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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2532 /2020 da:
L'avv. BELLIZZI FRANCESCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. COSENZA RITA CATALDINA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2532 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 130/2020, depositata il 30 aprile 2020, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bellizzi
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rita Cosenza Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 130/2020 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Cariati, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento lesivo verificatosi il 24 marzo 2019, alle ore 20.00 circa, nel centro abitato di Cariati sulla S.S. 106 nei pressi di Piazza dei Cinquecento, allorquando, è caduta a Controparte_1 causa di una buca non segnalata e non visibile.
Ha dedotto: a) l'omesso esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo l'evento addebitabile al responsabile della strada, nonché di tombini e cunette;
b) CP_2
l'omessa valutazione del comportamento dell'attore ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., non essendo emersi elementi da cui desumere che il danneg giato non potesse percepire il pericolo;
c) l'omesso esame del caso fortuito, in ragione della costante manutenzione effettuata da d) Pt_1
l'illogica interpretazione delle risultanze istruttorie;
e) l'infondatezza della responsabilità ex art. 1 2043 c.c.; e) l'erronea valutazione del quantum, avendo il Giudice provveduto ad una valutazione equitativa senza prove sull'an e non essendo stato provato il danno morale.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda risarcitoria.
1.2. Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma III, c.p.c., Controparte_1 nonché ex art. 342 c.p.c., ed ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. per mancanza di probabilità di successo, e chiedendone nel merito il rigetto.
2. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma III,
c.p.c., in quanto, a prescindere dalla somma in concreto riconosciuta dal Giudice di Pace, la domanda introduttiva aveva valore superiore ad euro 1.100,00.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato” (Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2012, n.
9432).
Per tale ragione, il valore risarcitorio riconosciuto in sentenza è del tutto irrilevante nella prospettiva in esame.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1. In primo luogo, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo inerente l'omesso esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto l'appellante non ha colto la ratio decidendi espressa in sentenza.
Infatti, il Giudice di Pace non ha affatto omesso di valutare l'eccezione, ma l'ha espressamente respinta, evidenziando che, sulla base dell'art. 2, comma 7, Cds, avendo il popolazione inferiore a Controparte_3
10.000 abitanti, il tratto di strada statale ove è avvenuto l'evento, anche se sito in centro abitato, non è considerato strada comunale e, quindi, il non ne è custode. CP_2
Ebbene, a fronte di tale specifica statuizione, l'appellante non si è confrontato con l'argomentazione resa dal
Giudice, contestando la sentenza per omesso esame dell'eccezione e limitandosi a copiare nell'atto di appello le deduzioni già contenute nella comparsa di risposta, senza in alcun modo proporre argomentazioni idonee a confutare la conclusione del Giudice, con la conseguenza che il motivo in esame difetta di quella necessaria specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 19 giugno 2018, n. 16173, secondo cui “le censure di parte ricorrente non colgono affatto, in concreto, la suddetta ratio decidendi: esse si esauriscono, in sostanza, nella generica esposizione delle disposizioni normative che regolano le notificazioni a mezzo
PEC consentite nell'ambito del procedimento di riscossione esattoriale (con lunghe digressioni relative a questioni del tutto estranee alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata).
In tal modo il ricorso finisce per mancare totalmente di specificità e concretezza in relazione ai fatti oggettivamente controversi, limitandosi ad affermazioni di diritto di carattere generale e astratto, non contestualizzate con specifico riferimento alle questioni giuridiche e di fatto poste a fondamento della pronuncia impugnata”).
2 3.2. Ciò chiarito, la vicenda in esame deve certamente essere ri condotta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, “si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., 12 aprile 2013, n. 8935;
Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508)” (Cass. civ. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919).
Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo , che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentat o e la cosa in custodia” (Cass. civ., Sez.
VI, 3 febbraio 2015, n. 1896).
In altri termini, nell'ambito della responsabilità per cose in custodia grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il danneg giante deve dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito.
Inoltre, “in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilisti ca concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione” (Cass. civ. Sez. III, 20 giugno, 2019, n.
16581).
Con riferimento, poi, al nesso di causalit à la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che
“l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordina ria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. fra le tante e le più recenti, Cass. civ. Sez. 3, 22 ottobre 2013 n. 23919)” (Cass. civ. Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287).
In buona sostanza, nella valutazione sul nesso di causalità è necessario prendere in considerazione l'eventuale condotta colposa del danneggiato, la quale, a seconda dei casi, può atteggiarsi a concausa dell'evento, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a causa esclusiva
3 dello stesso, escludendo, quindi, il nesso eziologico con la cosa custodita e, di conseguenza, la responsabilità del custode.
3.2.1. Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi provato i l nesso di causalità (cfr. dichiarazioni rese dai testi e ) e deve escludersi qualsiasi Testimone_1 Testimone_2 responsabilità dell'appellata nella causazione dell'evento lesivo.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto nell'appello, non dovevano esser e forniti elementi idonei ad escludere che l'attrice potesse percepire il pericolo, quanto piuttosto elementi idonei a dimostrare che l'attrice potesse concretamente percepire il pericolo medesimo.
In altri termini, gravando l'onere della prova del fortuit o sul custode, era quest'ultimo a dover dimostrare che il danneggiato poteva chiaramente percepire il pericolo e non già il danneggiato a dover provare di non aver potuto percepire la situazione di rischio.
L'odierna appellante non ha adempiuto a tale oner e, in quanto la concreta percepibilità del pericolo non è emersa in sede di istruttoria orale svolta in primo grado e la documentazione fotografica prodotta da ha ad oggetto i luoghi di causa in anni del tutto diversi da quello in Pt_1 cui si è verificato il sinistro.
3.3. Infondato è anche il motivo sull'omesso esame del caso fortuito in ragione della costante manutenzione posta in essere da Pt_1
Infatti, come sopra evidenziato, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dalla condotta del custode, per cui l'adempimento dei doveri di manutenzione non esclude affatto la responsabilità medesima in capo ad Pt_1
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che, oltre all'assenza di elementi idonei a dimostrare un concorso colposo del danneggiato, il fortuito non può neppure essere invocato sulla base del carattere improvviso e repentino della situazione di pericolo, atteso che, per come dichiarato dal teste , la situazione di rischio è presente da 10 anni, né è stato provato che la buca Tes_3 era stata riparata e si è creata nell'imminenza del sinistro.
3.4. Nessun rilievo, poi, può assumere la dedotta circostanza che la buca in cui è caduta l'attrice sarebbe costituita da un tombino interrato della rete fognaria in relazio ne alla quale sussisterebbe la competenza del in quanto il custode della strada è comunque chiamato a garantirne la CP_2 sicurezza.
Quindi, in disparte ogni questione su un possibile concorso di responsabilità da parte del
[...]
che non è parte del presente giudizio, doveva garantire la sicurezza della strada, CP_3 Pt_1 segnalando la buca e/o delimitando l'area al fine di impedire a pedoni e veicoli di transitarvi o, quanto meno, di percepire agevolmente il pericolo.
Per tale ragione, anche il motivo in esame è respinto.
3.5. Inammissibile è, poi, il motivo relativo all'infondatezza della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto il Giudice di Pace non ha applicato tale disposizione, bensì l'art. 2051 c.c.
3.6. Per quel che riguarda, infine, il motivo inerente il danno, in primo luogo risultano inammissibili le contestazioni relative al danno morale, atteso che il Giudice di Pace ha
4 riconosciuto il danno biologico applicando le tabelle sulle lesioni micropermanenti che, come noto, non contemplano il danno morale.
In altri termini, anche in tale caso l'appellante si duole di una statuizione non adottata dal Giudice di primo grado.
3.6.1. Per quel che riguarda, invece, il danno biologico, le doglianze risultano inammissibili, perché generiche, essendosi l'appellante limitata ad affermare l'assenza di prova del danno, nonché infondate.
Infatti, il Giudice di Pace ha ritenuto esistente detta voce di danno non soltanto sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ma anche, per come desumibile chiaramente dalla sentenza, in cui si fa riferimento alla tipologia di lesioni e alla durata della malattia, elementi non emersi in sede di esame testimoniale, nell'ambito del quale i testi hanno semplicemente riferito di un dolore riferito all'emicostato, alla spalla e alla gamba destra, alla luce della documentazione presente in atti, tra cui figura, da quanto emerge dall'esame dell'atto di citazione in primo grado, anche un referto del Pronto Soccorso.
Tale documento era verosimilmente contenuto nel fas cicolo di primo grado di parte attrice, non depositato in sede di appello.
Sul punto si evidenzia che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novu m judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame”
(Cass. civ., Sez. Unite, 08 febbraio 2013, n. 3033).
Gravava, pertanto, sull'odierna appellante l'onere di produrre in questa sede il certificato medico contenuto nel fascicolo di primo grado di parte attrice, onere che non è stato assolto, con conseguente impossibilità per il Giudice d'appello di effettuare una compiuta valutazione per verificare l'esistenza e l'entità delle lesioni acclarate nella sentenza impugnata.
Provato, quindi, l'an del danno biologico è del tutto ovvio che la liquidazione non potesse che avvenire in forma equitativa (ogni liquidazione del danno non patrimoniale avv iene in forma equitativa, in quanto ontologicamente detto danno afferisce appunto a beni dell'individuo “non patrimoniali”, ai quali, per convenzione, sulla base di apposite tabelle, si attribuisce equitativamente un determinato valore monetario) e, peralt ro, è stata effettuata con riferimento alle tabelle per le lesioni micropermaenti, senza che l'entità della lesione sia stata in alcun modo specificamente criticata dall'appellante, la quale si è limitata a dedurre l'inesistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa.
5 Anche tale motivo, quindi, è respinto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata per il presente grado di giudizio, che liquida in euro 500,00 per compensi professionali (di cui euro 100,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva, euro 150,00 per la fase di trattazione ed euro 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, per il secondo grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Rita Cosenza;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 15 ottobre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con i dott.ri Umile Terranova e Antonella De Marco addetti all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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L'avv. BELLIZZI FRANCESCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. COSENZA RITA CATALDINA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2532 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 130/2020, depositata il 30 aprile 2020, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bellizzi
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rita Cosenza Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 130/2020 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Cariati, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento lesivo verificatosi il 24 marzo 2019, alle ore 20.00 circa, nel centro abitato di Cariati sulla S.S. 106 nei pressi di Piazza dei Cinquecento, allorquando, è caduta a Controparte_1 causa di una buca non segnalata e non visibile.
Ha dedotto: a) l'omesso esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo l'evento addebitabile al responsabile della strada, nonché di tombini e cunette;
b) CP_2
l'omessa valutazione del comportamento dell'attore ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., non essendo emersi elementi da cui desumere che il danneg giato non potesse percepire il pericolo;
c) l'omesso esame del caso fortuito, in ragione della costante manutenzione effettuata da d) Pt_1
l'illogica interpretazione delle risultanze istruttorie;
e) l'infondatezza della responsabilità ex art. 1 2043 c.c.; e) l'erronea valutazione del quantum, avendo il Giudice provveduto ad una valutazione equitativa senza prove sull'an e non essendo stato provato il danno morale.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda risarcitoria.
1.2. Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma III, c.p.c., Controparte_1 nonché ex art. 342 c.p.c., ed ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. per mancanza di probabilità di successo, e chiedendone nel merito il rigetto.
2. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma III,
c.p.c., in quanto, a prescindere dalla somma in concreto riconosciuta dal Giudice di Pace, la domanda introduttiva aveva valore superiore ad euro 1.100,00.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato” (Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2012, n.
9432).
Per tale ragione, il valore risarcitorio riconosciuto in sentenza è del tutto irrilevante nella prospettiva in esame.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1. In primo luogo, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo inerente l'omesso esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto l'appellante non ha colto la ratio decidendi espressa in sentenza.
