Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10/02/2025 da
(nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] – C.F. Parte_1
, pensionata) e (nato a [...] il [...] e ivi residente C.F._1 Parte_2
in via Leopoldo Mauroner 1/2 – C.F. , pensionato), entrambi difesi e C.F._2
rappresentati dall'avv. Rita Breveglieri. con studio in Trieste via del Coroneo 4 (C.F. C.F._3
, indirizzo pec
[...] Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Motivi della decisione
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. A tal fine hanno esposto e documentato
matrimonio trascritto al n. 46, parte II, serie A anno 1985,
Comune di trieste b) che in data 17/09/1989 era nato il figlio;
Per_1
c) che la separazione consensuale è stata omologata con Decreto n. cron. 2233/2011 del
21/11/2011 RG 3198/2011 Tribunale di Trieste alle condizioni di cui al ricorso congiunto dd.
12/10/2011;
d) che da quel giorno i ricorrenti non si sono più riuniti ed è quindi cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale, sussistendo così tutti i presupposti per poter chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 23 /05/2025.
DIRITTO
Il Collegio: rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti e non ha alcuna condizione ritenuto che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel
Comune di Trieste il 16 marzo 1985 tra e Parte_1 Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così rinunciano a qualsivoglia forma di impugnazione avverso la stessa. Nulla per il reciproco mantenimento;
nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 8/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli