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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5770 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017,
promossa da nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_1
RUOCCO, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. ANTONELLA PIRODDI,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso CP_1
lo studio dell'avv. ROSALIA PACIFICO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 7 Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il tribunale adito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile ( n. 286, Parte I, Anno 1987 ) celebrato in Cagliari
(CA) in data 24 ottobre 1987, tra il sig. e la sig.ra ed ordinare Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari ( CA ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
con ulteriore annotazione nel comune di residenza del ricorrente;
2. stabilire che entrambi i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti e che dunque non ricorrono i presupposti per richiedere l'uno all'altro l'assegno divorzile;
in subordine disporre l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile non superiore ad € Parte_2
150,00 ( centocinquanta/00 );
3. stabilire che le figlie e risultano economicamente autosufficienti e che pertanto non Per_1 Per_2
hanno diritto ad alcun contributo per il loro mantenimento;
4. condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il tribunale adito:
respingere la difesa di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e disporre che il sig.
[...]
corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio della sig.ra la Pt_1 Parte_2
somma di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di marzo 2015, così come statuito con la Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n.1021/2014 – R.A.C.
n.9629/2009 e quindi ed in ogni caso confermare l'Ordinanza Presidenziale 28.07.2018, con vittoria di spese e di onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 19/06/2017, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il 24/10/1987, e Controparte_2
che, accertata l'autosufficienza economica dei coniugi e delle figlie, nessun assegno sia previsto in loro favore.
Il ricorrente ha esposto che dal matrimonio con la convenuta erano nate le figlie , il Per_2
30/06/1990, e , il 9/04/1991, entrambe maggiorenni e indipendenti, impiegate nel settore Per_1
alberghiero; che con sentenza n. 1021/2014, del Tribunale di Cagliari era stata pronunciata la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità a esso ricorrente, prevedendo a suo carico per il mantenimento della moglie l'assegno di 500,00 euro;
che l'appello da lui interposto era stato dichiarato inammissibile;
che la moglie oltre a percepire la pensione di circa 1.000,00 euro al mese, era proprietaria di svariati immobili e in particolare, proprietaria esclusiva della propria abitazione, una villa in Capoterra di circa 300 mq, del valore di circa 600.000,00 euro, e del lotto di terreno adiacente di 820 mq del valore commerciale di 120.000 euro;
nuda proprietaria di una villetta a schiera in Santa
Margherita di Pula del valore di 250.000 euro;
comproprietaria per la quota di 1/6 di un immobile in
Cagliari del valore di 400.000 euro, e di un appartamento in Pula dal valore di 150.000 euro;
che la moglie inoltre, a seguito del decesso del padre, aveva aperto un conto corrente unitamente alla madre e alla sorella in cui era stata depositata la somma di 150.000,00 euro;
che esso ricorrente, titolare di pensione, era gravato dalla rata del mutuo, e dalla rata di un prestito Agos.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28/03/2018, Parte_2
contestando la rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di 500,00 euro.
La resistente ha evidenziato, in particolare, che il matrimonio fra le parti era durato oltre 20 anni e la separazione era stata addebitata al riconosciuto responsabile di gravi violazioni dei doveri Pt_1
coniugali in ragione delle relazioni extraconiugali, delle aggressioni anche fisiche verso la moglie,
della mancata assistenza e solidarietà; che anche in sede di separazione il ricorrente aveva tentato di pagina 3 di 7 occultare la sua effettiva situazione reddituale;
che la figlia si era recentemente ritrasferita presso Per_1
di lei e, non essendo mai stata effettivamente autosufficiente, doveva provvedere anche al suo mantenimento;
di essere affetta da gravi patologie, e titolare solo pro quota delle proprietà immobiliari indicate dal ricorrente, non produttive di reddito perché utilizzate dalla madre mentre dell'immobile di
Santa Margherita di Pula era usufruttuario lo stesso ricorrente.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
Mutato il rito, le parti hanno insistito nelle rispettive domande formulate.
Con sentenza parziale n. 1208/2019, pubblicata in data 3/06/2019, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e . Parte_1 Parte_2
La causa, istruita con prove documentali, respinte le ulteriori istanze istruttorie formulate, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, avanzata dalla resistente.
L'art. 5, sesto comma, legge n. 898/1970, stabilisce che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,
dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Tali elementi quindi occorre valutare in funzione della natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, alla luce delle condizioni economiche dei coniugi, della durata e storia matrimoniale complessiva e, in prognosi futura, tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute del richiedente, con rigorosa verifica sotto il profilo compensativo e perequativo del nesso pagina 4 di 7 causale tra le scelte 'endofamiliari' e la situazione del richiedente al momento dello scioglimento del vincolo coniugale (Cass. SS.UU., sentenza n. 18287/2018).
Ebbene, con riguardo alle condizioni economiche dei coniugi, il ricorrente (73 anni) ha evidenziato attraverso la documentazione fiscale prodotta un reddito mensile medio, al netto di imposte e tasse, di circa 3.100,00 euro (730/2018, 730/2019, 730/2020), gravato dal pagamento della rata di euro 673,00
relativa al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in Decimomannu nel quale dimora, con scadenza al 2035 (all. 9 ricorrente), mentre il prestito Agos risulta estinto nel 2019 (all. 10).
Come valutato dal giudice della separazione, e pacificamente emerso nel presente giudizio, egli è
usufruttuario dell'immobile in Santa Margherita di Pula dal quale può ritrarre ulteriori redditi non costituendo abitazione propria.
La resistente (70 anni) percepisce, in media annuale, la pensione mensile netta di 1.000 euro circa
(CU/2019, CU/2020, CU/2021: allegati n.34, 37, 40 di parte resistente), è proprietaria esclusiva della propria abitazione in Capoterra, comproprietaria di una abitazione in Cagliari via Milano e relativo posto o box auto, di cui dispone la madre che vi abita, di un immobile a uso abitativo in Pula località S.
Aliana in cui dimorerebbe una nipote a titolo gratuito, ed è nuda proprietaria dell'immobile in Santa
Margherita di Pula di cui il ricorrente è l'usufruttuario.
È indimostrato che la resistente sia cointestataria unitamente alla madre e alla sorella di un conto corrente in cui sarebbe stata depositata la somma di 150.000,00 euro.
Sussiste quindi un significativo divario reddituale fra le parti che, considerata l'età e le condizioni di salute della richiedente, non può certamente essere colmato con lo svolgimento di attività lavorativa.
Sotto il profilo perequativo-compensativo, occorre rilevare che, pacificamente, la resistente è
pensionata dal 1990, cioè dall'età di 36 anni.
In assenza di contrarie evidenze, la scelta di cessare l'attività lavorativa svolta nei 14 anni precedenti e di dedicarsi alla cura della famiglia e poi all'accudimento delle due figlie adottate nel 1994, in quanto intervenuta nei primissimi anni del matrimonio (contratto nel 1987), difficilmente può presumersi non pagina 5 di 7 condivisa dai coniugi, che sul ruolo trainante endofamiliare della resistente mentre il ricorrente continuava a svolgere la propria attività professionale, hanno evidentemente impostato l'organizzazione di vita comune durante il lungo matrimonio durato 22 anni.
Assume quindi rilievo significativo il contributo personale ed economico dato dalla richiedente alla conduzione familiare con sacrificio della propria realizzazione lavorativa e professionale.
Vengono in rilevo, inoltre, le “ragioni della decisione” che consentono la valutazione dei criteri di imputabilità e di responsabilità del fallimento del matrimonio dalle quali deriva la funzione risarcitoria attribuita all'assegno divorzile.
Come già evidenziato da giurisprudenza di merito, e condiviso da questo tribunale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, le condotte anteriori tenute nel corso della vita matrimoniale possono essere valutate quali ragioni della decisione se, come nel caso in esame, sono state poste alla base della pronuncia di addebito della separazione e se rappresentano anche la causa ostativa alla ricostruzione della comunione tra coniugi, giustificando la domanda di divorzio (si veda, Corte
appello, Salerno, sez. II, 27/04/2023).
Infatti, con la sentenza definitiva che ha addebitato al la separazione dei coniugi, è stata Pt_1
accertata la esclusiva responsabilità del medesimo nella dissoluzione dell'unione matrimoniale attraverso il compimento di condotte lesive della dignità e integrità psico fisica della , Pt_2
denigrata anche in presenza dei familiari, umiliata dai tradimenti mal celati del marito, e finanche da lui aggredita e percossa. Sono quindi valutabili condotte tali del ricorrente da fondare una sua responsabilità risarcitoria oltre che causa della irreversibile fine del matrimonio.
Deve dunque essere riconosciuto alla resistente il diritto all'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa, a fronte del significativo squilibrio patrimoniale e reddituale fra le parti,
che appare riconducibile a scelte comuni endofamiliari, alla durata del matrimonio, e all'età della richiedente, ed altresì, con funzione risarcitoria, in considerazione delle ragioni della decisione, ossia pagina 6 di 7 considerando le ragioni per cui il coniuge obbligato ha posto fine all'unione matrimoniale, assegno che appare congruo quantificare nell'importo di euro 500.
Le spese del giudizio, per il principio della soccombenza, devono porsi in capo al ricorrente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità previsti dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 1208/2019 è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Pone in capo a l'obbligo del versamento in favore di Parte_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 500 a titolo di assegno divorzile;
[...]
2. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro 4.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Parte_2
c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari, il 31/01/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5770 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017,
promossa da nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_1
RUOCCO, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. ANTONELLA PIRODDI,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso CP_1
lo studio dell'avv. ROSALIA PACIFICO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 7 Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il tribunale adito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile ( n. 286, Parte I, Anno 1987 ) celebrato in Cagliari
(CA) in data 24 ottobre 1987, tra il sig. e la sig.ra ed ordinare Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari ( CA ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
con ulteriore annotazione nel comune di residenza del ricorrente;
2. stabilire che entrambi i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti e che dunque non ricorrono i presupposti per richiedere l'uno all'altro l'assegno divorzile;
in subordine disporre l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile non superiore ad € Parte_2
150,00 ( centocinquanta/00 );
3. stabilire che le figlie e risultano economicamente autosufficienti e che pertanto non Per_1 Per_2
hanno diritto ad alcun contributo per il loro mantenimento;
4. condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il tribunale adito:
respingere la difesa di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e disporre che il sig.
[...]
corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio della sig.ra la Pt_1 Parte_2
somma di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di marzo 2015, così come statuito con la Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n.1021/2014 – R.A.C.
n.9629/2009 e quindi ed in ogni caso confermare l'Ordinanza Presidenziale 28.07.2018, con vittoria di spese e di onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 19/06/2017, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il 24/10/1987, e Controparte_2
che, accertata l'autosufficienza economica dei coniugi e delle figlie, nessun assegno sia previsto in loro favore.
Il ricorrente ha esposto che dal matrimonio con la convenuta erano nate le figlie , il Per_2
30/06/1990, e , il 9/04/1991, entrambe maggiorenni e indipendenti, impiegate nel settore Per_1
alberghiero; che con sentenza n. 1021/2014, del Tribunale di Cagliari era stata pronunciata la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità a esso ricorrente, prevedendo a suo carico per il mantenimento della moglie l'assegno di 500,00 euro;
che l'appello da lui interposto era stato dichiarato inammissibile;
che la moglie oltre a percepire la pensione di circa 1.000,00 euro al mese, era proprietaria di svariati immobili e in particolare, proprietaria esclusiva della propria abitazione, una villa in Capoterra di circa 300 mq, del valore di circa 600.000,00 euro, e del lotto di terreno adiacente di 820 mq del valore commerciale di 120.000 euro;
nuda proprietaria di una villetta a schiera in Santa
Margherita di Pula del valore di 250.000 euro;
comproprietaria per la quota di 1/6 di un immobile in
Cagliari del valore di 400.000 euro, e di un appartamento in Pula dal valore di 150.000 euro;
che la moglie inoltre, a seguito del decesso del padre, aveva aperto un conto corrente unitamente alla madre e alla sorella in cui era stata depositata la somma di 150.000,00 euro;
che esso ricorrente, titolare di pensione, era gravato dalla rata del mutuo, e dalla rata di un prestito Agos.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28/03/2018, Parte_2
contestando la rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di 500,00 euro.
La resistente ha evidenziato, in particolare, che il matrimonio fra le parti era durato oltre 20 anni e la separazione era stata addebitata al riconosciuto responsabile di gravi violazioni dei doveri Pt_1
coniugali in ragione delle relazioni extraconiugali, delle aggressioni anche fisiche verso la moglie,
della mancata assistenza e solidarietà; che anche in sede di separazione il ricorrente aveva tentato di pagina 3 di 7 occultare la sua effettiva situazione reddituale;
che la figlia si era recentemente ritrasferita presso Per_1
di lei e, non essendo mai stata effettivamente autosufficiente, doveva provvedere anche al suo mantenimento;
di essere affetta da gravi patologie, e titolare solo pro quota delle proprietà immobiliari indicate dal ricorrente, non produttive di reddito perché utilizzate dalla madre mentre dell'immobile di
Santa Margherita di Pula era usufruttuario lo stesso ricorrente.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
Mutato il rito, le parti hanno insistito nelle rispettive domande formulate.
Con sentenza parziale n. 1208/2019, pubblicata in data 3/06/2019, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e . Parte_1 Parte_2
La causa, istruita con prove documentali, respinte le ulteriori istanze istruttorie formulate, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, avanzata dalla resistente.
L'art. 5, sesto comma, legge n. 898/1970, stabilisce che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,
dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Tali elementi quindi occorre valutare in funzione della natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, alla luce delle condizioni economiche dei coniugi, della durata e storia matrimoniale complessiva e, in prognosi futura, tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute del richiedente, con rigorosa verifica sotto il profilo compensativo e perequativo del nesso pagina 4 di 7 causale tra le scelte 'endofamiliari' e la situazione del richiedente al momento dello scioglimento del vincolo coniugale (Cass. SS.UU., sentenza n. 18287/2018).
Ebbene, con riguardo alle condizioni economiche dei coniugi, il ricorrente (73 anni) ha evidenziato attraverso la documentazione fiscale prodotta un reddito mensile medio, al netto di imposte e tasse, di circa 3.100,00 euro (730/2018, 730/2019, 730/2020), gravato dal pagamento della rata di euro 673,00
relativa al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in Decimomannu nel quale dimora, con scadenza al 2035 (all. 9 ricorrente), mentre il prestito Agos risulta estinto nel 2019 (all. 10).
Come valutato dal giudice della separazione, e pacificamente emerso nel presente giudizio, egli è
usufruttuario dell'immobile in Santa Margherita di Pula dal quale può ritrarre ulteriori redditi non costituendo abitazione propria.
La resistente (70 anni) percepisce, in media annuale, la pensione mensile netta di 1.000 euro circa
(CU/2019, CU/2020, CU/2021: allegati n.34, 37, 40 di parte resistente), è proprietaria esclusiva della propria abitazione in Capoterra, comproprietaria di una abitazione in Cagliari via Milano e relativo posto o box auto, di cui dispone la madre che vi abita, di un immobile a uso abitativo in Pula località S.
Aliana in cui dimorerebbe una nipote a titolo gratuito, ed è nuda proprietaria dell'immobile in Santa
Margherita di Pula di cui il ricorrente è l'usufruttuario.
È indimostrato che la resistente sia cointestataria unitamente alla madre e alla sorella di un conto corrente in cui sarebbe stata depositata la somma di 150.000,00 euro.
Sussiste quindi un significativo divario reddituale fra le parti che, considerata l'età e le condizioni di salute della richiedente, non può certamente essere colmato con lo svolgimento di attività lavorativa.
Sotto il profilo perequativo-compensativo, occorre rilevare che, pacificamente, la resistente è
pensionata dal 1990, cioè dall'età di 36 anni.
In assenza di contrarie evidenze, la scelta di cessare l'attività lavorativa svolta nei 14 anni precedenti e di dedicarsi alla cura della famiglia e poi all'accudimento delle due figlie adottate nel 1994, in quanto intervenuta nei primissimi anni del matrimonio (contratto nel 1987), difficilmente può presumersi non pagina 5 di 7 condivisa dai coniugi, che sul ruolo trainante endofamiliare della resistente mentre il ricorrente continuava a svolgere la propria attività professionale, hanno evidentemente impostato l'organizzazione di vita comune durante il lungo matrimonio durato 22 anni.
Assume quindi rilievo significativo il contributo personale ed economico dato dalla richiedente alla conduzione familiare con sacrificio della propria realizzazione lavorativa e professionale.
Vengono in rilevo, inoltre, le “ragioni della decisione” che consentono la valutazione dei criteri di imputabilità e di responsabilità del fallimento del matrimonio dalle quali deriva la funzione risarcitoria attribuita all'assegno divorzile.
Come già evidenziato da giurisprudenza di merito, e condiviso da questo tribunale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, le condotte anteriori tenute nel corso della vita matrimoniale possono essere valutate quali ragioni della decisione se, come nel caso in esame, sono state poste alla base della pronuncia di addebito della separazione e se rappresentano anche la causa ostativa alla ricostruzione della comunione tra coniugi, giustificando la domanda di divorzio (si veda, Corte
appello, Salerno, sez. II, 27/04/2023).
Infatti, con la sentenza definitiva che ha addebitato al la separazione dei coniugi, è stata Pt_1
accertata la esclusiva responsabilità del medesimo nella dissoluzione dell'unione matrimoniale attraverso il compimento di condotte lesive della dignità e integrità psico fisica della , Pt_2
denigrata anche in presenza dei familiari, umiliata dai tradimenti mal celati del marito, e finanche da lui aggredita e percossa. Sono quindi valutabili condotte tali del ricorrente da fondare una sua responsabilità risarcitoria oltre che causa della irreversibile fine del matrimonio.
Deve dunque essere riconosciuto alla resistente il diritto all'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa, a fronte del significativo squilibrio patrimoniale e reddituale fra le parti,
che appare riconducibile a scelte comuni endofamiliari, alla durata del matrimonio, e all'età della richiedente, ed altresì, con funzione risarcitoria, in considerazione delle ragioni della decisione, ossia pagina 6 di 7 considerando le ragioni per cui il coniuge obbligato ha posto fine all'unione matrimoniale, assegno che appare congruo quantificare nell'importo di euro 500.
Le spese del giudizio, per il principio della soccombenza, devono porsi in capo al ricorrente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità previsti dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 1208/2019 è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Pone in capo a l'obbligo del versamento in favore di Parte_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 500 a titolo di assegno divorzile;
[...]
2. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro 4.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Parte_2
c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari, il 31/01/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 7 di 7