Infatti, il Giudice di Pace non ha affatto omesso di valutare l'eccezione, ma l'ha espressamente respinta, evidenziando che, sulla base dell'art. 2, comma 7, Cds, avendo il popolazione inferiore a Controparte_3
10.000 abitanti, il tratto di strada statale ove è avvenuto l'evento, anche se sito in centro abitato, non è considerato strada comunale e, quindi, il non ne è custode. CP_2
Ebbene, a fronte di tale specifica statuizione, l'appellante non si è confrontato con l'argomentazione resa dal
Giudice, contestando la sentenza per omesso esame dell'eccezione e limitandosi a copiare nell'atto di appello le deduzioni già contenute nella comparsa di risposta, senza in alcun modo proporre argomentazioni idonee a confutare la conclusione del Giudice, con la conseguenza che il motivo in esame difetta di quella necessaria specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 19 giugno 2018, n. 16173, secondo cui “le censure di parte ricorrente non colgono affatto, in concreto, la suddetta ratio decidendi: esse si esauriscono, in sostanza, nella generica esposizione delle disposizioni normative che regolano le notificazioni a mezzo
PEC consentite nell'ambito del procedimento di riscossione esattoriale (con lunghe digressioni relative a questioni del tutto estranee alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata).
In tal modo il ricorso finisce per mancare totalmente di specificità e concretezza in relazione ai fatti oggettivamente controversi, limitandosi ad affermazioni di diritto di carattere generale e astratto, non contestualizzate con specifico riferimento alle questioni giuridiche e di fatto poste a fondamento della pronuncia impugnata”).
2 3.2. Ciò chiarito, la vicenda in esame deve certamente essere ri condotta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, “si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., 12 aprile 2013, n. 8935;
Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508)” (Cass. civ. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919).
Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo , che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentat o e la cosa in custodia” (Cass. civ., Sez.
VI, 3 febbraio 2015, n. 1896).
In altri termini, nell'ambito della responsabilità per cose in custodia grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il danneg giante deve dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito.
Inoltre, “in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilisti ca concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione” (Cass. civ. Sez. III, 20 giugno, 2019, n.
16581).
Con riferimento, poi, al nesso di causalit à la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che
“l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordina ria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. fra le tante e le più recenti, Cass. civ. Sez. 3, 22 ottobre 2013 n. 23919)” (Cass. civ. Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287).
In buona sostanza, nella valutazione sul nesso di causalità è necessario prendere in considerazione l'eventuale condotta colposa del danneggiato, la quale, a seconda dei casi, può atteggiarsi a concausa dell'evento, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a causa esclusiva
3 dello stesso, escludendo, quindi, il nesso eziologico con la cosa custodita e, di conseguenza, la responsabilità del custode.
3.2.1. Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi provato i l nesso di causalità (cfr. dichiarazioni rese dai testi e ) e deve escludersi qualsiasi Testimone_1 Testimone_2 responsabilità dell'appellata nella causazione dell'evento lesivo.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto nell'appello, non dovevano esser e forniti elementi idonei ad escludere che l'attrice potesse percepire il pericolo, quanto piuttosto elementi idonei a dimostrare che l'attrice potesse concretamente percepire il pericolo medesimo.
In altri termini, gravando l'onere della prova del fortuit o sul custode, era quest'ultimo a dover dimostrare che il danneggiato poteva chiaramente percepire il pericolo e non già il danneggiato a dover provare di non aver potuto percepire la situazione di rischio.
L'odierna appellante non ha adempiuto a tale oner e, in quanto la concreta percepibilità del pericolo non è emersa in sede di istruttoria orale svolta in primo grado e la documentazione fotografica prodotta da ha ad oggetto i luoghi di causa in anni del tutto diversi da quello in Pt_1 cui si è verificato il sinistro.
3.3. Infondato è anche il motivo sull'omesso esame del caso fortuito in ragione della costante manutenzione posta in essere da Pt_1
Infatti, come sopra evidenziato, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dalla condotta del custode, per cui l'adempimento dei doveri di manutenzione non esclude affatto la responsabilità medesima in capo ad Pt_1
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che, oltre all'assenza di elementi idonei a dimostrare un concorso colposo del danneggiato, il fortuito non può neppure essere invocato sulla base del carattere improvviso e repentino della situazione di pericolo, atteso che, per come dichiarato dal teste , la situazione di rischio è presente da 10 anni, né è stato provato che la buca Tes_3 era stata riparata e si è creata nell'imminenza del sinistro.
3.4. Nessun rilievo, poi, può assumere la dedotta circostanza che la buca in cui è caduta l'attrice sarebbe costituita da un tombino interrato della rete fognaria in relazio ne alla quale sussisterebbe la competenza del in quanto il custode della strada è comunque chiamato a garantirne la CP_2 sicurezza.
Quindi, in disparte ogni questione su un possibile concorso di responsabilità da parte del
[...]
che non è parte del presente giudizio, doveva garantire la sicurezza della strada, CP_3 Pt_1 segnalando la buca e/o delimitando l'area al fine di impedire a pedoni e veicoli di transitarvi o, quanto meno, di percepire agevolmente il pericolo.
Per tale ragione, anche il motivo in esame è respinto.
3.5. Inammissibile è, poi, il motivo relativo all'infondatezza della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto il Giudice di Pace non ha applicato tale disposizione, bensì l'art. 2051 c.c.
3.6. Per quel che riguarda, infine, il motivo inerente il danno, in primo luogo risultano inammissibili le contestazioni relative al danno morale, atteso che il Giudice di Pace ha
4 riconosciuto il danno biologico applicando le tabelle sulle lesioni micropermanenti che, come noto, non contemplano il danno morale.
In altri termini, anche in tale caso l'appellante si duole di una statuizione non adottata dal Giudice di primo grado.
3.6.1. Per quel che riguarda, invece, il danno biologico, le doglianze risultano inammissibili, perché generiche, essendosi l'appellante limitata ad affermare l'assenza di prova del danno, nonché infondate.
Infatti, il Giudice di Pace ha ritenuto esistente detta voce di danno non soltanto sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ma anche, per come desumibile chiaramente dalla sentenza, in cui si fa riferimento alla tipologia di lesioni e alla durata della malattia, elementi non emersi in sede di esame testimoniale, nell'ambito del quale i testi hanno semplicemente riferito di un dolore riferito all'emicostato, alla spalla e alla gamba destra, alla luce della documentazione presente in atti, tra cui figura, da quanto emerge dall'esame dell'atto di citazione in primo grado, anche un referto del Pronto Soccorso.
Tale documento era verosimilmente contenuto nel fas cicolo di primo grado di parte attrice, non depositato in sede di appello.
Sul punto si evidenzia che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novu m judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame”
(Cass. civ., Sez. Unite, 08 febbraio 2013, n. 3033).
Gravava, pertanto, sull'odierna appellante l'onere di produrre in questa sede il certificato medico contenuto nel fascicolo di primo grado di parte attrice, onere che non è stato assolto, con conseguente impossibilità per il Giudice d'appello di effettuare una compiuta valutazione per verificare l'esistenza e l'entità delle lesioni acclarate nella sentenza impugnata.
Provato, quindi, l'an del danno biologico è del tutto ovvio che la liquidazione non potesse che avvenire in forma equitativa (ogni liquidazione del danno non patrimoniale avv iene in forma equitativa, in quanto ontologicamente detto danno afferisce appunto a beni dell'individuo “non patrimoniali”, ai quali, per convenzione, sulla base di apposite tabelle, si attribuisce equitativamente un determinato valore monetario) e, peralt ro, è stata effettuata con riferimento alle tabelle per le lesioni micropermaenti, senza che l'entità della lesione sia stata in alcun modo specificamente criticata dall'appellante, la quale si è limitata a dedurre l'inesistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa.
5 Anche tale motivo, quindi, è respinto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata per il presente grado di giudizio, che liquida in euro 500,00 per compensi professionali (di cui euro 100,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva, euro 150,00 per la fase di trattazione ed euro 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, per il secondo grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Rita Cosenza;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 15 ottobre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con i dott.ri Umile Terranova e Antonella De Marco addetti all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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