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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 762 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Decollatura Controparte_1 C.F._1
(CZ), piazza della Vittoria n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Gigliotti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2178/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 7.12.2021 e depositata in Cancelleria in pari data, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Lamezia Terme, la , per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di sinistro stradale in qualità di terzo trasportato, da quantificarsi nella misura di euro 3.106,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro del 23.7.2019. Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attore esponeva: che, in data 23.7.2019, stava Parte_2 percorrendo la strada provinciale denominata “Arena Bianca” in Decollatura (CZ) al volante della propria auto Volkswagen Golf, targata EB 317 IL, allorquando si era scontrato con la Fiat Panda, targata CZ 568181 condotta dal proprietario che, in particolare, quest'ultimo, nel provenire da una strada laterale, Persona_1 sita all'altezza del numero civico n. 1) della predetta strada, aveva invaso la corsia di marcia occupata dal provocando la collisione tra i due veicoli senza che l'attore potesse evitare l'impatto; che, in CP_1 conseguenza del sinistro, l'autovettura del aveva riportato ingenti danni materiali quantificati in euro CP_1
2.503,92 come da preventivo rilasciato dal carrozziere;
che, sul veicolo investito, stava viaggiando nella qualità di terzo trasportato che, a seguito del sinistro, l'attore trasportato aveva Controparte_1 subito lesioni personali per le quali era stato condotto presso l'Ospedale Civile di Soveria Mannelli dove gli era stata diagnosticata una “cervicalgia post traumatica e contusione spalla destra” con residuati postumi permanenti;
che la responsabilità di quanto accaduto, e quindi di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati, era da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita di Per_1
che era risultata senza esito la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dall'interessato alla
[...]
1 compagnia di assicurazione obbligata per la manleva, essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti dell'attore. Si costituiva con apposita comparsa di risposta, la la quale, in via preliminare, eccepiva Parte_1
l'improcedibilità della domanda per la mancata presentazione dell'attore alla visita dell'assicurazione ex art. 148 Codice Assicurazioni Private;
nel merito, la società convenuta contestava la domanda attorea sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur domandandone il rigetto, il tutto con il favore delle spese di processo. La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale assentita. Con sentenza n. 2178/2021 emessa il 7.12.2021, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda attorea e condannava la società di assicurazioni convenuta al risarcimento dei danni in favore del CP_1 quantificati nella somma di euro 1.928,99 già rivalutata all'attualità, oltre interessi di legge e al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza di primo grado proponeva appello la denunciando il difetto di Parte_1 motivazione e/o la motivazione carente, contraddittoria e/o inadeguata e/o illogica e/o apparente nonché l'erronea valutazione da parte del giudice onorario delle risultanze istruttorie. L'appellante concludeva nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: - preso atto che, presso il Tribunale di Lamezia Terme è pendente per il medesimo sinistro del 23/07/2019 altro giudizio di appello, promosso da contro , in qualità di proprietario e conducente Parte_1 Parte_2 dell'autovettura Volkswagen Golf targata EB 317 IL, avverso la sentenza n. 2171/2021 del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
premesso che per tale causa è stato indicato il 10/10/2022, quale data di prima udienza;
si chiede che il Tribunale adito voglia disporre la riunione tra il presente giudizio di appello e quello promosso avverso la sentenza n. 2171/2021 del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
nel merito: - in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi, relativi al merito della vicenda, indicati nel presente atto di gravame ed alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, rigettare e respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Resisteva all'appello il quale, domandava la reiezione dell'impugnazione della Controparte_1 controparte, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo livello, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita integrale condivisione. Parte appellante ha contestato, anzitutto, l'erroneità della sentenza n. 2178/2021 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure. Tale censura, che costituisce un articolato motivo di appello, deve essere accolta. Il Giudice di prime cure, infatti, non ha correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Orbene, giova rammentare che la fattispecie in esame afferisce ad una ipotesi di risarcimento dei danni del
2 terzo trasportato. Ciò posto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni private adottato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. La nuova norma disciplina, dunque, con innumerevoli incertezze e problematicità, l'azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del vettore. Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel regime previdente alla entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private e dunque nella vigenza dell'articolo 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 che ha sostituito (fra le altre disposizioni) il primo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 4 lett. c della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'obbligo assicurativo della responsabilità civile era stato esteso ai danni subiti dalle persone trasportate su tutti i veicoli destinati al trasporto delle persone, anche se ad uso privato qualunque fosse il titolo in base al quale il trasporto venisse effettuato. Conseguentemente, per il coordinamento di dette disposizioni con l'articolo 18 della stessa legge n. 990 del 1969, anche i terzi trasportati potevano esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e l'assicuratore non poteva opporre al danneggiato, che agiva direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti da contratto ma poteva soltanto, dopo avere pagato legittimamente la somma dovuta al terzo danneggiato, esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (così Cass. 382 del 18.1.94). Si riteneva, inoltre, che l'art. 2054 cod. civ., "esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale" (così Cass. del 26.10.98 n. 10629). Ne conseguiva che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, poteva invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale poteva liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà o che il conducente avesse fatto tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro. Nel regime previgente, inoltre, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) poteva pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse poteva avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale anteriore alla riforma della normativa in tema di assicurazioni deve correttamente inquadrarsi la modifica legislativa in tema di necessarietà dell'accertamento della responsabilità dei conducenti. L'art. 141 C.d.Ass., infatti, espressamente prevede che il terzo trasportato debba rivolgersi alla compagnia assicurativa del proprio vettore la quale “salvo il caso fortuito” è tenuta al risarcimento “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Si ritiene che tale previsione debba essere interpretata nel senso che l'impresa del vettore possa sottrarsi al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito.
3 Quanto alla nozione di “caso fortuito” deve rilevarsi che, benché per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato (Cass. 6454/2007; Cass. 2563/2007; Cass. 2321/2007; 27168/2006; 24211/2006) il caso fortuito debba includere anche la colpa di un soggetto terzo, nel caso di specie sembrerebbe doversi, invece, accogliere un concetto di caso fortuito specifico che escluda il fatto colposo del terzo conducente antagonista. In tale prospettiva deve, pertanto, ritenersi che l'assicuratore del vettore per andare indenne da responsabilità potrà provare o la vis maior ovvero la colpa del terzo non soggetto ad assicurazione obbligatoria e quella dello stesso danneggiato. Inoltre, secondo una pronuncia della Cassazione emessa nel 2016 l'unico onere di carattere istruttorio gravante sul trasportato è quello della dimostrazione del fatto storico del trasporto (vedi Corte di Cassazione n. 16037 del 2 agosto 2016, non massimata). Una volta data la prova di tale elementare e basilare circostanza, sarà compito dei convenuti fornire una diversa ricostruzione dei fatti che possa mandare i convenuti medesimi esenti da ogni responsabilità. Nella stessa linea interpretativa si è posta un'altra pronuncia secondo cui “la posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato” (Cass. civ. Sez. III, 20.05.2016, n. 10410). In altri termini, il terzo trasportato che subisce danni a seguito di un incidente stradale, in base al disposto dell'articolo 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo stesso. Ciò che incombe in capo al terzo trasportato, anche in base al disposto dell'art 2697 c.c., è esclusivamente la prova del danno subito, dell'effettivo accadimento del sinistro stradale e del nesso di causalità tra il primo e il secondo (v. Cass. civ. n. 20654/2016). Fatte le superiori premesse teoriche in punto di diritto, nel caso di specie, l'effettivo verificarsi del sinistro in oggetto non può dirsi in alcun modo dimostrato all'esito della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo livello, nonostante la diversa opinione del giudice a quo. Al riguardo occorre precisare che con sentenza n. 280/2025 depositata in data 12.4.2025 il Tribunale di Lamezia Terme, definendo il giudizio n. 788/2022 R.G., ha accolto l'appello dell' avverso la Parte_1 sentenza n. 2171/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme con la quale il giudice onorario aveva condannato la compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti da Pt_2
quale proprietario del veicolo sul quale l'odierno appellato ha sostenuto di essere trasportato al
[...] momento dell'incidente, per lo stesso sinistro di cui all'attuale giudizio. In tale pronunciamento codesto Giudicante ha riformato la sentenza del giudice a quo ritenendo indimostrato il fatto storico dell'incidente e l'esatta dinamica della collisione tra i due mezzi meccanici per come descritta dall'attore; tale valutazione è stata compiuta anche sulla base della valutazione di scarsa attendibilità dei due testi escussi nel giudizio di primo grado introdotto da che sono poi i medesimi sentiti Parte_2 nell'ambito del presente procedimento. L'accertamento della inattendibilità dei testi e fatta nella prefata sentenza n. 280/2025 non Tes_1 Tes_2 può che essere trasfusa anche nel presente giudizio essendo stata effettuata in una pronuncia che ha riguardato i medesimi fatti di quelli oggetto dell'odierno giudizio non essendo possibile, ovviamente, ritenere che gli stessi testi che hanno deposto in cause separate ma relative al medesimo incidente possano essere inattendibili in una e invece attendibili nell'altra o viceversa. Ebbene, nella prefata sentenza depositata il 12.4.2025 è stato evidenziato che le dichiarazioni del teste Tes_3
4 erano di scarso significato probatorio in quanto il testimonio aveva dichiarato di avere assistito al Tes_2 sinistro che qui occupa da una distanza di 500-600 metri, che, all'evidenza, è una lontananza che impedisce una diretta percezione e osservazione dell'incidente. Inoltre, il teste ha affermato, dinanzi al giudice di prime cure impugnato nella odierna sede, di avere Tes_2 soccorso il trasportato mentre nella deposizione resa nell'altro giudizio non ha fatto menzione di essere intervenuto in soccorso di alcuno. Parimenti di scarso valore probatorio sono le dichiarazioni fornite dall'altro teste dell'attore,
[...]
il quale, dinanzi al giudice di prime cure, si è limitato a confermare laconicamente i capitoli Testimone_4 di prova sul fatto storico e sulla dinamica dell'incidente senza aggiungere alcun particolare utile sul punto d'urto tra le due automobili o altri elementi validi alla ricostruzione degli eventi (v. verbale di udienza del 13.7.2021 fascicolo d'ufficio di primo grado in atti). Inoltre, nella più volte richiamata sentenza n. 280/2025 è stata accertata l'inattendibilità intrinseca del predetto teste il quale ha reso dichiarazioni tra loro contraddittorie;
infatti, dapprima ha affermato di avere assistito al sinistro in questione uscendo da una strada secondaria “che confluisce sulla strada provinciale principale denominata via Cutura”, per poi dichiarare che “mi trovavo ad uscire da via Cutura a bordo del mio furgone e mi trovavo ad una distanza massima di circa 20-30 metri dal luogo dell'impatto” (v. verbale di udienza del 13.7.2021 fascicolo d'ufficio di prim grado n. 220/2020 R.G.).
Non si comprende bene, allora, se il teste, al momento del presunto sinistro, stesse uscendo da una strada secondaria per immettersi su quella principale oppure se, viceversa, stesse abbandonando la strada provinciale principale (via Cutura) per confluire in una strada secondaria. In tale ultimo caso, non può non evidenziarsi che il non avrebbe mai potuto avere la piena visuale dell'incidente che, essendosi Tes_1 verificato sulla suindicata strada provinciale, non poteva che essere accaduto alle sue spalle.
Inoltre, il teste ha dichiarato nel giudizio definito con la sentenza n. 280/2025 del Tribunale di Tes_1
Lamezia Terme di avere soccorso più persone, mentre in quello in epigrafe il solo appellato. Vi è poi che le dichiarazioni dei due testi, anche nel presente giudizio, non sono state corroborate da altre risultanze probatorie o da riscontri esterni;
invero, nonostante le lesioni personali lamentate dall'odierno appellato e gli ingenti danni materiali occorsi al mezzo su cui (in tesi) l'attore viaggiava, non vi è stata alcuna segnalazione alle forze dell'ordine relativa all'incidente, né quindi sul luogo del sinistro è intervenuta alcuna autorità a redigere verbale di quanto accaduto. Sul punto occorre sottolineare che in occasione di un sinistro stradale, non è obbligatorio chiamare le autorità, a meno che non si verifichino particolari circostanze. Per la precisione, è obbligatorio chiamare le forze dell'ordine in caso di sinistro con feriti, esattamente come nel caso di specie, considerato che l'odierno appellato ha agito in giudizio per la tutela risarcitoria sostenendo di avere riportato delle lesioni personali quale terzo trasportato. Ancora, non può passare inosservato che nel presente giudizio non sono state allegate agli atti di causa fotografie dei mezzi coinvolti nel sinistro immediatamente dopo la collisione, al fine di accertare la posizione di inerzia degli stessi dopo l'urto e quindi la effettiva esistenza del fatto storico dell'incidente, dati fondamentali al fine di accertare l'an debeatur della responsabilità risarcitoria. Al riguardo vale la pena sottolineare che la Corte di Cassazione ha rilevato che, considerando la diffusione degli “smartphone” e dei telefoni cellulari, non è “normale” l'assenza di fotografie immediate dell'incidente, depotenziando in questo modo le figure dei testimoni che non sono in grado di comprovare quanto dichiarato con supporti fotografici. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che “in ipotesi di incidenti stradali con soli danni ai veicoli, stante la notoria diffusione di strumenti e devices tecnologici quali smartphones e comunque cellulari
5 dotati di fotocamera, l'assenza di rilievi fotografici del veicolo coinvolto riproducenti il medesimo con i danni in atto, scattati nell'immediatezza dell'evento, o, quantomeno, successivamente presso un'autocarrozzeria in sede di riparazione del veicolo, rende inverosimile le deposizioni rese successivamente in giudizio dai testi escussi ad istanza del danneggiato, che pertanto non consentono di ritenere raggiunta sufficiente prova dell'evento, della sua dinamica e dei danni che, in conseguenza di esso, si assume abbia riportato il veicolo” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2022, n. 28924). In altri termini, la mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico della posizione dei veicoli dopo l'incidente basterebbe per affermare l'inverosimiglianza del racconto di tutti i testi escussi e l'inattendibilità del loro narrato o comunque l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni dei testi (cfr. per il merito Tribunale Napoli Nord sez. I, 12/09/2023, n.3668; v. anche Tribunale Nola sez. I, 30/05/2023, (ud. 30/05/2023, dep. 30/05/2023), n.1587). Infatti, in base all'art. 2697 c.c., qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei e sufficienti per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di darne la prova (Cass. Civ., 15/12/2000, n. 15820; Cass. Civ., 3/4/1992, n. 4118). Nel caso di specie, il sinistro in discussione, secondo gli assunti della difesa attorea, avrebbe cagionato danni fisici ma anche materiali al mezzo vettore sicchè l'assenza di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e i veicoli coinvolti non può che costituire un elemento certamente valutabile allo scopo di non considerare sufficientemente dimostrato il fatto storico dell'incidente. Inoltre, si è già evidenziato, nella citata sentenza n. 280/2025, che i danni sulla parte anteriore destra della Fiat Panda guidata dal per la loro trascurabile rilevanza, erano incompatibili rispetto a quelli ben più Per_1 consistenti riportati nella parte anteriore sinistra della Volkswagen Golf del che è un veicolo di CP_1 maggiore consistenza meccanica e di carrozzeria rispetto a quello guidato da al momento del Persona_1
(presunto) incidente. Anche tale elemento presuntivo induce a ritenere non sufficientemente dimostrato il fatto storico del sinistro de quo agitur. Oltretutto, anche gli altri elementi di prova segnalati dalla difesa dell'odierno appellato non sono utili ai fini dimostrativi circa l'an. Invero nessun decisivo rilievo probatorio può essere attribuito al modello C.A.I. versato in atti dall'attore: la giurisprudenza ha difatti chiarito che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all' art. 2733 c.c. , comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (vedi Cassazione civile, sez. III , 14/10/2019, n. 25770; Cassazione civile, sez. III , 08/03/2016 , n. 4536; Tribunale Cassino, 13/07/2017, n. 926; vedi anche la massima di Cassazione civile, sez. III, 20/06/2014, n. 14092: ”Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209), la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che l'ha resa, a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato”). Nel caso in disamina la ricostruzione del sinistro contenuta nel modello C.A.I. siglato dal (quale Per_1 presunto responsabile del danno e, al contempo, proprietario del veicolo assicurato danneggiante) non risulta essere stata avallata da altri riscontri probatori diretti quali descrizione del sinistro e dei veicoli coinvolti in un eventuale verbale della forza pubblica intervenuta sul luogo dell'incidente, prova testimoniale attendibile
6 e coerente, riproduzioni fotografiche del sinistro. Per tutte le ragioni sopra esposte deve ritenersi che nell'ambito del giudizio dinanzi Controparte_1 al giudice onorario, non abbia dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento e, dunque, del nesso di causalità esistente tra il presunto sinistro occorsogli e i pregiudizi non patrimoniali e patrimoniali lamentati, ossia che il terzo trasportato, attore/appellante, abbia subito i danni denunciati a seguito del sinistro verificatosi quando era trasportato. Di conseguenza, l'attore nel corso del giudizio di primo livello, non ha adeguatamente provato il fatto storico dell'incidente e la propria qualità di terzo trasportato;
pertanto, in mancanza di tale prova idonea, la sua domanda doveva essere disattesa apparendo non corretta la pronuncia del giudice a quo che è stata di diverso avviso. L'accertata inesistenza dell'an della responsabilità per le ragioni sopra evidenziate, rende superfluo l'esame degli altri motivi di appello che restano quindi assorbiti. In conclusione, deve essere accolto l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. 2178/2021 Parte_1 del Giudice di Pace di Lamezia Terme con la riforma integrale della pronuncia oggetto di gravame;
conseguentemente va respinta la domanda risarcitoria formulata da in primo grado. Controparte_1
Consegue da ciò l'obbligo, per la parte vittoriosa in primo grado, di restituire all'odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia medesima (anche per le spese), essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (v. tra le altre Cass. n. 5391/2013; Cass. n. 21699/2011: ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento). Sotto tale ultimo aspetto deve evidenziarsi che è sempre ammissibile la pronuncia, anche d'ufficio, sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza: nel giudizio di appello, in particolare, il ripristino può essere disposto anche d'ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari (Corte di Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 23972 del 29.10.2020). Infine, in punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che costante giurisprudenza stabilisce che il Giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
al contrario, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo Giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Ciò detto, le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'odierno appellato e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 l'uno e l'altro applicabili ratione temporis), tenuto conto del valore per lo scaglione corrispondente, con applicazione dei valori minimi di tariffa liquidati per ogni fase processuale e ridotti del 30% in ragione della assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, respinge la domanda risarcitoria proposta in primo grado da Controparte_1
7 2) condanna l'appellato, alla restituzione in favore della parte appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore della società appellante delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in euro 469,70 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, per il primo grado, ed in euro 174,00 per esborsi ed euro 894,60 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente grado di giudizio;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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