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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del CE dott.ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1217 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...], il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Licata, il 24 dicembre 1962, rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Vecchio, giusta procura in atti attori contro nata a [...], il [...] e nata Controparte_1 Controparte_2
a Licata il 2 febbraio 1969, rappresentate e difese dall'avv. Maria Ballacchino, giusta procura in atti
Convenute
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver acquistato in data 17 maggio 2019 un
[...]
appezzamento di terreno, sito in Licata, in c/da San Cataldo-Stagnone ( identificato in catasto al foglio 99, part. 304), il cui accesso sarebbe possibile attraversando una porzione di strada di proprietà di e Controparte_1
( in catasto al foglio 99, part. 82 e 276), hanno convenuto Controparte_2
in giudizio queste ultime, al fine di ottenere la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore del proprio fondo e a carico del fondo di proprietà delle convenute o, in alternativa, la declaratoria di esistenza o costituzione della servitù di passaggio per destinazione del buon padre di famiglia ovvero la declaratoria o costituzione di una servitù trascritta o acquistata per usucapione, ritenendo che in caso di costituzione di servitù
l'indennità dovuta sia pari a € 2000,00 o ad altra somma, con ordine al
Conservatore di trascrivere la sentenza.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che sin dal 1965 l'accesso alla particella in questione ( 304) sarebbe avvenuto attraversando una piccola porzione di strada ( foglio 99, partt.82 e 276) a partire dalla strada provinciale n. 38, proprio nel tratto di strada, dove vi è una curva a gomito denominata
“ ”, per circa 50 m in lunghezza e per 4 metri di larghezza. così Parte_3
come risulterebbe dall'atto di vendita del 30 dicembre 1965, con il quale
( dante causa delle convenute) avrebbe ceduto ai Persona_1
dante causa degli attori la particella 304, riconoscendo la servitù di passaggio sulla porzione in questione, aggiungendo, inoltre, che allo stato detto passaggio sarebbe necessario, atteso che, a causa della frana che avrebbe interessato la strada comunale “ Montagna” e la strada “ Donna Vannina”, il cui transito sarebbe stato vietato, giusta ordinanza sindacale n. 384 del 29 novembre 2016, le particelle 1217 e 1218 di proprietà attrice diverrebbero fondi interclusi, se non si consentisse il passaggio in favore della part. 304. Ancora, i medesimi attori hanno rappresentato che la servitù in questione sarebbe sorta per destinazione del padre di famiglia, in quanto in origine l'intero appezzamento di terreno sarebbe appartenuto a un unico proprietario
, il quale avrebbe destinato il passaggio sulle particelle 82 e Persona_2
276 in favore della particella 304, evidenziando che detto passaggio sarebbe stato sempre esistente e visibile e che, al di là che lo stesso sarebbe contenuto nell'atto del 1965, trascritto, sarebbe stato in ogni caso usucapito per via del possesso pacifico dello stesso da parte dei danti causa degli attori.
Con comparsa di costituzione e riposta, depositata il 24 settembre 2020,
e hanno contestato la domanda, Controparte_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto, eccependo l'inesistenza della servitù di passaggio descritta nell'atto di vendita del 1965 ed evidenziando che il passaggio richiesto da parte attrice sarebbe stato realizzato nel 1969 dalla madre delle convenute, che l'avrebbero utilizzato ininterrottamente in via esclusiva.
La causa, istruita con produzione documentale, con l'espletamento delle prove orali e della ctu tecnica, all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, giova qualificare correttamente la domande degli attori, tenuto conto delle allegazioni di cui all'atto di citazione e delle precisazioni di cui alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, ritenendo che i medesimi abbiano proposto sia un'azione confessoria della servitù, con la quale è stata dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù convenzionale ed essendo stato anche dedotto un acquisto per usucapione, sia l'azione, disciplinata in via generale dall'art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione.
Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati.
Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva, solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.
Tanto premesso e venendo a esaminare la prima delle azioni indicate, si rileva che l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014) senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto di una servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5396 del 06/11/1985)
Ciò debitamente premesso, risulta dalla documentazione in atti che gli attori sono proprietari di un appezzamento di terreno sito in Licata, in c/da
San Cataldo Stagnone, esteso trentasei are, identificato in catasto al foglio 99, part. 304, 305 e 306 e risultano titolari dell'accesso al terreno attraverso una stradella costituita nelle particelle 82, 83, 276 del foglio 99 di proprietà
[...]
e ( cfr. atto di vendita del 17 maggio 2019, in cui CP_1 Controparte_2
si legge testualmente : “In particolare, precisa la parte venditrice che l'accesso al terreno sopra descritto avviene attraverso una stradella, costituita dalle particelle 82,535,83 e 276 del foglio 99 di proprietà di e ”). Controparte_2 Controparte_1
Inoltre, è emerso documentalmente che con precedente atto di compravendita del 1965 aveva trasferito a e Persona_1 CP_3
in (danti causa dei venditori del contratto del 2019) Persona_3 Per_4
la proprietà sul fondo identificato in catasto alla part. 304, stabilendo che: “La signora CE e la signora accederanno alla terra acquistata attraverso la Per_3
stradella privata del venditore che si inizia dalla strada panoramica fino ad arrivare all'inizio della quota acquistata dalla signora CE: stradella che si svolge a limite con la proprietà di ( cfr. atto di compravendita del 30 dicembre 1965, Controparte_4
trascritto il 2 febbraio 1966 reg. n. 2337, part. N. 2186(.
Dunque, è evidente che il titolo, rappresentato dal rogito notarile del 17 maggio 2019, menziona espressamente la servitù di passaggio in favore della part. 304 e a carico delle particelle 82, 535, 83 e 276 di proprietà delle convenute, costituita convenzionalmente con contratto del 1965, debitamente trascritto.
Sulla base della mera interpretazione letterale del suddetto contratto del
1965, dunque, traspare la costituzione di una servitù, volta a garantire l'accesso al fondo dominante ( part. 304).
Peraltro, il ctu, incaricato nel corso del giudizio, ha accertato che la stradella di accesso alle particelle 304-305 e 306 del rogito del 2019 coincide con la stradella descritta nel rogito del 1965 ( cfr. Relazione integrativa del 28 ottobre 2023).
Vale la pena osservare, a proposito della costituzione della servitù contenuta inequivocabilmente nell'atto del 1965, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è sufficiente che il fondo dominante ed il fondo servente siano desumibili dal contesto dell'atto costitutivo della servitù prediale (vedi in tal senso Cass. n. 14711/2019), mentre si ritiene necessaria la menzione della servitù prediale nell'atto di acquisto dell'acquirente del fondo servente solo nel caso di mancata trascrizione del titolo costitutivo della servitù (vedi in tal senso Cass. n. 13817/2019; Cass. n. 1798/2019), ,,enzione, tuttavia, nel caso di specie esistente.
Infine, va aggiunto che, quand'anche fosse mancata la menzione della servitù nell'atto di acquisto dell'attrice, il diritto sorto in base all'atto precedente non sarebbe estinto.
L'acquirente del fondo dominante, infatti, non perde la titolarità della servitù esistente a favore del fondo medesimo solo perchè questa non è menzionata nell'atto di acquisto di esso. La servitù, essendo una qualitas fundi, si trasferisce col fondo a meno che non vi sia espressa esclusione.
Neppure sarebbe rilevante l'eventuale mancata menzione della servitù nell'atto di acquisto del fondo servente da parte della convenute.
La costante giurisprudenza di legittimità ritiene opponibile la servitù in base alla semplice trascrizione del primo atto (titolo) che la costituisce sul fondo servente (il quale si trasferisce con la servitù). Ed, invero, la servitù, oltre ad essere un diritto reale opponibile erga omnes, annovera tra le sue caratteristiche quella della inerenza al fondo che comporta il diritto di seguito. E l'inerenza si ravvisa sia dal lato passivo, nel senso che la servitù segue il fondo servente presso qualsiasi proprietario di esso e sia dal lato attivo, nel senso che il corrispettivo contenuto di vantaggio è inseparabile dal fondo dominante a prescindere dalla vicende della titolarità di esso.
