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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 31/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1626/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nato a [...] [...] Parte_3 C.F._3
Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GAGLIANO ANTONIO, rappresentante e difensore
Attori
CONTRO
(C.F.: ) – in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore – avente sede a in Piazza San Francesco n. 1 ed elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. SCIALFA GIUSEPPE , rappresentante e difensore
Convenuto
Oggetto: Interessi su indennità di esproprio
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.10.2020, , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio il chiedendo Pt_2 Parte_3 CP_1 che venisse accertato il loro diritto a ricevere, dall'ente convenuto, gli interessi legali maturati sulla
1 somma loro dovuta a titolo di indennità per l'espropriazione dei terreni, siti a e identificati al CP_1
foglio di mappa del catasto urbano n. 141 – particelle 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418,
1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1429, 1430, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 94 e 20 – di cui erano contitolari, perfezionatasi con il decreto definitivo di esproprio n. 8 del 4.11.2008.
Esponevano che con il lodo del 26.11.2009 (cfr. allegato all'atto di citazione) – emesso ai fini della determinazione della indennità definiva di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 – il
Collegio Arbitrale dei periti, applicando la stima di €/mq 65,00 all'estensione della superficie espropriata (10.815 mq), determinava in complessive € 702.975,00 l'ammontare complessivo dell'indennità definiva di esproprio dovuta agli attori e ciò oltre la relativa indennità di occupazione
(risultante nel piano parcellare di esproprio).
Allegavano di aver incassato dal , in forza del suddetto provvedimento, la minor CP_1 somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti pari ad € 136.398,00 e di vantare, pertanto. nei confronti dell'ente un credito – in sorte capitale – pari ad € 566.577,00.
Aggiungevano che dopo anni di infruttuosi tentativi di recuperare tale credito, il convenuto aveva loro avanzato una proposta di pagamento rateale richiedendo, all'uopo, un atto di accettazione che, in effetti, veniva presentato in apposita dichiarazione protocollata in data 30.7.2014 in cui veniva indicata la somma dovuta agli attori dal , comprensiva di interessi legali. CP_1
Deducevano, tuttavia, che il aveva predisposto una proposta di deliberazione per CP_1
il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la sola sorte capitale (poi approvata con delibera n. 225 del 27.10.2014 e comunicata agli odierni attori con nota del 25.11.2014. Cfr. nota allegata all'atto di citazione), limitazione applicata, altresì, al pagamento rateale approvato con delibera di G.M. n. 3 del
10.1.2014 e con determinazione dirigenziale n. 487 dell'8.5.2015, decisione che veniva, quindi, contestata con nota del 9.2.2015 con cui gli accettavano il pagamento rateale disposto a Pt_1
titolo di acconto sulla maggiore somma loro spettante e, contestualmente, diffidavano il convenuto a corrispondere la restante parte del credito.
Affermavano che dalla natura di debito di valuta dell'indennità di esproprio discenderebbe – ex se – il loro diritto a percepire gli interessi maturati sul relativo ammontare.
Rassegnavano, infine, le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che, trattandosi di un debito di valuta e non di valore, l'indennità di espropriazione deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data del titolo ablativo e sino al soddisfo;
per l'effetto, condannare il , in persona del CP_1
Sindaco p.t. suo legale rappresentante ex lege, a pagare in favore degli attori come sopra generalizzati la complessiva somma di €. 67.930,38 quali interessi legali maturati sulla somma dovuta a titolo di
2 indennità di espropriazione -costituente la sorte capitale- dalla data del titolo ablativo e sino al soddisfo. Condannare, altresì, il il , in persona del Sindaco p.t. suo CP_1 CP_1
legale rappresentante ex lege, a pagare in favore degli attori come sopra generalizzati la somma corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di ultimazione dei pagamenti rateali e sino al soddisfo sul credito di €. 67.930,38 cosi cristallizzatosi con versamento dell'ultima rata. Vinte le spese del giudizio.”.
Con comparsa di risposta del 5.1.2021 si costituiva in giudizio il , contestando la CP_1
fondatezza della domanda proposta dagli attori.
Eccepiva, in primo luogo, l'inesistenza del credito avanzato dagli attori poiché il titolo su cui si fonda – ossia il lodo arbitrale che ha determinato l'indennità di esproprio loro dovuta – nulla statuisce in ordine agli interessi legali, circostanza che esclude la fondatezza della pretesa vantata nel presente giudizio.
In subordine, precisava che l'eventuale ritardo tra la determinazione dell'indennità definitiva e il pagamento non può essere ascritto all'ente territoriale in quanto provocato dall'impugnazione dell'offerta dell'indennità provvisoria promossa dagli e causato dalla mancata indicazione Pt_1 dell'obbligazione degli interessi nel lodo del 26.11.2009.
Inoltre, contestava la correttezza della quantificazione degli interessi legali operata dagli attori ed esposta in atto di citazione.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “rigettare la domanda attorea così come formulata perché infondata;
in subordine, determinare l'esatto importo da riconoscere agli attori per il titolo reclamato. Le spese seguano la soccombenza”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione, pertanto le parti – all'udienza cartolare del 15.10.2024 – precisavano le loro conclusioni attraverso il deposito delle rispettive note di trattazione scritta e con ordinanza emessa in data 16.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
2. Merito. Natura dell'indennità di espropriazione.
Nel merito, parte attrice ha evocato in giudizio l'odierno convenuto per fare valere nei suoi confronti il diritto di percepire gli interessi legali maturati sulla somma che il doveva loro a CP_1
titolo di indennità di esproprio.
La domanda avanzata nel presente giudizio è fondata per le seguenti sintetiche ragioni.
Occorre, in primo luogo, premettere che costituisce fatto pacifico – in quanto non oggetto di contestazioni tra le parti nonché evincibile dal compendio documentale versato in atti – che gli odierni
3 attori sono stati destinatari dell'esercizio del potere ablatorio riconosciuto al , i cui CP_1 effetti hanno determinato l'espropriazione dei terreni, siti a e identificati al foglio di mappa del CP_1
catasto urbano n. 141 – particelle 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421,
1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1429, 1430, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441,
1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 94 e 20 – di cui gli erano comproprietari, Pt_1 nell'ambito dell'attuazione del programma costruttivo approvato in favore della
[...]
”. Parte_4
È parimenti incontestato che nell'ambito del suindicato procedimento amministrativo, gli odierni attori non hanno accettato l'indennità provvisoria offerta dall'ente pubblico scegliendo, invece, di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 21 co. 2 del D.P.R. 327/2001 e avviando, così, la procedura per quantificare in via definitiva l'indennità di esproprio mediante la nomina di un collegio di esperti, chiamato a valutare il bene oggetto di esproprio e stimarne il valore indennitario conclusasi con la pronuncia del lodo del 26.11.2009.
È, altresì, pacifico che il ha inteso riconoscere alla parte attrice la spettanza della CP_1
sola somma determinata dal collegio arbitrale negando che – in assenza di una espressa statuizione sul punto – da tale stima sia sorto il diritto degli a percepire gli interessi legali sull'indennità, Pt_1 maturati dal momento dell'espropriazione e sino al soddisfo (Cfr. delibera n. 225 del 27.10.2014 allegata all'atto di citazione).
Infine, non risulta neppure contestato che l'ente convenuto abbia effettivamente eseguito il pagamento rateale – nei limiti della sorte capitale dell'indennità dovuta agli odierni attori – secondo la scansione temporale indicata nella tabella di conteggi allegata all'atto di citazione (primo pagamento effettuato in data 1.7.2015; ultimo pagamento perfezionatosi in data 31.3.2018).
Ebbene, la prospettazione offerta dall'odierno convenuto, tesa a negare la debenza degli interessi sulla somma determinata dal collegio peritale – poiché non espressamente indicata e comunque diversa da quella originariamente offerta dal – è priva di pregio in quanto presuppone una differenza CP_1 ontologica tra l'indennità di esproprio offerta dall'amministrazione, suscettibile di divenire definitiva a seguito di accettazione del soggetto passivo della procedura ablatoria (art. 20 D.P.R. n. 327/2001), e l'indennità determinata dal collegio di esperti nominati ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 la cui definitività – come avvenuto nel caso che ci occupa – è legata all'accettazione espressa o tacita (per mancata opposizione entro i termini) della quantificazione operata dai periti.
