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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza – I Unità, composta dai magistrati:
1. dr. Mariavittoria Papa Presidente
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'udienza del
21.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1945/2022 r.g. sez. lav., vertente tra
(Codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 in giudizio dall'Avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale ), CodiceFiscale_2 indirizzo di PEC come da procura in calce Email_1 al ricorso introduttivo e con elezione di domicilio presso il proprio studio in Viterbo (VT), via Belluno 69;
Appellante
e
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(ads80030620639; PEC: , presso i cui uffici Email_2 domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n. 11;
Appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 1.04.2015 dinnanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. in funzione di sulla premessa di avere sottoscritto (in qualità di Controparte_3
personale ATA del comparto scuola) con il Controparte_4 , diversi contratti a tempo determinato, a partire dall'anno scolastico
[...]
2000/2001 e fino all'anno scolastico 2014/2015 - nei periodi analiticamente indicati in ricorso -, lamentando la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE a causa del mancato riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale e richiamando le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse in materia, chiedeva al giudice adito di “accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
dichiarare CP_1 il diritto di ciascun ricorrente alla progressione professionale retributiva, anche eventualmente a titolo di assegno ad personam ai sensi del CCNL 2011, per tutto il Cont servizio prestato alle dipendenze del nche in virtù di contratti a tempo determinato, con integrale valorizzazione della progressione così acquisita anche successivamente all'immissione in ruolo, e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto, condannare il Controparte_1 alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate da ciascun ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo”.
1.2 Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
delle somme richieste e deducendo nel merito la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1.3 Con sentenza n. 1833/2022 del 6.07.2022 il Tribunale di SMCV, richiamata la normativa e la giurisprudenza anche comunitaria formatasi in materia, ritenendo fondato il ricorso aveva così provveduto:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento
a carico del di un'anzianità di servizio in misura integrale, sia ai fini giuridici CP_6 che economici, del servizio pre-ruolo prestato a tempo determinato e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo;
b) ordina al di collocare il ricorrente nella fascia stipendiale ad egli spettante, CP_6 tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come collaboratore scolastico di ruolo;
c) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive CP_6 scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale di cui al capo che precede, con decorrenza dalla data di emissione del decreto di immissione in ruolo e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali, col limite della prescrizione quinquennale (dal 06.10.11);
d) compensa le spese di lite.
2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato telematicamente in data 28.07.2022. L'appellante ha lamentato che il primo giudice, pur avendo in motivazione apparentemente accolto le domande del lavoratore volte ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, nel dispositivo, in palese contraddizione con tali premesse ed in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cpc, aveva dichiarato il diritto dell'istante al riconoscimento di un'anzianità di servizio in misura integrale, sia a fini giuridici sia economici del servizio pre ruolo prestato a tempo determinato, ma si era limitato a condannare il al pagamento delle differenze retributive a decorrere dalla CP_6
data di immissione in ruolo ed aveva omesso di condannare il al pagamento delle CP_6
differenze retributive maturate nel periodo pre ruolo. L'appellante ha reiterato le argomentazioni allegate nel ricorso introduttivo a sostegno del riconoscimento dell'anzianità nel periodo di servizio pre ruolo e della medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale di ruolo dai CCNL succedutisi nel tempo, indicando a sostegno pronunce sia della Suprema Corte e sia della Corte di Giustizia UE. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame spiegato,
Riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, alle dipendenze del CP_1 resistente;
dichiarare il diritto del ricorrente alla progressione professionale retributiva, anche eventualmente a titolo di assegno ad personam ai sensi del CCNL 2011, per tutto il Cont servizio prestato alle dipendenze del nche in virtù di contratti a tempo determinato, con integrale valorizzazione della progressione così acquisita anche successivamente all'immissione in ruolo, e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto, condannare il Controparte_1 alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate da ciascun ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo”, con vittoria delle spese di lite di secondo grado.
3. Ricostruito il contraddittorio si è costituito il eccependo l'inammissibilità CP_1
e l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
5. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
5.1 Come correttamente evidenziato da parte appellante vi è contraddittorietà nella sentenza impugnata tra la parte motiva, in cui viene ritenuto fondato il ricorso e riconosciuto il diritto del all'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo Pt_1
ed ai connessi incrementi stipendiali, con collocazione nella conseguente fascia stipendiale, ed il dispositivo, in cui viene omesso il suindicato riconoscimento e la condanna del viene limitata al pagamento delle differenze retributive per il periodo CP_6
successivo alla immissione in ruolo.
Risulta per tabulas ed è comunque circostanza pacifica tra le parti che Parte_1
in epoca antecedente alla sua immissione in ruolo (avvenuta dal 1/9/2016) aveva lavorato alle dipendenze del in qualità di collaboratore scolastico personale ATA, in virtù di CP_6 contratti a termine decorrenti dall'anno scolastico 2000/2001 al 2014/2015.
Ciò posto, in ordine riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di preruolo, e quindi della medesima progressione economica riconosciuta al personale di ruolo, osserva la Corte che - come del resto rilevato già dal giudice di prime cure -, sulla questione sono intervenute, in primo luogo, due pronunce della Suprema Corte, pienamente condivisibili, secondo cui “In tema di retribuzione del personale scolastico,
l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del
2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. sez. lav.
7/11/2016 n. 22558) e “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav. 7/11/2016 n. 22558, nello stesso senso anche Cass. sez. lav. 23/11/2016 n. 23868).
La Suprema Corte è giunta a tali conclusioni sulla base di una approfondita ricostruzione della normativa applicabile.
Ha infatti osservato che per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo,
l'art.50 della legge 312/1980 prevedeva lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, e precisamente aumenti di stipendio del 2,50 per cento per ogni biennio di servizio prestato senza demerito.
L'art. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando, al comma 1, “lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica” ed aggiungendo, al comma 3, che “Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.”
Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, “una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
A parere della Suprema Corte già il tenore testuale della norma, che al comma 3 escludeva espressamente le supplenze, induceva ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza, essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato ed in tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 146 del 20 giugno 2013.
Dunque, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n. 270 del 1982.
Nel CCNL 1994/1997 per il personale a tempo indeterminato sparisce ogni riferimento agli scatti biennali di anzianità, giacché nell'art. 63 lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo “della retribuzione individuale di anzianità” e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Il medesimo CCNL ha poi affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi
392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53.
Anche i contratti collettivi successivi hanno ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed è evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.
Tuttavia, a partire dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola assunto a tempo determinato le parti collettive hanno previsto che il trattamento economico dovesse essere commisurato a quello iniziale stabilito per il personale a tempo indeterminato, mentre, come si è visto, la retribuzione spettante al personale di ruolo è stata rapportata all'anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Ebbene, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE (così come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea) tale diversità di trattamento non risulta giustificata, anche se prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, non rilevando né la natura pubblica del datore di lavoro e neppure la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, in quanto la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro ed attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, imponga di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine solo ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con la conseguente disapplicazione dei CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Ha inoltre precisato che “Priva di rilievo nella fattispecie è la specialità della disciplina delle supplenze del settore scolastico rispetto alla normativa generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, poiché la necessità di disapplicare le norme contrattuali relative al diverso trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo determinato è conseguenza della diretta applicazione della richiamata clausola 4, come interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia”.
In tal senso si sono espresse anche due successive pronunce della Suprema Corte affermando che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto
a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav. 5/8/2019 n. 20918) e che “Nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine,
l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”( Cass. sez.lav. ord. n. 17314 del 19/8/2020).
Va da ultimo segnalato che la Corte di Cassazione, pronunciatasi con due sentenze gemelle, una in materia di personale docente (sentenza n.31149/2019) e l'altra (sentenza già richiamata n. 31150/2019) di personale ata, ha operato non solo un'ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale in tema di diritto al riconoscimento della ricostruzione di carriera del suddetto personale anche alla luce del diritto euro-unitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia formatisi sull'interpretazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE ma, per quanto riguarda il caso in esame, ha chiarito la portata e gli effetti della sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Per_1
In tale pronuncia, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di giustizia aveva statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
Ebbene, la Corte rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
«discriminazione alla rovescia, ha affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Accertato, quindi, alla luce dei principi richiamati il diritto del al Pt_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo e, quindi, a godere in tale periodo della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo dai CCNL succedutisi nel tempo, deve condannarsi il al pagamento delle CP_6
differenze retributive spettanti anche in relazione a tale periodo.
Ed invero, contrariamente al dispositivo della sentenza impugnata, il riconoscimento delle differenze retributive in favore dell'odierno appellante decorre per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato ed è limitato dal solo effetto della prescrizione
(nella specie quinquennale), come eccepita dal . CP_1
Pertanto, accertato il diritto del alle differenze retributive spettanti dal primo Pt_1 contratto a termine, e quindi dall'anno scolastico 2000/2001 e considerato come primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data 6.10.2016, devono ritenersi prescritte le differenze retributive maturate fino alla data del 6.10.2011.
In definitiva, l'appello va accolto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata nel resto, deve dichiararsi il diritto di al pagamento delle Parte_1
differenze retributive maturate con decorrenza dal 6.10.2011, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla maturazione del singolo credito sino all'effettivo soddisfo.
La riforma anche se parziale della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, che seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e succ modifiche ratione temporis vigenti, considerato indeterminabile il valore della controversia e nei valori minimi, con attribuzione all'Avv. Massimo Pistilli, dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento, ai fini giuridici, economici e di carriera, dell'anzianità di servizio maturata in tutti i servizi pre-ruolo prestati a tempo determinato e, per l'effetto, condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle differenze CP_1
retributive maturate con decorrenza dal 6.10.2011, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla maturazione del singolo credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 2.008,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il secondo grado, oltre rimb. forf. IVA e PCA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Massimo Pistilli, anticipatario.
Napoli, lì 21.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza – I Unità, composta dai magistrati:
1. dr. Mariavittoria Papa Presidente
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'udienza del
21.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1945/2022 r.g. sez. lav., vertente tra
(Codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 in giudizio dall'Avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale ), CodiceFiscale_2 indirizzo di PEC come da procura in calce Email_1 al ricorso introduttivo e con elezione di domicilio presso il proprio studio in Viterbo (VT), via Belluno 69;
Appellante
e
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(ads80030620639; PEC: , presso i cui uffici Email_2 domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n. 11;
Appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 1.04.2015 dinnanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. in funzione di sulla premessa di avere sottoscritto (in qualità di Controparte_3
personale ATA del comparto scuola) con il Controparte_4 , diversi contratti a tempo determinato, a partire dall'anno scolastico
[...]
2000/2001 e fino all'anno scolastico 2014/2015 - nei periodi analiticamente indicati in ricorso -, lamentando la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE a causa del mancato riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale e richiamando le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse in materia, chiedeva al giudice adito di “accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
dichiarare CP_1 il diritto di ciascun ricorrente alla progressione professionale retributiva, anche eventualmente a titolo di assegno ad personam ai sensi del CCNL 2011, per tutto il Cont servizio prestato alle dipendenze del nche in virtù di contratti a tempo determinato, con integrale valorizzazione della progressione così acquisita anche successivamente all'immissione in ruolo, e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto, condannare il Controparte_1 alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate da ciascun ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo”.
1.2 Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
delle somme richieste e deducendo nel merito la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1.3 Con sentenza n. 1833/2022 del 6.07.2022 il Tribunale di SMCV, richiamata la normativa e la giurisprudenza anche comunitaria formatasi in materia, ritenendo fondato il ricorso aveva così provveduto:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento
a carico del di un'anzianità di servizio in misura integrale, sia ai fini giuridici CP_6 che economici, del servizio pre-ruolo prestato a tempo determinato e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo;
b) ordina al di collocare il ricorrente nella fascia stipendiale ad egli spettante, CP_6 tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come collaboratore scolastico di ruolo;
c) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive CP_6 scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale di cui al capo che precede, con decorrenza dalla data di emissione del decreto di immissione in ruolo e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali, col limite della prescrizione quinquennale (dal 06.10.11);
d) compensa le spese di lite.
2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato telematicamente in data 28.07.2022. L'appellante ha lamentato che il primo giudice, pur avendo in motivazione apparentemente accolto le domande del lavoratore volte ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, nel dispositivo, in palese contraddizione con tali premesse ed in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cpc, aveva dichiarato il diritto dell'istante al riconoscimento di un'anzianità di servizio in misura integrale, sia a fini giuridici sia economici del servizio pre ruolo prestato a tempo determinato, ma si era limitato a condannare il al pagamento delle differenze retributive a decorrere dalla CP_6
data di immissione in ruolo ed aveva omesso di condannare il al pagamento delle CP_6
differenze retributive maturate nel periodo pre ruolo. L'appellante ha reiterato le argomentazioni allegate nel ricorso introduttivo a sostegno del riconoscimento dell'anzianità nel periodo di servizio pre ruolo e della medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale di ruolo dai CCNL succedutisi nel tempo, indicando a sostegno pronunce sia della Suprema Corte e sia della Corte di Giustizia UE. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame spiegato,
Riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, alle dipendenze del CP_1 resistente;
dichiarare il diritto del ricorrente alla progressione professionale retributiva, anche eventualmente a titolo di assegno ad personam ai sensi del CCNL 2011, per tutto il Cont servizio prestato alle dipendenze del nche in virtù di contratti a tempo determinato, con integrale valorizzazione della progressione così acquisita anche successivamente all'immissione in ruolo, e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto, condannare il Controparte_1 alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate da ciascun ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo”, con vittoria delle spese di lite di secondo grado.
3. Ricostruito il contraddittorio si è costituito il eccependo l'inammissibilità CP_1
e l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
5. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
5.1 Come correttamente evidenziato da parte appellante vi è contraddittorietà nella sentenza impugnata tra la parte motiva, in cui viene ritenuto fondato il ricorso e riconosciuto il diritto del all'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo Pt_1
ed ai connessi incrementi stipendiali, con collocazione nella conseguente fascia stipendiale, ed il dispositivo, in cui viene omesso il suindicato riconoscimento e la condanna del viene limitata al pagamento delle differenze retributive per il periodo CP_6
successivo alla immissione in ruolo.
Risulta per tabulas ed è comunque circostanza pacifica tra le parti che Parte_1
in epoca antecedente alla sua immissione in ruolo (avvenuta dal 1/9/2016) aveva lavorato alle dipendenze del in qualità di collaboratore scolastico personale ATA, in virtù di CP_6 contratti a termine decorrenti dall'anno scolastico 2000/2001 al 2014/2015.
Ciò posto, in ordine riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di preruolo, e quindi della medesima progressione economica riconosciuta al personale di ruolo, osserva la Corte che - come del resto rilevato già dal giudice di prime cure -, sulla questione sono intervenute, in primo luogo, due pronunce della Suprema Corte, pienamente condivisibili, secondo cui “In tema di retribuzione del personale scolastico,
l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del
2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. sez. lav.
7/11/2016 n. 22558) e “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav. 7/11/2016 n. 22558, nello stesso senso anche Cass. sez. lav. 23/11/2016 n. 23868).
La Suprema Corte è giunta a tali conclusioni sulla base di una approfondita ricostruzione della normativa applicabile.
Ha infatti osservato che per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo,
l'art.50 della legge 312/1980 prevedeva lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, e precisamente aumenti di stipendio del 2,50 per cento per ogni biennio di servizio prestato senza demerito.
L'art. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando, al comma 1, “lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica” ed aggiungendo, al comma 3, che “Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.”
Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, “una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
A parere della Suprema Corte già il tenore testuale della norma, che al comma 3 escludeva espressamente le supplenze, induceva ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza, essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato ed in tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 146 del 20 giugno 2013.
Dunque, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n. 270 del 1982.
Nel CCNL 1994/1997 per il personale a tempo indeterminato sparisce ogni riferimento agli scatti biennali di anzianità, giacché nell'art. 63 lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo “della retribuzione individuale di anzianità” e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Il medesimo CCNL ha poi affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi
392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53.
Anche i contratti collettivi successivi hanno ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed è evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.
Tuttavia, a partire dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola assunto a tempo determinato le parti collettive hanno previsto che il trattamento economico dovesse essere commisurato a quello iniziale stabilito per il personale a tempo indeterminato, mentre, come si è visto, la retribuzione spettante al personale di ruolo è stata rapportata all'anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Ebbene, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE (così come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea) tale diversità di trattamento non risulta giustificata, anche se prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, non rilevando né la natura pubblica del datore di lavoro e neppure la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, in quanto la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro ed attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, imponga di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine solo ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con la conseguente disapplicazione dei CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Ha inoltre precisato che “Priva di rilievo nella fattispecie è la specialità della disciplina delle supplenze del settore scolastico rispetto alla normativa generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, poiché la necessità di disapplicare le norme contrattuali relative al diverso trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo determinato è conseguenza della diretta applicazione della richiamata clausola 4, come interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia”.
In tal senso si sono espresse anche due successive pronunce della Suprema Corte affermando che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto
a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav. 5/8/2019 n. 20918) e che “Nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine,
l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”( Cass. sez.lav. ord. n. 17314 del 19/8/2020).
Va da ultimo segnalato che la Corte di Cassazione, pronunciatasi con due sentenze gemelle, una in materia di personale docente (sentenza n.31149/2019) e l'altra (sentenza già richiamata n. 31150/2019) di personale ata, ha operato non solo un'ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale in tema di diritto al riconoscimento della ricostruzione di carriera del suddetto personale anche alla luce del diritto euro-unitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia formatisi sull'interpretazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE ma, per quanto riguarda il caso in esame, ha chiarito la portata e gli effetti della sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Per_1
In tale pronuncia, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di giustizia aveva statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
Ebbene, la Corte rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
«discriminazione alla rovescia, ha affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Accertato, quindi, alla luce dei principi richiamati il diritto del al Pt_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo e, quindi, a godere in tale periodo della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo dai CCNL succedutisi nel tempo, deve condannarsi il al pagamento delle CP_6
differenze retributive spettanti anche in relazione a tale periodo.
Ed invero, contrariamente al dispositivo della sentenza impugnata, il riconoscimento delle differenze retributive in favore dell'odierno appellante decorre per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato ed è limitato dal solo effetto della prescrizione
(nella specie quinquennale), come eccepita dal . CP_1
Pertanto, accertato il diritto del alle differenze retributive spettanti dal primo Pt_1 contratto a termine, e quindi dall'anno scolastico 2000/2001 e considerato come primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data 6.10.2016, devono ritenersi prescritte le differenze retributive maturate fino alla data del 6.10.2011.
In definitiva, l'appello va accolto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata nel resto, deve dichiararsi il diritto di al pagamento delle Parte_1
differenze retributive maturate con decorrenza dal 6.10.2011, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla maturazione del singolo credito sino all'effettivo soddisfo.
La riforma anche se parziale della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, che seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e succ modifiche ratione temporis vigenti, considerato indeterminabile il valore della controversia e nei valori minimi, con attribuzione all'Avv. Massimo Pistilli, dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento, ai fini giuridici, economici e di carriera, dell'anzianità di servizio maturata in tutti i servizi pre-ruolo prestati a tempo determinato e, per l'effetto, condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle differenze CP_1
retributive maturate con decorrenza dal 6.10.2011, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla maturazione del singolo credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 2.008,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il secondo grado, oltre rimb. forf. IVA e PCA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Massimo Pistilli, anticipatario.
Napoli, lì 21.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa