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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1434 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Barbarisi, (C.F.: ); C.F._2
Appellante
(p.i. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Sindaco in carica dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_3
Cataldo (C.F. ); C.F._3
Appellate
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 30.8.2021 e dalla difesa di parte
1 appellata in data 31.8.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
Il di al fine di sentirlo condannare al risarcimento Pt_2 Parte_2 dei danni subiti a causa del sinistro occorso all'attore allorquando, in data
19.02.2017, alle ore 18:50 circa, quest'ultimo, alla guida del proprio autoveicolo, procedeva in Castelvetere sul Calore (AV), percorrendo, a velocità moderata, la strada Via Vioni in direzione della SS 400,Ofantina (essendo costretto a percorrere tale strada secondaria in quanto le arterie principali comunali erano chiuse al traffico per via della sfilata dei carri allegorici organizzata dall'amministrazione convenuta per i festeggiamenti del Carnevale).
Deduceva che:
- giunto all'altezza del numero civico 10, impattava con la parte centrale del paraurti anteriore contro una delle griglie carrabili di copertura del canaletto di raccolta delle acque, ubicato in senso trasversale rispetto alla carreggiata;
- la predetta griglia metallica, precisamente quella posizionata al centro della corsia di marcia percorsa dall'attore, risultava distaccata dalla propria sede presumibilmente in ragione del passaggio dell'auto che l'aveva preceduta incastrandosi all'interno del canale di raccolta delle acque in posizione perpendicolare fuoriuscendo con una delle estremità dal canale de quo;
- nello specifico, la griglia de qua era ubicata a circa quindici metri dall'uscita di una curva a destra che ne precludeva l'avvistamento considerando che il manufatto in acciaio era sito in adiacenza al manto stradale nei pressi del margine destro della carreggiata;
- la predetta insidia risultava non visibile essendo il sinistro avvenuto in orario serale ed essendo il canale di raccolta de quo ubicato in un punto non illuminato dai lampioni presenti;
- pur procedendo moderatamente e nei limiti di velocità, non poteva in nessun modo evitare l'impatto attesa l'assenza dello spazio necessario di arresto del veicolo, stante la vicinanza tra l'uscita della curva ed il posizionamento della griglia metallica de qua (circa 15 metri);
2 - la grata metallica risultava libera pertanto a causa delle deformazioni patite nel tempo dal transito dei veicoli e facilmente rimuovibile;
- di fatti in epoca successiva al sinistro, l'ente gestore della strada provvedeva a vincolare la suddetta grata alla sottostante struttura metallica;
- a seguito dell'impatto l'attore, sceso dal veicolo, constatava che nessuna delle griglie, poste a copertura del canale di raccolta delle acque, era ancorata alla propria sede;
- sopraggiungevano gli agenti della Polizia municipale effettuando i rilievi del caso;
- l'autovettura dell'attore riportava ingenti danni alla carrozzeria ed alle parti meccaniche, per un importo complessivo di € 4.445,46 come da fattura di riparazione allegata;
- l'istante, dunque, aveva diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico, quantificato in € 959,77, come da fatture allegate, per il noleggio di una vettura sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione del proprio veicolo, svolgendo la propria attività lavorativa di Ufficiale di Marina Militare in Roma;
- i danni riportati dal veicolo erano da addebitare esclusivamente in capo al
[...]
che aveva omesso l'adozione delle misure necessarie ad Parte_2 evitare il sinistro e che solo in data 23.02.2017 procedeva al parziale ancoraggio delle griglie in questione tramite l'applicazione di appositi bulloni;
- con racc.ta A.R. del 24.02.2017, l'attore, per il tramite del suo difensore, inoltrava all'Amministrazione convenuta una richiesta di risarcimento dei danni subiti;
- con nota Prot. N. 0001218 del 14.03.2017, la suddetta Amministrazione Comunale comunicava il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria dell'istante allegando la relazione del Comandante il Servizio Associato di Polizia Municipale, dott.ssa
Prot. N 1217 del 14/03/2017; Persona_1
- con racc.ta A.R. ricevuta il 17.03.2017, la difesa dell'istante inoltrava l'invito alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014;
- l'Amministrazione convenuta comunicava la mancata volontà di procedere alla stipula di una negoziazione.
Tanto premesso così concludeva:
“accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa e descritto in premessa, è da ascriversi ad esclusiva colpa e responsabilità del Parte_2 per violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.; conseguentemente, accertare e dichiarare il
3 diritto del sig. al risarcimento dei danni materiali nella misura di € Parte_1
4.445,46 e del danno da fermo tecnico nella misura di € 959,77, patiti in conseguenza del predetto sinistro;
per l'effetto, condannare il , in persona Parte_2 del legale rapp.te p.t., con sede in Castelvetere sul Calore (AV), Corso Umberto I
C.F./P.Iva: al risarcimento in favore del sig. di tutti i P.IVA_1 Parte_1 danni patiti e a patire dal cennato sinistro nella misura di € 5.416,23 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande Parte_2 Parte_2 risarcitorie perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite oltre iva e altri accessori di legge.
Deduceva parte convenuta che:
- preliminarmente andasse contestata la legittimazione attiva del sig. non Pt_1 avendo fornito alcuna prova in ordine alla proprietà del veicolo danneggiato dal sinistro;
- l'attore era tenuto a dare compiuta dimostrazione del fatto costitutivo del suo
(vantato) diritto al risarcimento dei danni;
- l'attore non rispettava il limite di velocità e la distanza di sicurezza;
- la strada percorsa dal danneggiato era pianeggiante e perfettamente illuminata in corrispondenza con le grate causative dell'impatto oggetto di esame;
- non veniva fornita la prova che la grata non fosse saldamente ancorata al suolo per mezzo dei relativi bulloni;
- la responsabilità del convenuto si esclude qualora il pericolo possa essere evitato utilizzando l'ordinaria diligenza, come nel caso di specie;
- non vi era compatibilità tra l'impatto e le parti danneggiate del veicolo come allegato da controparte;
- fosse improbabile che l'attore avesse potuto impiegare più di tre mesi per riparare il veicolo asseritamente danneggiato.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1927, pubblicata il
22.12.2020, così provvedeva:
“Accoglie la domanda introduttiva nei limiti del 50% e per l'effetto condanna il
[...]
[...
[...] [
, in persona del Legale Rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'attore, della complessiva somma di € 2.229,88 all'attualità; condanna il , in persona del Legale Parte_2
Rapp.te p.t, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 1,100,00 di cui € 250,00 per spese ed il resto per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.”
In motivazione, il Tribunale affermava che:
- la legittimazione attiva dell'attore veniva provata dal certificato di circolazione del veicolo attoreo;
- nel caso di specie trovava applicazione l'art. 2051 c.c., secondo cui incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio ricevuto e cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla res;
- andasse confermata la dinamica dell'attore e la genuinità dei testi, ritenendo la domanda introduttiva parzialmente fondata, considerando ai fini della decisione,
l'ulteriore parametro della conoscibilità dei luoghi e della prevedibilità e superabilità del danno da parte dell'istante adottando l'ordinaria diligenza, accogliendo la domanda nei limiti del 50%;
- valutava il quantum tenendo conto del valore commerciale dell'auto, il suo valore commerciale e lo stato d'uso del veicolo;
- liquidava il costo per il noleggio delle vetture sostitutive.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello chiedendo: Parte_1
“1) in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1927/2020 emessa dal Tribunale di Avellino Sezione Seconda Civile, accogliere integralmente le conclusioni avanzate in prime cure;
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa e descritto in premessa, è da ascriversi ad esclusiva colpa e responsabilità del
per violazione degli artt. 2051 e/o 2043 c.c.; Parte_2 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 risarcimento dei danni materiali nella misura di € 4.445,46 e del danno da fermo tecnico nella misura di € 959,77, patiti in conseguenza del predetto sinistro. In via
5 subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo di appello, si chiede: - accertata l'erroneità della quantificazione del danno effettuata dal Giudice di prime cure, dichiarare che il valore dei danni materiali subiti dal sig. sia Pt_1 equivalente ad € 4.445,46; conseguente condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma ulteriore di € 472,73 ad integrazione della somma di €
1.750,00 già riconosciuta in primo grado in virtù della decurtazione del 50%.Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, applicando nel caso di specie principi giuridici e giurisprudenziali inerenti a fattispecie diverse dal caso in esame.
L'appellante riporta le dichiarazioni testimoniali e la relazione dell'ingegnere a Tes_1 supporto della corretta e veritiera ricostruzione dei fatti, sostenendo che:- sussiste la legittimità della condotta tenuta dall'attore e l'impossibilità per lo stesso di evitare il sinistro per l'imprevedibilità dell'insidia;- le griglie carrabili “appoggiate” si trovano all'uscita di una curva a destra ad una distanza di circa quindici metri;
- la breve distanza, oltre a rendere invisibile il pericolo all'attore, ha di fatto precluso qualsiasi possibilità di evitare l'impatto;- l'orario serale e la scarsa illuminazione - confermata dalla polizia municipale rendevano non evitabile il pericolo;
- la velocità di marcia dell'istante era rispettosa dei limiti imposti dal Codice della Strada ed infatti i vigili non relazionavano nulla in rapporto a tracce di frenata dalle quali poter desumere la elevata velocità di marcia;
- la grata metallica distaccatosi dalla sua sede originaria, rappresentava una situazione di pericolo repentina e inaspettata ed, oltre a non essere visibile non era assolutamente conoscibile usando l'ordinaria diligenza;
- la strada in cui è avvenuto il sinistro non era rovinata e dunque idonea ad ingenerare una situazione di pericolo per l'automobilista nonostante la conoscenza dei luoghi da parte dell'appellante;- il successivamente al verificarsi del sinistro Pt_2 interveniva nella manutenzione (fissaggio mediante bullonatura) come confermato dagli agenti di polizia incorsi sul posto.
6 Con un secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione del valore dell'automobile da parte del Giudice di prime cure che a fondamento della quantificazione del danno considerava il veicolo immatricolato nel 2002.
L'appellante sostenendo, invece, che il veicolo fu immatricolato nel 2016 e, dunque, al momento del sinistro (nel 2017) era nuovo, chiede, una riforma della quantificazione dei danni.
Tanto premesso, parte appellante, chiede che venga attribuita la piena responsabilità del per violazione degli artt. 2051 Parte_2
e/o 2043 c.c. e riformata la quantificazione dei danni materiali e da fermo amministrativo.
Si costituisce il chiedendo il rigetto dell'appello Parte_2 proposto e la conferma della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio, IVA e CPA come per legge.
Deduce parte appellante che:- la gravata sentenza non è censurabile poiché dalla rappresentazione dei fatti operata dalla parte attrice e dal riscontro delle risultanze istruttorie emerge che il comportamento tenuto dall' appellante ha contribuito alla causazione dell'evento;- nel caso in esame, trova applicazione l'art. 1227 c.c., poiché,
l'appellante conosceva i luoghi di causa e se si fosse tenuto a distanza dal veicolo che lo precedeva e avesse proceduto con ordinaria cautela la sua marcia, si sarebbe reso conto del pericolo e lo avrebbe evitato o limitato;
- la decurtazione operata dal
Giudice di prime cure in riferimento alla valutazione del veicolo non dipende esclusivamente dalla vetustà di quest'ultimo bensì da altri fattori ed è condivisibile;
- il Giudice ha per mero errore, indicato l'anno 2002 come anno di immatricolazione del veicolo.
Con ordinanza dell'8.9.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.3.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
20.5.2025.
Con decreto presidenziale del 23.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 20.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
7 E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
24.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 26.5.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di appello, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che l'attore abbia concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione, avendo citato in giudizio la convenuta per il solo fatto che questa rivestisse la qualità di gestore, e quindi custode, della strada ove si verificò l'incidente.
Va innanzitutto precisato che, come rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada
(cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011;
Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013; Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3,
Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez. 3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade (come nel caso di specie) comunali (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa
8 stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359 del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il
9 fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la
10 successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
11 Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento
12 pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso
13 escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente ritenuto sussistente nel caso di specie responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. di e dunque il concorso di colpa del danneggiato Parte_1 nella causazione dell'evento lesivo nella condivisibile percentuale di responsabilità del 50%.
Ed invero, la Corte ritiene, come si evince chiaramente dalle foto prodotte dalla parte attrice in primo grado e dal materiale probatorio acquisito al fascicolo di primo grado, dalla circostanza che il sinistro è avvenuto in e cioè Parte_2 proprio dove risiede l'istante, che sussisteva nel caso in esame un particolare dovere di attenzione dello essendo concreta la possibilità per l'utente danneggiato Pt_1 di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia stradale. La conoscibilità dello stato dei luoghi da parte dell'istante, ad avviso della Corte, ha determinato la possibilità concreta che la situazione di possibile danno potesse essere ragionevolmente prevista dall'attore/appellante attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili nel caso in esame.
Per le considerazioni sopra esposte, deve essere rigettato il primo motivo di appello perché infondato in fatto e in diritto.
Anche il secondo motivo di appello relativo alla erronea valutazione del valore dell'automobile da parte del Giudice di prime cure che a fondamento della quantificazione del danno considerava il veicolo immatricolato nel 2002, non appare fondato e deve essere rigettato.
14 Invero, corretta appare la decisione sul punto del giudice di prime cure, che appare fondata non solo sull'anno di immatricolazione del veicolo, la cui indicazione sbagliata (2002 anziché 2016) è frutto di evidente errore materiale del giudice come risultante dalla documentazione in atti, ma su ulteriori pregnanti motivi quali il suo valore commerciale e il suo generale stato di uso, con rigetto del motivo di appello sul punto.
Da quanto esposto, ne discende che sono assorbite anche le ulteriori doglianze relative all'illegittima decurtazione del 50% in relazione agli ulteriori danni anche da fermo del veicolo dovuta all'errata imputazione della corresponsabilità dell'appellante nella verificazione del sinistro.
Per le ragioni sopra espresse, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000 in base al valore della controversia.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a
15 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del e legale rapp.te Parte_2 CP_2
p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1927, pubblicata il 22.12.2020 non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato in persona del Sindaco e Parte_2 legale rapp.te p.t. delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 26.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1434 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Barbarisi, (C.F.: ); C.F._2
Appellante
(p.i. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Sindaco in carica dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_3
Cataldo (C.F. ); C.F._3
Appellate
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 30.8.2021 e dalla difesa di parte
1 appellata in data 31.8.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
Il di al fine di sentirlo condannare al risarcimento Pt_2 Parte_2 dei danni subiti a causa del sinistro occorso all'attore allorquando, in data
19.02.2017, alle ore 18:50 circa, quest'ultimo, alla guida del proprio autoveicolo, procedeva in Castelvetere sul Calore (AV), percorrendo, a velocità moderata, la strada Via Vioni in direzione della SS 400,Ofantina (essendo costretto a percorrere tale strada secondaria in quanto le arterie principali comunali erano chiuse al traffico per via della sfilata dei carri allegorici organizzata dall'amministrazione convenuta per i festeggiamenti del Carnevale).
Deduceva che:
- giunto all'altezza del numero civico 10, impattava con la parte centrale del paraurti anteriore contro una delle griglie carrabili di copertura del canaletto di raccolta delle acque, ubicato in senso trasversale rispetto alla carreggiata;
- la predetta griglia metallica, precisamente quella posizionata al centro della corsia di marcia percorsa dall'attore, risultava distaccata dalla propria sede presumibilmente in ragione del passaggio dell'auto che l'aveva preceduta incastrandosi all'interno del canale di raccolta delle acque in posizione perpendicolare fuoriuscendo con una delle estremità dal canale de quo;
- nello specifico, la griglia de qua era ubicata a circa quindici metri dall'uscita di una curva a destra che ne precludeva l'avvistamento considerando che il manufatto in acciaio era sito in adiacenza al manto stradale nei pressi del margine destro della carreggiata;
- la predetta insidia risultava non visibile essendo il sinistro avvenuto in orario serale ed essendo il canale di raccolta de quo ubicato in un punto non illuminato dai lampioni presenti;
- pur procedendo moderatamente e nei limiti di velocità, non poteva in nessun modo evitare l'impatto attesa l'assenza dello spazio necessario di arresto del veicolo, stante la vicinanza tra l'uscita della curva ed il posizionamento della griglia metallica de qua (circa 15 metri);
2 - la grata metallica risultava libera pertanto a causa delle deformazioni patite nel tempo dal transito dei veicoli e facilmente rimuovibile;
- di fatti in epoca successiva al sinistro, l'ente gestore della strada provvedeva a vincolare la suddetta grata alla sottostante struttura metallica;
- a seguito dell'impatto l'attore, sceso dal veicolo, constatava che nessuna delle griglie, poste a copertura del canale di raccolta delle acque, era ancorata alla propria sede;
- sopraggiungevano gli agenti della Polizia municipale effettuando i rilievi del caso;
- l'autovettura dell'attore riportava ingenti danni alla carrozzeria ed alle parti meccaniche, per un importo complessivo di € 4.445,46 come da fattura di riparazione allegata;
- l'istante, dunque, aveva diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico, quantificato in € 959,77, come da fatture allegate, per il noleggio di una vettura sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione del proprio veicolo, svolgendo la propria attività lavorativa di Ufficiale di Marina Militare in Roma;
- i danni riportati dal veicolo erano da addebitare esclusivamente in capo al
[...]
che aveva omesso l'adozione delle misure necessarie ad Parte_2 evitare il sinistro e che solo in data 23.02.2017 procedeva al parziale ancoraggio delle griglie in questione tramite l'applicazione di appositi bulloni;
- con racc.ta A.R. del 24.02.2017, l'attore, per il tramite del suo difensore, inoltrava all'Amministrazione convenuta una richiesta di risarcimento dei danni subiti;
- con nota Prot. N. 0001218 del 14.03.2017, la suddetta Amministrazione Comunale comunicava il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria dell'istante allegando la relazione del Comandante il Servizio Associato di Polizia Municipale, dott.ssa
Prot. N 1217 del 14/03/2017; Persona_1
- con racc.ta A.R. ricevuta il 17.03.2017, la difesa dell'istante inoltrava l'invito alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014;
- l'Amministrazione convenuta comunicava la mancata volontà di procedere alla stipula di una negoziazione.
Tanto premesso così concludeva:
“accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa e descritto in premessa, è da ascriversi ad esclusiva colpa e responsabilità del Parte_2 per violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.; conseguentemente, accertare e dichiarare il
3 diritto del sig. al risarcimento dei danni materiali nella misura di € Parte_1
4.445,46 e del danno da fermo tecnico nella misura di € 959,77, patiti in conseguenza del predetto sinistro;
per l'effetto, condannare il , in persona Parte_2 del legale rapp.te p.t., con sede in Castelvetere sul Calore (AV), Corso Umberto I
C.F./P.Iva: al risarcimento in favore del sig. di tutti i P.IVA_1 Parte_1 danni patiti e a patire dal cennato sinistro nella misura di € 5.416,23 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande Parte_2 Parte_2 risarcitorie perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite oltre iva e altri accessori di legge.
Deduceva parte convenuta che:
- preliminarmente andasse contestata la legittimazione attiva del sig. non Pt_1 avendo fornito alcuna prova in ordine alla proprietà del veicolo danneggiato dal sinistro;
- l'attore era tenuto a dare compiuta dimostrazione del fatto costitutivo del suo
(vantato) diritto al risarcimento dei danni;
- l'attore non rispettava il limite di velocità e la distanza di sicurezza;
- la strada percorsa dal danneggiato era pianeggiante e perfettamente illuminata in corrispondenza con le grate causative dell'impatto oggetto di esame;
- non veniva fornita la prova che la grata non fosse saldamente ancorata al suolo per mezzo dei relativi bulloni;
- la responsabilità del convenuto si esclude qualora il pericolo possa essere evitato utilizzando l'ordinaria diligenza, come nel caso di specie;
- non vi era compatibilità tra l'impatto e le parti danneggiate del veicolo come allegato da controparte;
- fosse improbabile che l'attore avesse potuto impiegare più di tre mesi per riparare il veicolo asseritamente danneggiato.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1927, pubblicata il
22.12.2020, così provvedeva:
“Accoglie la domanda introduttiva nei limiti del 50% e per l'effetto condanna il
[...]
[...
[...] [
, in persona del Legale Rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'attore, della complessiva somma di € 2.229,88 all'attualità; condanna il , in persona del Legale Parte_2
Rapp.te p.t, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 1,100,00 di cui € 250,00 per spese ed il resto per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.”
In motivazione, il Tribunale affermava che:
- la legittimazione attiva dell'attore veniva provata dal certificato di circolazione del veicolo attoreo;
- nel caso di specie trovava applicazione l'art. 2051 c.c., secondo cui incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio ricevuto e cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla res;
- andasse confermata la dinamica dell'attore e la genuinità dei testi, ritenendo la domanda introduttiva parzialmente fondata, considerando ai fini della decisione,
l'ulteriore parametro della conoscibilità dei luoghi e della prevedibilità e superabilità del danno da parte dell'istante adottando l'ordinaria diligenza, accogliendo la domanda nei limiti del 50%;
- valutava il quantum tenendo conto del valore commerciale dell'auto, il suo valore commerciale e lo stato d'uso del veicolo;
- liquidava il costo per il noleggio delle vetture sostitutive.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello chiedendo: Parte_1
“1) in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1927/2020 emessa dal Tribunale di Avellino Sezione Seconda Civile, accogliere integralmente le conclusioni avanzate in prime cure;
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa e descritto in premessa, è da ascriversi ad esclusiva colpa e responsabilità del
per violazione degli artt. 2051 e/o 2043 c.c.; Parte_2 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 risarcimento dei danni materiali nella misura di € 4.445,46 e del danno da fermo tecnico nella misura di € 959,77, patiti in conseguenza del predetto sinistro. In via
5 subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo di appello, si chiede: - accertata l'erroneità della quantificazione del danno effettuata dal Giudice di prime cure, dichiarare che il valore dei danni materiali subiti dal sig. sia Pt_1 equivalente ad € 4.445,46; conseguente condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma ulteriore di € 472,73 ad integrazione della somma di €
1.750,00 già riconosciuta in primo grado in virtù della decurtazione del 50%.Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, applicando nel caso di specie principi giuridici e giurisprudenziali inerenti a fattispecie diverse dal caso in esame.
L'appellante riporta le dichiarazioni testimoniali e la relazione dell'ingegnere a Tes_1 supporto della corretta e veritiera ricostruzione dei fatti, sostenendo che:- sussiste la legittimità della condotta tenuta dall'attore e l'impossibilità per lo stesso di evitare il sinistro per l'imprevedibilità dell'insidia;- le griglie carrabili “appoggiate” si trovano all'uscita di una curva a destra ad una distanza di circa quindici metri;
- la breve distanza, oltre a rendere invisibile il pericolo all'attore, ha di fatto precluso qualsiasi possibilità di evitare l'impatto;- l'orario serale e la scarsa illuminazione - confermata dalla polizia municipale rendevano non evitabile il pericolo;
- la velocità di marcia dell'istante era rispettosa dei limiti imposti dal Codice della Strada ed infatti i vigili non relazionavano nulla in rapporto a tracce di frenata dalle quali poter desumere la elevata velocità di marcia;
- la grata metallica distaccatosi dalla sua sede originaria, rappresentava una situazione di pericolo repentina e inaspettata ed, oltre a non essere visibile non era assolutamente conoscibile usando l'ordinaria diligenza;
- la strada in cui è avvenuto il sinistro non era rovinata e dunque idonea ad ingenerare una situazione di pericolo per l'automobilista nonostante la conoscenza dei luoghi da parte dell'appellante;- il successivamente al verificarsi del sinistro Pt_2 interveniva nella manutenzione (fissaggio mediante bullonatura) come confermato dagli agenti di polizia incorsi sul posto.
6 Con un secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione del valore dell'automobile da parte del Giudice di prime cure che a fondamento della quantificazione del danno considerava il veicolo immatricolato nel 2002.
L'appellante sostenendo, invece, che il veicolo fu immatricolato nel 2016 e, dunque, al momento del sinistro (nel 2017) era nuovo, chiede, una riforma della quantificazione dei danni.
Tanto premesso, parte appellante, chiede che venga attribuita la piena responsabilità del per violazione degli artt. 2051 Parte_2
e/o 2043 c.c. e riformata la quantificazione dei danni materiali e da fermo amministrativo.
Si costituisce il chiedendo il rigetto dell'appello Parte_2 proposto e la conferma della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio, IVA e CPA come per legge.
Deduce parte appellante che:- la gravata sentenza non è censurabile poiché dalla rappresentazione dei fatti operata dalla parte attrice e dal riscontro delle risultanze istruttorie emerge che il comportamento tenuto dall' appellante ha contribuito alla causazione dell'evento;- nel caso in esame, trova applicazione l'art. 1227 c.c., poiché,
l'appellante conosceva i luoghi di causa e se si fosse tenuto a distanza dal veicolo che lo precedeva e avesse proceduto con ordinaria cautela la sua marcia, si sarebbe reso conto del pericolo e lo avrebbe evitato o limitato;
- la decurtazione operata dal
Giudice di prime cure in riferimento alla valutazione del veicolo non dipende esclusivamente dalla vetustà di quest'ultimo bensì da altri fattori ed è condivisibile;
- il Giudice ha per mero errore, indicato l'anno 2002 come anno di immatricolazione del veicolo.
Con ordinanza dell'8.9.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.3.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
20.5.2025.
Con decreto presidenziale del 23.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 20.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
7 E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
24.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 26.5.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di appello, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che l'attore abbia concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione, avendo citato in giudizio la convenuta per il solo fatto che questa rivestisse la qualità di gestore, e quindi custode, della strada ove si verificò l'incidente.
Va innanzitutto precisato che, come rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada
(cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011;
Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013; Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3,
Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez. 3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade (come nel caso di specie) comunali (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa
8 stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359 del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il
9 fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la
10 successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
11 Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento
12 pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso
13 escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente ritenuto sussistente nel caso di specie responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. di e dunque il concorso di colpa del danneggiato Parte_1 nella causazione dell'evento lesivo nella condivisibile percentuale di responsabilità del 50%.
Ed invero, la Corte ritiene, come si evince chiaramente dalle foto prodotte dalla parte attrice in primo grado e dal materiale probatorio acquisito al fascicolo di primo grado, dalla circostanza che il sinistro è avvenuto in e cioè Parte_2 proprio dove risiede l'istante, che sussisteva nel caso in esame un particolare dovere di attenzione dello essendo concreta la possibilità per l'utente danneggiato Pt_1 di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia stradale. La conoscibilità dello stato dei luoghi da parte dell'istante, ad avviso della Corte, ha determinato la possibilità concreta che la situazione di possibile danno potesse essere ragionevolmente prevista dall'attore/appellante attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili nel caso in esame.
Per le considerazioni sopra esposte, deve essere rigettato il primo motivo di appello perché infondato in fatto e in diritto.
Anche il secondo motivo di appello relativo alla erronea valutazione del valore dell'automobile da parte del Giudice di prime cure che a fondamento della quantificazione del danno considerava il veicolo immatricolato nel 2002, non appare fondato e deve essere rigettato.
14 Invero, corretta appare la decisione sul punto del giudice di prime cure, che appare fondata non solo sull'anno di immatricolazione del veicolo, la cui indicazione sbagliata (2002 anziché 2016) è frutto di evidente errore materiale del giudice come risultante dalla documentazione in atti, ma su ulteriori pregnanti motivi quali il suo valore commerciale e il suo generale stato di uso, con rigetto del motivo di appello sul punto.
Da quanto esposto, ne discende che sono assorbite anche le ulteriori doglianze relative all'illegittima decurtazione del 50% in relazione agli ulteriori danni anche da fermo del veicolo dovuta all'errata imputazione della corresponsabilità dell'appellante nella verificazione del sinistro.
Per le ragioni sopra espresse, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000 in base al valore della controversia.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a
15 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del e legale rapp.te Parte_2 CP_2
p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1927, pubblicata il 22.12.2020 non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato in persona del Sindaco e Parte_2 legale rapp.te p.t. delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 26.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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