In entrambi i casi, invero e a prescindere dalle differenti vicende che interessano la sua quantificazione,
l'indennità conserva la sua naturale funzione di serio ristoro che l'ordinamento le riconosce per compensare parzialmente l'originario proprietario per il sacrificio imposto con la perdita del diritto
4 dominicale (art. 42 Cost. e 832 c.c.; art, 1 I Protocollo Addizionale C.E.D.U.) che, una volta determinata, forma oggetto di un diritto di credito nei confronti dell'ente espropriante.
Costituisce, peraltro, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce un'obbligazione di valuta e sullo stesso sono dovuti – dal giorno dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, e cioè fino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la cassa depositi e prestiti – gli interessi legali per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante e ciò a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento (Cfr. tra le tante Cassazione, Ordinanza n. 3274 del 10/2/2021; Sentenza n. 719 del
13/1/2011; Sentenza n. 6186 del 17/4/2003).
Pertanto, stabilito con certezza il quantum dell'indennità di esproprio la Pubblica Amministrazione è tenuta a depositare presso Depositi e Prestiti ovvero a pagare l'indennità divenuta definitiva al CP_2
soggetto passivo della procedura – secondo le scansioni temporali indicate dagli articoli 20, co. 8, 26 e
27 D.P.R. n. 327/2001 – e perfezionatasi l'apprensione del bene in capo all'ente per effetto dell'emissione del decreto di esproprio (e della sua esecuzione nella forma dell'immissione in possesso), sorge a in capo al privato non solo il diritto a percepire l'indennità bensì, automaticamente, anche quello di percepire gli interessi maturati sull'indennità stessa, se non tempestivamente corrisposta.
Difatti, secondo il principio generale di “naturale fruttuosità del denaro” – il cui riconoscimento normativo si rinviene nell'art. 1282 c.c. – i crediti liquidi ed esigibili (tra i quali deve certamente annoverarsi indennità di esproprio, divenuta definitiva all'esito del suo procedimento di determinazione) generano di diritto interessi, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente, e ciò costituisce la soluzione che l'ordinamento offre per “compensare” il costo opportunità sostenuto dal creditore – privato della possibilità di impiegare altrimenti la somma che gli è dovuta – o, se si preferisce, per “remunerare” i benefici che il debitore trae dalla semplice disponibilità della stessa, principio che è pacificamente applicabile alla Pubblica Amministrazione che, rispetto alla vicenda obbligatoria che sorge a valle del procedimento amministrativo di esproprio, si inserisce in una dinamica di relazione orizzontale con il privato espropriato (Cfr. art. 1, co. 1 bis L. n. 241/1990).
Sulla scorta di tali principi è, inoltre, priva di pregio la dedotta incolpevolezza dell'ente convenuto rispetto al ritardo del pagamento degli interessi dovuti sul credito azionato dagli attori e ciò in quanto l'obbligazione accessoria de qua sorge a prescindere da ogni valutazione circa l'addebitabilità o meno del ritardo nel pagamento al debitore.
3. Determinazione del credito
5 Pertanto, considerato che il decreto con il quale è stata attuata l'espropriazione dei terreni di cui gli odierni attori risultavano essere comproprietari (e meglio sopra identificati) è stato emesso in data
4.11.2008 e che la somma loro dovuta a titolo di indennità– al netto di quella già depositata in Cassa
Depositi e Prestiti (€ 136.398,00) – è stata definitivamente determinata in € 538.952,01 (scorporata dalla maggiore somma di € 566.577,00 la quota spettante al loro germano, ) è Persona_1
possibile quantificare il credito accessorio applicando il tasso di interessi legali alla sorte capitale dalla data del decreto di esproprio e sino al soddisfo, tenendo, altresì conto, dei pagamenti rateali effettuati dall'1.7.2015 al 31.3.2018.
Facendo applicazione di tali coordinate operative è possibile affermare che gli attori avevano diritto a percepire dall'ente convenuto la somma di € 67.955,83 a titolo di interessi sull'indennità di esproprio, definitivamente determinata con il lodo del 26.11.2009, somma da ridursi in questa sede ad € 67.930,38 ossia nei limiti di quella chiesta dagli attori con il proprio atto introduttivo.
In ordine all'ulteriore domanda avanzata nell'atto introduttivo – avente ad oggetto il riconoscimento degli (ulteriori) interessi sulla somma dovuta dall'ente territoriale a titolo di interessi sull'indennità di esproprio definitiva – occorre, in primo luogo, premettere che l'accettazione del pagamento rateale da parte degli (Cfr. nota del 9.2.2015) non può che essere qualificato in termini di consenso Pt_1
prestato dagli attori, ai sensi dell'art. 1194 c.c., che ha legittimato il ad imputare i CP_1
propri pagamenti rateale alla sorte capitale prima che agli interessi (in quella sede, dallo stesso disconosciuti) come, peraltro, risulta evidente nel calcolo degli interessi proposto da parte attrice.
Deve, inoltre, rammentarsi che gli interessi costituiscono una particolare obbligazione pecuniaria che si caratterizza per essere accessoria rispetto ad un'obbligazione principale (nel caso che ci occupa,
l'indennità di esproprio), natura che non è suscettibile di subire alterazioni quando l'obbligazione principale si sia già estinta per adempimento da parte del debitore mediante trasformazione degli interessi scaduti in una ordinaria obbligazione pecuniaria (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 21935 del
21/7/2023; Sentenza n. 18438 dell'1/8/2013).
Difatti, laddove si procedesse a tale equiparazione, l'obbligazione di interessi sarebbe automaticamente produttiva di interessi di pieno diritto – come già sopra chiarito, ai sensi dell'art. 1282 c.c. –effetto che, tuttavia, è espressamente escluso dall'art. 1283 c.c., norma che tutela il debitore, pacificamente applicabile per ogni specie d'interessi e alla stregua della quale: da un lato, in mancanza di usi contrari, impedisce agli interessi scaduti di produrre ulteriori interessi se non dal giorno di una eventuale domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi;
dall'altro, deroga rispetto alla disciplina generale in tema di danni
6 nelle obbligazioni pecuniarie, dettata dall'art. 1224 c.c., poiché diversamente tale ultima norma assorbirebbe quasi integralmente l'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c.
Invero, chiamate a pronunciarsi sul punto, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno evidenziato l'irragionevolezza di un'interpretazione che “in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi” (Cfr. Cassazione Sez.
Unite, Sentenza n. 9653 del 17/7/2001).
Pertanto, facendo governo dei suesposti principi, agli attori possono essere riconosciuti i soli interessi – sulla somma loro spettante a titolo di interessi maturati sull'indennità di esproprio – a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale (23.10.2020).
In definitiva, dunque, parte convenuta deve essere condannata a pagare agli attori la complessiva somma di € 74.219,70, di cui € 6.289,32 a titolo di interessi ulteriori maturati a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, e ciò oltre ulteriori interessi legali dalla data dell'emissione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4. Spese di lite
Le spese di lite devono seguire la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in complessive € 7.838,00 – di cui € 786,00 a titolo di rimborso del Contributo Unificato e dei diritti di cancelleria ed € 7.052,00 per compensi professionali, determinati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01
a euro 260.000,00 e applicando per tutte le fasi una riduzione del 50% dei valori medi previsti, considerando l'oggetto, il modesto grado di complessità della causa nonché la natura prettamente documentale della stessa e, infine, il sostanziale carattere riepilogativo delle difese conclusivo – e ciò oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi così liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
:
[...]
1) CONDANNA il – in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro CP_1
tempore – a pagare agli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 la complessiva somma di € 74.219,70 e ciò oltre interessi legali decorrenti dall'emissione della presente sentenza e sino al soddisfo;
7 2) CONDANNA il – in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro CP_1
tempore – al pagamento in favore degli attori , e Parte_1 Parte_2
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessive € 7.838,00, oltre al Parte_3
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali per come indicati in parte motiva;
Gela, 29 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1626/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nato a [...] [...] Parte_3 C.F._3
Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GAGLIANO ANTONIO, rappresentante e difensore
Attori
CONTRO
(C.F.: ) – in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore – avente sede a in Piazza San Francesco n. 1 ed elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. SCIALFA GIUSEPPE , rappresentante e difensore
Convenuto
Oggetto: Interessi su indennità di esproprio
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.10.2020, , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio il chiedendo Pt_2 Parte_3 CP_1 che venisse accertato il loro diritto a ricevere, dall'ente convenuto, gli interessi legali maturati sulla
1 somma loro dovuta a titolo di indennità per l'espropriazione dei terreni, siti a e identificati al CP_1
foglio di mappa del catasto urbano n. 141 – particelle 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418,
1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1429, 1430, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 94 e 20 – di cui erano contitolari, perfezionatasi con il decreto definitivo di esproprio n. 8 del 4.11.2008.
Esponevano che con il lodo del 26.11.2009 (cfr. allegato all'atto di citazione) – emesso ai fini della determinazione della indennità definiva di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 – il
Collegio Arbitrale dei periti, applicando la stima di €/mq 65,00 all'estensione della superficie espropriata (10.815 mq), determinava in complessive € 702.975,00 l'ammontare complessivo dell'indennità definiva di esproprio dovuta agli attori e ciò oltre la relativa indennità di occupazione
(risultante nel piano parcellare di esproprio).
Allegavano di aver incassato dal , in forza del suddetto provvedimento, la minor CP_1 somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti pari ad € 136.398,00 e di vantare, pertanto. nei confronti dell'ente un credito – in sorte capitale – pari ad € 566.577,00.
Aggiungevano che dopo anni di infruttuosi tentativi di recuperare tale credito, il convenuto aveva loro avanzato una proposta di pagamento rateale richiedendo, all'uopo, un atto di accettazione che, in effetti, veniva presentato in apposita dichiarazione protocollata in data 30.7.2014 in cui veniva indicata la somma dovuta agli attori dal , comprensiva di interessi legali. CP_1
Deducevano, tuttavia, che il aveva predisposto una proposta di deliberazione per CP_1
il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la sola sorte capitale (poi approvata con delibera n. 225 del 27.10.2014 e comunicata agli odierni attori con nota del 25.11.2014. Cfr. nota allegata all'atto di citazione), limitazione applicata, altresì, al pagamento rateale approvato con delibera di G.M. n. 3 del
10.1.2014 e con determinazione dirigenziale n. 487 dell'8.5.2015, decisione che veniva, quindi, contestata con nota del 9.2.2015 con cui gli accettavano il pagamento rateale disposto a Pt_1
titolo di acconto sulla maggiore somma loro spettante e, contestualmente, diffidavano il convenuto a corrispondere la restante parte del credito.
Affermavano che dalla natura di debito di valuta dell'indennità di esproprio discenderebbe – ex se – il loro diritto a percepire gli interessi maturati sul relativo ammontare.
Rassegnavano, infine, le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che, trattandosi di un debito di valuta e non di valore, l'indennità di espropriazione deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data del titolo ablativo e sino al soddisfo;
per l'effetto, condannare il , in persona del CP_1
Sindaco p.t. suo legale rappresentante ex lege, a pagare in favore degli attori come sopra generalizzati la complessiva somma di €. 67.930,38 quali interessi legali maturati sulla somma dovuta a titolo di
2 indennità di espropriazione -costituente la sorte capitale- dalla data del titolo ablativo e sino al soddisfo. Condannare, altresì, il il , in persona del Sindaco p.t. suo CP_1 CP_1
legale rappresentante ex lege, a pagare in favore degli attori come sopra generalizzati la somma corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di ultimazione dei pagamenti rateali e sino al soddisfo sul credito di €. 67.930,38 cosi cristallizzatosi con versamento dell'ultima rata. Vinte le spese del giudizio.”.
Con comparsa di risposta del 5.1.2021 si costituiva in giudizio il , contestando la CP_1
fondatezza della domanda proposta dagli attori.
Eccepiva, in primo luogo, l'inesistenza del credito avanzato dagli attori poiché il titolo su cui si fonda – ossia il lodo arbitrale che ha determinato l'indennità di esproprio loro dovuta – nulla statuisce in ordine agli interessi legali, circostanza che esclude la fondatezza della pretesa vantata nel presente giudizio.
In subordine, precisava che l'eventuale ritardo tra la determinazione dell'indennità definitiva e il pagamento non può essere ascritto all'ente territoriale in quanto provocato dall'impugnazione dell'offerta dell'indennità provvisoria promossa dagli e causato dalla mancata indicazione Pt_1 dell'obbligazione degli interessi nel lodo del 26.11.2009.
Inoltre, contestava la correttezza della quantificazione degli interessi legali operata dagli attori ed esposta in atto di citazione.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “rigettare la domanda attorea così come formulata perché infondata;
in subordine, determinare l'esatto importo da riconoscere agli attori per il titolo reclamato. Le spese seguano la soccombenza”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione, pertanto le parti – all'udienza cartolare del 15.10.2024 – precisavano le loro conclusioni attraverso il deposito delle rispettive note di trattazione scritta e con ordinanza emessa in data 16.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
2. Merito. Natura dell'indennità di espropriazione.
Nel merito, parte attrice ha evocato in giudizio l'odierno convenuto per fare valere nei suoi confronti il diritto di percepire gli interessi legali maturati sulla somma che il doveva loro a CP_1
titolo di indennità di esproprio.
La domanda avanzata nel presente giudizio è fondata per le seguenti sintetiche ragioni.
Occorre, in primo luogo, premettere che costituisce fatto pacifico – in quanto non oggetto di contestazioni tra le parti nonché evincibile dal compendio documentale versato in atti – che gli odierni
3 attori sono stati destinatari dell'esercizio del potere ablatorio riconosciuto al , i cui CP_1 effetti hanno determinato l'espropriazione dei terreni, siti a e identificati al foglio di mappa del CP_1
catasto urbano n. 141 – particelle 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421,
1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1429, 1430, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441,
1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 94 e 20 – di cui gli erano comproprietari, Pt_1 nell'ambito dell'attuazione del programma costruttivo approvato in favore della
[...]
”. Parte_4
È parimenti incontestato che nell'ambito del suindicato procedimento amministrativo, gli odierni attori non hanno accettato l'indennità provvisoria offerta dall'ente pubblico scegliendo, invece, di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 21 co. 2 del D.P.R. 327/2001 e avviando, così, la procedura per quantificare in via definitiva l'indennità di esproprio mediante la nomina di un collegio di esperti, chiamato a valutare il bene oggetto di esproprio e stimarne il valore indennitario conclusasi con la pronuncia del lodo del 26.11.2009.
È, altresì, pacifico che il ha inteso riconoscere alla parte attrice la spettanza della CP_1
sola somma determinata dal collegio arbitrale negando che – in assenza di una espressa statuizione sul punto – da tale stima sia sorto il diritto degli a percepire gli interessi legali sull'indennità, Pt_1 maturati dal momento dell'espropriazione e sino al soddisfo (Cfr. delibera n. 225 del 27.10.2014 allegata all'atto di citazione).
Infine, non risulta neppure contestato che l'ente convenuto abbia effettivamente eseguito il pagamento rateale – nei limiti della sorte capitale dell'indennità dovuta agli odierni attori – secondo la scansione temporale indicata nella tabella di conteggi allegata all'atto di citazione (primo pagamento effettuato in data 1.7.2015; ultimo pagamento perfezionatosi in data 31.3.2018).
Ebbene, la prospettazione offerta dall'odierno convenuto, tesa a negare la debenza degli interessi sulla somma determinata dal collegio peritale – poiché non espressamente indicata e comunque diversa da quella originariamente offerta dal – è priva di pregio in quanto presuppone una differenza CP_1 ontologica tra l'indennità di esproprio offerta dall'amministrazione, suscettibile di divenire definitiva a seguito di accettazione del soggetto passivo della procedura ablatoria (art. 20 D.P.R. n. 327/2001), e l'indennità determinata dal collegio di esperti nominati ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 la cui definitività – come avvenuto nel caso che ci occupa – è legata all'accettazione espressa o tacita (per mancata opposizione entro i termini) della quantificazione operata dai periti.
In entrambi i casi, invero e a prescindere dalle differenti vicende che interessano la sua quantificazione,
l'indennità conserva la sua naturale funzione di serio ristoro che l'ordinamento le riconosce per compensare parzialmente l'originario proprietario per il sacrificio imposto con la perdita del diritto
4 dominicale (art. 42 Cost. e 832 c.c.; art, 1 I Protocollo Addizionale C.E.D.U.) che, una volta determinata, forma oggetto di un diritto di credito nei confronti dell'ente espropriante.
Costituisce, peraltro, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce un'obbligazione di valuta e sullo stesso sono dovuti – dal giorno dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, e cioè fino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la cassa depositi e prestiti – gli interessi legali per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante e ciò a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento (Cfr. tra le tante Cassazione, Ordinanza n. 3274 del 10/2/2021; Sentenza n. 719 del
13/1/2011; Sentenza n. 6186 del 17/4/2003).
Pertanto, stabilito con certezza il quantum dell'indennità di esproprio la Pubblica Amministrazione è tenuta a depositare presso Depositi e Prestiti ovvero a pagare l'indennità divenuta definitiva al CP_2
soggetto passivo della procedura – secondo le scansioni temporali indicate dagli articoli 20, co. 8, 26 e
27 D.P.R. n. 327/2001 – e perfezionatasi l'apprensione del bene in capo all'ente per effetto dell'emissione del decreto di esproprio (e della sua esecuzione nella forma dell'immissione in possesso), sorge a in capo al privato non solo il diritto a percepire l'indennità bensì, automaticamente, anche quello di percepire gli interessi maturati sull'indennità stessa, se non tempestivamente corrisposta.
Difatti, secondo il principio generale di “naturale fruttuosità del denaro” – il cui riconoscimento normativo si rinviene nell'art. 1282 c.c. – i crediti liquidi ed esigibili (tra i quali deve certamente annoverarsi indennità di esproprio, divenuta definitiva all'esito del suo procedimento di determinazione) generano di diritto interessi, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente, e ciò costituisce la soluzione che l'ordinamento offre per “compensare” il costo opportunità sostenuto dal creditore – privato della possibilità di impiegare altrimenti la somma che gli è dovuta – o, se si preferisce, per “remunerare” i benefici che il debitore trae dalla semplice disponibilità della stessa, principio che è pacificamente applicabile alla Pubblica Amministrazione che, rispetto alla vicenda obbligatoria che sorge a valle del procedimento amministrativo di esproprio, si inserisce in una dinamica di relazione orizzontale con il privato espropriato (Cfr. art. 1, co. 1 bis L. n. 241/1990).
Sulla scorta di tali principi è, inoltre, priva di pregio la dedotta incolpevolezza dell'ente convenuto rispetto al ritardo del pagamento degli interessi dovuti sul credito azionato dagli attori e ciò in quanto l'obbligazione accessoria de qua sorge a prescindere da ogni valutazione circa l'addebitabilità o meno del ritardo nel pagamento al debitore.
3. Determinazione del credito
5 Pertanto, considerato che il decreto con il quale è stata attuata l'espropriazione dei terreni di cui gli odierni attori risultavano essere comproprietari (e meglio sopra identificati) è stato emesso in data
4.11.2008 e che la somma loro dovuta a titolo di indennità– al netto di quella già depositata in Cassa
Depositi e Prestiti (€ 136.398,00) – è stata definitivamente determinata in € 538.952,01 (scorporata dalla maggiore somma di € 566.577,00 la quota spettante al loro germano, ) è Persona_1
possibile quantificare il credito accessorio applicando il tasso di interessi legali alla sorte capitale dalla data del decreto di esproprio e sino al soddisfo, tenendo, altresì conto, dei pagamenti rateali effettuati dall'1.7.2015 al 31.3.2018.
Facendo applicazione di tali coordinate operative è possibile affermare che gli attori avevano diritto a percepire dall'ente convenuto la somma di € 67.955,83 a titolo di interessi sull'indennità di esproprio, definitivamente determinata con il lodo del 26.11.2009, somma da ridursi in questa sede ad € 67.930,38 ossia nei limiti di quella chiesta dagli attori con il proprio atto introduttivo.
In ordine all'ulteriore domanda avanzata nell'atto introduttivo – avente ad oggetto il riconoscimento degli (ulteriori) interessi sulla somma dovuta dall'ente territoriale a titolo di interessi sull'indennità di esproprio definitiva – occorre, in primo luogo, premettere che l'accettazione del pagamento rateale da parte degli (Cfr. nota del 9.2.2015) non può che essere qualificato in termini di consenso Pt_1
prestato dagli attori, ai sensi dell'art. 1194 c.c., che ha legittimato il ad imputare i CP_1
propri pagamenti rateale alla sorte capitale prima che agli interessi (in quella sede, dallo stesso disconosciuti) come, peraltro, risulta evidente nel calcolo degli interessi proposto da parte attrice.
Deve, inoltre, rammentarsi che gli interessi costituiscono una particolare obbligazione pecuniaria che si caratterizza per essere accessoria rispetto ad un'obbligazione principale (nel caso che ci occupa,
l'indennità di esproprio), natura che non è suscettibile di subire alterazioni quando l'obbligazione principale si sia già estinta per adempimento da parte del debitore mediante trasformazione degli interessi scaduti in una ordinaria obbligazione pecuniaria (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 21935 del
21/7/2023; Sentenza n. 18438 dell'1/8/2013).
Difatti, laddove si procedesse a tale equiparazione, l'obbligazione di interessi sarebbe automaticamente produttiva di interessi di pieno diritto – come già sopra chiarito, ai sensi dell'art. 1282 c.c. –effetto che, tuttavia, è espressamente escluso dall'art. 1283 c.c., norma che tutela il debitore, pacificamente applicabile per ogni specie d'interessi e alla stregua della quale: da un lato, in mancanza di usi contrari, impedisce agli interessi scaduti di produrre ulteriori interessi se non dal giorno di una eventuale domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi;
dall'altro, deroga rispetto alla disciplina generale in tema di danni
6 nelle obbligazioni pecuniarie, dettata dall'art. 1224 c.c., poiché diversamente tale ultima norma assorbirebbe quasi integralmente l'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c.
Invero, chiamate a pronunciarsi sul punto, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno evidenziato l'irragionevolezza di un'interpretazione che “in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi” (Cfr. Cassazione Sez.
Unite, Sentenza n. 9653 del 17/7/2001).
Pertanto, facendo governo dei suesposti principi, agli attori possono essere riconosciuti i soli interessi – sulla somma loro spettante a titolo di interessi maturati sull'indennità di esproprio – a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale (23.10.2020).
In definitiva, dunque, parte convenuta deve essere condannata a pagare agli attori la complessiva somma di € 74.219,70, di cui € 6.289,32 a titolo di interessi ulteriori maturati a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, e ciò oltre ulteriori interessi legali dalla data dell'emissione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4. Spese di lite
Le spese di lite devono seguire la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in complessive € 7.838,00 – di cui € 786,00 a titolo di rimborso del Contributo Unificato e dei diritti di cancelleria ed € 7.052,00 per compensi professionali, determinati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01
a euro 260.000,00 e applicando per tutte le fasi una riduzione del 50% dei valori medi previsti, considerando l'oggetto, il modesto grado di complessità della causa nonché la natura prettamente documentale della stessa e, infine, il sostanziale carattere riepilogativo delle difese conclusivo – e ciò oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi così liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
:
[...]
1) CONDANNA il – in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro CP_1
tempore – a pagare agli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 la complessiva somma di € 74.219,70 e ciò oltre interessi legali decorrenti dall'emissione della presente sentenza e sino al soddisfo;
7 2) CONDANNA il – in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro CP_1
tempore – al pagamento in favore degli attori , e Parte_1 Parte_2
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessive € 7.838,00, oltre al Parte_3
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali per come indicati in parte motiva;
Gela, 29 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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