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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
2896 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2896/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto lesione personale, pendente TRA
nato il [...], a [...] (C.F.: Parte_1
) residente in [...], rapp.to C.F._1 arlo Filippelli (C.F.: ), C.F._2 ATTORE E
(c.f. ), sito in Giugliano in Campania (NA) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Morelli n.9, in persona dell'Amministratore protempore avv. Rosa Cecere, elett.te domiciliato in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza 127, presso e nello studio dell'avv. Mattia Palumbo (c.f. ), che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti C.F._3
CONVENUTO
E
in p. del l.r.p.t., alla Via F. Turati, 33 (P.co Fiorio, Controparte_2 sc. A) 80014 Giugliano in Campania (NA) - P.IVA P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE NONCHÈ
in persona del legale rapp.te p. t. dr. Controparte_3 CP_4
, con sede in Torino, via Corte d'Appello 11 ( Cod. Fisc. ), rapp.ta e
[...] P.IVA_3 difesa, in virtù di allegata procura generale alle liti per notar da Torino del 27.4.2017 Per_1
(rep. 81955, racc. 38076), dall'avv. Renato Iaselli ( ), e con lui elett.te C.F._4 domiciliata in Caserta, corso Giannone 56 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di udienza in atti del 27.09.2023 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione notificato in data 15.03.2022, da ritenere qui per motivi di brevità integralmente riportato e trascritto, il sig. conveniva dinanzi a Codesta Parte_1
Giustizia il comparente per sentirlo condannare al pagamento della somma CP_1 contenuta in €.52.000,0 isarcimento per i danni subiti in occasione del sinistro occorsogli all'interno del convenuto . Tutto ciò sulla premessa che il giorno CP_1
08.01.2021, l'attore, “mentre percorreva, in discesa, la scala di ingresso del fabbricato di alla via Domenico Morelli, 9, rovinava a terra dopo essere scivolato sulla CP_1 ta, dissestata e resa ancor più viscida dalla pioggia caduta in precedenza”. A seguito della caduta subiva lesioni tanto da rendere necessario ricorrere, tramite 118, alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Giugliano ove veniva refertato con “trama chiuso della colonna dorsale …” con prognosi di 14 giorni s.c.. Seguivano cure e controlli medici fino a quando veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare. Pertanto, avendo richiesto invano il risarcimento dei danni subiti, era costretto ad agire in giudizio per accertare la responsabilità ex art. 2051 e 2043 cc del convenuto ed ottenere il CP_1 risarcimento dei danni subiti. Con comparsa di costituiva il sito in Giugliano in Campania (NA) Controparte_1 alla via Morelli n.9, in persona dell'Amministratore pro-tempore avv. Rosa Cecere, per contestare in toto, parola per parola, la domanda attorea rilevandone l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto. Con comparsa si costituiva altresì la in persona del legale Controparte_3 rapp.te, eccependo l'infondatezza della domanda attorea. All'odierna udienza, all'esito della discussione e sulle conclusioni rassegnate, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che si allega al verbale di udienza.
2.Nel merito La domanda è infondata pertanto va rigettata. Com'è noto parte attrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, ha l'onere di provare che l'incidente si sia verificato per effetto di un comportamento imputabile alla parte convenuta, che fosse idoneo a determinare il danno subito. La giurisprudenza consolidata, infatti, stabilisce che "chi invoca un diritto, come nel caso del risarcimento dei danni derivanti da sinistro, deve provare i fatti su cui fonda la propria domanda" (Cass. Civ. n. 15675/2014). Dall'istruttoria svolta in primo grado è emersa una dinamica del sinistro vaga e non idonea a fondare un giudizio di responsabilità neanche concorrente. Invero, i testi escussi hanno reso dichiarazioni contrstanti non idonee, peraltro, a consentire la esatta ricostruzione della dinamica swl sinistro.
Il teste ha dichiarato: “…preciso che al momento della caduta io mi trovavo giù Tes_1 alle scale mentre mio genero si trovava dietro di me;
all'improvviso l'ho visto a terra perchè è scivolato… nessuno è intervenuto sul luogo dei fatti” Lo stesso ha dichiarato che sono intervenute solo sua moglie e sua figlia con ciò contraddicendo il teste il quale ha Tes_2 detto di essere presente sul posto. Il testimone ha poi dichiarato che il danneggiato era rimasto a terra fino all'arrivo del Tes_2
118, con ciò fornendo una versione del tutto confliggente rispetto a quella fornita dal teste
2 che, invece, ha dichiarato di aver portato, dopo il sinistro, il danneggiato sopra Tes_1 nell'appartamento con l'aiuto della moglie e della figlia. Inoltre la testimone ha dichiarato di aver sentito delle urla e di essersi Tes_3 immediatamente affacciata alla finestra ma di non aver visto il danneggiato a terra. Dunque, le dichiarazioni rese da tutti i testi sono contraddittorie ed in quanto tali lasciano ritenere con convinzione che tutti e tre, non essendo stati testimoni oculari del sinistro nella sua interezza, non sono soggetti idonei a fornire elementi probatori utili a ritenere fondata la domanda. Tali dichiarazioni, parziali ed insufficienti, risultano peraltro imprecise e poco attendibili. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che "la testimonianza, seppur ammissibile, non può essere considerata come prova sufficiente qualora non risulti supportata da altri riscontri oggettivi" (Cass. Civ. n. 687/2017). Per mero scrupolo di completezza si precisa l'inidoneità dei fotogrammi versati in atti – peraltro privi di riferimenti temporali – a fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente successivi al sinistro e a verificare la compatibilità dei danni subìti con la dinamica dell'incidente descritta. Per i motivi sopra indicati, ritenuta la richiesta di CTU conseguentemente inammissibile, rigetta la domanda.
3. Sulle spese di lite. spese compensate, in ragione della verosimile sussistenza del fatto storico sia pure non provato nelle modalità allegate da parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2896/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2.compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Aversa all'udienza del 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2896/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto lesione personale, pendente TRA
nato il [...], a [...] (C.F.: Parte_1
) residente in [...], rapp.to C.F._1 arlo Filippelli (C.F.: ), C.F._2 ATTORE E
(c.f. ), sito in Giugliano in Campania (NA) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Morelli n.9, in persona dell'Amministratore protempore avv. Rosa Cecere, elett.te domiciliato in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza 127, presso e nello studio dell'avv. Mattia Palumbo (c.f. ), che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti C.F._3
CONVENUTO
E
in p. del l.r.p.t., alla Via F. Turati, 33 (P.co Fiorio, Controparte_2 sc. A) 80014 Giugliano in Campania (NA) - P.IVA P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE NONCHÈ
in persona del legale rapp.te p. t. dr. Controparte_3 CP_4
, con sede in Torino, via Corte d'Appello 11 ( Cod. Fisc. ), rapp.ta e
[...] P.IVA_3 difesa, in virtù di allegata procura generale alle liti per notar da Torino del 27.4.2017 Per_1
(rep. 81955, racc. 38076), dall'avv. Renato Iaselli ( ), e con lui elett.te C.F._4 domiciliata in Caserta, corso Giannone 56 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di udienza in atti del 27.09.2023 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione notificato in data 15.03.2022, da ritenere qui per motivi di brevità integralmente riportato e trascritto, il sig. conveniva dinanzi a Codesta Parte_1
Giustizia il comparente per sentirlo condannare al pagamento della somma CP_1 contenuta in €.52.000,0 isarcimento per i danni subiti in occasione del sinistro occorsogli all'interno del convenuto . Tutto ciò sulla premessa che il giorno CP_1
08.01.2021, l'attore, “mentre percorreva, in discesa, la scala di ingresso del fabbricato di alla via Domenico Morelli, 9, rovinava a terra dopo essere scivolato sulla CP_1 ta, dissestata e resa ancor più viscida dalla pioggia caduta in precedenza”. A seguito della caduta subiva lesioni tanto da rendere necessario ricorrere, tramite 118, alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Giugliano ove veniva refertato con “trama chiuso della colonna dorsale …” con prognosi di 14 giorni s.c.. Seguivano cure e controlli medici fino a quando veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare. Pertanto, avendo richiesto invano il risarcimento dei danni subiti, era costretto ad agire in giudizio per accertare la responsabilità ex art. 2051 e 2043 cc del convenuto ed ottenere il CP_1 risarcimento dei danni subiti. Con comparsa di costituiva il sito in Giugliano in Campania (NA) Controparte_1 alla via Morelli n.9, in persona dell'Amministratore pro-tempore avv. Rosa Cecere, per contestare in toto, parola per parola, la domanda attorea rilevandone l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto. Con comparsa si costituiva altresì la in persona del legale Controparte_3 rapp.te, eccependo l'infondatezza della domanda attorea. All'odierna udienza, all'esito della discussione e sulle conclusioni rassegnate, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che si allega al verbale di udienza.
2.Nel merito La domanda è infondata pertanto va rigettata. Com'è noto parte attrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, ha l'onere di provare che l'incidente si sia verificato per effetto di un comportamento imputabile alla parte convenuta, che fosse idoneo a determinare il danno subito. La giurisprudenza consolidata, infatti, stabilisce che "chi invoca un diritto, come nel caso del risarcimento dei danni derivanti da sinistro, deve provare i fatti su cui fonda la propria domanda" (Cass. Civ. n. 15675/2014). Dall'istruttoria svolta in primo grado è emersa una dinamica del sinistro vaga e non idonea a fondare un giudizio di responsabilità neanche concorrente. Invero, i testi escussi hanno reso dichiarazioni contrstanti non idonee, peraltro, a consentire la esatta ricostruzione della dinamica swl sinistro.
Il teste ha dichiarato: “…preciso che al momento della caduta io mi trovavo giù Tes_1 alle scale mentre mio genero si trovava dietro di me;
all'improvviso l'ho visto a terra perchè è scivolato… nessuno è intervenuto sul luogo dei fatti” Lo stesso ha dichiarato che sono intervenute solo sua moglie e sua figlia con ciò contraddicendo il teste il quale ha Tes_2 detto di essere presente sul posto. Il testimone ha poi dichiarato che il danneggiato era rimasto a terra fino all'arrivo del Tes_2
118, con ciò fornendo una versione del tutto confliggente rispetto a quella fornita dal teste
2 che, invece, ha dichiarato di aver portato, dopo il sinistro, il danneggiato sopra Tes_1 nell'appartamento con l'aiuto della moglie e della figlia. Inoltre la testimone ha dichiarato di aver sentito delle urla e di essersi Tes_3 immediatamente affacciata alla finestra ma di non aver visto il danneggiato a terra. Dunque, le dichiarazioni rese da tutti i testi sono contraddittorie ed in quanto tali lasciano ritenere con convinzione che tutti e tre, non essendo stati testimoni oculari del sinistro nella sua interezza, non sono soggetti idonei a fornire elementi probatori utili a ritenere fondata la domanda. Tali dichiarazioni, parziali ed insufficienti, risultano peraltro imprecise e poco attendibili. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che "la testimonianza, seppur ammissibile, non può essere considerata come prova sufficiente qualora non risulti supportata da altri riscontri oggettivi" (Cass. Civ. n. 687/2017). Per mero scrupolo di completezza si precisa l'inidoneità dei fotogrammi versati in atti – peraltro privi di riferimenti temporali – a fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente successivi al sinistro e a verificare la compatibilità dei danni subìti con la dinamica dell'incidente descritta. Per i motivi sopra indicati, ritenuta la richiesta di CTU conseguentemente inammissibile, rigetta la domanda.
3. Sulle spese di lite. spese compensate, in ragione della verosimile sussistenza del fatto storico sia pure non provato nelle modalità allegate da parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2896/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2.compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Aversa all'udienza del 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
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