Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1645/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di IS, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1645/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.09.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 via Manselma n.21, c.f. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Teresa Mina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze (FI), Corso Italia n. 33;
e nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
ES (PT), via Manselma n. 21, c.f. , C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Origlia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze (FI), Corso Italia n.
33;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.09.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 13.09.2004 in ES (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 30.12.2004) e (il 16.12.2008). Per_1 Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che la loro convivenza diveniva inconciliabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) di anni 15 viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori con permanenza identica e alternata, una settimana ciascuno dal lunedi alla domenica.
In riferimento al periodo delle vacanze invernali: dall'inizio delle vacanze scolastiche, ovvero dal 24 sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al termine delle vacanze scolastiche ovvero 6 Gennaio, alternati, nel rispetto delle esigenze del minore minori e di quelle lavorative dei genitori. Quanto alle vacanze estive, Per_2 trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive tra i mesi di giugno, di luglio e di agosto, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Visto l'affidamento paritetico, i genitori optano per il mantenimento diretto del minore fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Resta fermo
l'accollo integrale del sig. delle spese straordinarie, come Pt_1 meglio specificato al punto 4 dell'accordo stesso.
I coniugi si danno reciproco consenso per il rinnovo e il rilascio dei documenti del figlio, validi per l'espatrio.
2 Entrambi i genitori si impegnano a consultarsi per ogni necessità del minore e a concordare insieme le scelte relative all'educazione e alla salute del medesimo
3) Il Signor contribuirà al mantenimento di Pt_1 Per_2 accollandosi integralmente tutte le spese straordinarie necessarie alla sua crescita, educazione ed istruzione A titolo esemplificativo si indicano libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno, tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, trasporto pubblico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, tickets sanitari;
iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori (che dovranno essere concordate tra le parti), spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.. Le spese di cui alla presente lettera - fatte comunque nell'esclusivo interesse e benessere dei figli - dovranno essere tutte debitamente documentate. Il padre rimborserà le somme eventualmente anticipate dalla madre a mezzo bonifico a suo favore
4) Il sig. autorizza altresì la signora ad essere la Pt_1 Pt_2 beneficiaria dell'assegno unico previsto a favore del figlio pari ad
€25,00 mensile
5) In relazione al figlio , si specifica che lo stesso vive con la Per_1 signora ed è economicamente indipendente in quanto Pt_2 assunto con il ruolo di tuttofare presso la società Leduns srl sita in
Montecatini terme, via Mazzini 12 e percepisce mensilmente uno stipendio mensile di €1000,00, come da busta paga allegata.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento godendo di adeguate fonti di reddito: la signora
3 è impiegata presso studio DEC snc sito in IS, Parte_2 via Mariotti 190 mentre il sig. è libero professionista nel Pt_1 settore calcistico.
7) Le spese legali relative al presente procedimento sono totalmente
a carico del sig. Pt_1
In seguito ad accordo per la separazione personale dei coniugi raggiunto mediante negoziazione assistita, il Pubblico Ministero non concedeva il nulla osta, ritenendo che il contributo per il mantenimento del figlio minore posto a carico del padre, Per_2 non fosse adeguato in relazione al reddito dello stesso e al collocamento prevalente del minore presso la madre.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
10.01.2025 e preso atto della modifica delle condizioni in punto di affido del figlio minore, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di IS, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
IS (PT) il 10.01.1985 che hanno contratto matrimonio in data
13.09.2004 in ES (PT).
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 34, P. II,
S. B, anno 2004);
- spese compensate.
IS, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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