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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 180/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
1 22/03/2024 (rep. 37875/7313) per notaio di Roma, ed Persona_1
elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante di , rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Giuseppe Lanocita, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a DI – obbligo del datore di lavoro di
rimborsare all' le somme erogate dal Fondo di Garanzia. Pt_1
Appello avverso la sentenza n. 431/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: confermare il DI n. 538/2023, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio l' , premesso che nella qualità di gestore del Pt_1
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 1982, n.
2 297, si era sostituito, su domanda del lavoratore interessato, alla ditta
GEOM. G. MM e C. NC nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.; che l' era surrogato per legge nei Pt_1
diritti dell'ex dipendente (legge n. 297/1982 e D.Lgs n. 80/1992); che il datore di lavoro era tenuto a rimborsare all' le somme versate ai Pt_1
lavoratori dal Fondo di Garanzia, oltre accessori;
chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore di ingiungere alla predetta il pagamento di complessivi € 23.571,96 lordi, oltre accessori e spese.
Il Giudice adito emetteva il DI n. 538/2023.
Avverso detto decreto ingiuntivo in proprio e Controparte_1
quale legale rappresentante di , Controparte_2
proponeva opposizione con ricorso depositato in data 04/12/2023.
L'opponente eccepiva in primo luogo la sua estraneità all'ordine di ingiunzione e, conseguentemente, il suo difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società intimata;
infine, l'errata liquidazione del quantum della pretesa creditoria;
chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
L'ente previdenziale si costituiva e contestava le avverse deduzioni,
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3 Con sentenza depositata in data 27/03/2024, il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il DI n. 538/2023
e condannava l'opponente al pagamento in favore dell' dell'importo Pt_1
netto di € 18.379,15, oltre accessori come per legge. Compensava le spese di lite in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
Avverso tale pronunzia L' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 16/04/2024.
L'appellante, con un unico motivo di appello, denunziava l'errore del giudice di prime cure e domandava l'accertamento del proprio credito nella misura di € 23.571,96, deducendo che la somma dovuta dal datore al
Fondo di Garanzia era quella lorda anziché quella netta di € 18.379,15 in concreto versata al lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
03/10/2025, l'appellato insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' è fondato. Pt_1
4 Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del Pt_1
datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo
di cui alla legge n. 297/1982 - ha natura di credito previdenziale ed è
perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, una obbligazione solidale.
Il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla citata legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure - in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali - all'esito della procedura esecutiva.
Il Fondo di Garanzia costituisce infatti una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con obbligo contributivo posto ad esclusivo carico del datore di lavoro, ma con obbligo pecuniario – in caso di insolvenza del datore di lavoro – a carico dell' . Pt_1
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale (v. Cass. n.
39698/2021; n. 30712/2017, che richiama Cass. ordinanza n. 26819/2016,
Cass. n. 16617/2011 e n. 8265/2010; v. anche Cass. n. 25016 del 2017).
5 L'art. 2, co. 7, legge n. 297/1982 dispone che il Fondo di garanzia,
corrisposte le somme spettanti al lavoratore che ne ha diritto, “è surrogato
di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul
patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del
codice civile per le somme da esso pagate”.
Ciò posto, è contestato in questa sede non l'an della prestazione dovuta dall'appellato all , ma il solo quantum. Pt_1
L ha infatti impugnato la decisione del giudice di prime cure Pt_1
denunziando l'erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 297/1982, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto spettante all' -a titolo di rivalsa Pt_1
di quanto corrisposto dal Fondo – l'importo netto versato dal Fondo al lavoratore, anziché il lordo.
In questo modo, secondo il primo giudice, il datore di lavoro sostituito dal
Fondo nel pagamento del TFR dovrebbe rifondere al nuovo creditore solo la somma che in concreto il lavoratore ha ricevuto.
Questa interpretazione non è condivisa dal Collegio.
È orientamento pacifico quello per cui in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di Garanzia, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire
6 sempre al lordo e, pertanto, l' , nel liquidare la propria obbligazione, Pt_1
deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali,
sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario (Cass. n. 8406/2023; n. 8517/2023; n. 34284/2024; n.
2637/2025).
“L'obbligazione del Fondo di garanzia, benché autonoma e di natura
previdenziale rispetto a quella, di carattere retributivo, che grava sul
datore di lavoro, è pur sempre commisurata a quest'ultima, che va
corrisposta al lordo delle ritenute di legge, e si è precisato che, in
considerazione del tenore testuale dell'art. 2, comma 2°, l. n. 297/1982,
deve escludersi che l'intervento del Fondo di garanzia debba limitarsi
all'importo nominale portato dal titolo esecutivo fatto valere
dall'assicurato, essendo piuttosto il Fondo obbligato, a domanda del
lavoratore, al pagamento 'del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte'” (Cass. n. 34284/2024).
Il Fondo, invero, subentra nella stessa posizione del datore di lavoro ed è
tenuto a pagare il medesimo debito (retributivo) di quest'ultimo,
7 comprensivo della somma capitale e dei relativi crediti accessori, che secondo l'art. 429 c.p.c. sono gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno (senza necessità che il lavoratore assolva l'onere di allegazione e di prova in base all'articolo 1224, secondo comma,
c.c.), con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento (Cass. n. 10968/1995).
“Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli
emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria
natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto legislativo
80/1992, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito
dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è Pt_1
quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali
accessori stabilito dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91" (Cass.
Sez. Unite n. 13988/2002).
“La norma istitutiva della surroga in questione (art. 2 L. n. 297/82),
benché disponga testualmente l'attribuzione al predetto Fondo del
“privilegio” ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. spettante al lavoratore surrogato
sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all'intera
8 posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando
l'automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell'art. 1203 n. 5
c.c., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa” (Cass. n.
5141/2011).
Subentrando, dunque, nella medesima posizione del datore di lavoro, il
Fondo sopporta anche le imposte relative al rapporto cui il suo intervento si riferisce, agendo come sostituto d'imposta (da ultimo, Cass. n.
2637/2025).
Deve, dunque, ribadirsi l'orientamento consolidato in forza del quale i crediti del lavoratore a carico del Fondo di Garanzia vanno sempre calcolati al lordo;
essi sono pagati al netto al lavoratore, ma il datore è
tenuto a rimborsare all' l'intero importo lordo. Pt_1
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha errato nell'accogliere parzialmente l'opposizione al DI motivando sull'assunto che l'azione di regresso dell' è esercitata per “recuperare dal debitore principale gli Pt_1
importi anticipati al lavoratore”.
Così come contrasta con i princìpi finora esposti l'affermazione del giudice del lavoro per cui “La stessa nel costituirsi nel presente Pt_1
giudizio di opposizione, ha tuttavia riconosciuto che il TFR liquidato e
9 corrisposto al lavoratore ammonta a soli euro 18.379,15. In tali limiti
deve essere contenuto, dunque, il diritto di regresso dell' , Pt_1
dovendosi revocare il decreto ingiuntivo emesso per il maggior importo di
euro 23. 571,96” (v. pag. 2 della sentenza di primo grado).
Diversamente opinando, l'intervento del Fondo di Garanzia – che, Pt_1
come si è detto, ha natura di credito previdenziale – avrebbe in concreto l'effetto di sollevare sempre il datore di lavoro insolvente dai propri obblighi contributivi, dovuti in forza del rapporto con il prestatore di lavoro rimasto insoddisfatto.
Né può ritenersi che, in ragione dell'intervento previdenziale del Fondo,
l' debba definitivamente sopportare le imposte dovute dal datore di Pt_1
lavoro; cosa che in concreto avverrebbe riconoscendo la rivalsa solo per l'ammontare netto.
L'appello dell' va quindi accolto. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 180/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in proprio e Pt_1 Controparte_1
quale legale rappresentante di GEOM. e , CP_2 CP_2
avverso la sentenza n. 431/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il DI n. Controparte_1
538/2023;
2)condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell' , delle spese del Pt_1
doppio grado, liquidate in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CNA come per legge.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia Di BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
11 (si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Dr. Antonio Soriente, MOT nominato con DM 03/09/2025)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 180/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
1 22/03/2024 (rep. 37875/7313) per notaio di Roma, ed Persona_1
elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante di , rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Giuseppe Lanocita, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a DI – obbligo del datore di lavoro di
rimborsare all' le somme erogate dal Fondo di Garanzia. Pt_1
Appello avverso la sentenza n. 431/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: confermare il DI n. 538/2023, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio l' , premesso che nella qualità di gestore del Pt_1
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 1982, n.
2 297, si era sostituito, su domanda del lavoratore interessato, alla ditta
GEOM. G. MM e C. NC nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.; che l' era surrogato per legge nei Pt_1
diritti dell'ex dipendente (legge n. 297/1982 e D.Lgs n. 80/1992); che il datore di lavoro era tenuto a rimborsare all' le somme versate ai Pt_1
lavoratori dal Fondo di Garanzia, oltre accessori;
chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore di ingiungere alla predetta il pagamento di complessivi € 23.571,96 lordi, oltre accessori e spese.
Il Giudice adito emetteva il DI n. 538/2023.
Avverso detto decreto ingiuntivo in proprio e Controparte_1
quale legale rappresentante di , Controparte_2
proponeva opposizione con ricorso depositato in data 04/12/2023.
L'opponente eccepiva in primo luogo la sua estraneità all'ordine di ingiunzione e, conseguentemente, il suo difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società intimata;
infine, l'errata liquidazione del quantum della pretesa creditoria;
chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
L'ente previdenziale si costituiva e contestava le avverse deduzioni,
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3 Con sentenza depositata in data 27/03/2024, il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il DI n. 538/2023
e condannava l'opponente al pagamento in favore dell' dell'importo Pt_1
netto di € 18.379,15, oltre accessori come per legge. Compensava le spese di lite in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
Avverso tale pronunzia L' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 16/04/2024.
L'appellante, con un unico motivo di appello, denunziava l'errore del giudice di prime cure e domandava l'accertamento del proprio credito nella misura di € 23.571,96, deducendo che la somma dovuta dal datore al
Fondo di Garanzia era quella lorda anziché quella netta di € 18.379,15 in concreto versata al lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
03/10/2025, l'appellato insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' è fondato. Pt_1
4 Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del Pt_1
datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo
di cui alla legge n. 297/1982 - ha natura di credito previdenziale ed è
perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, una obbligazione solidale.
Il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla citata legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure - in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali - all'esito della procedura esecutiva.
Il Fondo di Garanzia costituisce infatti una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con obbligo contributivo posto ad esclusivo carico del datore di lavoro, ma con obbligo pecuniario – in caso di insolvenza del datore di lavoro – a carico dell' . Pt_1
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale (v. Cass. n.
39698/2021; n. 30712/2017, che richiama Cass. ordinanza n. 26819/2016,
Cass. n. 16617/2011 e n. 8265/2010; v. anche Cass. n. 25016 del 2017).
5 L'art. 2, co. 7, legge n. 297/1982 dispone che il Fondo di garanzia,
corrisposte le somme spettanti al lavoratore che ne ha diritto, “è surrogato
di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul
patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del
codice civile per le somme da esso pagate”.
Ciò posto, è contestato in questa sede non l'an della prestazione dovuta dall'appellato all , ma il solo quantum. Pt_1
L ha infatti impugnato la decisione del giudice di prime cure Pt_1
denunziando l'erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 297/1982, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto spettante all' -a titolo di rivalsa Pt_1
di quanto corrisposto dal Fondo – l'importo netto versato dal Fondo al lavoratore, anziché il lordo.
In questo modo, secondo il primo giudice, il datore di lavoro sostituito dal
Fondo nel pagamento del TFR dovrebbe rifondere al nuovo creditore solo la somma che in concreto il lavoratore ha ricevuto.
Questa interpretazione non è condivisa dal Collegio.
È orientamento pacifico quello per cui in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di Garanzia, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire
6 sempre al lordo e, pertanto, l' , nel liquidare la propria obbligazione, Pt_1
deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali,
sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario (Cass. n. 8406/2023; n. 8517/2023; n. 34284/2024; n.
2637/2025).
“L'obbligazione del Fondo di garanzia, benché autonoma e di natura
previdenziale rispetto a quella, di carattere retributivo, che grava sul
datore di lavoro, è pur sempre commisurata a quest'ultima, che va
corrisposta al lordo delle ritenute di legge, e si è precisato che, in
considerazione del tenore testuale dell'art. 2, comma 2°, l. n. 297/1982,
deve escludersi che l'intervento del Fondo di garanzia debba limitarsi
all'importo nominale portato dal titolo esecutivo fatto valere
dall'assicurato, essendo piuttosto il Fondo obbligato, a domanda del
lavoratore, al pagamento 'del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte'” (Cass. n. 34284/2024).
Il Fondo, invero, subentra nella stessa posizione del datore di lavoro ed è
tenuto a pagare il medesimo debito (retributivo) di quest'ultimo,
7 comprensivo della somma capitale e dei relativi crediti accessori, che secondo l'art. 429 c.p.c. sono gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno (senza necessità che il lavoratore assolva l'onere di allegazione e di prova in base all'articolo 1224, secondo comma,
c.c.), con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento (Cass. n. 10968/1995).
“Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli
emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria
natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto legislativo
80/1992, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito
dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è Pt_1
quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali
accessori stabilito dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91" (Cass.
Sez. Unite n. 13988/2002).
“La norma istitutiva della surroga in questione (art. 2 L. n. 297/82),
benché disponga testualmente l'attribuzione al predetto Fondo del
“privilegio” ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. spettante al lavoratore surrogato
sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all'intera
8 posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando
l'automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell'art. 1203 n. 5
c.c., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa” (Cass. n.
5141/2011).
Subentrando, dunque, nella medesima posizione del datore di lavoro, il
Fondo sopporta anche le imposte relative al rapporto cui il suo intervento si riferisce, agendo come sostituto d'imposta (da ultimo, Cass. n.
2637/2025).
Deve, dunque, ribadirsi l'orientamento consolidato in forza del quale i crediti del lavoratore a carico del Fondo di Garanzia vanno sempre calcolati al lordo;
essi sono pagati al netto al lavoratore, ma il datore è
tenuto a rimborsare all' l'intero importo lordo. Pt_1
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha errato nell'accogliere parzialmente l'opposizione al DI motivando sull'assunto che l'azione di regresso dell' è esercitata per “recuperare dal debitore principale gli Pt_1
importi anticipati al lavoratore”.
Così come contrasta con i princìpi finora esposti l'affermazione del giudice del lavoro per cui “La stessa nel costituirsi nel presente Pt_1
giudizio di opposizione, ha tuttavia riconosciuto che il TFR liquidato e
9 corrisposto al lavoratore ammonta a soli euro 18.379,15. In tali limiti
deve essere contenuto, dunque, il diritto di regresso dell' , Pt_1
dovendosi revocare il decreto ingiuntivo emesso per il maggior importo di
euro 23. 571,96” (v. pag. 2 della sentenza di primo grado).
Diversamente opinando, l'intervento del Fondo di Garanzia – che, Pt_1
come si è detto, ha natura di credito previdenziale – avrebbe in concreto l'effetto di sollevare sempre il datore di lavoro insolvente dai propri obblighi contributivi, dovuti in forza del rapporto con il prestatore di lavoro rimasto insoddisfatto.
Né può ritenersi che, in ragione dell'intervento previdenziale del Fondo,
l' debba definitivamente sopportare le imposte dovute dal datore di Pt_1
lavoro; cosa che in concreto avverrebbe riconoscendo la rivalsa solo per l'ammontare netto.
L'appello dell' va quindi accolto. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 180/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in proprio e Pt_1 Controparte_1
quale legale rappresentante di GEOM. e , CP_2 CP_2
avverso la sentenza n. 431/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il DI n. Controparte_1
538/2023;
2)condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell' , delle spese del Pt_1
doppio grado, liquidate in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CNA come per legge.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia Di BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
11 (si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Dr. Antonio Soriente, MOT nominato con DM 03/09/2025)
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