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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. ssa AR RE AN Presidente
Dott. ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 377/2024, promossa da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IA ES (C.F. ), con domicilio eletto in Cagliari, Via S. Sonnino, 128, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia;
- Appellante -
contro
, nato a [...], il [...], C.F. , residente a CP_1 CodiceFiscale_3
Cagliari, nella via Marconi 113, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Gaetano Donizetti,
26, presso lo Studio degli avvocati Carlo Oriti Niosi, C.F. , p.e.c. CodiceFiscale_4
e EA LO C.F. p.e.c. che lo Email_1 C.F._5 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, IG.ra , come da atto di citazione in appello: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, in riforma della sentenza impugnata, annullare la sentenza di primo grado, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari in favore del Tribunale di
TO AR e disporre la rimessione della causa a quest'ultimo Tribunale quale Giudice competente a decidere il merito in primo grado con ogni conseguente declaratoria. In subordine, in riforma della sentenza impugnata dichiara, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari in favore del Tribunale di TO AR e per l'effetto annullare la predetta nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado;
Nel merito, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la risoluzione del contratto con effetto retroattivo;
e in subordine, in riforma della sentenza impugnata, disporre la restituzione per equivalente delle prestazioni eseguite dalla convenuta dalla stipula del'11 novembre
2011 sino alla risoluzione e per l'effetto condannare parte attrice a restituire alla convenuta la somma di euro 43.000,00 ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste nell'ammissione della ctu per accertare il valore delle prestazioni di fare svolte dalla IGnora
dal 2011 tenendo conto che parte convenuta non ha goduto di permessi, ferie, malattia, Parte_1 riposi alla luce delle condizioni e del trattamento economico stabilito dal CCNL di riferimento.”
Per l'appellato, IG. , come da comparsa di costituzione e risposta: CP_2
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione,
- nel merito, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2134/2024, del 2.10.2024,
Tribunale di Cagliari, Giudice dott. Antonio Angioi, RG 7220/2016, per tutti i motivi di cui in espositiva e rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora , con precisa Parte_1 indicazione degli estremi dell'atto pubblico risolto: atto notarile pubblico di compravendita con obbligo di vitalizio assistenziale, ricevuto in data 11/11/2011 rep. 15657/5537, dal Dott. Per_1
Notaio in Messina, trascritto a Varese in data 28/11/2011 ai nn. 21037 / 13259, tra
[...] CP_1
ed a margine del quale è stata annotata in data 12/09/2016 ai n. 14454 / 2073
[...] Parte_1
l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale trascritta a Varese il 27/07/2016 ai nn. 12482/8619.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Cagliari la IG.ra , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la Parte_1 risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di compravendita con obbligo di vitalizio assistenziale stipulato tra le parti con atto pubblico dell'11 novembre 2011. A fondamento della domanda, l'attore esponeva di aver trasferito alla convenuta la nuda proprietà di un immobile sito in
TO AL (VA), a fronte dell'obbligo, da parte di quest'ultima, di prestargli assistenza morale e materiale per tutta la durata della sua vita. Lamentava che la IG.ra , dopo essersi trasferita Parte_1 con lui in Sardegna presso l'abitazione di TU Sant'NA, lo aveva improvvisamente e definitivamente abbandonato in data 23 marzo 2016, interrompendo ogni forma di assistenza e rendendosi così gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali. Deduceva, inoltre, di averle inviato, a mezzo del proprio legale, una diffida a adempiere rimasta senza esito, con conseguente risoluzione di diritto del contratto. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, in via pregiudiziale, eccepiva Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicando come competente il Tribunale di TO
AR, quale foro del convenuto e luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, negando il proprio inadempimento e sostenendo che il luogo di esecuzione della prestazione assistenziale doveva individuarsi presso il proprio domicilio in TO
AL e non presso la residenza del vitaliziato. In via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione, per equivalente monetario, del valore delle prestazioni di assistenza fornite sin dalla stipula del contratto, quantificate in € 43.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prove orali.Con sentenza n. 2134/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024, il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda principale di risoluzione, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e rigettava quella relativa ai danni non patrimoniali, rigettava integralmente la domanda riconvenzionale e condannava la convenuta alla parziale refusione delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ha così motivato:
- sulla competenza, ha ritenuto che, data la natura delle prestazioni di assistenza alla persona, il luogo dell'adempimento non potesse che coincidere con il domicilio del creditore (il vitaliziato), luogo in cui i suoi bisogni quotidiani dovevano essere soddisfatti, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 20
c.p.c.;
- nel merito, ha ritenuto provato il grave inadempimento della convenuta, consistito nell'abbandono definitivo e ingiustificato del vitaliziato, atto a ledere irrimediabilmente il sinallagma contrattuale. Ha altresì giudicato valida ed efficace la diffida a adempiere inviata a mezzo del procuratore speciale dell'attore, in quanto munito di procura scritta, dichiarando di conseguenza la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- ha ritenuto "manifestamente infondata la domanda riconvenzionale della IG.ra , Parte_1
" osservando che, da un lato, le prestazioni assistenziali già eseguite in un contratto di durata sono insuscettibili di restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c., avendo già soddisfatto l'interesse del creditore nel periodo in cui sono state rese;
dall'altro, ha affermato il principio per cui "la pretesa di natura risarcitoria a valle di una risoluzione contrattuale per causa imputabile alla richiedente è di per sé priva di fondamento, non potendo la parte inadempiente aspirare al risarcimento dei danni derivanti dal proprio inadempimento" .
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra , affidandosi a tre motivi di Parte_1 gravame e riproponendo le conclusioni già rassegnate in primo grado. Si è costituito in giudizio il
IG. erede del defunto IG. , contestando la fondatezza dell'appello e CP_2 CP_1 chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
* * *
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Sostiene che, trattandosi di obbligazione di fare, il luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1182 c.c., dovrebbe individuarsi nel domicilio del debitore, sito in TO AL (VA), con conseguente competenza del Tribunale di TO AR.
Il motivo è infondato.
Come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la competenza territoriale va determinata alla luce della natura specifica della prestazione dedotta in contratto. Nel caso di specie, si tratta di un contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale), caratterizzato da prestazioni di cura e assistenza morale e materiale continuative a favore del vitaliziato. La natura stessa di tali prestazioni, destinate a soddisfare le esigenze quotidiane di vita di una persona anziana, implica che il luogo dell'adempimento non possa che coincidere con il domicilio o la dimora del creditore della prestazione, ovvero il luogo in cui egli vive e necessita di assistenza. La giurisprudenza ha chiarito che il contratto atipico di "vitalizio alimentare" è caratterizzato dalla natura accentuatamente spirituale delle prestazioni, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato
(Corte di cassazione, Ordinanza n. 108/2020). L'art. 1182, primo comma, c.c., stabilisce che il luogo dell'adempimento può desumersi "dalla natura della prestazione o da altre circostanze". In questo caso, la natura personalissima e assistenziale dell'obbligazione imponeva alla IG.ra di assistere il IG. nel luogo da lui scelto Parte_1 CP_2 come residenza, che al momento della proposizione della domanda era pacificamente in TU
Sant'NA. In proposito rilevano le stesse dichiarazioni, aventi natura confessoria, della appellante contenute nella lettera manoscritta del 14.6.2016 (prod. n.4 fascicolo I grado ), in cui la stessa CP_2 dà atto che lei e il - all'epoca della stipulazione del contratto per cui è causa conviventi- si erano CP_2 stabiliti a TU S. NA sin dal maggio 2009; le risposte rese in sede di interrogatorio formale, in cui la ammette di occupare l'immobile di TO AL dal 23 marzo 2016; e le Parte_1 dichiarazioni rese dai testi e in ordina alla convivenza della coppia nell'immobile di Tes_1 Tes_2
TU S. NA nel periodo 2011-2016. Pertanto, il Tribunale di Cagliari è stato correttamente adito quale foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
La statuizione del primo Giudice sul punto è, dunque, immune da censure e va integralmente confermata.
2. Sul secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo, l'appellante nega il proprio inadempimento, ribadendo che il luogo della prestazione fosse TO AL, e contesta la validità della diffida ad adempiere per vizi formali.
Anche tale motivo è infondato.
Rigettata la tesi sul luogo dell'adempimento, l'allontanamento volontario e definitivo della IG.ra dall'abitazione del IG. in TU Sant'NA, a far data dal 23 marzo 2016, Parte_1 CP_2 costituisce un palese e grave inadempimento degli obblighi di assistenza continuativa assunti con il contratto dell'11.11.2011.
In materia di contratto di vitalizio assistenziale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in un giudizio di risoluzione per inadempimento, il vitaliziato "deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Corte di
Cassazione, Ordinanza n. 20150 /2022).
Nel caso di specie, non solo l'appellante non ha fornito tale prova, ma ha di fatto ammesso la cessazione della prestazione assistenziale, tentando di giustificarla con un'errata interpretazione del luogo di adempimento. Quanto all'eccezione sulla validità della diffida ad adempiere, il Giudice di primo grado ha correttamente rilevato che la comunicazione era stata inviata da un procuratore munito di procura speciale scritta, allegata alla diffida stessa, soddisfacendo così i requisiti formali richiesti dalla giurisprudenza per gli atti unilaterali che incidono su rapporti aventi ad oggetto beni immobili (SS.UU. sentenza 15/06/2010 n° 14292)
L'inadempimento della IG.ra , consistito nell'interruzione totale e ingiustificata della Parte_1 prestazione essenziale del contratto, è da ritenersi grave e tale da ledere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico e la fiducia del vitaliziato, giustificando pienamente la risoluzione del contratto.
3. Sul terzo motivo di appello
Con il terzo motivo, l'appellante insiste per ottenere, in caso di risoluzione, la condanna del IG.
al pagamento di un equivalente pecuniario per le prestazioni assistenziali fornite dal 2011, CP_2 invocando l'art. 1458 c.c.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 1458 c.c. stabilisce che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, come il vitalizio assistenziale, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Tale norma ha lo scopo di cristallizzare gli effetti del rapporto fino al momento della patologia (l'inadempimento), ma non crea un diritto alla restituzione per equivalente o a un compenso in capo alla parte inadempiente.
Le prestazioni eseguite dalla IG.ra costituivano il corrispettivo per il trasferimento della Parte_1 nuda proprietà, non una prestazione lavorativa da retribuire.
Accogliere la domanda dell'appellante significherebbe snaturare la causa del contratto e consentire alla parte inadempiente di trarre un ingiusto profitto dal proprio illecito contrattuale, ottenendo un compenso per prestazioni che erano parte di un sinallagma da lei stessa violato. La risoluzione per sua colpa comporta la perdita del diritto alla controprestazione (l'acquisto della nuda proprietà), ma non le attribuisce il diritto a una "liquidazione" delle prestazioni fornite in adempimento del contratto poi inadempiuto. Come correttamente osservato dal Tribunale, "la pretesa di natura risarcitoria a valle di una risoluzione contrattuale per causa imputabile alla richiedente è di per sé priva di fondamento.”
Pertanto, anche questo motivo di gravame deve essere respinto.
4. Sulla richiesta di integrazione del dispositivo.
L'appellato ha richiesto, nella propria comparsa, che vengano specificati nel dispositivo della sentenza gli estremi catastali e di registrazione dell'atto pubblico oggetto di risoluzione, al fine di garantirne la corretta trascrizione. La richiesta è fondata, in quanto l'esatta individuazione dell'atto è necessaria per la pubblicità immobiliare degli effetti della sentenza. Tale domanda deve intendersi quale istanza di correzione di errore materiale.
5. Sulle spese di lite.
In virtù del principio della soccombenza, stante il rigetto integrale dell'appello, l'appellante deve essere condannata a rifondere a le spese del presente grado di giudizio. Tali spese si CP_2 liquidano in dispositivo, in relazione alle fasi di studio, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione. Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2134/2024 del Tribunale di Cagliari, ogni altra istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Ad integrazione di quanto statuito in primo grado, precisa che il contratto dichiarato risolto è
l'atto pubblico di compravendita con obbligo di vitalizio assistenziale a rogito del Notaio Dott.
di Messina, in data 11.11.2011, Rep. n. 15657, Racc. n. 5537, trascritto a Varese Persona_1 il 28.11.2011 ai nn. 21037/13259, avente ad oggetto l'immobile sito in TO AL (VA),
Via San Giorgio n. 19, distinto al catasto al foglio 6, particella 8400, subalterni 25 e 38.
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'appellato , che liquida in euro 5.810,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Consigliere est.
(Emanuela Cugusi) Il Presidente (AR RE AN)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. ssa AR RE AN Presidente
Dott. ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 377/2024, promossa da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IA ES (C.F. ), con domicilio eletto in Cagliari, Via S. Sonnino, 128, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia;
- Appellante -
contro
, nato a [...], il [...], C.F. , residente a CP_1 CodiceFiscale_3
Cagliari, nella via Marconi 113, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Gaetano Donizetti,
26, presso lo Studio degli avvocati Carlo Oriti Niosi, C.F. , p.e.c. CodiceFiscale_4
e EA LO C.F. p.e.c. che lo Email_1 C.F._5 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, IG.ra , come da atto di citazione in appello: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, in riforma della sentenza impugnata, annullare la sentenza di primo grado, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari in favore del Tribunale di
TO AR e disporre la rimessione della causa a quest'ultimo Tribunale quale Giudice competente a decidere il merito in primo grado con ogni conseguente declaratoria. In subordine, in riforma della sentenza impugnata dichiara, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari in favore del Tribunale di TO AR e per l'effetto annullare la predetta nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado;
Nel merito, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la risoluzione del contratto con effetto retroattivo;
e in subordine, in riforma della sentenza impugnata, disporre la restituzione per equivalente delle prestazioni eseguite dalla convenuta dalla stipula del'11 novembre
2011 sino alla risoluzione e per l'effetto condannare parte attrice a restituire alla convenuta la somma di euro 43.000,00 ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste nell'ammissione della ctu per accertare il valore delle prestazioni di fare svolte dalla IGnora
dal 2011 tenendo conto che parte convenuta non ha goduto di permessi, ferie, malattia, Parte_1 riposi alla luce delle condizioni e del trattamento economico stabilito dal CCNL di riferimento.”
Per l'appellato, IG. , come da comparsa di costituzione e risposta: CP_2
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione,
- nel merito, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2134/2024, del 2.10.2024,
Tribunale di Cagliari, Giudice dott. Antonio Angioi, RG 7220/2016, per tutti i motivi di cui in espositiva e rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora , con precisa Parte_1 indicazione degli estremi dell'atto pubblico risolto: atto notarile pubblico di compravendita con obbligo di vitalizio assistenziale, ricevuto in data 11/11/2011 rep. 15657/5537, dal Dott. Per_1
Notaio in Messina, trascritto a Varese in data 28/11/2011 ai nn. 21037 / 13259, tra
[...] CP_1
ed a margine del quale è stata annotata in data 12/09/2016 ai n. 14454 / 2073
[...] Parte_1
l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale trascritta a Varese il 27/07/2016 ai nn. 12482/8619.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Cagliari la IG.ra , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la Parte_1 risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di compravendita con obbligo di vitalizio assistenziale stipulato tra le parti con atto pubblico dell'11 novembre 2011. A fondamento della domanda, l'attore esponeva di aver trasferito alla convenuta la nuda proprietà di un immobile sito in
TO AL (VA), a fronte dell'obbligo, da parte di quest'ultima, di prestargli assistenza morale e materiale per tutta la durata della sua vita. Lamentava che la IG.ra , dopo essersi trasferita Parte_1 con lui in Sardegna presso l'abitazione di TU Sant'NA, lo aveva improvvisamente e definitivamente abbandonato in data 23 marzo 2016, interrompendo ogni forma di assistenza e rendendosi così gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali. Deduceva, inoltre, di averle inviato, a mezzo del proprio legale, una diffida a adempiere rimasta senza esito, con conseguente risoluzione di diritto del contratto. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, in via pregiudiziale, eccepiva Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicando come competente il Tribunale di TO
AR, quale foro del convenuto e luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, negando il proprio inadempimento e sostenendo che il luogo di esecuzione della prestazione assistenziale doveva individuarsi presso il proprio domicilio in TO
AL e non presso la residenza del vitaliziato. In via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione, per equivalente monetario, del valore delle prestazioni di assistenza fornite sin dalla stipula del contratto, quantificate in € 43.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prove orali.Con sentenza n. 2134/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024, il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda principale di risoluzione, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e rigettava quella relativa ai danni non patrimoniali, rigettava integralmente la domanda riconvenzionale e condannava la convenuta alla parziale refusione delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ha così motivato:
- sulla competenza, ha ritenuto che, data la natura delle prestazioni di assistenza alla persona, il luogo dell'adempimento non potesse che coincidere con il domicilio del creditore (il vitaliziato), luogo in cui i suoi bisogni quotidiani dovevano essere soddisfatti, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 20
c.p.c.;
- nel merito, ha ritenuto provato il grave inadempimento della convenuta, consistito nell'abbandono definitivo e ingiustificato del vitaliziato, atto a ledere irrimediabilmente il sinallagma contrattuale. Ha altresì giudicato valida ed efficace la diffida a adempiere inviata a mezzo del procuratore speciale dell'attore, in quanto munito di procura scritta, dichiarando di conseguenza la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- ha ritenuto "manifestamente infondata la domanda riconvenzionale della IG.ra , Parte_1
" osservando che, da un lato, le prestazioni assistenziali già eseguite in un contratto di durata sono insuscettibili di restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c., avendo già soddisfatto l'interesse del creditore nel periodo in cui sono state rese;
dall'altro, ha affermato il principio per cui "la pretesa di natura risarcitoria a valle di una risoluzione contrattuale per causa imputabile alla richiedente è di per sé priva di fondamento, non potendo la parte inadempiente aspirare al risarcimento dei danni derivanti dal proprio inadempimento" .
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra , affidandosi a tre motivi di Parte_1 gravame e riproponendo le conclusioni già rassegnate in primo grado. Si è costituito in giudizio il
IG. erede del defunto IG. , contestando la fondatezza dell'appello e CP_2 CP_1 chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
* * *
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Sostiene che, trattandosi di obbligazione di fare, il luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1182 c.c., dovrebbe individuarsi nel domicilio del debitore, sito in TO AL (VA), con conseguente competenza del Tribunale di TO AR.
Il motivo è infondato.
Come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la competenza territoriale va determinata alla luce della natura specifica della prestazione dedotta in contratto. Nel caso di specie, si tratta di un contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale), caratterizzato da prestazioni di cura e assistenza morale e materiale continuative a favore del vitaliziato. La natura stessa di tali prestazioni, destinate a soddisfare le esigenze quotidiane di vita di una persona anziana, implica che il luogo dell'adempimento non possa che coincidere con il domicilio o la dimora del creditore della prestazione, ovvero il luogo in cui egli vive e necessita di assistenza. La giurisprudenza ha chiarito che il contratto atipico di "vitalizio alimentare" è caratterizzato dalla natura accentuatamente spirituale delle prestazioni, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato
(Corte di cassazione, Ordinanza n. 108/2020). L'art. 1182, primo comma, c.c., stabilisce che il luogo dell'adempimento può desumersi "dalla natura della prestazione o da altre circostanze". In questo caso, la natura personalissima e assistenziale dell'obbligazione imponeva alla IG.ra di assistere il IG. nel luogo da lui scelto Parte_1 CP_2 come residenza, che al momento della proposizione della domanda era pacificamente in TU
Sant'NA. In proposito rilevano le stesse dichiarazioni, aventi natura confessoria, della appellante contenute nella lettera manoscritta del 14.6.2016 (prod. n.4 fascicolo I grado ), in cui la stessa CP_2 dà atto che lei e il - all'epoca della stipulazione del contratto per cui è causa conviventi- si erano CP_2 stabiliti a TU S. NA sin dal maggio 2009; le risposte rese in sede di interrogatorio formale, in cui la ammette di occupare l'immobile di TO AL dal 23 marzo 2016; e le Parte_1 dichiarazioni rese dai testi e in ordina alla convivenza della coppia nell'immobile di Tes_1 Tes_2
TU S. NA nel periodo 2011-2016. Pertanto, il Tribunale di Cagliari è stato correttamente adito quale foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
La statuizione del primo Giudice sul punto è, dunque, immune da censure e va integralmente confermata.
2. Sul secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo, l'appellante nega il proprio inadempimento, ribadendo che il luogo della prestazione fosse TO AL, e contesta la validità della diffida ad adempiere per vizi formali.
Anche tale motivo è infondato.
Rigettata la tesi sul luogo dell'adempimento, l'allontanamento volontario e definitivo della IG.ra dall'abitazione del IG. in TU Sant'NA, a far data dal 23 marzo 2016, Parte_1 CP_2 costituisce un palese e grave inadempimento degli obblighi di assistenza continuativa assunti con il contratto dell'11.11.2011.
In materia di contratto di vitalizio assistenziale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in un giudizio di risoluzione per inadempimento, il vitaliziato "deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Corte di
Cassazione, Ordinanza n. 20150 /2022).
Nel caso di specie, non solo l'appellante non ha fornito tale prova, ma ha di fatto ammesso la cessazione della prestazione assistenziale, tentando di giustificarla con un'errata interpretazione del luogo di adempimento. Quanto all'eccezione sulla validità della diffida ad adempiere, il Giudice di primo grado ha correttamente rilevato che la comunicazione era stata inviata da un procuratore munito di procura speciale scritta, allegata alla diffida stessa, soddisfacendo così i requisiti formali richiesti dalla giurisprudenza per gli atti unilaterali che incidono su rapporti aventi ad oggetto beni immobili (SS.UU. sentenza 15/06/2010 n° 14292)
L'inadempimento della IG.ra , consistito nell'interruzione totale e ingiustificata della Parte_1 prestazione essenziale del contratto, è da ritenersi grave e tale da ledere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico e la fiducia del vitaliziato, giustificando pienamente la risoluzione del contratto.
3. Sul terzo motivo di appello
Con il terzo motivo, l'appellante insiste per ottenere, in caso di risoluzione, la condanna del IG.
al pagamento di un equivalente pecuniario per le prestazioni assistenziali fornite dal 2011, CP_2 invocando l'art. 1458 c.c.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 1458 c.c. stabilisce che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, come il vitalizio assistenziale, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Tale norma ha lo scopo di cristallizzare gli effetti del rapporto fino al momento della patologia (l'inadempimento), ma non crea un diritto alla restituzione per equivalente o a un compenso in capo alla parte inadempiente.
Le prestazioni eseguite dalla IG.ra costituivano il corrispettivo per il trasferimento della Parte_1 nuda proprietà, non una prestazione lavorativa da retribuire.
Accogliere la domanda dell'appellante significherebbe snaturare la causa del contratto e consentire alla parte inadempiente di trarre un ingiusto profitto dal proprio illecito contrattuale, ottenendo un compenso per prestazioni che erano parte di un sinallagma da lei stessa violato. La risoluzione per sua colpa comporta la perdita del diritto alla controprestazione (l'acquisto della nuda proprietà), ma non le attribuisce il diritto a una "liquidazione" delle prestazioni fornite in adempimento del contratto poi inadempiuto. Come correttamente osservato dal Tribunale, "la pretesa di natura risarcitoria a valle di una risoluzione contrattuale per causa imputabile alla richiedente è di per sé priva di fondamento.”
Pertanto, anche questo motivo di gravame deve essere respinto.
4. Sulla richiesta di integrazione del dispositivo.
L'appellato ha richiesto, nella propria comparsa, che vengano specificati nel dispositivo della sentenza gli estremi catastali e di registrazione dell'atto pubblico oggetto di risoluzione, al fine di garantirne la corretta trascrizione. La richiesta è fondata, in quanto l'esatta individuazione dell'atto è necessaria per la pubblicità immobiliare degli effetti della sentenza. Tale domanda deve intendersi quale istanza di correzione di errore materiale.
5. Sulle spese di lite.
In virtù del principio della soccombenza, stante il rigetto integrale dell'appello, l'appellante deve essere condannata a rifondere a le spese del presente grado di giudizio. Tali spese si CP_2 liquidano in dispositivo, in relazione alle fasi di studio, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione. Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2134/2024 del Tribunale di Cagliari, ogni altra istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Ad integrazione di quanto statuito in primo grado, precisa che il contratto dichiarato risolto è
l'atto pubblico di compravendita con obbligo di vitalizio assistenziale a rogito del Notaio Dott.
di Messina, in data 11.11.2011, Rep. n. 15657, Racc. n. 5537, trascritto a Varese Persona_1 il 28.11.2011 ai nn. 21037/13259, avente ad oggetto l'immobile sito in TO AL (VA),
Via San Giorgio n. 19, distinto al catasto al foglio 6, particella 8400, subalterni 25 e 38.
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'appellato , che liquida in euro 5.810,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Consigliere est.
(Emanuela Cugusi) Il Presidente (AR RE AN)