficiaria del finanziamento e, quindi, sia direttamente tenuta all'adempimento, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., a favore della società finanziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale. Come è noto, l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) (art. 1292 c.c.). Le obbligazioni solidali rientrano, pertanto, nel più ampio genus delle obbligazioni soggettivamente complesse, che si caratterizzano per il fatto che il rapporto obbligatorio, a differenza di quanto accade nello schema tipico dell'obbligazione, intercorre non fra due, ma fra più soggetti, debitori o creditori. Le obbligazioni solidali ne ricalcano essenzialmente la struttura, caratterizzandosi per la presenza di due elementi fondamentali: a) la pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo e b) l'eadem res debita, ovvero l'identità della prestazione dovuta;
non costituisce, invece, requisito dell'obbligazione solidale l'eadem causa obligandi, ovvero l'unicità della fonte da cui deriva il rapporto. In tal modo la nozione di solidarietà descritta dall'art. 1292 c.c. abbraccia casi di obbligazioni soggettivamente complesse sia "ad interesse comune", sia "ad interesse unisoggettivo", tale essendo - in particolare - la solidarietà che connota l'obbligazione del debitore principale e quella del fideiussore: tali obbligazioni, infatti, pur conservando una propria distinta individualità (giacché il debitore è tenuto al pagamento del debito che è prestazione diversa rispetto a quella di garanzia cui è tenuto il fideiussore), rispondono entrambe all'interesse del debitore principale (ovverosia l'adempimento della prestazione dovuta nei confronti del creditore). In ambito contrattuale dunque, l'obbligazione solidale passiva può riscontrarsi in un rapporto negoziale in cui una delle parti ha carattere plurisoggettivo e, quindi, ciascuno dei condebitori è titolare del rapporto medesimo e, come tale, tanto destinatario dei relativi effetti quanto coobbligato alla pagina 6 di 9 controprestazione;
oppure il vincolo solidale può correlare tra loro, in termini di accessorietà, obbligazioni che sorgono da titoli diversi, come appunto quella di garanzia e quella principale, con la conseguenza che il garante non è parte del rapporto da cui sorge tale ultima obbligazione. Tra queste due tipologie non può dirsi, quindi, configurabile quel tertium genus - cui sembra alludere la difesa di parte opposta - per cui un certo soggetto assumerebbe quella qualità ibrida di coobbligato caratterizzata dall'essere né parte del contratto principale e, quindi, titolare dei relativi effetti, né garante in senso proprio e, ciononostante, comunque tenuto alla prestazione prevista dal contratto principale. Inoltre, contrapponendo il “coobbligato” al “fideiussore”, parte opposta opera un confronto tra termini eterogenei: il primo qualifica la natura dell'obbligazione (solidale), mentre il secondo individua il negozio giuridico (fideiussione) da cui può discendere il vincolo della solidarietà passiva. In altri termini, il coobbligato è tale o perché parte del rapporto plurisoggettivo principale o perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui (scaturente dal diverso rapporto principale). Tale ultima eventualità è quella che caratterizza, per l'appunto, la fideiussione;
come noto, dalla definizione di fideiussore contenuta all'art. 1936 c.c. si ricava che la fideiussione è quel rapporto obbligatorio, che generalmente trova la sua fonte in un contratto, ma che può discendere anche da un atto unilaterale, da un titolo giudiziale o dalla legge, in virtù del quale il fideiussore assume l'obbligo nei confronti del creditore di adempiere l'obbligazione del debitore, aggiungendo la propria responsabilità a quella di quest'ultimo. Quanto alla forma di tale manifestazione di volontà, benché l'art. 1937 c.c. espressamente preveda che "la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa", secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ciò non implica la necessaria osservanza di una determinata forma: basta che sia palesata una volontà sicura ed inequivoca di volersi obbligare (Cass. n. 3628/2016); inoltre, non è necessario che compaia espressamente il termine fideiussione: l'animus fideiubendi si deduce dal complesso delle espressioni usate e dal comportamento delle parti. Infine, l'effetto che la fideiussione produce è la responsabilità solidale, nei confronti del creditore, del debitore principale e del suo fideiussore;
l'art. 1944, co. 1 c.c., infatti, stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. In quanto solidale, l'obbligazione del fideiussore non ha di regola carattere sussidiario, nel senso che il creditore può rivolgersi indifferentemente al debitore o al fideiussore per esigere il pagamento della prestazione (ferma restando la possibilità di pattuire il beneficium ordinis oppure il beneficium excussionis). Invero, è senz'altro possibile che le parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma. Tuttavia, affinché ciò avvenga, non è certamente sufficiente chiamare il garante “coobbligato” (e nei modelli contrattuali utilizzati contrapporre il “coobligato” al “fideiussore”), dal momento che, come già detto, il fideiussore è senz'altro un coobbligato. Affinché la garanzia personale sia atipica, è necessario che i contraenti deroghino alle norme che caratterizzano la fideiussione e, segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c. (cfr. Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9862, nella cui parte motiva si può leggere: “la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione [art. 1957], non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo clausola incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.”). Ebbene nella presente fattispecie, in assenza di dati letterali inequivoci, l'interpretazione complessiva del contratto - effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt 1362 e ss c.c. - induce a differenziare la posizione dell'odierna opponente rispetto a quella del “richiedente”, quale effettivo beneficiario esclusivo del finanziamento. Più precisamente tale conclusione può trarsi dai seguenti elementi: 1) il soggetto richiedente il finanziamento personale è la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l, mentre Parte_1 in proprio è qualificata in termini di "coobbligato"; 2) le sottoscrizioni apposte da n Parte_1 proprio riguardano solamente il trattamento dei dati personali e il fronte ) diversamente, solo la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l ha sottoscritto la pagina 7 di 9 sezione relativa alle modalità di rimborso, con rilascio dell'autorizzazione permanente all'addebito delle rate sul conto corrente indicato;
4) ancora, solo la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l ha sottoscritto le condizioni generali di contratto nella loro interezza (doc. 4 fasc. monitorio). In particolare, sono le due circostanze di fatto da ultimo richiamate ad assumere carattere determinante ai fini del discernimento della natura giuridica dell'obbligazione assunta da in Parte_2 proprio: è, infatti, l'erogazione della somma oggetto dell'originario finanziamento ad individuare il beneficiario degli effetti del contratto de quo e, conseguentemente, il soggetto tenuto - in via principale - alla restituzione rateale della stessa. Analogo rilievo non può essere attribuito, invece, alla sottoscrizione, da parte del medesimo opponente, della richiesta di finanziamento in uno con il richiedente principale: la sede unica delle due sottoscrizioni, infatti, non può che dipendere dalla circostanza che unico è il documento contrattuale dal quale sorgono gli obblighi del "richiedente" e del "coobbligato". Infatti, deve ritenersi che, ai fini della distinzione tra obbligo solidale per unicità o diversità del titolo, sia del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in un atto diverso da quello principale oppure sia contenuta nell'ambito di quello stesso documento, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, se non può essere considerata parte del contratto nei termini sopra Parte_1 chiariti, l'obb assunto non può che essere quella di garanzia;
e tale garanzia non può che essere qualificabile, in particolare, in termini di fideiussione. Invero, deve escludersi la qualificazione della stessa quale garanzia personale atipica, dal momento che dalla lettura del contratto non emerge alcuna clausola contrattuale con cui le parti, nel regolare la posizione del “coobbligato”, abbiano manifestato la volontà di derogare alle norme codicistiche che disciplinano la fideiussione. La qualificazione dell'obbligazione assunta dall'opponente in termini di fideiussione comporta la conseguente applicazione della relativa disciplina, che non risulta nella fattispecie derogata da diversa volontà pattizia. Ciò posto, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è fondata. Come noto, ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che, quindi, è senz'altro applicabile. Al riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'istanza del creditore nei confronti del debitore deve essere necessariamente "giudiziale" e, cioè, concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso, cfr. Cass. 16041/2016 e Cass. 1724/2016). Non è, invece, sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore di adempiere alla propria obbligazione. Infine, ai sensi della medesima disposizione, il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve anche coltivare con diligenza. Lo scopo della disposizione in commento è quello di incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga esposto all'escussione della garanzia per un tempo potenzialmente indefinito. Nel caso di specie, l'originaria controparte contrattuale, ha inviato a Controparte_5 Parte_1 e alla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l raccomandata a/r contenete diffida ad
[...]
e e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine datata 29.01.2013. (v. doc. 8 fasc. monitorio).
Pertanto, considerato che l'obbligazione del debitore principale è scaduta alla data di formazione della diffida in questione, i sei mesi di cui alla norma sopra esaminata risultano ampiamente decorsi alla data di avvenuta notifica (15.05.2023) del ricorso e del decreto ingiuntivo da parte della cessionaria del credito, odierna opposta. La opposta è, pertanto, decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore opponente non avendo rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorrente nel Parte_1
pagina 8 di 9 caso di specie dalla notifica della missiva con la quale è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, 145,50 per rimborso delle spese vive, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1532/2023 tra Parte_1
e
per essa Controparte_1 Controparte_2
Oggi 28 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. PERARI LEONARDO e l'avv. ANTONINI MARIA LAURA che Parte_1 precisa ote conclusive autorizzate
Per l'avv. ORONZO ALBERTO e l'avv. ORONZO FEDERICA, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Giulio Alocchi che precisa le conclusioni come da note in data 12.05.2025. Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1532/2023 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 PER avv. ANTONINI MARIA LAURA
OPPONENTE contro
p.i. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ORONZO ALBERTO e dell'avv. ORONZO FEDERICA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2023 emesso in data 17.04.2025 dal Tribunale di Macerata in favore della rappresentata da per l'importo di € Controparte_1 Controparte_2
23.707,64 oltre interessi e spese della fase monitoria in forza della obbligazione di pagamento assunta con la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 44293372 del 21.07.2011 per un importo complessivo di euro 6.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 124,00 e del contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011 per un importo complessivo di euro 15.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 299,00. A fondamento della opposizione eccepiva: A) la prescrizione del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011, in quanto il ricorso monitorio era stato depositato in data 23.03.2023 ed il decreto ingiuntivo risultava notificato in data 30.05.2023 e, quindi , oltre il termine di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla missiva in data 29.01.2013 tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
B) la liberazione ex art 1957 c.c. non avendo la opposta agito nei confronti del debitore principale nel termine semestrale decorrente dalle missive del 29.01.2013 e del 29.04.2013 con le quali aveva comunicato la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. A tal fine esponeva che l'obbligazione assunta da essa opponente era di mera garanzia, da ricondurre nell'ambito della previsione della disciplina della fideiussione, non rivestendo essa opponente alcuna posizione all'interno della società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l, siccome evincibile dalla visura storica della predetta società. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere, in accoglimento della presente opposizione: In via preliminare di rito: In caso di pronuncia su richieste di concessione della provvisoria esecutività, disporre la mediazione pagina 2 di 9 obbligatoria, concedendo termine per detto incombente. in via preliminare nel merito: Accertare e dichiarare che il credito di cui al contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011 è prescritto. Sempre nel merito: Accertare e dichiarare che la natura delle obbligazioni assunte dall'opponente nei contratti di finanziamento al consumo azionati è di garante fideiussore. Conseguentemente, accertare e dichiarare la decadenza, in capo a parte opposta, ex art. 1957 c.c., dalla possibilità di agire nei confronti dell'opponente. In ogni caso: Accogliere, quindi, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e comunque di nessun effetto giuridico, per i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 390/2023 opposto, respingendo ogni domanda e pretesa avanzata nei confronti della Sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto. Accertare e Parte_1 dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da a in relazione ai contratti di Parte_1 Controparte_1 finanziamento azionati e, per l'effetto, revocare il de pp : Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa, con riserva di meglio specificare i relativi capitoli e di indicare i relativi testi. Con riserva di modificare e/o integrare domande e conclusioni nei limiti, modalità e termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. salvo aggiungere, variare e meglio precisare. Salvezze istruttorie illimitate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, contestava la eccezione di prescrizione eccependo che il termine decennale decorreva dal 2016 ossia dalla scadenza del termine convenuto per il pagamento dell'ultima rata. Contestava, altresì, la eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. eccependo che la opponente aveva sottoscritto i contratti di prestito nella qualità di coobbligata ex art 1292 c.c. e non di fideiussore. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione: - In via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.” Con ordinanza in data 08.02.2024 veniva respinta la istanza ex art 648 c.p.c. All'udienza del 13.06.2024 veniva constato che la mediazione si era conclusa con esito negativo. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (v. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (v. Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un
pagina 3 di 9 autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, in via monitoria, onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 23.707,64, oltre interessi di mora e spese della fase monitoria in forza della sottoscrizione, nella qualità di coobbligato, unitamente società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l, del contratto di finanziamento n. 44293372 del 21.07.2011 per un importo complessivo di euro 6.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 124,00 e del contratto di finanziamento n. 44190660 del 11.07.2011 per un importo complessivo di euro 15.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 299,00. L'opponente non ha contestato né l'esistenza del contratto di cessione in blocco né la inclusione dei crediti azionati in via monitoria nell'ambito della cessione di talchè la titolarità del credito in capo alla opposta deve ritenersi provata. La opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla esistenza del credito. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la opposta ha prodotto: copia del contratto di finanziamento n. 44293372, sottoscritto in data 21.07.2011 dalla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l con la AGOS nonché da nella qualità di coobbligata, per un importo CP_3 Parte_1 complessivo di eur da restituir sili di euro 124,00; copia del contratto di finanziamento n. 44190660 sottoscritto in data 11.07.2011 dalla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l con la nonché da nella qualità di coobbligata, per un importo Controparte_4 Parte_1 complessivo di euro 15.300,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 299,00; copia diffide di pagamento e messa in mora, contenenti altresì la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, inviate alla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l e alla opponente in data 29.01.2013 per il contratto n. 44293372 del 21.07.2011 e del 29.01.2013 per il contratto n. 44190660 del giorno 11.07.2011; estratto ex art 50 TUB. L'opponente non ha contestato l'entità del credito complessivo, di talchè lo stesso può ritenersi provato nella misura indicata dall'opposta. Restano da esaminare le eccezioni proposte dall'opponente. L'eccezione di prescrizione relativamente al credito derivante dal contratto di finanziamento n. 44293372, sottoscritto in data 21.07.2011 dalla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l con la
[...]
per un importo complessivo di euro 6.300,00, da restituire in 60 rate mensili di euro 124,00 è CP_4
Al riguardo va rilevato che, come è noto, nel contratto di finanziamento il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798). Si è, in particolare, spiegato che “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è
pagina 4 di 9 ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04, cit.). L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546). Corollario di ciò è che rispetto a tale obbligazione la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nell'affermare che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore (o il fideiussore, in caso di fideiussione solidale), può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass. 2301/2004).
pagina 5 di 9 Ciò vale, beninteso, laddove non sia intervenuto un atto implicante decadenza dal beneficio del termine, giacché in tal caso, ricorrendone i presupposti, è da tale momento che potrà considerarsi scaduta l'obbligazione. Nella specie, dalla documentazione prodotta si evince che con missiva in data 29.04.2013 la parte finanziatrice ha comunicato alla opposta la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine con la conseguenza che a tale data l'intero credito residuo è divenuto immediatamente esigibile e il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere. Ne consegue che alla data del 15.05.2023, di avvenuta notifica ricorso e del decreto ingiuntivo il termine di prescrizione decennale era decorso. Relativamente al contratto di finanziamento n. 44190660 sottoscritto in data 11.07.2011 l'opposta ha invocato l'applicabilità della disciplina della fideiussione, ivi incluso l'art. 1957 c.c., in base al quale il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Tale assunto, però, è stato contestato dalla parte opposta che, a tal fine, ha invocato il testo letterale del contratto, nel quale non si parla di fideiussione e si indica la opponente come "coobbligato", sicché non potrebbe invocare la tutela ex art.1957 c.c. ma dovrebbe applicarsi la disciplina dell'obbligazione solidale passiva ex 1292 c.c. La questione afferisce alla figura del c.d. coobbligato nei contratti di credito al consumo;
pertanto, preliminarmente, pare opportuno analizzare la qualifica assunta dalla opponente nell'ambito del contratto di finanziamento concluso con OS CA e posto a fondamento della pretesa fatta valere dall'odierna opposta in quanto da tale qualifica dipende l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. L'odierna opponente ha sottoscritto il contratto in esame in qualità di “coobbligato” mentre il
“richiedente” è la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l
Parte opponente non ha assunto espressamente la qualifica di garante, pertanto ricorre la necessità di analizzare se abbia assunto veste di beneficiaria del finanziamento e, quindi, sia direttamente tenuta all'adempimento, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., a favore della società finanziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale. Come è noto, l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) (art. 1292 c.c.). Le obbligazioni solidali rientrano, pertanto, nel più ampio genus delle obbligazioni soggettivamente complesse, che si caratterizzano per il fatto che il rapporto obbligatorio, a differenza di quanto accade nello schema tipico dell'obbligazione, intercorre non fra due, ma fra più soggetti, debitori o creditori. Le obbligazioni solidali ne ricalcano essenzialmente la struttura, caratterizzandosi per la presenza di due elementi fondamentali: a) la pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo e b) l'eadem res debita, ovvero l'identità della prestazione dovuta;
non costituisce, invece, requisito dell'obbligazione solidale l'eadem causa obligandi, ovvero l'unicità della fonte da cui deriva il rapporto. In tal modo la nozione di solidarietà descritta dall'art. 1292 c.c. abbraccia casi di obbligazioni soggettivamente complesse sia "ad interesse comune", sia "ad interesse unisoggettivo", tale essendo - in particolare - la solidarietà che connota l'obbligazione del debitore principale e quella del fideiussore: tali obbligazioni, infatti, pur conservando una propria distinta individualità (giacché il debitore è tenuto al pagamento del debito che è prestazione diversa rispetto a quella di garanzia cui è tenuto il fideiussore), rispondono entrambe all'interesse del debitore principale (ovverosia l'adempimento della prestazione dovuta nei confronti del creditore). In ambito contrattuale dunque, l'obbligazione solidale passiva può riscontrarsi in un rapporto negoziale in cui una delle parti ha carattere plurisoggettivo e, quindi, ciascuno dei condebitori è titolare del rapporto medesimo e, come tale, tanto destinatario dei relativi effetti quanto coobbligato alla pagina 6 di 9 controprestazione;
oppure il vincolo solidale può correlare tra loro, in termini di accessorietà, obbligazioni che sorgono da titoli diversi, come appunto quella di garanzia e quella principale, con la conseguenza che il garante non è parte del rapporto da cui sorge tale ultima obbligazione. Tra queste due tipologie non può dirsi, quindi, configurabile quel tertium genus - cui sembra alludere la difesa di parte opposta - per cui un certo soggetto assumerebbe quella qualità ibrida di coobbligato caratterizzata dall'essere né parte del contratto principale e, quindi, titolare dei relativi effetti, né garante in senso proprio e, ciononostante, comunque tenuto alla prestazione prevista dal contratto principale. Inoltre, contrapponendo il “coobbligato” al “fideiussore”, parte opposta opera un confronto tra termini eterogenei: il primo qualifica la natura dell'obbligazione (solidale), mentre il secondo individua il negozio giuridico (fideiussione) da cui può discendere il vincolo della solidarietà passiva. In altri termini, il coobbligato è tale o perché parte del rapporto plurisoggettivo principale o perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui (scaturente dal diverso rapporto principale). Tale ultima eventualità è quella che caratterizza, per l'appunto, la fideiussione;
come noto, dalla definizione di fideiussore contenuta all'art. 1936 c.c. si ricava che la fideiussione è quel rapporto obbligatorio, che generalmente trova la sua fonte in un contratto, ma che può discendere anche da un atto unilaterale, da un titolo giudiziale o dalla legge, in virtù del quale il fideiussore assume l'obbligo nei confronti del creditore di adempiere l'obbligazione del debitore, aggiungendo la propria responsabilità a quella di quest'ultimo. Quanto alla forma di tale manifestazione di volontà, benché l'art. 1937 c.c. espressamente preveda che "la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa", secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ciò non implica la necessaria osservanza di una determinata forma: basta che sia palesata una volontà sicura ed inequivoca di volersi obbligare (Cass. n. 3628/2016); inoltre, non è necessario che compaia espressamente il termine fideiussione: l'animus fideiubendi si deduce dal complesso delle espressioni usate e dal comportamento delle parti. Infine, l'effetto che la fideiussione produce è la responsabilità solidale, nei confronti del creditore, del debitore principale e del suo fideiussore;
l'art. 1944, co. 1 c.c., infatti, stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. In quanto solidale, l'obbligazione del fideiussore non ha di regola carattere sussidiario, nel senso che il creditore può rivolgersi indifferentemente al debitore o al fideiussore per esigere il pagamento della prestazione (ferma restando la possibilità di pattuire il beneficium ordinis oppure il beneficium excussionis). Invero, è senz'altro possibile che le parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma. Tuttavia, affinché ciò avvenga, non è certamente sufficiente chiamare il garante “coobbligato” (e nei modelli contrattuali utilizzati contrapporre il “coobligato” al “fideiussore”), dal momento che, come già detto, il fideiussore è senz'altro un coobbligato. Affinché la garanzia personale sia atipica, è necessario che i contraenti deroghino alle norme che caratterizzano la fideiussione e, segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c. (cfr. Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9862, nella cui parte motiva si può leggere: “la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione [art. 1957], non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo clausola incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.”). Ebbene nella presente fattispecie, in assenza di dati letterali inequivoci, l'interpretazione complessiva del contratto - effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt 1362 e ss c.c. - induce a differenziare la posizione dell'odierna opponente rispetto a quella del “richiedente”, quale effettivo beneficiario esclusivo del finanziamento. Più precisamente tale conclusione può trarsi dai seguenti elementi: 1) il soggetto richiedente il finanziamento personale è la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l, mentre Parte_1 in proprio è qualificata in termini di "coobbligato"; 2) le sottoscrizioni apposte da n Parte_1 proprio riguardano solamente il trattamento dei dati personali e il fronte ) diversamente, solo la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l ha sottoscritto la pagina 7 di 9 sezione relativa alle modalità di rimborso, con rilascio dell'autorizzazione permanente all'addebito delle rate sul conto corrente indicato;
4) ancora, solo la società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l ha sottoscritto le condizioni generali di contratto nella loro interezza (doc. 4 fasc. monitorio). In particolare, sono le due circostanze di fatto da ultimo richiamate ad assumere carattere determinante ai fini del discernimento della natura giuridica dell'obbligazione assunta da in Parte_2 proprio: è, infatti, l'erogazione della somma oggetto dell'originario finanziamento ad individuare il beneficiario degli effetti del contratto de quo e, conseguentemente, il soggetto tenuto - in via principale - alla restituzione rateale della stessa. Analogo rilievo non può essere attribuito, invece, alla sottoscrizione, da parte del medesimo opponente, della richiesta di finanziamento in uno con il richiedente principale: la sede unica delle due sottoscrizioni, infatti, non può che dipendere dalla circostanza che unico è il documento contrattuale dal quale sorgono gli obblighi del "richiedente" e del "coobbligato". Infatti, deve ritenersi che, ai fini della distinzione tra obbligo solidale per unicità o diversità del titolo, sia del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in un atto diverso da quello principale oppure sia contenuta nell'ambito di quello stesso documento, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, se non può essere considerata parte del contratto nei termini sopra Parte_1 chiariti, l'obb assunto non può che essere quella di garanzia;
e tale garanzia non può che essere qualificabile, in particolare, in termini di fideiussione. Invero, deve escludersi la qualificazione della stessa quale garanzia personale atipica, dal momento che dalla lettura del contratto non emerge alcuna clausola contrattuale con cui le parti, nel regolare la posizione del “coobbligato”, abbiano manifestato la volontà di derogare alle norme codicistiche che disciplinano la fideiussione. La qualificazione dell'obbligazione assunta dall'opponente in termini di fideiussione comporta la conseguente applicazione della relativa disciplina, che non risulta nella fattispecie derogata da diversa volontà pattizia. Ciò posto, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è fondata. Come noto, ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che, quindi, è senz'altro applicabile. Al riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'istanza del creditore nei confronti del debitore deve essere necessariamente "giudiziale" e, cioè, concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso, cfr. Cass. 16041/2016 e Cass. 1724/2016). Non è, invece, sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore di adempiere alla propria obbligazione. Infine, ai sensi della medesima disposizione, il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve anche coltivare con diligenza. Lo scopo della disposizione in commento è quello di incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga esposto all'escussione della garanzia per un tempo potenzialmente indefinito. Nel caso di specie, l'originaria controparte contrattuale, ha inviato a Controparte_5 Parte_1 e alla società Aziende Agricole Fattorie Subrizi S.r.l raccomandata a/r contenete diffida ad
[...]
e e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine datata 29.01.2013. (v. doc. 8 fasc. monitorio).
Pertanto, considerato che l'obbligazione del debitore principale è scaduta alla data di formazione della diffida in questione, i sei mesi di cui alla norma sopra esaminata risultano ampiamente decorsi alla data di avvenuta notifica (15.05.2023) del ricorso e del decreto ingiuntivo da parte della cessionaria del credito, odierna opposta. La opposta è, pertanto, decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore opponente non avendo rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorrente nel Parte_1
pagina 8 di 9 caso di specie dalla notifica della missiva con la quale è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, 145,50 per rimborso delle spese vive, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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