In definitiva, in base al principio c.d. dalla ambulatorietà della servitù, con il valido trasferimento del fondo dominante si trasferiscono anche le servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla è stabilito nel relativo atto, e l'acquirente del fondo servente, una volta che sia stato trascritto l'atto originario con il quale è stata su di esso costituita la servitù, riceve il fondo medesimo col peso ad essa inerente, essendo la menzione delle servitù necessaria nel solo caso in cui il titolo non sia stato a suo tempo trascritto (ex multis: Cass. n. 17301/2006 già citata;
Cass. n. 2004/67; Cass.
4457/84; Cass. 5686/85; Cass. 9232/91; Cass. 6680/95).
Ancora, va detto che, contrariamente da quanto sostenuto dalle convenute, la stradella descritta nei suddetti atti è stata realizzata, atteso che il medesimo ctu ha evidenziato che la stessa esiste ed è visibile, ma che tra la stessa il fondo di proprietà degli attori è attualmente presente una recinzione, precisando che la mancata realizzazione in sè non sarebbe stata causa estintiva od ostativa del sorgere della servitù costituita pattiziamente ( cfr. Cass. n.
17301/2006).
Acclarata l'esistenza di una servitù prediale convenzionale, occorre esaminare l'eccezione di estinzione per il mancato uso ventennale sollevata dalle convenute.
A tal proposito, va premesso, sul piano sistematico, che l'onere della prova di un fatto estintivo grava, alla luce del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., in capo a colui che lo eccepisca.
In particolare, in tema di prescrizione delle servitù prediali (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una c.d. eccezione in senso stretto
(art. 2939 c.c.), la prova dei fatti sui cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma
2, c.c.) deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata almeno per un ventennio (Cass., Sez. 2,
Sent. 6647 del 1991; Cass., Sez. 2, Sent. 11054 del 2022).
Va, altresì, precisato che, vertendo la controversia in esame sulla esistenza di una servitù di passaggio di natura convenzionale, a venire in rilievo è, di conseguenza, l'asserita estinzione di una servitù non apparente (il requisito della apparenza rilevando solo in caso di usucapione e destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1061 c.c.) e discontinua, per la quale, quindi, non può avere alcun rilievo il criterio della visibilità delle opere nei confronti del fondo servente, ben potendo la servitù essere esercitata, ai fini della sua conservazione, anche in modo discontinuo e non apparente, se la situazione dei luoghi lo consente (Cass. n. 26636 del 2011).
L'estinzione della servitù di passaggio per non uso ventennale, quindi, non può essere la mera conseguenza di un transito sporadico o della perdita di visibilità del tratto posto sul fondo servente sul quale la servitù è esercitata;
né la sporadicità del relativo esercizio può denotare che questo si sia verificato per mera tolleranza, costituendo, invece, espressione di un potere di fatto sulla cosa per le esigenze del fondo dominante.
Ogni episodio di transito, in definitiva, è idoneo ad interrompere la decorrenza della prescrizione estintiva. Tanto premesso, alla luce dei principi suesposti, va disattesa l'eccezione di prescrizione.
Invero, dall'esame della istruttoria espletata e, in particolare, dall'analisi delle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla parte attrice è emerso come i dante causa degli attori, i personalmente o per tramite di operai, Per_4
abbiano esercitato positivamente la servitù di passaggio per cui è causa (cfr. verbale di udienza del 10 maggio 2024, esame di : “ lungo questa CP_5
strada passavano anche i con la macchina e venivano a raccogliere le mandorle”; Per_4
esame di : “ sì, confermo. Preciso, peraltro, che la particella 304 era Parte_4
di esclusiva proprietà di mia madre, mentre le altre particelle, dopo la morte di mia nonna, erano in comproprietà di mia madre e di mio zio;
Persona_3 Persona_5
sub 2: “sì, confermo che avendo ereditato il suddetto terreno io mi occupavo annualmente della raccolta delle mandorle, sino a quando è stato possibile, essendo poi gli alberi deperiti.
Ad ogni modo, anche dopo questo periodo noi continuavamo a recarci periodicamente sui luoghi e ad occuparci della gestione del terreno (tagliafuoco, etc.); … raccolta delle mandorle
e anche degli ulivi è avvenuta fino intorno agli anni 2000, ma ribadisco che ho continuato anche dopo a recarmi sui fondi per le attività di gestione di cui ho poc'anzi parlato e ho attraversato questa stradella e nessuno ha mai fatto questioni”; cfr. verbale di udienza del 15 novembre 2024, esame di “ vero, Persona_6
soprattutto d'estate andavo a controllare il terreno e mia cugina faceva lo staglia fuoco e andavo a controllare com'era la situazione e attraversavo questa Stradella”).
In particolare, i predetti testi hanno reso dichiarazioni (circoscritte e dettagliate sul versante contenutistico) tali da non indurre a dubitare della loro credibilità ed attendibilità.
Dette dichiarazioni non risultano smentite da circostanze di segno opposto, né dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che non hanno escluso che i dante causa degli attori per il periodo antecedente al ventennio abbiano attraversato la stradella in questione, essendo irrilevante che ci fossero pochi alberi di mandorle o che sul fondo in questione pascolasse un gregge, ribadendo che ogni episodio di transito ( peraltro, non escluso da nessuno dei testi di parte convenuta) è idoneo ad interrompere la decorrenza della prescrizione estintiva.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va accolta la domanda di accertamento della servitù di passaggio, costituita con l'atto di compravendita del 30 dicembre 1965 e menzionata del 17 gennaio 2019, con assorbimento delle restanti domande.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi di cui al d.m. 55/2014 e ss..mm., seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, tenuto conto della necessità per entrambe le parti di chiarire lo stato dei luoghi, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i difensori delle parti e ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accerta l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dell'area di proprietà di sita in Licata, in c/da San Cataldo- Pt_1 Parte_5
Stagnone, contraddistinta in catasto al foglio 99, part. 304, e a carico della strada ( che parte dalla S.P. 38) esistente sull'area di proprietà di
[...]
e di distinta al foglio 99 , part. 82, 276; CP_1 Controparte_2
condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite, sostenute dagli attori, che liquida in € 2552,00, oltre € 125,00 per esborsi, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 29 giugno 2025
Il CE
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal CE dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del CE dott.ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1217 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...], il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Licata, il 24 dicembre 1962, rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Vecchio, giusta procura in atti attori contro nata a [...], il [...] e nata Controparte_1 Controparte_2
a Licata il 2 febbraio 1969, rappresentate e difese dall'avv. Maria Ballacchino, giusta procura in atti
Convenute
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver acquistato in data 17 maggio 2019 un
[...]
appezzamento di terreno, sito in Licata, in c/da San Cataldo-Stagnone ( identificato in catasto al foglio 99, part. 304), il cui accesso sarebbe possibile attraversando una porzione di strada di proprietà di e Controparte_1
( in catasto al foglio 99, part. 82 e 276), hanno convenuto Controparte_2
in giudizio queste ultime, al fine di ottenere la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore del proprio fondo e a carico del fondo di proprietà delle convenute o, in alternativa, la declaratoria di esistenza o costituzione della servitù di passaggio per destinazione del buon padre di famiglia ovvero la declaratoria o costituzione di una servitù trascritta o acquistata per usucapione, ritenendo che in caso di costituzione di servitù
l'indennità dovuta sia pari a € 2000,00 o ad altra somma, con ordine al
Conservatore di trascrivere la sentenza.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che sin dal 1965 l'accesso alla particella in questione ( 304) sarebbe avvenuto attraversando una piccola porzione di strada ( foglio 99, partt.82 e 276) a partire dalla strada provinciale n. 38, proprio nel tratto di strada, dove vi è una curva a gomito denominata
“ ”, per circa 50 m in lunghezza e per 4 metri di larghezza. così Parte_3
come risulterebbe dall'atto di vendita del 30 dicembre 1965, con il quale
( dante causa delle convenute) avrebbe ceduto ai Persona_1
dante causa degli attori la particella 304, riconoscendo la servitù di passaggio sulla porzione in questione, aggiungendo, inoltre, che allo stato detto passaggio sarebbe necessario, atteso che, a causa della frana che avrebbe interessato la strada comunale “ Montagna” e la strada “ Donna Vannina”, il cui transito sarebbe stato vietato, giusta ordinanza sindacale n. 384 del 29 novembre 2016, le particelle 1217 e 1218 di proprietà attrice diverrebbero fondi interclusi, se non si consentisse il passaggio in favore della part. 304. Ancora, i medesimi attori hanno rappresentato che la servitù in questione sarebbe sorta per destinazione del padre di famiglia, in quanto in origine l'intero appezzamento di terreno sarebbe appartenuto a un unico proprietario
, il quale avrebbe destinato il passaggio sulle particelle 82 e Persona_2
276 in favore della particella 304, evidenziando che detto passaggio sarebbe stato sempre esistente e visibile e che, al di là che lo stesso sarebbe contenuto nell'atto del 1965, trascritto, sarebbe stato in ogni caso usucapito per via del possesso pacifico dello stesso da parte dei danti causa degli attori.
Con comparsa di costituzione e riposta, depositata il 24 settembre 2020,
e hanno contestato la domanda, Controparte_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto, eccependo l'inesistenza della servitù di passaggio descritta nell'atto di vendita del 1965 ed evidenziando che il passaggio richiesto da parte attrice sarebbe stato realizzato nel 1969 dalla madre delle convenute, che l'avrebbero utilizzato ininterrottamente in via esclusiva.
La causa, istruita con produzione documentale, con l'espletamento delle prove orali e della ctu tecnica, all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, giova qualificare correttamente la domande degli attori, tenuto conto delle allegazioni di cui all'atto di citazione e delle precisazioni di cui alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, ritenendo che i medesimi abbiano proposto sia un'azione confessoria della servitù, con la quale è stata dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù convenzionale ed essendo stato anche dedotto un acquisto per usucapione, sia l'azione, disciplinata in via generale dall'art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione.
Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati.
Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva, solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.
Tanto premesso e venendo a esaminare la prima delle azioni indicate, si rileva che l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014) senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto di una servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5396 del 06/11/1985)
Ciò debitamente premesso, risulta dalla documentazione in atti che gli attori sono proprietari di un appezzamento di terreno sito in Licata, in c/da
San Cataldo Stagnone, esteso trentasei are, identificato in catasto al foglio 99, part. 304, 305 e 306 e risultano titolari dell'accesso al terreno attraverso una stradella costituita nelle particelle 82, 83, 276 del foglio 99 di proprietà
[...]
e ( cfr. atto di vendita del 17 maggio 2019, in cui CP_1 Controparte_2
si legge testualmente : “In particolare, precisa la parte venditrice che l'accesso al terreno sopra descritto avviene attraverso una stradella, costituita dalle particelle 82,535,83 e 276 del foglio 99 di proprietà di e ”). Controparte_2 Controparte_1
Inoltre, è emerso documentalmente che con precedente atto di compravendita del 1965 aveva trasferito a e Persona_1 CP_3
in (danti causa dei venditori del contratto del 2019) Persona_3 Per_4
la proprietà sul fondo identificato in catasto alla part. 304, stabilendo che: “La signora CE e la signora accederanno alla terra acquistata attraverso la Per_3
stradella privata del venditore che si inizia dalla strada panoramica fino ad arrivare all'inizio della quota acquistata dalla signora CE: stradella che si svolge a limite con la proprietà di ( cfr. atto di compravendita del 30 dicembre 1965, Controparte_4
trascritto il 2 febbraio 1966 reg. n. 2337, part. N. 2186(.
Dunque, è evidente che il titolo, rappresentato dal rogito notarile del 17 maggio 2019, menziona espressamente la servitù di passaggio in favore della part. 304 e a carico delle particelle 82, 535, 83 e 276 di proprietà delle convenute, costituita convenzionalmente con contratto del 1965, debitamente trascritto.
Sulla base della mera interpretazione letterale del suddetto contratto del
1965, dunque, traspare la costituzione di una servitù, volta a garantire l'accesso al fondo dominante ( part. 304).
Peraltro, il ctu, incaricato nel corso del giudizio, ha accertato che la stradella di accesso alle particelle 304-305 e 306 del rogito del 2019 coincide con la stradella descritta nel rogito del 1965 ( cfr. Relazione integrativa del 28 ottobre 2023).
Vale la pena osservare, a proposito della costituzione della servitù contenuta inequivocabilmente nell'atto del 1965, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è sufficiente che il fondo dominante ed il fondo servente siano desumibili dal contesto dell'atto costitutivo della servitù prediale (vedi in tal senso Cass. n. 14711/2019), mentre si ritiene necessaria la menzione della servitù prediale nell'atto di acquisto dell'acquirente del fondo servente solo nel caso di mancata trascrizione del titolo costitutivo della servitù (vedi in tal senso Cass. n. 13817/2019; Cass. n. 1798/2019), ,,enzione, tuttavia, nel caso di specie esistente.
Infine, va aggiunto che, quand'anche fosse mancata la menzione della servitù nell'atto di acquisto dell'attrice, il diritto sorto in base all'atto precedente non sarebbe estinto.
L'acquirente del fondo dominante, infatti, non perde la titolarità della servitù esistente a favore del fondo medesimo solo perchè questa non è menzionata nell'atto di acquisto di esso. La servitù, essendo una qualitas fundi, si trasferisce col fondo a meno che non vi sia espressa esclusione.
Neppure sarebbe rilevante l'eventuale mancata menzione della servitù nell'atto di acquisto del fondo servente da parte della convenute.
La costante giurisprudenza di legittimità ritiene opponibile la servitù in base alla semplice trascrizione del primo atto (titolo) che la costituisce sul fondo servente (il quale si trasferisce con la servitù). Ed, invero, la servitù, oltre ad essere un diritto reale opponibile erga omnes, annovera tra le sue caratteristiche quella della inerenza al fondo che comporta il diritto di seguito. E l'inerenza si ravvisa sia dal lato passivo, nel senso che la servitù segue il fondo servente presso qualsiasi proprietario di esso e sia dal lato attivo, nel senso che il corrispettivo contenuto di vantaggio è inseparabile dal fondo dominante a prescindere dalla vicende della titolarità di esso.
In definitiva, in base al principio c.d. dalla ambulatorietà della servitù, con il valido trasferimento del fondo dominante si trasferiscono anche le servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla è stabilito nel relativo atto, e l'acquirente del fondo servente, una volta che sia stato trascritto l'atto originario con il quale è stata su di esso costituita la servitù, riceve il fondo medesimo col peso ad essa inerente, essendo la menzione delle servitù necessaria nel solo caso in cui il titolo non sia stato a suo tempo trascritto (ex multis: Cass. n. 17301/2006 già citata;
Cass. n. 2004/67; Cass.
4457/84; Cass. 5686/85; Cass. 9232/91; Cass. 6680/95).
Ancora, va detto che, contrariamente da quanto sostenuto dalle convenute, la stradella descritta nei suddetti atti è stata realizzata, atteso che il medesimo ctu ha evidenziato che la stessa esiste ed è visibile, ma che tra la stessa il fondo di proprietà degli attori è attualmente presente una recinzione, precisando che la mancata realizzazione in sè non sarebbe stata causa estintiva od ostativa del sorgere della servitù costituita pattiziamente ( cfr. Cass. n.
17301/2006).
Acclarata l'esistenza di una servitù prediale convenzionale, occorre esaminare l'eccezione di estinzione per il mancato uso ventennale sollevata dalle convenute.
A tal proposito, va premesso, sul piano sistematico, che l'onere della prova di un fatto estintivo grava, alla luce del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., in capo a colui che lo eccepisca.
In particolare, in tema di prescrizione delle servitù prediali (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una c.d. eccezione in senso stretto
(art. 2939 c.c.), la prova dei fatti sui cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma
2, c.c.) deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata almeno per un ventennio (Cass., Sez. 2,
Sent. 6647 del 1991; Cass., Sez. 2, Sent. 11054 del 2022).
Va, altresì, precisato che, vertendo la controversia in esame sulla esistenza di una servitù di passaggio di natura convenzionale, a venire in rilievo è, di conseguenza, l'asserita estinzione di una servitù non apparente (il requisito della apparenza rilevando solo in caso di usucapione e destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1061 c.c.) e discontinua, per la quale, quindi, non può avere alcun rilievo il criterio della visibilità delle opere nei confronti del fondo servente, ben potendo la servitù essere esercitata, ai fini della sua conservazione, anche in modo discontinuo e non apparente, se la situazione dei luoghi lo consente (Cass. n. 26636 del 2011).
L'estinzione della servitù di passaggio per non uso ventennale, quindi, non può essere la mera conseguenza di un transito sporadico o della perdita di visibilità del tratto posto sul fondo servente sul quale la servitù è esercitata;
né la sporadicità del relativo esercizio può denotare che questo si sia verificato per mera tolleranza, costituendo, invece, espressione di un potere di fatto sulla cosa per le esigenze del fondo dominante.
Ogni episodio di transito, in definitiva, è idoneo ad interrompere la decorrenza della prescrizione estintiva. Tanto premesso, alla luce dei principi suesposti, va disattesa l'eccezione di prescrizione.
Invero, dall'esame della istruttoria espletata e, in particolare, dall'analisi delle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla parte attrice è emerso come i dante causa degli attori, i personalmente o per tramite di operai, Per_4
abbiano esercitato positivamente la servitù di passaggio per cui è causa (cfr. verbale di udienza del 10 maggio 2024, esame di : “ lungo questa CP_5
strada passavano anche i con la macchina e venivano a raccogliere le mandorle”; Per_4
esame di : “ sì, confermo. Preciso, peraltro, che la particella 304 era Parte_4
di esclusiva proprietà di mia madre, mentre le altre particelle, dopo la morte di mia nonna, erano in comproprietà di mia madre e di mio zio;
Persona_3 Persona_5
sub 2: “sì, confermo che avendo ereditato il suddetto terreno io mi occupavo annualmente della raccolta delle mandorle, sino a quando è stato possibile, essendo poi gli alberi deperiti.
Ad ogni modo, anche dopo questo periodo noi continuavamo a recarci periodicamente sui luoghi e ad occuparci della gestione del terreno (tagliafuoco, etc.); … raccolta delle mandorle
e anche degli ulivi è avvenuta fino intorno agli anni 2000, ma ribadisco che ho continuato anche dopo a recarmi sui fondi per le attività di gestione di cui ho poc'anzi parlato e ho attraversato questa stradella e nessuno ha mai fatto questioni”; cfr. verbale di udienza del 15 novembre 2024, esame di “ vero, Persona_6
soprattutto d'estate andavo a controllare il terreno e mia cugina faceva lo staglia fuoco e andavo a controllare com'era la situazione e attraversavo questa Stradella”).
In particolare, i predetti testi hanno reso dichiarazioni (circoscritte e dettagliate sul versante contenutistico) tali da non indurre a dubitare della loro credibilità ed attendibilità.
Dette dichiarazioni non risultano smentite da circostanze di segno opposto, né dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che non hanno escluso che i dante causa degli attori per il periodo antecedente al ventennio abbiano attraversato la stradella in questione, essendo irrilevante che ci fossero pochi alberi di mandorle o che sul fondo in questione pascolasse un gregge, ribadendo che ogni episodio di transito ( peraltro, non escluso da nessuno dei testi di parte convenuta) è idoneo ad interrompere la decorrenza della prescrizione estintiva.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va accolta la domanda di accertamento della servitù di passaggio, costituita con l'atto di compravendita del 30 dicembre 1965 e menzionata del 17 gennaio 2019, con assorbimento delle restanti domande.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi di cui al d.m. 55/2014 e ss..mm., seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, tenuto conto della necessità per entrambe le parti di chiarire lo stato dei luoghi, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i difensori delle parti e ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accerta l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dell'area di proprietà di sita in Licata, in c/da San Cataldo- Pt_1 Parte_5
Stagnone, contraddistinta in catasto al foglio 99, part. 304, e a carico della strada ( che parte dalla S.P. 38) esistente sull'area di proprietà di
[...]
e di distinta al foglio 99 , part. 82, 276; CP_1 Controparte_2
condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite, sostenute dagli attori, che liquida in € 2552,00, oltre € 125,00 per esborsi, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 29 giugno 2025
Il CE
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal CE dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44