Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1660/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Mara Grisolano, presso il cui studio hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile a San Parte_1 Parte_2
CO al Campo, in data 8.9.2007.
Per_ Dalla unione sono nati i figli: il 23.02.2010, il 05.11.2011, il 17.03.2018. Per_1 Per_2
I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro. Danno atto che le condizioni di seguito indicate avranno valenza sin dall'atto di deposito del ricorso.
1. la casa coniugale sita in San CO al Campo, Via Gambini n. 4 bis, in comproprietà tra i coniugi, resta nella disponibilità del SI unitamente agli arredi che Parte_2
resteranno dopo che le parti ne avranno concordemente regolato la divisione con separata scrittura.
La RA si trasferirà unitamente ai tre figli entro tre mesi dalla data delle Parte_1
sentenza di separazione e trasferirà la residenza in altro immobile, portando con sé i propri effetti personali ed i beni rimasti nella relativa proprietà. Detto accordo di assegnazione della casa coniugale al marito resta subordinato al perfezionamento della pratica di accollo del mutuo da parte di quest'ultimo, come meglio infra specificato.
I coniugi oggi vivono già separati di fatto e fintanto che la RA dimorerà Parte_1
nella casa coniugale, il signor ne avrà accesso per le strette necessità di cura ed Parte_2
accudimento degli animali, che restano nella sua esclusiva proprietà.
Per_ 2. I figli , e restano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 Per_2
collocazione presso la mamma di cui seguiranno la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando ciascuno avrà i figli con sé;
Salvo un diverso accordo tra i coniugi e sempre nel rispetto della volontà ed impegni dei figli,
i ricorrenti concordano la seguente minima modalità di accudimento dei figli:
- due giorni alla settimana, indicativamente identificati nelle giornate di lunedì e mercoledì i figli staranno presso la casa del papà, dalle ore 17:00 sino alle ore 21,30 con rientro nella casa materna. Nella settimana in cui il week end sarà di competenza materna potranno anche pernottare presso la casa del papà e quest'ultimo li accompagnerà a scuola salvo un diverso accordo con la moglie.
- A fine settimana alternati staranno presso la casa del papà dal venerdì dall'uscita di scuola o dalle ore 17:00 sino alla domenica sera alle 21:30 quando li accompagnerà presso la casa materna. Ciascun genitore si occuperà nel rispettivo fine settimana e salvo diverso accordo di gestire gli impegni sportivi e ludici dei minori.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno poi con il padre e con la madre:
- durante le vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31.05. di ogni anno affinché entrambi i genitori abbiano la possibilità di restare con i minori durante il rispettivo periodo di ferie. Il periodo di ferie viene inteso dai coniugi come quello compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la ripresa del nuovo anno scolastico. In difetto di accordo, l'un genitore li terrà dal 1 a 15 agosto e l'altro dal 16 al 31 agosto sempre ad anni alterni a partire dal 2024 nella prima quindicina con il papà. I coniugi concordano sulla possibilità che, con il gradimento dei figli, questi possano frequentare al termine delle lezioni scolastiche un centro estivo il cui costo verrà diviso al 50%;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 24/12 sino al 30 dicembre ( con possibilità di turnare il 24/12 ed il 25/12); con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali, con il criterio dell'alternanza annuale, con un genitore la Pasqua con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ad eventuali festività e/o ponti ulteriori rispetto a quanto sopra indicato.
I coniugi dando atto di porre al centro l'interesse dei minori, si impegnano a rispettare la volontà dei figli per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza concordando tra loro eventuali variazioni;
entrambe le parti s'impegnano, a concordare tra di loro con congruo anticipo (di almeno 24 ore) e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni di visita per andare incontro ad eventuali esigenze dei genitori nell'esclusivo interesse dei figli minori.
I nonni materni e paterni continueranno a coadiuvare i coniugi nell'accudimento dei minori. Per_ 3. In ragione della ripartizione al 50% della spesa relativa alla mensa scolastica di , delle spese telefoniche e di vestiario per tutti i figli (come infra meglio specificato) e fintanto che l'importo di Assegno Unico Universale, percepito al 50% tra i coniugi, non sarà inferiore ad euro 500,00 (attualmente è pari ad euro 600,00 circa), il SI corrisponderà Parte_2
alla RA , entro il 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario a decorrere Parte_1
dal mese di agosto 2024 un importo pari ad euro 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (euro 200,00 per ciascuna figlio). Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Relativamente al vestiario i coniugi concordano che ne sosterranno la spesa al 50% con un tetto massimo per ciascun figlio di euro 600,00 annui e con l'impegno di concordare preventivamente spese superiori ad euro 100,00.
Divideranno al 50% le spese per le uscite future dei figli e dei regali di compleanno per gli amici, ovvero concorderanno un budget mensile (c.d. paghetta) di cui si faranno carico al 50%.
Entrambi i coniugi sosterranno sempre nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli. Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea
e Ordine Avvocati in data 24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere.
I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
Le detrazioni delle spese sostenute per il figlio saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50% salva diversa determinazione.
4. I coniugi manterranno attivo il conto corrente comune acceso presso Intesa San Paolo filiale di San Maurizio C.se ove viene tratto il pagamento mensile della rata del mutuo cointestato ed acceso per l'acquisto della casa coniugale oggi pari ad euro 550,00. Fintanto che la RA
dimorerà nella casa coniugale, le spese per il mutuo verranno ripartite al Parte_1
50% e ciascun coniuge corrisponderà la metà della rata con versamento sul conto corrente comune.
Sino ad agosto 2024 le della casa coniugale saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno
5. Al fine di comporre tutti i rapporti della crisi matrimoniale i coniugi convengono che la
RA si impegna a cedere al SI , entro due mesi Parte_1 Parte_2 dall'emissione della sentenza che definisce il presente procedimento, la quota di sua proprietà sull'immobile di San CO al Campo Via Gambini n. 4 bis, di seguito indicato e così catastalmente identificato, sul quale grava mutuo ipotecario della cui regolazione si dirà in seguito:
▪ Catasto Fabbricati Foglio 12 n.456 subarlterni 107. Immobile in ogni caso meglio descritto e catastalmente censito nell'atto di vendita di locali di casa a rogito Notaio del 29.09.2009 rep. 254.418/ 30.437 che, prodotto Persona_4 in allegato sub doc. 10 deve ritenersi parte integrante dell'accordo, collegato all'atto di mutuo fondiario a firma del Notaio del 29.09.2009 Rep. 254.419/30.438. Persona_4
L'atto notarile verrà stipulato secondo data da determinarsi e comunque entro e non oltre il termine anzi indicato, con la precisazione che tutte le spese per il trasferimento, di qualsiasi tipo, saranno sostenute dalla parte acquirente SI . Parte_2
Il SI formalizzerà, entro il termine di cui sopra e prima ed al fine della Parte_2
cessione immobiliare anzi descritta, accollo del mutuo fondiario contratto presso il Notaio
[...]
con atto del 29.09.2009 Rep. 254.419/30.438, manlevando la RA Persona_4
dal pagamento di ogni successiva rata. Pt_1
Le parti dichiarano che il complessivo accordo patrimoniale sopra descritto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono l'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19 L.74/1987 (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012).
Dal mese successivo al trasferimento della RA , la rata di mutuo verrà Parte_1
interamente sostenuta dal SI . Parte_2
Le somme depositate sul conto corrente cointestato e che residueranno al termine di tutte le operazioni di seguito concordate, saranno divise al 50% tra i medesimi.
6. I coniugi definiscono nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
7. Spese legali a carico della moglie.
Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
All'udienza del giorno 26.2.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti tra le altre cose, hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 28.2.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 - omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 12.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba