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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott.ssa Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1203/2024 promossa da:
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Piemonte n. 98, rappresentato e difeso dagli avvocati Crisci e Maggesi,
ATTORE
Contro
TIRGU ROMANIA il 14.3.1981, Controparte_1 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2024 il ricorrente in epigrafe indicato domandava la pronunzia della separazione personale alle condizioni contestualmente precisate e, in particolare, di prendere atto dell'accordo raggiunto in ordine all'affidamento alla madre della minorenne per la crescita e l'educazione e per l'effetto disporre in senso conforme Per_1
a questi.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: - in data 27.2.2004 le parti avevano contratto matrimonio civile in Latina, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 13, P. 1, dell'anno 2004; - in data 4.8.2004, i coniugi, erroneamente, invece di trascrivere il suddetto matrimonio avevano contratto nuove nozze in Romania, l'atto era stato registrato al n. 32/4 agosto 2004, nel registro dello stato civile del Comune della Città di Turceni, prov. Di Gorj – Romania;
- dalla loro unione in data 23.3.2005 era nata una figlia,
- nel corso del tempo i rapporti coniugali si erano deteriorati profondamente;
- la Per_1
moglie, cittadina Rumena, era tornata nel suo paese di origine ed aveva ottenuto lo scioglimento del matrimonio, dal Tribunale di Tg. Jiu, sentenza n. 3567 del 13 maggio 2009; il aveva chiesto la trascrizione della sentenza di divorzio nei registri di stato civile del Per_1
Comune di Latina e la richiesta di trascrizione era stata rigettata, considerato che tale sentenza riguardava il matrimonio contratto in Romania in data 4.8.2004, non anche quello precedentemente contratto in Italia in data 27.2.2004; dall'emissione della sentenza rumena erano passati più di 11 anni e non si era ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi;
- sussistevano quindi i presupposti di legge di cui all'art. 3 n. 2) lett e)
l. 898/70 per lo scioglimento del matrimonio registrato allo stato civile del Comune di Latina, al n. 13, P. 1, anno 2004, - che con sentenza n. 1850/2023 pubbl. il 11/09/2023 del Tribunale di Latina veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento del matrimonio civile in assenza di pronuncia di separazione.
La resistente non si costituiva, nonostante regolarmente evocata in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo stato.
IN DIRITTO
Va premesso, quanto alla giurisdizione sulla domanda contestuale di separazione e di divorzio, come l'ultima residenza comune dei coniugi sia stata l'Italia e come il ricorrente tuttora vi risieda, così da configurare una delle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del
Regolamento CE 2201/2003, mentre, in merito alla giurisdizione sulla responsabilità genitoriale, l'art. 8 del suddetto Regolamento in oggetto prevede quella dello Stato in cui risieda il minore, nella specie la Romania.
Ne deriva che sussiste la giurisdizione sulla domanda di separazione e di divorzio, mentre non sussiste in ordine agli aspetti relativi alla prole, in quanto residente con la madre in
Romania.
Sempre in via preliminare va detto che l'errore materiale contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione in ordine alla data e al luogo di celebrazione del matrimonio non determina la nullità dell'atto stesso, essendo evidente, dal suo tenore e dalla parte narrativa, la volontà di sciogliere il matrimonio contratto in Italia con la resistente.
Ciò detto, la sentenza di separazione emessa dal Tribunale rumeno di Targu Jiu non inerisce al matrimonio contratto in Italia il 27.2.2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina, al n. 13, P. 1, anno 2004, ma al matrimonio contratto, successivamente, tra le medesime parti, in Romania.
Ne deriva, quindi, che va pronunciata sentenza sullo stato relativamente al matrimonio contratto tra le parti in Italia.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa dalle parti nel giudizio celebrato in Romania di addivenire alla pronunzia di separazione e delle allegazioni di parte ricorrente in ordine all'irrimediabilità della crisi coniugale, oltre che dalla circostanza che la resistente risulta trasferita all'estero da anni.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato.
Spese all'esito del giudizio
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di parte resistente, pronunzia la separazione personale tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 27/02/2004; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 13, Parte I, Serie A, dell'anno
2004); rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
riserva la statuizione sulle spese al definitivo.
LATINA, 24/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino