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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/06/2024, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1205/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1205/2021 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
[...]
Controparte_1
Parte_3
CONVENUTI
Oggi 19 giugno 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e 'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 Parte_2
Per e Controparte_1 Parte_3 l'avv. GRASSI ALDO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 8 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 16,44 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e della ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1205/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI MASSIMO elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Flaminia , 183/E Rimini ITALIA presso il difensore avv. LAZZARINI MASSIMO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_1
), (C.F. ), con il C.F._4 Parte_3 C.F._5 patrocinio dell'avv. GRASSI ALDO elettivamente domiciliato in Via XXII Giugno n. 11 47921 47921 Rimini presso il difensore avv. GRASSI ALDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, Parte_3
contrariis rejectis, a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del precetto, anche inaudita altera parte, in quanto una sua eventuale esecuzione determinerebbe un ingente danno in capo agli odierni opponenti;
b) dichiarare la nullità del precetto notificato ai SI.ri ed Parte_1 Pt_2
in data 25.02.2021 per i motivi esposti in narrativa;
c) dichiarare prescritto il presunto
[...]
credito vantato dai SI.ri , e;
d) Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
dichiarare che sono decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 338/2009 e quindi che è intervenuta laprescrizione a richiedere le somme;
e) dichiarare prescritti anche gli interessi;
f)
pagina 3 di 8 dichiarare che ed nulla devono, a qualsiasi titolo, sulla base della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 338/2009 ai SI.ri , e;
Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
g) condannare , e ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
nella somma che si riterrà di giustizia per aver notificato un atto di precetto sulla base di un titolo esecutivo prescritto;
h) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”....”.
A sostegno della opposizione parte opponente rileva come controparte avesse fornito un'interpretazione fuorviante della sentenza della Corte d'Appello di BO (costituente titolo esecutivo) che, nel liquidare le somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c., affermava che doveva essere pagata agli appellanti una somma pari ad € 10.000,00 per ogni parte processuale. Ebbene le parti processuali erano tre: parte appellante, gli appellati difesi dall'Avv. Aldo Grassi e gli appellati difesi dall'Avv. Mengucci. Gli odierni opponenti, in maniera conforme all'aberrante sentenza della Corte d'Appello di BO, avevano pagato la somma di € 10.000,00 per ogni parte processuale, pur essendo tali somme sproporzionate rispetto al valore della causa. La richiesta contenuta nell'atto di precetto oggi opposto, invece, si basava sul concetto di stirpi e non di parti processuali.
Si costituivano in giudizio gli opposti contestando la fondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “… Piaccia ll'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, SULLA SOSPENSIVA I. rigettare la richiesta di sospendere
l'efficacia esecutiva del precetto riguardante il pagamento del conguaglio, in quanto inammissibile e infondata;
NEL MERITO II. rigettare l'opposizione a precetto così come proposta, per-ché infondata e inammissibile - improcedibile per i motivi indicati nella narrativa;
III. accertare e confermare che il dispositivo della sentenza d'appello n.1217/2021 contiene la condanna degli appellanti di pagare agli eredi di , in aggiunta alla somma già pagata di €. 5.000, la differenza di €. 5.000 (€. Parte_4
1.666,66 per ciascuno dei 3 eredi della stirpe), come richiesta con il precetto opposto;
IV. condannare gli eredi di , e , al pagamento delle spese di lite, tra Parte_5 Parte_2 Parte_1 cui gli esborsi, le spese forfetarie, i compensi, il cap, l'iva e le successive di metodo”.
Esponevano gli eredi di , che ogni stirpe ereditaria integrava “sicuramente” una parte Parte_4 processuale, con diritto di ottenere la somma di €. 10.000 (anzi, l'interpretazione corretta ricostruita partendo dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse “ciascuna parte processuale”, avrebbe portato ad identificare ciascuna parte processuale per ciascuna persona fisica appellata). Deducevano poi che avendo ricevuto dalle parti appellanti il pagamento della somma di €.
5.000, risultava dovuta sicuramente la differenza di €. 5.000, che era la somma richiesta con l'atto di precetto opposto. Ciò in quanto nel dispositivo della sentenza d'appello n.1217/2020 risultava scritto,
pagina 4 di 8 testualmente: “…condanna gli appellanti, anche in solido tra loro, alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata della somma di €. 10.000 ex art. 96 III comma cpc…”.
La causa veniva istruita documentalmente.
Preme sin da ora evidenziare che trattasi di precetto notificato in forza di titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza resa dalla Corte d'Appello di BO n 1217/2020.
Preliminarmente, giova altresì ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
Giova altresì osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass.
10806/2020).
pagina 5 di 8 Infatti particolare delicatezza assumono poi l'ambito ed il contenuto della ricerca e dell'esegesi
“extratestuale”, per quanto consentito rispetto al provvedimento del Giudice di cui il procedente voglia avvalersi come titolo esecutivo, poiché quello di fonte <<…giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1)
c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o cd. eterointegrazione) del provvedimento, sulla base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. E' pacifico che perché la parte interessata possa accedere all'azione esecutiva, l'art. 474 c.p.c. richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. Ciò non implica di per sé l'indispensabile compiutezza del documento giudiziario …>>
(così Trib. Alessandria, 28/4/2017, n.466, ove bene si puntualizza <<…come statuito da Cass.S.U.
n.11066 e n.11067 del 2012 (e, poi, da Cass. 1027/2013 e Cass. 24626/2014), il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1 c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o c.d. eterointegrazione) del provvedimento in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. In altre parole - sempre come icasticamente evidenziato dalle S.U. nelle citate sentenze n.11066 e n.11067 del 2012 - non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma solo di precisarne l'oggetto. Ora, il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti … si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, mediante il rimedio delle opposizioni che la precedono. Se si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito dev'essere stato messo in grado di accertare, si ottiene … - prosegue la citata sentenza S.U. n.11066/12 - di costringere … il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta;
il debitore contestando, con altrettanta precisione, ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione, oppure affidandole al giudice dell'esecuzione, ai fini del controllo sull'estensione del titolo …>>): riducendo gli esposti parametri ai termini essenziali – con riferimento più frequente alla materia lavoristica, ma senza che i relativi principi si intendano vincolati a tale settore – può dunque affermarsi che <<… la sentenza di condanna … costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche … in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non pagina 6 di 8 predeterminati per legge … la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo …>> (così
Cass.11677/2005, e nello stesso senso Cass. 24242/2010, Cass.14374/2016, Cass. 33807/2021, ecc.).
Da ultimo è utile ricordare che il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione.
Egli non può, cioè, limitarsi a rilevare l'esistenza del giudicato, ma deve pure definirne la portata pertanto- in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti - è consentita anche l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Sez. U,
Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 - 01, e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 17/01/2013, fino a, da ultimo, Sez. L, Ordinanza
n. 5049 del 25/02/2020, Rv. 656939 - 01).
Ebbene nel caso di specie la Corte d'Appello di BO nel dispositivo già richiamato ha “- condanna gli appellanti, anche in solido tra di loro, alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata della somma di € 10.000,00 ex art. 96 III comma c.p.c.”.
Tale condanna è sorretta dalla seguente motivazione individuabile a pag. 7 della vitata pronuncia in cui viene precisato quanto segue: “va accolta la richiesta di ciascuna parte appellata di condanna ex art.
96 III comma c.p.c. La L.69/2009 ha introdotto il terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., il quale deduce un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte. “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017)”.
Orbene re melius perpensa l'espressione “va accolta la richiesta di ciascuna parte appellata di condanna ex art. 96 III comma c.p.c.” di cui alla parte motiva della sentenza pare riferirsi ai due distinti blocchi soggettivi costituiti da una parte (come risulta dalla sentenza in questione) da CP_1
e , quali eredi di nonché
[...] Controparte_1 Parte_6 Parte_4
quali eredi di rappresentati Parte_7 Parte_8 Controparte_2 Persona_1
pagina 7 di 8 in giudizio dall'Avv. Grassi e dall'altra parte , CP_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di rappresentati
[...] Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 dall'Avv. Mengucci.
Pertanto la Corte quantificando la condanna in via equitativa nella somma di € 10.000,00 per ciascuna parte appellata, pare ragionevolmente riferirsi non ad ogni parte processuale ma agli appellati difesi dall'Avv. Aldo Grassi e a quelli difesi dall'Avv. Mengucci.
D'altro canto, sempre in base a quanto risulta dalla sentenza costituente titolo esecutivo, la richiesta di condanna ex art. 96 cpc promanava dalle difese svolte rispettivamente dall'Avv. Grassi e dall'Avv.
Mengucci e quindi da una domanda svolta da soggetti complessivamente rappresentati.
Ogni altra questione dedotta, deve ritenersi assorbita. In definitiva l'opposizione merita accoglimento.
Tuttavia deve disporsi la compensazione delle spese in ragioni delle peculiari circostanze da cui è scaturita la causa e anche in considerazione della natura della stessa e del comportamento tenuto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto opposto. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 19 giugno 2024
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1205/2021 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
[...]
Controparte_1
Parte_3
CONVENUTI
Oggi 19 giugno 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e 'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 Parte_2
Per e Controparte_1 Parte_3 l'avv. GRASSI ALDO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 8 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 16,44 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e della ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1205/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI MASSIMO elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Flaminia , 183/E Rimini ITALIA presso il difensore avv. LAZZARINI MASSIMO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_1
), (C.F. ), con il C.F._4 Parte_3 C.F._5 patrocinio dell'avv. GRASSI ALDO elettivamente domiciliato in Via XXII Giugno n. 11 47921 47921 Rimini presso il difensore avv. GRASSI ALDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, Parte_3
contrariis rejectis, a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del precetto, anche inaudita altera parte, in quanto una sua eventuale esecuzione determinerebbe un ingente danno in capo agli odierni opponenti;
b) dichiarare la nullità del precetto notificato ai SI.ri ed Parte_1 Pt_2
in data 25.02.2021 per i motivi esposti in narrativa;
c) dichiarare prescritto il presunto
[...]
credito vantato dai SI.ri , e;
d) Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
dichiarare che sono decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 338/2009 e quindi che è intervenuta laprescrizione a richiedere le somme;
e) dichiarare prescritti anche gli interessi;
f)
pagina 3 di 8 dichiarare che ed nulla devono, a qualsiasi titolo, sulla base della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 338/2009 ai SI.ri , e;
Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
g) condannare , e ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
nella somma che si riterrà di giustizia per aver notificato un atto di precetto sulla base di un titolo esecutivo prescritto;
h) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”....”.
A sostegno della opposizione parte opponente rileva come controparte avesse fornito un'interpretazione fuorviante della sentenza della Corte d'Appello di BO (costituente titolo esecutivo) che, nel liquidare le somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c., affermava che doveva essere pagata agli appellanti una somma pari ad € 10.000,00 per ogni parte processuale. Ebbene le parti processuali erano tre: parte appellante, gli appellati difesi dall'Avv. Aldo Grassi e gli appellati difesi dall'Avv. Mengucci. Gli odierni opponenti, in maniera conforme all'aberrante sentenza della Corte d'Appello di BO, avevano pagato la somma di € 10.000,00 per ogni parte processuale, pur essendo tali somme sproporzionate rispetto al valore della causa. La richiesta contenuta nell'atto di precetto oggi opposto, invece, si basava sul concetto di stirpi e non di parti processuali.
Si costituivano in giudizio gli opposti contestando la fondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “… Piaccia ll'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, SULLA SOSPENSIVA I. rigettare la richiesta di sospendere
l'efficacia esecutiva del precetto riguardante il pagamento del conguaglio, in quanto inammissibile e infondata;
NEL MERITO II. rigettare l'opposizione a precetto così come proposta, per-ché infondata e inammissibile - improcedibile per i motivi indicati nella narrativa;
III. accertare e confermare che il dispositivo della sentenza d'appello n.1217/2021 contiene la condanna degli appellanti di pagare agli eredi di , in aggiunta alla somma già pagata di €. 5.000, la differenza di €. 5.000 (€. Parte_4
1.666,66 per ciascuno dei 3 eredi della stirpe), come richiesta con il precetto opposto;
IV. condannare gli eredi di , e , al pagamento delle spese di lite, tra Parte_5 Parte_2 Parte_1 cui gli esborsi, le spese forfetarie, i compensi, il cap, l'iva e le successive di metodo”.
Esponevano gli eredi di , che ogni stirpe ereditaria integrava “sicuramente” una parte Parte_4 processuale, con diritto di ottenere la somma di €. 10.000 (anzi, l'interpretazione corretta ricostruita partendo dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse “ciascuna parte processuale”, avrebbe portato ad identificare ciascuna parte processuale per ciascuna persona fisica appellata). Deducevano poi che avendo ricevuto dalle parti appellanti il pagamento della somma di €.
5.000, risultava dovuta sicuramente la differenza di €. 5.000, che era la somma richiesta con l'atto di precetto opposto. Ciò in quanto nel dispositivo della sentenza d'appello n.1217/2020 risultava scritto,
pagina 4 di 8 testualmente: “…condanna gli appellanti, anche in solido tra loro, alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata della somma di €. 10.000 ex art. 96 III comma cpc…”.
La causa veniva istruita documentalmente.
Preme sin da ora evidenziare che trattasi di precetto notificato in forza di titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza resa dalla Corte d'Appello di BO n 1217/2020.
Preliminarmente, giova altresì ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
Giova altresì osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass.
10806/2020).
pagina 5 di 8 Infatti particolare delicatezza assumono poi l'ambito ed il contenuto della ricerca e dell'esegesi
“extratestuale”, per quanto consentito rispetto al provvedimento del Giudice di cui il procedente voglia avvalersi come titolo esecutivo, poiché quello di fonte <<…giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1)
c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o cd. eterointegrazione) del provvedimento, sulla base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. E' pacifico che perché la parte interessata possa accedere all'azione esecutiva, l'art. 474 c.p.c. richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. Ciò non implica di per sé l'indispensabile compiutezza del documento giudiziario …>>
(così Trib. Alessandria, 28/4/2017, n.466, ove bene si puntualizza <<…come statuito da Cass.S.U.
n.11066 e n.11067 del 2012 (e, poi, da Cass. 1027/2013 e Cass. 24626/2014), il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1 c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o c.d. eterointegrazione) del provvedimento in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. In altre parole - sempre come icasticamente evidenziato dalle S.U. nelle citate sentenze n.11066 e n.11067 del 2012 - non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma solo di precisarne l'oggetto. Ora, il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti … si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, mediante il rimedio delle opposizioni che la precedono. Se si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito dev'essere stato messo in grado di accertare, si ottiene … - prosegue la citata sentenza S.U. n.11066/12 - di costringere … il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta;
il debitore contestando, con altrettanta precisione, ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione, oppure affidandole al giudice dell'esecuzione, ai fini del controllo sull'estensione del titolo …>>): riducendo gli esposti parametri ai termini essenziali – con riferimento più frequente alla materia lavoristica, ma senza che i relativi principi si intendano vincolati a tale settore – può dunque affermarsi che <<… la sentenza di condanna … costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche … in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non pagina 6 di 8 predeterminati per legge … la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo …>> (così
Cass.11677/2005, e nello stesso senso Cass. 24242/2010, Cass.14374/2016, Cass. 33807/2021, ecc.).
Da ultimo è utile ricordare che il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione.
Egli non può, cioè, limitarsi a rilevare l'esistenza del giudicato, ma deve pure definirne la portata pertanto- in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti - è consentita anche l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Sez. U,
Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 - 01, e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 17/01/2013, fino a, da ultimo, Sez. L, Ordinanza
n. 5049 del 25/02/2020, Rv. 656939 - 01).
Ebbene nel caso di specie la Corte d'Appello di BO nel dispositivo già richiamato ha “- condanna gli appellanti, anche in solido tra di loro, alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata della somma di € 10.000,00 ex art. 96 III comma c.p.c.”.
Tale condanna è sorretta dalla seguente motivazione individuabile a pag. 7 della vitata pronuncia in cui viene precisato quanto segue: “va accolta la richiesta di ciascuna parte appellata di condanna ex art.
96 III comma c.p.c. La L.69/2009 ha introdotto il terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., il quale deduce un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte. “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017)”.
Orbene re melius perpensa l'espressione “va accolta la richiesta di ciascuna parte appellata di condanna ex art. 96 III comma c.p.c.” di cui alla parte motiva della sentenza pare riferirsi ai due distinti blocchi soggettivi costituiti da una parte (come risulta dalla sentenza in questione) da CP_1
e , quali eredi di nonché
[...] Controparte_1 Parte_6 Parte_4
quali eredi di rappresentati Parte_7 Parte_8 Controparte_2 Persona_1
pagina 7 di 8 in giudizio dall'Avv. Grassi e dall'altra parte , CP_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di rappresentati
[...] Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 dall'Avv. Mengucci.
Pertanto la Corte quantificando la condanna in via equitativa nella somma di € 10.000,00 per ciascuna parte appellata, pare ragionevolmente riferirsi non ad ogni parte processuale ma agli appellati difesi dall'Avv. Aldo Grassi e a quelli difesi dall'Avv. Mengucci.
D'altro canto, sempre in base a quanto risulta dalla sentenza costituente titolo esecutivo, la richiesta di condanna ex art. 96 cpc promanava dalle difese svolte rispettivamente dall'Avv. Grassi e dall'Avv.
Mengucci e quindi da una domanda svolta da soggetti complessivamente rappresentati.
Ogni altra questione dedotta, deve ritenersi assorbita. In definitiva l'opposizione merita accoglimento.
Tuttavia deve disporsi la compensazione delle spese in ragioni delle peculiari circostanze da cui è scaturita la causa e anche in considerazione della natura della stessa e del comportamento tenuto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto opposto. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 19 giugno 2024
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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